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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/04/2025, n. 2440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2440 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Nicola Saracino - PRESIDENTE
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini -CONSIGLIERE
- dott. Paolo Bonofiglio -CONSIGLIERE REL.
all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 17/4/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 291 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente TRA
- ( , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco
Passalacqua e Antonio Barbera come da procura in atti;
APPELLANTE E
- Controparte_1
( , in persona del legale
[...] P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Scafetta come da procura in atti;
APPELLATA OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 11018/2021.
CONCLUSIONI Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, in accoglimento del presente appello, riformare integralmente l'impugnata Sentenza n. 11018/2021 emessa dal Tribunale Civile di Roma, II Sez. Civile, Giudice Dott.ssa Assunta Canonaco;
e per l'effetto, previa sospensione del
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 1 provvedimento impugnato, accogliere il ricorso di prime cure ed annullare l'ordinanza di confisca della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di in data 10.03.2020 n. 2020/221371 Pos. N. 2020/260387 per i CP_1 motivi esposti in narrativa;
- Dichiarare l'illegittimità del sequestro cautelare disposto ordinando la restituzione dei beni. Con vittoria di spese diritti ed onorari oltre accessori di legge”.
Per l'appellata: “CONCLUDE per la immediata reiezione dell'avverso ricorso in appello per la riforma della sentenza n. 11018/2021 resa dal Tribunale di Roma, con la piena e definitiva conferma del rigetto dell'opposizione presentata in primo grado, perché integralmente infondata sia in punto di fatto che di diritto. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di lite, oltre IVA e CPA come per legge”.
FATTO E DIRITTO
La società ha impugnato la sentenza del Parte_1
Tribunale di Roma n. 11018/2021, di rigetto dell'opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 2020/221371; con quest'ultima è stata disposta la “confisca dell'attrezzatura sottoposta a sequestro risultante custodita dalla parte presso i locali della società siti in Via del Foro Italico n. 501/E (ex civ. 293), , CP_1 successivamente all'accertamento -in data 13/12/2019- della violazione di cui all'art. 10 co. 2 e art. 3 co. 1 lett.c L. 122/92 e s.m.i. perché “teneva in essere, in un locale di circa mq. 100, un laboratorio di meccatronica omettendo di comunicarne
l'iscrizione presso il registro delle imprese alla CCIA di RM per quell'unità locale
(via del Foro Italico 501/E ex civ 293), ed omettendo di designare un responsabile tecnico in possesso dei requisiti per la meccatronica”.
L'appellante lamenta:
1. l'errata valutazione in ordine alla proprietà dei beni, essendo stata la confisca disposta in violazione di legge;
2. il mancato accertamento dell'illegittimità del provvedimento per “insufficiente accertamento dei fatti” e dell'iniquità della sanzione per “irregolarità soltanto formali e prontamente sanate”.
Nella resistenza dell'ente convenuto -constatata la mancata insistenza nelle richieste preliminari- la causa è stata rinviata per la discussione all'odierna udienza.
Tanto premesso, osserva la Corte quanto segue.
Con il primo motivo, l'appellante deduce che il presupposto della confisca, ai sensi dell'art. 20, VI comma legge 689/1981, è la proprietà dei beni in capo al trasgressore. Nella specie, i beni appartengono al terzo Controparte_2
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 2 che ha concesso in affitto il ramo d'azienda: la circostanza risulta dal contratto del
15/6/2016, nelle cui premesse (punto 5), viene specificato che “la Controparte_2
[…] dichiara, sotto la propria responsabilità - di essere unica ed
[...] esclusiva proprietaria del ramo d'azienda sito in Via del Foro Italico. 293 CP_1
[…] e di – aver dotato il ramo di azienda degli impianti e degli accessori necessari allo svolgimento dell'attività”; d'altro canto, è previsto che anche le migliorie restino alla concedente, avendo quest'ultima autorizzato l'anticipazione delle spese di acquisto e la compensazione con i canoni di affitto (come da art. 4.4, punto 2:
autorizza espressamente Controparte_2 Parte_1
ad eseguire, a propria cura ma a spese di la
[...] Controparte_2 sostituzione dell'impianto di condizionamento dell'aria caldo/freddo e delle relative macchine attualmente a servizio dell'intero immobile, con un impianto e macchine di nuova generazione aventi le medesime caratteristiche o equivalenti di quello esistente. Le spese sostenute da per l'intervento di Parte_1
cui al paragrafo 4.4 numero 2) saranno anticipate da Parte_1
e da questa recuperate mediante compensazione dell'equivalente importo a
[...] scalare dai canoni di affitto successivi all'esecuzione della spesa sostenuta per le suddette causali”). Risulta quindi irrilevante, secondo l'appellante, la contraria (ma erronea) dichiarazione del legale rappresentante, su cui è incentrata la decisione impugnata.
La censura è infondata.
In disparte ogni profilo attinente alla legittimazione (atteso che il terzo
“avrebbe dovuto, nel qual caso, proporre opposizione e che avrebbe quindi diritto alla restituzione, in luogo dell'odierno opponente”), nella pronuncia oggetto di gravame si dà espressamente conto delle risultanze documentali: il contratto ha per oggetto l'affitto del ramo di azienda costituito dall'officina meccanica ma “nello stesso atto sono stati indicati specificamente, all'art. 3, gli elementi del ramo di azienda oggetto del contratto, tra cui non sono indicati i beni confiscati” (v. sentenza).
In assenza di inventario allegato al contratto, infatti, il riferimento di quest'ultimo è soltanto alle autorizzazioni amministrative ed all'immobile con i r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 3 relativi impianti di pertinenza (“l'utilizzo dell'area di sedime oggetto della concessione amministrativa, attualmente valida ed efficace;
il godimento e l'uso del manufatto sulla stessa area realizzato, comprensivo degli impianti per il godimento delle utenze di acqua, luce, gas, etc.; l'intestazione delle autorizzazioni amministrative di esercizio/licenze necessarie allo svolgimento dell'attività;
l'avviamento indotto dalla vicinanza ad altre attività commerciali”), senza che in esso risultino in alcun modo elencati i beni che sono stati poi oggetto di sequestro.
Il contratto, pertanto, non è di per sé idoneo alla prova della proprietà.
In tale contesto, inoltre, va considerato che l'appartenenza dei beni al concedente non risulta neanche dalle dichiarazioni riferibili all'odierna ricorrente: lo stesso amministratore, infatti, “non ha indicato tale circostanza al momento dell'accertamento, né al momento in cui i beni sequestrati gli sono affidati in custodia” ma “al contrario, nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio ha dichiarato la sua qualità di proprietario degli strumenti/attrezzature sottoposti a sequestro amministrativo” (v. sentenza). Tale dichiarazione è inequivoca, senza che possa genericamente invocarsi l'“errore” o la “mancata conoscenza della normativa di riferimento” (v. atto di appello).
Sotto altro profilo, la ricorrente si duole del fatto che il giudice di primo grado non ha considerato le seguenti circostanze: a) l'amministratore stesso, nel verbale del 13/12/2019, ha dichiarato che “stiamo ultimando tutte le pratiche necessarie per l'inizio dell'attività”; b) con SCIA del 14/1/2020, è stata effettuata la comunicazione, ai sensi dell'art. 19 L. 241/90, dell'inizio di attività di meccatronica nell'officina di Via del Foro Italico, 501/E nonché della designazione del
Responsabile Tecnico per l'attività di autoriparazione nel settore meccatronico;
c) in data 24/1/2020, è stato eseguito il pagamento della sanzione pecuniaria di euro
5.167,48 di cui al verbale n.81180036594 del 13.12.2019 (e di euro 403,78 di cui all'ulteriore verbale n.81180036593). Secondo l'appellante, essendo la confisca successiva alla sanatoria delle “presunte irregolarità”, la sanzione è iniqua e l'ordinanza è illegittima “anche in quanto fondata su insufficiente accertamento dei fatti contestati”.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 4 In proposito, è però sufficiente constatare che nella sentenza impugnata si dà espressamente conto del fatto che: 1: non è ravvisabile “alcuna omissione della polizia municipale al momento dell'accertamento, atteso che la semplice dichiarazione resa dal rappresentante legale di stare ultimando tutte le pratiche necessarie per l'inizio dell'attività non integrava alcuna causa esimente, tenuto conto che è pacifico che la regolarizzazione della posizione della ricorrente fosse stata attivata solo in epoca successiva all'accertamento (e che pertanto a quella data non era pendente alcuna pratica da ultimare)”;
2. la circostanza “che, in data successiva all'accertamento (ovvero il 16.01.2020), la società abbia denunciato
l'inizio di attività, nell'unità locale sita in via del Foro Italico 501/E con CP_1
decorrenza dal 14.01.2020, designando il responsabile tecnico previsto dalla normativa vigente, non incide sulla configurabilità dell'illecito amministrativo, già consumato alla data del 13.12.2019 (data in cui è stato redatto il verbale di accertamento dell'infrazione e il relativo sequestro)” (v. sentenza impugnata).
In altri termini, l'attività condotta successivamente alla violazione risulta irrilevante rispetto alla confisca dei beni, che è oggetto dell'opposizione.
Per quanto premesso, l'opposizione va respinta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in base ai parametri di cui al DM 55/2014, tenuto conto dell'attività processuale svolta.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 11018/2021, Parte_1 ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna alla refusione delle spese in Parte_1
favore di Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura -
CCIAA di che liquida in euro 5.211,00 per compensi oltre spese CP_1
generali ed accessori di legge;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n.
115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 5 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 17/4/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Paolo Bonofiglio dott. Nicola Saracino
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 6