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Sentenza 10 ottobre 2024
Sentenza 10 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/10/2024, n. 26368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26368 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2024 |
Testo completo
S E N T E N Z A sul ricorso n. 7566/24 proposto da: -) CO AR, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato Mattia Aprea;
- ricorrente -
contro -) Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Latina;
- intimato -
avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense 26 febbraio 2024 n. 35; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 luglio 2024 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Stanislao De Matteis, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per la parte ricorrente, l'Avvocato Mattia Aprea;
FATTI DI CAUSA 1. L’esposizione dei fatti di causa sarà limitata alle sole circostanze ancora rilevanti in questa sede. Oggetto: disciplinare avvocati. Civile Sent. Sez. U Num. 26368 Anno 2024 Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: ROSSETTI MARCO Data pubblicazione: 10/10/2024 R.G.N. 7566/24 Udienza del 9.7.2024 Pagina 4 L’avvocato AR CO nel 2010 fu rinviato a giudizio con l’imputazione di furto, falso, truffa, associazione per delinquere, bancarotta. Gli fu contestato, per i soli fini che qui rilevano: -) di avere svolto l’attività di amministratore di fatto della società “F.LL UG s.n.c.”; -) di avere, in tale veste, allorché la F.LL UG s.n.c. si trovava in stato di dissesto, distratto prima del faLLmento tutti i beni della suddetta società a favore della società “Venti Dieci UG s.r.l.”, pure da lui amministrata di fatto;
-) di avere sottratto ed occultato le scritture contabili della società “F.LL UG s.n.c.”; -) di avere omesso, nella veste di amministratore di fatto, di instare per la dichiarazione di faLLmento;
-) di avere sottratto alla suddetta società la somma di euro 52.500. Per questi fatti fu condannato in grado di appello. 2. Pendente il processo penale, il competente Consiglio Distrettuale di Disciplina - su segnalazione dell’Ordine di appartenenza - avviò il procedimento disciplinare, contestando a AR CO la violazione: a) del dovere di probità, di lealtà e di correttezza di cui all'art 5 del Codice Deontologico previgente;
b) del dovere di fedeltà di cui all'art 7 del Codice Deontologico previgente;
c) del dovere di evitare incompatibilità di cui all'art. 16 del Codice Deontologico previgente;
d) del dovere di autonomia di cui all'art 36 del Codice Deontologico previgente;
e) di avere agito in conflitto d'interessi con la parte assistita in violazione dell'art 37 del Codice Deontologico previgente;
f) di essersi appropriato di denaro in violazione dell'art 14 del Codice Deontologico primo comma del Codice Deontologico previgente. R.G.N. 7566/24 Udienza del 9.7.2024 Pagina 5 3. Con decisione 8.5.2020 n. 18 il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma inflisse all’incolpato la sanzione della sospensione per due anni e mezzo. La sentenza fu appellata dall’incolpato. 4. Con sentenza 26.2.2024 n. 35 il Consiglio Nazionale Forense ritenne insufficiente la prova che l’incolpato avesse commesso i reati di truffa, furto e circonvenzione di incapace. Ritenne invece dimostrata la commissione dei reati di bancarotta e appropriazione indebita, e ridusse la sanzione ad un anno ed undici mesi di sospensione. 5. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione da AR CO con ricorso fondato su tre motivi ed illustrato da memoria. Il Consiglio dell’ordine è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo il ricorrente lamenta che erroneamente il Consiglio Nazionale Forense non abbia dichiarato prescritto l’illecito. 1.1. Il motivo è infondato. Va premesso che, sebbene la sentenza esordisca affermando che la questione della prescrizione “non ha formato oggetto di impugnazione”, da parte dell’incolpato, essa è prospettabile in questa sede, in quanto rilevabile d’ufficio (ex multis, Sez. 5, Sentenza n. 595 del 16/11/2011, Rv. 252666 - 0; Sez. 6 - , Sentenza n. 598 del 10/11/2023, Rv. 285884 - 0). 1.2. Nel merito, tuttavia, il motivo è infondato. Infatti il termine di prescrizione dell’azione disciplinare, quando essa si fondi su fatti per i quali è stata esercitata l’azione penale, decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale. Nel caso di specie dunque l’exordium praescriptionis non poté essere anteriore al 2015 (cfr. sentenza di primo grado, p. 13); l’azione disciplinare iniziò nel 2014 e il procedimento fu sospeso dal 28/04/2017 al 28/04/2018, come riferisce lo stesso ricorrente, Evidente, dunque, è l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione. R.G.N. 7566/24 Udienza del 9.7.2024 Pagina 6 2. Col secondo motivo il ricorrente deduce la (alquanto singolare) tesi secondo cui, avendo egli commesso i reati per i quali fu sanzionato disciplinarmente come amministratore di fatto d’una società commerciale, e non nell’esercizio della professione di avvocato, “mancava il presupposto” stesso per l’irrogazione della sanzione. 2.1. Il motivo è temerario. L’art. 9 del Codice Deontologico impone infatti all’avvocato di comportarsi con dignità e decoro anche al di fuori dell’attività professionale. 3. Il terzo motivo censura la commisurazione della sanzione, ed è manifestamente inammissibile sia ai sensi dell’art. 366 n. 4 c.p.c.; sia perché censura un apprezzamento di fatto insindacabile in questa sede. 4. L'istanza di sospensione dell'esecutorietà della pronuncia impugnata resta assorbita dalla decisione, per effetto della quale non c’è più un autonomo interesse al suo esame (ex multis, Sez. U, Sentenza n. 19367 del 18.7.2019). 5. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa delle parti intimate. 5.1. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).
Per questi motivi
la Corte di cassazione: (-) rigetta il ricorso;
R.G.N. 7566/24 Udienza del 9.7.2024 Pagina 7 (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili della
- ricorrente -
contro -) Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Latina;
- intimato -
avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense 26 febbraio 2024 n. 35; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 luglio 2024 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Stanislao De Matteis, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per la parte ricorrente, l'Avvocato Mattia Aprea;
FATTI DI CAUSA 1. L’esposizione dei fatti di causa sarà limitata alle sole circostanze ancora rilevanti in questa sede. Oggetto: disciplinare avvocati. Civile Sent. Sez. U Num. 26368 Anno 2024 Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: ROSSETTI MARCO Data pubblicazione: 10/10/2024 R.G.N. 7566/24 Udienza del 9.7.2024 Pagina 4 L’avvocato AR CO nel 2010 fu rinviato a giudizio con l’imputazione di furto, falso, truffa, associazione per delinquere, bancarotta. Gli fu contestato, per i soli fini che qui rilevano: -) di avere svolto l’attività di amministratore di fatto della società “F.LL UG s.n.c.”; -) di avere, in tale veste, allorché la F.LL UG s.n.c. si trovava in stato di dissesto, distratto prima del faLLmento tutti i beni della suddetta società a favore della società “Venti Dieci UG s.r.l.”, pure da lui amministrata di fatto;
-) di avere sottratto ed occultato le scritture contabili della società “F.LL UG s.n.c.”; -) di avere omesso, nella veste di amministratore di fatto, di instare per la dichiarazione di faLLmento;
-) di avere sottratto alla suddetta società la somma di euro 52.500. Per questi fatti fu condannato in grado di appello. 2. Pendente il processo penale, il competente Consiglio Distrettuale di Disciplina - su segnalazione dell’Ordine di appartenenza - avviò il procedimento disciplinare, contestando a AR CO la violazione: a) del dovere di probità, di lealtà e di correttezza di cui all'art 5 del Codice Deontologico previgente;
b) del dovere di fedeltà di cui all'art 7 del Codice Deontologico previgente;
c) del dovere di evitare incompatibilità di cui all'art. 16 del Codice Deontologico previgente;
d) del dovere di autonomia di cui all'art 36 del Codice Deontologico previgente;
e) di avere agito in conflitto d'interessi con la parte assistita in violazione dell'art 37 del Codice Deontologico previgente;
f) di essersi appropriato di denaro in violazione dell'art 14 del Codice Deontologico primo comma del Codice Deontologico previgente. R.G.N. 7566/24 Udienza del 9.7.2024 Pagina 5 3. Con decisione 8.5.2020 n. 18 il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma inflisse all’incolpato la sanzione della sospensione per due anni e mezzo. La sentenza fu appellata dall’incolpato. 4. Con sentenza 26.2.2024 n. 35 il Consiglio Nazionale Forense ritenne insufficiente la prova che l’incolpato avesse commesso i reati di truffa, furto e circonvenzione di incapace. Ritenne invece dimostrata la commissione dei reati di bancarotta e appropriazione indebita, e ridusse la sanzione ad un anno ed undici mesi di sospensione. 5. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione da AR CO con ricorso fondato su tre motivi ed illustrato da memoria. Il Consiglio dell’ordine è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo il ricorrente lamenta che erroneamente il Consiglio Nazionale Forense non abbia dichiarato prescritto l’illecito. 1.1. Il motivo è infondato. Va premesso che, sebbene la sentenza esordisca affermando che la questione della prescrizione “non ha formato oggetto di impugnazione”, da parte dell’incolpato, essa è prospettabile in questa sede, in quanto rilevabile d’ufficio (ex multis, Sez. 5, Sentenza n. 595 del 16/11/2011, Rv. 252666 - 0; Sez. 6 - , Sentenza n. 598 del 10/11/2023, Rv. 285884 - 0). 1.2. Nel merito, tuttavia, il motivo è infondato. Infatti il termine di prescrizione dell’azione disciplinare, quando essa si fondi su fatti per i quali è stata esercitata l’azione penale, decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale. Nel caso di specie dunque l’exordium praescriptionis non poté essere anteriore al 2015 (cfr. sentenza di primo grado, p. 13); l’azione disciplinare iniziò nel 2014 e il procedimento fu sospeso dal 28/04/2017 al 28/04/2018, come riferisce lo stesso ricorrente, Evidente, dunque, è l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione. R.G.N. 7566/24 Udienza del 9.7.2024 Pagina 6 2. Col secondo motivo il ricorrente deduce la (alquanto singolare) tesi secondo cui, avendo egli commesso i reati per i quali fu sanzionato disciplinarmente come amministratore di fatto d’una società commerciale, e non nell’esercizio della professione di avvocato, “mancava il presupposto” stesso per l’irrogazione della sanzione. 2.1. Il motivo è temerario. L’art. 9 del Codice Deontologico impone infatti all’avvocato di comportarsi con dignità e decoro anche al di fuori dell’attività professionale. 3. Il terzo motivo censura la commisurazione della sanzione, ed è manifestamente inammissibile sia ai sensi dell’art. 366 n. 4 c.p.c.; sia perché censura un apprezzamento di fatto insindacabile in questa sede. 4. L'istanza di sospensione dell'esecutorietà della pronuncia impugnata resta assorbita dalla decisione, per effetto della quale non c’è più un autonomo interesse al suo esame (ex multis, Sez. U, Sentenza n. 19367 del 18.7.2019). 5. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa delle parti intimate. 5.1. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).
Per questi motivi
la Corte di cassazione: (-) rigetta il ricorso;
R.G.N. 7566/24 Udienza del 9.7.2024 Pagina 7 (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili della