Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/01/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I C A T A N I A ON Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 21 gennaio 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 10605/2024 promossa da
, rappresentato e difeso dall' avv. Valerio Natale, giusta procura in atti;
Parte_1
-ricorrente- contro in persona del Ministro pro tempore;
Controparte_1
- convenuto contumace-
Avente ad oggetto: Accertamento del diritto al bonus docente tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015;
Indennità sostitutiva delle ferie non godute - docenti a tempo determinato.
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 21 gennaio 2025 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., parte ricorrente concludeva come da note depositate nel termine assegnato.
In fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato in data 12 novembre 2024 il ricorrente in epigrafe indicato - premesso di essere un docente precario inserito nelle GPS della provincia di Catania per la scuola secondaria di secondo grado e di essere stato assunto per l'a.s. 2024/2025 con supplenza fino al termine delle attività didattiche,
dal 09.09.2024 al 30.06.2025, posto sostegno, cattedra intera 18 ore settimanali, dal
[...]
presso l'IPSSAR “G. Falcone” di RE (ultima sede di servizio) - adiva questo Tribunale Controparte_1
in funzione di giudice del lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “A) ACCERTARE E
DICHIARARE il diritto alla “Carta del Docente” per l'A.S. 2024/2025 e CONDANNARE il
[...]
alla corresponsione secondo le modalità previste dalla legge (accredito su Controparte_1 carta elettronica) di Euro 500,00 a titolo di “Carta del Docente”; B) ACCERTARE E DICHIARARE il
1
2021/2022 e 2022/2023 e CONDANNARE il al pagamento di Euro 4.839,10 Controparte_1 lordi a titolo di indennità sostitutiva per le ferie non fruite, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per la parte eventualmente eccedente questi ultimi, dalle singole scadenze al saldo;
C) In subordine,
ACCERTARE E DICHIARARE il diritto all'indennità per ferie non fruite ex art. 1, comma 54 L. n.
228/2012 per gli AA.SS. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per i giorni risultanti dalla differenza tra i giorni di ferie maturati complessivamente nell'anno scolastico e quelli imputati come ferie dall'Amministrazione durante i periodi di sospensione delle lezioni, e rimasti non goduti entro il termine delle lezioni, e CONDANNARE il al pagamento a titolo dell'indennità sostitutiva Controparte_1 per le ferie non fruite, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per la parte eventualmente eccedente questi ultimi, dalle singole scadenze al saldo;
D) CONDANNARE il al Controparte_1
pagamento di spese, diritti ed onorari del presente procedimento da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito.”.
A fondamento delle spiegate domande precisava: che per l'anno scolastico 2024/2025 il CP_1 convenuto non gli aveva corrisposto la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” ossia il beneficio di euro 500,00 previsto per ogni anno scolastico per garantire il diritto/dovere alla formazione ed all'aggiornamento dell'insegnante, istituito dall'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 (c.d.
“Buona Scuola”) e corrisposta ai soli docenti di ruolo (quindi assunti a tempo indeterminato), ma non al personale precario;
che per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 il suddetto CP_1
non gli aveva pagato l'indennità sostitutiva per i giorni di ferie residui e non goduti prima della scadenza del contratto a termine.
Con riguardo alla c.d. Carta docente parte ricorrente lamentava che la corresponsione al solo personale di ruolo comporta una discriminazione ingiustificata ed illegittima tra il personale precario ed il personale di ruolo, nonostante lo svolgimento di identiche mansioni, e viola gli articoli 3, 35 e 97 della Costituzione, gli articoli 63 e 64 del CCNL Scuola 2007, l'articolo 1 comma 10 del CCNL Istruzione e la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999 allegato alla Direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999 (che prescrive che i lavoratori a tempo determinato non siano trattati in modo meno favorevole di quelli a tempo indeterminato).
Il ricorrente, infine, rimarcava il proprio diritto a percepire la “Carta del docente” al pari dei colleghi assunti a tempo indeterminato, alla luce della sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato e della sentenza n. 29961/2023 della Corte di Cassazione che ha statuito: “1) La Carta Docente … spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto … o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
2 In ordine al diritto all'indennità per le ferie non fruite, parte ricorrente evidenziava che il personale della scuola assunto a tempo determinato ha diritto alla monetizzazione delle ferie non fruite entro il termine di scadenza del contratto, in base alla previsione derogatoria in suo favore introdotta dall'art. 1, comma
54, 55 e 56, L. n. 228/2012 (legge di stabilità).
Precisava che il docente a tempo determinato non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità
sostitutiva, richiamando la sentenza n. 14268/2022 della Corte di Cassazione che ha statuito il principio secondo il quale “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8,
D.L. n.95/2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, L. n. 228/2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di
Giustizia, Grande ON (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C- 570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata,
sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro”, nonché la successiva sentenza n. 16715/2024, che richiamando il suddetto precedente e precisandone la portata, ha altresì evidenziato che “la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria” e quindi
“per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
Riferiva di aver inviato al formali diffide via PEC, e segnatamente, in data Controparte_1
6.11.2024 per la quantificazione di quanto dovuto come carta docente, e, in data 29.04.2024, per la quantificazione di quanto dovuto come indennità sostitutiva ferie non fruite.
Indicava, infine, il quantum debeatur all'esito di conteggi formulati in ricorso.
1.3 La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
Sostituita l'udienza di discussione del 21 gennaio 2025 dalle note di cui all'articolo 127-ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione ed infine definita nei termini che seguono.
***
2.1 Il , sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito Controparte_1
e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
3 2.2 Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto di al bonus docente tramite Parte_1 la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L.
107/2015, nonché l'accertamento del diritto alla monetizzazione dei giorni di ferie maturati e non goduti durante il periodo di servizio prestato negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 alle dipendenze del convenuto quale docente in virtù di contratti a tempo determinato e, CP_1
conseguentemente al pagamento della relativa indennità sostitutiva delle ferie non godute.
2.2 Va preliminarmente, dato atto della competenza territoriale del Tribunale adito, stante che dalla documentazione in atti emerge che il ricorrente, alla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, prestava servizio in qualità di docente presso l'IPSSAR “G. Falcone” di RE, in virtù di contratto a tempo determinato con decorrenza dal 09.09.2024 al 30.06.2025 (cfr. contratto allegato al ricorso).
2.3 Con riguardo alla domanda di parte ricorrente volta all'accertamento del diritto al bonus docente reputa il Tribunale che il ricorso sia fondato e ciò per le ragioni, che interamente si condividono, già
espresse da questo Ufficio nella sentenza n. 3798/2022 resa il 9 novembre 2022 nella causa iscritta al n.
7698/2022 R.G. in fattispecie identica e che qui si riportano testualmente ai sensi dell'articolo 118 delle disp. di att. al c.p.c..
“Giova a tal riguardo richiamare, nella materia, la recente decisione della Corte di Giustizia dell'UE, secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di Controparte_1 tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al CP_1
fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, con l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui “spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se” colui che (ndr) “era alle dipendenze del con contratti di lavoro a tempo determinato, si CP_1 trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo
4 stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018,
Grupo NorteFacility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)” (Corte giustizia
UE sez. VI, 18/05/2022, n.450).
Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che
“Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente,
dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20
giugno 2019, UstarizAróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46 Per
contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva
1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019,
UstarizAróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
La Corte ha ancora evidenziato che “Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire,
conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego,
si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno 2018,
GrupoNorteFacility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)”.
Più precisamente la VI ON della Corte, nella causa C-450/21 ai punti 35 e ss. ha evidenziato: “35-
Nel caso di specie, … risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
36- Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di CP_1 valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n.
22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo
5 svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a CP_1 distanza…». (…)
38- La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego» (Cfr. in termini CGUE. ordinanza del 9 febbraio 2012, C-556/11, punto 38, e, in senso Persona_1
conforme, CGUE 12 dicembre 2013, C-361/12, punto 35, 5 giugno 2018, GrupoNorteFacility C- Per_2
574/16, punto 41, ordinanze del 21 settembre 2016, C631/15, punto 34, e 22 marzo 2018, Persona_3
C-315/17, punto 45.)”. Persona_4
Giova ulteriormente richiamare quanto evidenziato dall'Ufficio nel precedente in esame secondo cui
“Quanto agli effetti della pronunzia resa dalla Corte di giustizia, si osserva come l'art. 19 TUE riconosca alla Corte di giustizia il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.
L'interpretazione del diritto UE, che compete alla Corte di giustizia, ha dunque efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri.
La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze 113/85 e 389/[1989], ha con continuità affermato ch“le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”. Anche secondo la Corte di Cassazione, “la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa.
Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, e “ultra partes”, di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito dell'Unione” (Cassazione civile sez. VI, 08/02/2016, n.2468).
Ciò posto, ritenuto, per quanto sopra esposto, che sussiste l'incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'accordo quadro Europeo allegato alla direttiva 99/70, e che tale contrasto non può che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., l. 107/2015 e successivi decreti attuativi),
nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, l.
107/2015.
Ed invero, “Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi
6 della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della
Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e
177 del Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203” (ex multis, C.
Cass., sez. lav., 21/12/2009 n. 26897; 3841/2002)”.
2.4 Ora, nella specie non è revocabile in dubbio che la natura del lavoro svolto dalla parte ricorrente a tempo determinato sia del tutto analoga a quella dei docenti di ruolo, eccezion fatta per la temporaneità dell'incarico, elemento, quest'ultimo, che, come rimarcato dalla Corte di Giustizia, non può da solo rilevare per escludere la dedotta discriminazione. Appare, del resto, indubitabile che anche i docenti a tempo determinato abbiano il diritto-dovere di procedere all'aggiornamento professionale, essendo chiamati a svolgere le medesime funzioni dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell'istruzione pubblica.
Tale comparabilità risulta confermata, in concreto, dalla documentazione in atti.
2.5 Come emerge dalla documentazione allegata al ricorso, risulta che il ricorrente è in servizio nell' a.s.
2024/2025 dal 09.09.2024 al 30.06.2025 presso l'IPSSAR “G. Falcone” di RE (cfr. doc. 1 fascicolo parte ricorrente) come docente a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico - o poco dopo l'inizio dello stesso – fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) e ciò sulla base di incarico per docenza ai sensi dell'art. 4, comma 2, legge n. 124/1999.
La situazione lavorativa della parte ricorrente nei termini appena descritti è pertanto del tutto assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, sicché non appare possibile individuare, nella materia in scrutinio e nel caso in esame, un legittimo fondamento alla diversità di trattamento, che integra proprio la denunciata discriminazione tra docenti di ruolo e precari.
Tale soluzione trova, del resto, riscontro in quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.
29961/2023 emessa il 27 ottobre 2023 sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del 24 aprile 2023 ex art. 363-bis c.p.c., la quale, comunque precisando come fosse estraneo al giudizio a quo il tema delle supplenze temporanee, ragione per cui il relativo tema non
è stato affrontato, ha enunciato il principio di diritto secondo cui “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
2.6 Va, in definitiva, accertato il diritto della parte ricorrente a fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato nell' a.s. 2024/2025, con la condanna del convenuto agli adempimenti dovuti al fine di CP_1 rendere effettivamente fruibile alla detta parte la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni
7 (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
2.7 Con riguardo alla domanda volta alla condanna del convenuto al pagamento dell'indennità CP_1 sostitutiva per le ferie non fruite, reputa il Tribunale che il ricorso sia fondato e ciò anche in tal caso in forza di quanto già dall'Ufficio considerato nella sentenza n. 5522/2024, resa l'8 dicembre 2024 nella causa iscritta al n. 5737/2024 R.G. in fattispecie identica, e che qui si riportano testualmente ai sensi dell'articolo 118 delle disp. di att. al c.p.c..
“Al riguardo, la questione può essere decisa sulla scorta del recente orientamento che si è andato consolidando di recente presso la giurisprudenza di legittimità (cfr, ex multis, Cass. n. 16715 del
17/06/2024, Cass. n. 15415 del 03/06/2024, Cass. n. 13440 del 15/05/2024), alle cui condivisibili può
farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c..
Sul punto, la Suprema Corte ha evidenziato che “…trova applicazione il principio affermato da Cass.,
Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022, per il quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita,
in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE
che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande ON (con sentenze del 6 novembre
2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.” (Cass.
n. 16715/2024 cit.).
La Corte ha quindi proceduto ad una ricostruzione della normativa in tema di ferie del personale scolastico, ponendo particolare attenzione alle modifiche della disciplina legislativa nazionale intervenute nel 2012, dando rilievo alla necessità di favorire un'interpretazione in linea con i principi eurocomunitari in materia.
In particolare, la Corte di Cassazione ha osservato che “Occorre considerare, in relazione al periodo di causa, per quel che qui rileva, le disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola del quadriennio 2006/2009 e la normativa di legge sulle ferie intervenuta nell'anno 2012.
Il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto del 29 novembre 2007, ha disciplinato le Per_5 ferie del personale all'art. 13.
Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10.
8 In base al comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma dieci stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
Il successivo art. 19 dello stesso CCNL - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato,
pone alcune precisazioni.
In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico).
La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che «La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto».
La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola
- come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione «periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico».
Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni.
Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.
Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno 2012.
L'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n. 135 del 2012, ha così
disposto: «Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano
9 di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile».
La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt.
3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n.
2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata,
ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea.
Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a 56, della legge n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola.
In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica «al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto).
Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
In sostanza, nel periodo intercorrente tra la legge n. 135 del 2012 (di conversione del D.L. n. 95 del 2012)
e la legge n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto
10 di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del
CCNL 2006/2009.
Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55
ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie,
limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013.
Ciò premesso, la questione di causa deve essere decisa tenendo conto della necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma
55, della legge n. 228 del 2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione.
La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-
569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva
2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
In particolare, il giudice Europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta,
in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite,
invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del
11 rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova,
in proposito, incombe al datore di lavoro.
Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, d.l.
n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già
ritenuto essere richiesta dalla norma.
Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali
(ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma
54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012.
In realtà, diversamente da quanto opinato dalla corte territoriale, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il
30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n.
297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro.”
(cfr. Cass. n. 16715/2024 cit.).
La Suprema Corte ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande
ON (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e
C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva,
senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”.
12 Orbene, alla luce dei principi sopra enunciati, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività
valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012, sicchè, in assenza di richiesta di giorni di ferie da parte del docente o di esplicito provvedimento da parte del Dirigente Scolastico che lo inviti a fruirne, deve ritenersi sussistente il diritto del docente alla monetizzazione dei giorni di ferie non goduti alla fine del rapporto di lavoro”.
2.8 Venendo al caso di specie, va rilevato che emerge dalla documentazione in atti che parte ricorrente ha svolto attività di docente alle dipendenze del convenuto nell'a.s. 2020/2021 in forza di plurimi CP_1 contratti a tempo determinato consecutivi dal 16.10.2020 al 12.6.2021, nell'a.s. 2021/2022 in forza di contratto a tempo determinato dal 06.09.2021 al 30.06.2022 e nell'a.s. 2022/2023 in forza di contratto a tempo determinato dal 02.09.2022 al 30.06.2023 (cfr. doc. 1 fascicolo parte ricorrente).
Parte ricorrente ha quantificato i giorni di ferie spettanti - alla luce della normativa vigente e del CCNL
2007 il cui articolo 19 al comma 2 prevede “le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato”, sì come interpretate dalla sentenza n. 16715/2024 della Cass. Civ. - per l'a. s. 2020/2021, in 20 giorni (a fronte di 240 gg di servizio), per l'a.s. 2021/2022, in 24,83 giorni (a fronte di 298 gg. servizio e per l'a.s. 2022/2023, in 25,16 giorni (a fronte di 302 gg. Servizio).
Ha, quindi, calcolato l'indennità sostitutiva spettante per i giorni di ferie non fruiti in € 4.839,10 e, segnatamente, per l'a.s. 2020/2021, in € 1.382,80 [€ 69,14 (retrib. x 20], per l'a.s. 2021/2022 in € Ema_1
1.716,74 [€ 69,14 (retrib. giorn.) x 24,83] e per l'a.s. 2022/2023 in € 1.739,56 [€ 69,14 (retrib. giorn.) x
25,16].
Di contro, il convenuto, non costituendosi, non ha assolto all'onere probatorio sullo stesso CP_1 gravante, ovvero, non ha provato di aver invitato il ricorrente a fruire delle ferie e di averlo informato che la mancata fruizione avrebbe comportato la perdita delle stesse e della relativa indennità, né, tantomeno ha indicato eventuali giorni di ferie fruiti dal ricorrente.
Facendo dunque applicazione dei principi formulati dall'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, va riconosciuto il diritto di parte ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute in relazione al servizio svolto negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 nella misura pari a complessivi € 4.839,10, con conseguente condanna del Controparte_1
al relativo pagamento oltre accessori come per legge.
[...]
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. n.
55/2014 come modificato dal d.m. n. 147/2022, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore della ricorrente.
13
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di di fruire della “Carta elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il , in Controparte_1
persona del pro tempore, all'attribuzione alla parte ricorrente della Carta elettronica nei CP_2 termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore di € 500,00, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994; in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di a percepire l'indennità sostitutiva delle Parte_1
ferie non godute in relazione agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e, per l'effetto, condanna il , in persona del pro tempore, al pagamento Controparte_1 CP_2 dell'indennità sostitutiva per i giorni di ferie non goduti nella misura pari a complessivi € 4.839,10, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della Legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della Legge n. 724/94; condanna il alla rifusione in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1
di lite, che si liquidano in complessivi € 1.029,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e
CPA, come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avvocato Natale
Valerio dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Catania il 22 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
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