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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/10/2025, n. 2713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2713 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 832/2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. RL ON Presidente
Dott. SI D'EL Consigliere rel.
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 832/2008 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in VIA FONTANA, 5 20100 MILANO presso lo C.F._2 studio dell'avv. MINASOLA DAVIDE, che li rappresenta e difende come unitamente all'avv.
AR RI giusta procura speciale alle liti in atti
APPELLANTI
CONTRO
C.F. ), C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
), (C.F. ), elettivamente C.F._4 Controparte_3 C.F._5 domiciliati in VIA SPARTACO 19 MILANO presso lo studio dell'avv. MARASCHI ALBERTO, che li rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti
APPELLATI
pagina 1 di 3 E
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIA G. Controparte_4 C.F._6
GARIBALDI, 36 26900 LODI presso lo studio dell'avv. SCHIAVI CRISTIANO, che lo rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti
Controparte_5
APPELLATO CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19 maggio 2025 ha formulato istanza volta alla Controparte_4 declaratoria di estinzione del processo, ex art. 307 c.p.c., perché non riassunto dagli appellanti nel termine perentorio di cui all'art. 305 c.p.c.
Il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sono stati ritualmente notificati alle controparti, che non sono comparse all'udienza collegiale del 30 settembre 2025, fissata per la trattazione del ricorso.
A tale udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione immediata sulle conclusioni rassegnate da parte appellata.
Tutto ciò premesso, la Corte osserva quanto segue.
Secondo la previsione di cui all'art. 305 c.p.c., nella formulazione vigente all'epoca dell'instaurazione del giudizio, il processo deve essere proseguito o riassunto nel termine perentorio di sei mesi dalla sua interruzione, altrimenti si estingue.
Nel caso in esame dall'esame dello storico del fascicolo d'ufficio risulta che l'interruzione del giudizio
è stata dichiarata con ordinanza collegiale depositata in data 19.09.2012 e dalla certificazione rilasciata dalla Corte d'Appello di Milano in data 28.09.2016 si evince che nessuna delle parti ha provveduto alla sua riassunzione nel termine di cui all'art. 305 c.p.c.
pagina 2 di 3 Di conseguenza, dal momento che nessuna delle parti ha provveduto alla riassunzione del processo nel termine perentorio previsto dal citato art. 305 c.p.c., deve pronunciarsi l'estinzione del processo a norma dell'art. 307 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite, che restano a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo quanto prevede l'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara l'estinzione del processo a norma dell'art. 307 c.p.c.;
2. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 30 settembre 2025
Il Consigliere est
SI D'EL
Il Presidente
RL ON
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. RL ON Presidente
Dott. SI D'EL Consigliere rel.
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 832/2008 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in VIA FONTANA, 5 20100 MILANO presso lo C.F._2 studio dell'avv. MINASOLA DAVIDE, che li rappresenta e difende come unitamente all'avv.
AR RI giusta procura speciale alle liti in atti
APPELLANTI
CONTRO
C.F. ), C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
), (C.F. ), elettivamente C.F._4 Controparte_3 C.F._5 domiciliati in VIA SPARTACO 19 MILANO presso lo studio dell'avv. MARASCHI ALBERTO, che li rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti
APPELLATI
pagina 1 di 3 E
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIA G. Controparte_4 C.F._6
GARIBALDI, 36 26900 LODI presso lo studio dell'avv. SCHIAVI CRISTIANO, che lo rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti
Controparte_5
APPELLATO CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19 maggio 2025 ha formulato istanza volta alla Controparte_4 declaratoria di estinzione del processo, ex art. 307 c.p.c., perché non riassunto dagli appellanti nel termine perentorio di cui all'art. 305 c.p.c.
Il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sono stati ritualmente notificati alle controparti, che non sono comparse all'udienza collegiale del 30 settembre 2025, fissata per la trattazione del ricorso.
A tale udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione immediata sulle conclusioni rassegnate da parte appellata.
Tutto ciò premesso, la Corte osserva quanto segue.
Secondo la previsione di cui all'art. 305 c.p.c., nella formulazione vigente all'epoca dell'instaurazione del giudizio, il processo deve essere proseguito o riassunto nel termine perentorio di sei mesi dalla sua interruzione, altrimenti si estingue.
Nel caso in esame dall'esame dello storico del fascicolo d'ufficio risulta che l'interruzione del giudizio
è stata dichiarata con ordinanza collegiale depositata in data 19.09.2012 e dalla certificazione rilasciata dalla Corte d'Appello di Milano in data 28.09.2016 si evince che nessuna delle parti ha provveduto alla sua riassunzione nel termine di cui all'art. 305 c.p.c.
pagina 2 di 3 Di conseguenza, dal momento che nessuna delle parti ha provveduto alla riassunzione del processo nel termine perentorio previsto dal citato art. 305 c.p.c., deve pronunciarsi l'estinzione del processo a norma dell'art. 307 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite, che restano a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo quanto prevede l'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara l'estinzione del processo a norma dell'art. 307 c.p.c.;
2. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 30 settembre 2025
Il Consigliere est
SI D'EL
Il Presidente
RL ON
pagina 3 di 3