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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/03/2025, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. N. 3702/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO III SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3702/2022, promossa da:
(c.f. ,), rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Parte_1 C.F._1
Emilio AMBROSIO (c.f. ), unitamente all'Avv. Vincenzo CAPORALE (c.f. C.F._2
) ed all'Avv. Maria Barbara Monica BASCO (c.f. ), C.F._3 C.F._4
con loro domiciliata presso lo studio di costoro in Salerno al Corso Vittorio Emanuele 35
attrice-opponente
contro
(c.f. ), rappresentato e difeso da se CP_1 CP_2 C.F._5
medesimo, con domicilio eletto in Corso Garibaldi,153 di Salerno
convenuto-opposto
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l° comma c.p.c.)
***
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC in data 28.04.2022, interponeva Parte_1 opposizione all'atto di precetto ricevuto il 13.04.2022 in uno al titolo esecutivo, per la somma complessiva di euro 9.081,91, oltre spese di notifica ed interessi, redatto in forza dell'ordinanza del
Tribunale di Salerno rep. n. 1113/2022 del 05.03.2022 pubblicata in data 07.03.2022, corretta con successiva ordinanza del 30.03.2022, munita della formula esecutiva in data 05.04.2022, emesse in relazione al procedimento civile n. R.G. 10941/2019.
Eccepiva la opponente che l'avv. , contrariamente a quanto statuito nel provvedimento de CP_1
quo, avesse precettato una somma doppia rispetto a quella liquidata nell'ordinanza e che, in data
20.04.2022, aveva già provveduto al pagamento, mediante bonifico, della somma di euro 4.730,00 comprensiva anche delle spese sostenute dal creditore per la notificazione del titolo esecutivo e del precetto, quale somma di propria spettanza. Di conseguenza, instava per la preliminare sospensione del precetto e l'accoglimento dell'opposizione, vinte le spese di causa con attribuzione ai legali dichiaratisi antistatari.
Si costituiva con propria comparsa l'Avv. , eccependo l'inammissibilità della richiesta di CP_1 sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo di precetto, in quanto avente ad oggetto competenze professionali, nonché l'inammissibilità della domanda, giacché il titolo notificato prevedeva
“chiaramente e letteralmente il pagamento della somma di € 3.000,00 a favore di ciascuno dei resistenti, per un totale di € 6.000,00”. Per cui instava per il rigetto dell'opposizione, vinte le spese.
Depositate le autorizzate memorie ex art. 183 VI comma cpc, nelle quali le parti si limitavano a ribadire le proprie rispettive ragioni e richieste, la causa perveniva all'udienza del 04.12.2024, celebrata ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale il G.I. assegnava la causa a sentenza, concedendo termine per il deposito e lo scambio di memorie conclusionali.
***
Nel merito della controversia, alla luce delle risultanze di causa, deve affermarsi la fondatezza della proposta opposizione la quale, pertanto, deve essere accolta nei termini di cui alla motivazione che segue.
Giova innanzitutto ricordare che ai sensi dell'art. 97 c.p.c “Se le parti soccombenti sono più, il giudice condanna ciascuna di esse alle spese e ai danni in proporzione del rispettivo interesse nella causa.
Può anche pronunciare condanna solidale di tutte o di alcune tra esse, quando hanno interesse comune. Se la sentenza non statuisce sulla ripartizione delle spese e dei danni, questa si fa per quote uguali”.
In ordine alla predetta norma, la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. II -
30/03/2022, n. 10256), per il caso di pluralità di soccombenti, ha statuito: “dal complesso delle disposizioni contenute nell'art. 97 c.p.c., risulta quanto segue. 1) Se il giudice dispone in ordine alla ripartizione delle spese deve tener conto dell'interesse di ciascuna parte nella causa e condannare proporzionalmente. 2) Con discrezionalità limitata, il giudice può pronunciare condanna solidale: il limite della discrezionalità è dato dall'interesse comune. 3) Se il giudice non dispone, la ripartizione delle spese si fa per quote uguali. Si ricava da questo regolamento che la presunzione di solidarietà, stabilita in linea generale dall'art. 1294 c.c., per le obbligazioni con pluralità di debitori, e applicabile anche nel caso in cui l'obbligazione di eseguire la medesima prestazione sia posta a carico di più soggetti da una sentenza, incontra, appunto l'eccezione, espressamente prevista dall'art.
97 c.p.c., dell'obbligazione relativa al rimborso delle spese giudiziali (Cass. n. 814/1968; n.
2259/1975). Nel caso di pluralità di soccombenti, se la sentenza non statuisce sulla ripartizione delle spese, questa si fa per quote uguali, secondo quanto espressamente dispone l'art. 97, c.p.c, del codice di rito (Cass. n. 970/1967)”.
Nel caso di specie, il titolo esecutivo azionato dal creditore, costituito dal combinato disposto della ordinanza n. 1113/2022 del 05.03.2022 – resa nell'R.G.10941/2019 – e dalla ordinanza di correzione del 30.03.2022, ha testualmente disposto, in ordine alle spese: “condanna le ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio in favore dei resistenti nella misura di euro 3000,00 ciascuno a titolo di compensi professionali oltre accessori come per legge”, di talché la lettera del
p.q.m.
-che utilizza il singolare maschile “ciascuno”, in riferimenti giocoforza ad ognuno de “i resistenti” e non ad ognuna de “le ricorrenti” – reca a tutta evidenza una condanna in solido. A tanto discende che le spese a rifondersi, nella misura di euro 3000,00 debbano intendersi suddivise in pari quota tra Parte_1
(odierna opponente) e ed a favore di controparte vincitrice
[...] Parte_2 CP_3
odierno opposto), quale procuratore distrattario sia di che di
[...] Controparte_4 [...]
. CP_5
Tale decisione si pone, del resto, in sintonia con la presunzione di solidarietà passiva dettata dall'art. 1294 cod. civ. che, al fine di rendere più sicura e agevole la realizzazione del diritto del creditore (si veda sulla finalità di tutelare l'interesse del creditore a disporre, ai sensi dell'art. 1292 cod. civ. , della facoltà di una sola esecuzione nei confronti del patrimonio prescelto, Cass. , Sez. 3, 18/6/2001, n.
8235), allorché vi sia tra le parti obbligate una comunione di interessi, come si legge nella Relazione al codice n. 597, ha previsto che "i condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente". Il concetto di comunione di interesse, posto a fondamento delle proprie decisioni proprio in tema di spese legali, ad esempio, da Cass. , Sez. 2, 17/1/1978, n. 210 (secondo cui, una volta riuniti i vari processi separatamente iniziati, può ben determinarsi fra le parti degli originari processi separati quell'interesse comune che basta a giustificare la condanna solidale di tutte o di alcune di esse al pagamento delle spese processuali) e da Cass. , Sez. L, 4/4/1980, n. 2241
(secondo cui può pronunciarsi condanna solidale al pagamento delle spese giudiziali di più parti soccombenti non solo quando vi sia indivisibilità e solidarietà del rapporto sostanziale, ma anche quando vi sia una mera comunanza di interessi che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi, diretti a contrastare la pretesa avversaria;
situazione questa che non è incompatibile con l'ipotesi in cui vari processi separatamente iniziati siano stati dal giudice riuniti) costituisce il punto di partenza per individuare quelli che sono i presupposti di operatività della presunzione di solidarietà passiva, i quali, in assenza di diverse statuizioni pattizie o legali, sono, infatti, ravvisabili, come già affermato da
Cass., Sez. U, 21/1/1988, n. 423, nella pluralità di soggetti, nella eadem causa obbligandi e nell'identità della prestazione. Sussiste, in particolare, l'identità della fonte (ossia l'eadem causa obbligandi), che assume rilievo centrale nella configurazione del tipo, quando vi sia unitarietà del fatto giuridico costitutivo dell'obbligazione, che si riscontra non soltanto quando la fonte o il titolo sia unico, ma anche in presenza di fattispecie diverse collegate da nessi tali che valgano a farle considerare come un complesso unitario agli effetti del vincolo che ne deriva, funzionale ad uno scopo comune (si veda sul punto Cass. , Sez. U, 21/1/1988, n. 423; ma anche Cass. , Sez. 3, 28/1/1985, n.
488, che ha ravvisato la solidarietà per i danni cagionati da inadempimento di contratti distinti quando le azioni o le omissioni di ciascuno dei soggetti obbligati abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che costituiscano distinti e autonomi fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse;
in termini analoghi Cass. , Sez. 1, 10/9/2007, n. 18939, secondo cui è ravvisabile la solidarietà passiva anche quando i titoli della responsabilità facenti capo ai coobbligati siano diversi, l'uno di natura contrattuale e l'altro di natura extracontrattuale), mentre l'identità della prestazione si caratterizza per il fatto che questa ha il medesimo contenuto per tutti i debitori (sul punto Cass. , Sez. 1, 11/7/1966, n. 1839, in ordine alla garanzia di passo e di spurgo sui fondi vicini;
Cass. , Sez. 2, 7/1/1981, n. 104, in ordine al compenso al direttore dei lavori), indipendentemente dalle relative modalità di attuazione che, ai sensi dell'art. 1293 cod. civ. , possono anche divergere.
Ed invero, nel caso di specie, l'obbligazione di rimborso delle spese processuali conseguente all'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. previgente ha natura solidale, cosicché la parte vittoriosa (oggi convenuta) può effettivamente rivolgersi a ciascun condebitore per ottenere la restituzione dell'intero, salvo il diritto di regresso di quest'ultimo nei confronti degli altri. Pertanto, non è condivisibile la ricostruzione operata da parte opponente che vi ha letto una obbligazione parziaria in capo a ciascuna ricorrente soccombente, in spregio al sistema pocanzi ricostruito.
Peraltro, il legale ha inteso far valere nei confronti della parte opponente la esposizione debitoria vantata pro quota (euro 3000,00) per ciacuno dei germani aventi diritto. CP_4
A tanto discende il rigetto della opposizione spiegata.
Non resta che regolare il regime delle spese, le quali seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e si liquidano in dispositivo in base al valore di cui al precetto opposto (€. 9.081,91) e, attesa l'assenza di particolari questioni di fatto o diritto, tenendo conto della bassa complessità del giudizio, con applicazione dei valori minimi delle tariffe di cui al D.M. 55 del 2014 – così come aggiornato dal
D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre
2022, per le effettivamente fasi svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del magistrato dott.ssa Alessia Pecoraro, nella causa rubricata al n. R.G. 3702/2022, promossa da contro , definitivamente Parte_1 Controparte_3 pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
- pone a carico della stessa le spese di lite sostenute dalla controparte , che Controparte_3 si liquidano in complessivi €. 1.700,00 oltre rimborso spese del 15%, Iva e Cna come per legge.
Così deciso in Salerno, 4.03.25
Il Giudice
Alessia PECORARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO III SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3702/2022, promossa da:
(c.f. ,), rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Parte_1 C.F._1
Emilio AMBROSIO (c.f. ), unitamente all'Avv. Vincenzo CAPORALE (c.f. C.F._2
) ed all'Avv. Maria Barbara Monica BASCO (c.f. ), C.F._3 C.F._4
con loro domiciliata presso lo studio di costoro in Salerno al Corso Vittorio Emanuele 35
attrice-opponente
contro
(c.f. ), rappresentato e difeso da se CP_1 CP_2 C.F._5
medesimo, con domicilio eletto in Corso Garibaldi,153 di Salerno
convenuto-opposto
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l° comma c.p.c.)
***
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC in data 28.04.2022, interponeva Parte_1 opposizione all'atto di precetto ricevuto il 13.04.2022 in uno al titolo esecutivo, per la somma complessiva di euro 9.081,91, oltre spese di notifica ed interessi, redatto in forza dell'ordinanza del
Tribunale di Salerno rep. n. 1113/2022 del 05.03.2022 pubblicata in data 07.03.2022, corretta con successiva ordinanza del 30.03.2022, munita della formula esecutiva in data 05.04.2022, emesse in relazione al procedimento civile n. R.G. 10941/2019.
Eccepiva la opponente che l'avv. , contrariamente a quanto statuito nel provvedimento de CP_1
quo, avesse precettato una somma doppia rispetto a quella liquidata nell'ordinanza e che, in data
20.04.2022, aveva già provveduto al pagamento, mediante bonifico, della somma di euro 4.730,00 comprensiva anche delle spese sostenute dal creditore per la notificazione del titolo esecutivo e del precetto, quale somma di propria spettanza. Di conseguenza, instava per la preliminare sospensione del precetto e l'accoglimento dell'opposizione, vinte le spese di causa con attribuzione ai legali dichiaratisi antistatari.
Si costituiva con propria comparsa l'Avv. , eccependo l'inammissibilità della richiesta di CP_1 sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo di precetto, in quanto avente ad oggetto competenze professionali, nonché l'inammissibilità della domanda, giacché il titolo notificato prevedeva
“chiaramente e letteralmente il pagamento della somma di € 3.000,00 a favore di ciascuno dei resistenti, per un totale di € 6.000,00”. Per cui instava per il rigetto dell'opposizione, vinte le spese.
Depositate le autorizzate memorie ex art. 183 VI comma cpc, nelle quali le parti si limitavano a ribadire le proprie rispettive ragioni e richieste, la causa perveniva all'udienza del 04.12.2024, celebrata ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale il G.I. assegnava la causa a sentenza, concedendo termine per il deposito e lo scambio di memorie conclusionali.
***
Nel merito della controversia, alla luce delle risultanze di causa, deve affermarsi la fondatezza della proposta opposizione la quale, pertanto, deve essere accolta nei termini di cui alla motivazione che segue.
Giova innanzitutto ricordare che ai sensi dell'art. 97 c.p.c “Se le parti soccombenti sono più, il giudice condanna ciascuna di esse alle spese e ai danni in proporzione del rispettivo interesse nella causa.
Può anche pronunciare condanna solidale di tutte o di alcune tra esse, quando hanno interesse comune. Se la sentenza non statuisce sulla ripartizione delle spese e dei danni, questa si fa per quote uguali”.
In ordine alla predetta norma, la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. II -
30/03/2022, n. 10256), per il caso di pluralità di soccombenti, ha statuito: “dal complesso delle disposizioni contenute nell'art. 97 c.p.c., risulta quanto segue. 1) Se il giudice dispone in ordine alla ripartizione delle spese deve tener conto dell'interesse di ciascuna parte nella causa e condannare proporzionalmente. 2) Con discrezionalità limitata, il giudice può pronunciare condanna solidale: il limite della discrezionalità è dato dall'interesse comune. 3) Se il giudice non dispone, la ripartizione delle spese si fa per quote uguali. Si ricava da questo regolamento che la presunzione di solidarietà, stabilita in linea generale dall'art. 1294 c.c., per le obbligazioni con pluralità di debitori, e applicabile anche nel caso in cui l'obbligazione di eseguire la medesima prestazione sia posta a carico di più soggetti da una sentenza, incontra, appunto l'eccezione, espressamente prevista dall'art.
97 c.p.c., dell'obbligazione relativa al rimborso delle spese giudiziali (Cass. n. 814/1968; n.
2259/1975). Nel caso di pluralità di soccombenti, se la sentenza non statuisce sulla ripartizione delle spese, questa si fa per quote uguali, secondo quanto espressamente dispone l'art. 97, c.p.c, del codice di rito (Cass. n. 970/1967)”.
Nel caso di specie, il titolo esecutivo azionato dal creditore, costituito dal combinato disposto della ordinanza n. 1113/2022 del 05.03.2022 – resa nell'R.G.10941/2019 – e dalla ordinanza di correzione del 30.03.2022, ha testualmente disposto, in ordine alle spese: “condanna le ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio in favore dei resistenti nella misura di euro 3000,00 ciascuno a titolo di compensi professionali oltre accessori come per legge”, di talché la lettera del
p.q.m.
-che utilizza il singolare maschile “ciascuno”, in riferimenti giocoforza ad ognuno de “i resistenti” e non ad ognuna de “le ricorrenti” – reca a tutta evidenza una condanna in solido. A tanto discende che le spese a rifondersi, nella misura di euro 3000,00 debbano intendersi suddivise in pari quota tra Parte_1
(odierna opponente) e ed a favore di controparte vincitrice
[...] Parte_2 CP_3
odierno opposto), quale procuratore distrattario sia di che di
[...] Controparte_4 [...]
. CP_5
Tale decisione si pone, del resto, in sintonia con la presunzione di solidarietà passiva dettata dall'art. 1294 cod. civ. che, al fine di rendere più sicura e agevole la realizzazione del diritto del creditore (si veda sulla finalità di tutelare l'interesse del creditore a disporre, ai sensi dell'art. 1292 cod. civ. , della facoltà di una sola esecuzione nei confronti del patrimonio prescelto, Cass. , Sez. 3, 18/6/2001, n.
8235), allorché vi sia tra le parti obbligate una comunione di interessi, come si legge nella Relazione al codice n. 597, ha previsto che "i condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente". Il concetto di comunione di interesse, posto a fondamento delle proprie decisioni proprio in tema di spese legali, ad esempio, da Cass. , Sez. 2, 17/1/1978, n. 210 (secondo cui, una volta riuniti i vari processi separatamente iniziati, può ben determinarsi fra le parti degli originari processi separati quell'interesse comune che basta a giustificare la condanna solidale di tutte o di alcune di esse al pagamento delle spese processuali) e da Cass. , Sez. L, 4/4/1980, n. 2241
(secondo cui può pronunciarsi condanna solidale al pagamento delle spese giudiziali di più parti soccombenti non solo quando vi sia indivisibilità e solidarietà del rapporto sostanziale, ma anche quando vi sia una mera comunanza di interessi che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi, diretti a contrastare la pretesa avversaria;
situazione questa che non è incompatibile con l'ipotesi in cui vari processi separatamente iniziati siano stati dal giudice riuniti) costituisce il punto di partenza per individuare quelli che sono i presupposti di operatività della presunzione di solidarietà passiva, i quali, in assenza di diverse statuizioni pattizie o legali, sono, infatti, ravvisabili, come già affermato da
Cass., Sez. U, 21/1/1988, n. 423, nella pluralità di soggetti, nella eadem causa obbligandi e nell'identità della prestazione. Sussiste, in particolare, l'identità della fonte (ossia l'eadem causa obbligandi), che assume rilievo centrale nella configurazione del tipo, quando vi sia unitarietà del fatto giuridico costitutivo dell'obbligazione, che si riscontra non soltanto quando la fonte o il titolo sia unico, ma anche in presenza di fattispecie diverse collegate da nessi tali che valgano a farle considerare come un complesso unitario agli effetti del vincolo che ne deriva, funzionale ad uno scopo comune (si veda sul punto Cass. , Sez. U, 21/1/1988, n. 423; ma anche Cass. , Sez. 3, 28/1/1985, n.
488, che ha ravvisato la solidarietà per i danni cagionati da inadempimento di contratti distinti quando le azioni o le omissioni di ciascuno dei soggetti obbligati abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che costituiscano distinti e autonomi fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse;
in termini analoghi Cass. , Sez. 1, 10/9/2007, n. 18939, secondo cui è ravvisabile la solidarietà passiva anche quando i titoli della responsabilità facenti capo ai coobbligati siano diversi, l'uno di natura contrattuale e l'altro di natura extracontrattuale), mentre l'identità della prestazione si caratterizza per il fatto che questa ha il medesimo contenuto per tutti i debitori (sul punto Cass. , Sez. 1, 11/7/1966, n. 1839, in ordine alla garanzia di passo e di spurgo sui fondi vicini;
Cass. , Sez. 2, 7/1/1981, n. 104, in ordine al compenso al direttore dei lavori), indipendentemente dalle relative modalità di attuazione che, ai sensi dell'art. 1293 cod. civ. , possono anche divergere.
Ed invero, nel caso di specie, l'obbligazione di rimborso delle spese processuali conseguente all'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. previgente ha natura solidale, cosicché la parte vittoriosa (oggi convenuta) può effettivamente rivolgersi a ciascun condebitore per ottenere la restituzione dell'intero, salvo il diritto di regresso di quest'ultimo nei confronti degli altri. Pertanto, non è condivisibile la ricostruzione operata da parte opponente che vi ha letto una obbligazione parziaria in capo a ciascuna ricorrente soccombente, in spregio al sistema pocanzi ricostruito.
Peraltro, il legale ha inteso far valere nei confronti della parte opponente la esposizione debitoria vantata pro quota (euro 3000,00) per ciacuno dei germani aventi diritto. CP_4
A tanto discende il rigetto della opposizione spiegata.
Non resta che regolare il regime delle spese, le quali seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e si liquidano in dispositivo in base al valore di cui al precetto opposto (€. 9.081,91) e, attesa l'assenza di particolari questioni di fatto o diritto, tenendo conto della bassa complessità del giudizio, con applicazione dei valori minimi delle tariffe di cui al D.M. 55 del 2014 – così come aggiornato dal
D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre
2022, per le effettivamente fasi svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del magistrato dott.ssa Alessia Pecoraro, nella causa rubricata al n. R.G. 3702/2022, promossa da contro , definitivamente Parte_1 Controparte_3 pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
- pone a carico della stessa le spese di lite sostenute dalla controparte , che Controparte_3 si liquidano in complessivi €. 1.700,00 oltre rimborso spese del 15%, Iva e Cna come per legge.
Così deciso in Salerno, 4.03.25
Il Giudice
Alessia PECORARO