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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/03/2025, n. 1459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1459 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. 522 /2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Julie
Martini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. TRANQUILLINO SARNO con Parte_1
domicilio digitale eletto presso l'indirizzo di posta elettronica come da Email_1
procura in atti
- ricorrente -
contro con sede legale in Via Dante n. 49, Sesto San Giovanni (MI) CP_1
- resistente contumace -
Oggetto: retribuzione
All'udienza di discussione il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.1.2025 e ritualmente notificato alla controparte,
[...]
ha convenuto in giudizio la in qualità di datore di lavoro, Parte_1 CP_1
chiedendo al Tribunale di Milano, sezione lavoro, di condannarla al pagamento in suo favore della mensilità di ottobre 2024, corrisposta solo in parte, e del TFR e delle spettanze di fine rapporto.
La convenuta, pur regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita, rimanendo contumace.
pagina 1 di 4 Il Giudice, ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, all'udienza del 26.3.2025 ha invitato il procuratore di parte ricorrente alla discussione, all'esito della quale ha deciso la causa come da sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c.
*
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente ha dedotto:
- di essere stato assunto dalla in data 04.09.2024 con contratto di lavoro subordinato, full CP_1
time, a tempo determinato, poi rinnovato al 04.10.2024 ed ancora fino all'ultima scadenza del
31.10.2024 (doc. 1 e 2 ric.);
- di aver svolto le mansioni di operaio metalmeccanico;
- di aver ricevuto solo la busta paga di settembre 2024 per complessivi euro 1.837,96 (doc. n. 3 ric.);
- di non aver mai ricevuto la busta paga relativa al mese di Ottobre 2024 e di non aver percepito la relativa retribuzione e neppure il TFR e le spettanze di fine rapporto;
- che, solo a seguito di apposita diffida (doc. n. 4 ric.) la società resistente ha versato al ricorrente esclusivamente un importo di euro 500,00.
Il ricorrente lamenta, quindi, di essere rimasto creditore del datore di lavoro per la retribuzione di ottobre 2024, non integralmente pagata, e per TFR e spettanze di fine rapporto.
All'udienza del 26.3.2025, il procuratore di parte ricorrente ha dedotto di aver versato in atti le buste paga di ottobre e novembre 2024 che parte convenuta gli ha trasmesso solo il 24.3.2025.
Ha quindi chiesto la condanna della società al pagamento dell'importo netto di euro 1.030,10 per la mensilità di ottobre 2024 come da busta paga prodotta in atti per l'importo netto complessivo di euro
1.530,10, tenuto conto che su tale mensilità il ricorrente ha dichiarato di aver percepito un netto di euro
500,00, nonché la condanna della società al pagamento della somma lorda di euro 1.018,10 per TFR e spettanze di fine rapporto come da busta paga del novembre 2024, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, con vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore
*
pagina 2 di 4 Secondo l'insegnamento ormai consolidato della Suprema Corte in materia di azione di adempimento contrattuale esperita ex art. 1453 c.c., quale quella oggi in decisione, insegnamento consacrato nella nota pronunzia resa dalle Sezioni Unite n. 13533/2001 (cui si è uniformata tutta la giurisprudenza successiva: cfr. a tal proposito Cass. n. 3373/2010), “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione
o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ.
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare
l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. anche Cass. n. 6205/2010).
In questo senso, l'attore ha l'onere di provare esclusivamente il titolo e la sopravvenuta scadenza dell'obbligazione (di pagamento), asseritamente rimasta inadempiuta, e di allegare (meramente) il fatto dell'altrui inadempimento, incombendo poi sulla controparte l'onere di eccepire (e dimostrare) eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione in discorso.
Gli oneri di dimostrazione gravanti sulla parte attrice hanno incontrato piena soddisfazione sulla scorta della documentazione in atti (buste paga ottobre e novembre 2024).
In particolare, quanto alle retribuzioni non pagate, il ricorrente ha dato atto di aver ricevuto un pagamento parziale della retribuzione di ottobre 2024 residuando in suo favore l'importo netto di euro
1.030,10, e l'importo lordo di euro 1.018,10 per TFR e spettanze di fine rapporto come da busta paga del novembre 2024.
La convenuta, alla quale spettava di dar prova di eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi della prestazione oggetto di controversia, non vi ha provveduto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività in concreto svolta.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna al pagamento in favore del ricorrente della somma netta di euro 1.030,10 per la CP_1
retribuzione di ottobre 2024 e la somma lorda di euro 1.018,10 per TFR e spettanze di fine rapporto come da busta paga del novembre 2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
- condanna al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali che determina in CP_1
euro 1.030,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso spese generali da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Milano, il 26 marzo 2024.
Il Giudice del lavoro
Julie Martini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Julie
Martini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. TRANQUILLINO SARNO con Parte_1
domicilio digitale eletto presso l'indirizzo di posta elettronica come da Email_1
procura in atti
- ricorrente -
contro con sede legale in Via Dante n. 49, Sesto San Giovanni (MI) CP_1
- resistente contumace -
Oggetto: retribuzione
All'udienza di discussione il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.1.2025 e ritualmente notificato alla controparte,
[...]
ha convenuto in giudizio la in qualità di datore di lavoro, Parte_1 CP_1
chiedendo al Tribunale di Milano, sezione lavoro, di condannarla al pagamento in suo favore della mensilità di ottobre 2024, corrisposta solo in parte, e del TFR e delle spettanze di fine rapporto.
La convenuta, pur regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita, rimanendo contumace.
pagina 1 di 4 Il Giudice, ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, all'udienza del 26.3.2025 ha invitato il procuratore di parte ricorrente alla discussione, all'esito della quale ha deciso la causa come da sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c.
*
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente ha dedotto:
- di essere stato assunto dalla in data 04.09.2024 con contratto di lavoro subordinato, full CP_1
time, a tempo determinato, poi rinnovato al 04.10.2024 ed ancora fino all'ultima scadenza del
31.10.2024 (doc. 1 e 2 ric.);
- di aver svolto le mansioni di operaio metalmeccanico;
- di aver ricevuto solo la busta paga di settembre 2024 per complessivi euro 1.837,96 (doc. n. 3 ric.);
- di non aver mai ricevuto la busta paga relativa al mese di Ottobre 2024 e di non aver percepito la relativa retribuzione e neppure il TFR e le spettanze di fine rapporto;
- che, solo a seguito di apposita diffida (doc. n. 4 ric.) la società resistente ha versato al ricorrente esclusivamente un importo di euro 500,00.
Il ricorrente lamenta, quindi, di essere rimasto creditore del datore di lavoro per la retribuzione di ottobre 2024, non integralmente pagata, e per TFR e spettanze di fine rapporto.
All'udienza del 26.3.2025, il procuratore di parte ricorrente ha dedotto di aver versato in atti le buste paga di ottobre e novembre 2024 che parte convenuta gli ha trasmesso solo il 24.3.2025.
Ha quindi chiesto la condanna della società al pagamento dell'importo netto di euro 1.030,10 per la mensilità di ottobre 2024 come da busta paga prodotta in atti per l'importo netto complessivo di euro
1.530,10, tenuto conto che su tale mensilità il ricorrente ha dichiarato di aver percepito un netto di euro
500,00, nonché la condanna della società al pagamento della somma lorda di euro 1.018,10 per TFR e spettanze di fine rapporto come da busta paga del novembre 2024, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, con vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore
*
pagina 2 di 4 Secondo l'insegnamento ormai consolidato della Suprema Corte in materia di azione di adempimento contrattuale esperita ex art. 1453 c.c., quale quella oggi in decisione, insegnamento consacrato nella nota pronunzia resa dalle Sezioni Unite n. 13533/2001 (cui si è uniformata tutta la giurisprudenza successiva: cfr. a tal proposito Cass. n. 3373/2010), “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione
o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ.
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare
l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. anche Cass. n. 6205/2010).
In questo senso, l'attore ha l'onere di provare esclusivamente il titolo e la sopravvenuta scadenza dell'obbligazione (di pagamento), asseritamente rimasta inadempiuta, e di allegare (meramente) il fatto dell'altrui inadempimento, incombendo poi sulla controparte l'onere di eccepire (e dimostrare) eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione in discorso.
Gli oneri di dimostrazione gravanti sulla parte attrice hanno incontrato piena soddisfazione sulla scorta della documentazione in atti (buste paga ottobre e novembre 2024).
In particolare, quanto alle retribuzioni non pagate, il ricorrente ha dato atto di aver ricevuto un pagamento parziale della retribuzione di ottobre 2024 residuando in suo favore l'importo netto di euro
1.030,10, e l'importo lordo di euro 1.018,10 per TFR e spettanze di fine rapporto come da busta paga del novembre 2024.
La convenuta, alla quale spettava di dar prova di eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi della prestazione oggetto di controversia, non vi ha provveduto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività in concreto svolta.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna al pagamento in favore del ricorrente della somma netta di euro 1.030,10 per la CP_1
retribuzione di ottobre 2024 e la somma lorda di euro 1.018,10 per TFR e spettanze di fine rapporto come da busta paga del novembre 2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
- condanna al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali che determina in CP_1
euro 1.030,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso spese generali da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Milano, il 26 marzo 2024.
Il Giudice del lavoro
Julie Martini
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