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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 17/11/2025, n. 1937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1937 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda in persona del Dott. Alfonso Piccialli, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n.3458 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023
TRA le Sig. , rapp.to e difeso, dall' Avv. Giulio Cesare Villoni, Parte_1 giusta procura in atti;
-attrici opponenti-
E
, in persona del Controparte_1
Direttore , rapp.to e difeso in giudizio dalle Alessandra Controparte_2
NT, LA LI e UD TO, funzionarie dell' Controparte_1
, ai sensi degli artt. 6, comma 9, del D. Lgs. n.150/11 e 9, comma 2, del
[...]
D. Lgs. 149/2015, giusta procura in atti, ed elettivamente dom.to presso la sede in , viale Pier Luigi Nervi, 180 scala C;
CP_1
-Convenuto opposto-
OGGETTO: opposizione avverso l'ordinanza d'ingiunzione n.269/2023, notificata il 25.5.2023, emessa dall' Controparte_1 in virtù del verbale unico di accertamento e notificazione n.2019-059-01 dell'16.01.2019.
CONCLUSIONI: all'udienza in trattazione scritta del 11.11.2025, le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi e note depositate.
FATTO E DIRITTO Occorre premettere che il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione in oggetto nella parte in cui è stato ingiunto a parte opponente, nella qualità di datore di lavoro trasgressore, il pagamento della somma di €18.768,40, per sanzioni amministrative conseguenti a riscontrate irregolarità di posizioni lavorative, contestante con il verbale unico di accertamento e notificazione n.2019-059-01 dell'16.01.2019, e segnatamente per la duplice violazione: dell'art. 3, comma 3, D.L. 12/2002, conv. L. n. 73/2002, modificato dall'art. 22, comma 1, D.Lgs. 151/2015, per avere impiegato le lavoratrici: Sig.ra dal 28/09/2018 al 25/10/2018 Parte_2
(giorni 24), in via continuativa, per sei giorni alla settimana, con mansioni di cameriera da bar, presso il pubblico esercizio recante l'insegna “Attimi Bistrot”, sito in , in via del lido n. 124, in assenza del preventivo inoltro al CP_1 competente centro per l'impiego della prescritta comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, con elevazione della sanzione amministrativa pecuniaria dell'importo di €3.750,00; e Sig.ra dal 01/08/2018 al Parte_3
25/10/2018 (giorni 74), in via continuativa, per sei giorni alla settimana, con mansioni di cameriera da bar, presso il pubblico esercizio recante l'insegna
“Attimi Bistrot”, sito in , in via del lido n. 124, in assenza del preventivo CP_1 inoltro al competente Centro per l'impiego della prescritta comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, con elevazione della sanzione amministrativa pecuniaria dell'importo di €15.000,00. Con il suddetto verbale il datore di lavoro/trasgressore era diffidato alla regolarizzazione di violazioni lavoristiche e previdenziali sanabili, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs n.124/2004, ed invitato a mantenere l'assunzione delle lavoratrici per un periodo di mesi tre dalla data dell'ispezione, ai sensi dell'art.3 del DL.n.12/2022, conv. in L.n.73/2002, come mod. dall'art. 22 del D.Lgs n.151/2015, al fine di beneficiare di un pagamento ridotto delle sanzioni amministrative e della, conseguente, estinzione del procedimento sanzionatorio.
Con l'opposizione il Sig. sostenva: (i) l'applicazione della disciplina Pt_1 giuslavoristica del lavoro c.d. accessorio, alle prestazioni rese dalle lavoratrici
(ii) l'illogicità nella determinazione della sanzione amministrativa irrogata;
(iii) la violazione dell'art.11 L. n. 689/81; (iv) la violazione della circolare del ministero del lavoro n. 121/1998. Pertanto, chiedeva, in via principale, dichiararsi l'invalidità e/o illegittimità e/o la nullità dell'ordinanza d'ingiunzione con conseguente caducazione di ogni effetto;
ed in subordine, la rideterminazione al minimo della sanzione amministrativa irrogata con il provvedimento impugnato. Con vittoria di spese, come per legge.
Costituito, l'opposto, riteneva le avverse eccezioni infondate in fatto ed in diritto e, pertanto, chiedeva il rigetto dell'opposizione con la conferma dell'ingiunzione emessa. Istruita la causa ritenuta di natura documentale, il Giudice, all'udienza del 21.01.2025, tratteneva la causa in decisione ed emetteva il dispositivo il giorno 11.11.2025, riservando le motivazioni, entro il termine di giorni 30.
________________________________________________________________
L'opposizione deve ritenersi parzialmente fondata e, pertanto, va accolta nei limiti di seguito precisati.
In via preliminare, va esaminata l'eccezione formulata dall'opponente in ordine alla contestazione dell'obbligo di comunicazione preventiva da parte del datore di lavoro, sul presupposto che le prestazioni rese dalle lavoratrici fossero di carattere saltuario ed occasionale e, pertanto, da ricondursi alla diversa qualificazione giuridica di lavoro c.d. accessorio, ai sensi dell'art. 54-bis del
D.L.n.50/2017, convertito in L. n. 96/2017.
La tesi difensiva non può essere condivisa, per le seguenti ragioni.
Si evidenzia che, a seguito della modifica della disciplina del lavoro accessorio introdotta dall'art. 54-bis del D.L. n. 50/2017, convertito in L. n. 96/2017, in vigore dal 24 aprile 2017, l'utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale, per i soggetti indicati dal comma 6, lett. b), tra i quali rientra il suddetto datore di lavoro, nella sua qualità di titolare di attività d'impresa, è subordinato all'obbligo di effettuare la comunicazione preventiva all' prima dell'inizio della prestazione. In CP_3 particolare, il comma 17 del medesimo articolo prevede che: “L'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica ovvero avvalendosi CP_3 dei servizi di contact center messi a disposizione dall' , una dichiarazione CP_4 contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni: a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
b) il luogo di svolgimento della prestazione;
c) l'oggetto della prestazione;
d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se si tratta di azienda alberghiera o struttura ricettiva che opera nel settore del turismo o di ente locale, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni.”
Tale adempimento costituisce condizione essenziale per la regolare instaurazione del rapporto di lavoro e per l'assolvimento degli obblighi contributivi ed assicurativi.
Pertanto, le omesse comunicazioni comportano l'irregolarità dei rapporti e l'infondatezza della tesi prospettata dall'opponente circa la natura accessoria della prestazione resa dalle lavoratrici.
Ne consegue che la doglianza è destituita di fondamento.
In riferimento alla contestazione sollevata in ordine alla presunta contraddittorietà della deduzione dell' circa la Controparte_1 qualificazione giuridica di rapporto lavoro non occasionale della Sig.ra
[...]
e del calcolo del periodo di lavoro svolto alle dipendenze Parte_3 dell'opponente, si osserva quanto segue.
Il Sig. ha sostenuto che la tesi dell' sarebbe contraddetta Pt_1 CP_1 dall'assunzione della lavoratrice presso altro datore di lavoro e precisamente l'Hotel Fogliano, avvenuta, secondo la documentazione prodotta (modello C/2 storico, estratto dai registri del Centro per l'Impiego di Cisterna di Latina, prot.
n. 734750 del 1/2/2019), dal 23 maggio 2018 e fino al 30 novembre 2018, con inquadramento quale personale non qualificato nei servizi di ristorazione, a tempo pieno e determinato.
Rilevato che, a seguito dell'attività ispettiva, il Sig. ha provveduto ad Pt_1 inoltrare al Centro per l'Impiego comunicazione obbligatoria di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, ed inquadramento al V livello e qualifica di cameriera di bar secondo il CCNL per i dipendenti delle aziende alberghiere, pubblici esercizi e stabilimenti balneari, per la Sig.ra
, in data 25/10/2018, alle ore 15:16, con effetto retroattivo Parte_3 dal 1° agosto 2018, e per la Sig.ra , in data Parte_2
25/10/2018, alle ore 15:55, a far data dal 28/09/2018, deve ritenersi ragionevolmente accertato che la prestazione lavorativa della prima lavoratrice sia stata effettivamente svolta sin dal 1/08/2018, e della seconda dal 28/09/2018.
Inoltre, la documentazione prodotta dall'opponente risulta in evidente contrasto con gli elementi oggettivi emergenti dalla documentazione acquisita dall' e appare altresì dissonante rispetto alle dichiarazioni Controparte_1 rese in sede ispettiva, la cui attendibilità risulta confermata sia dall'esame analitico dei singoli elementi probatori, sia dalla loro valutazione complessiva.
Invero, la documentazione addotta a sostegno della tesi dell'occasionalità del rapporto della Sig.ra fondata sul certificato storico C/2 Parte_4
(doc. n. 9, fascicolo parte opponente) — appare del tutto pretestuosa, in quanto smentita dalla documentazione acquisita dall' , e in particolare CP_1 dall'estratto VigDM relativo alle trasmissioni effettuate tramite il portale
UniEmens, dal quale emerge che, a decorrere dal 1° agosto 2018, non risultano retribuzioni erogate o denunciate a favore della medesima lavoratrice dall'apparente datore di lavoro Hotel Fogliano.
D'altra parte, risulta del tutto inverosimile che la prestazione lavorativa si sia svolta esclusivamente per tre giorni consecutivi (dal 28 al 30 settembre 2018), per poi cessare e riprendere, casualmente, proprio in coincidenza con il giorno dell'ispezione.
Ciò ritenuto, con riferimento alla contestazione relativa al periodo di lavoro effettivamente prestato dalla Sig.ra alle dipendenze del Sig. Parte_3
, rispetto a quello computato dall' , va dichiarata Pt_1 Controparte_1
l'irregolarità dell'instaurazione del rapporto quale lavoro c.d. accessorio nel periodo compreso tra il 28 e il 30 settembre 2018, con conseguente l'impossibilità di accogliere la diversa qualificazione giuslavoristica prospettata dall'opponente anche con riguardo a tale segmento temporale.
Invero, la continuità del rapporto di lavoro trova ulteriore conferma nell'assenza di qualsivoglia prova, da parte dell'opponente, circa l'eventuale sospensione dell'attività o lo svolgimento delle mansioni da parte di altri dipendenti o del titolare stesso, nel periodo intermedio, tra l'ultimo giorno di lavoro (il 30/09/2018)
e quello dell'ispezione (il 25.10/2018).
Pertanto, anche detta tesi è meramente pretestuosa e non può trovare accoglimento.
Le doglianze sollevate dall'opponente in ordine alla pretesa illogicità della sanzione amministrativa irrogata, alla violazione dell'art. 11 della L. n. 689/1981
e alla violazione della circolare del Ministero del Lavoro n. 121/1998 possono essere esaminate congiuntamente.
In primo luogo, occorre rilevare che le circolari ministeriali costituiscono atti di natura meramente interpretativa e non possiedono efficacia normativa primaria. Esse svolgono una funzione di indirizzo al fine di chiarire e uniformare l'interpretazione delle disposizioni legislative o regolamentari, ma non vincolano l'operato dell'ente ispettivo, né possono limitare la discrezionalità nella valutazione delle circostanze concrete dell'accertamento.
In tale ambito, l' è titolare di un potere discrezionale che Controparte_1 deve essere esercitato nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, tenendo conto della gravità della violazione, della durata del rapporto, del numero di lavoratori coinvolti e dell'eventuale collaborazione offerta dal datore di lavoro nel corso dell'istruttoria.
Va inoltre osservato che la circolare richiamata dall'opponente non risulta prodotta in giudizio e, pertanto, non può assumere alcuna rilevanza decisoria.
Il principio iudex novit curia impone al giudice la conoscenza e l'applicazione autonoma delle norme primarie, ma non include l'obbligo di tener conto di atti amministrativi non aventi valore normativo e non acquisiti agli atti.
Ne consegue che, in assenza di produzione, il giudice non è vincolato alla circolare in questione e può decidere sulla base della sola normativa primaria e degli elementi istruttori disponibili.
Va rilevato che da quanto emerso dall'istruttoria, discende che l'atto sanzionatorio deve ritenersi pienamente legittimo.
L'operato dell'ente risulta, infatti, rispettoso dei principi di motivazione, proporzionalità e ragionevolezza, in quanto fondato su un accertamento completo e puntuale degli elementi di fatto conferenti ai fini della contestazione.
Quanto alla motivazione dell'atto, tale requisito deve essere valutati con riferimento all'intero contenuto dell'accertamento ispettivo.
Nel caso di specie, l'irrogazione della sanzione risulta fondata su elementi precisi e concordanti, tra cui: la documentazione estratta da pubblici registri;
le comunicazioni effettuate retroattivamente dal datore di lavoro;
le dichiarazioni rese in sede ispettiva e accertamenti diretti degli agenti operanti.
Da tali elementi è emersa la sussistenza di attività lavorativa di natura subordinata, l'assenza di una corretta formalizzazione dei rapporti di lavoro e l'utilizzo irregolare dello strumento del lavoro c.d. accessorio, ai sensi dell'art. 54-bis, del D.L. n. 50/2017, convertito in L. n. 96/2017.
La sanzione irrogata risulta pertanto coerente, ragionevole e conforme ai principi di diritto, avendo l'ente ispettivo rispettato i limiti edittali previsti dalla norma, tenendo in conto la gravità dell'accertata irregolarità contributiva e assicurativa e della violazione delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dei diritti, costituzionalmente garantiti, dei lavoratori.
In secondo luogo, in riferimento all'opera svolta dal trasgressore per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, va osservato quanto segue.
A seguito dell'ispezione il datore di lavoro ha ricevuto diffida alla regolarizzazione delle lavoratrici, alla quale ha provveduto, ed invito a mantenere i rapporti di lavoro per ulteriori tre mesi, con derivata possibilità di ottenere la riduzione delle sanzioni e, in loro ottemperanza, l'estinzione del procedimento sanzionatorio.
Tale adempimento non è stato compiutamente eseguito dal datore.
Da ciò ne consegue l'impossibilità di applicazione la disciplina premiale del pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'art 3 e ss. del D.Lgs n.
124/2004.
Invero, a tale invito non corrisponde un diritto potestativo del datore che può decidere di instaurare rapporti di lavoro secondo le proprie esigenze organizzative solo prima dell'inizio della prestazione, ma non può vincolare le lavoratrici né costringerle a permanere nei mesi successivi all'ispezione.
Pertanto, sebbene la mancata prosecuzione dei rapporti di lavoro abbia determinato la perdita dei benefici previsti dalla normativa, tale circostanza non può essere imputata unicamente alla volontà del datore, richiedendo necessariamente anche la volontà delle lavoratrici.
Ne deriva che, pur non sussistendo in capo al datore il diritto ai benefici, la condotta riparatoria posta in essere non può essere ignorata ai fini della determinazione della sanzione, non potendosi escludere che l' omessa prosecuzione del rapporto di lavoro per un tempo idoneo ad accedere ai regimi sanzionatori ridotti, sia dipesa dalla volontà delle lavoratrici.
Infatti, ai sensi dei principi di proporzionalità e adeguatezza sanciti dall'art. 11 della L. n. 689/1981, la gravità della violazione va infatti valutata anche in relazione all'opera svolta dall'agente per eliminare o attenuare le conseguenze dell'illecito.
Tale opera risulta pacificamente emersa nel corso dell'istruttoria, essendo stato accertato che il sig. ha collaborato con l' e ha proceduto alla Pt_1 CP_1 regolarizzazione retroattiva delle lavoratrici, dimostrando una condotta improntata al ravvedimento operoso.
Sicchè, pur permanendo la legittimità della sanzione per le violazioni accertate, la suddetta condotta costituisce circostanza attenuante, ai sensi dell'art. 11
L.n.689/1981, utile ai fini della rideterminazione della sanzione in misura ridotta.
Sul punto va osservato che “In tema di sanzioni amministrative pecuniarie, ove la norma indichi un minimo e un massimo della sanzione, spetta al potere discrezionale del giudice determinarne l'entità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, senza che, peraltro, il giudice sia tenuto a specificare nella sentenza i criteri adottati nel procedere a detta determinazione,
e senza che la Corte di cassazione possa censurare la statuizione adottata, ove tali limiti siano stati rispettati e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione è stata compiuta” (cfr. Cass. civ. Sez. II, Ord., 04-08-2023, n. 23816;
Cass. Sez. 2 Ordinanza n. 4844 del 23/02/2021; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9255 del 17/04/2013).
In conclusione, codesto Tribunale ritiene di dover rideterminare la sanzione complessivamente erogata nella somma complessiva di € 11.500,00 di cui €
9000,00 riconducibile alla posizione della ed € 2.500,00 con Parte_5 riferimento a quella della . Pt_2
Le spese di lite seguono la parziale soccombenza e pertanto vanno compensate per la metà e liquidate a favore dell' , previa decurtazione Controparte_1 del 20% ex art. 9, comma 2, del D.Lgs. 149/2015, in quanto la difesa dell'ente è stata svolta da funzionari appartenenti allo stesso.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, istanza e deduzione disattesa:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e visto l'art. 11 della legge 689/81 riduce l'importo ingiunto della sanzione irrogata (ordinanza ingiunzione n.269/2023) alla complessiva somma di € 11.500,00, come da motivazione;
2) compensa ½ le spese di causa ponendo al restante quota a carico del ricorrente ed in favore dell' , quota liquidata in € 1.100,00 per competenze oltre CP_1 accessori di legge.
3) Giorni trenta per le motivazioni- Così deciso.
Latina, 17.11.2025
Il Giudice
Dott. Alfonso Piccialli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda in persona del Dott. Alfonso Piccialli, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n.3458 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023
TRA le Sig. , rapp.to e difeso, dall' Avv. Giulio Cesare Villoni, Parte_1 giusta procura in atti;
-attrici opponenti-
E
, in persona del Controparte_1
Direttore , rapp.to e difeso in giudizio dalle Alessandra Controparte_2
NT, LA LI e UD TO, funzionarie dell' Controparte_1
, ai sensi degli artt. 6, comma 9, del D. Lgs. n.150/11 e 9, comma 2, del
[...]
D. Lgs. 149/2015, giusta procura in atti, ed elettivamente dom.to presso la sede in , viale Pier Luigi Nervi, 180 scala C;
CP_1
-Convenuto opposto-
OGGETTO: opposizione avverso l'ordinanza d'ingiunzione n.269/2023, notificata il 25.5.2023, emessa dall' Controparte_1 in virtù del verbale unico di accertamento e notificazione n.2019-059-01 dell'16.01.2019.
CONCLUSIONI: all'udienza in trattazione scritta del 11.11.2025, le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi e note depositate.
FATTO E DIRITTO Occorre premettere che il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione in oggetto nella parte in cui è stato ingiunto a parte opponente, nella qualità di datore di lavoro trasgressore, il pagamento della somma di €18.768,40, per sanzioni amministrative conseguenti a riscontrate irregolarità di posizioni lavorative, contestante con il verbale unico di accertamento e notificazione n.2019-059-01 dell'16.01.2019, e segnatamente per la duplice violazione: dell'art. 3, comma 3, D.L. 12/2002, conv. L. n. 73/2002, modificato dall'art. 22, comma 1, D.Lgs. 151/2015, per avere impiegato le lavoratrici: Sig.ra dal 28/09/2018 al 25/10/2018 Parte_2
(giorni 24), in via continuativa, per sei giorni alla settimana, con mansioni di cameriera da bar, presso il pubblico esercizio recante l'insegna “Attimi Bistrot”, sito in , in via del lido n. 124, in assenza del preventivo inoltro al CP_1 competente centro per l'impiego della prescritta comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, con elevazione della sanzione amministrativa pecuniaria dell'importo di €3.750,00; e Sig.ra dal 01/08/2018 al Parte_3
25/10/2018 (giorni 74), in via continuativa, per sei giorni alla settimana, con mansioni di cameriera da bar, presso il pubblico esercizio recante l'insegna
“Attimi Bistrot”, sito in , in via del lido n. 124, in assenza del preventivo CP_1 inoltro al competente Centro per l'impiego della prescritta comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, con elevazione della sanzione amministrativa pecuniaria dell'importo di €15.000,00. Con il suddetto verbale il datore di lavoro/trasgressore era diffidato alla regolarizzazione di violazioni lavoristiche e previdenziali sanabili, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs n.124/2004, ed invitato a mantenere l'assunzione delle lavoratrici per un periodo di mesi tre dalla data dell'ispezione, ai sensi dell'art.3 del DL.n.12/2022, conv. in L.n.73/2002, come mod. dall'art. 22 del D.Lgs n.151/2015, al fine di beneficiare di un pagamento ridotto delle sanzioni amministrative e della, conseguente, estinzione del procedimento sanzionatorio.
Con l'opposizione il Sig. sostenva: (i) l'applicazione della disciplina Pt_1 giuslavoristica del lavoro c.d. accessorio, alle prestazioni rese dalle lavoratrici
(ii) l'illogicità nella determinazione della sanzione amministrativa irrogata;
(iii) la violazione dell'art.11 L. n. 689/81; (iv) la violazione della circolare del ministero del lavoro n. 121/1998. Pertanto, chiedeva, in via principale, dichiararsi l'invalidità e/o illegittimità e/o la nullità dell'ordinanza d'ingiunzione con conseguente caducazione di ogni effetto;
ed in subordine, la rideterminazione al minimo della sanzione amministrativa irrogata con il provvedimento impugnato. Con vittoria di spese, come per legge.
Costituito, l'opposto, riteneva le avverse eccezioni infondate in fatto ed in diritto e, pertanto, chiedeva il rigetto dell'opposizione con la conferma dell'ingiunzione emessa. Istruita la causa ritenuta di natura documentale, il Giudice, all'udienza del 21.01.2025, tratteneva la causa in decisione ed emetteva il dispositivo il giorno 11.11.2025, riservando le motivazioni, entro il termine di giorni 30.
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L'opposizione deve ritenersi parzialmente fondata e, pertanto, va accolta nei limiti di seguito precisati.
In via preliminare, va esaminata l'eccezione formulata dall'opponente in ordine alla contestazione dell'obbligo di comunicazione preventiva da parte del datore di lavoro, sul presupposto che le prestazioni rese dalle lavoratrici fossero di carattere saltuario ed occasionale e, pertanto, da ricondursi alla diversa qualificazione giuridica di lavoro c.d. accessorio, ai sensi dell'art. 54-bis del
D.L.n.50/2017, convertito in L. n. 96/2017.
La tesi difensiva non può essere condivisa, per le seguenti ragioni.
Si evidenzia che, a seguito della modifica della disciplina del lavoro accessorio introdotta dall'art. 54-bis del D.L. n. 50/2017, convertito in L. n. 96/2017, in vigore dal 24 aprile 2017, l'utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale, per i soggetti indicati dal comma 6, lett. b), tra i quali rientra il suddetto datore di lavoro, nella sua qualità di titolare di attività d'impresa, è subordinato all'obbligo di effettuare la comunicazione preventiva all' prima dell'inizio della prestazione. In CP_3 particolare, il comma 17 del medesimo articolo prevede che: “L'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica ovvero avvalendosi CP_3 dei servizi di contact center messi a disposizione dall' , una dichiarazione CP_4 contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni: a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
b) il luogo di svolgimento della prestazione;
c) l'oggetto della prestazione;
d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se si tratta di azienda alberghiera o struttura ricettiva che opera nel settore del turismo o di ente locale, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni.”
Tale adempimento costituisce condizione essenziale per la regolare instaurazione del rapporto di lavoro e per l'assolvimento degli obblighi contributivi ed assicurativi.
Pertanto, le omesse comunicazioni comportano l'irregolarità dei rapporti e l'infondatezza della tesi prospettata dall'opponente circa la natura accessoria della prestazione resa dalle lavoratrici.
Ne consegue che la doglianza è destituita di fondamento.
In riferimento alla contestazione sollevata in ordine alla presunta contraddittorietà della deduzione dell' circa la Controparte_1 qualificazione giuridica di rapporto lavoro non occasionale della Sig.ra
[...]
e del calcolo del periodo di lavoro svolto alle dipendenze Parte_3 dell'opponente, si osserva quanto segue.
Il Sig. ha sostenuto che la tesi dell' sarebbe contraddetta Pt_1 CP_1 dall'assunzione della lavoratrice presso altro datore di lavoro e precisamente l'Hotel Fogliano, avvenuta, secondo la documentazione prodotta (modello C/2 storico, estratto dai registri del Centro per l'Impiego di Cisterna di Latina, prot.
n. 734750 del 1/2/2019), dal 23 maggio 2018 e fino al 30 novembre 2018, con inquadramento quale personale non qualificato nei servizi di ristorazione, a tempo pieno e determinato.
Rilevato che, a seguito dell'attività ispettiva, il Sig. ha provveduto ad Pt_1 inoltrare al Centro per l'Impiego comunicazione obbligatoria di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, ed inquadramento al V livello e qualifica di cameriera di bar secondo il CCNL per i dipendenti delle aziende alberghiere, pubblici esercizi e stabilimenti balneari, per la Sig.ra
, in data 25/10/2018, alle ore 15:16, con effetto retroattivo Parte_3 dal 1° agosto 2018, e per la Sig.ra , in data Parte_2
25/10/2018, alle ore 15:55, a far data dal 28/09/2018, deve ritenersi ragionevolmente accertato che la prestazione lavorativa della prima lavoratrice sia stata effettivamente svolta sin dal 1/08/2018, e della seconda dal 28/09/2018.
Inoltre, la documentazione prodotta dall'opponente risulta in evidente contrasto con gli elementi oggettivi emergenti dalla documentazione acquisita dall' e appare altresì dissonante rispetto alle dichiarazioni Controparte_1 rese in sede ispettiva, la cui attendibilità risulta confermata sia dall'esame analitico dei singoli elementi probatori, sia dalla loro valutazione complessiva.
Invero, la documentazione addotta a sostegno della tesi dell'occasionalità del rapporto della Sig.ra fondata sul certificato storico C/2 Parte_4
(doc. n. 9, fascicolo parte opponente) — appare del tutto pretestuosa, in quanto smentita dalla documentazione acquisita dall' , e in particolare CP_1 dall'estratto VigDM relativo alle trasmissioni effettuate tramite il portale
UniEmens, dal quale emerge che, a decorrere dal 1° agosto 2018, non risultano retribuzioni erogate o denunciate a favore della medesima lavoratrice dall'apparente datore di lavoro Hotel Fogliano.
D'altra parte, risulta del tutto inverosimile che la prestazione lavorativa si sia svolta esclusivamente per tre giorni consecutivi (dal 28 al 30 settembre 2018), per poi cessare e riprendere, casualmente, proprio in coincidenza con il giorno dell'ispezione.
Ciò ritenuto, con riferimento alla contestazione relativa al periodo di lavoro effettivamente prestato dalla Sig.ra alle dipendenze del Sig. Parte_3
, rispetto a quello computato dall' , va dichiarata Pt_1 Controparte_1
l'irregolarità dell'instaurazione del rapporto quale lavoro c.d. accessorio nel periodo compreso tra il 28 e il 30 settembre 2018, con conseguente l'impossibilità di accogliere la diversa qualificazione giuslavoristica prospettata dall'opponente anche con riguardo a tale segmento temporale.
Invero, la continuità del rapporto di lavoro trova ulteriore conferma nell'assenza di qualsivoglia prova, da parte dell'opponente, circa l'eventuale sospensione dell'attività o lo svolgimento delle mansioni da parte di altri dipendenti o del titolare stesso, nel periodo intermedio, tra l'ultimo giorno di lavoro (il 30/09/2018)
e quello dell'ispezione (il 25.10/2018).
Pertanto, anche detta tesi è meramente pretestuosa e non può trovare accoglimento.
Le doglianze sollevate dall'opponente in ordine alla pretesa illogicità della sanzione amministrativa irrogata, alla violazione dell'art. 11 della L. n. 689/1981
e alla violazione della circolare del Ministero del Lavoro n. 121/1998 possono essere esaminate congiuntamente.
In primo luogo, occorre rilevare che le circolari ministeriali costituiscono atti di natura meramente interpretativa e non possiedono efficacia normativa primaria. Esse svolgono una funzione di indirizzo al fine di chiarire e uniformare l'interpretazione delle disposizioni legislative o regolamentari, ma non vincolano l'operato dell'ente ispettivo, né possono limitare la discrezionalità nella valutazione delle circostanze concrete dell'accertamento.
In tale ambito, l' è titolare di un potere discrezionale che Controparte_1 deve essere esercitato nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, tenendo conto della gravità della violazione, della durata del rapporto, del numero di lavoratori coinvolti e dell'eventuale collaborazione offerta dal datore di lavoro nel corso dell'istruttoria.
Va inoltre osservato che la circolare richiamata dall'opponente non risulta prodotta in giudizio e, pertanto, non può assumere alcuna rilevanza decisoria.
Il principio iudex novit curia impone al giudice la conoscenza e l'applicazione autonoma delle norme primarie, ma non include l'obbligo di tener conto di atti amministrativi non aventi valore normativo e non acquisiti agli atti.
Ne consegue che, in assenza di produzione, il giudice non è vincolato alla circolare in questione e può decidere sulla base della sola normativa primaria e degli elementi istruttori disponibili.
Va rilevato che da quanto emerso dall'istruttoria, discende che l'atto sanzionatorio deve ritenersi pienamente legittimo.
L'operato dell'ente risulta, infatti, rispettoso dei principi di motivazione, proporzionalità e ragionevolezza, in quanto fondato su un accertamento completo e puntuale degli elementi di fatto conferenti ai fini della contestazione.
Quanto alla motivazione dell'atto, tale requisito deve essere valutati con riferimento all'intero contenuto dell'accertamento ispettivo.
Nel caso di specie, l'irrogazione della sanzione risulta fondata su elementi precisi e concordanti, tra cui: la documentazione estratta da pubblici registri;
le comunicazioni effettuate retroattivamente dal datore di lavoro;
le dichiarazioni rese in sede ispettiva e accertamenti diretti degli agenti operanti.
Da tali elementi è emersa la sussistenza di attività lavorativa di natura subordinata, l'assenza di una corretta formalizzazione dei rapporti di lavoro e l'utilizzo irregolare dello strumento del lavoro c.d. accessorio, ai sensi dell'art. 54-bis, del D.L. n. 50/2017, convertito in L. n. 96/2017.
La sanzione irrogata risulta pertanto coerente, ragionevole e conforme ai principi di diritto, avendo l'ente ispettivo rispettato i limiti edittali previsti dalla norma, tenendo in conto la gravità dell'accertata irregolarità contributiva e assicurativa e della violazione delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dei diritti, costituzionalmente garantiti, dei lavoratori.
In secondo luogo, in riferimento all'opera svolta dal trasgressore per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, va osservato quanto segue.
A seguito dell'ispezione il datore di lavoro ha ricevuto diffida alla regolarizzazione delle lavoratrici, alla quale ha provveduto, ed invito a mantenere i rapporti di lavoro per ulteriori tre mesi, con derivata possibilità di ottenere la riduzione delle sanzioni e, in loro ottemperanza, l'estinzione del procedimento sanzionatorio.
Tale adempimento non è stato compiutamente eseguito dal datore.
Da ciò ne consegue l'impossibilità di applicazione la disciplina premiale del pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'art 3 e ss. del D.Lgs n.
124/2004.
Invero, a tale invito non corrisponde un diritto potestativo del datore che può decidere di instaurare rapporti di lavoro secondo le proprie esigenze organizzative solo prima dell'inizio della prestazione, ma non può vincolare le lavoratrici né costringerle a permanere nei mesi successivi all'ispezione.
Pertanto, sebbene la mancata prosecuzione dei rapporti di lavoro abbia determinato la perdita dei benefici previsti dalla normativa, tale circostanza non può essere imputata unicamente alla volontà del datore, richiedendo necessariamente anche la volontà delle lavoratrici.
Ne deriva che, pur non sussistendo in capo al datore il diritto ai benefici, la condotta riparatoria posta in essere non può essere ignorata ai fini della determinazione della sanzione, non potendosi escludere che l' omessa prosecuzione del rapporto di lavoro per un tempo idoneo ad accedere ai regimi sanzionatori ridotti, sia dipesa dalla volontà delle lavoratrici.
Infatti, ai sensi dei principi di proporzionalità e adeguatezza sanciti dall'art. 11 della L. n. 689/1981, la gravità della violazione va infatti valutata anche in relazione all'opera svolta dall'agente per eliminare o attenuare le conseguenze dell'illecito.
Tale opera risulta pacificamente emersa nel corso dell'istruttoria, essendo stato accertato che il sig. ha collaborato con l' e ha proceduto alla Pt_1 CP_1 regolarizzazione retroattiva delle lavoratrici, dimostrando una condotta improntata al ravvedimento operoso.
Sicchè, pur permanendo la legittimità della sanzione per le violazioni accertate, la suddetta condotta costituisce circostanza attenuante, ai sensi dell'art. 11
L.n.689/1981, utile ai fini della rideterminazione della sanzione in misura ridotta.
Sul punto va osservato che “In tema di sanzioni amministrative pecuniarie, ove la norma indichi un minimo e un massimo della sanzione, spetta al potere discrezionale del giudice determinarne l'entità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, senza che, peraltro, il giudice sia tenuto a specificare nella sentenza i criteri adottati nel procedere a detta determinazione,
e senza che la Corte di cassazione possa censurare la statuizione adottata, ove tali limiti siano stati rispettati e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione è stata compiuta” (cfr. Cass. civ. Sez. II, Ord., 04-08-2023, n. 23816;
Cass. Sez. 2 Ordinanza n. 4844 del 23/02/2021; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9255 del 17/04/2013).
In conclusione, codesto Tribunale ritiene di dover rideterminare la sanzione complessivamente erogata nella somma complessiva di € 11.500,00 di cui €
9000,00 riconducibile alla posizione della ed € 2.500,00 con Parte_5 riferimento a quella della . Pt_2
Le spese di lite seguono la parziale soccombenza e pertanto vanno compensate per la metà e liquidate a favore dell' , previa decurtazione Controparte_1 del 20% ex art. 9, comma 2, del D.Lgs. 149/2015, in quanto la difesa dell'ente è stata svolta da funzionari appartenenti allo stesso.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, istanza e deduzione disattesa:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e visto l'art. 11 della legge 689/81 riduce l'importo ingiunto della sanzione irrogata (ordinanza ingiunzione n.269/2023) alla complessiva somma di € 11.500,00, come da motivazione;
2) compensa ½ le spese di causa ponendo al restante quota a carico del ricorrente ed in favore dell' , quota liquidata in € 1.100,00 per competenze oltre CP_1 accessori di legge.
3) Giorni trenta per le motivazioni- Così deciso.
Latina, 17.11.2025
Il Giudice
Dott. Alfonso Piccialli