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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 28/10/2025, n. 1611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1611 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA seconda sezione civile Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. Dionisio Pantano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 315 del ruolo generale affari contenziosi per l'anno 2020 vertente tra
(c.f. e p. i.v.a. Parte_1
nella persona del Curatore dott. rappresentata e difesa P.IVA_1 Parte_2 dall'Avv. Giovanni D'Amico.
(attrice) contro
(c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, difeso e rappresentato dall'Avv. Antonella Paola De Stefano.
(convenuto) oggetto: responsabilità da comportamento amministrativo illegittimo conclusioni: come da verbale del 15.5.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, la RA del Parte_1
nella persona di , ha convenuto in giudizio il al
[...] Parte_3 Controparte_1 fine di ottenere il risarcimento del danno patito per la lesione dell'affidamento riposto sulla legittimità della concessione edilizia n. 74/1990, rilasciata dall'Ente convenuto in favore della ' finalizzata alla costruzione di una caserma dei Carabinieri su un Parte_1 terreno posto all'inizio di viale Calabria in successivamente revocata in Controparte_1 quanto illegittima.
In particolare, ha esposto che:
1 - nel giugno dell'anno 1988 la società aveva intrapreso Controparte_2
delle interlocuzioni con il comandante del Gruppo Carabinieri di finalizzate Controparte_1 all'edificazione di una caserma, sicché a seguito della trasmissione degli elaborati planimetrici al Comune di e intervenuto il parere favorevole della Controparte_1
Commissione edilizia, il citato Ente territoriale aveva rilasciato in data 17.4.1990 la concessione edilizia n. 74, con la quale aveva autorizzato la costruzione della caserma;
- in data 18.12.1990 la predetta concessione veniva volturata alla società
che avviava e portava a compimento i lavori di costruzione del complesso Parte_1 edilizio;
- con decreto prefettizio n. 15942.I del 30.12.1991 il Prefetto di Controparte_1
ordinava la requisizione (provvedimento più volte requisito) delle parti di fabbricato già ultimate, che pertanto venivano occupate dall'Arma dei Carabinieri;
- l'immobile veniva quindi sottoposto a molteplici interventi di adeguamento al fine di renderlo idoneo alle esigenze del committente, per cui, conclusa la costruzione, veniva stipulato formale contratto di locazione tra la società costruttrice/proprietaria del fabbricato ed il Ministero dell'Interno;
- con la sentenza n. 33 del 25.11.2002 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, la società era dichiarata fallita per cui, nel corso della procedura fallimentare, Parte_1 veniva nominato - ai fini della liquidazione dell'attivo - il c.t.u. arch. il Persona_1 quale, chiamato a stimare il valore del fabbricato, rilevava l'esistenza di svariate irregolarità urbanistiche a fronte delle quali formulava al richiesta di parere Controparte_1 di sanabilità dell'opera;
- con nota prot. n. 3515 del 31.5.2004 l'Ente comunale – pur assumendo la difformità dell'immobile dalle previsioni del PRG e pur rilevando l'esistenza di varie ulteriori difformità rispetto ai progetti assentiti - considerata l'utilizzazione a fini pubblici del bene, si era determinato a considerare l'opera «urbanisticamente legittimata»;
- successivamente, con nota prot. n. 9474 del 6.7.2004, il Controparte_1
aveva comunicato l'annullamento del precedente provvedimento, dichiarando la
[...] non sanabilità dell'opera, e conseguentemente aveva revocato la concessione edilizia n.
74/1990 ordinando al Curatore «lo sgombero e la demolizione, a sue cure e spese, del fabbricato», con avviso che in difetto «il bene e l'area di sedime sono acquisite di diritto gratuitamente al patrimonio del comune»;
2 - avverso tale provvedimento, in data 9.7.2004, l'amministratore della società
(ritenendosi legittimato nonostante l'intervenuto fallimento della ' Parte_1 Parte_1
e la nomina di un curatore dello stesso) aveva proposto ricorso per l'annullamento al
[...]
Tribunale amministrativo regionale per la Calabria-Sezione di Reggio Calabria, chiedendo in quella sede altresì il risarcimento degli ingenti danni subiti dalla società;
- il T.A.R. adito aveva accolto parzialmente il ricorso proposto annullando il provvedimento impugnato per carenza di adeguata motivazione;
- avverso la decisione del avevano proposto appello, con distinti Parte_4 ricorsi e per motivi solo parzialmente coincidenti, il e la RA Controparte_1 del Fallimento ' e, con decisione n. 2223 del 9.12.2008, la IV sezione del Parte_1
Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, aveva accolto, stante il carente assorbente, il motivo di ricorso con il quale era stato dedotto il difetto di legittimazione processuale del fallito con conseguente riforma della sentenza del n. 318/2006; Parte_4
- nelle more del giudizio incardinato innanzi al TAR Calabria, in data 19.4.2005, era stato comunicato alla RA del fallimento l'avvenuto accertamento della inottemperanza all'ordine di demolizione e sgombero del fabbricato ospitante la Caserma dei Carabinieri e, con successiva nota del 5.7.2005 prot. n. 11104, era stata richiesta la trascrizione nei registri immobiliari del passaggio in proprietà dell'immobile in esame in favore del Comune di;
Controparte_1
- con ricorso depositato il 12.5.2010, la RA del fallimento aveva presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione distaccata di Reggio
Calabria, chiedendo che il fosse condannato al risarcimento del danno per la CP_1 lesione dell'affidamento circa la legittimità della concessione edilizia n. 74/1990, in virtù della quale la società fallita aveva effettuato un rilevantissimo investimento immobiliare, realizzando il complesso che attualmente ospita la Caserma dei Carabinieri, acquisito al patrimonio del CP_1
- con sentenza n. 263/2019 del 15.4.2019, il TAR , sezione distaccata di CP_1
aveva declinato la propria giurisdizione in favore dell'Autorità giudiziaria Controparte_1 ordinaria, precisando che dinanzi alla stessa il giudizio avrebbe potuto essere riproposto nel termine previsto dall'art. 11 c.p.a.;
- la sentenza n. 263/2019 è passata in giudicato il 15.11.2019.
Nel merito, alla luce della rappresentazione dei fatti prospettata, parte attrice ha
3 rilevato la responsabilità del per il rilascio della concessione Controparte_1 edilizia n. 74/1990, poi revocata in autotutela, a fronte della quale l'istante ha maturato un legittimo affidamento, e dalla quale è derivato un ingente danno patrimoniale concretizzatosi nell'investimento necessario alla realizzazione del complesso immobiliare adibito a Caserma dell'Arma dei Carabinieri.
Ha dedotto che, sebbene la responsabilità del sia riferibile all'illegittimo CP_1 rilascio della concessione ad aedificandum, il danno da essa derivante si è manifestato con la perdita della proprietà del bene, acquisito gratuitamente al patrimonio dell'Ente in conseguenza dell'inottemperanza dell'ordine di demolizione del fabbricato.
A fronte delle predette deduzioni, l'attore ha precisato le conclusioni nei seguenti termini:
“voglia l'Onorevole Tribunale civile di Reggio Calabria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a) riconoscere e dichiarare il responsabile dell'illegittimità del rilascio della Controparte_1 concessione edilizia n. 74/1990, successivamente revocata (stante l'illegittimità) dallo stesso Comune;
b) conseguentemente condannare il predetto al risarcimento del danno Controparte_1 provocato alla ricorrente, consistito nella perdita della proprietà del bene a seguito della sua acquisizione al patrimonio comunale, danno da liquidarsi in una somma quanto meno pari ad € 2.200.000,00 (oltre interessi e rivalutazione), corrispondenti alla stima effettuata dal dott. arch. (C.T.U. Persona_1 nominato dal G.D. della Sezione Fallimentare del Tribunale di Reggio Calabria, dott. Sebastiano
Albanese) nella Relazione di C.T.U. allegata al presente ricorso, ovvero condannarlo al pagamento della maggiore o minor somma che sarà ritenuta equa dal Tribunale adito;
c) condannare il al pagamento delle spese, competenze ed onorari del Controparte_1 giudizio”.
2.Con comparsa di risposta si è costituito nel presente giudizio il Controparte_1
, il quale ha eccepito, in via preliminare, la prescrizione del diritto al risarcimento, la
[...] decadenza dall'azione e dal risarcimento, nonché ha contestato la domanda attorea in ogni sua parte, sia relativamente all'an che al quantum debeatur, ritenendola infondata e, di conseguenza, ne ha chiesto l'integrale rigetto.
In particolare, l'Ente comunale ha esposto che il provvedimento di revoca della concessione edilizia impugnata, notificato alla odierna parte attrice il 15.7.2004, recava l'avvertimento che, ove non si fosse proceduto alla demolizione ed al ripristino dello stato
4 dei luoghi nel termine di novanta giorni decorrente dalla notifica della medesima ordinanza, il bene e l'area di sedime (foglio 102, particella 674) sarebbero stati acquisiti gratuitamente al patrimonio comunale. Pertanto, ha sostenuto che è dalla detta scadenza, ovvero dal
15.10.2004, che ha iniziato a decorrere il termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno che, pertanto, era già maturato nel 2010 quando è stato introdotto il giudizio dinanzi al T.A.R. e il 15.1.2020 quando è stato introdotto il presente procedimento.
Nel merito, ha rilevato che nessun profilo di illegittimità originaria può essere riferito al titolo edilizio impugnato, che non vi è prova alcuna dell'eventuale illegittimità del provvedimento ed i danni asseritamente subiti e che non è ravvisabile nel caso di specie alcun comportamento negligente addebitabile al Anzi, ha eccepito che il danno CP_1 lamentato – di cui comunque difetta la prova - si è verificato per fatto della stessa società poi fallita la quale aveva depositato la documentazione, elaborata dai propri tecnici e progettisti, in virtù della quale la concessione era stata rilasciata.
Ha precisato che l'ordinanza di demolizione e sgombero emessa dal di CP_1 non era mai stata impugnata e che, anzi, la RA si era opposta Controparte_1 all'iniziativa personale avviata dal (amministratore della società in bonis). CP_3
Ha concluso, sul punto, affermando che risulta, in ogni caso, dagli atti prodotti da controparte che la non sanabilità dell'opera si è verificata per colpa della società che ha presentato un progetto indicando una superficie fondiaria diversa da quella effettiva ed ha poi compiuto irregolarità urbanistiche durante la realizzazione del fabbricato, non essendo ascrivibile al Comune di alcuna responsabilità per le causali riferite in Controparte_1 citazione e per quanto lamentato da controparte nel medesimo atto.
Ha evidenziato, quindi, la manifesta infondatezza della richiesta risarcitoria avanzata da parte attrice, non adeguatamente provata circa l'an e il quantum debeatur, non potendo ritenersi sufficiente il riferimento ad un non meglio giustificato ''investimento''- presuntivamente affrontato dalla società al fine di quantificare il danno Parte_1 asseritamente patito, la cui sussistenza rappresenta uno degli elementi indefettibili per il proficuo accoglimento della domanda risarcitoria.
Ha esposto, infine, che la revoca del provvedimento concessorio con contestuale ordine di demolizione ed acquisizione al patrimonio comunale del bene immobile è basata sull'accertamento tecnico di difformità essenziali rispetto al progetto inizialmente assentito, oltreché sulla sussistenza di irregolarità urbanistiche compiute durante la realizzazione
5 dell'opera, esclusivamente imputabili alla società che ha realizzato il fabbricato. Ha evidenziato, infatti, che la domanda di concessione edilizia presentata da parte attrice era corredata da una documentazione errata, per cui l'ente aveva appreso delle difformità urbanistiche solo dopo gli accertamenti istruttori intrapresi nel corso del procedimento amministrativo finalizzato alla demolizione e sgombero del fabbricato.
Sulla scorta delle predette deduzioni ed eccezioni, il ha Controparte_1 precisato le seguenti conclusioni:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per quanto sopra esposto, dedotto ed eccepito:
- in via preliminare, alla luce di quanto sopra esposto, disporre la rimessione in termini, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, con differimento dell'udienza – indicata nel 30 aprile nell'atto di citazione – e con conseguente differimento dell'attività di costituzione del convenuto e, quindi, di differimento del termine per la detta costituzione in modo da consentire il rispetto dei termini ex art. 166 c.p.c;
- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, respingendo integralmente la domanda di parte attrice;
- nel merito rigettare la domanda di parte attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto, oltre che lacunosa e non provata;
- il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre rimborso forfettario e CPDEL”.
3.La causa, istruita documentalmente mediante memorie ex art. 183 c.p.c., è stata rinviata all'udienza del 15.5.2025 per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale è stata assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
4.Sulla giurisdizione del giudice ordinario
Occorre preliminarmente rilevare che, ai sensi dell'art. 59 commi 2 e 3 della legge n.
69:
'se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma
1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute. Ai fini del presente comma la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile.
Se sulla questione di giurisdizione non si sono già pronunciate, nel processo, le sezioni unite della
6 Corte di cassazione, il giudice davanti al quale la causa è riassunta può sollevare d'ufficio, con ordinanza, tale questione davanti alle medesime sezioni unite della Corte di cassazione, fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito. Restano ferme le disposizioni sul regolamento preventivo di giurisdizione'.
Nel caso di specie, la sentenza n. 236/2019 del TAR, pubblicata il 15.4.2019, risulta, secondo quanto incontestatamente dedotto dall'attrice, il 15.11.2019.
Peraltro, la questione di giurisdizione non è stata sollevata d'ufficio nel corso della prima udienza di comparizione (né, invero, in seguito), sicché rimane ferma la giurisdizione del giudizio ordinario non potendo far applicazione nel caso di specie del principio esposto delle Sezioni unite della Suprema Corte con la sentenza n. 26080/2025 ('al di fuori delle materie indicate dall'art. 133 c.p.a., nelle quali si configura la giurisdizione esclusiva del g.a., la domanda risarcitoria del privato che lamenti la lesione dell'incolpevole affidamento circa la legittimità di un provvedimento amministrativo ampliativo successivamente annullato o la correttezza del comportamento della
P.A. compete alla giurisdizione del g.o., venendo in rilievo la lesione non già di un interesse legittimo bensì del diritto soggettivo alla autodeterminazione del singolo nelle scelte che comportano impegno di risorse, al riparo da ingerenze illecite o da comportamenti scorretti altrui, la cui protezione si realizza mediante
l'imposizione di reciproci doveri di comportamento, ispirati a buona fede, tra i soggetti di una relazione instaurata in vista della conclusione di un contratto o dell'emissione di un provvedimento amministrativo'), peraltro pubblicata il 25.9.2025, ossia scaduti i termini per il deposito delle memorie di replica.
5.Sulla prescrizione del diritto al risarcimento del danno
L'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto è infondata. CP_1
Essa si fonda sulla ritenuta natura extracontrattuale della responsabilità della P.A., con la conseguente applicabilità del regime di cui all'art. 2947 c.c., ossia del termine di prescrizione quinquennale, in caso di violazione dei precetti di buona fede e correttezza nell'azione amministrativa.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità (tra le altre, anche la già citata SS.UU. n.
26080/2025, pag. 7) ha chiarito che, in merito alla responsabilità della P.A. da affidamento incolpevole, è stata individuata, sin dalle pronunce del 2011, una fattispecie di danno da comportamento materiale, inizialmente ricondotta all'art. 2043 c.c., ma, ben presto, sia in dottrina che in giurisprudenza, assimilata all'illecito contrattuale, poiché il danno si verifica nel contesto di una preesistente relazione con la P.A. ed è innescato dalla trasgressione di doveri di condotta e di correttezza da cui è gravata l'amministrazione nei confronti del
7 privato.
In particolare, la Suprema Corte (SS.UU. n. 26080/2025) ha rilevato che 'il fondamento spiccatamente relazionale della responsabilità, non più ascritta al settore dall'art. 2043 c.c., ma al contatto sociale qualificato tra privato e amministrazione, e la sua scaturigine da condotte materiali hanno trovato, invece, compiuta elaborazione nella pronuncia n. 8236/2020, sul rilievo che l'affidamento incolpevole
(concettualmente distinto dall'affidamento legittimo che viene in considerazione come limite al potere di annullamento e di autotutela amministrativa) è una situazione autonoma, tutelata in sé, non nel suo collegamento con l'interesse pubblico, come affidamento di natura civilistica, che si sostanzia nella fiducia, nella delusione della fiducia e nel danno subìto a causa della condotta dettata dalla fiducia mal riposta, quale aspettativa di coerenza e non contraddittorietà del comportamento dell'amministrazione fondata sulla buona fede.
Un danno provocato non dalla violazione delle norme pubblicistiche che disciplinano l'agire dei soggetti pubblici e ne condizionano la validità, ma dalle regole di condotta che trovano il loro aggancio nel più generale dovere di solidarietà sociale, sancito dall'art. 2 Cost., che grava reciprocamente su tutti i membri della collettività e che diviene più intenso, specificandosi nel dovere di correttezza e di protezione, quando tra i consociati si instaurano momenti relazionali socialmente o giuridicamente qualificati, tali da generare, anche reciprocamente, ragionevoli affidamenti sull'altrui condotta conforme a buona fede'.
In definitiva, il rapporto tra il privato e la pubblica amministrazione è assunto a fatto idoneo a produrre obbligazioni «in conformità dell'ordinamento giuridico» (art. 1173 c.c.) dal quale derivano, a carico delle parti, non obblighi di prestazione, bensì reciproci obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, in ossequio agli artt. 1175 (correttezza), 1176
(diligenza) e 1337 (buona fede) del codice civile.
Ricondotta, dunque, la natura della responsabilità conseguente alla violazione dei predetti obblighi nei rapporti tra privato e pubblica amministrazione a quella contrattuale, con conseguente applicazione del termine decennale di prescrizione, occorre rilevare che la presente domanda risarcitoria non è senz'altro prescritta.
Infatti, il dies a quo del predetto termine deve essere fatto coincidere a data non anteriore a quella di emissione del provvedimento di revoca della concessione edilizia n.
74/1990, ossia con la data di emissione del provvedimento n. 9474/2004 (6.7.2004) ossia, nella prospettazione attorea, l'atto con il quale la fiducia riposta nella correttezza dell'agire amministrativo è stata definitivamente frustrata.
Quindi, tenendo in considerazione il disposto di cui all'art. 59 comma 2 della legge n.
8 69/2009, per il quale '…sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio…', deve concludersi che l'azione proposta al TAR nel corso dell'anno CP_1
2010 è stata avviata ben prima del termine decennale decorrente dal 6.7.2004.
6.Sulla lesione dell'affidamento incolpevole circa la legittimità della concessione edilizia n. 74/1990 rilasciata dal Comune di e sul Controparte_1 danno conseguente
Come esplicitato dall'attrice, l'odierna controversia non ha ad oggetto l'accertamento della legittimità/illegittimità dell'originario titolo edilizio rilasciato nell'anno 1990 in favore della società né attiene al sindacato sul corretto esercizio del Controparte_2 potere di revoca in autotutela, esercitato dal Comune avvenuto nel luglio 2004, bensì afferisce al riconoscimento di profili di responsabilità, ascrivibili al comportamento tenuto dall' e coincidenti con condotte poste in essere in violazione del dovere di CP_4 correttezza e buona fede, prescritto nel nostro ordinamento dagli artt. 1173 c.c., 1176 c.c. e
1337 c.c., e, in ultima analisi, sull'affidamento incolpevole circa la legittimità della concessione edilizia n. 74/1990 a fronte della quale la società all'epoca in Parte_1 bonis, aveva effettuato – nella prospettazione attorea – ingentissimi investimenti e che, tra l'altro, si era vista privata della proprietà dell'area di sedime e dell'opera sulla stessa realizzata.
Risultano particolarmente pertinenti, per comprendere la prospettazione attorea, le seguenti argomentazioni riportate in citazione:
-'…E' nella formazione e nel rilascio di tale illegittimo titolo urbanistico che consiste il comportamento (gravemente) colposo – e dunque illecito – del quale il deve oggi rispondere…' (pag. CP_1
6 della citazione);
-'…non c'è dubbio, invero, che la società – una volta ottenuta la concessione edilizia – era pienamente legittimata a ritenere che la realizzazione dell'intervento edilizio, di cui al progetto presentato, fosse legittima. Ed è in forza di questo “affidamento” – con tutta evidenza - che è stato effettuato un
“investimento” (che deve supporsi sia ammontato a diversi miliardi di vecchie lire), che certamente non sarebbe stato posto in essere se non si fosse potuto confidare sulla regolarità dell'intervento edilizio, così come assentito dal provvedimento concessorio rilasciato dalla P.A…' (pag. 7 della citazione);
-'indubbia è, pertanto, la responsabilità del per i danni arrecati dal suo comportamento CP_1 gravemente negligente (danni sui quali ci soffermeremo tra breve), secondo un principio che non è – a ben
9 vedere - dissimile da quello (ormai consolidato nella giurisprudenza) che afferma (ad es.) la responsabilità della stazione appaltante per avere attivato una procedura di gara senza avere previamente verificato la fattibilità dell'opera o del servizio…' (pagg. 7 e 8 della citazione).
Quanto al danno subito, l'attrice ha esposto: 'più precisamente, nel caso che qui interessa, tale danno si è concretato – a seguito della revoca della concessione edilizia a suo tempo (illegittimamente) rilasciata - nella perdita della proprietà del bene, che è stato acquisito gratuitamente al patrimonio del
Comune…' (pag. 8 della citazione).
Di contro, il convenuto ha eccepito che non vi è alcun nesso eziologico tra CP_1
l'illegittimità del provvedimento concessorio del 1990 ed il comportamento dell'Ente, in quanto l'asserita illegittimità della concessione è addebitabile alla società che ha presentato il progetto ed ha poi realizzato il fabbricato in questione;
il danno lamentato, in sostanza, nella prospettazione della convenuta, si è verificato per fatto della stessa società in bonis. Ha aggiunto che non c'è alcun rapporto causa-effetto tra la formazione ed il rilascio del detto provvedimento da parte del e l'asserito danno. CP_1
In particolare, ha evidenziato che:
- il rilascio della concessione edilizia è avvenuto sulla base di atti progettuali presentati dalla società e sulle dichiarazioni rese dalla detta società e dai suoi tecnici e progettisti;
- è acclarato in atti che la RA della ' dopo la notifica del Parte_1 provvedimento di revoca e contestuale ordinanza di demolizione e sgombero, non solo non lo ha impugnato innanzi all'Autorità Giudiziaria, ma anzi ha contrastato, sia innanzi al Tar che innanzi al Consiglio di Stato, l'azione dell'ing. finalizzata all'annullamento CP_3 della revoca e dell'ordinanza di demolizione e sgombero;
- la RA non si è neanche attivata per la demolizione ed il ripristino ordinati dal
Comune né risulta che si sia adoperata per poter sanare l'opera con i rimedi offerti dalla legge.
In sintesi, ha eccepito che la perdita della proprietà del bene de quo da parte dell'odierno attore è dovuto proprio a questo comportamento negligente della curatela stessa.
6.1.Occorre brevemente riepilogare la vicenda, così come emergente dagli atti processuali, per valutare la fondatezza della domanda attrice e le eccezioni, riconducibili alla prova della mancanza di nesso di causalità e comunque ex art. 1227 c.c., del CP_1
10 convenuto.
Innanzitutto, occorre ripercorrere le vicende che hanno portato al rilascio della concessione edilizia.
A tal fine, sia pur dovendo tenere presente alcune imprecisioni nella stessa contenute e debitamente segnalate dal convenuto, pare utile far riferimento alla c.t.u. redatta CP_1 dall'arch. (doc. 10 depositata l'11.2.2020) nell'ambito della procedura fallimentare. Per_1
Dalla lettura della stessa, redatta nel marzo 2004, si evince che, a seguito di una richiesta presentata il 26.9.1989, il di dopo il parere favorevole CP_1 Controparte_1 della Commissione edilizia comunale, ha rilasciato la concessione edilizia n. 74/1990, con prescrizioni, successivamente volturata alla ' Parte_1
Il c.t.u. ha rilevato che nella scheda urbanistica a corredo del progetto presentato dall'ing. si legge che la superficie fondiaria, utile per il calcolo degli indici CP_5 urbanistici, è stata indicata in mq 3.150, a fronte di una superficie realmente disponibile
(tratta dal titolo di proprietà) di mq 2.240.
L'ausiliario nominato nell'ambito della procedura fallimentare ha poi esposto che il
20.2.2002 il Comune di ha rilasciato un certificato di destinazione Controparte_1 urbanistica relativo ai terreni identificati alle particelle 35 – 657 del foglio 102 ove è stata edificata la Caserma dei Carabinieri attestante che per il P.R.G. vigente l'area è destinata ad
'aree per servizi alla residenza – viabilità di piano'.
Il c.t.u., infine, ha riferito circa l'esistenza di una consulenza tecnica redatta dal geom. per conto della Procura della Repubblica di Reggio Calabria nell'ambito del proc. CP_6 penale n. 119/1997 r.g.n.r. DDA senza dar atto che all'interno della stessa vi fossero segnalazioni di irregolarità urbanistiche o edilizie.
Ha riferito altresì di altra consulenza redatta dalla Direzione compartimentale del territorio per le Regioni Campania e nell'ambito della quale si opina che il vincolo CP_1 di destinazione impressa all'immobile avrebbe reso possibile il rilascio della concessione edilizia in deroga agli strumenti urbanistici comunali.
Infine, il c.t.u. ha ritenuto di esprimere un articolato parere di irregolarità urbanistica ed edilizia dell'immobile di proprietà della ' attratto alla procedura Parte_1 fallimentare, ed ha stimato lo stesso in € 2.200.000,00 (pag. 71), determinando il valore locativo annuo in € 146.244,00 (pag. 83).
Con la nota n. 3515 del 31.5.2004, indirizzata anche al Curatore fallimentare ed al
11 Tribunale di Reggio Calabria, sezione fallimentare, il - dopo aver Controparte_1 dato atto delle richieste di parere di sanabilità avanzate dall'arch. delle denunce di Per_1 irregolarità urbanistiche compiute durante l'esecuzione dei lavori, della effettiva difformità dell'opera rispetto alle previsioni del piano regolatore generale, delle numerose interlocuzioni avute con la , con il Ministero dell'Interno e con il CP_7 Controparte_8 attestanti la necessità dell'opera per esigenze di ordine e sicurezza – ha emesso la
[...] seguente determina:
'che le opere in oggetto si ritengono urbanisticamente legittimate in relazione alla ritenuta esigenza di ordine e sicurezza, limitatamente alla loro destinazione per cui sono state edificate sino alla durata delle destinazioni medesime. Di conseguenza entrambe le costruzioni, al termine dell'uso cui sono state destinate sin dall'inizio della loro realizzazione, dovranno essere adeguate conformemente alle previsioni dello strumento urbanistico. Tale determina si intende quale atto conclusivo del procedimento già comunicato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990'.
Concluso il procedimento amministrativo da parte del Controparte_1
(avviato su impulso/richiesta degli organi della procedura fallimentare), a seguito di ulteriore nota n. 9123 del 30.6.2024 del Tribunale di Reggio Calabria – sezione fallimenti, il
[...]
, con provvedimento n. 9474 del 6.7.2004: Controparte_1
- ha annullato il provvedimento del 31.5.2004,
- ha dichiarato la non sanabilità dell'opera,
- ha revocato la concessione edilizia n. 74/1990;
- ha ordinato al Curatore lo sgombero e la demolizione del fabbricato adibito a
Caserma dei Carabinieri di proprietà della ' ed attratto alla procedura Parte_1 fallimentare, facendo presente che ove la RA non avesse ottemperato entro i successivi novanta giorni il bene immobile sarebbe stato acquisito gratuitamente al patrimonio comunale.
Detta determina è stata impugnata dinanzi al TAR Calabria, sezione distaccata di da nella qualità di amministratore della società Controparte_1 Parte_5
, e nel medesimo procedimento si è costituita la RA fallimentare, Parte_1 eccependo il difetto di legittimazione sostanziale e processuale del ricorrente e contestando nel merito le censure proposte (pag. 8 della sentenza n. 318/2006 del TAR costituente l'allegato 6 alla citazione).
A pag. 9 della sentenza n. 318/2006 il TAR ha rilevato che 'la giurisprudenza ha più volte
12 esaminato il problema, riconoscendo al fallito, al di là del rigore della formula di cui all'art. 43 legge fall., facoltà di agire, in via eccezionale, oltre che a tutela dei rapporti non patrimoniali, anche in caso di disinteresse o inerzia del curatore (cfr. Cass. 14 maggio 1975, n. 1858; Cass. I, 20 marzo 1993 n. 3321;
Id, 17 marzo 1995 n. 3094; III, 21 maggio 2004 n. 9710)'; quindi, ha riconosciuto la legittimazione del stante l'inerzia della RA. CP_3
Sul punto, il TAR Calabria ha affermato: 'stante l'inerzia serbata dal curatore, inerzia la quale non appare dettata da valutazioni di merito circa la convenienza o meno dell'iniziativa giudiziaria.
Dalla documentazione prodotta dal ricorrente risulta, infatti, che, conosciuti i provvedimenti in oggetto, il curatore li ha trasmessi all'odierno ricorrente chiedendogli “di conoscere le ulteriori iniziative che vorrà intraprendere”. Sollecitato dal a proporre ricorso, il curatore chiariva che attendeva CP_3
“i documenti necessari per sostenere, in sede di ricorso, le ragioni dell'opposizione avverso le ordinanze”. Tali atti comprovano la tesi ricorsuale della concreta inerzia dell'organo fallimentare e conferiscono valore alla rivendicata legittimazione vicaria del fallito'.
A pag. 14 della sentenza, poi, si legge quanto segue: 'col quinto, sesto e settimo motivo di ricorso il ricorrente contesta il difetto di mancanza di motivazione a) in ordine all'interesse pubblico concreto ed attuale che giustifichi l'intervento in autotutela;
b) rispetto alla valutazione positiva della conformità alla normativa urbanistica operata dalla Commissione edilizia che ha preceduto il rilascio della concessione;
c) rispetto alla precedente determina n. 3515 del 31 maggio 2004 che aveva considerato la sanabilità dell'opera.
Il Tribunale ritiene queste censure fondate.
Il provvedimento impugnato contiene una pluralità di determinazioni e precisamente:
1) annullamento del provvedimento emesso in data 31 maggio 2004 prot. n. 3515;
2) non sanabilità del manufatto;
3) revoca della concessione edilizia n. 74/90;
4) sgombero e demolizione del fabbricato.
Tali determinazioni non appaiono sorrette da specifica e compiuta motivazione.
Nella prima parte sono, infatti, richiamati atti che attengono al procedimento concluso in data 31 maggio 2004, a sua volta annullato, e, quindi, inconferenti.
Nella seconda parte si accenna a irregolarità e non sanabilità del manufatto, espresse dall'
[...]
, a conferma della denuncia del G.D., e dal responsabile del procedimento. Controparte_9
Tali riferimenti non sono, ad avviso del Collegio, idonei a supportare il complesso di determinazioni assunte dal in esercizio dei propri poteri di autotutela decisoria, rispetto ad atti di contenuto e di CP_1
13 epoche assai differenti, e di autotutela esecutiva.
In particolare l'amministrazione ha posto nel nulla la propria precedente determinazione, nella quale si era espresso, invece, l'avviso opposto - ossia che l'opera in questione potesse e dovesse essere adeguata alle prescrizioni urbanistiche una volta cessato l'uso cui era stata destinata - senza alcuna chiara motivazione, che è invece da reputarsi indispensabile dato che la determinazione era stata presa già conoscendo i rilievi fatti dagli organi fallimentari.
La stessa difesa del asserisce non esserci contraddizione tra i due atti “posto che in CP_1 entrambi è ravvisabile la stessa dichiarazione di non conformità dell'opera”.
Ma proprio riconosciuta l'identità del presupposto, l'amministrazione ha avrebbe dovuto spiegare perché, data sempre la accertata non conformità urbanistica dell'opera, nel provvedimento 3515/04 ha considerato la preminenza di esigenze ed interessi di ordine pubblico al mantenimento della sua destinazione
d'uso, giungendo a ritenerla “urbanisticamente legittimata” e poi col provvedimento impugnato, emesso a distanza di circa un mese, tali esigenze ed interessi non ha invece più considerato, tanto da intimare
l'immediato sgombero e demolizione dell'immobile.
La questione era, peraltro, meritevole di adeguato chiarimento atteso che, secondo quanto riconosciuto dalle stesse parti, l'immobile continua a tutt'oggi ad essere utilizzato come Caserma ed anche alla luce della
Circolare del Ministero LL.PP. del 19 ottobre 1992 n. 120 in G.U. 23 ottobre 1992 n. 250) che, in relazione all'art. 81 DPR n. 616/77, nel dare indicazioni sull'attuazione dei principi affermati dalla
Corte Costituzionale nella sentenza n. 150 del 1992 e dal Consiglio di Stato nel parere del 30 novembre
1991 n. 177, ipotizza che quando la modificazione del territorio e dell'assetto urbanistico si presenti come duraturo, mentre la destinazione pubblicistica sia temporanea (e questo avviene, ad esempio, sia nel caso di fabbricato costruito da un privato su suolo privato, destinato ad essere locato alla pubblica amministrazione per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, che nel caso di fabbricato, in corso di costruzione da parte di privato, promesso in locazione alla pubblica amministrazione e che, per essere utilizzato secondo i fini istituzionali di questa, necessiti della concessione di una variante in corso d'opera - lett. b) e g) di pag. 23), sia ipotizzabile – come già fatto in passato – “far ricorso all'art. 81 per autorizzare interventi non conformi alla normativa vigente a condizione che – cessato l'uso pubblico – l'amministrazione o il proprietario all'atto del rilascio, rendano l'edificio conforme alle previsioni della disciplina urbanistico-edilizia secondo le indicazioni comunali. E ciò nei casi – ovviamente eccezionali – in cui solo attra verso il ricorso all'art. 81 dovessero crearsi le condizioni per rendere possibile l'espletamento di importanti servizi pubblici”.
L'accoglimento del ricorso principale, nei termini sopra indicati, importa l'annullamento della determinazione n. 9474 del 6 luglio 2004, ma non già della determina n. 3515 del 31 maggio 2004, ed
14 importa anche la caducazione degli atti impugnati col ricorso per motivi aggiunti.
Il nell'esercizio dei propri poteri di autotutela decisoria ed esecutiva, dovrà, dunque, CP_1 rideterminarsi, adottando un provvedimento adeguatamente motivato in cui, previa instaurazione del contraddittorio, espliciti analiticamente, in relazione alle diverse determinazioni che intende assumere, tutti i presupposti di fatto e di diritto su cui esse si basano'.
In sostanza, la sentenza del TAR Calabria, per effetto della quale è stato disposto l'annullamento del provvedimento n. 9474/2004, ha espresso principi di diritto che, oltre ad essere recepiti dalla giurisprudenza amministrativa via via formatasi in materia di autotutela, sono stati infine espressamente codificati, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 205/2005, con l'introduzione nella legge n. 241/1990 del capo IV bis e, in particolare, dell'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990.
Si precisa quanto sopra al fine di sottolineare quanto fosse distante la motivazione del provvedimento n. 9474/2004 dai principi di diritto espressi dalla giurisprudenza e, sia pur sopravvenute, dalle norme che disciplinano il potere di autotutela della P.A.
Detta sentenza del TAR Calabria è stata impugnata dinanzi al Consiglio di Stato, con
[.. separati ricorsi, dal e dalla stessa RA del fallimento ' Controparte_1
Parte_1
A pag. 7 della predetta sentenza (costituente l'allegato 7 alla citazione) si legge:
'Quanto al ricorso in appello del in persona del curatore (n. Parte_1
3632/2007), vengono specificatamente contestati il 1° capo di sentenza (di rigetto della eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione processuale attiva); il 3° capo (di rigetto dell'eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa notificazione al Ministero dell'Interno) quale controinteressato principale;
l'ottavo capo, con cui è stato ritenuto fondato il motivo di difetto di motivazione per contraddittorietà'.
Alle pagg. 9 e ss., poi, si legge: 'In altri termini, l'elaborazione della giurisprudenza di legittimità sul punto – da cui il Collegio non ha ragione di discostarsi – è nel senso che la legittimazione processuale del fallito per i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento può eccezionalmente riconoscersi soltanto nel caso di disinteresse o inerzia degli organi preposti al fallimento e non anche quando i detti organi si siano concretamente attivati ed abbiano ritenuto non conveniente intraprendere o proseguire la controversia.
Questa conclusione è diretta conseguenza del rilievo che per legge sta in giudizio il curatore e che non
è concepibile che la valutazione compiuta dagli organi fallimentari circa l'opportunità di non proporre impugnazione possa essere messa nel nulla da iniziative contrastanti del fallito, in particolare ove si consideri
15 che quest'ultimo può “intervenire” nel giudizio, a norma dell'art. 43, secondo comma, della legge fallimentare esclusivamente per le questioni dalle quali può dipendere una imputazione per lui di bancarotta, oppure quando l'intervento è previsto dalla legge (cfr., da ultimo, condivisibilmente, Cass. civ. 21.5.2004 n. 9710 cit.; cfr. anche, sul principio, fra le tante, Cass. civ. 28 aprile 2003, n. 5202, 3 aprile 2003, n. 5202, 15 gennaio 2003, n. 529, 9 agosto 1996, n. 7320).
In applicazione del principio enunciato, è stata quindi affermata l'inammissibilità, eccepibile dalla controparte e rilevabile d'ufficio, dell'impugnazione proposta dal fallito.
Ciò posto, non sembra che nella vicenda che ne occupa possano configurarsi quella inerzia o quel disinteresse degli organi preposti al fallimento che, soli, potrebbero comportare la eccezionale legittimazione del fallito.
Ed invero, gli organi fallimentari si sono adeguatamente e formalmente attivati, in primo luogo, per acquisire dall'Amministrazione comunale il parere in ordine alla sanabilità dell'immobile e conoscere le eventuali emanande determinazioni ex artt. 27 e segg. D.P.R. 380/2001 in funzione della verifica della possibilità di vendita forzata dell'immobile stesso (cfr. note del giudice delegato in data 29 aprile e 28 giugno
2004, che facevano seguito alla relazione del C.T.U. Arch. , nominato dallo stesso giudice delegato Per_1 in ordine alla valutazione dei fabbricati ed alla emissione del predetto parere di sanabilità in data
25.11.2003 e 16.3.2004); a tali richieste hanno fatto seguito il provvedimento comunale - prot. 3515 del
31.5.2004, che ha ritenuto le opere “urbanisticamente legittimate” ed il successivo provvedimento 6.7.2004 prot. 9475, di annullamento del predetto atto e di determinazione di “non sanabilità del manufatto”.
Appare evidente la “preoccupazione” degli organi del fallimento di acquisire elementi circa la concreta possibilità di alienazione del compendio immobiliare – di cui era stata rilevata la non conformità urbanistica sulla base della relazione del CTU – nella precipua funzione di conservazione e incremento dell'attivo fallimentare (quanto al curatore, nella duplice veste di rappresentante della massa dei creditori e del fallito;
cfr. Cass. civ. 5026/1999 e 1619/1985).
Né può ravvisarsi inerzia o disinteresse – a seguito delle sollecitazioni del sig. per la CP_3 proposizione di un ricorso avverso i provvedimenti adottati dal Comune – nella ritenuta esigenza di attendere
l'acquisizione dei documenti necessari per sostenere, in sede giudiziale, le ragioni dell'opposizione.
Neppure può convenirsi con la semplicistica affermazione secondo cui una azione di annullamento dei provvedimenti (poi) impugnati dal fallito non potrebbe che produrre effetti positivi per la massa: in presenza della ritenuta abusività dei manufatti, siccome “edificati sulla base di concessioni illegittime e in difformità dalle concessioni stesse” (cfr. nota del giudice delegato in data 29.4.2004) – per cui non può utilmente sostenersi che non vi sia stata una valutazione sulla legittimità dei provvedimenti repressivi emessi
16 ad opera degli organi fallimentari – non sembra possa ex se imputarsi alla curatela di non avere utilmente operato nell'astenersi dall'instaurare la lite, dovendo ciò ragionevolmente essere riferito ad una correlata valutazione di opportunità e convenienza desumibile, anche, dalla ritenuta esigenza – sopra evidenziata – di concreta verifica su base documentale delle ragioni dell'opposizione. Altra questione è quella relativa ad una pretesa rinuncia alla lite in assenza della autorizzazione del giudice delegato ex art. 35 della legge fallimentare, sentito, per quanto possibile, anche il fallito.
E' invero questione suscettibile di valutazione in altra sede, e quindi ultronea, vertendo esclusivamente l'odierno esame di questo Collegio sulla verifica della configurabilità o meno di una situazione di inerzia o disinteresse degli organi fallimentari ai fini dell'eventuale riconoscimento della eccezionale legittimazione processuale del fallito, e non altro;
situazione la cui ricorrenza non può essere certamente condizionata dalla asserita omissione degli adempimenti indicati.
Da quanto esposto discende, in conclusione, il difetto di legittimazione processuale del fallito…'
In sostanza, a fronte delle conformi richieste processuali – anche – della RA fallimentare, il provvedimento n. 9474/2004 è divenuto definitivo.
Nel frattempo, con nota prot. 5199 del 30.3.2005, accertata l'inottemperanza all'ordine di demolizione, il Comune di ha comunicato che 'l'accertamento Controparte_1 dell'inottemperanza all'ordine di sgombero e demolizione costituisce titolo per l'immissione e per la trascrizione nei registri immobiliari a favore dell'Amministrazione comunale così come previsto dall'art. 31 comma 4 d.p.r. n. 380/2001'.
Detto provvedimento, al pari di quello del 6.7.2004 (n. prot. 9474) non è mai stato impugnato dalla RA fallimentare che, anzi, ha espressamente contrastato ogni iniziativa
[.. posta in essere da , nella qualità di amministratore della società ' Parte_5
finalizzata a scongiurare la revoca della concessione edilizia rilasciata nel 1990 Parte_1
e, conseguentemente, l'ordine di demolizione e di sgombero dell'immobile sito in viale
Calabria in ed adibito a caserma dei Carabinieri. Controparte_1
6.2.Così ricostruiti i fatti, deve rilevarsi che la domanda è infondata e deve essere rigettata.
Giova premettere che il r.d. n. 267/1942 delinea in maniera abbastanza chiara quali siano i compiti, i doveri e le responsabilità del curatore fallimentare.
Così, ai sensi dell'art. 30, il curatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale;
ai sensi dell'art. 31 il curatore ha l'amministrazione del patrimonio fallimentare e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del
17 giudice delegato e del comitato dei creditori, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite.
Egli non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato, salvo che in materia di contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti e di diritti di terzi sui beni acquisiti al fallimento, e salvo che nei procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale e in ogni altro caso in cui non occorra ministero di difensore.
Il curatore non può assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano il fallimento;
ai sensi dell'art. 38 il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal piano di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Egli deve tenere un registro preventivamente vidimato da almeno un componente del comitato dei creditori, e annotarvi giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione.
Orbene, nel caso di specie, la violazione del principio dell'affidamento incolpevole sulla legittimità dell'azione amministrativa ossia, in sostanza, sulla legittimità della concessione edilizia del 1990 non può definirsi incolpevole giacché è incontestato che il giudizio di abusività edilizia dell'immobile, oltre a discendere dalla difformità rispetto alla destinazione d'area prevista dal P.R.G. (difformità senz'altro imputabile – anche – al
, è stata altresì determinata da una rappresentazione dei fatti Controparte_1
(superficie d'area realmente disponibile) non veritiera e da una difformità nella concreta realizzazione dell'opera rispetto agli elaborati progettuali depositati.
In ogni caso, in via assorbente, la perdita della proprietà dell'area di sedime e del fabbricato adibito a caserma dei Carabinieri siti in viale Calabria – individuato quale danno subito dalla RA attrice - non è eziologicamente riconducibile all'attività del CP_1
bensì all'inerzia, rivendicata in sede giurisdizionale, della stessa RA fallimentare
[...] nonché, più in generale, ad un comportamento a dir poco contraddittorio degli organi della procedura fallimentare.
Ritiene il giudicante che, in tale prospettiva, non sia decisiva la valutazione delle fasi prodromiche ed immediatamente successive al rilascio della concessione edilizia del 1990 che, peraltro, come detto, risultano caratterizzati anche da plurime illegittimità addebitabili alla società in bonis.
Occorre evidenziare, infatti, che i lavori, parzialmente difformi rispetto a quelli assentiti, sono stati terminati nel 1995 (attribuendo attendibilità all'affermazione effettuata dall'arch. nella consulenza redatta nella procedura fallimentare circa il riportato dato Per_1
18 di fatto che i locali di viale Calabria sono stati definitivamente occupati dal personale dell'Arma dei Carabinieri in quell'anno).
Se così è, appare evidente che le pur doverose segnalazioni (così ci esprime in citazione '…in data 29 aprile 2004 il G.D. al Fallimento “ trasmetteva gli atti al Parte_1
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria…') inviate alla Procura della
Repubblica di Reggio Calabria (che, in ogni caso, risulta dagli atti che avesse già attenzionato
- per motivi non precisati in questo procedimento - l'immobile nell'ambito del proc.
n.r.g.n.r. DDA 119/1997) da parte degli organi della procedura fallimentare difficilmente avrebbero potuto condurre ad un accertamento in sede penale, stante il decorso del tempo tra la presumibile data di ultimazione dei lavori (1995) e la data di inoltro della segnalazione
(2004). Appare altresì evidente che le scelte e le valutazioni di opportunità e di convenienza rimesse alla RA all'esito della c.t.u. espletata nella procedura fallimentare non avrebbero potuto prescindere dalla considerazione che sarebbe stata ineludibile una scelta di attivarsi in un senso o nell'altro al fine di garantire il soddisfacimento della finalità primaria per la quale era stata insediata, ossia la corretta gestione del patrimonio immobiliare (art. 31 r.d. n.
267/1942).
In sostanza, tornando al caso concreto, la RA avrebbe dovuto percorrere una delle due alternative strade sotto schematizzate:
1)prendere atto della determina n. 3515/2004 con la quale il Controparte_1
si era espresso nel senso che '…le opere in oggetto si ritengono urbanisticamente legittimate
[...] in relazione alla ritenuta esigenza di ordine e sicurezza, limitatamente alla loro destinazione per cui sono state edificate sino alla durata delle destinazioni medesime. Di conseguenza entrambe le costruzioni, al termine dell'uso cui sono state destinate sin dall'inizio della loro realizzazione, dovranno essere adeguate conformemente alle previsioni dello strumento urbanistico. Tale determina si intende quale atto conclusivo del procedimento già comunicato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990'; e, conseguentemente, continuare a sfruttare economicamente l'immobile di sua proprietà – che, si badi bene, risulta ancora oggi, per quanto emerge dagli atti di causa, adibito a Caserma dei Carabinieri –
e recuperare all'attivo fallimentare la rilevantissima somma di € 146.244,00 all'anno (pag. 83 della c.t.u.); sicché, dinanzi all'emissione della determina n. 9474/2004 da parte del
[...]
, attivarsi ed impugnarla per le stesse ragioni, nel merito accolte dal TAR Controparte_1 con la sentenza n. 318/2006 e palesemente sussistenti stante l'evidente illegittimità della predetta determina, così come fatto da , amministratore della 'Il Parte_5
19 Portico s.r.l.' ; Pt_6
2) prendere atto della determina n. 9474/2004 e adeguarsi alla stessa, ossia demolire l'immobile adibito a Caserma dei Carabinieri e salvaguardare la proprietà dell'area di sedime.
Appare del tutto evidente che la soluzione 1) avrebbe permesso alla procedura fallimentare di recuperare un cospicuo attivo, senza alcun esborso, ed avrebbe trovato nelle considerazioni espresse a pag. 16 della sentenza del TAR Calabria n. 318/2006 un valido supporto in diritto.
Tuttavia, pur non essendo dirimente sindacare le scelte della RA per individuare quella preferibile, risulta decisivo nel presente procedimento rilevare che l'unica scelta che la
RA non avrebbe dovuto percorrere e che è divenuta causa assorbente del danno lamentato era quella di rimanere inerte dinanzi alle determinazioni del Controparte_1
che, peraltro, non risulta essersi attivato autonomamente o per iniziativa di terzi
[...] soggetti bensì su impulso della stessa RA.
Con ulteriore sforzo argomentativo, non emergono elementi dai quali ricavare il convincimento che la RA fallimentare abbia preso in considerazione l'ipotesi di avvalersi della determina n. 3515/2004 che, all'evidenza, era palesemente favorevole per la procedura fallimentare giacché, tramite la legittimazione urbanistica dell'immobile destinato a caserma, quest'ultima avrebbe incassato somme di denaro rilevantissime per ciascun anno di utilizzo da parte dell'Arma dei Carabinieri;
al contempo, deve osservarsi che la RA non ha impugnato la determina n. 9474/2004 (e, anzi, ha ostacolato per motivi procedurali quella coltivata con successo in primo grado dal ) e, senza alcuna ragionevole CP_3 giustificazione, a quest'ultima non ha dato nemmeno esecuzione così creando le condizioni che hanno determinato la perdita, come espressamente previsto nella predetta determina e prima ancora dalla legge, della proprietà dell'area di sedime della caserma dei Carabinieri di viale Calabria.
Non è in alcun modo conducente, al proposito, il rilievo dell'attrice per il quale l'adempimento della determina n. 9474/2004 sarebbe stato inesigibile in pendenza del ricorso esitato con la sentenza del TAR Calabria n. 318/2006.
E' ovvio, infatti, che dinanzi alla mancata sospensione della determina n. 9474/2004, sospensione mai richiesta dalla RA, non era ragionevole alcuna alternativa rispetto a quella di adempiere alle prescrizioni della stessa, impugnare la predetta delibera o quantomeno aderire all'impugnativa da altri promossa.
20 Sul punto, quindi, coglie nel segno la difesa del convenuto nella parte in cui CP_1 ha rilevato che il danno lamentato dalla RA, ossia la perdita della proprietà dell'immobile di viale Calabria adibito a caserma dei Carabinieri, è in via assorbente riconducibile all'inerzia serbata dalla RA fallimentare quanto all'adempimento della determina n. 9474/2004.
In altre parole:
- l'autotutela del (concretizzatasi prima nella determina n. Controparte_1
3515/2004 e poi in quella n. 9474/2004) è stata avviata su istanza ed è stata proseguita su impulso della procedura fallimentare (tutte le determine in atti emesse dal
[...] elencano quale atto iniziale del procedimento amministrativo le richieste Controparte_1 inoltrate dall'ausiliario della RA) [il dato, lo si precisa, è rilevante solo ai fini della valutazione di un'eventuale violazione dei precetti di buona fede e correttezza, più facilmente rinvenibile qualora, del tutto autonomamente o su iniziativa di terzi, il si CP_1 fosse determinato ad agire in autotutela a distanza di 14 anni dall'emissione del provvedimento concessorio];
- in ogni caso, pur a fronte di plurimi elementi dai quali trarre un giudizio di illegittimità di quest'ultima determina (il convincimento, facilmente supportato dai principi già all'epoca espressi dalla giurisprudenza amministrativa, trasfusi poi nell'art. 21 novies della legge n. 241/1990 per effetto dell'art. 14 della legge n. 15/2005, è nel caso concreto corroborato dalla lettura della sentenza n. 318/2006 del TAR della Calabria, sezione distaccata di Reggio Calabria), la RA non solo non l'ha impugnata ma ha persino strenuamente insistito in un'eccezione processuale per ostacolare la diligente iniziativa posta in essere da . Parte_5
Simile inerzia, alla quale francamente non si ricollega alcuna ragionevole valutazione di opportunità e convenienza da parte della RA, in definitiva, è stata la causa assorbente del danno lamentato nel presente procedimento a fronte del quale è stata avanzata richiesta di risarcimento del danno.
In definitiva, posto che la 'non sanabilità' (e, quindi, l'incommerciabilità dell'immobile) degli abusi edilizi ed urbanistici, tanto più alla luce della determina n.
3515/2004 del di non impediva alla RA di sfruttare CP_1 Controparte_1 economicamente l'immobile di viale Calabria adibito a caserma dei Carabinieri, qualora – come nei fatti avvenuto – ci si fosse determinati a non impugnare il provvedimento n.
21 9474/2004 (peraltro, così come motivato, con profili di illegittimità evidenti), la RA avrebbe dovuto sgombrare e demolire tempestivamente l'immobile abusivo.
In questo caso, avrebbe avuto una sua coerenza la domanda risarcitoria connessa alla violazione dell'affidamento circa la legittimità della concessione del 1990, laddove il danno risarcibile, all'evidenza, sarebbe coinciso con le somme sostenute per la costruzione e la successiva demolizione dell'immobile e non certo con la perdita dell'area di sedime.
In altre parole, la perdita della proprietà dell'area di sedime di viale Calabria e dell'immobile sulla stessa costruito non è eziologicamente riconducibile alla violazione dei doveri di buona fede e correttezza da parte del bensì in via Controparte_1 assorbente alla scelta della RA di non impugnare la determina n. 9474/2004 e, al tempo stesso, di non eseguire gli obblighi con la stessa imposti a suo carico.
Per le ragioni esposte, la domanda risarcitoria deve essere rigettata.
6.3.Per completezza, fermo restando che il petitum del presente procedimento è la domanda di risarcimento del danno 'consistito nella perdita della proprietà del bene a seguito della sua acquisizione al patrimonio comunale', deve sottolinearsi che la RA fallimentare non ha documentato in alcun modo le spese sostenute per la costruzione dell'immobile di viale
Calabria.
7.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei valori intermedi tra i minimi ed i medi (aumentati del 15% ex art. 6 comma
1) di cui al d.m. n. 55/2014, così come successivamente modificato, tenuti in considerazione la concreta attività difensiva svolta ed il valore della controversia tratto dal petitum.
P.q.m.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sulla domanda presentata dalla RA nei confronti del Parte_1 Controparte_1
, ogni diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede:
[...]
-rigetta la domanda;
-condanna la RA del fallimento ' alla rifusione delle spese di lite Parte_1 sostenute dal liquidate in € 19.369,45 per compensi, oltre Controparte_1 accessori di legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 28.10.2025
Il Giudice dott. Dionisio Pantano
22
Giudice dott. Dionisio Pantano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 315 del ruolo generale affari contenziosi per l'anno 2020 vertente tra
(c.f. e p. i.v.a. Parte_1
nella persona del Curatore dott. rappresentata e difesa P.IVA_1 Parte_2 dall'Avv. Giovanni D'Amico.
(attrice) contro
(c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, difeso e rappresentato dall'Avv. Antonella Paola De Stefano.
(convenuto) oggetto: responsabilità da comportamento amministrativo illegittimo conclusioni: come da verbale del 15.5.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, la RA del Parte_1
nella persona di , ha convenuto in giudizio il al
[...] Parte_3 Controparte_1 fine di ottenere il risarcimento del danno patito per la lesione dell'affidamento riposto sulla legittimità della concessione edilizia n. 74/1990, rilasciata dall'Ente convenuto in favore della ' finalizzata alla costruzione di una caserma dei Carabinieri su un Parte_1 terreno posto all'inizio di viale Calabria in successivamente revocata in Controparte_1 quanto illegittima.
In particolare, ha esposto che:
1 - nel giugno dell'anno 1988 la società aveva intrapreso Controparte_2
delle interlocuzioni con il comandante del Gruppo Carabinieri di finalizzate Controparte_1 all'edificazione di una caserma, sicché a seguito della trasmissione degli elaborati planimetrici al Comune di e intervenuto il parere favorevole della Controparte_1
Commissione edilizia, il citato Ente territoriale aveva rilasciato in data 17.4.1990 la concessione edilizia n. 74, con la quale aveva autorizzato la costruzione della caserma;
- in data 18.12.1990 la predetta concessione veniva volturata alla società
che avviava e portava a compimento i lavori di costruzione del complesso Parte_1 edilizio;
- con decreto prefettizio n. 15942.I del 30.12.1991 il Prefetto di Controparte_1
ordinava la requisizione (provvedimento più volte requisito) delle parti di fabbricato già ultimate, che pertanto venivano occupate dall'Arma dei Carabinieri;
- l'immobile veniva quindi sottoposto a molteplici interventi di adeguamento al fine di renderlo idoneo alle esigenze del committente, per cui, conclusa la costruzione, veniva stipulato formale contratto di locazione tra la società costruttrice/proprietaria del fabbricato ed il Ministero dell'Interno;
- con la sentenza n. 33 del 25.11.2002 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, la società era dichiarata fallita per cui, nel corso della procedura fallimentare, Parte_1 veniva nominato - ai fini della liquidazione dell'attivo - il c.t.u. arch. il Persona_1 quale, chiamato a stimare il valore del fabbricato, rilevava l'esistenza di svariate irregolarità urbanistiche a fronte delle quali formulava al richiesta di parere Controparte_1 di sanabilità dell'opera;
- con nota prot. n. 3515 del 31.5.2004 l'Ente comunale – pur assumendo la difformità dell'immobile dalle previsioni del PRG e pur rilevando l'esistenza di varie ulteriori difformità rispetto ai progetti assentiti - considerata l'utilizzazione a fini pubblici del bene, si era determinato a considerare l'opera «urbanisticamente legittimata»;
- successivamente, con nota prot. n. 9474 del 6.7.2004, il Controparte_1
aveva comunicato l'annullamento del precedente provvedimento, dichiarando la
[...] non sanabilità dell'opera, e conseguentemente aveva revocato la concessione edilizia n.
74/1990 ordinando al Curatore «lo sgombero e la demolizione, a sue cure e spese, del fabbricato», con avviso che in difetto «il bene e l'area di sedime sono acquisite di diritto gratuitamente al patrimonio del comune»;
2 - avverso tale provvedimento, in data 9.7.2004, l'amministratore della società
(ritenendosi legittimato nonostante l'intervenuto fallimento della ' Parte_1 Parte_1
e la nomina di un curatore dello stesso) aveva proposto ricorso per l'annullamento al
[...]
Tribunale amministrativo regionale per la Calabria-Sezione di Reggio Calabria, chiedendo in quella sede altresì il risarcimento degli ingenti danni subiti dalla società;
- il T.A.R. adito aveva accolto parzialmente il ricorso proposto annullando il provvedimento impugnato per carenza di adeguata motivazione;
- avverso la decisione del avevano proposto appello, con distinti Parte_4 ricorsi e per motivi solo parzialmente coincidenti, il e la RA Controparte_1 del Fallimento ' e, con decisione n. 2223 del 9.12.2008, la IV sezione del Parte_1
Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, aveva accolto, stante il carente assorbente, il motivo di ricorso con il quale era stato dedotto il difetto di legittimazione processuale del fallito con conseguente riforma della sentenza del n. 318/2006; Parte_4
- nelle more del giudizio incardinato innanzi al TAR Calabria, in data 19.4.2005, era stato comunicato alla RA del fallimento l'avvenuto accertamento della inottemperanza all'ordine di demolizione e sgombero del fabbricato ospitante la Caserma dei Carabinieri e, con successiva nota del 5.7.2005 prot. n. 11104, era stata richiesta la trascrizione nei registri immobiliari del passaggio in proprietà dell'immobile in esame in favore del Comune di;
Controparte_1
- con ricorso depositato il 12.5.2010, la RA del fallimento aveva presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione distaccata di Reggio
Calabria, chiedendo che il fosse condannato al risarcimento del danno per la CP_1 lesione dell'affidamento circa la legittimità della concessione edilizia n. 74/1990, in virtù della quale la società fallita aveva effettuato un rilevantissimo investimento immobiliare, realizzando il complesso che attualmente ospita la Caserma dei Carabinieri, acquisito al patrimonio del CP_1
- con sentenza n. 263/2019 del 15.4.2019, il TAR , sezione distaccata di CP_1
aveva declinato la propria giurisdizione in favore dell'Autorità giudiziaria Controparte_1 ordinaria, precisando che dinanzi alla stessa il giudizio avrebbe potuto essere riproposto nel termine previsto dall'art. 11 c.p.a.;
- la sentenza n. 263/2019 è passata in giudicato il 15.11.2019.
Nel merito, alla luce della rappresentazione dei fatti prospettata, parte attrice ha
3 rilevato la responsabilità del per il rilascio della concessione Controparte_1 edilizia n. 74/1990, poi revocata in autotutela, a fronte della quale l'istante ha maturato un legittimo affidamento, e dalla quale è derivato un ingente danno patrimoniale concretizzatosi nell'investimento necessario alla realizzazione del complesso immobiliare adibito a Caserma dell'Arma dei Carabinieri.
Ha dedotto che, sebbene la responsabilità del sia riferibile all'illegittimo CP_1 rilascio della concessione ad aedificandum, il danno da essa derivante si è manifestato con la perdita della proprietà del bene, acquisito gratuitamente al patrimonio dell'Ente in conseguenza dell'inottemperanza dell'ordine di demolizione del fabbricato.
A fronte delle predette deduzioni, l'attore ha precisato le conclusioni nei seguenti termini:
“voglia l'Onorevole Tribunale civile di Reggio Calabria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a) riconoscere e dichiarare il responsabile dell'illegittimità del rilascio della Controparte_1 concessione edilizia n. 74/1990, successivamente revocata (stante l'illegittimità) dallo stesso Comune;
b) conseguentemente condannare il predetto al risarcimento del danno Controparte_1 provocato alla ricorrente, consistito nella perdita della proprietà del bene a seguito della sua acquisizione al patrimonio comunale, danno da liquidarsi in una somma quanto meno pari ad € 2.200.000,00 (oltre interessi e rivalutazione), corrispondenti alla stima effettuata dal dott. arch. (C.T.U. Persona_1 nominato dal G.D. della Sezione Fallimentare del Tribunale di Reggio Calabria, dott. Sebastiano
Albanese) nella Relazione di C.T.U. allegata al presente ricorso, ovvero condannarlo al pagamento della maggiore o minor somma che sarà ritenuta equa dal Tribunale adito;
c) condannare il al pagamento delle spese, competenze ed onorari del Controparte_1 giudizio”.
2.Con comparsa di risposta si è costituito nel presente giudizio il Controparte_1
, il quale ha eccepito, in via preliminare, la prescrizione del diritto al risarcimento, la
[...] decadenza dall'azione e dal risarcimento, nonché ha contestato la domanda attorea in ogni sua parte, sia relativamente all'an che al quantum debeatur, ritenendola infondata e, di conseguenza, ne ha chiesto l'integrale rigetto.
In particolare, l'Ente comunale ha esposto che il provvedimento di revoca della concessione edilizia impugnata, notificato alla odierna parte attrice il 15.7.2004, recava l'avvertimento che, ove non si fosse proceduto alla demolizione ed al ripristino dello stato
4 dei luoghi nel termine di novanta giorni decorrente dalla notifica della medesima ordinanza, il bene e l'area di sedime (foglio 102, particella 674) sarebbero stati acquisiti gratuitamente al patrimonio comunale. Pertanto, ha sostenuto che è dalla detta scadenza, ovvero dal
15.10.2004, che ha iniziato a decorrere il termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno che, pertanto, era già maturato nel 2010 quando è stato introdotto il giudizio dinanzi al T.A.R. e il 15.1.2020 quando è stato introdotto il presente procedimento.
Nel merito, ha rilevato che nessun profilo di illegittimità originaria può essere riferito al titolo edilizio impugnato, che non vi è prova alcuna dell'eventuale illegittimità del provvedimento ed i danni asseritamente subiti e che non è ravvisabile nel caso di specie alcun comportamento negligente addebitabile al Anzi, ha eccepito che il danno CP_1 lamentato – di cui comunque difetta la prova - si è verificato per fatto della stessa società poi fallita la quale aveva depositato la documentazione, elaborata dai propri tecnici e progettisti, in virtù della quale la concessione era stata rilasciata.
Ha precisato che l'ordinanza di demolizione e sgombero emessa dal di CP_1 non era mai stata impugnata e che, anzi, la RA si era opposta Controparte_1 all'iniziativa personale avviata dal (amministratore della società in bonis). CP_3
Ha concluso, sul punto, affermando che risulta, in ogni caso, dagli atti prodotti da controparte che la non sanabilità dell'opera si è verificata per colpa della società che ha presentato un progetto indicando una superficie fondiaria diversa da quella effettiva ed ha poi compiuto irregolarità urbanistiche durante la realizzazione del fabbricato, non essendo ascrivibile al Comune di alcuna responsabilità per le causali riferite in Controparte_1 citazione e per quanto lamentato da controparte nel medesimo atto.
Ha evidenziato, quindi, la manifesta infondatezza della richiesta risarcitoria avanzata da parte attrice, non adeguatamente provata circa l'an e il quantum debeatur, non potendo ritenersi sufficiente il riferimento ad un non meglio giustificato ''investimento''- presuntivamente affrontato dalla società al fine di quantificare il danno Parte_1 asseritamente patito, la cui sussistenza rappresenta uno degli elementi indefettibili per il proficuo accoglimento della domanda risarcitoria.
Ha esposto, infine, che la revoca del provvedimento concessorio con contestuale ordine di demolizione ed acquisizione al patrimonio comunale del bene immobile è basata sull'accertamento tecnico di difformità essenziali rispetto al progetto inizialmente assentito, oltreché sulla sussistenza di irregolarità urbanistiche compiute durante la realizzazione
5 dell'opera, esclusivamente imputabili alla società che ha realizzato il fabbricato. Ha evidenziato, infatti, che la domanda di concessione edilizia presentata da parte attrice era corredata da una documentazione errata, per cui l'ente aveva appreso delle difformità urbanistiche solo dopo gli accertamenti istruttori intrapresi nel corso del procedimento amministrativo finalizzato alla demolizione e sgombero del fabbricato.
Sulla scorta delle predette deduzioni ed eccezioni, il ha Controparte_1 precisato le seguenti conclusioni:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per quanto sopra esposto, dedotto ed eccepito:
- in via preliminare, alla luce di quanto sopra esposto, disporre la rimessione in termini, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, con differimento dell'udienza – indicata nel 30 aprile nell'atto di citazione – e con conseguente differimento dell'attività di costituzione del convenuto e, quindi, di differimento del termine per la detta costituzione in modo da consentire il rispetto dei termini ex art. 166 c.p.c;
- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, respingendo integralmente la domanda di parte attrice;
- nel merito rigettare la domanda di parte attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto, oltre che lacunosa e non provata;
- il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre rimborso forfettario e CPDEL”.
3.La causa, istruita documentalmente mediante memorie ex art. 183 c.p.c., è stata rinviata all'udienza del 15.5.2025 per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale è stata assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
4.Sulla giurisdizione del giudice ordinario
Occorre preliminarmente rilevare che, ai sensi dell'art. 59 commi 2 e 3 della legge n.
69:
'se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma
1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute. Ai fini del presente comma la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile.
Se sulla questione di giurisdizione non si sono già pronunciate, nel processo, le sezioni unite della
6 Corte di cassazione, il giudice davanti al quale la causa è riassunta può sollevare d'ufficio, con ordinanza, tale questione davanti alle medesime sezioni unite della Corte di cassazione, fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito. Restano ferme le disposizioni sul regolamento preventivo di giurisdizione'.
Nel caso di specie, la sentenza n. 236/2019 del TAR, pubblicata il 15.4.2019, risulta, secondo quanto incontestatamente dedotto dall'attrice, il 15.11.2019.
Peraltro, la questione di giurisdizione non è stata sollevata d'ufficio nel corso della prima udienza di comparizione (né, invero, in seguito), sicché rimane ferma la giurisdizione del giudizio ordinario non potendo far applicazione nel caso di specie del principio esposto delle Sezioni unite della Suprema Corte con la sentenza n. 26080/2025 ('al di fuori delle materie indicate dall'art. 133 c.p.a., nelle quali si configura la giurisdizione esclusiva del g.a., la domanda risarcitoria del privato che lamenti la lesione dell'incolpevole affidamento circa la legittimità di un provvedimento amministrativo ampliativo successivamente annullato o la correttezza del comportamento della
P.A. compete alla giurisdizione del g.o., venendo in rilievo la lesione non già di un interesse legittimo bensì del diritto soggettivo alla autodeterminazione del singolo nelle scelte che comportano impegno di risorse, al riparo da ingerenze illecite o da comportamenti scorretti altrui, la cui protezione si realizza mediante
l'imposizione di reciproci doveri di comportamento, ispirati a buona fede, tra i soggetti di una relazione instaurata in vista della conclusione di un contratto o dell'emissione di un provvedimento amministrativo'), peraltro pubblicata il 25.9.2025, ossia scaduti i termini per il deposito delle memorie di replica.
5.Sulla prescrizione del diritto al risarcimento del danno
L'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto è infondata. CP_1
Essa si fonda sulla ritenuta natura extracontrattuale della responsabilità della P.A., con la conseguente applicabilità del regime di cui all'art. 2947 c.c., ossia del termine di prescrizione quinquennale, in caso di violazione dei precetti di buona fede e correttezza nell'azione amministrativa.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità (tra le altre, anche la già citata SS.UU. n.
26080/2025, pag. 7) ha chiarito che, in merito alla responsabilità della P.A. da affidamento incolpevole, è stata individuata, sin dalle pronunce del 2011, una fattispecie di danno da comportamento materiale, inizialmente ricondotta all'art. 2043 c.c., ma, ben presto, sia in dottrina che in giurisprudenza, assimilata all'illecito contrattuale, poiché il danno si verifica nel contesto di una preesistente relazione con la P.A. ed è innescato dalla trasgressione di doveri di condotta e di correttezza da cui è gravata l'amministrazione nei confronti del
7 privato.
In particolare, la Suprema Corte (SS.UU. n. 26080/2025) ha rilevato che 'il fondamento spiccatamente relazionale della responsabilità, non più ascritta al settore dall'art. 2043 c.c., ma al contatto sociale qualificato tra privato e amministrazione, e la sua scaturigine da condotte materiali hanno trovato, invece, compiuta elaborazione nella pronuncia n. 8236/2020, sul rilievo che l'affidamento incolpevole
(concettualmente distinto dall'affidamento legittimo che viene in considerazione come limite al potere di annullamento e di autotutela amministrativa) è una situazione autonoma, tutelata in sé, non nel suo collegamento con l'interesse pubblico, come affidamento di natura civilistica, che si sostanzia nella fiducia, nella delusione della fiducia e nel danno subìto a causa della condotta dettata dalla fiducia mal riposta, quale aspettativa di coerenza e non contraddittorietà del comportamento dell'amministrazione fondata sulla buona fede.
Un danno provocato non dalla violazione delle norme pubblicistiche che disciplinano l'agire dei soggetti pubblici e ne condizionano la validità, ma dalle regole di condotta che trovano il loro aggancio nel più generale dovere di solidarietà sociale, sancito dall'art. 2 Cost., che grava reciprocamente su tutti i membri della collettività e che diviene più intenso, specificandosi nel dovere di correttezza e di protezione, quando tra i consociati si instaurano momenti relazionali socialmente o giuridicamente qualificati, tali da generare, anche reciprocamente, ragionevoli affidamenti sull'altrui condotta conforme a buona fede'.
In definitiva, il rapporto tra il privato e la pubblica amministrazione è assunto a fatto idoneo a produrre obbligazioni «in conformità dell'ordinamento giuridico» (art. 1173 c.c.) dal quale derivano, a carico delle parti, non obblighi di prestazione, bensì reciproci obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, in ossequio agli artt. 1175 (correttezza), 1176
(diligenza) e 1337 (buona fede) del codice civile.
Ricondotta, dunque, la natura della responsabilità conseguente alla violazione dei predetti obblighi nei rapporti tra privato e pubblica amministrazione a quella contrattuale, con conseguente applicazione del termine decennale di prescrizione, occorre rilevare che la presente domanda risarcitoria non è senz'altro prescritta.
Infatti, il dies a quo del predetto termine deve essere fatto coincidere a data non anteriore a quella di emissione del provvedimento di revoca della concessione edilizia n.
74/1990, ossia con la data di emissione del provvedimento n. 9474/2004 (6.7.2004) ossia, nella prospettazione attorea, l'atto con il quale la fiducia riposta nella correttezza dell'agire amministrativo è stata definitivamente frustrata.
Quindi, tenendo in considerazione il disposto di cui all'art. 59 comma 2 della legge n.
8 69/2009, per il quale '…sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio…', deve concludersi che l'azione proposta al TAR nel corso dell'anno CP_1
2010 è stata avviata ben prima del termine decennale decorrente dal 6.7.2004.
6.Sulla lesione dell'affidamento incolpevole circa la legittimità della concessione edilizia n. 74/1990 rilasciata dal Comune di e sul Controparte_1 danno conseguente
Come esplicitato dall'attrice, l'odierna controversia non ha ad oggetto l'accertamento della legittimità/illegittimità dell'originario titolo edilizio rilasciato nell'anno 1990 in favore della società né attiene al sindacato sul corretto esercizio del Controparte_2 potere di revoca in autotutela, esercitato dal Comune avvenuto nel luglio 2004, bensì afferisce al riconoscimento di profili di responsabilità, ascrivibili al comportamento tenuto dall' e coincidenti con condotte poste in essere in violazione del dovere di CP_4 correttezza e buona fede, prescritto nel nostro ordinamento dagli artt. 1173 c.c., 1176 c.c. e
1337 c.c., e, in ultima analisi, sull'affidamento incolpevole circa la legittimità della concessione edilizia n. 74/1990 a fronte della quale la società all'epoca in Parte_1 bonis, aveva effettuato – nella prospettazione attorea – ingentissimi investimenti e che, tra l'altro, si era vista privata della proprietà dell'area di sedime e dell'opera sulla stessa realizzata.
Risultano particolarmente pertinenti, per comprendere la prospettazione attorea, le seguenti argomentazioni riportate in citazione:
-'…E' nella formazione e nel rilascio di tale illegittimo titolo urbanistico che consiste il comportamento (gravemente) colposo – e dunque illecito – del quale il deve oggi rispondere…' (pag. CP_1
6 della citazione);
-'…non c'è dubbio, invero, che la società – una volta ottenuta la concessione edilizia – era pienamente legittimata a ritenere che la realizzazione dell'intervento edilizio, di cui al progetto presentato, fosse legittima. Ed è in forza di questo “affidamento” – con tutta evidenza - che è stato effettuato un
“investimento” (che deve supporsi sia ammontato a diversi miliardi di vecchie lire), che certamente non sarebbe stato posto in essere se non si fosse potuto confidare sulla regolarità dell'intervento edilizio, così come assentito dal provvedimento concessorio rilasciato dalla P.A…' (pag. 7 della citazione);
-'indubbia è, pertanto, la responsabilità del per i danni arrecati dal suo comportamento CP_1 gravemente negligente (danni sui quali ci soffermeremo tra breve), secondo un principio che non è – a ben
9 vedere - dissimile da quello (ormai consolidato nella giurisprudenza) che afferma (ad es.) la responsabilità della stazione appaltante per avere attivato una procedura di gara senza avere previamente verificato la fattibilità dell'opera o del servizio…' (pagg. 7 e 8 della citazione).
Quanto al danno subito, l'attrice ha esposto: 'più precisamente, nel caso che qui interessa, tale danno si è concretato – a seguito della revoca della concessione edilizia a suo tempo (illegittimamente) rilasciata - nella perdita della proprietà del bene, che è stato acquisito gratuitamente al patrimonio del
Comune…' (pag. 8 della citazione).
Di contro, il convenuto ha eccepito che non vi è alcun nesso eziologico tra CP_1
l'illegittimità del provvedimento concessorio del 1990 ed il comportamento dell'Ente, in quanto l'asserita illegittimità della concessione è addebitabile alla società che ha presentato il progetto ed ha poi realizzato il fabbricato in questione;
il danno lamentato, in sostanza, nella prospettazione della convenuta, si è verificato per fatto della stessa società in bonis. Ha aggiunto che non c'è alcun rapporto causa-effetto tra la formazione ed il rilascio del detto provvedimento da parte del e l'asserito danno. CP_1
In particolare, ha evidenziato che:
- il rilascio della concessione edilizia è avvenuto sulla base di atti progettuali presentati dalla società e sulle dichiarazioni rese dalla detta società e dai suoi tecnici e progettisti;
- è acclarato in atti che la RA della ' dopo la notifica del Parte_1 provvedimento di revoca e contestuale ordinanza di demolizione e sgombero, non solo non lo ha impugnato innanzi all'Autorità Giudiziaria, ma anzi ha contrastato, sia innanzi al Tar che innanzi al Consiglio di Stato, l'azione dell'ing. finalizzata all'annullamento CP_3 della revoca e dell'ordinanza di demolizione e sgombero;
- la RA non si è neanche attivata per la demolizione ed il ripristino ordinati dal
Comune né risulta che si sia adoperata per poter sanare l'opera con i rimedi offerti dalla legge.
In sintesi, ha eccepito che la perdita della proprietà del bene de quo da parte dell'odierno attore è dovuto proprio a questo comportamento negligente della curatela stessa.
6.1.Occorre brevemente riepilogare la vicenda, così come emergente dagli atti processuali, per valutare la fondatezza della domanda attrice e le eccezioni, riconducibili alla prova della mancanza di nesso di causalità e comunque ex art. 1227 c.c., del CP_1
10 convenuto.
Innanzitutto, occorre ripercorrere le vicende che hanno portato al rilascio della concessione edilizia.
A tal fine, sia pur dovendo tenere presente alcune imprecisioni nella stessa contenute e debitamente segnalate dal convenuto, pare utile far riferimento alla c.t.u. redatta CP_1 dall'arch. (doc. 10 depositata l'11.2.2020) nell'ambito della procedura fallimentare. Per_1
Dalla lettura della stessa, redatta nel marzo 2004, si evince che, a seguito di una richiesta presentata il 26.9.1989, il di dopo il parere favorevole CP_1 Controparte_1 della Commissione edilizia comunale, ha rilasciato la concessione edilizia n. 74/1990, con prescrizioni, successivamente volturata alla ' Parte_1
Il c.t.u. ha rilevato che nella scheda urbanistica a corredo del progetto presentato dall'ing. si legge che la superficie fondiaria, utile per il calcolo degli indici CP_5 urbanistici, è stata indicata in mq 3.150, a fronte di una superficie realmente disponibile
(tratta dal titolo di proprietà) di mq 2.240.
L'ausiliario nominato nell'ambito della procedura fallimentare ha poi esposto che il
20.2.2002 il Comune di ha rilasciato un certificato di destinazione Controparte_1 urbanistica relativo ai terreni identificati alle particelle 35 – 657 del foglio 102 ove è stata edificata la Caserma dei Carabinieri attestante che per il P.R.G. vigente l'area è destinata ad
'aree per servizi alla residenza – viabilità di piano'.
Il c.t.u., infine, ha riferito circa l'esistenza di una consulenza tecnica redatta dal geom. per conto della Procura della Repubblica di Reggio Calabria nell'ambito del proc. CP_6 penale n. 119/1997 r.g.n.r. DDA senza dar atto che all'interno della stessa vi fossero segnalazioni di irregolarità urbanistiche o edilizie.
Ha riferito altresì di altra consulenza redatta dalla Direzione compartimentale del territorio per le Regioni Campania e nell'ambito della quale si opina che il vincolo CP_1 di destinazione impressa all'immobile avrebbe reso possibile il rilascio della concessione edilizia in deroga agli strumenti urbanistici comunali.
Infine, il c.t.u. ha ritenuto di esprimere un articolato parere di irregolarità urbanistica ed edilizia dell'immobile di proprietà della ' attratto alla procedura Parte_1 fallimentare, ed ha stimato lo stesso in € 2.200.000,00 (pag. 71), determinando il valore locativo annuo in € 146.244,00 (pag. 83).
Con la nota n. 3515 del 31.5.2004, indirizzata anche al Curatore fallimentare ed al
11 Tribunale di Reggio Calabria, sezione fallimentare, il - dopo aver Controparte_1 dato atto delle richieste di parere di sanabilità avanzate dall'arch. delle denunce di Per_1 irregolarità urbanistiche compiute durante l'esecuzione dei lavori, della effettiva difformità dell'opera rispetto alle previsioni del piano regolatore generale, delle numerose interlocuzioni avute con la , con il Ministero dell'Interno e con il CP_7 Controparte_8 attestanti la necessità dell'opera per esigenze di ordine e sicurezza – ha emesso la
[...] seguente determina:
'che le opere in oggetto si ritengono urbanisticamente legittimate in relazione alla ritenuta esigenza di ordine e sicurezza, limitatamente alla loro destinazione per cui sono state edificate sino alla durata delle destinazioni medesime. Di conseguenza entrambe le costruzioni, al termine dell'uso cui sono state destinate sin dall'inizio della loro realizzazione, dovranno essere adeguate conformemente alle previsioni dello strumento urbanistico. Tale determina si intende quale atto conclusivo del procedimento già comunicato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990'.
Concluso il procedimento amministrativo da parte del Controparte_1
(avviato su impulso/richiesta degli organi della procedura fallimentare), a seguito di ulteriore nota n. 9123 del 30.6.2024 del Tribunale di Reggio Calabria – sezione fallimenti, il
[...]
, con provvedimento n. 9474 del 6.7.2004: Controparte_1
- ha annullato il provvedimento del 31.5.2004,
- ha dichiarato la non sanabilità dell'opera,
- ha revocato la concessione edilizia n. 74/1990;
- ha ordinato al Curatore lo sgombero e la demolizione del fabbricato adibito a
Caserma dei Carabinieri di proprietà della ' ed attratto alla procedura Parte_1 fallimentare, facendo presente che ove la RA non avesse ottemperato entro i successivi novanta giorni il bene immobile sarebbe stato acquisito gratuitamente al patrimonio comunale.
Detta determina è stata impugnata dinanzi al TAR Calabria, sezione distaccata di da nella qualità di amministratore della società Controparte_1 Parte_5
, e nel medesimo procedimento si è costituita la RA fallimentare, Parte_1 eccependo il difetto di legittimazione sostanziale e processuale del ricorrente e contestando nel merito le censure proposte (pag. 8 della sentenza n. 318/2006 del TAR costituente l'allegato 6 alla citazione).
A pag. 9 della sentenza n. 318/2006 il TAR ha rilevato che 'la giurisprudenza ha più volte
12 esaminato il problema, riconoscendo al fallito, al di là del rigore della formula di cui all'art. 43 legge fall., facoltà di agire, in via eccezionale, oltre che a tutela dei rapporti non patrimoniali, anche in caso di disinteresse o inerzia del curatore (cfr. Cass. 14 maggio 1975, n. 1858; Cass. I, 20 marzo 1993 n. 3321;
Id, 17 marzo 1995 n. 3094; III, 21 maggio 2004 n. 9710)'; quindi, ha riconosciuto la legittimazione del stante l'inerzia della RA. CP_3
Sul punto, il TAR Calabria ha affermato: 'stante l'inerzia serbata dal curatore, inerzia la quale non appare dettata da valutazioni di merito circa la convenienza o meno dell'iniziativa giudiziaria.
Dalla documentazione prodotta dal ricorrente risulta, infatti, che, conosciuti i provvedimenti in oggetto, il curatore li ha trasmessi all'odierno ricorrente chiedendogli “di conoscere le ulteriori iniziative che vorrà intraprendere”. Sollecitato dal a proporre ricorso, il curatore chiariva che attendeva CP_3
“i documenti necessari per sostenere, in sede di ricorso, le ragioni dell'opposizione avverso le ordinanze”. Tali atti comprovano la tesi ricorsuale della concreta inerzia dell'organo fallimentare e conferiscono valore alla rivendicata legittimazione vicaria del fallito'.
A pag. 14 della sentenza, poi, si legge quanto segue: 'col quinto, sesto e settimo motivo di ricorso il ricorrente contesta il difetto di mancanza di motivazione a) in ordine all'interesse pubblico concreto ed attuale che giustifichi l'intervento in autotutela;
b) rispetto alla valutazione positiva della conformità alla normativa urbanistica operata dalla Commissione edilizia che ha preceduto il rilascio della concessione;
c) rispetto alla precedente determina n. 3515 del 31 maggio 2004 che aveva considerato la sanabilità dell'opera.
Il Tribunale ritiene queste censure fondate.
Il provvedimento impugnato contiene una pluralità di determinazioni e precisamente:
1) annullamento del provvedimento emesso in data 31 maggio 2004 prot. n. 3515;
2) non sanabilità del manufatto;
3) revoca della concessione edilizia n. 74/90;
4) sgombero e demolizione del fabbricato.
Tali determinazioni non appaiono sorrette da specifica e compiuta motivazione.
Nella prima parte sono, infatti, richiamati atti che attengono al procedimento concluso in data 31 maggio 2004, a sua volta annullato, e, quindi, inconferenti.
Nella seconda parte si accenna a irregolarità e non sanabilità del manufatto, espresse dall'
[...]
, a conferma della denuncia del G.D., e dal responsabile del procedimento. Controparte_9
Tali riferimenti non sono, ad avviso del Collegio, idonei a supportare il complesso di determinazioni assunte dal in esercizio dei propri poteri di autotutela decisoria, rispetto ad atti di contenuto e di CP_1
13 epoche assai differenti, e di autotutela esecutiva.
In particolare l'amministrazione ha posto nel nulla la propria precedente determinazione, nella quale si era espresso, invece, l'avviso opposto - ossia che l'opera in questione potesse e dovesse essere adeguata alle prescrizioni urbanistiche una volta cessato l'uso cui era stata destinata - senza alcuna chiara motivazione, che è invece da reputarsi indispensabile dato che la determinazione era stata presa già conoscendo i rilievi fatti dagli organi fallimentari.
La stessa difesa del asserisce non esserci contraddizione tra i due atti “posto che in CP_1 entrambi è ravvisabile la stessa dichiarazione di non conformità dell'opera”.
Ma proprio riconosciuta l'identità del presupposto, l'amministrazione ha avrebbe dovuto spiegare perché, data sempre la accertata non conformità urbanistica dell'opera, nel provvedimento 3515/04 ha considerato la preminenza di esigenze ed interessi di ordine pubblico al mantenimento della sua destinazione
d'uso, giungendo a ritenerla “urbanisticamente legittimata” e poi col provvedimento impugnato, emesso a distanza di circa un mese, tali esigenze ed interessi non ha invece più considerato, tanto da intimare
l'immediato sgombero e demolizione dell'immobile.
La questione era, peraltro, meritevole di adeguato chiarimento atteso che, secondo quanto riconosciuto dalle stesse parti, l'immobile continua a tutt'oggi ad essere utilizzato come Caserma ed anche alla luce della
Circolare del Ministero LL.PP. del 19 ottobre 1992 n. 120 in G.U. 23 ottobre 1992 n. 250) che, in relazione all'art. 81 DPR n. 616/77, nel dare indicazioni sull'attuazione dei principi affermati dalla
Corte Costituzionale nella sentenza n. 150 del 1992 e dal Consiglio di Stato nel parere del 30 novembre
1991 n. 177, ipotizza che quando la modificazione del territorio e dell'assetto urbanistico si presenti come duraturo, mentre la destinazione pubblicistica sia temporanea (e questo avviene, ad esempio, sia nel caso di fabbricato costruito da un privato su suolo privato, destinato ad essere locato alla pubblica amministrazione per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, che nel caso di fabbricato, in corso di costruzione da parte di privato, promesso in locazione alla pubblica amministrazione e che, per essere utilizzato secondo i fini istituzionali di questa, necessiti della concessione di una variante in corso d'opera - lett. b) e g) di pag. 23), sia ipotizzabile – come già fatto in passato – “far ricorso all'art. 81 per autorizzare interventi non conformi alla normativa vigente a condizione che – cessato l'uso pubblico – l'amministrazione o il proprietario all'atto del rilascio, rendano l'edificio conforme alle previsioni della disciplina urbanistico-edilizia secondo le indicazioni comunali. E ciò nei casi – ovviamente eccezionali – in cui solo attra verso il ricorso all'art. 81 dovessero crearsi le condizioni per rendere possibile l'espletamento di importanti servizi pubblici”.
L'accoglimento del ricorso principale, nei termini sopra indicati, importa l'annullamento della determinazione n. 9474 del 6 luglio 2004, ma non già della determina n. 3515 del 31 maggio 2004, ed
14 importa anche la caducazione degli atti impugnati col ricorso per motivi aggiunti.
Il nell'esercizio dei propri poteri di autotutela decisoria ed esecutiva, dovrà, dunque, CP_1 rideterminarsi, adottando un provvedimento adeguatamente motivato in cui, previa instaurazione del contraddittorio, espliciti analiticamente, in relazione alle diverse determinazioni che intende assumere, tutti i presupposti di fatto e di diritto su cui esse si basano'.
In sostanza, la sentenza del TAR Calabria, per effetto della quale è stato disposto l'annullamento del provvedimento n. 9474/2004, ha espresso principi di diritto che, oltre ad essere recepiti dalla giurisprudenza amministrativa via via formatasi in materia di autotutela, sono stati infine espressamente codificati, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 205/2005, con l'introduzione nella legge n. 241/1990 del capo IV bis e, in particolare, dell'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990.
Si precisa quanto sopra al fine di sottolineare quanto fosse distante la motivazione del provvedimento n. 9474/2004 dai principi di diritto espressi dalla giurisprudenza e, sia pur sopravvenute, dalle norme che disciplinano il potere di autotutela della P.A.
Detta sentenza del TAR Calabria è stata impugnata dinanzi al Consiglio di Stato, con
[.. separati ricorsi, dal e dalla stessa RA del fallimento ' Controparte_1
Parte_1
A pag. 7 della predetta sentenza (costituente l'allegato 7 alla citazione) si legge:
'Quanto al ricorso in appello del in persona del curatore (n. Parte_1
3632/2007), vengono specificatamente contestati il 1° capo di sentenza (di rigetto della eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione processuale attiva); il 3° capo (di rigetto dell'eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa notificazione al Ministero dell'Interno) quale controinteressato principale;
l'ottavo capo, con cui è stato ritenuto fondato il motivo di difetto di motivazione per contraddittorietà'.
Alle pagg. 9 e ss., poi, si legge: 'In altri termini, l'elaborazione della giurisprudenza di legittimità sul punto – da cui il Collegio non ha ragione di discostarsi – è nel senso che la legittimazione processuale del fallito per i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento può eccezionalmente riconoscersi soltanto nel caso di disinteresse o inerzia degli organi preposti al fallimento e non anche quando i detti organi si siano concretamente attivati ed abbiano ritenuto non conveniente intraprendere o proseguire la controversia.
Questa conclusione è diretta conseguenza del rilievo che per legge sta in giudizio il curatore e che non
è concepibile che la valutazione compiuta dagli organi fallimentari circa l'opportunità di non proporre impugnazione possa essere messa nel nulla da iniziative contrastanti del fallito, in particolare ove si consideri
15 che quest'ultimo può “intervenire” nel giudizio, a norma dell'art. 43, secondo comma, della legge fallimentare esclusivamente per le questioni dalle quali può dipendere una imputazione per lui di bancarotta, oppure quando l'intervento è previsto dalla legge (cfr., da ultimo, condivisibilmente, Cass. civ. 21.5.2004 n. 9710 cit.; cfr. anche, sul principio, fra le tante, Cass. civ. 28 aprile 2003, n. 5202, 3 aprile 2003, n. 5202, 15 gennaio 2003, n. 529, 9 agosto 1996, n. 7320).
In applicazione del principio enunciato, è stata quindi affermata l'inammissibilità, eccepibile dalla controparte e rilevabile d'ufficio, dell'impugnazione proposta dal fallito.
Ciò posto, non sembra che nella vicenda che ne occupa possano configurarsi quella inerzia o quel disinteresse degli organi preposti al fallimento che, soli, potrebbero comportare la eccezionale legittimazione del fallito.
Ed invero, gli organi fallimentari si sono adeguatamente e formalmente attivati, in primo luogo, per acquisire dall'Amministrazione comunale il parere in ordine alla sanabilità dell'immobile e conoscere le eventuali emanande determinazioni ex artt. 27 e segg. D.P.R. 380/2001 in funzione della verifica della possibilità di vendita forzata dell'immobile stesso (cfr. note del giudice delegato in data 29 aprile e 28 giugno
2004, che facevano seguito alla relazione del C.T.U. Arch. , nominato dallo stesso giudice delegato Per_1 in ordine alla valutazione dei fabbricati ed alla emissione del predetto parere di sanabilità in data
25.11.2003 e 16.3.2004); a tali richieste hanno fatto seguito il provvedimento comunale - prot. 3515 del
31.5.2004, che ha ritenuto le opere “urbanisticamente legittimate” ed il successivo provvedimento 6.7.2004 prot. 9475, di annullamento del predetto atto e di determinazione di “non sanabilità del manufatto”.
Appare evidente la “preoccupazione” degli organi del fallimento di acquisire elementi circa la concreta possibilità di alienazione del compendio immobiliare – di cui era stata rilevata la non conformità urbanistica sulla base della relazione del CTU – nella precipua funzione di conservazione e incremento dell'attivo fallimentare (quanto al curatore, nella duplice veste di rappresentante della massa dei creditori e del fallito;
cfr. Cass. civ. 5026/1999 e 1619/1985).
Né può ravvisarsi inerzia o disinteresse – a seguito delle sollecitazioni del sig. per la CP_3 proposizione di un ricorso avverso i provvedimenti adottati dal Comune – nella ritenuta esigenza di attendere
l'acquisizione dei documenti necessari per sostenere, in sede giudiziale, le ragioni dell'opposizione.
Neppure può convenirsi con la semplicistica affermazione secondo cui una azione di annullamento dei provvedimenti (poi) impugnati dal fallito non potrebbe che produrre effetti positivi per la massa: in presenza della ritenuta abusività dei manufatti, siccome “edificati sulla base di concessioni illegittime e in difformità dalle concessioni stesse” (cfr. nota del giudice delegato in data 29.4.2004) – per cui non può utilmente sostenersi che non vi sia stata una valutazione sulla legittimità dei provvedimenti repressivi emessi
16 ad opera degli organi fallimentari – non sembra possa ex se imputarsi alla curatela di non avere utilmente operato nell'astenersi dall'instaurare la lite, dovendo ciò ragionevolmente essere riferito ad una correlata valutazione di opportunità e convenienza desumibile, anche, dalla ritenuta esigenza – sopra evidenziata – di concreta verifica su base documentale delle ragioni dell'opposizione. Altra questione è quella relativa ad una pretesa rinuncia alla lite in assenza della autorizzazione del giudice delegato ex art. 35 della legge fallimentare, sentito, per quanto possibile, anche il fallito.
E' invero questione suscettibile di valutazione in altra sede, e quindi ultronea, vertendo esclusivamente l'odierno esame di questo Collegio sulla verifica della configurabilità o meno di una situazione di inerzia o disinteresse degli organi fallimentari ai fini dell'eventuale riconoscimento della eccezionale legittimazione processuale del fallito, e non altro;
situazione la cui ricorrenza non può essere certamente condizionata dalla asserita omissione degli adempimenti indicati.
Da quanto esposto discende, in conclusione, il difetto di legittimazione processuale del fallito…'
In sostanza, a fronte delle conformi richieste processuali – anche – della RA fallimentare, il provvedimento n. 9474/2004 è divenuto definitivo.
Nel frattempo, con nota prot. 5199 del 30.3.2005, accertata l'inottemperanza all'ordine di demolizione, il Comune di ha comunicato che 'l'accertamento Controparte_1 dell'inottemperanza all'ordine di sgombero e demolizione costituisce titolo per l'immissione e per la trascrizione nei registri immobiliari a favore dell'Amministrazione comunale così come previsto dall'art. 31 comma 4 d.p.r. n. 380/2001'.
Detto provvedimento, al pari di quello del 6.7.2004 (n. prot. 9474) non è mai stato impugnato dalla RA fallimentare che, anzi, ha espressamente contrastato ogni iniziativa
[.. posta in essere da , nella qualità di amministratore della società ' Parte_5
finalizzata a scongiurare la revoca della concessione edilizia rilasciata nel 1990 Parte_1
e, conseguentemente, l'ordine di demolizione e di sgombero dell'immobile sito in viale
Calabria in ed adibito a caserma dei Carabinieri. Controparte_1
6.2.Così ricostruiti i fatti, deve rilevarsi che la domanda è infondata e deve essere rigettata.
Giova premettere che il r.d. n. 267/1942 delinea in maniera abbastanza chiara quali siano i compiti, i doveri e le responsabilità del curatore fallimentare.
Così, ai sensi dell'art. 30, il curatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale;
ai sensi dell'art. 31 il curatore ha l'amministrazione del patrimonio fallimentare e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del
17 giudice delegato e del comitato dei creditori, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite.
Egli non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato, salvo che in materia di contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti e di diritti di terzi sui beni acquisiti al fallimento, e salvo che nei procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale e in ogni altro caso in cui non occorra ministero di difensore.
Il curatore non può assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano il fallimento;
ai sensi dell'art. 38 il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal piano di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Egli deve tenere un registro preventivamente vidimato da almeno un componente del comitato dei creditori, e annotarvi giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione.
Orbene, nel caso di specie, la violazione del principio dell'affidamento incolpevole sulla legittimità dell'azione amministrativa ossia, in sostanza, sulla legittimità della concessione edilizia del 1990 non può definirsi incolpevole giacché è incontestato che il giudizio di abusività edilizia dell'immobile, oltre a discendere dalla difformità rispetto alla destinazione d'area prevista dal P.R.G. (difformità senz'altro imputabile – anche – al
, è stata altresì determinata da una rappresentazione dei fatti Controparte_1
(superficie d'area realmente disponibile) non veritiera e da una difformità nella concreta realizzazione dell'opera rispetto agli elaborati progettuali depositati.
In ogni caso, in via assorbente, la perdita della proprietà dell'area di sedime e del fabbricato adibito a caserma dei Carabinieri siti in viale Calabria – individuato quale danno subito dalla RA attrice - non è eziologicamente riconducibile all'attività del CP_1
bensì all'inerzia, rivendicata in sede giurisdizionale, della stessa RA fallimentare
[...] nonché, più in generale, ad un comportamento a dir poco contraddittorio degli organi della procedura fallimentare.
Ritiene il giudicante che, in tale prospettiva, non sia decisiva la valutazione delle fasi prodromiche ed immediatamente successive al rilascio della concessione edilizia del 1990 che, peraltro, come detto, risultano caratterizzati anche da plurime illegittimità addebitabili alla società in bonis.
Occorre evidenziare, infatti, che i lavori, parzialmente difformi rispetto a quelli assentiti, sono stati terminati nel 1995 (attribuendo attendibilità all'affermazione effettuata dall'arch. nella consulenza redatta nella procedura fallimentare circa il riportato dato Per_1
18 di fatto che i locali di viale Calabria sono stati definitivamente occupati dal personale dell'Arma dei Carabinieri in quell'anno).
Se così è, appare evidente che le pur doverose segnalazioni (così ci esprime in citazione '…in data 29 aprile 2004 il G.D. al Fallimento “ trasmetteva gli atti al Parte_1
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria…') inviate alla Procura della
Repubblica di Reggio Calabria (che, in ogni caso, risulta dagli atti che avesse già attenzionato
- per motivi non precisati in questo procedimento - l'immobile nell'ambito del proc.
n.r.g.n.r. DDA 119/1997) da parte degli organi della procedura fallimentare difficilmente avrebbero potuto condurre ad un accertamento in sede penale, stante il decorso del tempo tra la presumibile data di ultimazione dei lavori (1995) e la data di inoltro della segnalazione
(2004). Appare altresì evidente che le scelte e le valutazioni di opportunità e di convenienza rimesse alla RA all'esito della c.t.u. espletata nella procedura fallimentare non avrebbero potuto prescindere dalla considerazione che sarebbe stata ineludibile una scelta di attivarsi in un senso o nell'altro al fine di garantire il soddisfacimento della finalità primaria per la quale era stata insediata, ossia la corretta gestione del patrimonio immobiliare (art. 31 r.d. n.
267/1942).
In sostanza, tornando al caso concreto, la RA avrebbe dovuto percorrere una delle due alternative strade sotto schematizzate:
1)prendere atto della determina n. 3515/2004 con la quale il Controparte_1
si era espresso nel senso che '…le opere in oggetto si ritengono urbanisticamente legittimate
[...] in relazione alla ritenuta esigenza di ordine e sicurezza, limitatamente alla loro destinazione per cui sono state edificate sino alla durata delle destinazioni medesime. Di conseguenza entrambe le costruzioni, al termine dell'uso cui sono state destinate sin dall'inizio della loro realizzazione, dovranno essere adeguate conformemente alle previsioni dello strumento urbanistico. Tale determina si intende quale atto conclusivo del procedimento già comunicato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990'; e, conseguentemente, continuare a sfruttare economicamente l'immobile di sua proprietà – che, si badi bene, risulta ancora oggi, per quanto emerge dagli atti di causa, adibito a Caserma dei Carabinieri –
e recuperare all'attivo fallimentare la rilevantissima somma di € 146.244,00 all'anno (pag. 83 della c.t.u.); sicché, dinanzi all'emissione della determina n. 9474/2004 da parte del
[...]
, attivarsi ed impugnarla per le stesse ragioni, nel merito accolte dal TAR Controparte_1 con la sentenza n. 318/2006 e palesemente sussistenti stante l'evidente illegittimità della predetta determina, così come fatto da , amministratore della 'Il Parte_5
19 Portico s.r.l.' ; Pt_6
2) prendere atto della determina n. 9474/2004 e adeguarsi alla stessa, ossia demolire l'immobile adibito a Caserma dei Carabinieri e salvaguardare la proprietà dell'area di sedime.
Appare del tutto evidente che la soluzione 1) avrebbe permesso alla procedura fallimentare di recuperare un cospicuo attivo, senza alcun esborso, ed avrebbe trovato nelle considerazioni espresse a pag. 16 della sentenza del TAR Calabria n. 318/2006 un valido supporto in diritto.
Tuttavia, pur non essendo dirimente sindacare le scelte della RA per individuare quella preferibile, risulta decisivo nel presente procedimento rilevare che l'unica scelta che la
RA non avrebbe dovuto percorrere e che è divenuta causa assorbente del danno lamentato era quella di rimanere inerte dinanzi alle determinazioni del Controparte_1
che, peraltro, non risulta essersi attivato autonomamente o per iniziativa di terzi
[...] soggetti bensì su impulso della stessa RA.
Con ulteriore sforzo argomentativo, non emergono elementi dai quali ricavare il convincimento che la RA fallimentare abbia preso in considerazione l'ipotesi di avvalersi della determina n. 3515/2004 che, all'evidenza, era palesemente favorevole per la procedura fallimentare giacché, tramite la legittimazione urbanistica dell'immobile destinato a caserma, quest'ultima avrebbe incassato somme di denaro rilevantissime per ciascun anno di utilizzo da parte dell'Arma dei Carabinieri;
al contempo, deve osservarsi che la RA non ha impugnato la determina n. 9474/2004 (e, anzi, ha ostacolato per motivi procedurali quella coltivata con successo in primo grado dal ) e, senza alcuna ragionevole CP_3 giustificazione, a quest'ultima non ha dato nemmeno esecuzione così creando le condizioni che hanno determinato la perdita, come espressamente previsto nella predetta determina e prima ancora dalla legge, della proprietà dell'area di sedime della caserma dei Carabinieri di viale Calabria.
Non è in alcun modo conducente, al proposito, il rilievo dell'attrice per il quale l'adempimento della determina n. 9474/2004 sarebbe stato inesigibile in pendenza del ricorso esitato con la sentenza del TAR Calabria n. 318/2006.
E' ovvio, infatti, che dinanzi alla mancata sospensione della determina n. 9474/2004, sospensione mai richiesta dalla RA, non era ragionevole alcuna alternativa rispetto a quella di adempiere alle prescrizioni della stessa, impugnare la predetta delibera o quantomeno aderire all'impugnativa da altri promossa.
20 Sul punto, quindi, coglie nel segno la difesa del convenuto nella parte in cui CP_1 ha rilevato che il danno lamentato dalla RA, ossia la perdita della proprietà dell'immobile di viale Calabria adibito a caserma dei Carabinieri, è in via assorbente riconducibile all'inerzia serbata dalla RA fallimentare quanto all'adempimento della determina n. 9474/2004.
In altre parole:
- l'autotutela del (concretizzatasi prima nella determina n. Controparte_1
3515/2004 e poi in quella n. 9474/2004) è stata avviata su istanza ed è stata proseguita su impulso della procedura fallimentare (tutte le determine in atti emesse dal
[...] elencano quale atto iniziale del procedimento amministrativo le richieste Controparte_1 inoltrate dall'ausiliario della RA) [il dato, lo si precisa, è rilevante solo ai fini della valutazione di un'eventuale violazione dei precetti di buona fede e correttezza, più facilmente rinvenibile qualora, del tutto autonomamente o su iniziativa di terzi, il si CP_1 fosse determinato ad agire in autotutela a distanza di 14 anni dall'emissione del provvedimento concessorio];
- in ogni caso, pur a fronte di plurimi elementi dai quali trarre un giudizio di illegittimità di quest'ultima determina (il convincimento, facilmente supportato dai principi già all'epoca espressi dalla giurisprudenza amministrativa, trasfusi poi nell'art. 21 novies della legge n. 241/1990 per effetto dell'art. 14 della legge n. 15/2005, è nel caso concreto corroborato dalla lettura della sentenza n. 318/2006 del TAR della Calabria, sezione distaccata di Reggio Calabria), la RA non solo non l'ha impugnata ma ha persino strenuamente insistito in un'eccezione processuale per ostacolare la diligente iniziativa posta in essere da . Parte_5
Simile inerzia, alla quale francamente non si ricollega alcuna ragionevole valutazione di opportunità e convenienza da parte della RA, in definitiva, è stata la causa assorbente del danno lamentato nel presente procedimento a fronte del quale è stata avanzata richiesta di risarcimento del danno.
In definitiva, posto che la 'non sanabilità' (e, quindi, l'incommerciabilità dell'immobile) degli abusi edilizi ed urbanistici, tanto più alla luce della determina n.
3515/2004 del di non impediva alla RA di sfruttare CP_1 Controparte_1 economicamente l'immobile di viale Calabria adibito a caserma dei Carabinieri, qualora – come nei fatti avvenuto – ci si fosse determinati a non impugnare il provvedimento n.
21 9474/2004 (peraltro, così come motivato, con profili di illegittimità evidenti), la RA avrebbe dovuto sgombrare e demolire tempestivamente l'immobile abusivo.
In questo caso, avrebbe avuto una sua coerenza la domanda risarcitoria connessa alla violazione dell'affidamento circa la legittimità della concessione del 1990, laddove il danno risarcibile, all'evidenza, sarebbe coinciso con le somme sostenute per la costruzione e la successiva demolizione dell'immobile e non certo con la perdita dell'area di sedime.
In altre parole, la perdita della proprietà dell'area di sedime di viale Calabria e dell'immobile sulla stessa costruito non è eziologicamente riconducibile alla violazione dei doveri di buona fede e correttezza da parte del bensì in via Controparte_1 assorbente alla scelta della RA di non impugnare la determina n. 9474/2004 e, al tempo stesso, di non eseguire gli obblighi con la stessa imposti a suo carico.
Per le ragioni esposte, la domanda risarcitoria deve essere rigettata.
6.3.Per completezza, fermo restando che il petitum del presente procedimento è la domanda di risarcimento del danno 'consistito nella perdita della proprietà del bene a seguito della sua acquisizione al patrimonio comunale', deve sottolinearsi che la RA fallimentare non ha documentato in alcun modo le spese sostenute per la costruzione dell'immobile di viale
Calabria.
7.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei valori intermedi tra i minimi ed i medi (aumentati del 15% ex art. 6 comma
1) di cui al d.m. n. 55/2014, così come successivamente modificato, tenuti in considerazione la concreta attività difensiva svolta ed il valore della controversia tratto dal petitum.
P.q.m.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sulla domanda presentata dalla RA nei confronti del Parte_1 Controparte_1
, ogni diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede:
[...]
-rigetta la domanda;
-condanna la RA del fallimento ' alla rifusione delle spese di lite Parte_1 sostenute dal liquidate in € 19.369,45 per compensi, oltre Controparte_1 accessori di legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 28.10.2025
Il Giudice dott. Dionisio Pantano
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