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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 18/11/2025, n. 1776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1776 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2888/2025 RGAC TRA rappresentato e difeso dall'avv. GIUSEPPINA Parte_1
BAULEO
ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA resistente E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. LUIGI RUSSO resistente Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato il Sig. conveniva in Parte_1 giudizio l' e l , esponendo di aver CP_1 Controparte_2 ricevuto in data 04.06.2025 la notifica dell'intimazione di pagamento n. 03420259000515663000, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di euro 393,72 per crediti contributivi dovuti alla Gestione Commercianti e relativi all'anno 2018; crediti già azionati con l'avviso di addebito, asseritamente notificato in data 21 gennaio 2019, avente n. 33420180006737689000. Previa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento, il ricorrente eccepiva in via preliminare la mancata notifica
1 dell'avviso di addebito presupposto e nel merito la formazione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 3/2023 resa in data 11.01.2023, con cui è stato accertato e dichiarato “che il ricorrente ha cessato l'attività commerciale denominata “Pizzeria da di TI Pierluigi” Parte_2 in data 11.05.2011”, con conseguente insussistenza di un obbligo di corrispondere i contributi richiesti per l'anno 2018. Si costituiva l' in via preliminare Controparte_2 eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, nel merito chiedendo il rigetto del ricorso. Si costituiva l' resistendo al ricorso. CP_1
La causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 17.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte con decreto comunicato alle parti. La parte ricorrente ha depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza in data 12.11.2025, l e l il 14.11.2025. CP_1 Controparte_2
Si osserva preliminarmente che l'intimazione di pagamento è atto strumentale e preordinato all'esecuzione forzata, ma non ne costituisce momento iniziale e che, per tali motivi, l'azione è correttamente proposta, nella specie, dinanzi al giudice del lavoro, ai sensi degli artt. 615 e 618 bis c.p.c. L'intimazione di pagamento assolve due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, per cui con l'intimazione viene accertato il mancato pagamento del debito contributivo e intimato al contribuente di effettuare il versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione è eventuale, ha natura sostanziale, e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica dei titoli esecutivi presupposti. Pertanto il contribuente, il quale lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici – nel caso di contributi previdenziali, degli avvisi di addebito in seguito all'entrata in vigore del D.L. 78/2010 - ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario eccependo unicamente la nullità dell'atto conseguenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (che si assume non 2 validamente notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva (Cass. 25.7.2007 n. 16412; Cass.
8.6.2007 n. 13483; Cass. n. 3231/2005; Cass. n. 7649/2006; Cass. n. 10533/2006; Cass. n. 24975/2006; Cass. n. 5003/2007; Cass. sez. U.
4.3.2008 n. 5791). Nel caso di specie l'opponente contesta il diritto di procedere ad esecuzione forzata perché assume non essere stato notificato l'avviso di addebito presupposto, con conseguente prescrizione del credito e perché sussiste un giudicato in seguito all'emissione della sentenza n. 3/2023 resa in data 11.01.2023 dal Tribunale di Cosenza, con la quale è stato dichiarato “che il ricorrente ha cessato l'attività commerciale denominata “Pizzeria da Nonno Pilerio di TI Pierluigi in data 11.05.2011”. Si configura, pertanto, un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., non soggetta a termini di decadenza, relativamente alla quale è legittimato passivo l'ente impositore. Da qui la fondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' , non essendo stata sollevata Controparte_2 alcuna questione in ordine alla formazione e alla notifica dell'intimazione di pagamento.
Ciò posto, si osserva che l' ha dato prova dell'avvenuta notifica, in CP_1 data 21.01.2019, dell'avviso di addebito n. 33420180006737689000, a cui si riferisce l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio. Diversamente da quanto dedotto dalla parte ricorrente nelle note scritte in sostituzione dell'udienza, la notifica dell'avviso di addebito deve ritenersi validamente eseguita (presso il luogo di residenza del Sig. , ove è Pt_1 stata notificata anche l'intimazione di pagamento n. 03420259000515663000, oggetto del giudizio, Contrada Cozzo del Monaco snc Cosenza) nonostante la rilevata illeggibilità della sottoscrizione del ricevente. Giova richiamare il noto orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla 3 ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata” (Sez. 5 n. 11708/2011; Sez. 5, n. 946/2020 e Sez. 6-5, n. 14941/2020, parte motiva). Ne discende che, in mancanza della tempestiva impugnazione dell'avviso di addebito entro il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24 del D.lgs. 46/1999, il credito contributivo è divenuto irretrattabile e che devono ritenersi inammissibili i motivi di opposizione fondati su fatti estintivi anteriori alla data di notifica dell'avviso di addebito. D'altra parte, però, considerato che, come detto, il ricorrente ha proposto motivi di opposizione che consentono di qualificare l'azione come opposizione all'esecuzione, non sottoposta ad alcun termine di decadenza ai sensi dell'art. 615 c.p.c., va verificato se sussistano, e possano rilevare in sede di opposizione all'intimazione di pagamento, vicende successive alla cristallizzazione della pretesa contributiva. Ebbene, la prescrizione del diritto alla riscossione dei crediti contributivi deve ritenersi maturata. Acquisendo al giudizio la documentazione prodotta dall
[...]
(non legittimata) in accoglimento la richiesta in tal Controparte_2 senso avanzata dall'istituto previdenziale (“Si chiede che il Giudice adito voglia ordinare al Concessionario di riscossione, ex art t. 210/213 e/o art. 421 II comma c.p.c ., la produzione di ogni ulteriore atto conservativo/interruttivo concernente la posizione per cui è giudizio, ad integrazione, dei riscontri già versati in atti dall (con specifico riferimento agli atti intervenuti successivamente CP_1 alla ricezione dell' avviso di addebito sottesi al giudizio – già oggetto di richiesta”) si osserva che gli atti successivi alla notifica dell'avviso di addebito, astrattamente idonei ad interrompere la prescrizione, non risultano validamente notificati alla parte ricorrente. L'intimazione di pagamento n. 03420199010049586000, emessa anche sulla 4 base dell'avviso di addebito n. 33420180006737689000 è stata notificata con deposito del plico presso la Casa Comunale per irreperibilità assoluta del destinatario (la notifica è stata eseguita presso l'indirizzo di residenza, Contrada Cozzo del Monaco snc Cosenza). Ebbene, secondo gli insegnamenti della Suprema Corte “In tema di notificazione degli atti impositivi, il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., devono svolgere ricerche volte a verificare che ricorra l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che aveva ritenuto sufficienti, ai fini della configurabilità di un'ipotesi di irreperibilità assoluta, le attività di ricerca svolte dall'ufficiale giudiziario presso il portiere dello stabile nel Comune di residenza del contribuente, poi risultato detenuto nel medesimo Comune)” (Sez.
6-5 n. 6765/2019; “In tema di notifica degli atti impositivi, la cd. irreperibilità assoluta del destinatario che ne consente il compimento ai sensi dell'art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, presuppone che nel Comune, già sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto: peraltro, il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificatore non è indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con le quali debba esserne documentato l'esito nella relata, purché dalla stessa se ne evinca con chiarezza l'effettivo compimento”(Sez. 5, n. 19958/2018). Ora nel caso di specie, risulta che l'agente postale ha richiesto con esito negativo un supporto anagrafico (“Indirizzo insufficiente, supp. anagrafico, nessuna altra informazione”). Considerato, tuttavia, che sia gli atti precedenti (avviso di addebito) che quelli successivi (intimazione di pagamento) sono stati validamente notificati in Contrada Cozzo del Monaco snc Cosenza, deve ragionevolmente concludersi nel senso che le “ricerche volte a verificare che ricorra l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale”, siano state del tutto superficiali e che, pertanto, la notifica mediante deposito presso la Casa Comunale sia stata irrituale. 5 La conseguenza è che nessun effetto interruttivo può riconoscersi alla notifica intimazione di pagamento n. 03420199010049586000. Rilevato allora che l'avviso di addebito n. 33420180006737689000 è stato notificato il 21.01.2019, il termine quinquennale, considerato anche il periodo di sospensione pari a 311 giorni previsto dalla normativa emergenziale (art. 103, comma 6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. dalla l. 24 aprile 2020, n. 27 e art. 11, comma 9, del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21) si è compiuto in data 27.11.2024. La notifica in data 04.06.2025 dell'intimazione di pagamento n. 03420259000515663000 è, pertanto, intervenuta dopo l'avvenuta estinzione del credito.
Con riferimento all'altro motivo di ricorso (passaggio in giudicato, in data 19.02.2023, come attestazione di cancelleria, della sentenza n. 3/2023 del Tribunale di Cosenza e sui suoi effetti espansivi sul giudizio che ci occupa) si osserva che secondo l'art. 2909 c.c. “L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi”. Resta da indagare se il giudicato formatosi nel giudizio relativo alla citata sentenza possa estendere i propri effetti nel presente giudizio che ha ad oggetto una intimazione di pagamento riferita ad un avviso di addebito non opposto nel termine di 40 giorni dal perfezionamento della sua notifica. Ebbene, la sentenza n. 3/2023 del Tribunale di Cosenza ha dichiarato non sussistenti i presupposti per del ricorrente l'iscrizione alla gestione commercianti, dichiarando non dovuti i contributi richiesti per le annualità dal maggio 2011 al dicembre 2017. Poiché è pacifico che è divenuto definitivo l'accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione alla gestione commercianti in ragione della mancanza di prova dell'effettivo espletamento della relativa attività di impresa da parte dell'interessato, si è davanti a una statuizione relativa alla qualificazione giuridica dell'attività svolta, con la conseguenza che l'insussistenza del requisito che giustifica l'iscrizione è ormai definitiva e rispetto ad essa sussiste un interesse protetto con carattere di durevolezza nel tempo (v. Cass. 27009/2018). Sotto il profilo soggettivo, inoltre, si osserva che la Suprema Corte ha precisato anche che il giudicato formatosi sulla qualità soggettiva dell'obbligato può estendersi a periodi diversi da quello dedotto in giudizio 6 se si tratta di periodi d'imposta cronologicamente successivi, in riferimento ai quali può ritenersi, in mancanza di prova contraria, la sussistenza della medesima qualità (cfr. Cass. sent. 29.1.2018, n. 2130). Premessa tale ricostruzione giurisprudenziale sull'estensione del giudicato esterno nelle ipotesi anzidette, si osserva che però l'avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio non è stato impugnato e pertanto resta da verificare se la conseguente incontrovertibilità della pretesa contributiva possa essere travolta dal passaggio in giudicato di una sentenza che ha riguardato la qualificazione giuridica dei presupposti soggettivi e oggettivi dell'iscrizione. Ora, l'avviso di addebito è titolo esecutivo predisposto allo scopo di supportare il recupero coattivo del credito vantato da parte dell che si CP_1 dichiara creditore senza che la posizione creditoria sia stata accertata da un organo terzo e imparziale. Può dirsi quindi che l'avviso di addebito, per come regolato dal D.L. 78/2010, ha natura di atto impositivo. Ebbene, se è tale la natura dell'avviso di addebito questo Giudice ritiene che possa farsi applicazione dei principi giurisprudenziali che regolano il giudicato sostanziale esterno in ipotesi di atti impositivi tributari che siano divenuti definitivi per mancata impugnazione. Al riguardo, è stato osservato dalla Corte di Cassazione che “nonostante il creditore tributario sia un creditore “speciale”, in quanto abilitato ad emettere atti impositivi (avvisi di accertamento) e a crearsi unilateralmente i titoli esecutivi per la riscossione degli importi dovuti (cartelle di pagamento) non può esservi dubbio sul fatto che anche i rapporti di imposta sono soggetti alla regola del giudicato in senso sostanziale:
“l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato tra le parti, gli eredi o aventi causa” (art. 2909 c.c.; v. sez. 6 – 5, ordinanza n. 25798 del 30/10/2017, Rv. 646410 - 01). Né la forza conformativa del giudicato può trovare un limite nelle regole che presiedono alla contestabilità, in via giurisdizionale o amministrativa, degli atti tributari. In altri termini, il potere che ha la pubblica amministrazione di formarsi unilateralmente gli atti impositivi o esattivi trova un limite nel caso in cui quello stesso rapporto soggettivo ed oggettivo sul quale quegli atti vadano a incidere sia stato oggetto di un precedente o successivo giudicato. (…), nel caso di giudicato successivo (come quello della fattispecie che ci occupa, in cui le cartelle del contribuente non impugnate sono antecedenti al giudicato del 2015), l'atto impositivo o esattivo in contrasto con quella regula iuris resterebbe 7 definitivamente privato della sua efficacia;
diventerebbe, in altre parole, inefficace” (Cass. Civ., sez. trib., 26.06.2023, n. 18241). Pertanto, il ricorso va accolto poiché nel caso di specie il giudicato sostanziale formatosi successivamente (nel 2023) si estende anche all'avviso di addebito precedentemente emesso e notificato (il 21.01.2019) non impugnato nel termine di decadenza di cui all'art. 24 D.lgs. 46/1999. Le spese di lite tra il ricorrente e l' seguono la soccombenza come di CP_1 norma e si liquidano nella misura indicata in dispositivo. Le spese tra il ricorrente e l' vengono Controparte_2 compensate in ragione della natura della relativa statuizione.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
.
[...]
Dichiara che la parte ricorrente non è tenuta al pagamento degli importi richiesti con l'intimazione di pagamento n. 03420259000515663000, relativamente al credito azionato con l'avviso di addebito n. 33420180006737689000 notificato il 21.01.2019. Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, CP_1 liquidate in euro 341,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie per competenze e in euro 43,00 per esborsi, con distrazione in favore dell'Avv. Giuseppina Bauleo. Compensa le ulteriori spese. Cosenza, 18/11/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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BAULEO
ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA resistente E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. LUIGI RUSSO resistente Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato il Sig. conveniva in Parte_1 giudizio l' e l , esponendo di aver CP_1 Controparte_2 ricevuto in data 04.06.2025 la notifica dell'intimazione di pagamento n. 03420259000515663000, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di euro 393,72 per crediti contributivi dovuti alla Gestione Commercianti e relativi all'anno 2018; crediti già azionati con l'avviso di addebito, asseritamente notificato in data 21 gennaio 2019, avente n. 33420180006737689000. Previa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento, il ricorrente eccepiva in via preliminare la mancata notifica
1 dell'avviso di addebito presupposto e nel merito la formazione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 3/2023 resa in data 11.01.2023, con cui è stato accertato e dichiarato “che il ricorrente ha cessato l'attività commerciale denominata “Pizzeria da di TI Pierluigi” Parte_2 in data 11.05.2011”, con conseguente insussistenza di un obbligo di corrispondere i contributi richiesti per l'anno 2018. Si costituiva l' in via preliminare Controparte_2 eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, nel merito chiedendo il rigetto del ricorso. Si costituiva l' resistendo al ricorso. CP_1
La causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 17.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte con decreto comunicato alle parti. La parte ricorrente ha depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza in data 12.11.2025, l e l il 14.11.2025. CP_1 Controparte_2
Si osserva preliminarmente che l'intimazione di pagamento è atto strumentale e preordinato all'esecuzione forzata, ma non ne costituisce momento iniziale e che, per tali motivi, l'azione è correttamente proposta, nella specie, dinanzi al giudice del lavoro, ai sensi degli artt. 615 e 618 bis c.p.c. L'intimazione di pagamento assolve due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, per cui con l'intimazione viene accertato il mancato pagamento del debito contributivo e intimato al contribuente di effettuare il versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione è eventuale, ha natura sostanziale, e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica dei titoli esecutivi presupposti. Pertanto il contribuente, il quale lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici – nel caso di contributi previdenziali, degli avvisi di addebito in seguito all'entrata in vigore del D.L. 78/2010 - ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario eccependo unicamente la nullità dell'atto conseguenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (che si assume non 2 validamente notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva (Cass. 25.7.2007 n. 16412; Cass.
8.6.2007 n. 13483; Cass. n. 3231/2005; Cass. n. 7649/2006; Cass. n. 10533/2006; Cass. n. 24975/2006; Cass. n. 5003/2007; Cass. sez. U.
4.3.2008 n. 5791). Nel caso di specie l'opponente contesta il diritto di procedere ad esecuzione forzata perché assume non essere stato notificato l'avviso di addebito presupposto, con conseguente prescrizione del credito e perché sussiste un giudicato in seguito all'emissione della sentenza n. 3/2023 resa in data 11.01.2023 dal Tribunale di Cosenza, con la quale è stato dichiarato “che il ricorrente ha cessato l'attività commerciale denominata “Pizzeria da Nonno Pilerio di TI Pierluigi in data 11.05.2011”. Si configura, pertanto, un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., non soggetta a termini di decadenza, relativamente alla quale è legittimato passivo l'ente impositore. Da qui la fondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' , non essendo stata sollevata Controparte_2 alcuna questione in ordine alla formazione e alla notifica dell'intimazione di pagamento.
Ciò posto, si osserva che l' ha dato prova dell'avvenuta notifica, in CP_1 data 21.01.2019, dell'avviso di addebito n. 33420180006737689000, a cui si riferisce l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio. Diversamente da quanto dedotto dalla parte ricorrente nelle note scritte in sostituzione dell'udienza, la notifica dell'avviso di addebito deve ritenersi validamente eseguita (presso il luogo di residenza del Sig. , ove è Pt_1 stata notificata anche l'intimazione di pagamento n. 03420259000515663000, oggetto del giudizio, Contrada Cozzo del Monaco snc Cosenza) nonostante la rilevata illeggibilità della sottoscrizione del ricevente. Giova richiamare il noto orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla 3 ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata” (Sez. 5 n. 11708/2011; Sez. 5, n. 946/2020 e Sez. 6-5, n. 14941/2020, parte motiva). Ne discende che, in mancanza della tempestiva impugnazione dell'avviso di addebito entro il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24 del D.lgs. 46/1999, il credito contributivo è divenuto irretrattabile e che devono ritenersi inammissibili i motivi di opposizione fondati su fatti estintivi anteriori alla data di notifica dell'avviso di addebito. D'altra parte, però, considerato che, come detto, il ricorrente ha proposto motivi di opposizione che consentono di qualificare l'azione come opposizione all'esecuzione, non sottoposta ad alcun termine di decadenza ai sensi dell'art. 615 c.p.c., va verificato se sussistano, e possano rilevare in sede di opposizione all'intimazione di pagamento, vicende successive alla cristallizzazione della pretesa contributiva. Ebbene, la prescrizione del diritto alla riscossione dei crediti contributivi deve ritenersi maturata. Acquisendo al giudizio la documentazione prodotta dall
[...]
(non legittimata) in accoglimento la richiesta in tal Controparte_2 senso avanzata dall'istituto previdenziale (“Si chiede che il Giudice adito voglia ordinare al Concessionario di riscossione, ex art t. 210/213 e/o art. 421 II comma c.p.c ., la produzione di ogni ulteriore atto conservativo/interruttivo concernente la posizione per cui è giudizio, ad integrazione, dei riscontri già versati in atti dall (con specifico riferimento agli atti intervenuti successivamente CP_1 alla ricezione dell' avviso di addebito sottesi al giudizio – già oggetto di richiesta”) si osserva che gli atti successivi alla notifica dell'avviso di addebito, astrattamente idonei ad interrompere la prescrizione, non risultano validamente notificati alla parte ricorrente. L'intimazione di pagamento n. 03420199010049586000, emessa anche sulla 4 base dell'avviso di addebito n. 33420180006737689000 è stata notificata con deposito del plico presso la Casa Comunale per irreperibilità assoluta del destinatario (la notifica è stata eseguita presso l'indirizzo di residenza, Contrada Cozzo del Monaco snc Cosenza). Ebbene, secondo gli insegnamenti della Suprema Corte “In tema di notificazione degli atti impositivi, il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., devono svolgere ricerche volte a verificare che ricorra l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che aveva ritenuto sufficienti, ai fini della configurabilità di un'ipotesi di irreperibilità assoluta, le attività di ricerca svolte dall'ufficiale giudiziario presso il portiere dello stabile nel Comune di residenza del contribuente, poi risultato detenuto nel medesimo Comune)” (Sez.
6-5 n. 6765/2019; “In tema di notifica degli atti impositivi, la cd. irreperibilità assoluta del destinatario che ne consente il compimento ai sensi dell'art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, presuppone che nel Comune, già sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto: peraltro, il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificatore non è indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con le quali debba esserne documentato l'esito nella relata, purché dalla stessa se ne evinca con chiarezza l'effettivo compimento”(Sez. 5, n. 19958/2018). Ora nel caso di specie, risulta che l'agente postale ha richiesto con esito negativo un supporto anagrafico (“Indirizzo insufficiente, supp. anagrafico, nessuna altra informazione”). Considerato, tuttavia, che sia gli atti precedenti (avviso di addebito) che quelli successivi (intimazione di pagamento) sono stati validamente notificati in Contrada Cozzo del Monaco snc Cosenza, deve ragionevolmente concludersi nel senso che le “ricerche volte a verificare che ricorra l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale”, siano state del tutto superficiali e che, pertanto, la notifica mediante deposito presso la Casa Comunale sia stata irrituale. 5 La conseguenza è che nessun effetto interruttivo può riconoscersi alla notifica intimazione di pagamento n. 03420199010049586000. Rilevato allora che l'avviso di addebito n. 33420180006737689000 è stato notificato il 21.01.2019, il termine quinquennale, considerato anche il periodo di sospensione pari a 311 giorni previsto dalla normativa emergenziale (art. 103, comma 6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. dalla l. 24 aprile 2020, n. 27 e art. 11, comma 9, del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21) si è compiuto in data 27.11.2024. La notifica in data 04.06.2025 dell'intimazione di pagamento n. 03420259000515663000 è, pertanto, intervenuta dopo l'avvenuta estinzione del credito.
Con riferimento all'altro motivo di ricorso (passaggio in giudicato, in data 19.02.2023, come attestazione di cancelleria, della sentenza n. 3/2023 del Tribunale di Cosenza e sui suoi effetti espansivi sul giudizio che ci occupa) si osserva che secondo l'art. 2909 c.c. “L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi”. Resta da indagare se il giudicato formatosi nel giudizio relativo alla citata sentenza possa estendere i propri effetti nel presente giudizio che ha ad oggetto una intimazione di pagamento riferita ad un avviso di addebito non opposto nel termine di 40 giorni dal perfezionamento della sua notifica. Ebbene, la sentenza n. 3/2023 del Tribunale di Cosenza ha dichiarato non sussistenti i presupposti per del ricorrente l'iscrizione alla gestione commercianti, dichiarando non dovuti i contributi richiesti per le annualità dal maggio 2011 al dicembre 2017. Poiché è pacifico che è divenuto definitivo l'accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione alla gestione commercianti in ragione della mancanza di prova dell'effettivo espletamento della relativa attività di impresa da parte dell'interessato, si è davanti a una statuizione relativa alla qualificazione giuridica dell'attività svolta, con la conseguenza che l'insussistenza del requisito che giustifica l'iscrizione è ormai definitiva e rispetto ad essa sussiste un interesse protetto con carattere di durevolezza nel tempo (v. Cass. 27009/2018). Sotto il profilo soggettivo, inoltre, si osserva che la Suprema Corte ha precisato anche che il giudicato formatosi sulla qualità soggettiva dell'obbligato può estendersi a periodi diversi da quello dedotto in giudizio 6 se si tratta di periodi d'imposta cronologicamente successivi, in riferimento ai quali può ritenersi, in mancanza di prova contraria, la sussistenza della medesima qualità (cfr. Cass. sent. 29.1.2018, n. 2130). Premessa tale ricostruzione giurisprudenziale sull'estensione del giudicato esterno nelle ipotesi anzidette, si osserva che però l'avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio non è stato impugnato e pertanto resta da verificare se la conseguente incontrovertibilità della pretesa contributiva possa essere travolta dal passaggio in giudicato di una sentenza che ha riguardato la qualificazione giuridica dei presupposti soggettivi e oggettivi dell'iscrizione. Ora, l'avviso di addebito è titolo esecutivo predisposto allo scopo di supportare il recupero coattivo del credito vantato da parte dell che si CP_1 dichiara creditore senza che la posizione creditoria sia stata accertata da un organo terzo e imparziale. Può dirsi quindi che l'avviso di addebito, per come regolato dal D.L. 78/2010, ha natura di atto impositivo. Ebbene, se è tale la natura dell'avviso di addebito questo Giudice ritiene che possa farsi applicazione dei principi giurisprudenziali che regolano il giudicato sostanziale esterno in ipotesi di atti impositivi tributari che siano divenuti definitivi per mancata impugnazione. Al riguardo, è stato osservato dalla Corte di Cassazione che “nonostante il creditore tributario sia un creditore “speciale”, in quanto abilitato ad emettere atti impositivi (avvisi di accertamento) e a crearsi unilateralmente i titoli esecutivi per la riscossione degli importi dovuti (cartelle di pagamento) non può esservi dubbio sul fatto che anche i rapporti di imposta sono soggetti alla regola del giudicato in senso sostanziale:
“l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato tra le parti, gli eredi o aventi causa” (art. 2909 c.c.; v. sez. 6 – 5, ordinanza n. 25798 del 30/10/2017, Rv. 646410 - 01). Né la forza conformativa del giudicato può trovare un limite nelle regole che presiedono alla contestabilità, in via giurisdizionale o amministrativa, degli atti tributari. In altri termini, il potere che ha la pubblica amministrazione di formarsi unilateralmente gli atti impositivi o esattivi trova un limite nel caso in cui quello stesso rapporto soggettivo ed oggettivo sul quale quegli atti vadano a incidere sia stato oggetto di un precedente o successivo giudicato. (…), nel caso di giudicato successivo (come quello della fattispecie che ci occupa, in cui le cartelle del contribuente non impugnate sono antecedenti al giudicato del 2015), l'atto impositivo o esattivo in contrasto con quella regula iuris resterebbe 7 definitivamente privato della sua efficacia;
diventerebbe, in altre parole, inefficace” (Cass. Civ., sez. trib., 26.06.2023, n. 18241). Pertanto, il ricorso va accolto poiché nel caso di specie il giudicato sostanziale formatosi successivamente (nel 2023) si estende anche all'avviso di addebito precedentemente emesso e notificato (il 21.01.2019) non impugnato nel termine di decadenza di cui all'art. 24 D.lgs. 46/1999. Le spese di lite tra il ricorrente e l' seguono la soccombenza come di CP_1 norma e si liquidano nella misura indicata in dispositivo. Le spese tra il ricorrente e l' vengono Controparte_2 compensate in ragione della natura della relativa statuizione.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
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Dichiara che la parte ricorrente non è tenuta al pagamento degli importi richiesti con l'intimazione di pagamento n. 03420259000515663000, relativamente al credito azionato con l'avviso di addebito n. 33420180006737689000 notificato il 21.01.2019. Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, CP_1 liquidate in euro 341,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie per competenze e in euro 43,00 per esborsi, con distrazione in favore dell'Avv. Giuseppina Bauleo. Compensa le ulteriori spese. Cosenza, 18/11/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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