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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1006/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 08:30 in composizione monocratica:
ZI EL, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2810/2024 depositato il 08/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240009219913000 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3243/2025 depositato il 29/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato all'Agenzia delle Entrate ed all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 296 2024 00092199 13 000 per € 1.301,42, notificata via PEC in data 13 marzo 2024 per tassa di registro anno 2022, eccependo di non essere tenuto al pagamento del tributo, in quanto, nel giudizio cui la tassa di registro si riferisce, era ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Le parti resistenti si sono costituite contestanto il ricorso;
AD ha pure eccepito la propria carenza di legittimazione passiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Risulta infatti che l'avviso di liquidazione prodromico all'atto impugnato è stato regolarmente notificato in data 10.10.2022 ed è divenuto definitivo non essendo stato impugnato entro 60 giorni dalla sua notifica.
Di conseguenza, la cartella di pagamento è del tutto legittima non essendo più ammissibile contestare il merito del tributo.
Considerato che la decisione si è arrestata ad una questione preliminare, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
rigetta il ricorso, spese compensate. Palermo, 16.12.2025 La Giudice Daniela Galazzi
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 08:30 in composizione monocratica:
ZI EL, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2810/2024 depositato il 08/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240009219913000 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3243/2025 depositato il 29/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato all'Agenzia delle Entrate ed all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 296 2024 00092199 13 000 per € 1.301,42, notificata via PEC in data 13 marzo 2024 per tassa di registro anno 2022, eccependo di non essere tenuto al pagamento del tributo, in quanto, nel giudizio cui la tassa di registro si riferisce, era ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Le parti resistenti si sono costituite contestanto il ricorso;
AD ha pure eccepito la propria carenza di legittimazione passiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Risulta infatti che l'avviso di liquidazione prodromico all'atto impugnato è stato regolarmente notificato in data 10.10.2022 ed è divenuto definitivo non essendo stato impugnato entro 60 giorni dalla sua notifica.
Di conseguenza, la cartella di pagamento è del tutto legittima non essendo più ammissibile contestare il merito del tributo.
Considerato che la decisione si è arrestata ad una questione preliminare, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
rigetta il ricorso, spese compensate. Palermo, 16.12.2025 La Giudice Daniela Galazzi