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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 16/01/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. 2011/2024
Il Tribunale di Padova, in persona del Giudice dott.ssa Maddalena
Saturni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado promossa da
CE SR (C.F. 01224070621), assistito e difeso dall'Avv. IANNACE
CARLO
Parte attrice opponente
e
CA SR (C.F. 04906050283), assistito e difeso dall'Avv.
PAVANELLO LAURA
Parte convenuta opposta
CONCLUSIONI:
per parte attrice:
“1). accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare il
decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi innanzi esposti con ogni
conseguenza di legge;
2). accertare e dichiarare l'infondatezza, illegittimità̀, incertezza,
illiquidità ed inesigibilità̀ della pretesa creditoria avanzata dalla
parte opposta per tutti i motivi innanzi esposti e, per gli effetti,
dichiarare che nulla è dovuto da parte opponente con conseguente
revoca del D.I. opposto;
3). condannare la opposta società̀ al pagamento delle spese, diritti ed
onorari del presente giudizio con distrazione in favore del
sottoscritto Avvocato antistatario.
In via istruttoria come da memoria n.2”
per parte convenuta:
“Nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'accordo conciliativo, il
procuratore di IT s.r.l. si riporta ai precedenti scritti
difensivi e precisa le seguenti conclusioni:
1) Rigettarsi l'opposizione proposta dalla UL SR e,
conseguentemente, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto;
2) In subordine, accertato l'inadempimento dell'attrice-opponente,
condannarsi la stessa a pagare alla convenuta-opposta la somma di €
97.550,02 in linea capitale, oltre agli interessi, al tasso di cui
all'art. 5 del D. Lgs. n. 231/02, maturati dal 14/02/2023 (scadenza
media dei pagamenti previsti in fattura) al 29/09/2023 (scadenza media
degli acconti versati) sulla somma di € 109.550,02, ed agli ulteriori
interessi, sempre al tasso di cui all'art n.5 del D. Lgs n. 231/02,
maturati dal 30/09/2023 al saldo, sulla residua somma di € 97.550,02;
3) Respingersi tutte le domande dell'attrice opponente, in quanto
infondate in fatto e in diritto;
4) Spese ed onorari rifusi come da nota allegata oltre al risarcimento
dei danni ex art. 96 cpc”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 9.04.2024, la
UL s.r.l. società Unipersonale, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 484/2024 emesso dal Tribunale di Padova in data
29.02.2024, con il quale le veniva ingiunto di corrispondere in favore di IT s.r.l. la somma di € 97.550,02, oltre interessi e spese.
pag. 2/6 L'importo veniva richiesto da IT quale corrispettivo per la fornitura di merce, attestata da fatture di vendita (doc.
1-4 di parte ricorrente nel fascicolo monitorio), tenuto conto della compensazione delle rispettive partite di dare e avere (doc. 5 di parte ricorrente nel fascicolo monitorio).
L'opposizione proposta dalla società UL s.r.l. si fondava sui seguenti motivi:
- impossibilità sopravvenuta della prestazione riguardate il pagamento del prezzo di vendita per erronea segnalazione del nominativo della UL s.r.l. nella Centrale Rischi
Interbancaria (p. 4 ss. atto di citazione); secondo la ricostruzione attorea, la condotta della Unicredit avrebbe compromesso irrimediabilmente il merito creditizio della UL
s.r.l.;
− infondatezza della pretesa creditoria, per inidoneità della prova offerta a sostegno del credito vantato (p. 6 ss. atto di citazione); IT s.r.l. nel monitorio aveva prodotto solamente le fatture sì che la pretesa creditoria non risultava provata.
UL contestava poi che la convenuta non aveva documentato la regolare consegna della merce.
IT s.r.l. si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per mancata indicazione dell'invito a costituirsi entro settanta giorni e dell'avvertimento sull'obbligatorietà dell'assistenza tecnica.
Nel merito, la convenuta contestava la non fondatezza dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 6.12.2024 il Tribunale concedeva la provvisoria esecutività al d.i. opposto. pag. 3/6 La causa veniva istruita solo documentalmente e passa ora in decisione sulle base delle conclusioni rassegnate in epigrafe.
Quanto alle conclusioni per parte attrice opponente (atteso che nelle note scritte per l'udienza del 18.12.2024 IT non ha indicato le proprie conclusioni) il Tribunale prende in considerazione quelle da ultimo precisate nella citazione introduttiva.
*
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
Preliminarmente, con riferimento all'eccezione di nullità della citazione proposta da IT, la stessa, ai sensi dell'art. 164
comma 3, è infondata: parte convenuta si è regolarmente costituita nei termini sanando ogni vizio.
*
1. Sul primo motivo di opposizione per impossibilità sopravvenuta
della prestazione
Il primo motivo è infondato.
L' impossibilità idonea ad estinguere l'obbligazione ex art. 1256 c.c.
deve intendersi in termini assoluti, e si configura quando sopravviene una causa non imputabile al debitore stesso, che impedisca in maniera definitiva l'adempimento.
Tale impossibilità, in base al principio “genus nunquam perit”, si verifica esclusivamente quando la prestazione riguarda la consegna di una cosa determinata (Cass. civ., sez. I, ord. n. 20152/2022).
Pertanto, come correttamente argomentato da parte convenuta-opposta,
tale istituto non trova applicazione nel caso di obbligazioni pecuniarie, come quella oggetto di causa, avente ad oggetto il pagamento del prezzo di una fornitura, trattandosi di obbligazione avente ad oggetto un bene fungibile.
* pag. 4/6
2. Sul secondo motivo d'opposizione; l'infondatezza della pretesa
creditoria per inidoneità della prova
Parte opponente ha poi sostenuto che la pretesa creditoria di
IT sia esclusivamente fondata su fatture, senza fornire alcun altro documento idoneo a provare la liquidità, la certezza e l'esigibilità del presunto credito vantato.
Inoltre, nel giudizio monitorio, la convenuta non aveva depositato i documenti atti a provare la consegna della merce (trovandosi la UL
s.r.l. nell'impossibilità di verificare l'esistenza e la liquidità del credito vantato ex adverso stante la distruzione, in occasione di un incendio, di tutta la documentazione amministrativa della società).
Le difese sono infondate:
- IT costituendosi in giudizio ha dimesso i d.d.t.
relativi alla merce di cui è causa, senza ulteriori successive contestazioni da parte della UL;
- la difesa esposta da UL (che contesta la mancata prova del credito) non equivale, ex art. 115 c.p.c., alla contestazione delle circostanze di fatto narrate dalla IT;
- la attrice opponente, quindi, non ha negato di aver ordinato la merce da IT, non ha contestato la quantità o il prezzo pattuito, né ha negato di averla ricevuta.
Da ciò discende che il credito oggetto di ingiunzione si intende riconosciuto per mancata contestazione.
*
3. Responsabilità aggravata
IT chiede poi di condannare UL s.r.l. ex art. 96 c.p.c..
La pretesa deve essere rigettata in mancanza del requisito soggettivo della mala fede o colpa grave, che non può essere rinvenuto nella mera infondatezza delle difese esposte in atti.
pag. 5/6 Piuttosto, la evidente fondatezza della pretesa creditoria di
IT giustifica un aumento delle spese di lite ai sensi del comma 8 art. 4 d.m. 55/2014.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo,
scaglione di valore individuato in base all'importo ingiunto, con liquidazione ai medi di tariffa per 4 fasi del giudizio, aumentati del
30% ai sensi del comma 8 art. 4 d.m. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda rigettata, così provvede:
1. rigetta l'opposizione a d.i. proposta da UL s.r.l.;
2. conferma il d.i. n. 484/2024 emesso in data 29.02.2024 e lo dichiara definitivamente esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
3. condanna UL s.r.l. società Unipersonale al pagamento, in favore di IT s.r.l., delle spese del presente procedimento che si liquidano in € 18.333,90 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso in Padova, 15.1.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maddalena Saturni
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. 2011/2024
Il Tribunale di Padova, in persona del Giudice dott.ssa Maddalena
Saturni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado promossa da
CE SR (C.F. 01224070621), assistito e difeso dall'Avv. IANNACE
CARLO
Parte attrice opponente
e
CA SR (C.F. 04906050283), assistito e difeso dall'Avv.
PAVANELLO LAURA
Parte convenuta opposta
CONCLUSIONI:
per parte attrice:
“1). accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare il
decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi innanzi esposti con ogni
conseguenza di legge;
2). accertare e dichiarare l'infondatezza, illegittimità̀, incertezza,
illiquidità ed inesigibilità̀ della pretesa creditoria avanzata dalla
parte opposta per tutti i motivi innanzi esposti e, per gli effetti,
dichiarare che nulla è dovuto da parte opponente con conseguente
revoca del D.I. opposto;
3). condannare la opposta società̀ al pagamento delle spese, diritti ed
onorari del presente giudizio con distrazione in favore del
sottoscritto Avvocato antistatario.
In via istruttoria come da memoria n.2”
per parte convenuta:
“Nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'accordo conciliativo, il
procuratore di IT s.r.l. si riporta ai precedenti scritti
difensivi e precisa le seguenti conclusioni:
1) Rigettarsi l'opposizione proposta dalla UL SR e,
conseguentemente, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto;
2) In subordine, accertato l'inadempimento dell'attrice-opponente,
condannarsi la stessa a pagare alla convenuta-opposta la somma di €
97.550,02 in linea capitale, oltre agli interessi, al tasso di cui
all'art. 5 del D. Lgs. n. 231/02, maturati dal 14/02/2023 (scadenza
media dei pagamenti previsti in fattura) al 29/09/2023 (scadenza media
degli acconti versati) sulla somma di € 109.550,02, ed agli ulteriori
interessi, sempre al tasso di cui all'art n.5 del D. Lgs n. 231/02,
maturati dal 30/09/2023 al saldo, sulla residua somma di € 97.550,02;
3) Respingersi tutte le domande dell'attrice opponente, in quanto
infondate in fatto e in diritto;
4) Spese ed onorari rifusi come da nota allegata oltre al risarcimento
dei danni ex art. 96 cpc”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 9.04.2024, la
UL s.r.l. società Unipersonale, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 484/2024 emesso dal Tribunale di Padova in data
29.02.2024, con il quale le veniva ingiunto di corrispondere in favore di IT s.r.l. la somma di € 97.550,02, oltre interessi e spese.
pag. 2/6 L'importo veniva richiesto da IT quale corrispettivo per la fornitura di merce, attestata da fatture di vendita (doc.
1-4 di parte ricorrente nel fascicolo monitorio), tenuto conto della compensazione delle rispettive partite di dare e avere (doc. 5 di parte ricorrente nel fascicolo monitorio).
L'opposizione proposta dalla società UL s.r.l. si fondava sui seguenti motivi:
- impossibilità sopravvenuta della prestazione riguardate il pagamento del prezzo di vendita per erronea segnalazione del nominativo della UL s.r.l. nella Centrale Rischi
Interbancaria (p. 4 ss. atto di citazione); secondo la ricostruzione attorea, la condotta della Unicredit avrebbe compromesso irrimediabilmente il merito creditizio della UL
s.r.l.;
− infondatezza della pretesa creditoria, per inidoneità della prova offerta a sostegno del credito vantato (p. 6 ss. atto di citazione); IT s.r.l. nel monitorio aveva prodotto solamente le fatture sì che la pretesa creditoria non risultava provata.
UL contestava poi che la convenuta non aveva documentato la regolare consegna della merce.
IT s.r.l. si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per mancata indicazione dell'invito a costituirsi entro settanta giorni e dell'avvertimento sull'obbligatorietà dell'assistenza tecnica.
Nel merito, la convenuta contestava la non fondatezza dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 6.12.2024 il Tribunale concedeva la provvisoria esecutività al d.i. opposto. pag. 3/6 La causa veniva istruita solo documentalmente e passa ora in decisione sulle base delle conclusioni rassegnate in epigrafe.
Quanto alle conclusioni per parte attrice opponente (atteso che nelle note scritte per l'udienza del 18.12.2024 IT non ha indicato le proprie conclusioni) il Tribunale prende in considerazione quelle da ultimo precisate nella citazione introduttiva.
*
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
Preliminarmente, con riferimento all'eccezione di nullità della citazione proposta da IT, la stessa, ai sensi dell'art. 164
comma 3, è infondata: parte convenuta si è regolarmente costituita nei termini sanando ogni vizio.
*
1. Sul primo motivo di opposizione per impossibilità sopravvenuta
della prestazione
Il primo motivo è infondato.
L' impossibilità idonea ad estinguere l'obbligazione ex art. 1256 c.c.
deve intendersi in termini assoluti, e si configura quando sopravviene una causa non imputabile al debitore stesso, che impedisca in maniera definitiva l'adempimento.
Tale impossibilità, in base al principio “genus nunquam perit”, si verifica esclusivamente quando la prestazione riguarda la consegna di una cosa determinata (Cass. civ., sez. I, ord. n. 20152/2022).
Pertanto, come correttamente argomentato da parte convenuta-opposta,
tale istituto non trova applicazione nel caso di obbligazioni pecuniarie, come quella oggetto di causa, avente ad oggetto il pagamento del prezzo di una fornitura, trattandosi di obbligazione avente ad oggetto un bene fungibile.
* pag. 4/6
2. Sul secondo motivo d'opposizione; l'infondatezza della pretesa
creditoria per inidoneità della prova
Parte opponente ha poi sostenuto che la pretesa creditoria di
IT sia esclusivamente fondata su fatture, senza fornire alcun altro documento idoneo a provare la liquidità, la certezza e l'esigibilità del presunto credito vantato.
Inoltre, nel giudizio monitorio, la convenuta non aveva depositato i documenti atti a provare la consegna della merce (trovandosi la UL
s.r.l. nell'impossibilità di verificare l'esistenza e la liquidità del credito vantato ex adverso stante la distruzione, in occasione di un incendio, di tutta la documentazione amministrativa della società).
Le difese sono infondate:
- IT costituendosi in giudizio ha dimesso i d.d.t.
relativi alla merce di cui è causa, senza ulteriori successive contestazioni da parte della UL;
- la difesa esposta da UL (che contesta la mancata prova del credito) non equivale, ex art. 115 c.p.c., alla contestazione delle circostanze di fatto narrate dalla IT;
- la attrice opponente, quindi, non ha negato di aver ordinato la merce da IT, non ha contestato la quantità o il prezzo pattuito, né ha negato di averla ricevuta.
Da ciò discende che il credito oggetto di ingiunzione si intende riconosciuto per mancata contestazione.
*
3. Responsabilità aggravata
IT chiede poi di condannare UL s.r.l. ex art. 96 c.p.c..
La pretesa deve essere rigettata in mancanza del requisito soggettivo della mala fede o colpa grave, che non può essere rinvenuto nella mera infondatezza delle difese esposte in atti.
pag. 5/6 Piuttosto, la evidente fondatezza della pretesa creditoria di
IT giustifica un aumento delle spese di lite ai sensi del comma 8 art. 4 d.m. 55/2014.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo,
scaglione di valore individuato in base all'importo ingiunto, con liquidazione ai medi di tariffa per 4 fasi del giudizio, aumentati del
30% ai sensi del comma 8 art. 4 d.m. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda rigettata, così provvede:
1. rigetta l'opposizione a d.i. proposta da UL s.r.l.;
2. conferma il d.i. n. 484/2024 emesso in data 29.02.2024 e lo dichiara definitivamente esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
3. condanna UL s.r.l. società Unipersonale al pagamento, in favore di IT s.r.l., delle spese del presente procedimento che si liquidano in € 18.333,90 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso in Padova, 15.1.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maddalena Saturni
pag. 6/6