Art. 3.
Per gli ufficiali in servizio permanente il periodo di dieci anni previsto dall'articolo 23 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 , e' riferito alla scadenza del periodo massimo di ausiliaria.
L'ammontare del prestito non puo' essere superiore all'importo delle quote cedibili determinato in relazione allo stipendio e al trattamento di pensione spettanti all'atto della presentazione della domanda.
Per gli ufficiali in servizio permanente il periodo di dieci anni previsto dall'articolo 23 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 , e' riferito alla scadenza del periodo massimo di ausiliaria.
L'ammontare del prestito non puo' essere superiore all'importo delle quote cedibili determinato in relazione allo stipendio e al trattamento di pensione spettanti all'atto della presentazione della domanda.