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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 172/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 1, riunita in udienza il
14/07/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VITIELLO MAURO, Presidente
ATANASIO CA, RE
BRAGHO GIANLUCA, Giudice
in data 14/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1196/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 269/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COMO sez. 2 e pubblicata il 16/09/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03320230008705565000 IRES-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1624/2025 depositato il
15/07/2025
Richieste delle parti: Appellante: chiede che codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria voglia riformare la decisione di I grado, con vittoria delle spese di giudizio
Appellato: voglia rigettare l'Appello dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Como, con la conferma della Sentenza della Corte di giustizia Tributaria di I° di Como e che, in ogni caso, condanni, tenuto conto anche della pretestuosità dell'appello, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di
Como, alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio ex art. 15 D.lgs. 546/92.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oggetto del contendere è la cartella esattoriale numero 033 2023 00087055 65 notificata in data
19/09/2023 dell'importo di euro 5.980,34
Il capitale oggetto di cartella è pari ad euro 3481 oltre gli interessi e le sanzioni.
La società - con riferimento all'anno di imposta 2019 - aveva presentato dichiarazione dei redditi che esponeva una perdita di euro 7264 dei quali euro 5754 relativi all'anno di imposta 2017 ed euro 1870 per l'anno di imposta 2018; quanto a quest'ultima annualità, la dichiarazione risultava omessa perché tardivamente presentata.
A seguito di controllo automatico ai sensi dell' articolo 36-bis del Dpr n. 600/1973, il sistema disconosceva le perdite relative all'anno 2018, proprio in quanto la dichiarazione reddituale, tardivamente presentata, veniva equiparata dal sistema alla dichiarazione omessa;
il sistema pertanto calcolava le imposte dovute su redditi per euro 25.644 in misura pari a 6.154,56 che - detratta un'eccedenza di imposta relativa a una precedente dichiarazione pari ad euro 2674 - dava il risultato finale di euro 3481, che costituisce il credito oggetto della cartella oltre interessi e sanzioni.
A seguito di gravame del contribuente, l'ufficio territoriale di Como riconosceva la perdita maturata nell'annualità 2017 e sgravava parzialmente le imposte, col risultato che sono rimaste iscritte a ruolo
€ 2.100 di imposta oltre sanzioni ed interessi, di cui € 1.651 relativi ad un saldo Ires per l'anno 2019.
Al di là dei numeri fin qui esposti tema del contendere è se sia legittimo che, in caso di tardiva trasmissione della dichiarazione dei redditi, la stessa venga considerata omessa;
la conseguenza di ciò è che - come ritiene l'amministrazione - il sistema di controllo automatico legittimamente iscrive a ruolo la somma riportata come perdita;
con la conseguenza che viene gravato il contribuente dell'onere di provare l'effettività della perdita denunciata in dichiarazione dei redditi.
Invece, secondo il contribuente, resterebbe sempre a carico dell'Amministrazione l'onere di provare la non veridicità della denunciata perdita non potendo il sistema di controllo automatico disconoscere la perdita iscrivendo a ruolo l'importo corrispondente;
nella sostanza varrebbero le regole generali, come peraltro confermato dall'art. 2 comma 7 del DPR 322/98 che così dispone:
“Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta”.
Il giudice di prime cure – esaminata la dichiarazione dei redditi e la documentazione allegata – ha ritenuto provate le perdite per l'anno 2018 ed ha accolto il ricorso, compensando le spese.
L'ufficio ha contestato l'operato del primo giudice ritendo che la documentazione fosse insufficiente a supportare le tesi del contribuente. Ha poi richiamato giurisprudenza della Suprema Corte per la quale viene consentito alla contribuente di dimostrare l'effettiva esistenza del credito non dichiarato in caso di omessa dichiarazione dei redditi, ma sostanzialmente facendo gravare sul ricorrente l'onere di provare la veridicità degli elementi contenuti nella tardiva dichiarazione.
Invece secondo il contribuente si deve qualificare come illegittima la prassi dell'Amministrazione, la quale iscrive direttamente a ruolo anche crediti o perdite esposti in dichiarazione (tardiva) ed accertati attraverso un controllo automatico e quindi senza un controllo esterno rispetto alla dichiarazione e senza che la dichiarazione esponga alcun debito di imposta.
Ed ha concluso per il rigetto dell'appello.
Fissata l'odierna udienza di trattazione, all'esito della discussione in pubblica udienza, la causa è stata portata in decisione in camera di consiglio, tenutasi con le consentite modalità precisate nel verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come stabilito dall'art. 2 comma 7 del DPR 322/98 “Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta”.
La norma non può che essere interpretata per il significato suo proprio: la dichiarazione presentata con un ritardo superiore ai 90 giorni si considera omessa.
Nonostante ciò, può consentire all'Amministrazione finanziaria di riscuotere le imposte che scaturiscono dalle dichiarazioni rese, in quanto il legislatore le considera quali dichiarazioni confessorie.
Non può tuttavia utilizzare quella stessa dichiarazione per disconoscere le perdite senza nemmeno fare un relativo accertamento.
A maggior ragione non può effettuare quell'addebito a seguito di controllo automatico, peraltro per somme che venivano qualificate come perdite dal contribuente.
Il controllo automatizzato consente di evidenziare e di comunicare l'eventuale presenza di incongruenze nelle dichiarazioni consentendo al contribuente di pagare le somme indicate anche con una sanzione ridotta, oppure di contestare quell'accertamento all'Agenzia comunicando le ragioni per cui ritiene infondati gli addebiti.
Ma non può pertanto essere utilizzato al di fuori di quelle specifiche fattispecie per le quali è stato previsto
Pertanto, l'amministrazione non può certo emettere una cartella esattoriale senza passare attraverso un accertamento preventivo, che nel caso di specie non c'è stato.
Peraltro una simile interpretazione sembra favorire la assoluta omissione della dichiarazione dei redditi in quanto quella tardiva facilita l'Amministrazione dal punto di vista dell'onere probatorio.
L'appello deve pertanto essere respinto e l'Ufficio condannato a rimborsare le spese del grado che liquida in € 500 oltre rimborso forfettario nella misura del 15% e ad accessori come per legge.
P.Q.M.
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'Ufficio al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 500,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15% e ad accessori come per legge.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 1, riunita in udienza il
14/07/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VITIELLO MAURO, Presidente
ATANASIO CA, RE
BRAGHO GIANLUCA, Giudice
in data 14/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1196/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 269/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COMO sez. 2 e pubblicata il 16/09/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03320230008705565000 IRES-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1624/2025 depositato il
15/07/2025
Richieste delle parti: Appellante: chiede che codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria voglia riformare la decisione di I grado, con vittoria delle spese di giudizio
Appellato: voglia rigettare l'Appello dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Como, con la conferma della Sentenza della Corte di giustizia Tributaria di I° di Como e che, in ogni caso, condanni, tenuto conto anche della pretestuosità dell'appello, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di
Como, alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio ex art. 15 D.lgs. 546/92.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oggetto del contendere è la cartella esattoriale numero 033 2023 00087055 65 notificata in data
19/09/2023 dell'importo di euro 5.980,34
Il capitale oggetto di cartella è pari ad euro 3481 oltre gli interessi e le sanzioni.
La società - con riferimento all'anno di imposta 2019 - aveva presentato dichiarazione dei redditi che esponeva una perdita di euro 7264 dei quali euro 5754 relativi all'anno di imposta 2017 ed euro 1870 per l'anno di imposta 2018; quanto a quest'ultima annualità, la dichiarazione risultava omessa perché tardivamente presentata.
A seguito di controllo automatico ai sensi dell' articolo 36-bis del Dpr n. 600/1973, il sistema disconosceva le perdite relative all'anno 2018, proprio in quanto la dichiarazione reddituale, tardivamente presentata, veniva equiparata dal sistema alla dichiarazione omessa;
il sistema pertanto calcolava le imposte dovute su redditi per euro 25.644 in misura pari a 6.154,56 che - detratta un'eccedenza di imposta relativa a una precedente dichiarazione pari ad euro 2674 - dava il risultato finale di euro 3481, che costituisce il credito oggetto della cartella oltre interessi e sanzioni.
A seguito di gravame del contribuente, l'ufficio territoriale di Como riconosceva la perdita maturata nell'annualità 2017 e sgravava parzialmente le imposte, col risultato che sono rimaste iscritte a ruolo
€ 2.100 di imposta oltre sanzioni ed interessi, di cui € 1.651 relativi ad un saldo Ires per l'anno 2019.
Al di là dei numeri fin qui esposti tema del contendere è se sia legittimo che, in caso di tardiva trasmissione della dichiarazione dei redditi, la stessa venga considerata omessa;
la conseguenza di ciò è che - come ritiene l'amministrazione - il sistema di controllo automatico legittimamente iscrive a ruolo la somma riportata come perdita;
con la conseguenza che viene gravato il contribuente dell'onere di provare l'effettività della perdita denunciata in dichiarazione dei redditi.
Invece, secondo il contribuente, resterebbe sempre a carico dell'Amministrazione l'onere di provare la non veridicità della denunciata perdita non potendo il sistema di controllo automatico disconoscere la perdita iscrivendo a ruolo l'importo corrispondente;
nella sostanza varrebbero le regole generali, come peraltro confermato dall'art. 2 comma 7 del DPR 322/98 che così dispone:
“Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta”.
Il giudice di prime cure – esaminata la dichiarazione dei redditi e la documentazione allegata – ha ritenuto provate le perdite per l'anno 2018 ed ha accolto il ricorso, compensando le spese.
L'ufficio ha contestato l'operato del primo giudice ritendo che la documentazione fosse insufficiente a supportare le tesi del contribuente. Ha poi richiamato giurisprudenza della Suprema Corte per la quale viene consentito alla contribuente di dimostrare l'effettiva esistenza del credito non dichiarato in caso di omessa dichiarazione dei redditi, ma sostanzialmente facendo gravare sul ricorrente l'onere di provare la veridicità degli elementi contenuti nella tardiva dichiarazione.
Invece secondo il contribuente si deve qualificare come illegittima la prassi dell'Amministrazione, la quale iscrive direttamente a ruolo anche crediti o perdite esposti in dichiarazione (tardiva) ed accertati attraverso un controllo automatico e quindi senza un controllo esterno rispetto alla dichiarazione e senza che la dichiarazione esponga alcun debito di imposta.
Ed ha concluso per il rigetto dell'appello.
Fissata l'odierna udienza di trattazione, all'esito della discussione in pubblica udienza, la causa è stata portata in decisione in camera di consiglio, tenutasi con le consentite modalità precisate nel verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come stabilito dall'art. 2 comma 7 del DPR 322/98 “Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta”.
La norma non può che essere interpretata per il significato suo proprio: la dichiarazione presentata con un ritardo superiore ai 90 giorni si considera omessa.
Nonostante ciò, può consentire all'Amministrazione finanziaria di riscuotere le imposte che scaturiscono dalle dichiarazioni rese, in quanto il legislatore le considera quali dichiarazioni confessorie.
Non può tuttavia utilizzare quella stessa dichiarazione per disconoscere le perdite senza nemmeno fare un relativo accertamento.
A maggior ragione non può effettuare quell'addebito a seguito di controllo automatico, peraltro per somme che venivano qualificate come perdite dal contribuente.
Il controllo automatizzato consente di evidenziare e di comunicare l'eventuale presenza di incongruenze nelle dichiarazioni consentendo al contribuente di pagare le somme indicate anche con una sanzione ridotta, oppure di contestare quell'accertamento all'Agenzia comunicando le ragioni per cui ritiene infondati gli addebiti.
Ma non può pertanto essere utilizzato al di fuori di quelle specifiche fattispecie per le quali è stato previsto
Pertanto, l'amministrazione non può certo emettere una cartella esattoriale senza passare attraverso un accertamento preventivo, che nel caso di specie non c'è stato.
Peraltro una simile interpretazione sembra favorire la assoluta omissione della dichiarazione dei redditi in quanto quella tardiva facilita l'Amministrazione dal punto di vista dell'onere probatorio.
L'appello deve pertanto essere respinto e l'Ufficio condannato a rimborsare le spese del grado che liquida in € 500 oltre rimborso forfettario nella misura del 15% e ad accessori come per legge.
P.Q.M.
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'Ufficio al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 500,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15% e ad accessori come per legge.