Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 172
CGT2
Sentenza 21 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Legittimità del disconoscimento delle perdite in caso di dichiarazione tardiva

    La Corte ritiene che, sebbene la dichiarazione tardiva sia considerata omessa, essa costituisca titolo per la riscossione delle imposte dovute e non possa essere utilizzata dall'amministrazione per disconoscere perdite senza un accertamento preventivo. Il controllo automatico non è previsto per tale finalità.

  • Accolto
    Onere della prova delle perdite in caso di dichiarazione tardiva

    La Corte concorda con il contribuente, affermando che l'amministrazione non può emettere una cartella esattoriale basata su perdite disconosciute tramite controllo automatico senza un preventivo accertamento. L'interpretazione proposta dall'amministrazione favorirebbe l'omissione della dichiarazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 172
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 172
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

    Testo completo