TRIB
Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 04/04/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
2511/24 R.G.V. G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 2511/24 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il Parte_1 patrocinio dell'Avv. Landi Manuela, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e
, nata a [...] il [...], con il CP_1 patrocinio dell'Avv. Landi Manuela, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI SCIOGLIMENTO DEL
MATRIMONIO
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 4, comma 16, l.n. 898/1970, le parti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto il
08/03/2014 in Montebuono (RI) precisando che dall'unione sono nati i figli
, il 17/10/2011 in Terni (TR); Persona_1
, il 11/12/2014 in Terni (TR) Persona_2
e che a far data dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi era stata alcuna forma di riconciliazione.
All'udienza di comparizione personale, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“1) pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 3 punto 2 lettera b
Legge n. 898/1970 come modificata dalla Legge 74/1987 lo scioglimento del matrimonio contratto tra e in Montebuono CP_1 Parte_1
(RI) in data 08 marzo 2014 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al N.
1-Parte I—Serie/Anno 2014 e conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montebuono (RI) di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al
DPR n. 396/2000 e successive modificazioni;
2) disporre l'affidamento dei figli e ad Persona_1 Persona_2 entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
3) disporre il diritto del padre a tenere con sé i figli ogni fine settimana dal sabato alle ore 13.10 (orario di uscita di scuola) sino al lunedì mattina alle ore 08.00
(orario di entrata a scuola), provvedendo a prenderli all'uscita della scuola e riaccompagnarli all'ingresso della scuola. Il padre, inoltre, compatibilmente con le esigenze lavorative avrà diritto di fare visita ai figli durante la settimana previo preavviso alla madre. In particolare, il padre avrà la facoltà di accompagnare i figli alle attività sportive e riaccompagnarli a casa dalla madre, al termine delle stesse. In ogni caso tutti gli incontri saranno svolti compatibilmente con le esigenze lavorative dei genitori e gli impegni dei minori e potranno, perciò, subire modifiche laddove dovessero sopravvenire esigenze specifiche sia da parte dei figli che dei genitori;
4) disporre il diritto dei genitori di tenere con sé i figli per 15 giorni (anche non consecutivi) durante il periodo estivo (dalla chiusura delle scuole a giugno sino alla riapertura a settembre), da concordare con l'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno;
5) disporre il diritto dei genitori di tenere con sé i minori durante le vacanze di
Natale, in maniera alternata ogni anno, dal 23 dicembre al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze di Pasqua dal Giovedì Santo al Sabato
Santo e dal Sabato Santo al Lunedi dell'Angelo; 2 6) i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
i genitori dovranno concordare ed assumere congiuntamente e preventivamente ogni decisione riguardante la formazione, l'istruzione e la salute dei figli, mentre le questioni di ordinaria amministrazione verranno assunte anche separatamente, comunque tenendo conto dell'esclusivo interesse morale e materiale dei minori;
7) disporre che il padre verserà per il mantenimento dei figli la somma complessiva di euro 400,00 (quattrocento/00) oltre rivalutazione monetaria annuale secondo l'indice ISTAT, da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese in favore della madre;
8) disporre che ogni genitore contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per i figli, da corrispondere al genitore anticipatario a semplice richiesta e previa esibizione del documento comprovante la spesa;
9) disporre che, per intervenuta intesa tra i ricorrenti, gli stessi hanno raggiunto l'accordo su tutti i rapporti economici tra loro intercorrenti e che non hanno null'altro reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra essendo entrambi economicamente autosufficienti;
10) entrambi i genitori prestano la reciproca autorizzazione al rilascio di documenti di espatrio dei figli minori precisando, tuttavia, che per recare i minori con sé all'estero il genitore avrà necessità di espressa autorizzazione da parte dell'altro”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 08/03/2014 tra
e in Montebuono (RI), alle Parte_1 CP_1 condizioni indicate nel ricorso congiunto;
3 dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di MONTEBUONO (RI) (atto n. 1, parte I, anno 2014);
spese compensate.
Così deciso in Terni, in data 26 marzo 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 2511/24 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il Parte_1 patrocinio dell'Avv. Landi Manuela, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e
, nata a [...] il [...], con il CP_1 patrocinio dell'Avv. Landi Manuela, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI SCIOGLIMENTO DEL
MATRIMONIO
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 4, comma 16, l.n. 898/1970, le parti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto il
08/03/2014 in Montebuono (RI) precisando che dall'unione sono nati i figli
, il 17/10/2011 in Terni (TR); Persona_1
, il 11/12/2014 in Terni (TR) Persona_2
e che a far data dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi era stata alcuna forma di riconciliazione.
All'udienza di comparizione personale, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“1) pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 3 punto 2 lettera b
Legge n. 898/1970 come modificata dalla Legge 74/1987 lo scioglimento del matrimonio contratto tra e in Montebuono CP_1 Parte_1
(RI) in data 08 marzo 2014 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al N.
1-Parte I—Serie/Anno 2014 e conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montebuono (RI) di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al
DPR n. 396/2000 e successive modificazioni;
2) disporre l'affidamento dei figli e ad Persona_1 Persona_2 entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
3) disporre il diritto del padre a tenere con sé i figli ogni fine settimana dal sabato alle ore 13.10 (orario di uscita di scuola) sino al lunedì mattina alle ore 08.00
(orario di entrata a scuola), provvedendo a prenderli all'uscita della scuola e riaccompagnarli all'ingresso della scuola. Il padre, inoltre, compatibilmente con le esigenze lavorative avrà diritto di fare visita ai figli durante la settimana previo preavviso alla madre. In particolare, il padre avrà la facoltà di accompagnare i figli alle attività sportive e riaccompagnarli a casa dalla madre, al termine delle stesse. In ogni caso tutti gli incontri saranno svolti compatibilmente con le esigenze lavorative dei genitori e gli impegni dei minori e potranno, perciò, subire modifiche laddove dovessero sopravvenire esigenze specifiche sia da parte dei figli che dei genitori;
4) disporre il diritto dei genitori di tenere con sé i figli per 15 giorni (anche non consecutivi) durante il periodo estivo (dalla chiusura delle scuole a giugno sino alla riapertura a settembre), da concordare con l'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno;
5) disporre il diritto dei genitori di tenere con sé i minori durante le vacanze di
Natale, in maniera alternata ogni anno, dal 23 dicembre al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze di Pasqua dal Giovedì Santo al Sabato
Santo e dal Sabato Santo al Lunedi dell'Angelo; 2 6) i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
i genitori dovranno concordare ed assumere congiuntamente e preventivamente ogni decisione riguardante la formazione, l'istruzione e la salute dei figli, mentre le questioni di ordinaria amministrazione verranno assunte anche separatamente, comunque tenendo conto dell'esclusivo interesse morale e materiale dei minori;
7) disporre che il padre verserà per il mantenimento dei figli la somma complessiva di euro 400,00 (quattrocento/00) oltre rivalutazione monetaria annuale secondo l'indice ISTAT, da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese in favore della madre;
8) disporre che ogni genitore contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per i figli, da corrispondere al genitore anticipatario a semplice richiesta e previa esibizione del documento comprovante la spesa;
9) disporre che, per intervenuta intesa tra i ricorrenti, gli stessi hanno raggiunto l'accordo su tutti i rapporti economici tra loro intercorrenti e che non hanno null'altro reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra essendo entrambi economicamente autosufficienti;
10) entrambi i genitori prestano la reciproca autorizzazione al rilascio di documenti di espatrio dei figli minori precisando, tuttavia, che per recare i minori con sé all'estero il genitore avrà necessità di espressa autorizzazione da parte dell'altro”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 08/03/2014 tra
e in Montebuono (RI), alle Parte_1 CP_1 condizioni indicate nel ricorso congiunto;
3 dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di MONTEBUONO (RI) (atto n. 1, parte I, anno 2014);
spese compensate.
Così deciso in Terni, in data 26 marzo 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
4