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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 22/02/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I S I R A C U S A
PRIMA SEZIONE CIVILE
La D.ssa. Patrizia Fugallo in funzione di Giudice Onorario ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa avente ad oggetto: Responsabilità ex art. 2049.2051.2052
Promossa da
nata a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1
Con l'Avv. Dario Seminara
ATTRICE
CONTRO
in persona del suo legale rapp.te pro.tempore , con Controparte_1 l'Avv.Rosaria Giuffrida
CONVENUTO
CLONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE
VOGLIA L'ON. GIUDICE ADITO respinta ogni contraria eccezione, istanza e difesa siccome inammissibile ed irrilevante, o accertati responsabilità e danni, dichiarare che il sinistro de quo è avvenuto per esclusiva colpa dell'ente convenuto;
indi, in conformità alle risultanze peritali ed ai parametri Controparte_1 di cui alle nuove Tabelle di Milano 2024, o quelle altre ritenute di giustizia, condannare la parte convenuta al risarcimento dei danni tutti (patrimoniali e non patrimoniali) subiti dall'attrice a Parte_1 seguito del sinistro de quo e quindi condannarla al pagamento in favore della stessa attrice (all'epoca del sinistro di anni 56 compiuti) di euro: • 28.011 a titolo di risarcimento del danno biologico permanente subito (per I.P. al 13%); • 12.885 a titolo di personalizzazione dello stesso biologico permanente al 46% (v. tabelle Milano 2024), anche considerando il danno alla vita di relazione, ed il progressivo peggioramento delle condizioni di salute dell'attrice; • 8.124 a titolo di danno morale, stante la sofferenza interiore dell'attrice (v. tabelle Milano 2024); • 6.038 a titolo di risarcimento del danno biologico temporaneo subito (giorni 30 al 100 %, giorni 30 al 50%, giorni 30 al 25%); • 2.588 a titolo di personalizzazione dello stesso biologico temporaneo al 50% (v. tabelle Milano 2024); quindi complessivamente euro (28.011 + 12.885 +
8.124 + 6.038 + 2.588 =) 57.645 -a titolo di danno biologico, e morale-. • Oltre il danno patrimoniale da lucro cessante -per la compromissione della capacità lavorativa della stessa attrice che, a causa del sinistro occorsole ha dovuto cessare la propria ditta individuale di abbigliamento a novembre 2019, da calcolarsi in misura non inferiore al triplo della pensione sociale, oggi 20.841,99 euro. A detta somma si applica il coefficiente di capitalizzazione previsto dalle nuove Tabelle di Milano 2024. Detto coefficiente, nel caso in parola e considerata l'età della deducente al momento del sinistro (anni 56), è pari a 10,33. E quindi, considerato il danno permanente subito da pari al 13%, il prodotto (20.841,99 * 10,33= Parte_1
215.297,76) va moltiplicato per 13%- per un importo complessivo pari a (215.297,76 * 13%=) euro
27.988,71. • Oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al momento del sinistro e via via anno per anno rivalutata. O quell'altra somma -maggiore o minore- ritenuta equa e giusta, tenendo in ogni caso conto della c.d. personalizzazione del danno. • Con la condanna al pagamento di spese e compensi, oltre spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A. sull'imponibile, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano aver anticipato spese e non riscosso compensi. Oltre spese peritali di parte (documentate con preventivo di parcella del CTP Arch. di euro 1.008,80 e preventivo di parcella della C.T.P Dr. Persona_1
di euro 2.440, in atti: sul punto, e segnatamente sul fatto che, del CTP, non necessiti Persona_2 la fattura, bastando bozza di fattura, purchè coerente ai parametri, si veda Cass. 29819/19) e di CTU già liquidate. Con salvezza di ogni diritto.
PARTE CONVENUTO Controparte_1
Piaccia all'iil.mp Tribunale reictis adversis
Rigettare la domanda proposta dalla sig.ra perché infondata in fatto e in diritto Parte_1
Vinte le spese .
BREVE ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione del 13.02.2019 citava in giudizio Parte_1 il al fine di ottenere il risarcimento dei danni Controparte_1 fisici subìti, allorché il giorno 21.07.2015 alle ore 21.45 circa percorrendo a piedi il marciapiede di via Migliaccio di Floridia giunta in prossimità dell'angolo con via Pallach, cadeva a causa dell'improvvisa assenza del marciapiede e del conseguente dislivello di quota.
Soccorsa dal 118, i medici dell'Ospedale Umberto primo di Siracusa che la ebbero in cura, diagnosticarono” frattura pertrocanterica femore destro
e frattura polso destro” .
Fallito ogni tentativo di bonario componimento oggi è causa al fine di ottenere dal il risarcimento dei danni subìti. Controparte_1
Si è costituito il che ha contestato sia l'an che il Controparte_1 quantum chiedendo pertanto il rigetto della domanda.
Il giudizio è stato istruito con l'assunzione di prove orali e CTU MDL.
Conclusa l'istruttoria, il procedimento all'udienza del 26.11.2024 è stato trattenuto in decisine ed evaso sulle rassegnate conclusioni delle parti, spirati i termini ex art. 190 cpc.
Tanto premesso
MOTIVI
Come detto, l'attrice agisce nei confronti del comune di quale CP_1 proprietario dei luoghi teatro dell'incidente, occorre pertanto scrutinare i fatti applicando l'art. 2051 c.c. che impone al danneggiato l'onere di provare esclusivamente il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno;
spettando invece al custode la prova liberatoria mediante la dimostrazione del caso fortuito, cioè di un fatto estraneo alla sua sfera di custodia che ha valenza di fattore causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Questi caratteri dovrebbero essere presenti pure nel comportamento del danneggiato, nel caso in cui si voglia addurre tale giustificazione quale prova contraria ai sensi dell'art. 2051 c.c.: dovendo il custode prevenire anche il fatto del danneggiato, per quanto possibile evitandolo;
si dovrebbe trattare di comportamenti sui quali il custode non abbia avuto alcuna signorìa di controllo e il cui verificarsi apparisse poco probabile, altrimenti il custode è pienamente responsabile verso la vittima.
Pertanto l'ente proprietario e/o custode della strada può superare la responsabilità solo quando la situazione che provoca il danno si verifica non come conseguenza di un difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma in maniera improvvisa e per colpa esclusiva dello stesso danneggiato, dovendo dimostrare quindi che la condotta di costui ha i caratteri dell'autonomia, dell'eccezionalità, imprevedibilità e inevitabilità e che sia stata da sola idonea a produrre l'evento, escludendo i fattori causali concorrenti.
Sul punto, con ordinanza n. 19078 dell'11 luglio 2024, la Corte di
Cassazione ha statuito che non è esclusa la responsabilità dell'ente proprietario della strada pubblica quando su questa un pedone, anche disattento, subisce un danno cadendo in una buca.
La Suprema Corte, in adesione all'orientamento maggioritario della stessa, ha confermato la responsabilità della Pubblica Amministrazione, specificando che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 C.C., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura ed alla conformazione della strada e che “su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227
C.C.”
La Corte di Cassazione ha pertanto affermato il principio di diritto che
“L'ente proprietario della strada di pubblico transito è responsabile dei sinistri la cui dinamica sia riconducibile ad una situazione di pericolo derivante dalla struttura della strada e delle pertinenze. Ad escludere la responsabilità da cose in custodia dell'ente può influire la condotta della vittima se qualificabile come abnorme e dunque non prevedibile in relazione al contesto”.
Pertanto, la presenza di difformità sulla strada, anche se visibili, non giustifica l'automatica attribuzione del danno alla negligenza del pedone.
D'altronde la caduta del pedone in corrispondenza di una buca stradale o di un dislivello, non può evidentemente essere considerata come imprevedibile rientrando nel notorio che la sconnessione possa determinare la caduta del passante e imprevedibile sussistendo, di norma, la possibilità di rimuovere il dislivello o almeno di segnalarlo adeguatamente;
deve allora ritenersi che il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato, non sia idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla prevedibile e prevenibile interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l'agire umano.
Ciò non significa, peraltro, che tale condotta – ancorché' non integrante il fortuito – non possa assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia, ma questo non può avvenire all'interno del paradigma dell'articolo 2051 c.c., bensì ai sensi dell'articolo 1227 c.c. (operante, ex articolo 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex articolo 1227 c.c., comma 1), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex articolo 1227 c.c., comma 2), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte.
Occorre ricordare tuttavia, che non esiste alcun automatismo tra la presenza di una “insidia” quale che sia e la responsabilità del custode.
Come sempre, infatti, il discrimine che consente di stabilire se il danno va risarcito o meno, non sta tanto nel verificare se ci sia una colpa del custode (dato che è possibile far valere la colpa presunta del custode ex art. 2051 c.c.) quanto nell'accertare se si è effettivamente in presenza di una situazione "insidiosa" caratterizzata dalla non visibilità oggettiva del pericolo e dalla non prevedibilità soggettiva dello stesso.
Perché la “cosa“ sia intesa come insidia, deve trattarsi di un ostacolo oggettivamente non visibile e non evitabile, neanche nel caso in cui si sia stati molto prudenti.
Infatti se il pericolo è ben visibile - soprattutto ad una certa distanza
- il soggetto può notare l'ostacolo e avere il tempo di modificare ad esempio, la propria traiettoria di marcia ed evitare il danno. Nel caso specifico, dal compendio documentale di parte attrice, si può agevolmente rilevare lo stato di incuria e di totale assenza di manutenzione del marciapiede percorso dal pedone che alla fine si presenta dirupato ed altresì, la presenza di vegetazione che aggettante sul detto marciapiede perché lasciata allo stato brado, è tale da intralciare il passaggio.(cfr. foto),stato dei luoghi – come si vede dalle foto- oggettivamente e soggettivamente rilevabili dal pedone .
Sempre dalle foto si nota inoltre che il marciapiede opposto a quello per cui è causa avrebbe potuto essere percorso in sicurezza perché privo di ostacoli e/o insidie.
Tanto per riconosce in capo al pedone il concorso di colpa nella verificazione dell'evento lesivo, avendo scelto di percorrere tra i due marciapiede, quello già a prima vista, come meno sicuro perché' intralciato dalla fitta vegetazione.
Cont Provato l'An in ordine al quantum debeatur soccorre la CTU con la quale il professionista nominato ha cosi concluso:
“In breve ed in risposta ai quesiti postimi dal G.I. , posso affermare che la RA , il Parte_1 giorno 21/07/2015, a seguito di caduta accidentale mentre deambulava lungo via Migliaccio in , patì CP_1 una: "Frattura pertrocanterica del femore destro con distacco del piccolo trocantere e frattura metaepifisaria distale del radio destro". Le suddette lesioni hanno determinato un periodo di I.T.A. al 100% pari a giorni 30 (trenta), altro di I.T.P. al 50 % di 30 (trenta) giorni per la riabilitazione e altro di di I.T.P. al
25% per 30 giorni per la convalescenza e il progressivo recupero funzionale, nonché un danno biologico pari al 13 (tredici) % , ivi compresa la diminuzione della capacità lavorativa generica e quella svolta di casalinga.
Quanto alle spese mediche sostenute, al fascicolo non risultano allegate fatture e/o ricevute per cui nessun parere può esprimersi sulla loro eventuale congruità, né si ravvede la necessità di eventuali spese future da sostenere in relazione ai postumi permanenti qui accertati. “
Ritenuto che tali risultanze appaiono tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina dei fatti in contestazione e si presentano condotte con criteri corretti e con iter logico ineccepibile codesto ufficio ritiene di farli propri.
Pertanto, in applicazione delle tabelle di Milano il quantum risarcibile ammonta ad euro 42.421,50 somma che è da dimezzare in ragione del concorso di colpa della danneggiata e da cui vanno detratti eventuali acconti percepiti per il medesimo titolo.
In punto di risarcimento di danno emergente richiesto, si osserva
La Corte di Cassazione ha stabilito che tali spese non rientrano tra quelle processuali, ma costituiscono invece una forma di danno emergente.
Ciò significa che la parte vittoriosa non ha automaticamente diritto al rimborso di queste spese, se non riesce a dimostrare che esse erano necessarie per evitare il contenzioso o per risolvere questioni tecniche complesse che hanno contribuito a una più rapida definizione della controversia. Nel caso a mani tali spese sono da ritenere inutili e inconducenti non avendo evitato il presente contenzioso .
Pertanto la domanda va rigettata. l la
In ordine alle spese di lite restano a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno quelle del C.U. e del 50% quelle della CTU MdL per come liquidate con altro provvedimento.
Compensate per il resto.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario Dr.ssa P.Fugallo
Reictis adversis
Accoglie la domanda nei termini di cui in parte motiva
Condanna in persona del legale rapp.te prop.tempore il CP_1
[...]
A risarcire a per quanto in parte motiva la somma di Parte_1 euro 42.421,50 somma che va dimezzata in ragione del concorso di colpa e da cui vanno detratti eventuali acconti percepiti per il medesimo titolo.
Su tale somma calcolata secondo i parametri attuali, spettano per compensare il mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, gli interessi legali a decorrere dal sinistro e fino all'effettivo soddisfo o in mancanza, al passaggio in giudicato del presente provvedimento, da calcolarsi sulla suddetta somma devalutata però al momento del sinistro e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati;
Le spese di lite, come da parte motiva
Cosi deciso
Siracusa 21.02.2025
Il Giudice onorario
Dr.ssa P.Fugallo