Articolo 58 della Legge 29 dicembre 1969, n. 1076
Articolo 57Articolo 59
Versione
10 febbraio 1970
Art. 58.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1960-61 sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accer-
tate per la competenza propria dell'eserci-
zio 1960-61 (articolo 54)................... L. 148.284.139
Somme rimaste da pagare sui residui degli
esercizi precedenti (articolo 56)........... " 156.853.763
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Residui passivi al 30 giugno 1961... L. 305.137.902
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Entrata in vigore il 10 febbraio 1970