Ordinanza cautelare 8 settembre 2022
Sentenza 28 agosto 2023
Ordinanza cautelare 22 marzo 2024
Rigetto
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 23/06/2025, n. 5470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5470 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 05470/2025REG.PROV.COLL.
N. 01709/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1709 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Nucara, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Lucia Falcomatà, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, n. 696 del 2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2025 il Cons. Stefano Fantini e udito per la parte appellante l’avvocato Francesco Nucara;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.-Il sig. -OMISSIS- ha interposto appello nei confronti della sentenza 28 agosto 2023, n. 696 del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, che ha dichiarato il ricorso principale inammissibile per carenza di interesse con riguardo all’impugnazione della nota in data 26 maggio 2022, ed irricevibile in relazione all’impugnazione del regolamento di cui alla delibera -OMISSIS- del 2018 (artt. 7,12 e 13), respingendo poi i motivi aggiunti avverso il provvedimento dirigenziale in data 6 febbraio 2023, atti, tutti, adottati dal Comune di Reggio Calabria.
Con istanza in data 26 febbraio 2022 l’appellante ha chiesto l’assegnazione di un alloggio popolare in situazione di emergenza abitativa ai sensi dell’art. 31 della l.r. Calabria n. 32 del 1996, segnalando di essere stato sfrattato (a seguito di provvedimento giurisdizionale) e di versare in condizione di indigenza, fruendo del solo reddito di cittadinanza, con moglie e figlia a carico.
Con nota interlocutoria del 26 maggio 2022 il dirigente comunale competente, all’esito di un’istruttoria preliminare, ha trasmesso gli atti alla commissione per l’emergenza abitativa, segnalando la periodicità semestrale della formazione delle graduatorie.
2. – Con il ricorso in primo grado il sig. -OMISSIS-ha impugnato la predetta nota deducendone l’illegittimità per violazione dell’art. 31 della l.r. n. 32 del 1996 ed eccesso di potere sotto plurimi profili sintomatici, nell’assunto che la periodicità semestrale delle graduatorie confligga con le situazioni intrinsecamente caratterizzate da urgenza che intende tutelare la norma regionale, evidenziandosi dunque anche l’irragionevolezza della disciplina regolamentare. Con i motivi aggiunti il sig. -OMISSIS-ha poi impugnato il sopravvenuto provvedimento dirigenziale in data 6 febbraio 2023, adottato in conformità delle valutazioni compiute dalla commissione nella seduta del 30 gennaio 2023, che ha respinto la sua domanda nell’assunto della insussistenza delle condizioni di emergenza abitativa previste dal citato art. 31 della l.r. n. 32 del 1996, allegando la violazione dell’art. 21- nonies della legge n. 241 del 1990 ove inteso come annullamento d’ufficio della precedente nota del 26 maggio 2022, oltre che il vizio motivazionale. Per il ricorrente, in sintesi, lo sfratto esecutivo, quale che ne sia la causa, rientra a pieno titolo tra le situazioni contemplate dall’art. 31 della l.r. n. 32 del 1996, senza che sia consentito distinguere tra morosità “colpevole” ed “incolpevole”.
3. - La sentenza appellata ha, come premesso, dichiarato il ricorso introduttivo in parte inammissibile per carenza di interesse (in ragione della non lesività della nota comunale in data 26 febbraio 2022, avente natura meramente interlocutoria) ed in parte irricevibile (relativamente all’impugnazione degli artt. 7, 12 e 13 del regolamento comunale, norme che, disciplinando le modalità di funzionamento della commissione, hanno portata immediatamente precettiva e dunque, in quanto lesive, sono suscettibili di impugnazione dal momento della presentazione della domanda) e ha poi respinto i motivi aggiunti avverso il provvedimento definitivo di rigetto della domanda, nella considerazione che lo sfratto per morosità non rientri tra le ipotesi di emergenza abitativa previste dal regolamento comunale, e che, in ogni caso, il ricorrente non ha censurato la seconda ragione ostativa, consistente nel fatto che detta condizione di sfratto per morosità non darebbe luogo all’attribuzione di alcun punteggio.
4.- Con il ricorso in appello il sig. -OMISSIS- ha dedotto l’erroneità della sentenza di prime cure, allegando, con riguardo alla statuizione di inammissibilità, che, proprio l’impugnazione della nota rendeva attuale quella del regolamento comunale e che, nel merito, l’art. 2, comma 1, del regolamento comunale attribuirebbe valore, ai fini dell’assegnazione dell’alloggio, a qualsivoglia ipotesi di sfratto.
5. - Si è costituito in resistenza il Comune di Reggio Calabria puntualmente controdeducendo e chiedendo la reiezione del ricorso in appello.
6. - All’udienza del 6 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.- Il primo motivo di appello critica la statuizione di prime cure che ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo avverso il regolamento comunale, senza avvedersi che l’atto applicativo da cui origina l’interesse è proprio la nota in data 26 maggio 2022, ritenuta dalla sentenza interlocutoria, e dunque non lesiva, ma invero tale da avere procrastinato l’inserimento in graduatoria del sig. -OMISSIS-.
Il motivo è fuori centro e dunque infondato.
La sentenza appellata, come appare chiaro dal dispositivo, ha dichiarato il ricorso inammissibile (per carenza di interesse) nella parte in cui ha impugnato la nota comunale del 26 maggio 2022, rilevandone il contenuto meramente interlocutorio, ed irricevibile nella parte in cui ha impugnato alcune norme del regolamento comunale per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in emergenza abitativa (approvato con delibera di Consiglio -OMISSIS- del 25 gennaio 2018), in quanto, essendo dotate di portata precettiva e con contenuto di dettaglio, avrebbero dovuto essere tempestivamente impugnate senza attendere gli atti applicativi, e dunque « nel rispetto del termine decadenziale, decorrente […] non già dalla pubblicazione dell’atto normativo nell’albo pretorio dell’Ente […], bensì dal momento della presentazione della domanda, concretizzandosi appieno in detto momento […] la lesione dell’interesse alla celere conclusione del procedimento ed all’ottenimento con urgenza del bene della vita agognato ».
Tale statuizione non è stata fatta oggetto di critica e dunque non risulta devoluta in appello, sì da non rientrare nel thema decidendum del presente giudizio.
Il motivo oggetto di scrutinio ha riguardo forse alla argomentazione subordinata con cui il primo giudice ha affermato che, anche a ritenere le norme regolamentari alla stregua di volizioni astratte e generali, l’impugnativa sarebbe inammissibile per carenza di interesse, posto che, in tale evenienza, l’effetto lesivo si esplica solo nel momento in cui è adottato l’atto applicativo, con la conseguenza che tali volizioni preliminari, non suscettibili di autonoma impugnazione, dovrebbero essere gravate unitamente all’atto applicativo, determinante la concreta lesione della situazione giuridica soggettiva dei destinatari; anche in questa prospettiva, la sentenza ha comunque affermato che « il ricorso sarebbe in ogni caso inammissibile, essendo stato proposto prima dell’adozione dell’atto applicativo, tale non potendosi considerare, per le ragioni sopra esposte, l’atto impugnato del 26/5/2022 ».
A bene considerare, neppure tale statuizione è stata fatta oggetto di specifica censura, e comunque è infondato l’assunto di parte appellante circa il carattere lesivo della nota del Settore tributi e patrimonio in data 26 maggio 2022, la quale è meramente interlocutoria, dando atto che l’istanza dell’odierno appellante « è stata oggetto di istruttoria preliminare al fine di verificare la completezza e la regolarità della documentazione e i presupposti per l’ammissibilità. Detta domanda è stata trasmessa alla Commissione per l’emergenza abitativa, per le valutazioni di competenza ».
Giova ricordare che, per costante giurisprudenza, nel processo amministrativo l’atto endoprocedimentale non è impugnabile in via autonoma, in quanto la lesione della sfera giuridica del destinatario è di regola imputabile all’atto terminale che conclude il procedimento; questa regola subisce limitate eccezioni in casi particolari, tra cui quello di un atto interlocutorio, che comporti un arresto procedimentale (Cons. Stato, V, 14 febbraio 2025, n. 1225; V, 22 agosto 2024, n. 7205). Ma tale non è il caso della nota suindicata, la quale non ha determinato alcun arresto procedimentale, ma semplicemente evidenziato la corretta scansione dell’ iter procedimentale previsto dalla l.r. n. 32 del 1996 in tema di riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa.
2. – Con il secondo motivo viene poi censurata la sentenza appellata in quanto avrebbe violato l’art. 2, comma 1, del regolamento comunale, che ammette in graduatoria, a dire dell’appellante, tutti coloro che sono stati sfrattati con provvedimento dell’Autorità giudiziaria; erroneamente, dunque, il primo giudice avrebbe ritenuto rilevante solamente lo sfratto “non colpevole”, cui ha riguardo il secondo comma dello stesso articolo.
Il motivo presenta profili di inammissibilità ed è comunque infondato.
Sotto il primo aspetto, va invero evidenziato come l’appellante contesti l’assunto dello sfratto per morosità incolpevole, svolgendo solo qualche generica ed indimostrata allegazione in relazione alla statuizione relativa al punteggio (in)applicabile in caso di sfratto per morosità (e dunque per inadempimento contrattuale), a mente dell’art. 18, sub 4, della solita l.r. n. 32 del 1996, che precluderebbe una collocazione in posizione utile per l’ottenimento del beneficio.
Anche a prescindere da ciò, la norma di riferimento è l’art. 31, comma 3, della l. r. n. 32 del 1996, a mente del quale « per le assegnazioni degli alloggi riservati e per le assegnazioni in via provvisoria, che non possono eccedere la durata di due anni, devono sussistere i requisiti prescritti dall’articolo 10, fatta eccezione nei casi di assegnazione in via provvisoria a seguito di pubbliche calamità o sgombero di unità abitative pericolanti o dovute a problematiche gravi per l’ordine pubblico o per i casi di sfratto per morosità incolpevole, così come disciplinato dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 […], per come attuata dal D.M. 14 maggio 2014 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze ».
In attuazione di tale norma, è intervenuto il regolamento del Comune di Reggio Calabria n. 1 del 2018, il quale, all’art. 2, comma 1, stabilisce i requisiti che caratterizzano (ai fini dell’assegnazione degli alloggi) le situazioni di emergenza abitativa e, tra questi, l’assoggettamento a procedure esecutive di sfratto ordinato dall’Autorità giudiziaria. Il secondo comma dell’art. 2 fa poi riferimento, in coerenza con la norma di legge regionale, alle “assegnazioni di alloggi riservati” e alle “assegnazioni in via provvisoria”, assumendo, in tali casi, rilievo (tra gli altri) i “casi di sfratto per morosità incolpevole”.
Pur dovendosi riconoscere la non perspicuità di alcune disposizioni regolamentari, una lettura sistematica delle stesse induce a ritenere che debba trovare applicazione alla fattispecie controversa, concernente una richiesta di assegnazione temporanea, il comma 2 dell’art. 2 del regolamento comunale, che richiede dunque lo sfratto per morosità incolpevole, invece non ravvisabile.
La definizione di “morosità incolpevole” è contenuta nell’art. 2 del d.m. 14 maggio 2014 che intende per tale « la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare » (in relazione alle fattispecie indicate nel secondo comma, quali il licenziamento, la malattia grave, l’infortunio o il decesso di un componente del nucleo familiare, la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali).
3. - Alla stregua di quanto esposto, l’appello va respinto, in ragione dell’infondatezza dei motivi dedotti.
La peculiarità della controversia integra le ragioni che per legge consentono la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere, Estensore
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Fantini | Diego Sabatino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.