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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 08/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Deli Luca – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per lo scioglimento del matrimonio R.G. n. 3677/2024, promosso con ricorso depositato in data 26.7.2024 da:
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Veroi giusta mandato allegato telematicamente al ricorso,
elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Oderzo, piazza Castello n. 9/2;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Luigia-Angela Narder e dall'avv. Federico Povelato giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Povelato sito in San Vendemiano, via Liberazione n. 4/A;
c.f.: CodiceFiscale_2 - resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 12.12.2024 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
Per parte ricorrente e resistente: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
- mantenimento diretto di da parte di ciascun genitore (dormirà dalla madre e mangerà dal padre); Per_1
- spese straordinarie per suddivise al 50% tra i genitori, con rinvio al Protocollo in uso presso il Tribunale di Per_1
Treviso; le parti specificano che tra le spese straordinarie suddivise a metà rientrano anche quelle di abbigliamento;
- tutte le utenze delle due abitazioni saranno sostenute dal signor Pt_1
- il signor si impegna a ripristinare nel più breve tempo possibile lo scaldabagno;
Pt_1
- l'assegnazione della casa familiare alla signora è confermata fino al reperimento di un'attività lavorativa a CP_1
tempo pieno da parte di Per_1
- il signor corrisponderà alla signora un assegno divorzile di € 50,00 entro il giorno 15 di ogni mese a Pt_1 CP_1
partire dal mese di gennaio, rivalutabile annualmente;
- l'Assegno Unico sarà percepito integralmente dalla signora CP_1
- impregiudicato ogni diritto relativo all'esecuzione presso terzi pendente;
- spese di lite compensate.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.7.2024, il signor adìva il Tribunale di Treviso al fine di ottenere lo Pt_1
scioglimento del matrimonio contratto con la signora in data 24.8.1994 in Marocco CP_1
Per_ (matrimonio non trascritto in Italia). Dalla loro unione erano nati i figli in data 26.12.1997, in data 26.10.1996, in data 4.12.2000 ed in data 2.2.2006. Per_3 Per_4 Per_1
2 Venuta meno l'affectio maritalis, le parti addivenivano ad una separazione consensualizzata in sede di udienza presidenziale in data 29.9.2015.
Le condizioni della separazione venivano successivamente modificate, di comune accordo tra i coniugi,
Per_ nel 2016 a fronte del conseguimento dell'autosufficienza economica della figlia
Dalla data dell'udienza presidenziale nel giudizio di separazione non interveniva alcuna riconciliazione, essendo venuta meno definitivamente la comunione materiale e spirituale tra le parti.
Il signor pertanto, proponeva ricorso per lo scioglimento del matrimonio alle condizioni meglio Pt_1
specificate nel proprio atto introduttivo.
Con decreto del 2.8.2024, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
In data 9.11.2024 si costituiva in giudizio la resistente, aderendo alla domanda divorzile presentata dal marito ma chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui alla propria memoria di costituzione.
Le parti, quindi, depositavano le memorie integrative di cui all'art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
All'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 12.12.2024, esse – dopo lunga discussione
– raggiungevano una soluzione concordata della vertenza e i rispettivi procuratori precisavano le conclusioni congiunte sopra epigrafate.
A seguito di discussione orale della causa, nella quale i procuratori si riportavano all'accordo raggiunto, il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
* * *
Va preliminarmente rilevato che le parti – a quanto risulta dagli atti di causa – sono entrambe di cittadinanza marocchina, mentre per la sola resistente consta l'acquisizione della cittadinanza italiana;
pertanto si ritiene che la controversia presenti profili di estraneità all'ordinamento giuridico italiano e, quindi, sarà necessario analizzare preliminarmente se sussiste giurisdizione del Giudice adìto e quale sia la legge applicabile ai rapporti in questa sede disciplinati.
3 La giurisdizione del giudice italiano a conoscere della domanda di divorzio è radicata, ai sensi dell'art. 3, lett. a) del Regolamento (CE) 1111/2019. In particolare, tale norma prevede che sia competente a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato:
a) nel cui territorio si trova:
i) la residenza abituale dei coniugi,
ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora,
iii) la residenza abituale del convenuto, iv) in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi,
v) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o vi) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso;
o b) di cui i due coniugi sono cittadini.
Nel caso di specie, entrambe le parti risiedono stabilmente in Italia;
la giurisdizione del giudice adìto sussiste ai sensi della lett. a), primo punto, della norma sopra citata.
Quanto alla legge applicabile alla presente controversia sotto il profilo della domanda di divorzio, devono utilizzarsi per tale domanda i criteri di collegamento individuati dal Regolamento UE n.
1259/2010, applicabile ratione temporis alla presente controversia ex art. 18 del Regolamento stesso.
Ai sensi dell'art. 8 del suddetto Regolamento, in mancanza di scelta della legge applicabile effettuata dalle parti, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato:
a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
4 b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Nel caso di specie deve ritenersi applicabile la legge italiana ai sensi della lettera a), poiché entrambi i coniugi sono residenti in Italia.
Sulla domanda di assegno divorzile in favore della resistente e di mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente ai sensi dell'art. 3 lett. b) regolamento CE 4/2009 – Per_1
sulle obbligazioni alimentari –, sussiste la giurisdizione del giudice del luogo di residenza abituale del creditore (quindi, in questo caso, il giudice italiano); a tale domanda, in base al Protocollo dell'Aja 2007
– sulla legge applicabile alle domande alimentari – si applica la legge italiana, quale legge del luogo di residenza abituale del creditore della prestazione alimentare.
Ciò premesso, dall'atto di matrimonio marocchino (doc. 1 di parte ricorrente) risulta che le parti hanno contratto matrimonio il 24.8.1994 a Fkih Salah, Marocco. L'atto non è stato trascritto in Italia.
Dalle dichiarazioni rese e dal comportamento processuale delle parti, risulta che le stesse non si sono più riconciliate né hanno convissuto dopo l'udienza presidenziale nella procedura di separazione.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3 legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
In merito alle condizioni di divorzio concordate tra le parti, il Tribunale ritiene che esse possano essere accolte, posto che appaiono congrue in relazione alle condizioni economiche e reddituali dei coniugi, come documentate in atti, nonché conformi all'interesse del figlio maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente Per_1
Spese di lite compensate, in ragione dell'intervenuto accordo tra le parti.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e , Parte_1 Controparte_1
sposatisi in data 24.8.1994 a Fkih Salah in Marocco, matrimonio non trascritto in Italia;
2) dispone il mantenimento diretto di da parte di ciascun genitore (dormirà dalla madre e Per_1
mangerà dal padre);
3) le spese straordinarie per saranno suddivise al 50% tra i genitori, con rinvio al Protocollo in Per_1
uso presso il Tribunale di Treviso;
dà atto che le parti specificano che tra le spese straordinarie suddivise a metà rientrano anche quelle di abbigliamento;
4) dà atto che tutte le utenze delle due abitazioni saranno sostenute dal signor Pt_1
5) dà atto che il signor si impegna a ripristinare nel più breve tempo possibile lo scaldabagno;
Pt_1
6) dà atto che le parti concordano che l'assegnazione della casa familiare alla signora è CP_1
confermata fino al reperimento di un'attività lavorativa a tempo pieno da parte di Per_1
7) il signor corrisponderà alla signora un assegno divorzile di € 50,00 entro il giorno Pt_1 CP_1
15 di ogni mese a partire dal mese di gennaio 2025, rivalutabile annualmente;
8) l'Assegno Unico sarà percepito integralmente dalla signora CP_1
9) dà atto che rimane impregiudicato ogni diritto relativo all'esecuzione presso terzi pendente;
10) spese di lite compensate.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 12.12.2024.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Deli Luca – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per lo scioglimento del matrimonio R.G. n. 3677/2024, promosso con ricorso depositato in data 26.7.2024 da:
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Veroi giusta mandato allegato telematicamente al ricorso,
elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Oderzo, piazza Castello n. 9/2;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Luigia-Angela Narder e dall'avv. Federico Povelato giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Povelato sito in San Vendemiano, via Liberazione n. 4/A;
c.f.: CodiceFiscale_2 - resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 12.12.2024 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
Per parte ricorrente e resistente: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
- mantenimento diretto di da parte di ciascun genitore (dormirà dalla madre e mangerà dal padre); Per_1
- spese straordinarie per suddivise al 50% tra i genitori, con rinvio al Protocollo in uso presso il Tribunale di Per_1
Treviso; le parti specificano che tra le spese straordinarie suddivise a metà rientrano anche quelle di abbigliamento;
- tutte le utenze delle due abitazioni saranno sostenute dal signor Pt_1
- il signor si impegna a ripristinare nel più breve tempo possibile lo scaldabagno;
Pt_1
- l'assegnazione della casa familiare alla signora è confermata fino al reperimento di un'attività lavorativa a CP_1
tempo pieno da parte di Per_1
- il signor corrisponderà alla signora un assegno divorzile di € 50,00 entro il giorno 15 di ogni mese a Pt_1 CP_1
partire dal mese di gennaio, rivalutabile annualmente;
- l'Assegno Unico sarà percepito integralmente dalla signora CP_1
- impregiudicato ogni diritto relativo all'esecuzione presso terzi pendente;
- spese di lite compensate.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.7.2024, il signor adìva il Tribunale di Treviso al fine di ottenere lo Pt_1
scioglimento del matrimonio contratto con la signora in data 24.8.1994 in Marocco CP_1
Per_ (matrimonio non trascritto in Italia). Dalla loro unione erano nati i figli in data 26.12.1997, in data 26.10.1996, in data 4.12.2000 ed in data 2.2.2006. Per_3 Per_4 Per_1
2 Venuta meno l'affectio maritalis, le parti addivenivano ad una separazione consensualizzata in sede di udienza presidenziale in data 29.9.2015.
Le condizioni della separazione venivano successivamente modificate, di comune accordo tra i coniugi,
Per_ nel 2016 a fronte del conseguimento dell'autosufficienza economica della figlia
Dalla data dell'udienza presidenziale nel giudizio di separazione non interveniva alcuna riconciliazione, essendo venuta meno definitivamente la comunione materiale e spirituale tra le parti.
Il signor pertanto, proponeva ricorso per lo scioglimento del matrimonio alle condizioni meglio Pt_1
specificate nel proprio atto introduttivo.
Con decreto del 2.8.2024, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
In data 9.11.2024 si costituiva in giudizio la resistente, aderendo alla domanda divorzile presentata dal marito ma chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui alla propria memoria di costituzione.
Le parti, quindi, depositavano le memorie integrative di cui all'art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
All'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 12.12.2024, esse – dopo lunga discussione
– raggiungevano una soluzione concordata della vertenza e i rispettivi procuratori precisavano le conclusioni congiunte sopra epigrafate.
A seguito di discussione orale della causa, nella quale i procuratori si riportavano all'accordo raggiunto, il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
* * *
Va preliminarmente rilevato che le parti – a quanto risulta dagli atti di causa – sono entrambe di cittadinanza marocchina, mentre per la sola resistente consta l'acquisizione della cittadinanza italiana;
pertanto si ritiene che la controversia presenti profili di estraneità all'ordinamento giuridico italiano e, quindi, sarà necessario analizzare preliminarmente se sussiste giurisdizione del Giudice adìto e quale sia la legge applicabile ai rapporti in questa sede disciplinati.
3 La giurisdizione del giudice italiano a conoscere della domanda di divorzio è radicata, ai sensi dell'art. 3, lett. a) del Regolamento (CE) 1111/2019. In particolare, tale norma prevede che sia competente a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato:
a) nel cui territorio si trova:
i) la residenza abituale dei coniugi,
ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora,
iii) la residenza abituale del convenuto, iv) in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi,
v) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o vi) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso;
o b) di cui i due coniugi sono cittadini.
Nel caso di specie, entrambe le parti risiedono stabilmente in Italia;
la giurisdizione del giudice adìto sussiste ai sensi della lett. a), primo punto, della norma sopra citata.
Quanto alla legge applicabile alla presente controversia sotto il profilo della domanda di divorzio, devono utilizzarsi per tale domanda i criteri di collegamento individuati dal Regolamento UE n.
1259/2010, applicabile ratione temporis alla presente controversia ex art. 18 del Regolamento stesso.
Ai sensi dell'art. 8 del suddetto Regolamento, in mancanza di scelta della legge applicabile effettuata dalle parti, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato:
a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
4 b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Nel caso di specie deve ritenersi applicabile la legge italiana ai sensi della lettera a), poiché entrambi i coniugi sono residenti in Italia.
Sulla domanda di assegno divorzile in favore della resistente e di mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente ai sensi dell'art. 3 lett. b) regolamento CE 4/2009 – Per_1
sulle obbligazioni alimentari –, sussiste la giurisdizione del giudice del luogo di residenza abituale del creditore (quindi, in questo caso, il giudice italiano); a tale domanda, in base al Protocollo dell'Aja 2007
– sulla legge applicabile alle domande alimentari – si applica la legge italiana, quale legge del luogo di residenza abituale del creditore della prestazione alimentare.
Ciò premesso, dall'atto di matrimonio marocchino (doc. 1 di parte ricorrente) risulta che le parti hanno contratto matrimonio il 24.8.1994 a Fkih Salah, Marocco. L'atto non è stato trascritto in Italia.
Dalle dichiarazioni rese e dal comportamento processuale delle parti, risulta che le stesse non si sono più riconciliate né hanno convissuto dopo l'udienza presidenziale nella procedura di separazione.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3 legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
In merito alle condizioni di divorzio concordate tra le parti, il Tribunale ritiene che esse possano essere accolte, posto che appaiono congrue in relazione alle condizioni economiche e reddituali dei coniugi, come documentate in atti, nonché conformi all'interesse del figlio maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente Per_1
Spese di lite compensate, in ragione dell'intervenuto accordo tra le parti.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e , Parte_1 Controparte_1
sposatisi in data 24.8.1994 a Fkih Salah in Marocco, matrimonio non trascritto in Italia;
2) dispone il mantenimento diretto di da parte di ciascun genitore (dormirà dalla madre e Per_1
mangerà dal padre);
3) le spese straordinarie per saranno suddivise al 50% tra i genitori, con rinvio al Protocollo in Per_1
uso presso il Tribunale di Treviso;
dà atto che le parti specificano che tra le spese straordinarie suddivise a metà rientrano anche quelle di abbigliamento;
4) dà atto che tutte le utenze delle due abitazioni saranno sostenute dal signor Pt_1
5) dà atto che il signor si impegna a ripristinare nel più breve tempo possibile lo scaldabagno;
Pt_1
6) dà atto che le parti concordano che l'assegnazione della casa familiare alla signora è CP_1
confermata fino al reperimento di un'attività lavorativa a tempo pieno da parte di Per_1
7) il signor corrisponderà alla signora un assegno divorzile di € 50,00 entro il giorno Pt_1 CP_1
15 di ogni mese a partire dal mese di gennaio 2025, rivalutabile annualmente;
8) l'Assegno Unico sarà percepito integralmente dalla signora CP_1
9) dà atto che rimane impregiudicato ogni diritto relativo all'esecuzione presso terzi pendente;
10) spese di lite compensate.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 12.12.2024.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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