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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 18/03/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO composta da:
Federico Grillo Pasquarelli Presidente
Caterina Baisi Consigliera
Maria Grazia Cassia Consigliera rel all'esito di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 12 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. R.G. 313 /2024 promossa da:
(C.F. ), assistita Parte_1 C.F._1
e difesa dagli Avv.ti ROCCO VARAGLIOTI ( ) e C.F._2
MARZIA DE RENZIS ( ) C.F._3
appellante e
(C.F. ), assistita e difeso dall'Avv. RITA ASSUNTA CP_1 P.IVA_1
MARIA PISANU ) C.F._4
appellato
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
CONCLUSIONI: per l'appellante: come da nota per trattazione scritta. per l'appellato: come da nota per trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con sentenza n. 198/2024 pubblicata in data 08/10/2024 il Tribunale di
Imperia ha accolto parzialmente il ricorso depositato in data 16.11.2022 da accertando l'insussistenza Parte_1
dell'indebito reclamato in restituzione dall' in relazione al Reddito di CP_1
Cittadinanza dalla suddetta fruito nel periodo febbraio 2020 – settembre
2020 ma respingendo la domanda in merito agli importi percepiti tra l'aprile 2019 ed il gennaio 2020.
Preso atto che l ha contestato che la fosse stata CP_1 Pt_1
continuativamente residente in Italia negli ultimi due anni precedenti la domanda amministrativa (marzo 2019) il Tribunale ha dato atto che il certificato storico rilasciato dal Comune di San Severo (FG) attestava che la era stata cancellata dai registri per irreperibilità dal 6.10.2016 Pt_1
sino al 13.2.2022, allorché emigrò a Diano Marina.
Considerato che
lo stesso Ministero del Lavoro, con proprie circolari, ha chiarito la necessità della presenza effettiva della permanenza in Italia, con conseguente irrilevanza dell'esistenza di certificazione anagrafica, il Tribunale ha ritenuto comunque provata la permanenza della sul territorio Pt_1
nazionale dal febbraio 2018, avendo la stessa prodotto contratto di locazione con decorrenza febbraio 2018 e i bonifici in favore del locatario.
Viceversa, per il periodo precedente al febbraio 2020, ha ritenuto non idonee a dimostrare l'effettiva presenza sul territorio italiano le prescrizioni del veterinario prodotte in giudizio dalla in quanto prive di data Pt_1
certa e comunque non implicanti necessariamente il fatto che fossero state rilasciate proprio alla ricorrente.
Le spese di lite sono state poste a carico dell' , commisurandole alla CP_1
porzione della domanda ritenuta fondata.
pag. 2/5 Con ricorso depositato in data 07/11/2024 Parte_1
propone appello lamentando l'erroneità della decisione per aver
[...]
ritenuto che le prescrizioni del veterinario non contenessero data certa benché provenienti da incaricato di pubblico servizio, e per aver omesso di considerare che controparte non aveva contestato che tali prescrizioni fossero state rilasciate alla né offerto prova contraria, e ciò a Pt_1
fronte dell'allegazione per cui dette prescrizioni riguardavano il cane di cui l'appellante è proprietaria.
L' resiste. CP_1
La causa è stata discussa mediante trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 12 marzo 2025 ed è stata decisa alla camera di consiglio del 18 marzo 2025 sulla base dei seguenti motivi.
L'appello è infondato.
E' pacifico e documentale che l'appellante ha ricevuto richiesta di restituzione da parte dell' degli importi percepiti a titolo di Reddito di CP_1
Cittadinanza nel periodo aprile 2019 – settembre 2020, per complessivi €
12.600,00.
Nel presente grado di giudizio resta controversa la percezione degli importi relativamente al periodo aprile 2019 – gennaio 2020 in quanto, secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe errato nel non ritenere probanti le prescrizioni rilasciate dal veterinario in relazione al cane di cui si afferma proprietaria, e che consentirebbero di datare la sua presenza in Italia almeno dal 5.6.2017.
L' ha prontamente contestato l'idoneità probatoria delle certificazioni CP_1
in questione, né può ritenersi necessaria una contestazione maggiormente specifica in quanto, com'è noto, intanto può operare il principio di non pag. 3/5 contestazione in quanto le circostanze oggetto di contestazione siano nella sfera di conoscenza e di disponibilità del contestatore.
Nel caso di specie, essendosi in presenza di mere prescrizioni di terapia da parte di veterinario, deve condividersi la valutazione del giudice di prime cure in quanto, a prescindere dalla certezza della datazione, trattasi di documentazione che si limita ad attestare la prescrizione di farmaci, restando ignoti non solo l'animale ed il relativo proprietario - i cui nominativi figurano unicamente in quelle datate 5.6.1017 e 19.6.2017 – ma anche se la prescrizione è stata preceduta da visita nonché il nominativo di colui che ha condotto l'animale a visita.
In difetto di ulteriori elementi probatori, la decisione del Tribunale deve ritenersi corretta e condivisibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Al rigetto dell'appello consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L.
228/2012), la dichiarazione che sussistono le condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Visto l'art. 127 ter c.p.c. respinge l'appello.
Condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 1.900,00, oltre
15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
pag. 4/5 Così deciso il 18.3.2025
La Consigliera est.
Maria Grazia Cassia
Il Presidente
Federico Grillo Pasquarelli
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO composta da:
Federico Grillo Pasquarelli Presidente
Caterina Baisi Consigliera
Maria Grazia Cassia Consigliera rel all'esito di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 12 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. R.G. 313 /2024 promossa da:
(C.F. ), assistita Parte_1 C.F._1
e difesa dagli Avv.ti ROCCO VARAGLIOTI ( ) e C.F._2
MARZIA DE RENZIS ( ) C.F._3
appellante e
(C.F. ), assistita e difeso dall'Avv. RITA ASSUNTA CP_1 P.IVA_1
MARIA PISANU ) C.F._4
appellato
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
CONCLUSIONI: per l'appellante: come da nota per trattazione scritta. per l'appellato: come da nota per trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con sentenza n. 198/2024 pubblicata in data 08/10/2024 il Tribunale di
Imperia ha accolto parzialmente il ricorso depositato in data 16.11.2022 da accertando l'insussistenza Parte_1
dell'indebito reclamato in restituzione dall' in relazione al Reddito di CP_1
Cittadinanza dalla suddetta fruito nel periodo febbraio 2020 – settembre
2020 ma respingendo la domanda in merito agli importi percepiti tra l'aprile 2019 ed il gennaio 2020.
Preso atto che l ha contestato che la fosse stata CP_1 Pt_1
continuativamente residente in Italia negli ultimi due anni precedenti la domanda amministrativa (marzo 2019) il Tribunale ha dato atto che il certificato storico rilasciato dal Comune di San Severo (FG) attestava che la era stata cancellata dai registri per irreperibilità dal 6.10.2016 Pt_1
sino al 13.2.2022, allorché emigrò a Diano Marina.
Considerato che
lo stesso Ministero del Lavoro, con proprie circolari, ha chiarito la necessità della presenza effettiva della permanenza in Italia, con conseguente irrilevanza dell'esistenza di certificazione anagrafica, il Tribunale ha ritenuto comunque provata la permanenza della sul territorio Pt_1
nazionale dal febbraio 2018, avendo la stessa prodotto contratto di locazione con decorrenza febbraio 2018 e i bonifici in favore del locatario.
Viceversa, per il periodo precedente al febbraio 2020, ha ritenuto non idonee a dimostrare l'effettiva presenza sul territorio italiano le prescrizioni del veterinario prodotte in giudizio dalla in quanto prive di data Pt_1
certa e comunque non implicanti necessariamente il fatto che fossero state rilasciate proprio alla ricorrente.
Le spese di lite sono state poste a carico dell' , commisurandole alla CP_1
porzione della domanda ritenuta fondata.
pag. 2/5 Con ricorso depositato in data 07/11/2024 Parte_1
propone appello lamentando l'erroneità della decisione per aver
[...]
ritenuto che le prescrizioni del veterinario non contenessero data certa benché provenienti da incaricato di pubblico servizio, e per aver omesso di considerare che controparte non aveva contestato che tali prescrizioni fossero state rilasciate alla né offerto prova contraria, e ciò a Pt_1
fronte dell'allegazione per cui dette prescrizioni riguardavano il cane di cui l'appellante è proprietaria.
L' resiste. CP_1
La causa è stata discussa mediante trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 12 marzo 2025 ed è stata decisa alla camera di consiglio del 18 marzo 2025 sulla base dei seguenti motivi.
L'appello è infondato.
E' pacifico e documentale che l'appellante ha ricevuto richiesta di restituzione da parte dell' degli importi percepiti a titolo di Reddito di CP_1
Cittadinanza nel periodo aprile 2019 – settembre 2020, per complessivi €
12.600,00.
Nel presente grado di giudizio resta controversa la percezione degli importi relativamente al periodo aprile 2019 – gennaio 2020 in quanto, secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe errato nel non ritenere probanti le prescrizioni rilasciate dal veterinario in relazione al cane di cui si afferma proprietaria, e che consentirebbero di datare la sua presenza in Italia almeno dal 5.6.2017.
L' ha prontamente contestato l'idoneità probatoria delle certificazioni CP_1
in questione, né può ritenersi necessaria una contestazione maggiormente specifica in quanto, com'è noto, intanto può operare il principio di non pag. 3/5 contestazione in quanto le circostanze oggetto di contestazione siano nella sfera di conoscenza e di disponibilità del contestatore.
Nel caso di specie, essendosi in presenza di mere prescrizioni di terapia da parte di veterinario, deve condividersi la valutazione del giudice di prime cure in quanto, a prescindere dalla certezza della datazione, trattasi di documentazione che si limita ad attestare la prescrizione di farmaci, restando ignoti non solo l'animale ed il relativo proprietario - i cui nominativi figurano unicamente in quelle datate 5.6.1017 e 19.6.2017 – ma anche se la prescrizione è stata preceduta da visita nonché il nominativo di colui che ha condotto l'animale a visita.
In difetto di ulteriori elementi probatori, la decisione del Tribunale deve ritenersi corretta e condivisibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Al rigetto dell'appello consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L.
228/2012), la dichiarazione che sussistono le condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Visto l'art. 127 ter c.p.c. respinge l'appello.
Condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 1.900,00, oltre
15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
pag. 4/5 Così deciso il 18.3.2025
La Consigliera est.
Maria Grazia Cassia
Il Presidente
Federico Grillo Pasquarelli
pag. 5/5