Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 20/01/2025, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01077/2025 REG.PROV.COLL.
N. 16941/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16941 del 2023, proposto da
AR OR, rappresentato e difeso dagli avvocati Rosanna Giuseppini e Giancarlo Penzavalli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’esecuzione del giudicato
formatosi il decreto della Corte di Appello di Roma sezione equa riparazione, pubblicato in data 21/6/2022 R.G. 50547/22, notificato il 13/7/2022 e passato in giudicato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Col ricorso introduttivo parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto emesso ai sensi della legge n. 89 del 2001 (c.d. “Legge Pinto”), dalla Corte di Appello di Roma – sez. Equa Riparazione – meglio specificato in epigrafe, con cui la detta Corte ha condannato il Ministero della giustizia al pagamento delle somme ivi indicate a titolo di equo indennizzo.
Il Ministero intimato, costituito in giudizio, ha depositato, in data 2 dicembre 2024, una nota datata 27 novembre 2024, con la quale ha rappresentato che non è stato possibile effettuare il pagamento nei confronti del ricorrente, “in quanto, a seguito di interrogazione dei sistemi informatici di Agenzia delle Entrate – Riscossione, lo stesso è risultato soggetto inadempiente, come da comunicazione trasmessa al difensore”.
Con memoria, in parte illeggibile, depositata in atti il 13 gennaio 2025, i difensori del ricorrente hanno insistito per l’accoglimento del gravame, depositato in atti una stampa dalla quale emergerebbe l’accettazione al sistema SIAMM del Ministero della Giustizia di una dichiarazione regime fiscale 2024 (accettata in data 18 ottobre 2024) e due rettifiche evase (rispettivamente in data 25 ottobre 2025 e 18 ottobre 2025).
Sempre in data 13 gennaio 2025, il Ministero ha nuovamente depositato in atti la nota del 27 novembre 2024 (emessa dunque in tempo successivo a quanto rappresentato nella documentazione versata in atto da parte ricorrente), allegando altresì copia della dichiarazione trasmessa al difensore e nella quale si rappresentava di aver inviato una richiesta (n. 202400004329451) all’Agenzia Entrate – Riscossione, in ordine all’esistenza o meno di inadempienze tributarie in capo al ricorrente, e di essere in attesa di una risposta, nelle more della quale l’amministrazione è obbligata a sospendere il pagamento per i sessanta giorni successivi alla predetta richiesta.
All’odierna camera di consiglio, alla quale il ricorso è stato trattenuto in decisione, il difensore di parte ricorrente ha affermato che il suo assistito gli ha dichiarato di non avere pendenze fiscali, rappresentando di non poter fornire documentazione sul punto, trattandosi di circostanza negativa.
Il ricorso è infondato e va respinto.
L’assenza di inadempienze tributarie, diversamente da quanto sostenuto dal difensore del ricorrente, può essere dimostrata richiedendo l’apposito certificato di carichi pendenti alla competente Direzione provinciale dell’Agenzia.
In assenza di detta documentazione, l’affermazione del Ministero in ordine alla ricorrenza di una circostanza impeditiva del pagamento non può ritenersi utilmente contraddetta.
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Donatella Scala, Presidente
Roberta Cicchese, Consigliere, Estensore
Achille Sinatra, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Cicchese | Donatella Scala |
IL SEGRETARIO