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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 28/04/2025, n. 1223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1223 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 c.p.c.
Nella controversia recante N.R.G. 10038/2022, promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Anna Grilletti;
Parte_1
Ricorrente
Contro
, in personale del rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lucia CP_1
Orsingher ed Antonio Andriulli;
Resistente
Fatto e diritto
*************
Con ricorso depositato in cancelleria in data 29.12.2022, il Sig. adiva il Giudice Parte_1 del Lavoro del Tribunale di Taranto al fine di accertare il proprio rapporto di lavoro, in qualità di bracciante agricolo, presso l'Azienda Agricola “Laera Vito” per un totale di 156 giornate nell'anno 2020, con conseguente la condanna dell' alla reiscrizione negli elenchi annuali per tali CP_1 giornate, nonché la declaratoria del proprio diritto alla percezione delle dovute prestazioni previdenziali per l'anno 2020.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata sia in fatto CP_1 sia in diritto.
La causa veniva istruita mediante l'ammissione e l'espletamento delle prove testimoniali richieste dalle parti.
All'odierna udienza di discussione del 28.04.2025, le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva così decisa:
Fatto e diritto
********
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Infatti, l'espletata prova testimoniale ha consentito di appurare l'effettivo svolgimento di attività lavorativa da parte del ricorrente, in qualità di bracciante agricolo, per l'anno e i giorni indicati in ricorso. All'udienza del 19.10.2023, il teste dichiarava di aver lavorato insieme Testimone_1 all'odierno ricorrente, in qualità di braccianti agricoli presso l'Azienda Agricola “Laera Vito”, per gli anni 2020 e 2021. Precisava, altresì, di aver lavorato con il Sig. per non meno di 6/7 ore Pt_1 al giorno, con una paga quotidiana di circa cinquanta euro, pagati in contanti dal datore di lavoro, Sig. Vito Laera il quale, tra l'altro, si occupava di dare istruzioni ai braccianti nonché di consegnare loro la busta paga mensile.
Dello stesso tenore appaiono le dichiarazioni del teste il quale, all'udienza del Testimone_2
23.11.2023, sosteneva di aver lavorato presso l' l'interno anno Parte_2
2020, confermando di aver visto l'odierno ricorrente svolgere attività lavorativa dal mese di febbraio al mese di settembre, per circa 150 giorni.
Infine, all'udienza del 23.05.2024, la teste confermava di essere la proprietaria di un Tes_3 terreno sito in Ginosa, concesso “in fitto al Sig. Vito Laera”, mediante contratto sottoscritto nell'anno 2020.
Quanto emerso dalla espletata prova testimoniale non risulta contraddetto da alcun significativo elemento di prova di segno contrario eventualmente addotto dall' . CP_1
Pertanto, in accoglimento della domanda attrice, quindi, deve essere dichiarato il diritto della parte ricorrente alla iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno e le giornate indicati in ricorso.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza e gravano a totale carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate all'odierna udienza, così provvede:
1. accoglie la domanda proposta dal ricorrente, per l'effetto dichiara che lo stesso ha espletato 156 giornate di attività lavorativa nell'anno 2020 alle dipendenze dell'Azienda Agricola “Laera Vito”.
e che, conseguentemente, ha diritto ad essere iscritto nell'EEAA Anno 2020 della categoria lavorativa di appartenenza (lavoratori agricoli giornalieri a tempo determinato) del Comune di residenza con 156 contributi giornalieri;
2. dichiara il diritto di parte ricorrente a beneficiare dei trattamenti economici previdenziali di legge e, dunque, a trattenere quanto già corrisposto dall' a tale titolo;
CP_1
3. condanna altresì l' alla rifusione delle spese e competenze di causa in favore CP_1 della parte ricorrente, che si liquidano in € 1300,00, oltre iva e cpa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
Così deciso in Taranto, 28.04.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO – Dott.ssa Maria Leone
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 c.p.c.
Nella controversia recante N.R.G. 10038/2022, promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Anna Grilletti;
Parte_1
Ricorrente
Contro
, in personale del rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lucia CP_1
Orsingher ed Antonio Andriulli;
Resistente
Fatto e diritto
*************
Con ricorso depositato in cancelleria in data 29.12.2022, il Sig. adiva il Giudice Parte_1 del Lavoro del Tribunale di Taranto al fine di accertare il proprio rapporto di lavoro, in qualità di bracciante agricolo, presso l'Azienda Agricola “Laera Vito” per un totale di 156 giornate nell'anno 2020, con conseguente la condanna dell' alla reiscrizione negli elenchi annuali per tali CP_1 giornate, nonché la declaratoria del proprio diritto alla percezione delle dovute prestazioni previdenziali per l'anno 2020.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata sia in fatto CP_1 sia in diritto.
La causa veniva istruita mediante l'ammissione e l'espletamento delle prove testimoniali richieste dalle parti.
All'odierna udienza di discussione del 28.04.2025, le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva così decisa:
Fatto e diritto
********
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Infatti, l'espletata prova testimoniale ha consentito di appurare l'effettivo svolgimento di attività lavorativa da parte del ricorrente, in qualità di bracciante agricolo, per l'anno e i giorni indicati in ricorso. All'udienza del 19.10.2023, il teste dichiarava di aver lavorato insieme Testimone_1 all'odierno ricorrente, in qualità di braccianti agricoli presso l'Azienda Agricola “Laera Vito”, per gli anni 2020 e 2021. Precisava, altresì, di aver lavorato con il Sig. per non meno di 6/7 ore Pt_1 al giorno, con una paga quotidiana di circa cinquanta euro, pagati in contanti dal datore di lavoro, Sig. Vito Laera il quale, tra l'altro, si occupava di dare istruzioni ai braccianti nonché di consegnare loro la busta paga mensile.
Dello stesso tenore appaiono le dichiarazioni del teste il quale, all'udienza del Testimone_2
23.11.2023, sosteneva di aver lavorato presso l' l'interno anno Parte_2
2020, confermando di aver visto l'odierno ricorrente svolgere attività lavorativa dal mese di febbraio al mese di settembre, per circa 150 giorni.
Infine, all'udienza del 23.05.2024, la teste confermava di essere la proprietaria di un Tes_3 terreno sito in Ginosa, concesso “in fitto al Sig. Vito Laera”, mediante contratto sottoscritto nell'anno 2020.
Quanto emerso dalla espletata prova testimoniale non risulta contraddetto da alcun significativo elemento di prova di segno contrario eventualmente addotto dall' . CP_1
Pertanto, in accoglimento della domanda attrice, quindi, deve essere dichiarato il diritto della parte ricorrente alla iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno e le giornate indicati in ricorso.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza e gravano a totale carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate all'odierna udienza, così provvede:
1. accoglie la domanda proposta dal ricorrente, per l'effetto dichiara che lo stesso ha espletato 156 giornate di attività lavorativa nell'anno 2020 alle dipendenze dell'Azienda Agricola “Laera Vito”.
e che, conseguentemente, ha diritto ad essere iscritto nell'EEAA Anno 2020 della categoria lavorativa di appartenenza (lavoratori agricoli giornalieri a tempo determinato) del Comune di residenza con 156 contributi giornalieri;
2. dichiara il diritto di parte ricorrente a beneficiare dei trattamenti economici previdenziali di legge e, dunque, a trattenere quanto già corrisposto dall' a tale titolo;
CP_1
3. condanna altresì l' alla rifusione delle spese e competenze di causa in favore CP_1 della parte ricorrente, che si liquidano in € 1300,00, oltre iva e cpa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
Così deciso in Taranto, 28.04.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO – Dott.ssa Maria Leone