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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 28/03/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A NA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Taranto
- PRIMA SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Presidente Dott.ssa Stefania D'Errico; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 3108/2024 R.G. degli Affari Civili
Contenziosi;
TRA
, P.IVA con sede legale in Jathostraße 11, Parte_1 P.IVA_1
30177 Hannover (Germania), in persona del legale rappresentante p.t. Sig. Parte_2 elettivamente domiciliato in Lecce alla via Pitagora n. 9, presso e nello Studio dell'Avv. Alberto
Maria Durante (C.F. ), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di C.F._1 mandato speciale reso su separato foglio da considerarsi in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 01.07.2024;
-attrice opponente-
CONTRO
, P. IVA , con sede in Taranto alla Via Ugo De Carolis n. Controparte_1 P.IVA_2
144, in persona del legale rappresentante p.t., Sig. , elettivamente Controparte_2 domiciliato in Taranto al Viale Virgilio n. 103, presso e nello studio dell'Avv. Michele Saracino
(C.F. ), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale e C.F._2
mandato rilasciato su foglio separato steso in calce alla comparsa di costituzione depositata il
30.09.2024;
-convenuta opposta-
Oggetto: “Vendita di cose mobili”;
MOTIVI DELLA DECISIONE - Fatto e Diritto
1. IL PROCEDIMENTO MONITORIO.
1 Con ricorso per ingiunzione del 21.03.2024, la chiedeva intimarsi a Controparte_1
il pagamento della somma di € 114.775,08 disposto dalla Parte_1 sentenza del Tribunale di Taranto n. 1951/2023 del 07.08.2023, con la quale si dichiarava “la sussistenza dell'obbligo della terza chiamata [ , n.d.r.] di Parte_1
ristorare e rifondere la convenuta [ , n.d.r.] di quanto questa sarà Controparte_1 chiamata a corrispondere all'attrice in forza della presente sentenza per la mancata consegna dei certificati ISO 9001/ISO 14001 e OHSAS 18001, previa decurtazione della somma complessiva di
€ 316.764,00”.
In accoglimento della domanda monitoria, in data 27.03.2024 il Tribunale di Taranto, nella persona del Giudice Dott.ssa Stefania D'Errico, emetteva il decreto ingiuntivo n. 389/2024, n.
1354/24 R.G., ordinando alla di pagare in favore di Parte_1 [...]
la somma di €.114.775,08, oltre interessi dalla data della domanda e spese della CP_1 procedura di ingiunzione, liquidate in € 406,50 per esborsi ed € 2.242,00 per compenso professionale, rimborso spese generali e ulteriori accessori come per legge (ed oltre alle successive occorrende).
In data 24 aprile 2024, la ricorrente notificava il Decreto Ingiuntivo all'indirizzo di posta elettronica Email_1
2. LE RAGIONI DELLE PARTI E LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato l'1.07.2024 la Parte_1
richiamava gli antecedenti in fatto della pretesa azionata da
[...] Controparte_1
deducendo che:
- con atto di citazione del 12/10/2018, la società di citava Controparte_3 Controparte_4
in giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto per sentirsi accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia il Tribunale di Taranto, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa giudicare: In via principale: - accertare e dichiarare per i motivi sopra esposti che il ontratto dd. 05.01.2017 (offerta n. OF16/153), stipulato tra la società CP_1
e ai sensi dell'art. 1454 c.c. è Controparte_5 Controparte_4 Controparte_1
risoluto di diritto dal 29.09.2017 per inadempimento della società - Controparte_1
condannare conseguentemente la convenuta alla restituzione del prezzo Controparte_1 contrattuale pagato nell'ammontare di complessivi € 365.017,17, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal 29.09.2017 fino al saldo;
- accertare e dichiarare per i motivi esposti in narrativa che l'attrice ha subito danni Parte_3 Controparte_4 nell'ammontare di complessivi € 34.444,00, o quella somma maggiore o minore accertanda in corso di causa;
- condannare conseguentemente la convenuta al Controparte_1
2 risarcimento dei danni subiti nell'ammontare di € 34.444,00, o quella somma maggiore o minore accertanda in corso di causa, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dall'atto di citazione fino al saldo. In via subordinata: - dichiarare per i motivi sopra esposti la risoluzione del contratto dd. 05.01.2017 (offerta n. OF16/153), stipulato tra la società CP_1
e ai sensi degli artt. 1453 ss. Controparte_5 Controparte_4 Controparte_1
c.c. per inadempimento della società - condannare conseguentemente la Controparte_1 convenuta alla restituzione del prezzo contrattuale pagato nell'ammontare Controparte_1 di complessivi € 365.017,17, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal 29.09.2017 fino al saldo;
- accertare e dichiarare per i motivi esposti in narrativa che l'attrice
[...] ha subito danni nell'ammontare di complessivi € 34.444,00, o quella CP_5 CP_4
somma maggiore o minore accertanda in corso di causa;
- condannare conseguentemente la convenuta al risarcimento dei danni subiti nell'ammontare di € 34.444,00, o Controparte_1
quella somma maggiore o minore accertanda in corso di causa, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dall'atto di citazione fino al saldo. In ogni caso: - con vittoria delle spese, diritti ed onorari di causa;
”.
- con comparsa di costituzione e risposta e contestuale chiamata in causa del terzo, la convenuta chiedeva di “dichiarare che il terzo chiamato in causa, Controparte_1 Parte_1
, è tenuto a manlevare la convenuta da ogni pretesa attorea e,
[...] Controparte_1
quindi, condannare direttamente la a rifondere alla Parte_1 [...]
7 quanto dovesse eventualmente essere accertato nel corso del giudizio a Controparte_6 carico dell'odierna convenuta.”;
- con sentenza n. 1951/2023, l'intestato Tribunale dichiarava “la sussistenza dell'obbligo della terza chiamata di ristorare e rifondere la convenuta di quanto questa sarà chiamata a corrispondere all'attrice in forza della presente sentenza per la mancata consegna dei certificati ISO 9001/ISO
14001 e OHSAS 18001, previa decurtazione della somma complessiva di 316.764,00”, ovvero pari ad euro 106.424,40 (.
- avverso la detta sentenza aveva proposto appello, mentre la società Parte_1 CP_1
non solo non aveva proposto appello ma, anzi, nei propri scritti aveva chiesto la conferma della decisione di condanna;
- in data 11/06/2024, aveva provveduto al pagamento in favore di delle Parte_1 CP_1
spese processuali liquidate nella citata sentenza.
La società proponeva quindi opposizione avverso il D.I. n. 389/2024, n. Parte_1
1354/2024 R.G., con il quale il Tribunale di Taranto aveva ingiunto alla società di pagare alla la somma di €. 114.775,08, per le seguenti ragioni: Controparte_1
3 1) in via preliminare, eccepiva l'inesistenza della notificazione, non avendo la alcuna Parte_1 sede in Italia, e non risultando nel registro INIPEC la pec dell'Avv. Durante, destinatario della notifica del decreto ingiuntivo, quale domicilio telematico della società opponente;
2) ancora in via preliminare, eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del
Giudice straniero;
sul punto, deduceva che il contratto di fornitura con la Parte_1 consistente nella conferma d'ordine depositata dall'opposta agli atti del giudizio definito con la citata sentenza del Tribunale di Taranto n. 1951/2023 del 07.08.2023 (e che all'esito del giudizio medesimo non risultava essere stato risolto), disponeva testualmente, tradotto in italiano, che “Le nostre condizioni generali di contratto si applicano a tutte le offerte, le conferme d'ordine e le fatture, le quali possono essere visionate all'indirizzo www.WATTKRAFT.com”. Pertanto, considerato che il paragrafo 9 delle “General terms and conditions of Parte_1
, pubblicate sul portale della Società, prevedeva che “
1. Se il cliente è un commerciante, una
[...]
persona giuridica di diritto pubblico o un fondo speciale pubblico, la nostra sede è il foro competente esclusivo. Tuttavia, abbiamo anche il diritto di intraprendere azioni legali contro clienti presso il loro domicilio.
2. Si applica il diritto della Repubblica Federale di Germania. La validità della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita è esclusa”, e che la sede legale di era in Hannover (Germania), il foro esclusivo per qualsivoglia Parte_1
controversia riguardante il contratto ed i rapporti tra e doveva essere CP_1 Parte_1
individuato in quello convenzionale della Corte di Hannover;
3) nel merito, deduceva l'assenza della certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato, non avendo la società fornito la prova del pagamento della somma cui era stata condannata CP_1 con la sentenza n. 1951/2023, quale presupposto dell'obbligazione di garanzia impropria di in favore di . Parte_1 CP_1
La società opponente chiedeva pertanto accogliersi le seguenti conclusioni:
“a) in limine, accertare e dichiarare l'inesistenza della notificazione del ricorso monitorio e del pedissequo decreto ingiuntivo n. 389/2024 emesso dal Tribunale di Taranto, notificazione comunque non rinnovabile per decorso del termine previsto dall'art. 644 cpc;
b) ancora in limine, nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere per notificato il decreto ingiuntivo, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice italiano -Tribunale di Taranto in favore del Giudice convenzionale della Corte Tedesca di Hannover;
c) nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza della domanda avversaria per mancata prova scritta del credito azionato, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa. d) Con vittoria delle spese di lite.”.
4 L'udienza di comparizione, fissata dall'opponente il 15.12.2024, veniva differita dal Tribunale al
19.12.2024.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 30.09.2024 si costituiva in giudizio la società opposta , la quale deduceva: Controparte_1
1) quanto all'eccezione di inesistenza della notificazione formulata dall'opponente, che dalla visura camerale allegata risultava quale indirizzo pec della Parte_1
per cui non poteva escludersi l'indirizzo telematico dell'Avv. Email_2
Durante per gli affari in Italia. Rappresentava che, in ogni caso, la costituzione della aveva ormai sanato ogni asserito difetto di notifica;
Parte_1
2) quanto all'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del Giudice straniero, che la società opponente, già parte processuale in numerosi giudizi in compreso quello di cui CP_1 alla Sentenza di riferimento per l'emissione del D.I. opposto, non aveva sollevato alcuna eccezione di incompetenza;
aggiungeva che l'esigenza monitoria discendeva da una Sentenza emessa dal
Tribunale di Taranto, per cui doveva escludersi la competenza del Giudice straniero;
3) nel merito, deduceva che la aveva già corrisposto alla la somma di €. CP_1 CP_5
68.983,18 a mezzo due bonifici di pari importo, con impegno al saldo entro il corrente anno
(essendoci menzione sulla ricevuta: “prima rata transazione…”, “seconda rata transazione…”).
Pertanto, la società opposta chiedeva al Giudice adito disporsi anticipatamente rispetto alla chiesta provvisoria esecuzione, in conformità agli artt. 186-bis e 186-ter c.p.c., il pagamento delle somme effettivamente corrisposte alla salvo quanto a darsi ancora a saldo. CP_5
Tanto premesso, la società opposta concludeva nei seguenti termini:
“a) Concedere la provvisoria esecuzione al D.I. n. 389\24 opposto;
b) Provvedere ex artt. 186-bis cpc sulle somme pagate (E.68.983,18) e non contestate;
in subordine, concedere la provvisoria esecuzione, quantomeno sulle somme pagate (E. 68.983,18) dalla alla e non contestate;
in ulteriore via gradata;
se del caso, CP_1 CP_5
disponendo ad hoc la comparizione delle parti prima della prima Udienza di trattazione.
c) Rigettare l'opposizione proposta dalla , in persona del L.R., in Parte_1 quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto;
d) Confermare il Decreto ingiuntivo opposto n. 389\24; con successiva rideterminazione;
e) In subordine, confermare il D.I. opposto per le somme già versate;
f) In ogni caso, anche in quello di revoca del D.I. opposto, condannare la al Parte_1
pagamento della somma di E. 114.775,08, salva eventuale decurtazione anticipazione di condanna al pagamento delle somme non contestate, comunque di pertinenza della condanna;
in subordine,
5 condannare la al pagamento della somma di E. 68.983,18 pagate dalla Parte_1 CP_1
alla CP_5
g) Condannare, in ogni caso, la , in persona del L.R., al Parte_1
pagamento di spese, onorari, oneri di Legge, L.P., da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato, nonché spese di registrazione della sentenza, sia per quanto già liquidato nella fase monitoria, che per quanto del presente Giudizio.”.
Con decreto del 08.10.2024 il P.I., ritenuto il contraddittorio regolarmente costituito, confermava la data della prima udienza indicata dall'attore, rispetto alla quale sarebbero decorsi i termini ex art. 171-ter c.p.c., e fissata per il giorno 19.12.2024 ex art. 168-bis, ult.co., c.p.c..
Facendo seguito al deposito da parte della società opponente, in data 08.10.2024, della memoria ex art. 171-ter n. 1, la società opposta depositava in data 17.11.2024 memoria integrativa ex art. 171 ter, n. 2, nella quale deduceva di avere fornito la prova dell'avvenuto pagamento nei confronti della e che la somma già pagata rinveniva dalla transazione conclusa fra le parti, CP_5 avente ad oggetto il pagamento rateale della somma liquidata in Sentenza, “ovviamente previa decurtazione della somma complessiva di €.316.764,00”. Allegava, quindi, la transazione ed i relativi conteggi per offrire la prova dei pagamenti di cui ai bonifici, già prodotti con la costituzione, dipendenti dalla condanna statuita nella Sentenza n.1951/2023 del 7/8/23, emessa dal
Giudice del Tribunale di Taranto Dr. Lisco. Precisava, altresì, che dal prospetto contabile riportato nella transazione le somme destinate alla , fino al saldo, ammontavano ad €.206.972,53, CP_5 quindi maggiore di quella del D.I. opposto, segnatamente: €.34.491,59 per sei anni -di cui già due rate pagate per €.68.983,18- oltre all'altra di €.22.994,40 relativa all'ultima rata 2029.
Ribadiva quindi la legittimità del decreto ingiuntivo opposto ed insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“a) Concedere la provvisoria esecuzione al D.I. n. 389\24 opposto;
in subordine:
b) Provvedere ex artt. 186-bis cpc sulle somme pagate (E.68.983,18) e non contestate;
in subordine, concedere la provvisoria esecuzione, quantomeno sulle somme pagate (E. 68.983,18) dalla alla e non contestate;
in ulteriore via gradata;
se del caso, CP_1 CP_5
disponendo ad hoc la comparizione delle parti prima della prima Udienza di trattazione.
c) Rigettare l'opposizione proposta dalla , in persona del L.R., in Parte_1 quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto;
d) Confermare il Decreto ingiuntivo opposto n. 389\24; con successiva rideterminazione;
e) In subordine, confermare il D.I. opposto per le somme già versate;
f) In ogni caso, anche in quello di revoca del D.I. opposto, condannare la al Parte_1
pagamento della somma di E. 114.775,08, salva eventuale decurtazione anticipazione di condanna
6 al pagamento delle somme non contestate, comunque di pertinenza della condanna;
in subordine, condannare la al pagamento della somma di E. 68.983,18 pagate dalla Parte_1 CP_1
alla CP_5
g) Condannare, in ogni caso, la , in persona del L.R., al Parte_1
pagamento di spese, onorari, oneri di Legge, L.P., da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato, nonché spese di registrazione della sentenza, sia per quanto già liquidato nella fase monitoria, che per quanto del presente Giudizio”.
Nella memoria di replica ex art. 171-ter, n. 3, c.p.c., depositata in data 28.11.2024, la società opponente rilevava che con il deposito dell'atto di transazione da parte di Parte_1
si era appurato che le somme transatte non corrispondevano a quelle indicate in CP_1 sentenza e inoltre che all'atto del deposito del decreto ingiuntivo (21/03/2024) l'opponente aveva rimborsato solo euro 34.491,59 (bonifico del 29/09/2023), mentre l'ulteriore somma indicata nella comparsa di costituzione era stata pagata solo in 23/07/2023, cioè successivamente al deposito ed all'emissione del Decreto Ingiuntivo. Rilevava altresì che la somma ingiunta rappresentava un indebito in ragione dei contenuti della transazione intervenuta tra e , essendo CP_5 CP_1 tenuta a rimborsare le somme che “sarà chiamata a corrispondere” a Parte_1 CP_1
“previa decurtazione della somma complessiva di € 316.764,00”. Pertanto, considerato CP_5 che le somme che era tenuta a corrispondere a , in forza dell'atto transattivo, CP_1 CP_5 ammontavano ad € 206.972,53 (come dichiarato da controparte e siccome risultante dall'atto transattivo dallo stesso prodotto), non era tenuta a rifondere alcuna somma: Parte_1
206.972,53-316.764,00= -109.791,50.
Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo ed il rigetto dell'istanza di provvisoria esecuzione nuovamente avanzata dall'opposta.
Chiedeva infine accogliersi le seguenti conclusioni:
“Voglia l'ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa domanda, eccezione e deduzione:
a) in limine, accertare e dichiarare l'inesistenza della notificazione del ricorso monitorio e del pedissequo decreto ingiuntivo n. 389/2024 emesso dal Tribunale di Taranto, notificazione comunque non rinnovabile per decorso del termine previsto dall'art. 644 cpc
b) ancora in limine, nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere per notificato il decreto ingiuntivo, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice italiano-Tribunale di
Taranto in favore del Giudice convenzionale della Corte Tedesca di Hannover;
c) nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza della domanda avversaria per aver transatto il titolo generatore del credito ad una somma inferiore rispetto a quella da portare in detrazione indicata nello stesso titolo, in subordine accertare e dichiarare l'illegittimità e
7 l'infondatezza del credito per assenza della liquidità ed esigibilità delle somme ingiunte, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa.
d) Con vittoria delle spese di lite”.
All'udienza del 19.12.2024 il P.I. si riservava in ordine all'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 03.01.2025, a scioglimento della riserva del 19.12.2024, il P.I., ritenuto che non potesse trovare accoglimento l'istanza di provvisoria esecuzione del DI opposto, atteso che la causa, meramente documentale, doveva ritenersi di pronta soluzione, rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del D.I. n. 389/24 e rinviava la causa all'udienza del 13 marzo 2025, per essere trattenuta in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189
c.p.c.
All'udienza del 13.03.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
3. SULL'ECCEZIONE DI INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE
L'opponente eccepisce preliminarmente l'inesistenza della notificazione, non avendo la alcuna sede in Italia e non risultando nel registro INIPEC la pec dell'Avv. Parte_1
Durante, destinatario della notifica del decreto ingiuntivo, quale domicilio telematico della società opponente.
L'eccezione è infondata.
Come noto, nel codice di rito non è prevista la figura dell'inesistenza della notificazione, ma solo quella della nullità, disciplinata dall'art. 160 c.p.c., il quale dispone che “La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia,
o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l'applicazione degli articoli 156 e 157”, norme queste ultime che sanciscono una particolare disciplina per la nullità degli atti processuali in genere, disponendo l'art. 156 c.p.c. che non possa essere pronunciata se l'atto abbia raggiunto il suo scopo e ponendo, l'art. 157 c.p.c., dei limiti alla pronuncia, condizionandola all'istanza di parte e limitando tale istanza nel tempo.
La nozione di inesistenza, benché non disciplinata normativamente, è stata individuata in via giurisprudenziale, ritenendosi che ricorra tale ipotesi quando l'atto processuale sia affetto da un vizio talmente grave da renderlo insanabile in modo assoluto, perché privo dei suoi elementi essenziali e, dunque, posto in essere in grave difformità dal modello legale del codice o delle leggi in materia. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'inesistenza rappresenta un'ipotesi del tutto residuale, che si configura di fatto solo qualora la notificazione sia priva dei propri elementi costitutivi quali sono la trasmissione e la consegna dell'atto. Ogni altra difformità rispetto allo schema ricade nella categoria della nullità della notifica.
8 Con le sentenze nn. 14916 e 14917 del 20/07/2016, le Sezioni Unite hanno ben chiarito la distinzione tra nullità e inesistenza della notifica, precisando che il luogo in cui la notificazione viene eseguita non costituisce elemento costitutivo essenziale dell'atto; da tanto consegue che i vizi relativi alla individuazione di detto luogo, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, non causano l'inesistenza della notifica, ma ricadono sempre nell'ambito della nullità sanabile con efficacia ex tunc per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità, oppure in conseguenza della rinnovazione della notificazione effettuata spontaneamente dalla parte stessa o su ordine del giudice ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
E', invece, configurabile l'inesistenza della notifica, se vi è la totale mancanza materiale dell'atto e se viene posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a qualificare un atto come notificazione.
Tali elementi costitutivi essenziali consistono: a) nell'attività di trasmissione, che deve essere eseguita da un soggetto al quale la legge conferisce la possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento in virtù dei quali la stessa debba comunque considerarsi ex lege eseguita, restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta.
La presenza dei suddetti requisiti strutturali è perciò sufficiente, da sola, ad integrare la fattispecie della notificazione, dovendo superarsi la tesi che riconosce come fondamentale il requisito del collegamento tra il luogo della notifica ed il destinatario, senza il quale si avrebbe l'inesistenza della notificazione.
La circostanza che la notificazione sia stata effettuata in luogo diverso dalla residenza che il destinatario aveva al momento della notificazione non integra, quindi, l'inesistenza della notificazione, quanto piuttosto una ipotesi di nullità della notificazione medesima
(successivamente, anche Cass., sent. 02.10.2018, n. 23903 e Cass., sent. 08.09.2022, n. 26511 si sono conformate al richiamato orientamento delle Sezioni Unite).
Facendo applicazione di tali principi alla fattispecie in esame, deve ritenersi ravvisabile un'ipotesi di mera nullità della notificazione del decreto ingiuntivo opposto, atteso che a seguito della notificazione dell'atto all'indirizzo pec dell'Avv. Alberto Maria Durante, peraltro nella sua qualità di referente della sede di rappresentanza in Italia della società (circostanza pacifica Parte_1
9 in quanto non contestata dalla società ), detta società ha tempestivamente proposto CP_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo medesimo, spiegando ampie difese.
Dal che deve desumersi che il decreto ingiuntivo abbia raggiunto lo scopo cui era destinato, consistente nella legale conoscenza dell'atto da parte del suo destinatario, e che il contraddittorio sia stato regolarmente e compiutamente instaurato ex art. 24 Cost.
Per tali ragioni, l'eccezione di inesistenza della notificazione sollevata dalla società opponente deve ritenersi priva di fondamento e non merita accoglimento.
4. SULL'ECCEZIONE DI INCOMPETENZA
Del pari priva di fondamento risulta l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del Giudice straniero, sollevata dalla società nell'atto di citazione in Parte_1
opposizione a decreto ingiuntivo.
Occorre infatti rilevare che la sentenza emessa dal Tribunale di Taranto contiene la condanna della società odierna opponente a tenere indenne a determinate condizioni la delle somme CP_1
corrisposte in favore della società attrice nel giudizio (invero, nella sentenza del Tribunale di
Taranto n. 1951/2023 del 07.08.2023 si dichiarava “la sussistenza dell'obbligo della terza chiamata , n.d.r.] di ristorare e rifondere la convenuta Parte_1
, n.d.r.] di quanto questa sarà chiamata a corrispondere all'attrice in Controparte_1
forza della presente sentenza per la mancata consegna dei certificati ISO 9001/ISO 14001 e
OHSAS 18001, previa decurtazione della somma complessiva di € 316.764,00”), ed in quanto tale
è stata utilizzata dalla quale atto scritto idoneo a fondare la prova del credito dalla CP_1 stessa vantato, ai fini dell'acquisizione, in sede monitoria, di un titolo giudiziario idoneo all'azione esecutiva.
Pertanto, non avendo la società opponente sollevato alcuna eccezione di incompetenza nell'ambito del giudizio conclusosi con la sentenza sottesa all'emissione del decreto ingiuntivo opposto, della cui esecuzione sostanzialmente si tratta, ed essendosi in tal modo consolidata la competenza innanzi al Tribunale di Taranto, l'eccezione sollevata in questa sede deve ritenersi del tutto inammissibile e comunque infondata.
5. IL MERITO DELLA CONTROVERSIA.
Così superate le eccezioni preliminari rilevate dalla società opponente, l'opposizione è nel merito fondata, per le ragioni di cui si dirà appresso.
Prima di procedere all'analisi della fattispecie, appare utile richiamare i principi fondamentali regolanti il procedimento monitorio.
In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, che deve fornire
10 gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre è onere del debitore prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda attorea e provare l'esistenza del fatto estintivo dell'adempimento. È pacifico, dunque, che l'opposizione a decreto ingiuntivo dia luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (in tal senso, v. Cass. Civ., Sez. II, Sent. n.
13240/2019).
Ciò posto, occorre verificare se la società opposta , la quale assume la posizione CP_1
sostanziale di attrice, abbia fornito la prova del diritto azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo e se, per converso, la società opponente la quale riveste invece la Parte_1
posizione sostanziale di convenuta, abbia efficacemente contestato i fatti posti a fondamento della domanda ovvero abbia dedotto l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
Come esposto in premessa, il decreto ingiuntivo opposto trae origine dal giudizio svoltosi dinanzi all'intestato Tribunale dalla società nei confronti di CP_5 Controparte_1
Nello specifico, con atto di citazione del 12/10/2018, la società di Controparte_3 [...]
citava in giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto per Controparte_4 Controparte_1 sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Taranto, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa giudicare: In via principale: - accertare e dichiarare per i motivi sopra esposti che il contratto dd. 05.01.2017 (offerta n. OF16/153), stipulato tra CP_1 la società e ai sensi dell'art. Controparte_5 Controparte_4 Controparte_1
1454 c.c. è risoluto di diritto dal 29.09.2017 per inadempimento della società Controparte_1
- condannare conseguentemente la convenuta alla restituzione del
[...] Controparte_1 prezzo contrattuale pagato nell'ammontare di complessivi € 365.017,17, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal 29.09.2017 fino al saldo;
- accertare e dichiarare per i motivi esposti in narrativa che l'attrice ha subito danni Parte_3 Controparte_4 nell'ammontare di complessivi € 34.444,00, o quella somma maggiore o minore accertanda in corso di causa;
- condannare conseguentemente la convenuta al Controparte_1 risarcimento dei danni subiti nell'ammontare di € 34.444,00, o quella somma maggiore o minore accertanda in corso di causa, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dall'atto di citazione fino al saldo. In via subordinata: - dichiarare per i motivi sopra esposti la risoluzione del contratto dd. 05.01.2017 (offerta n. OF16/153), stipulato tra la società CP_1
di e ai sensi degli artt. 1453 ss. Controparte_3 Controparte_4 Controparte_1
11 c.c. per inadempimento della società - condannare conseguentemente la Controparte_1 convenuta alla restituzione del prezzo contrattuale pagato nell'ammontare Controparte_1 di complessivi € 365.017,17, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal 29.09.2017 fino al saldo;
- accertare e dichiarare per i motivi esposti in narrativa che l'attrice
[...] ha subito danni nell'ammontare di complessivi € 34.444,00, o quella CP_5 CP_4
somma maggiore o minore accertanda in corso di causa;
- condannare conseguentemente la convenuta al risarcimento dei danni subiti nell'ammontare di € 34.444,00, o Controparte_1
quella somma maggiore o minore accertanda in corso di causa, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dall'atto di citazione fino al saldo. In ogni caso: - con vittoria delle spese, diritti ed onorari di causa;
”.
Con comparsa di costituzione e risposta e contestuale chiamata in causa del terzo, la convenuta chiedeva di “dichiarare che il terzo chiamato in causa, Controparte_1 Parte_1
, è tenuto a manlevare la convenuta da ogni pretesa attorea e,
[...] Controparte_1
quindi, condannare direttamente la a rifondere alla Parte_1 [...]
7 quanto dovesse eventualmente essere accertato nel corso del giudizio a Controparte_6 carico dell'odierna convenuta.”
Con la citata sentenza n. 1951/2023, l'intestato Tribunale provvedeva nei seguenti termini:
“a) dichiara l'avvenuta risoluzione stragiudiziale del contratto intercorso tra l'attrice e la convenuta ex art. 1454 c.c. a far data dal 29 settembre 2017 per inadempimento grave di quest'ultima;
b) per l'effetto, condanna la convenuta a restituire all'attrice la somma di € 299.194,40, oltre interessi al saggio legale con le decorrenze specificate in motivazione;
c) condanna la convenuta al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale sofferto dall'attrice, che si liquida in € 123.994,00, oltre interessi legali sulle singole somme anno per anno rivalutate secondo gli indici Istat con decorrenza dalla data delle singole fatture a quella di pubblicazione della presente sentenza;
d) dichiara la sussistenza dell'obbligo della terza chiamata di ristorare e rifondere la convenuta di quanto questa sarà chiamata a corrispondere all'attrice in forza della presente sentenza per la mancata consegna dei certificati ISO 9001/ISO 14001 e OHSAS 18001, previa decurtazione della somma complessiva di € 316.764,00;
e) condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite, che si liquidano in € 1.857,04 per esborsi ed in € 23.000,00 per compensi, oltre accessori come per legge;
f) condanna la terza chiamata a rifondere alla convenuta le spese di lite, che si liquidano in €
1.229,78 per esborsi ed in € 14.000,00 per compensi, oltre accessori come per legge”.
12 In virtù di quanto disposto dal Tribunale nella richiamata sentenza, la società CP_1
proponeva ricorso per decreto ingiuntivo (allegato agli atti dalla società opponente), così determinando la somma dovuta da a titolo di rivalsa: “la Sentenza, in concreto, ha Parte_1
condannato la a pagare alla attrice il totale importo di E. 423.188,40 ( capo b) e c) del CP_1
Dispositivo), di cui la somma di E. 299.194,40 a titolo di restituzione (capo b)) più l'altra di E.
123.994,00 per inadempimento (capo c)), ma dichiarando al capo d) “…la sussistenza dell'obbligo della terza chiamata di ristorare e rifondere la convenuta di quanto sarà chiamata a corrispondere all'attrice in forza della presente sentenza…, omissis…previa decurtazione della somma di 316.764,00;” Quindi dalla totale somma di E. 423.188,40, da restituire alla attrice – fermo il dichiarato obbligo di rifondere e ristorare la convenuta, con sottrazione della somma di
E. 316.764,00 (…previa decurtazione…), la è debitrice della della Parte_1 CP_1
somma di E. 106.424,40-,oltre interessi legali – come da Sentenza in esame – dal 29\9\17 al
29\2\24, per un totale pari a E. 8.350,68, per un totale generale di E. 114.775,08”.
Orbene, nell'ipotesi, come quella in esame, di condanna disposta solo a titolo di rivalsa, che rientra nella tipologia della condanna condizionata (come si ricava da Cass. n. 2469 del 2003: "Sebbene la condanna alla rivalsa presupponga il già avvenuto pagamento, ad opera di colui in favore del quale la condanna è emessa, di quanto della rivalsa medesima debba formare oggetto, tuttavia non può negarsi l'interesse della parte a richiedere tale condanna, in via condizionata, contestualmente all'accertamento del proprio diritto, fermo restando che tale diritto non sorge se non a seguito dell'avvenuto pagamento della somma di cui il "solvens" pretende di ottenere rivalsa da altri. Su una tale domanda di condanna il giudice è dunque tenuto a provvedere, non potendo limitarsi a considerarla assorbita in quella di mero accertamento del diritto di rivalsa, essendo quest'ultima inidonea alla formazione di un titolo esecutivo"), il creditore opposto non può limitarsi all'allegazione del possesso di un titolo esecutivo valido ed efficace, ma dovrà dare anche la prova di aver pagato, perché solo dopo aver effettuato il pagamento avrà diritto a rivalersi, qualora ciò sia posto in discussione con l'opposizione (in tal senso, Cass. 15376/2022).
Nel caso di specie, con l'opposizione a decreto ingiuntivo, emesso per la somma di €.114.775,08, la società opponente ha fondatamente dedotto l'assenza della certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato, in ragione del fatto che la società non ha fornito la prova del CP_1
pagamento della somma cui era stata condannata con la sentenza n. 1951/2023, quale presupposto dell'obbligazione di garanzia impropria di in favore di , ed ha altresì Parte_1 CP_1 dedotto l'esistenza di fatti estintivi della pretesa azionata, rivenienti dall'atto transattivo sottoscritto da con la società creditrice CP_1 CP_5
13 In particolare, nella memoria di replica ex art. 171-ter, n. 3, c.p.c., depositata in data 28.11.2024, la società non solo ha rilevato che all'atto del deposito del decreto ingiuntivo Parte_1
(21/03/2024) l'opponente aveva rimborsato solo euro 34.491,59 (bonifico del 29/09/2023), mentre l'ulteriore somma indicata nella comparsa di costituzione era stata pagata solo in 23/07/2023, cioè successivamente al deposito ed all'emissione del Decreto Ingiuntivo, ma, soprattutto, ha precisato che l'atto transattivo concluso tra la e la società (prodotto dalla società CP_1 CP_5
opposta in allegato alla memoria di replica ex art. 171-ter, n. 2, c.p.c. depositata il 17.11.2024) indica come dovuta alla medesima la somma di €.206.972,53; somma quest'ultima CP_5 che risulta inferiore rispetto alla decurtazione stabilita in sentenza, pari ad €.316.764,00; la ha quindi concluso affermando che, essendo tenuta a rimborsare le somme che Parte_1
“sarà chiamata a corrispondere” a “previa decurtazione della somma CP_1 CP_5 complessiva di € 316.764,00”, non deve corrispondere alcuna somma alla : 206.972,53- CP_1
316.764,00= -109.791,50.
Tale argomentazione appare condivisibile, in quanto anche nell'ipotesi in cui la CP_1 dovesse corrispondere alla l'intera somma indicata nell'atto transattivo, pari ad CP_5
€.206.972,00, la non sarebbe in ogni caso tenuta a corrispondere alcuna somma a Parte_1
titolo di rivalsa alla , in quanto la decurtazione della somma complessiva di CP_1
€.316.764,00, stabilita in sentenza, risulta superiore all'importo dovuto alla CP_5
Tale circostanza appare ancor più dirimente ove si consideri che la società non risulta CP_1
aver proposto appello avverso la citata sentenza, ed anzi nei propri scritti difensivi ha chiesto la conferma della decisione di condanna, unitamente alla società appellata (come CP_5 riportato alla pagina 6, punto e) dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, e non contestato dalla società opposta).
Il titolo posto in esecuzione è invero pacificamente la statuizione di condanna in rivalsa, ovvero tesa a consentire il recupero di quanto effettivamente pagato in favore di sicché per CP_5 poter efficacemente resistere all'opposizione la società opposta avrebbe dovuto CP_1 provare l'avvenuto pagamento della somma cui era stata condannata con la sentenza n. 1951/2023 ed il suo ammontare.
Nella fattispecie, la società non ha invece fornito la prova del pagamento in favore CP_1 della della somma di €.423.188,40 e neppure di una somma superiore alla CP_5 decurtazione stabilita in sentenza, pari ad €.316.764,00, ma si è limitata ad allegare l'avvenuto pagamento in favore della della complessiva somma di €.68.983,18 (cfr. ricevute di CP_5
pagamento allegate alla comparsa di costituzione della società opposta, all. n. 2), di cui
€.34.491,59 a titolo di prima rata della transazione sottoscritta con la il 27 e 29 CP_5
14 settembre 2023 tramite bonifico del 29.09.2023, ed ulteriori €.34.491,59 a titolo di seconda rata della ridetta transazione tramite bonifico eseguito in data 23.07.2024, quindi successivamente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, avvenuto in data 25.03.2024 (cfr. decreto ingiuntivo emesso il 27.03.2024 ed allegato agli atti della società opponente).
In definitiva, l'atto transattivo concluso tra la e la (peraltro prodotto dalla CP_1 CP_5
stessa società opposta) costituisce un fatto sopravvenuto con effetto estintivo del diritto di credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto.
Peraltro, come si è già evidenziato, la società opposta non ha fornito la prova del pagamento della somma cui era stata condannata con la sentenza n. 1951/2023, quale presupposto dell'obbligazione di garanzia impropria di in favore di . Parte_1 CP_1
Infatti, come detto, la sentenza posta a base del decreto ingiuntivo opposto aveva condannato la a pagare alla il totale importo di €.423.188,40 (capi b) e c) del CP_1 Parte_1
Dispositivo), di cui €.299.194,40 a titolo di restituzione (capo b) ed €.123.994,00 a titolo di risarcimento del danno (capo c), dichiarando la sussistenza dell'obbligo della terza chiamata
“di ristorare e rifondere la convenuta di quanto sarà chiamata a corrispondere Parte_1 all'attrice in forza della presente sentenza…, omissis…previa decurtazione della somma complessiva di € 316.764,00”.
Alla luce dell'esame della documentazione allegata, deve pertanto concludersi nel senso che il credito vantato dalla società opposta sia inesigibile, in quanto non scaduto, non essendosi allo stato verificata la condizione posta dalla sentenza di condanna, consistente nel previo pagamento in favore di di una somma superiore alla decurtazione ivi stabilita, quale presupposto CP_5 del sorgere dell'obbligazione di garanzia impropria di in favore di . Parte_1 CP_1
Da quanto sinora esposto deriva l'accoglimento dell'opposizione, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
6. LE SPESE.
Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI TARANTO - I SEZIONE CIVILE - In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Stefania D'Errico - Definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di , nelle persone Parte_1 Controparte_1 dei rispettivi legali rappresentanti p.t., avente ad oggetto: “Vendita di cose mobili”, così statuisce:
1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto:
15 2) REVOCA il Decreto Ingiuntivo n. 389/2024 emesso in data 26.03.2024 e depositato in data
27.03.2024;
3) CONDANNA la società opposta al pagamento in favore della società Controparte_1 opponente delle spese del presente giudizio, che liquida in €. Parte_1
8.000,00, comprensivi di esborsi, da aumentarsi nella misura di legge per rimborso spese generali,
IVA e CPA.
Così deciso in Taranto, lì 28.03.2025.
Il Presidente dott.ssa S. D'ERRICO
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Taranto
- PRIMA SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Presidente Dott.ssa Stefania D'Errico; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 3108/2024 R.G. degli Affari Civili
Contenziosi;
TRA
, P.IVA con sede legale in Jathostraße 11, Parte_1 P.IVA_1
30177 Hannover (Germania), in persona del legale rappresentante p.t. Sig. Parte_2 elettivamente domiciliato in Lecce alla via Pitagora n. 9, presso e nello Studio dell'Avv. Alberto
Maria Durante (C.F. ), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di C.F._1 mandato speciale reso su separato foglio da considerarsi in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 01.07.2024;
-attrice opponente-
CONTRO
, P. IVA , con sede in Taranto alla Via Ugo De Carolis n. Controparte_1 P.IVA_2
144, in persona del legale rappresentante p.t., Sig. , elettivamente Controparte_2 domiciliato in Taranto al Viale Virgilio n. 103, presso e nello studio dell'Avv. Michele Saracino
(C.F. ), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale e C.F._2
mandato rilasciato su foglio separato steso in calce alla comparsa di costituzione depositata il
30.09.2024;
-convenuta opposta-
Oggetto: “Vendita di cose mobili”;
MOTIVI DELLA DECISIONE - Fatto e Diritto
1. IL PROCEDIMENTO MONITORIO.
1 Con ricorso per ingiunzione del 21.03.2024, la chiedeva intimarsi a Controparte_1
il pagamento della somma di € 114.775,08 disposto dalla Parte_1 sentenza del Tribunale di Taranto n. 1951/2023 del 07.08.2023, con la quale si dichiarava “la sussistenza dell'obbligo della terza chiamata [ , n.d.r.] di Parte_1
ristorare e rifondere la convenuta [ , n.d.r.] di quanto questa sarà Controparte_1 chiamata a corrispondere all'attrice in forza della presente sentenza per la mancata consegna dei certificati ISO 9001/ISO 14001 e OHSAS 18001, previa decurtazione della somma complessiva di
€ 316.764,00”.
In accoglimento della domanda monitoria, in data 27.03.2024 il Tribunale di Taranto, nella persona del Giudice Dott.ssa Stefania D'Errico, emetteva il decreto ingiuntivo n. 389/2024, n.
1354/24 R.G., ordinando alla di pagare in favore di Parte_1 [...]
la somma di €.114.775,08, oltre interessi dalla data della domanda e spese della CP_1 procedura di ingiunzione, liquidate in € 406,50 per esborsi ed € 2.242,00 per compenso professionale, rimborso spese generali e ulteriori accessori come per legge (ed oltre alle successive occorrende).
In data 24 aprile 2024, la ricorrente notificava il Decreto Ingiuntivo all'indirizzo di posta elettronica Email_1
2. LE RAGIONI DELLE PARTI E LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato l'1.07.2024 la Parte_1
richiamava gli antecedenti in fatto della pretesa azionata da
[...] Controparte_1
deducendo che:
- con atto di citazione del 12/10/2018, la società di citava Controparte_3 Controparte_4
in giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto per sentirsi accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia il Tribunale di Taranto, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa giudicare: In via principale: - accertare e dichiarare per i motivi sopra esposti che il ontratto dd. 05.01.2017 (offerta n. OF16/153), stipulato tra la società CP_1
e ai sensi dell'art. 1454 c.c. è Controparte_5 Controparte_4 Controparte_1
risoluto di diritto dal 29.09.2017 per inadempimento della società - Controparte_1
condannare conseguentemente la convenuta alla restituzione del prezzo Controparte_1 contrattuale pagato nell'ammontare di complessivi € 365.017,17, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal 29.09.2017 fino al saldo;
- accertare e dichiarare per i motivi esposti in narrativa che l'attrice ha subito danni Parte_3 Controparte_4 nell'ammontare di complessivi € 34.444,00, o quella somma maggiore o minore accertanda in corso di causa;
- condannare conseguentemente la convenuta al Controparte_1
2 risarcimento dei danni subiti nell'ammontare di € 34.444,00, o quella somma maggiore o minore accertanda in corso di causa, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dall'atto di citazione fino al saldo. In via subordinata: - dichiarare per i motivi sopra esposti la risoluzione del contratto dd. 05.01.2017 (offerta n. OF16/153), stipulato tra la società CP_1
e ai sensi degli artt. 1453 ss. Controparte_5 Controparte_4 Controparte_1
c.c. per inadempimento della società - condannare conseguentemente la Controparte_1 convenuta alla restituzione del prezzo contrattuale pagato nell'ammontare Controparte_1 di complessivi € 365.017,17, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal 29.09.2017 fino al saldo;
- accertare e dichiarare per i motivi esposti in narrativa che l'attrice
[...] ha subito danni nell'ammontare di complessivi € 34.444,00, o quella CP_5 CP_4
somma maggiore o minore accertanda in corso di causa;
- condannare conseguentemente la convenuta al risarcimento dei danni subiti nell'ammontare di € 34.444,00, o Controparte_1
quella somma maggiore o minore accertanda in corso di causa, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dall'atto di citazione fino al saldo. In ogni caso: - con vittoria delle spese, diritti ed onorari di causa;
”.
- con comparsa di costituzione e risposta e contestuale chiamata in causa del terzo, la convenuta chiedeva di “dichiarare che il terzo chiamato in causa, Controparte_1 Parte_1
, è tenuto a manlevare la convenuta da ogni pretesa attorea e,
[...] Controparte_1
quindi, condannare direttamente la a rifondere alla Parte_1 [...]
7 quanto dovesse eventualmente essere accertato nel corso del giudizio a Controparte_6 carico dell'odierna convenuta.”;
- con sentenza n. 1951/2023, l'intestato Tribunale dichiarava “la sussistenza dell'obbligo della terza chiamata di ristorare e rifondere la convenuta di quanto questa sarà chiamata a corrispondere all'attrice in forza della presente sentenza per la mancata consegna dei certificati ISO 9001/ISO
14001 e OHSAS 18001, previa decurtazione della somma complessiva di 316.764,00”, ovvero pari ad euro 106.424,40 (.
- avverso la detta sentenza aveva proposto appello, mentre la società Parte_1 CP_1
non solo non aveva proposto appello ma, anzi, nei propri scritti aveva chiesto la conferma della decisione di condanna;
- in data 11/06/2024, aveva provveduto al pagamento in favore di delle Parte_1 CP_1
spese processuali liquidate nella citata sentenza.
La società proponeva quindi opposizione avverso il D.I. n. 389/2024, n. Parte_1
1354/2024 R.G., con il quale il Tribunale di Taranto aveva ingiunto alla società di pagare alla la somma di €. 114.775,08, per le seguenti ragioni: Controparte_1
3 1) in via preliminare, eccepiva l'inesistenza della notificazione, non avendo la alcuna Parte_1 sede in Italia, e non risultando nel registro INIPEC la pec dell'Avv. Durante, destinatario della notifica del decreto ingiuntivo, quale domicilio telematico della società opponente;
2) ancora in via preliminare, eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del
Giudice straniero;
sul punto, deduceva che il contratto di fornitura con la Parte_1 consistente nella conferma d'ordine depositata dall'opposta agli atti del giudizio definito con la citata sentenza del Tribunale di Taranto n. 1951/2023 del 07.08.2023 (e che all'esito del giudizio medesimo non risultava essere stato risolto), disponeva testualmente, tradotto in italiano, che “Le nostre condizioni generali di contratto si applicano a tutte le offerte, le conferme d'ordine e le fatture, le quali possono essere visionate all'indirizzo www.WATTKRAFT.com”. Pertanto, considerato che il paragrafo 9 delle “General terms and conditions of Parte_1
, pubblicate sul portale della Società, prevedeva che “
1. Se il cliente è un commerciante, una
[...]
persona giuridica di diritto pubblico o un fondo speciale pubblico, la nostra sede è il foro competente esclusivo. Tuttavia, abbiamo anche il diritto di intraprendere azioni legali contro clienti presso il loro domicilio.
2. Si applica il diritto della Repubblica Federale di Germania. La validità della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita è esclusa”, e che la sede legale di era in Hannover (Germania), il foro esclusivo per qualsivoglia Parte_1
controversia riguardante il contratto ed i rapporti tra e doveva essere CP_1 Parte_1
individuato in quello convenzionale della Corte di Hannover;
3) nel merito, deduceva l'assenza della certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato, non avendo la società fornito la prova del pagamento della somma cui era stata condannata CP_1 con la sentenza n. 1951/2023, quale presupposto dell'obbligazione di garanzia impropria di in favore di . Parte_1 CP_1
La società opponente chiedeva pertanto accogliersi le seguenti conclusioni:
“a) in limine, accertare e dichiarare l'inesistenza della notificazione del ricorso monitorio e del pedissequo decreto ingiuntivo n. 389/2024 emesso dal Tribunale di Taranto, notificazione comunque non rinnovabile per decorso del termine previsto dall'art. 644 cpc;
b) ancora in limine, nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere per notificato il decreto ingiuntivo, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice italiano -Tribunale di Taranto in favore del Giudice convenzionale della Corte Tedesca di Hannover;
c) nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza della domanda avversaria per mancata prova scritta del credito azionato, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa. d) Con vittoria delle spese di lite.”.
4 L'udienza di comparizione, fissata dall'opponente il 15.12.2024, veniva differita dal Tribunale al
19.12.2024.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 30.09.2024 si costituiva in giudizio la società opposta , la quale deduceva: Controparte_1
1) quanto all'eccezione di inesistenza della notificazione formulata dall'opponente, che dalla visura camerale allegata risultava quale indirizzo pec della Parte_1
per cui non poteva escludersi l'indirizzo telematico dell'Avv. Email_2
Durante per gli affari in Italia. Rappresentava che, in ogni caso, la costituzione della aveva ormai sanato ogni asserito difetto di notifica;
Parte_1
2) quanto all'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del Giudice straniero, che la società opponente, già parte processuale in numerosi giudizi in compreso quello di cui CP_1 alla Sentenza di riferimento per l'emissione del D.I. opposto, non aveva sollevato alcuna eccezione di incompetenza;
aggiungeva che l'esigenza monitoria discendeva da una Sentenza emessa dal
Tribunale di Taranto, per cui doveva escludersi la competenza del Giudice straniero;
3) nel merito, deduceva che la aveva già corrisposto alla la somma di €. CP_1 CP_5
68.983,18 a mezzo due bonifici di pari importo, con impegno al saldo entro il corrente anno
(essendoci menzione sulla ricevuta: “prima rata transazione…”, “seconda rata transazione…”).
Pertanto, la società opposta chiedeva al Giudice adito disporsi anticipatamente rispetto alla chiesta provvisoria esecuzione, in conformità agli artt. 186-bis e 186-ter c.p.c., il pagamento delle somme effettivamente corrisposte alla salvo quanto a darsi ancora a saldo. CP_5
Tanto premesso, la società opposta concludeva nei seguenti termini:
“a) Concedere la provvisoria esecuzione al D.I. n. 389\24 opposto;
b) Provvedere ex artt. 186-bis cpc sulle somme pagate (E.68.983,18) e non contestate;
in subordine, concedere la provvisoria esecuzione, quantomeno sulle somme pagate (E. 68.983,18) dalla alla e non contestate;
in ulteriore via gradata;
se del caso, CP_1 CP_5
disponendo ad hoc la comparizione delle parti prima della prima Udienza di trattazione.
c) Rigettare l'opposizione proposta dalla , in persona del L.R., in Parte_1 quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto;
d) Confermare il Decreto ingiuntivo opposto n. 389\24; con successiva rideterminazione;
e) In subordine, confermare il D.I. opposto per le somme già versate;
f) In ogni caso, anche in quello di revoca del D.I. opposto, condannare la al Parte_1
pagamento della somma di E. 114.775,08, salva eventuale decurtazione anticipazione di condanna al pagamento delle somme non contestate, comunque di pertinenza della condanna;
in subordine,
5 condannare la al pagamento della somma di E. 68.983,18 pagate dalla Parte_1 CP_1
alla CP_5
g) Condannare, in ogni caso, la , in persona del L.R., al Parte_1
pagamento di spese, onorari, oneri di Legge, L.P., da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato, nonché spese di registrazione della sentenza, sia per quanto già liquidato nella fase monitoria, che per quanto del presente Giudizio.”.
Con decreto del 08.10.2024 il P.I., ritenuto il contraddittorio regolarmente costituito, confermava la data della prima udienza indicata dall'attore, rispetto alla quale sarebbero decorsi i termini ex art. 171-ter c.p.c., e fissata per il giorno 19.12.2024 ex art. 168-bis, ult.co., c.p.c..
Facendo seguito al deposito da parte della società opponente, in data 08.10.2024, della memoria ex art. 171-ter n. 1, la società opposta depositava in data 17.11.2024 memoria integrativa ex art. 171 ter, n. 2, nella quale deduceva di avere fornito la prova dell'avvenuto pagamento nei confronti della e che la somma già pagata rinveniva dalla transazione conclusa fra le parti, CP_5 avente ad oggetto il pagamento rateale della somma liquidata in Sentenza, “ovviamente previa decurtazione della somma complessiva di €.316.764,00”. Allegava, quindi, la transazione ed i relativi conteggi per offrire la prova dei pagamenti di cui ai bonifici, già prodotti con la costituzione, dipendenti dalla condanna statuita nella Sentenza n.1951/2023 del 7/8/23, emessa dal
Giudice del Tribunale di Taranto Dr. Lisco. Precisava, altresì, che dal prospetto contabile riportato nella transazione le somme destinate alla , fino al saldo, ammontavano ad €.206.972,53, CP_5 quindi maggiore di quella del D.I. opposto, segnatamente: €.34.491,59 per sei anni -di cui già due rate pagate per €.68.983,18- oltre all'altra di €.22.994,40 relativa all'ultima rata 2029.
Ribadiva quindi la legittimità del decreto ingiuntivo opposto ed insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“a) Concedere la provvisoria esecuzione al D.I. n. 389\24 opposto;
in subordine:
b) Provvedere ex artt. 186-bis cpc sulle somme pagate (E.68.983,18) e non contestate;
in subordine, concedere la provvisoria esecuzione, quantomeno sulle somme pagate (E. 68.983,18) dalla alla e non contestate;
in ulteriore via gradata;
se del caso, CP_1 CP_5
disponendo ad hoc la comparizione delle parti prima della prima Udienza di trattazione.
c) Rigettare l'opposizione proposta dalla , in persona del L.R., in Parte_1 quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto;
d) Confermare il Decreto ingiuntivo opposto n. 389\24; con successiva rideterminazione;
e) In subordine, confermare il D.I. opposto per le somme già versate;
f) In ogni caso, anche in quello di revoca del D.I. opposto, condannare la al Parte_1
pagamento della somma di E. 114.775,08, salva eventuale decurtazione anticipazione di condanna
6 al pagamento delle somme non contestate, comunque di pertinenza della condanna;
in subordine, condannare la al pagamento della somma di E. 68.983,18 pagate dalla Parte_1 CP_1
alla CP_5
g) Condannare, in ogni caso, la , in persona del L.R., al Parte_1
pagamento di spese, onorari, oneri di Legge, L.P., da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato, nonché spese di registrazione della sentenza, sia per quanto già liquidato nella fase monitoria, che per quanto del presente Giudizio”.
Nella memoria di replica ex art. 171-ter, n. 3, c.p.c., depositata in data 28.11.2024, la società opponente rilevava che con il deposito dell'atto di transazione da parte di Parte_1
si era appurato che le somme transatte non corrispondevano a quelle indicate in CP_1 sentenza e inoltre che all'atto del deposito del decreto ingiuntivo (21/03/2024) l'opponente aveva rimborsato solo euro 34.491,59 (bonifico del 29/09/2023), mentre l'ulteriore somma indicata nella comparsa di costituzione era stata pagata solo in 23/07/2023, cioè successivamente al deposito ed all'emissione del Decreto Ingiuntivo. Rilevava altresì che la somma ingiunta rappresentava un indebito in ragione dei contenuti della transazione intervenuta tra e , essendo CP_5 CP_1 tenuta a rimborsare le somme che “sarà chiamata a corrispondere” a Parte_1 CP_1
“previa decurtazione della somma complessiva di € 316.764,00”. Pertanto, considerato CP_5 che le somme che era tenuta a corrispondere a , in forza dell'atto transattivo, CP_1 CP_5 ammontavano ad € 206.972,53 (come dichiarato da controparte e siccome risultante dall'atto transattivo dallo stesso prodotto), non era tenuta a rifondere alcuna somma: Parte_1
206.972,53-316.764,00= -109.791,50.
Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo ed il rigetto dell'istanza di provvisoria esecuzione nuovamente avanzata dall'opposta.
Chiedeva infine accogliersi le seguenti conclusioni:
“Voglia l'ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa domanda, eccezione e deduzione:
a) in limine, accertare e dichiarare l'inesistenza della notificazione del ricorso monitorio e del pedissequo decreto ingiuntivo n. 389/2024 emesso dal Tribunale di Taranto, notificazione comunque non rinnovabile per decorso del termine previsto dall'art. 644 cpc
b) ancora in limine, nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere per notificato il decreto ingiuntivo, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice italiano-Tribunale di
Taranto in favore del Giudice convenzionale della Corte Tedesca di Hannover;
c) nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza della domanda avversaria per aver transatto il titolo generatore del credito ad una somma inferiore rispetto a quella da portare in detrazione indicata nello stesso titolo, in subordine accertare e dichiarare l'illegittimità e
7 l'infondatezza del credito per assenza della liquidità ed esigibilità delle somme ingiunte, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa.
d) Con vittoria delle spese di lite”.
All'udienza del 19.12.2024 il P.I. si riservava in ordine all'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 03.01.2025, a scioglimento della riserva del 19.12.2024, il P.I., ritenuto che non potesse trovare accoglimento l'istanza di provvisoria esecuzione del DI opposto, atteso che la causa, meramente documentale, doveva ritenersi di pronta soluzione, rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del D.I. n. 389/24 e rinviava la causa all'udienza del 13 marzo 2025, per essere trattenuta in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189
c.p.c.
All'udienza del 13.03.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
3. SULL'ECCEZIONE DI INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE
L'opponente eccepisce preliminarmente l'inesistenza della notificazione, non avendo la alcuna sede in Italia e non risultando nel registro INIPEC la pec dell'Avv. Parte_1
Durante, destinatario della notifica del decreto ingiuntivo, quale domicilio telematico della società opponente.
L'eccezione è infondata.
Come noto, nel codice di rito non è prevista la figura dell'inesistenza della notificazione, ma solo quella della nullità, disciplinata dall'art. 160 c.p.c., il quale dispone che “La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia,
o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l'applicazione degli articoli 156 e 157”, norme queste ultime che sanciscono una particolare disciplina per la nullità degli atti processuali in genere, disponendo l'art. 156 c.p.c. che non possa essere pronunciata se l'atto abbia raggiunto il suo scopo e ponendo, l'art. 157 c.p.c., dei limiti alla pronuncia, condizionandola all'istanza di parte e limitando tale istanza nel tempo.
La nozione di inesistenza, benché non disciplinata normativamente, è stata individuata in via giurisprudenziale, ritenendosi che ricorra tale ipotesi quando l'atto processuale sia affetto da un vizio talmente grave da renderlo insanabile in modo assoluto, perché privo dei suoi elementi essenziali e, dunque, posto in essere in grave difformità dal modello legale del codice o delle leggi in materia. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'inesistenza rappresenta un'ipotesi del tutto residuale, che si configura di fatto solo qualora la notificazione sia priva dei propri elementi costitutivi quali sono la trasmissione e la consegna dell'atto. Ogni altra difformità rispetto allo schema ricade nella categoria della nullità della notifica.
8 Con le sentenze nn. 14916 e 14917 del 20/07/2016, le Sezioni Unite hanno ben chiarito la distinzione tra nullità e inesistenza della notifica, precisando che il luogo in cui la notificazione viene eseguita non costituisce elemento costitutivo essenziale dell'atto; da tanto consegue che i vizi relativi alla individuazione di detto luogo, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, non causano l'inesistenza della notifica, ma ricadono sempre nell'ambito della nullità sanabile con efficacia ex tunc per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità, oppure in conseguenza della rinnovazione della notificazione effettuata spontaneamente dalla parte stessa o su ordine del giudice ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
E', invece, configurabile l'inesistenza della notifica, se vi è la totale mancanza materiale dell'atto e se viene posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a qualificare un atto come notificazione.
Tali elementi costitutivi essenziali consistono: a) nell'attività di trasmissione, che deve essere eseguita da un soggetto al quale la legge conferisce la possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento in virtù dei quali la stessa debba comunque considerarsi ex lege eseguita, restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta.
La presenza dei suddetti requisiti strutturali è perciò sufficiente, da sola, ad integrare la fattispecie della notificazione, dovendo superarsi la tesi che riconosce come fondamentale il requisito del collegamento tra il luogo della notifica ed il destinatario, senza il quale si avrebbe l'inesistenza della notificazione.
La circostanza che la notificazione sia stata effettuata in luogo diverso dalla residenza che il destinatario aveva al momento della notificazione non integra, quindi, l'inesistenza della notificazione, quanto piuttosto una ipotesi di nullità della notificazione medesima
(successivamente, anche Cass., sent. 02.10.2018, n. 23903 e Cass., sent. 08.09.2022, n. 26511 si sono conformate al richiamato orientamento delle Sezioni Unite).
Facendo applicazione di tali principi alla fattispecie in esame, deve ritenersi ravvisabile un'ipotesi di mera nullità della notificazione del decreto ingiuntivo opposto, atteso che a seguito della notificazione dell'atto all'indirizzo pec dell'Avv. Alberto Maria Durante, peraltro nella sua qualità di referente della sede di rappresentanza in Italia della società (circostanza pacifica Parte_1
9 in quanto non contestata dalla società ), detta società ha tempestivamente proposto CP_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo medesimo, spiegando ampie difese.
Dal che deve desumersi che il decreto ingiuntivo abbia raggiunto lo scopo cui era destinato, consistente nella legale conoscenza dell'atto da parte del suo destinatario, e che il contraddittorio sia stato regolarmente e compiutamente instaurato ex art. 24 Cost.
Per tali ragioni, l'eccezione di inesistenza della notificazione sollevata dalla società opponente deve ritenersi priva di fondamento e non merita accoglimento.
4. SULL'ECCEZIONE DI INCOMPETENZA
Del pari priva di fondamento risulta l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del Giudice straniero, sollevata dalla società nell'atto di citazione in Parte_1
opposizione a decreto ingiuntivo.
Occorre infatti rilevare che la sentenza emessa dal Tribunale di Taranto contiene la condanna della società odierna opponente a tenere indenne a determinate condizioni la delle somme CP_1
corrisposte in favore della società attrice nel giudizio (invero, nella sentenza del Tribunale di
Taranto n. 1951/2023 del 07.08.2023 si dichiarava “la sussistenza dell'obbligo della terza chiamata , n.d.r.] di ristorare e rifondere la convenuta Parte_1
, n.d.r.] di quanto questa sarà chiamata a corrispondere all'attrice in Controparte_1
forza della presente sentenza per la mancata consegna dei certificati ISO 9001/ISO 14001 e
OHSAS 18001, previa decurtazione della somma complessiva di € 316.764,00”), ed in quanto tale
è stata utilizzata dalla quale atto scritto idoneo a fondare la prova del credito dalla CP_1 stessa vantato, ai fini dell'acquisizione, in sede monitoria, di un titolo giudiziario idoneo all'azione esecutiva.
Pertanto, non avendo la società opponente sollevato alcuna eccezione di incompetenza nell'ambito del giudizio conclusosi con la sentenza sottesa all'emissione del decreto ingiuntivo opposto, della cui esecuzione sostanzialmente si tratta, ed essendosi in tal modo consolidata la competenza innanzi al Tribunale di Taranto, l'eccezione sollevata in questa sede deve ritenersi del tutto inammissibile e comunque infondata.
5. IL MERITO DELLA CONTROVERSIA.
Così superate le eccezioni preliminari rilevate dalla società opponente, l'opposizione è nel merito fondata, per le ragioni di cui si dirà appresso.
Prima di procedere all'analisi della fattispecie, appare utile richiamare i principi fondamentali regolanti il procedimento monitorio.
In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, che deve fornire
10 gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre è onere del debitore prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda attorea e provare l'esistenza del fatto estintivo dell'adempimento. È pacifico, dunque, che l'opposizione a decreto ingiuntivo dia luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (in tal senso, v. Cass. Civ., Sez. II, Sent. n.
13240/2019).
Ciò posto, occorre verificare se la società opposta , la quale assume la posizione CP_1
sostanziale di attrice, abbia fornito la prova del diritto azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo e se, per converso, la società opponente la quale riveste invece la Parte_1
posizione sostanziale di convenuta, abbia efficacemente contestato i fatti posti a fondamento della domanda ovvero abbia dedotto l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
Come esposto in premessa, il decreto ingiuntivo opposto trae origine dal giudizio svoltosi dinanzi all'intestato Tribunale dalla società nei confronti di CP_5 Controparte_1
Nello specifico, con atto di citazione del 12/10/2018, la società di Controparte_3 [...]
citava in giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto per Controparte_4 Controparte_1 sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Taranto, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa giudicare: In via principale: - accertare e dichiarare per i motivi sopra esposti che il contratto dd. 05.01.2017 (offerta n. OF16/153), stipulato tra CP_1 la società e ai sensi dell'art. Controparte_5 Controparte_4 Controparte_1
1454 c.c. è risoluto di diritto dal 29.09.2017 per inadempimento della società Controparte_1
- condannare conseguentemente la convenuta alla restituzione del
[...] Controparte_1 prezzo contrattuale pagato nell'ammontare di complessivi € 365.017,17, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal 29.09.2017 fino al saldo;
- accertare e dichiarare per i motivi esposti in narrativa che l'attrice ha subito danni Parte_3 Controparte_4 nell'ammontare di complessivi € 34.444,00, o quella somma maggiore o minore accertanda in corso di causa;
- condannare conseguentemente la convenuta al Controparte_1 risarcimento dei danni subiti nell'ammontare di € 34.444,00, o quella somma maggiore o minore accertanda in corso di causa, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dall'atto di citazione fino al saldo. In via subordinata: - dichiarare per i motivi sopra esposti la risoluzione del contratto dd. 05.01.2017 (offerta n. OF16/153), stipulato tra la società CP_1
di e ai sensi degli artt. 1453 ss. Controparte_3 Controparte_4 Controparte_1
11 c.c. per inadempimento della società - condannare conseguentemente la Controparte_1 convenuta alla restituzione del prezzo contrattuale pagato nell'ammontare Controparte_1 di complessivi € 365.017,17, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal 29.09.2017 fino al saldo;
- accertare e dichiarare per i motivi esposti in narrativa che l'attrice
[...] ha subito danni nell'ammontare di complessivi € 34.444,00, o quella CP_5 CP_4
somma maggiore o minore accertanda in corso di causa;
- condannare conseguentemente la convenuta al risarcimento dei danni subiti nell'ammontare di € 34.444,00, o Controparte_1
quella somma maggiore o minore accertanda in corso di causa, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dall'atto di citazione fino al saldo. In ogni caso: - con vittoria delle spese, diritti ed onorari di causa;
”.
Con comparsa di costituzione e risposta e contestuale chiamata in causa del terzo, la convenuta chiedeva di “dichiarare che il terzo chiamato in causa, Controparte_1 Parte_1
, è tenuto a manlevare la convenuta da ogni pretesa attorea e,
[...] Controparte_1
quindi, condannare direttamente la a rifondere alla Parte_1 [...]
7 quanto dovesse eventualmente essere accertato nel corso del giudizio a Controparte_6 carico dell'odierna convenuta.”
Con la citata sentenza n. 1951/2023, l'intestato Tribunale provvedeva nei seguenti termini:
“a) dichiara l'avvenuta risoluzione stragiudiziale del contratto intercorso tra l'attrice e la convenuta ex art. 1454 c.c. a far data dal 29 settembre 2017 per inadempimento grave di quest'ultima;
b) per l'effetto, condanna la convenuta a restituire all'attrice la somma di € 299.194,40, oltre interessi al saggio legale con le decorrenze specificate in motivazione;
c) condanna la convenuta al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale sofferto dall'attrice, che si liquida in € 123.994,00, oltre interessi legali sulle singole somme anno per anno rivalutate secondo gli indici Istat con decorrenza dalla data delle singole fatture a quella di pubblicazione della presente sentenza;
d) dichiara la sussistenza dell'obbligo della terza chiamata di ristorare e rifondere la convenuta di quanto questa sarà chiamata a corrispondere all'attrice in forza della presente sentenza per la mancata consegna dei certificati ISO 9001/ISO 14001 e OHSAS 18001, previa decurtazione della somma complessiva di € 316.764,00;
e) condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite, che si liquidano in € 1.857,04 per esborsi ed in € 23.000,00 per compensi, oltre accessori come per legge;
f) condanna la terza chiamata a rifondere alla convenuta le spese di lite, che si liquidano in €
1.229,78 per esborsi ed in € 14.000,00 per compensi, oltre accessori come per legge”.
12 In virtù di quanto disposto dal Tribunale nella richiamata sentenza, la società CP_1
proponeva ricorso per decreto ingiuntivo (allegato agli atti dalla società opponente), così determinando la somma dovuta da a titolo di rivalsa: “la Sentenza, in concreto, ha Parte_1
condannato la a pagare alla attrice il totale importo di E. 423.188,40 ( capo b) e c) del CP_1
Dispositivo), di cui la somma di E. 299.194,40 a titolo di restituzione (capo b)) più l'altra di E.
123.994,00 per inadempimento (capo c)), ma dichiarando al capo d) “…la sussistenza dell'obbligo della terza chiamata di ristorare e rifondere la convenuta di quanto sarà chiamata a corrispondere all'attrice in forza della presente sentenza…, omissis…previa decurtazione della somma di 316.764,00;” Quindi dalla totale somma di E. 423.188,40, da restituire alla attrice – fermo il dichiarato obbligo di rifondere e ristorare la convenuta, con sottrazione della somma di
E. 316.764,00 (…previa decurtazione…), la è debitrice della della Parte_1 CP_1
somma di E. 106.424,40-,oltre interessi legali – come da Sentenza in esame – dal 29\9\17 al
29\2\24, per un totale pari a E. 8.350,68, per un totale generale di E. 114.775,08”.
Orbene, nell'ipotesi, come quella in esame, di condanna disposta solo a titolo di rivalsa, che rientra nella tipologia della condanna condizionata (come si ricava da Cass. n. 2469 del 2003: "Sebbene la condanna alla rivalsa presupponga il già avvenuto pagamento, ad opera di colui in favore del quale la condanna è emessa, di quanto della rivalsa medesima debba formare oggetto, tuttavia non può negarsi l'interesse della parte a richiedere tale condanna, in via condizionata, contestualmente all'accertamento del proprio diritto, fermo restando che tale diritto non sorge se non a seguito dell'avvenuto pagamento della somma di cui il "solvens" pretende di ottenere rivalsa da altri. Su una tale domanda di condanna il giudice è dunque tenuto a provvedere, non potendo limitarsi a considerarla assorbita in quella di mero accertamento del diritto di rivalsa, essendo quest'ultima inidonea alla formazione di un titolo esecutivo"), il creditore opposto non può limitarsi all'allegazione del possesso di un titolo esecutivo valido ed efficace, ma dovrà dare anche la prova di aver pagato, perché solo dopo aver effettuato il pagamento avrà diritto a rivalersi, qualora ciò sia posto in discussione con l'opposizione (in tal senso, Cass. 15376/2022).
Nel caso di specie, con l'opposizione a decreto ingiuntivo, emesso per la somma di €.114.775,08, la società opponente ha fondatamente dedotto l'assenza della certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato, in ragione del fatto che la società non ha fornito la prova del CP_1
pagamento della somma cui era stata condannata con la sentenza n. 1951/2023, quale presupposto dell'obbligazione di garanzia impropria di in favore di , ed ha altresì Parte_1 CP_1 dedotto l'esistenza di fatti estintivi della pretesa azionata, rivenienti dall'atto transattivo sottoscritto da con la società creditrice CP_1 CP_5
13 In particolare, nella memoria di replica ex art. 171-ter, n. 3, c.p.c., depositata in data 28.11.2024, la società non solo ha rilevato che all'atto del deposito del decreto ingiuntivo Parte_1
(21/03/2024) l'opponente aveva rimborsato solo euro 34.491,59 (bonifico del 29/09/2023), mentre l'ulteriore somma indicata nella comparsa di costituzione era stata pagata solo in 23/07/2023, cioè successivamente al deposito ed all'emissione del Decreto Ingiuntivo, ma, soprattutto, ha precisato che l'atto transattivo concluso tra la e la società (prodotto dalla società CP_1 CP_5
opposta in allegato alla memoria di replica ex art. 171-ter, n. 2, c.p.c. depositata il 17.11.2024) indica come dovuta alla medesima la somma di €.206.972,53; somma quest'ultima CP_5 che risulta inferiore rispetto alla decurtazione stabilita in sentenza, pari ad €.316.764,00; la ha quindi concluso affermando che, essendo tenuta a rimborsare le somme che Parte_1
“sarà chiamata a corrispondere” a “previa decurtazione della somma CP_1 CP_5 complessiva di € 316.764,00”, non deve corrispondere alcuna somma alla : 206.972,53- CP_1
316.764,00= -109.791,50.
Tale argomentazione appare condivisibile, in quanto anche nell'ipotesi in cui la CP_1 dovesse corrispondere alla l'intera somma indicata nell'atto transattivo, pari ad CP_5
€.206.972,00, la non sarebbe in ogni caso tenuta a corrispondere alcuna somma a Parte_1
titolo di rivalsa alla , in quanto la decurtazione della somma complessiva di CP_1
€.316.764,00, stabilita in sentenza, risulta superiore all'importo dovuto alla CP_5
Tale circostanza appare ancor più dirimente ove si consideri che la società non risulta CP_1
aver proposto appello avverso la citata sentenza, ed anzi nei propri scritti difensivi ha chiesto la conferma della decisione di condanna, unitamente alla società appellata (come CP_5 riportato alla pagina 6, punto e) dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, e non contestato dalla società opposta).
Il titolo posto in esecuzione è invero pacificamente la statuizione di condanna in rivalsa, ovvero tesa a consentire il recupero di quanto effettivamente pagato in favore di sicché per CP_5 poter efficacemente resistere all'opposizione la società opposta avrebbe dovuto CP_1 provare l'avvenuto pagamento della somma cui era stata condannata con la sentenza n. 1951/2023 ed il suo ammontare.
Nella fattispecie, la società non ha invece fornito la prova del pagamento in favore CP_1 della della somma di €.423.188,40 e neppure di una somma superiore alla CP_5 decurtazione stabilita in sentenza, pari ad €.316.764,00, ma si è limitata ad allegare l'avvenuto pagamento in favore della della complessiva somma di €.68.983,18 (cfr. ricevute di CP_5
pagamento allegate alla comparsa di costituzione della società opposta, all. n. 2), di cui
€.34.491,59 a titolo di prima rata della transazione sottoscritta con la il 27 e 29 CP_5
14 settembre 2023 tramite bonifico del 29.09.2023, ed ulteriori €.34.491,59 a titolo di seconda rata della ridetta transazione tramite bonifico eseguito in data 23.07.2024, quindi successivamente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, avvenuto in data 25.03.2024 (cfr. decreto ingiuntivo emesso il 27.03.2024 ed allegato agli atti della società opponente).
In definitiva, l'atto transattivo concluso tra la e la (peraltro prodotto dalla CP_1 CP_5
stessa società opposta) costituisce un fatto sopravvenuto con effetto estintivo del diritto di credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto.
Peraltro, come si è già evidenziato, la società opposta non ha fornito la prova del pagamento della somma cui era stata condannata con la sentenza n. 1951/2023, quale presupposto dell'obbligazione di garanzia impropria di in favore di . Parte_1 CP_1
Infatti, come detto, la sentenza posta a base del decreto ingiuntivo opposto aveva condannato la a pagare alla il totale importo di €.423.188,40 (capi b) e c) del CP_1 Parte_1
Dispositivo), di cui €.299.194,40 a titolo di restituzione (capo b) ed €.123.994,00 a titolo di risarcimento del danno (capo c), dichiarando la sussistenza dell'obbligo della terza chiamata
“di ristorare e rifondere la convenuta di quanto sarà chiamata a corrispondere Parte_1 all'attrice in forza della presente sentenza…, omissis…previa decurtazione della somma complessiva di € 316.764,00”.
Alla luce dell'esame della documentazione allegata, deve pertanto concludersi nel senso che il credito vantato dalla società opposta sia inesigibile, in quanto non scaduto, non essendosi allo stato verificata la condizione posta dalla sentenza di condanna, consistente nel previo pagamento in favore di di una somma superiore alla decurtazione ivi stabilita, quale presupposto CP_5 del sorgere dell'obbligazione di garanzia impropria di in favore di . Parte_1 CP_1
Da quanto sinora esposto deriva l'accoglimento dell'opposizione, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
6. LE SPESE.
Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI TARANTO - I SEZIONE CIVILE - In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Stefania D'Errico - Definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di , nelle persone Parte_1 Controparte_1 dei rispettivi legali rappresentanti p.t., avente ad oggetto: “Vendita di cose mobili”, così statuisce:
1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto:
15 2) REVOCA il Decreto Ingiuntivo n. 389/2024 emesso in data 26.03.2024 e depositato in data
27.03.2024;
3) CONDANNA la società opposta al pagamento in favore della società Controparte_1 opponente delle spese del presente giudizio, che liquida in €. Parte_1
8.000,00, comprensivi di esborsi, da aumentarsi nella misura di legge per rimborso spese generali,
IVA e CPA.
Così deciso in Taranto, lì 28.03.2025.
Il Presidente dott.ssa S. D'ERRICO
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