Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/04/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Maria LEONE, pronuncia la seguente
Sentenza ex art. 429 cpc
Causa avente ad OGGETTO: “ISCRIZIONE ELENCHI ANAGRAFICI” nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Cavallo Giuseppe Parte_1
- Ricorrente - contro
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Orsingher
- Convenuto -
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 14.10.2022 la parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva di aver appreso con comunicazioni trasmesse dall' in data 3.12.2021 il disconoscimento di n° 52 CP_1 giornate lavorative per l'anno 2020, 50 gg per il 2019, 103 gg per il 2018, 68 per l'anno 2017, 110 gg per il 2016, 60gg per il 2015 nel corso delle quali, invece, aveva lavorato alle dipendenze dell'azienda agricola “ ”. Si doleva, altresì che, conseguentemente pervenivano Persona_1 provvedimenti di revoca dell'indennità di malattia e dell'indennità di disoccupazione per detti periodi.
Sostenendo l'infondatezza della determinazione dell' , la parte ricorrente ha quindi CP_1 chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto alla iscrizione nei predetti elenchi per gli anni e le giornate indicate in ricorso, con conseguente condanna al riconoscimento del diritto ai relativi trattamenti economici e previdenziali maturati.
L' si è costituito e si è opposto all'accoglimento della domanda. CP_1
Espletata la prova testimoniale ammessa, all'odierna udienza la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo, sulle ribadite conclusioni dei procuratori delle parti.
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Ed invero, la prova testimoniale espletata ha consentito di appurare l'effettivo svolgimento di attività lavorativa quale bracciante agricola della ricorrente per l'anno e per i giorni indicati in ricorso. Peraltro, quanto emerso dalla espletata prova testimoniale, non risulta contraddetto da alcun significativo elemento di prova di segno contrario addotto dall' . CP_1
Pertanto, in accoglimento della domanda attrice, va dichiarato il diritto della parte ricorrente alla iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per le giornate e per l'anno di cui al dispositivo, con conseguente riconoscimento del diritto ai relativi trattamenti economici e previdenziali maturati.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza e gravano a totale carico dell' convenuto, per avervi dato causa. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate all'odierna udienza, così provvede:
1. accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, dichiara che la parte ricorrente ha espletato complessivamente n° 52 giornate lavorative per l'anno 2020, 50 gg per il 2019, 103 gg per il 2018,
68 per l'anno 2017, 110 gg per il 2016, 60gg per il 2015 alle dipendenze dell'azienda agricola
”e che ha conseguentemente diritto alla iscrizione negli elenchi anagrafici Persona_1 dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per i medesimi anni, oltre al riconoscimento dei relativi trattamenti economici e previdenziali maturati;
2. condanna altresì l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze di lite, che CP_1 liquida in complessivi €.1400,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Così deciso in Taranto, 3.4.2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Maria LEONE)
Il Cancelliere