CA
Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 22/09/2025, n. 1322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1322 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1119/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, raccolta in camera di consiglio, composta dai Magistrati:
Dott. Maria Mitola - Presidente
Dott. Michele Prencipe - Consigliere
Dott. Gaetano Labianca - Consigliere rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al nr. Rg. 1119/2024, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Tonia de Carlo ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio;
- appellante e appellato incidentale - nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'avv. Norma Furore ed elettivamente Controparte_1 domiciliata presso il suo studio;
- appellata e appellante incidentale -
Oggetto: appello in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da note scritte di cui all'udienza “cartolare” del
13.05.2025.
Fatto.
Con ricorso in appello depositato in data 4.9.2024, impugnava la Parte_1 sentenza n. 1242/2024, pubblicata in data 07.05.2024 e notificata il 05.07.2024, tramite la quale il Tribunale di Foggia, in composizione collegiale, così provvedeva:
“1) affida i figli minori e , in atti generalizzati, in via congiunta ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori, prevedendo che restino collocati stabilmente presso la madre in OG;
pagina 1 di 20 2) la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai coniugi, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per i minori dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
3) autorizza ciascuno dei coniugi all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
4) dispone che il padre incontri i minori secondo le modalità in premessa indicate;
5) dà incarico al consultorio familiare di CE ed al servizio sociale di OG (quartiere
Santo Stefano) di svolgere le attività in premessa indicate, sia con riferimento al sostegno ai genitori ed ai minori, sia con riferimento alla attuazione del diritto di visita, il tutto in collaborazione con i due enti;
6) escludendo qualsiasi sanzione a carico dei genitori, invita gli stessi a dare la massima attuazione a questo provvedimento e ad aderire a tutte le indicazioni che saranno loro date dagli operatori dei servizi incaricati;
7) pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori
e , versando alla moglie la somma mensile di € 800,00 (€. 400,00 per Per_1 Per_2 ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del
18.3.2016, intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Foggia;
8) dispone che l'Assegno Unico Universale sia percepito dai genitori in eguale misura;
9) spese di lite interamente compensate tra le parti;
”.
All'uopo, esponeva:
- che, in data 28.07.2010, aveva contratto matrimonio con , e che Controparte_1 dall'unione coniugale erano nati i figli (n. il 10.07.2011) e (n. il Per_1 Per_2
04.10.2015);
- che, con ricorso per separazione giudiziale, la aveva adito il Tribunale di CP_1
Foggia che, in sede di provvedimenti temporanei e urgenti, aveva disposto l'affido condiviso dei minori, con collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale, e posto a suo carico l'obbligo di versare la somma mensile di € 1.100,00, di cui € 300,00 a titolo di mantenimento della moglie ed € 800,00 a titolo di mantenimento dei due figli, oltre alle spese straordinarie;
pagina 2 di 20 - che, con ricorso del 09.02.2021, la aveva adito il Tribunale di Foggia al fine CP_1 di ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, instando per la modifica delle disposizioni di cui all'ordinanza Presidenziale, chiedendo l'affidamento esclusivo dei figli, l'aumento dell'assegno di mantenimento in favore dei minori fino a €
1.200,00 complessivi e di porre a suo carico l'obbligo di versare una somma di € 300,00 mensili a titolo di assegno divorzile;
- che, nelle more del giudizio, la , risultata vincitrice di un concorso pubblico, CP_1 aveva chiesto l'autorizzazione a trasferirsi con i minori nella città di OG, ed esso appellante aveva prestato il consenso durante l'udienza presidenziale del 07.09.2021;
- che, sempre nell'indetta udienza, il Presidente aveva dato atto che le parti acconsentivano alla revoca dell'assegnazione della casa familiare sita in CE, con riconsegna della copia delle chiavi in suo favore, dell'assegno di mantenimento in favore della e al trasferimento dei minori presso l'abitazione della madre in OG;
CP_1
- che, inoltre, veniva disciplinato l'esercizio del diritto di visita paterno, stabilendo che la madre, il primo e il terzo weekend del mese, avrebbe dovuto condurre i minori in CE, al più tardi entro la serata del venerdì ed il padre ricondurli in OG entro la serata della domenica;
- che dette statuizioni erano rimaste insoddisfatte, in quanto la , in quattro CP_1 mesi, non si era mai attenuta alle prescrizioni presidenziali, né in ordine alle modalità di scioglimento della comunione né in ordine alle modalità di esercizio del diritto di visita paterno, impedendogli di vedere i figli e di tenerli con sé;
- che, in diverse occasioni, la aveva preso autonomamente decisioni rilevanti CP_1 per i minori, come, ad esempio, allorquando aveva deciso di somministrare al figlio il sacramento della Comunione, impedendogli così di essere presente ad uno Per_1 degli eventi più importanti nella vita del figlio, unitamente alla sua famiglia di origine, totalmente estromessa dall'evento;
- che, alla luce delle condotte della , tese ad escludere totalmente la figura CP_1 paterna dalla vita dei figli, il Presidente dell'epoca ammoniva la affinché CP_1 tenesse un comportamento consono agli interessi dei minori, confermando il precedente provvedimento del 07.09.2021, con il quale aveva stabilito che la madre conducesse per due weekend al mese i minori presso l'abitazione paterna in CE;
- che, in data 20.12.2021, il Presidente modificava parzialmente l'ordinanza del
07.09.2021, sostituendo all'espressione “… la madre avrà cura il I e il III weekend del mese di condurre i figli minori in quel di CE al massimo entro la serata del venerdì”
pagina 3 di 20 con la statuizione “… la prima e la terza settimana di ogni mese la madre è obbligata a condurre i minori in CE, consegnandoli esclusivamente al padre presso l'abitazione ove lo stesso domicilia”, così sancendo in maniera più incisiva il relativo obbligo e facendo presente “(…) alle parti, che nel superiore interesse dei figli minori, deve essere evitata ogni possibile forma di contrasto con l'altro coniuge, riportando il rapporto, allo stato, particolarmente teso, all'alveo della normalità. Invita, inoltre, il genitore collocatario prevalente, proprio perché residente in una località particolarmente distante dal luogo di abituale residenza del padre dai minori, a favore fattivamente l'esercizio del diritto di visita degli stessi da parte del padre, evidenziando, sin da ora, che ove si dovessero registrare documentati comportamenti ostativi o anche solo non favorenti
l'esercizio del suddetto diritto-dovere da parte del genitore non collocatario, dette condotte saranno rigorosamente valutate dal Tribunale, anche nell'ottica di una inversione dell'attuale regime di affidamento dei minori…”;
- che, tuttavia, la continuava a non ottemperare alle statuizioni delle CP_1 ordinanze del 07.09.2021 e del 20.12.2021 ed a prendere decisioni per i minori senza mai concordarle con esso istante (ad esempio, la scelta dell'Istituto scolastico/ludico/religioso da frequentare, la scelta delle cure odontoiatriche, del medico e delle spese da sostenere);
- che, inoltre, la moglie impediva ai minori persino di intrattenere relazioni telefoniche, in un'occasione sequestrando il telefono del minore;
Per_1
- che i comportamenti ostruzionistici e manipolativi della moglie nei confronti dei figli peggioravano a causa della nascita della figlia , frutto della relazione con la sua Per_3 attuale moglie;
- che l'intero giudizio di divorzio era stato scandito dalle reiterate istanze della , CP_1 tese ad ottenere la revoca della disposizione con la quale era stata obbligata a condurre i minori in CE a week-end alterni presso la sua abitazione, nonché dalla attuata alienazione parentale dei figli nei suoi confronti, senza che la moglie fosse mai stata sanzionata per i suoi comportamenti malevoli, che avevano ingenerato conseguenze dannose e irreparabili sulla crescita psico-fisica dei figli minori;
- che, viceversa, il Tribunale aveva avallato i comportamenti della moglie, modificando il provvedimento in ordine all'esercizio del diritto di visita e sospendendo addirittura il regime delle visite, di fatto ratificando la volontà indotta di un minore infra-dodicenne plagiato dalla madre e dando per scontato il rifiuto anche dell'altro minore;
Per_2
pagina 4 di 20 - che, con la sentenza gravata, il Giudice di prime cure, nulla disponendo in ordine alle plurime richieste di sanzione nei confronti della madre inadempiente, aveva confermato la sospensione del diritto di visita di esso appellante, demandando ai Servizi Sociali delle città di OG e CE di disporre le modalità di ripristino delle dette visite;
- che sussisteva anzitutto l'erronea ricostruzione dei fatti posti a fondamento delle statuizioni del Tribunale, non essendo corrispondente al vero che fosse stato animato dall'intento esclusivo di attribuire responsabilità al coniuge nella determinazione della crisi coniugale, posto che, invece, le richieste formulate in giudizio erano dirette unicamente ad evidenziare i comportamenti ostruzionistici ed elusivi dell'ordinanza presidenziale posti in essere dalla moglie, in violazione dei diritti dei minori alla bigenitorialità, rispetto ai quali il Giudice di prime cure non aveva adottato alcun provvedimento opportuno;
- che la sentenza non brillava di logica neppure nella parte in cui aveva ritenuto di non provvedere in ordine alla auspicata applicazione delle sanzioni ex art. 709 ter c.p.c., laddove, invece, un corretto uso delle sanzioni previse dal legislatore avrebbe sin da subito impedito alla di indulgere in condotte omissive e ostruzionistiche, CP_1 nonchè di perdurare nel perpetrato ostracismo, a nulla rilevando il contesto di conflittualità (che costituiva proprio il presupposto per l'applicazione di tali sanzioni) e quanto dichiarato dal minore , posto che la perdurante esclusione della figura Per_1 paterna dalla vita dei minori non poteva che essere intesa dagli stessi come condotta deprecabile, da attribuire alla mera volontà del padre;
- che sussisteva l'erronea decisione del Tribunale di confermare la sospensione del diritto di visita paterno, tenuto conto “dell'intero contesto probatorio emerso nel corso dl giudizio”, senza aver considerato che quello che era stato provato era il solo comportamento ostruzionistico della , che non aveva mai condotto i minori CP_1 presso la sua abitazione né collaborato perché i minori mantenessero il loro rapporto con lui negando loro persino le videochiamate;
- che i servizi sociali coinvolti dal Giudice si erano limitati a recepire acriticamente le rispettive doglianze delle parti e in particolare, della , ritenendo opportuno che CP_1
i contatti dei minori con il padre riprendessero con videochiamate con cadenza bisettimanale secondo un calendario svolto dai rispettivi enti che avevano in carica i componenti del nucleo;
- che era ancora in attesa di conoscere come e quando avrebbe potuto effettuare le disposte videochiamate in modalità protetta, evidenziando come nessun serio intervento,
pagina 5 di 20 per ripristinare i rapporti padre/figli, era stato attuato dai competenti enti preposti, a dimostrazione di come il diritto alla bigenitorialità fosse rimasto lettera morta e mera petizione di principio;
- che altro motivo di appello era rappresentato dall'omesso esame dell'intervenuta creazione di un nuovo nucleo familiare, quale elemento sul quale rivalutare l'importo dell'assegno di mantenimento in favore dei figli avuti dal primo matrimonio, posto che la giurisprudenza di legittimità più recente aveva stabilito che la nascita di un nuovo figlio costituiva un fatto nuovo sopravvenuto, che poteva legittimare la richiesta di riduzione del mantenimento dei figli del primo matrimonio, sebbene ciò non operasse come automatismo;
- che, pur disponendo di un immobile adibito a studio professionale, in comproprietà con la , era stato costretto a locare altro studio professionale sostenendone ogni CP_1 ulteriore onere economico;
inoltre, la moglie non aveva mai condotto i figli presso la sua abitazione, per cui non sussisteva la necessità di supportare la nell'esborso per CP_1 viaggi inframensili e interregionali che ella non aveva mai affrontato;
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni:
“1) confermare l'affido condiviso dei minori in favore di entrambi i coniugi, ivi comprese le modalità dell'esercizio del diritto di visita come previste nell'ordinanza presidenziale del
20.12.2021, accessi alla prole fino ad ora, comunque, mai consentiti dalla CP_1 all'avv. , previamente disapplicando la sospensione sine die del diritto di visita Pt_1 paterno in favore della prole per come statuito nell'oppugnata sentenza;
2) accertate le modifiche socio-economiche in capo all'avv. per le motivazioni Pt_1 dedotte in giudizio, nonché l'esistenza di una nuova compagine familiare e la nascita della piccola , disporre la riduzione dell'importo da lui dovuto per il Persona_4 mantenimento della prole in misura non superiore ad € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio);
3) in via subordinata, laddove non si condividessero le documentate ragioni della richiesta principale, rideterminare e ridurre – comunque – il contributo a carico dell'avv.
, nella misura che verrà ritenuta congrua ed equa di giustizia, secondo un Pt_1 apprezzamento complessivo di tutte le circostanze indicate ed ampiamente esposte in narrativa;
4) In ogni caso, con vittoria di spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.”
Si costituiva , la quale evidenziava, in ordine al primo motivo di Controparte_1 appello, che il , pur potendosi recare (in base all'ordinanza presidenziale) in Pt_1
pagina 6 di 20 OG “… ogni volta che vorrà, previa intesa con la madre”, non aveva di fatto esercitato tale facoltà, non rendendosi mai disponibile a recarsi in OG per stare con i propri figli, sulla base dell'apodittico presupposto che il proprio diritto di visita dovesse essere esercitato esclusivamente attraverso l'obbligo di essa resistente di condurre i bambini in CE e non attraverso l'esercizio volontario di tale diritto;
che, peraltro, il viaggio era molto faticoso per i figli, che avevano evidenziato disagi e malesseri vari, tant'è che aveva chiesto una rimodulazione del diritto di visita, prevedendo che i minori potessero essere accompagnati da essa istante solo un fine settimana al mese, mentre per quello successivo fosse il padre a recarsi in OG per stare con i figli, in modo da venirsi reciprocamente incontro;
che detta proposta non era stata accettata da parte del
; che i trasferimenti erano stati resi di difficile attuazione perché ricompresi nel Pt_1 periodo COVID e i minori si erano altresì contagiati;
che inoltre il minore aveva Per_1 manifestato disagio sia nel contatto personale che telefonico col padre e le relazioni dei
Servizi Sociali avevano evidenziato come il manifestasse esclusivamente acredine Pt_1 nei suoi confronti, rifiutando qualsiasi modalità di riavvicinamento ai figli mediante strumenti come la mediazione familiare o incontri protetti con i minori;
che anche il secondo motivo, relativo alla non applicazione delle sanzioni ex art. 709 ter e 614 bis c.p.c. era infondato, posto che proprio il raggiungimento dello scopo di sollecitare le parti ad addivenire ad un accordo per il miglior svolgimento dell'affidamento aveva determinato il primo giudice a disporre un percorso di mediazione del conflitto esistente tra le parti nell'interesse dei minori e la non applicazione di sanzioni nei confronti di entrambe le parti;
che la sospensione del diritto di visita non era stata prevista sine die, ma solo temporaneamente, a seguito di una attività di preparazione dei minori finalizzata al recupero del rapporto con il genitore;
che, quanto al motivo sul mantenimento, si richiamavano le puntuali argomentazioni in fatto e in diritto espresse dal primo giudice;
che anche la statuizione sulle spese era scevra da vizi logici e giuridici, restando una facoltà discrezionale del giudice di merito in presenza di reciproca soccombenza, come nella specie.
Ciò premesso, rassegnava le seguenti conclusioni:
“- In via principale, respingere l'impugnazione proposta dall'avv. Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 1242/2024, pubblicata il 08.05.2024 resa nell'ambito del giudizio di cessazione degli effetti civili, R.G. 863/2021 per tutti i motivi in fatto ed in diritto esposti in premessa.
pagina 7 di 20 - In via di appello incidentale: riformare parzialmente la sentenza del Tribunale di Foggia
n. 1242/2024, pubblicata il 08.05.2024 resa nell'ambito del giudizio di cessazione degli effetti civili, R.G. 863/2021 nella sola parte in cui (punto 8 del
PQM
) dispone che
l'Assegno Unico Universale sia percepito dai genitori in egual misura, per le ragioni in fatto ed in diritto ampiamente spiegate e provate, nel solo ed esclusivo interesse dei minori, riconoscendone la percezione in ragione del 100% alla sig.ra avv. CP_1
. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio di gravame.”
[...]
Con le note di trattazione scritta depositate in data 08.01.2025 in vista dell'udienza del
23.01.2025, produceva documentazione attestante le difficoltà Parte_1 economiche cui era esposto (l'intimazione di pagamento n. 043 2025 90001422 85/000 del 10.01.2025, notificata all'appellante a mezzo pec in data 21.01.2025, per €
263.064,06 e la messaggistica whatsapp intercorsa tra le parti, da cui poteva evincersi come i minori fossero stati condotti in CE senza che gli fosse data menzione, impedendo di poter incontrare i figli e trascorrere con essi anche solo poche ore).
Con nota del 12.09.2024, il Sostituto Procuratore Generale esprimeva parere negativo all'accoglimento dell'appello principale.
Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.05.2025, la causa è stata riservata per la decisione, con concessione alle parti dei termini di legge per il deposito di comparse conclusioni ed eventuali repliche.
Diritto.
Il primo motivo di appello si è incentrato sostanzialmente sull'erroneità della motivazione con la quale era stato sì disposto l'affido condiviso, ma con “erronea ricostruzione dei fatti posti a fondamento dell'affido”, alla stregua di una supposta conflittualità
“esasperata” da ambedue le parti, motivata dall'esigenza di ricercare le rispettive responsabilità dei coniugi nella crisi coniugale e nella condizione psicologica dei minori, ormai distaccatisi dal padre.
L'appellante non ha chiesto di modificare il regime di affido (tant'è che, nelle conclusioni, si chiede di “confermare l'affido condiviso dei minori in favore di entrambi i coniugi, ivi comprese le modalità dell'esercizio del diritto di visita come previste nell'ordinanza presidenziale del 20.12.2021, accessi alla prole fino ad ora, comunque, mai consentiti dalla all'avv. , previamente disapplicando la sospensione sine die del CP_1 Pt_1 diritto di visita paterno in favore della prole per come statuito nell'oppugnata sentenza”), ma censurato il fatto che, nella motivazione, il Tribunale non abbia tenuto conto del fatto pagina 8 di 20 che egli avesse tentato non già di dimostrare la responsabilità del coniuge nella crisi coniugale, bensì di evidenziare i comportamenti ostruzionistici e manipolativi della nell'esercizio del diritto-dovere di visita nei confronti dei figli, che di fatto, gli CP_1 avevano impedito di vedere e tenere con sé i minori.
Il motivo è infondato.
Ha osservato il Tribunale di Foggia: “… Va premesso che nel corso del giudizio è emersa una esasperata conflittualità tra le parti, manifestata da accuse reciproche e da plurime domande di modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti e di irrogazione di sanzioni. I coniugi, in sostanza (come è dato ulteriormente evincere dalle richieste di prova orale), hanno inteso limitare la decisione alla ricerca di una precisa responsabilità, dell'uno o dell'altro, nella crisi coniugale e nella condizione dei minori, distaccatisi dal padre, non considerando, invece, che quel che va ricercato, nel contesto patologico della famiglia, è il benessere della prole ed il loro diritto a conservare un rapporto equilibrato e stabile con entrambi i genitori (come recitano gli artt. 337 bis e ss. c.p.c.). Il contesto conflittuale non è peraltro, di per sé, causa di un affidamento esclusivo della prole, specie in casi come quello in esame, ove se si lasciasse ad uno solo dei genitori l'esercizio della responsabilità genitoriale, l'altro verrebbe inevitabilmente escluso dalla vita dei minori, con buona pace del principio di bigenitorialità. Ed invece, in questo caso è vieppiù necessario che entrambi i genitori recuperino la sostanza del loro ruolo, che deve essere improntato alla sola crescita ed alla ricerca del benessere dei figli che, è bene puntualizzarlo, necessitano sia della madre sia del padre nel percorso di vita, specie adolescenziale, già avviato per e prossimo ad avviarsi per . Si ritiene, Per_1 Per_2 quindi, che non ricorra alcuna necessità per limitare il diritto alla bigenitorialità, peraltro conformemente a quanto richiesto dalle parti”.
Orbene, non è stato contestato dal che, nel corso del giudizio, sia emersa Pt_1 un'aspra conflittualità e che le accuse dei coniugi circa il fallimento del matrimonio siano state reciproche;
non si vede, pertanto, in cosa si sostanzi l'erroneità della motivazione del primo Giudice se, neppure nelle conclusioni, il ricorrente abbia richiesto la modifica del regime di affido condiviso;
quanto al fatto che il solo in un'occasione si sia Pt_1 limitato a richiedere la modifica del provvedimento temporaneo relativo al diritto di visita, mentre la aveva richiesto la modifica del diritto di visita svariate volte, va CP_1 detto che tale argomentazione non inficia la conformità della statuizione relativa all'affido dei figli, posto che il Giudice di primo grado si è limitato a stigmatizzare il pagina 9 di 20 comportamento di entrambe le parti, le quali - piuttosto che ricercare una linea condivisa relativa all'attuazione del diritto di visita - si erano rinfacciate reciproci inadempimenti.
Ne deriva che non è contestabile neppure l'argomentazione che entrambe le parti non abbiano cooperato nell'assicurare ai figli il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita dei figli;
a riprova di tale chiusura reciproca, il Tribunale ha evidenziato – senza essere sul punto smentito dall'appellante - per un verso il rifiuto immotivato della alle videochiamate dei CP_1 figli con il padre;
e, per altro verso, che il aveva rifiutato percorsi di sostegno al Pt_1 recupero del rapporto con i figli, sostenendo che, “con questa soluzione”, la CP_1
“volesse molestarlo, intaccando il suo delicato equilibrio costruito faticosamente”, rinunciando così, irrevocabilmente, al diritto di visita per non creare ulteriori motivi di ansia e disagio.
Non può pertanto sostenersi che la motivazione sia errata o carente, posto che il giudice di primo grado ha evidenziato che non solo erano stati frapposti comportamenti ostruzionistici al diritto di visita paterno da parte della madre, ma anche che il padre si fosse immotivatamente sottratto – una volta appreso del rifiuto dei figli a volerlo incontrare - a percorsi di sostegno genitoriale, in tal modo riversando sull'altro coniuge la responsabilità per aver ostacolato il proprio diritto alla genitorialità ma senza, a sua volta, cooperare con gli enti preposti all'insieme delle misure (preparatorie) che permettessero di raggiungere il risultato di recupero del rapporto con i figli.
Con riguardo al fatto che la moglie non si fosse mai recata in CE da bologna con i figli, nonostante l'obbligo previsto nell'ordinanza presidenziale, rendendosi così inadempiente all'ordinanza Presidenziale, va detto che la circostanza, di per sé sola, non prova che vi siano state condotte manipolative od ostruzionistiche della madre nel rapporto dei figli con il padre;
ed invero, il poteva recarsi a OG ogni Pt_1 qualvolta lo desiderava, e non risulta che tale facoltà sia stata mai esercitata;
per altro verso, la ha dedotto che i viaggi da OG a CE si erano resi difficoltosi CP_1 per le restrizioni dovute al periodo emergenziale e per il fatto che i minori non volevano più recarsi a CE, avendo espresso disagio rispetto alla figura paterna.
Peraltro, nell'appello non si richiede una modifica del regime di affidamento dei figli
(sospensione, decadenza della responsabilità genitoriale, affido esclusivo o superesclusivo), né l'adozione di specifiche misure sanzionatorie nei confronti della
, a riprova dell'inconsistenza del motivo;
non sono state, difatti, neppure CP_1 reiterate le richieste istruttorie di prova orale disattese in primo grado, al fine di provare i pagina 10 di 20 comportamenti dell'altro genitore collocatario di allontanamento morale e/o materiale dei figli da sé, indicati come significativi di una sindrome di alienazione parentale, ai fini della modifica delle modalità di affidamento.
Ne deriva che il primo motivo è infondato.
Quanto alla mancata applicazione di sanzioni nei confronti della , il Tribunale ha CP_1 motivato che “… le parti hanno rappresentato nel corso del processo la loro esasperata conflittualità, tendente a trovare un unico responsabile nella condizione nella quale vivono i figli, invece di tentare di superare, insieme, le chiusure che inevitabilmente ogni fase patologica della famiglia attraversa, il tutto al fine di rinvenire un benessere per la prole, che evidentemente manca in questo momento, nel quale i minori vivono senza la figura paterna. Le dichiarazioni del minore , sulla cui spontaneità non v'è alcun Per_1 dubbio, rendono piena contezza del fatto che egli si è sentito privo della figura paterna, che comunque egli considera presente ed importante nella sua vita (come è evidenziato dalle relazioni degli enti, sopra richiamate) e che è opportuno e necessario che ritorni nella sua vita (come in quella del fratello). E' evidente che al minimo ostacolo le parti, piuttosto che ritrovare una linea comune, con il sostegno degli enti preposti, hanno preferito azionare i meccanismi di conflittualità, di fatto tralasciando il loro compito di cura del benessere dei figli. E la dimostrazione è data dall'ultimo degli atti posti in essere dalle parti: la ha rifiutato le videochiamate, ritenendo, spontaneamente, che CP_1 esse dovessero essere precedute da un sostegno, il ha preferito non sottoporsi ad Pt_1 alcun progetto di sostegno. In questo modo, è chiaro che ogni attività risulta vanificata, ma è anche evidente che l'eventuale irrogazione di una sanzione (peraltro da applicare ad entrambi, stanti i comportamenti da essi tenuti) non avrebbe portato (e non porterebbe) i genitori alla effettiva adesione a programmi ai quali essi, evidentemente, non hanno voluto aderire ed ai quali, invece, occorre aderire volontariamente e con
l'intenzione di risolvere il conflitto familiare. Ne consegue che il Collegio non ritiene di applicare alcuna sanzione alle parti”.
La motivazione del Tribunale, incentrata sul fatto che entrambi i genitori si sono rivelati passibili di sanzioni, stanti i comportamenti da ambedue tenuti, è stata confutata dall'appellante con l'argomentazione che egli non avrebbe avuto alcun bisogno di un supporto, avendo ben chiari e presenti i propri doveri genitoriali;
ma è evidente come, essendo il diritto alla bigenitorialità un diritto anzitutto del minore, sottraendosi il padre a ogni forma di sostegno per il recupero del rapporto con i figli (anzi, avendo dichiarato di rinunciare “irrevocabilmente” al diritto di visita della prole, come da relazione dei S.S. di pagina 11 di 20 CE del 2.10.2023), anch'egli non ha adeguatamente compreso che avrebbe dovuto cooperare con tali enti per consentirgli il recupero del rapporto con i figli, alla stregua delle indicazioni degli enti preposti e indipendentemente dalle motivazioni addotte dai minori stessi.
Peraltro, al di là di generiche allegazioni, tendenti a dimostrare comportamenti ostruzionistici e oppositivi della moglie, nulla è stato provato in questa sede, sicchè non può dirsi verificata la sussistenza dei descritti comportamenti come incidenti negativamente sul diritto di visita, in modo da procedere a condannare la parte al pagamento delle sanzioni descritte dalla norma sulla base dell'inadempimento passato.
E difatti, nelle conclusioni, pur censurando la motivazione secondo la quale il Tribunale non avrebbe applicato le sanzioni ex art. 709 ter c.p.c. nei confronti della , non CP_1
è stato richiesto alcun provvedimento afflittivo nei suoi confronti.
Venendo adesso al motivo relativo al diritto di visita, il Tribunale ha così disposto:
“Sicché è opportuno che siano ripresi i contatti dei minori con il padre, attraverso videochiamate da svolgersi con cadenza bisetttimanale (per due volte alla settimana, secondo un calendario svolto dai rispettivi enti che hanno in carica i componenti del nucleo, quindi in modalità protetta), contemporaneamente alla attività di sostegno ai genitori. Successivamente, quando gli enti lo riterranno opportuno ed i minori saranno pronti ad avviare visite dirette con il padre, gli incontri potranno svolgersi con videochiamate senza alcun intervento dei servizi, per tre volte alla settimana (sul punto, le parti si accorderanno ventiquattro ore prima delle chiamate). Quando gli enti preposti
(che dovranno continuare a sostenere il nucleo) riterranno pronti i minori (e sentendo il loro parere), questi potranno incontrare il padre, anche con pernottamenti, per una volta al mese nella città di OG (il primo fine settimana del mese, dal venerdì alla domenica sera) e, qualora gli enti preposti lo stimino opportuno, anche nella città di
CE (per il terzo settimana del mese, dal venerdì alla domenica sera, con accompagnamento da parte della ). Resteranno comunque in vigore le CP_1 videochiamate dei minori con il padre, come sopra determinate. Va evidenziato che risulta essere indispensabile che le visite si svolgano in entrambe le città, posto che la città di OG rappresenta quella dell'attuale contesto di vita dei minori (oltre al fatto che il padre pagina 8 di 11 così, avrà modo di prendere parte alla vita dei suoi figli, mostrando quella apertura verso di loro che gli stessi minori cercano e che il minore
ha riferito di non trovare) e quella di CE il contesto di vita del padre e degli Per_1 stessi minori prima del trasferimento (consentendo ai bambini di poter avvicinarsi al
pagina 12 di 20 nuovo contesto di vita del genitore). Allorquando il regime di visita sarà attuato in questo modo, saranno ripristinate le ulteriori permanenze dei minori con il padre, per le vacanze natalizie, pasquali ed estive, come indicate nella ordinanza ex art. 4, comma 8, legge n.
898/1970. Va detto che questa decisione, adottata tenendo conto dell'intero contesto probatorio assunto nel giudizio, consente di svolgere le attività di ripresa dei rapporti in modo del tutto graduale e adeguato a risolvere gli atteggiamenti di chiusura manifestati dalle parti che, è bene evidenziarlo, se prorogati, potranno portare nocumento ad una crescita sana ed equilibrata della prole. E' opportuno che la coppia genitoriale collabori ai progetti predisposti dagli enti incaricati, evitando di formulare giudizi preventivi sulla opportunità e validità degli stessi, posto che, come è dimostrato da tutto l'andamento del contesto familiare, la mancanza di adesione ai supporti ha determinato ulteriori chiusure dell'un genitore verso l'altro, con inevitabile ripercussione sul benessere della prole”.
Quindi, al fine di garantire la graduale ripresa dei rapporti del padre con i minori, il
Tribunale ha previsto:
1) che dapprima si svolgano delle videochiamate in forma protetta per tre volte alla settimana;
poi, quando gli enti incaricati (consultorio e servizi sociali di CE e
OG) lo riterranno opportuno, videochiamate libere;
2) successivamente, è stata prevista la ripresa effettiva dei contatti padre/figli un weekend al mese, da svolgersi nella città di OG e, qualora gli enti lo stimino opportuno, anche presso la città di CE (il terzo venerdì del mese).
A detta dell'appellante, questi incontri con i minori non si sarebbero mai tenuti, neppure nella forma delle videochiamate, rispetto alle quali la madre si è dichiarata contraria, stando alle relazioni dei Servizi sociali.
A parere della Corte, il motivo è fondato per quanto di ragione.
Se può concordarsi col Tribunale circa il fatto che è necessaria un'attività di recupero del rapporto padre/figli tramite strumenti di supporto alla genitorialità, da affidare ai Servizi sociali, non può concordarsi con una sospensione sine die degli incontri tra padre e figli lasciata alla discrezionalità dei Servizi sociali e alle indicazioni a questi date dai minori;
se
è vero che “… la circostanza che un figlio minore, divenuto ormai adolescente e perfettamente consapevole dei propri sentimenti e delle loro motivazioni, provi nei confronti del genitore non affidatario sentimenti di avversione o, addirittura, di ripulsa - a tal punto radicati da doversi escludere che possano essere rapidamente e facilmente rimossi, nonostante il supporto di strutture sociali e psicopedagogiche - costituisce fatto idoneo a giustificare anche la totale sospensione degli incontri tra il minore stesso ed il pagina 13 di 20 coniuge non affidatario (cfr. Cass.317-1998)”, è altresì vero che, nel concreto, non ricorre questa situazione di avversione o di ripulsa, per cui non appare giustificabile una sospensione degli incontri, sia pure temporanea, disposta rispetto all'atteggiamento dei figli.
Non ricorre infatti la situazione per la quale il prosieguo degli incontri con il genitore avversato possa portare a gravi traumi psichici del minore ovvero ad una dannosa radicalizzazione della animosità iniziale (v. Cass. 317-1998; Cass. 6312-1999).
Ne deriva che, a giudizio della Corte, fermo restando il supporto dei Servizi sociali e dei
Consultori di OG e CE nella fase iniziale, deve essere garantita la immediata ripresa dei rapporti tra padre e figli minori, assicurando al la possibilità di recarsi Pt_1
a OG e di incontrare e vedere i figli per un week end al mese, che si individua nel secondo weekend del mese, dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica pomeriggio alle ore 17.00; a tal fine, per i primi due mesi, i minori verranno incontrati dal padre presso il consultorio di OG, alla presenza di operatori specializzati, secondo un orario che verrà comunicato alle parti dal Responsabile del Consultorio e dei Servizi sociali (U.O. tutela minori, S. Stefano Savena) di OG;
successivamente, dopo i primi due mesi, gli incontri avverranno in forma libera.
Parallelamente, dopo i primi tre mesi (a far data dalla pubblicazione della presente sentenza), la avrà cura di portare i figli, una volta ogni due mesi, presso la CP_1 città di CE, il quarto venerdì del mese, assicurando al padre la possibilità di vedere e incontrare i figli dal venerdì pomeriggio (ore 17.30) sino alla domenica pomeriggio (ore
15.00).
Rimane ferma la necessità di garantire le video chiamate in forma dapprima protetta e poi, come disposto dal tribunale, in forma libera.
Per i prossimi sei mesi, i Servizi sociali avranno cura di relazionare al giudice tutelare competente eventuali inadempienze ovvero ogni altra condotta dei genitori e figli oppositiva al programma di recupero fissato dalla odierna Corte.
Appare altresì evidente come ogni ulteriore ostacolo o impedimento frapposto da uno o entrambi i genitori costituirà, tramite opportuna relazione dei Servizi sociali coinvolti nel programma di recupero della genitorialità, motivo di revisione dell'affido ovvero di adozione possibile in futuro di astreintes, dovendo entrambi i genitori abbandonare i pervicaci comportamenti consistiti nell'ostacolare l'esecuzione dei diversi provvedimenti nel tempo adottati dal Tribunale.
pagina 14 di 20 Eventuali futuri comportamenti ostativi formeranno oggetto di valutazione anche ai sensi del nuovo disposto normativo, con possibilità di adottare d'ufficio le misure di coercizione indiretta.
Venendo adesso al motivo sull'errata quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore dei minori e , esso risulta fondato, nei limiti di seguito Per_1 Persona_5 precisati.
Va premesso che il Tribunale ha confermato la quantificazione in € 800,00 mensili (€
400,00 per ciascun figlio), già effettuata dal Presidente con l'ordinanza ex art. 4, comma
8, L. n. 898 del 1970 del 20.12.2021, ritenendo che la formazione di un nuovo nucleo familiare da parte dell'obbligato non potesse implicare, di per sé, la riduzione degli importi dovuti al mantenimento della prole nata dalla prima unione;
inoltre, il reddito del non risultava nelle more affatto diminuito, bensì aumentato. Pt_1
Ora, se effettivamente il reddito del Grasso non risulta diminuito, non può sottacersi che
“… la formazione di una nuova famiglia e la nascita di figli dal nuovo partner, pur non determinando automaticamente una riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati dalla precedente unione, devono essere valutate dal giudice come circostanze sopravvenute che possono portare alla modifica delle condizioni originariamente stabilite, in quanto comportano il sorgere di nuovi obblighi di carattere economico” (v. Cass., Sez.
I, 13/01/2023, n. 952; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI – 1, 12/07/2016, n. 14175).
Sotto tale profilo, non è contestato che il debba farsi carico da solo del Pt_1 mantenimento della nuova prole, oltre che di quello dei figli nati dal primo matrimonio e che il reddito dichiarato appaia relativamente esiguo.
Ed invero, dalla dichiarazione dei redditi presentata nel corso dell'anno 2020, relativa al periodo d'imposta del 2019, può evincersi che il ha percepito compensi Pt_1 professionali lordi pari a € 44.223,00 annui, ovvero circa € 36.000,00, al netto delle imposte pagate.
Per quanto attiene al periodo d'imposta dell'anno 2020 (dichiarazione dei redditi 2021), i compensi dichiarati ammontavano a € 9.971,00 lordi annui, ovvero circa € 6.000,00 netti annui.
Relativamente al periodo d'imposta dell'anno 2021 (dichiarazione dei redditi 2022), il ha dichiarato di aver percepito compensi professionali pari a € 16.963,00 lordi Pt_1 annui, ovvero di circa € 12.000,00 netti.
pagina 15 di 20 Infine, dalla dichiarazione dei redditi presentata nel corso del 2023, relativa al periodo di imposta del 2022, può evincersi come i compensi sono aumentati sino a € 25.463,00 lordi annui, ovvero circa € 17.000,00, al netto delle imposte pagate.
Inoltre, risultano in atti le attestazioni ISEE degli anni 2022 e 2023, da cui emerge un
ISEE ordinario rispettivamente di € 16.523,69 e € 16.247,81.
Ne deriva che il può contare su un reddito dichiarato di circa € 1.500,00, con cui Pt_1 deve fronteggiare il mantenimento dei due figli per attuali € 926,00 (come attualmente rivalutati), oltre che il mantenimento della nuova figlia , di appena 5 anni. Per_3
Non risultano altri redditi del . Pt_1
Ne deriva che la necessità del mantenimento della nuova figlia incide sul reddito complessivo del che, difatti ha prodotto, sia pur tardivamente, intimazione di Pt_1 pagamento dell'Agenzia delle entrate, per un importo considerevole.
Ne deriva che, in base alle dichiarazioni dei redditi prodotti e a tutte le circostanze sopraindicate, non pare che la condizione reddituale del sia di consistenza così Pt_1 ingente da rendere irrilevanti i nuovi oneri (v. Cass., Sez. I, 13/01/2023, n. 952 cit.; cfr. anche Cass. Sez. I, 29/07/2021, n. 21818, che a sua volta richiama Cass., 30/11/2007,
n. 25010; Cass., 19/03/2014, n. 6289; Cass. 12/07/2016, n. 14175).
Tenuto conto di quanto sopra, si stima congruo, pertanto, considerati anche i costi che il dovrà sopportare per il ripristino del regime di visite in OG, ridurre l'assegno Pt_1 di mantenimento in favore dei minori e in attuali € 700,00 mensili (€ Per_1 Per_2
350,00 per ciascun figlio), con rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT, fermo restando il 50% delle spese straordinarie, come regolamentate dal vigente protocollo presso il Tribunale di Foggia.
Venendo adesso all'appello incidentale spiegato dalla , relativo al rigetto della CP_1 richiesta di attribuzione in via esclusiva dell'assegno unico universale, istituito dalla L. n.
46/2021 (attuata con il D.lgs. n. 230/2021), deve evidenziarsi quanto segue.
La legge che istituisce, a decorrere dal 1° marzo 2022, l'assegno unico e universale per i figli a carico (art. 1), prevede all'art. 2, comma 2 che “L'assegno di cui all'articolo 1 spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5.” Ed, all'art. 6, è precisato, al comma
2, che ”fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 5, la domanda di cui al comma 1 è presentata da un genitore ovvero da chi esercita la responsabilità genitoriale” ed al comma 4 che “L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità
pagina 16 di 20 genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, l'assegno è riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare.”
La Circolare INPS n. 23/22 ed in particolare il successivo messaggio INPS n. 1714 del
20.04.22, chiarisce che “Il principio regolatore generale è che l'Assegno unico e universale è erogato in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero hanno l'affidamento condiviso dei figli. Tuttavia, i genitori possono stabilire che il contributo venga interamente erogato solo a uno dei due, attestando in procedura
l'accordo tra le parti. Ad eccezione alla regola generale di cui sopra, l'assegno viene sempre erogato interamente a un solo genitore se da un provvedimento del giudice o da un accordo scritto tra le parti risulta che quel genitore ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero l'affidamento esclusivo. L'assegno viene altresì sempre erogato a un solo genitore se il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, ha disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori. Nei casi sopra riportati (esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero affidamento esclusivo o provvedimento del giudice che individua chi dei genitori può percepire contributi pubblici, oppure accordo fra le parti) il richiedente che si trovi nelle suddette condizioni lo dichiara nella domanda, selezionando l'apposita opzione, chiedendo l'erogazione dell'AUU al 100%.[…] L'altro genitore, in ogni caso, potrà chiedere alla Struttura INPS competente il riesame della ripartizione, trasmettendo alla medesima idonea documentazione a comprova.”
Nel caso di affido condiviso ed in assenza di espresso accordo tra le parti, l'A.U.U. deve quindi, di regola, essere goduto al 50% da ciascun genitore affidatario, a meno che il giudice non disponga motivatamente in senso diverso, fermo che l'A.U.U., quale beneficio statale, non si sostituisce al mantenimento dovuto dai genitori per i figli minori.
Tuttavia, la già citata Circolare dell'Inps aggiunge che "qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente
l'assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario ... lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può stabilire che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento".
Tale norma non pone però una preclusione riguardante il giudice del divorzio che pronunci sulle istanze di affidamento dei figli minori;
ne consegue che l'assegno può
pagina 17 di 20 essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo (cfr. Cass.,
Sez. I, 22/02/2025, n. 4672).
Ciò posto, il Tribunale ha ritenuto che non v'è ragione per cui l'assegno debba essere posto a favore della sola , “… proprio perché la creazione di un regime del tutto CP_1 paritario tra i coniugi porta a considerare utile una loro maggiore partecipazione alla vita della prole”.
Ora, la motivazione non appare coerente col dato, riconosciuto dallo stesso Tribunale, che, per effetto del rifiuto dei figli a incontrare il padre e delle difficoltà logistiche legate al trasferimento dei minori in OG, il genitore unico collocatario dei figli è la
, sicchè l'assegno può essere attribuito al genitore collocatario dei minori, per CP_1 verosimili esigenze di semplificazione nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con i figli in modo stabile e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di questi ultimi,
Reputa la Corte che l'assegno in questione - che spetta a favore delle famiglie con figli a carico fino al compimento del ventunesimo anno di vita - è definito unico, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, come si evince anche dalle informative rese in proposito dall'Inps.
Ne consegue che l'attribuzione della somma al genitore collocatario avviene di fatto nell'ambito di un mandato ex lege, seppure tacito, riguardante l'utilizzo dell'intera somma nell'esclusivo interesse della prole.
Sotto tale ultimo profilo, appare opportuno che l'assegno unico universale per i figli sia percepito in via esclusiva dalla , dato il vincolo di utilizzazione della somma CP_1 versata con l'assegno unico, salvo il diritto del a chiederne conto, in maniera però Pt_1 non dissimile da ogni altra spesa sostenuta nell'interesse della prole, e sotto il controllo giudiziale.
Venendo adesso al motivo sulle spese, tenuto conto dell'esito del giudizio e, dunque, della reciproca soccombenza delle parti, trova applicazione l'art. 92, co. 2 c.p.c., per cui anche il motivo sulle spese è infondato.
Quanto alle spese del presente procedimento, dalla soccombenza reciproca consegue la compensazione integrale delle spese del grado di appello.
P.Q.M.
pagina 18 di 20 la Corte di Appello di Bari, sezione Prima Civile, decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1242/2024, pubblicata in data 07.05.2024 e Parte_1 notificata il 05.07.2024, emessa dal Tribunale di Foggia in composizione collegiale nell'ambito del procedimento R.G. n. 863/2021, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, così dispone:
-) revoca la statuizione relativa al diritto di visita dei figli e, per l'effetto, dispone, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, che il padre potrà incontrare e vedere i figli in OG per un week end al mese (il secondo) dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica pomeriggio alle ore 17.00;
-) per i primi due mesi a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, il padre potrà incontrare e vedere i figli presso il consultorio di OG, alla presenza di operatori specializzati, secondo un orario che verrà comunicato alle parti dal responsabile del
Consultorio e dei Servizi sociali (U.O. tutela minori S. Stefano Savena) di OG;
successivamente, dopo i primi due mesi, gli incontri avverranno in forma libera;
-) dopo i primi tre mesi a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, la porterà i figli, con intervallo ogni due mesi, presso la città di CE, il quarto CP_1 venerdì del mese, assicurando al padre la possibilità di vedere e incontrare i figli dal venerdì pomeriggio (ore 17.30) sino alla domenica pomeriggio (ore 15.00);
-) conferma le video-chiamate per i primi tre mesi in forma protetta e poi, in forma libera, disponendo che il responsabile dei servizi sociali di OG si organizzi immediatamente con le parti per un calendario delle video-chiamate da svolgersi in forma protetta;
-) dispone che il servizio sociale competente relazioni al giudice tutelare ogni sei mesi segnalando eventuali inadempienze ovvero ogni altra condotta dei genitori e figli oppositiva al programma di recupero fissato dalla Corte;
2) accoglie il motivo di appello relativo al mantenimento dei figli e , Per_1 Per_2 riducendo l'assegno complessivo ad attuali € 700,00 mensili (€ 350,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT e con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza;
3) accoglie l'appello incidentale, per l'effetto riconosce in capo a il diritto Parte_2 di richiedere l'assegnazione al 100% dell'assegno unico universale;
4) compensa integralmente le spese del grado.
5) manda la cancelleria per le comunicazioni al Servizio sociale di OG (UO tutela minori) e al Consultorio di OG, in persona dei rispettivi responsabili pro tempore.
pagina 19 di 20 Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 16.9.2025.
Il Giudice rel.
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr.ssa Maria Mitola
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, raccolta in camera di consiglio, composta dai Magistrati:
Dott. Maria Mitola - Presidente
Dott. Michele Prencipe - Consigliere
Dott. Gaetano Labianca - Consigliere rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al nr. Rg. 1119/2024, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Tonia de Carlo ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio;
- appellante e appellato incidentale - nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'avv. Norma Furore ed elettivamente Controparte_1 domiciliata presso il suo studio;
- appellata e appellante incidentale -
Oggetto: appello in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da note scritte di cui all'udienza “cartolare” del
13.05.2025.
Fatto.
Con ricorso in appello depositato in data 4.9.2024, impugnava la Parte_1 sentenza n. 1242/2024, pubblicata in data 07.05.2024 e notificata il 05.07.2024, tramite la quale il Tribunale di Foggia, in composizione collegiale, così provvedeva:
“1) affida i figli minori e , in atti generalizzati, in via congiunta ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori, prevedendo che restino collocati stabilmente presso la madre in OG;
pagina 1 di 20 2) la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai coniugi, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per i minori dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
3) autorizza ciascuno dei coniugi all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
4) dispone che il padre incontri i minori secondo le modalità in premessa indicate;
5) dà incarico al consultorio familiare di CE ed al servizio sociale di OG (quartiere
Santo Stefano) di svolgere le attività in premessa indicate, sia con riferimento al sostegno ai genitori ed ai minori, sia con riferimento alla attuazione del diritto di visita, il tutto in collaborazione con i due enti;
6) escludendo qualsiasi sanzione a carico dei genitori, invita gli stessi a dare la massima attuazione a questo provvedimento e ad aderire a tutte le indicazioni che saranno loro date dagli operatori dei servizi incaricati;
7) pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori
e , versando alla moglie la somma mensile di € 800,00 (€. 400,00 per Per_1 Per_2 ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del
18.3.2016, intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Foggia;
8) dispone che l'Assegno Unico Universale sia percepito dai genitori in eguale misura;
9) spese di lite interamente compensate tra le parti;
”.
All'uopo, esponeva:
- che, in data 28.07.2010, aveva contratto matrimonio con , e che Controparte_1 dall'unione coniugale erano nati i figli (n. il 10.07.2011) e (n. il Per_1 Per_2
04.10.2015);
- che, con ricorso per separazione giudiziale, la aveva adito il Tribunale di CP_1
Foggia che, in sede di provvedimenti temporanei e urgenti, aveva disposto l'affido condiviso dei minori, con collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale, e posto a suo carico l'obbligo di versare la somma mensile di € 1.100,00, di cui € 300,00 a titolo di mantenimento della moglie ed € 800,00 a titolo di mantenimento dei due figli, oltre alle spese straordinarie;
pagina 2 di 20 - che, con ricorso del 09.02.2021, la aveva adito il Tribunale di Foggia al fine CP_1 di ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, instando per la modifica delle disposizioni di cui all'ordinanza Presidenziale, chiedendo l'affidamento esclusivo dei figli, l'aumento dell'assegno di mantenimento in favore dei minori fino a €
1.200,00 complessivi e di porre a suo carico l'obbligo di versare una somma di € 300,00 mensili a titolo di assegno divorzile;
- che, nelle more del giudizio, la , risultata vincitrice di un concorso pubblico, CP_1 aveva chiesto l'autorizzazione a trasferirsi con i minori nella città di OG, ed esso appellante aveva prestato il consenso durante l'udienza presidenziale del 07.09.2021;
- che, sempre nell'indetta udienza, il Presidente aveva dato atto che le parti acconsentivano alla revoca dell'assegnazione della casa familiare sita in CE, con riconsegna della copia delle chiavi in suo favore, dell'assegno di mantenimento in favore della e al trasferimento dei minori presso l'abitazione della madre in OG;
CP_1
- che, inoltre, veniva disciplinato l'esercizio del diritto di visita paterno, stabilendo che la madre, il primo e il terzo weekend del mese, avrebbe dovuto condurre i minori in CE, al più tardi entro la serata del venerdì ed il padre ricondurli in OG entro la serata della domenica;
- che dette statuizioni erano rimaste insoddisfatte, in quanto la , in quattro CP_1 mesi, non si era mai attenuta alle prescrizioni presidenziali, né in ordine alle modalità di scioglimento della comunione né in ordine alle modalità di esercizio del diritto di visita paterno, impedendogli di vedere i figli e di tenerli con sé;
- che, in diverse occasioni, la aveva preso autonomamente decisioni rilevanti CP_1 per i minori, come, ad esempio, allorquando aveva deciso di somministrare al figlio il sacramento della Comunione, impedendogli così di essere presente ad uno Per_1 degli eventi più importanti nella vita del figlio, unitamente alla sua famiglia di origine, totalmente estromessa dall'evento;
- che, alla luce delle condotte della , tese ad escludere totalmente la figura CP_1 paterna dalla vita dei figli, il Presidente dell'epoca ammoniva la affinché CP_1 tenesse un comportamento consono agli interessi dei minori, confermando il precedente provvedimento del 07.09.2021, con il quale aveva stabilito che la madre conducesse per due weekend al mese i minori presso l'abitazione paterna in CE;
- che, in data 20.12.2021, il Presidente modificava parzialmente l'ordinanza del
07.09.2021, sostituendo all'espressione “… la madre avrà cura il I e il III weekend del mese di condurre i figli minori in quel di CE al massimo entro la serata del venerdì”
pagina 3 di 20 con la statuizione “… la prima e la terza settimana di ogni mese la madre è obbligata a condurre i minori in CE, consegnandoli esclusivamente al padre presso l'abitazione ove lo stesso domicilia”, così sancendo in maniera più incisiva il relativo obbligo e facendo presente “(…) alle parti, che nel superiore interesse dei figli minori, deve essere evitata ogni possibile forma di contrasto con l'altro coniuge, riportando il rapporto, allo stato, particolarmente teso, all'alveo della normalità. Invita, inoltre, il genitore collocatario prevalente, proprio perché residente in una località particolarmente distante dal luogo di abituale residenza del padre dai minori, a favore fattivamente l'esercizio del diritto di visita degli stessi da parte del padre, evidenziando, sin da ora, che ove si dovessero registrare documentati comportamenti ostativi o anche solo non favorenti
l'esercizio del suddetto diritto-dovere da parte del genitore non collocatario, dette condotte saranno rigorosamente valutate dal Tribunale, anche nell'ottica di una inversione dell'attuale regime di affidamento dei minori…”;
- che, tuttavia, la continuava a non ottemperare alle statuizioni delle CP_1 ordinanze del 07.09.2021 e del 20.12.2021 ed a prendere decisioni per i minori senza mai concordarle con esso istante (ad esempio, la scelta dell'Istituto scolastico/ludico/religioso da frequentare, la scelta delle cure odontoiatriche, del medico e delle spese da sostenere);
- che, inoltre, la moglie impediva ai minori persino di intrattenere relazioni telefoniche, in un'occasione sequestrando il telefono del minore;
Per_1
- che i comportamenti ostruzionistici e manipolativi della moglie nei confronti dei figli peggioravano a causa della nascita della figlia , frutto della relazione con la sua Per_3 attuale moglie;
- che l'intero giudizio di divorzio era stato scandito dalle reiterate istanze della , CP_1 tese ad ottenere la revoca della disposizione con la quale era stata obbligata a condurre i minori in CE a week-end alterni presso la sua abitazione, nonché dalla attuata alienazione parentale dei figli nei suoi confronti, senza che la moglie fosse mai stata sanzionata per i suoi comportamenti malevoli, che avevano ingenerato conseguenze dannose e irreparabili sulla crescita psico-fisica dei figli minori;
- che, viceversa, il Tribunale aveva avallato i comportamenti della moglie, modificando il provvedimento in ordine all'esercizio del diritto di visita e sospendendo addirittura il regime delle visite, di fatto ratificando la volontà indotta di un minore infra-dodicenne plagiato dalla madre e dando per scontato il rifiuto anche dell'altro minore;
Per_2
pagina 4 di 20 - che, con la sentenza gravata, il Giudice di prime cure, nulla disponendo in ordine alle plurime richieste di sanzione nei confronti della madre inadempiente, aveva confermato la sospensione del diritto di visita di esso appellante, demandando ai Servizi Sociali delle città di OG e CE di disporre le modalità di ripristino delle dette visite;
- che sussisteva anzitutto l'erronea ricostruzione dei fatti posti a fondamento delle statuizioni del Tribunale, non essendo corrispondente al vero che fosse stato animato dall'intento esclusivo di attribuire responsabilità al coniuge nella determinazione della crisi coniugale, posto che, invece, le richieste formulate in giudizio erano dirette unicamente ad evidenziare i comportamenti ostruzionistici ed elusivi dell'ordinanza presidenziale posti in essere dalla moglie, in violazione dei diritti dei minori alla bigenitorialità, rispetto ai quali il Giudice di prime cure non aveva adottato alcun provvedimento opportuno;
- che la sentenza non brillava di logica neppure nella parte in cui aveva ritenuto di non provvedere in ordine alla auspicata applicazione delle sanzioni ex art. 709 ter c.p.c., laddove, invece, un corretto uso delle sanzioni previse dal legislatore avrebbe sin da subito impedito alla di indulgere in condotte omissive e ostruzionistiche, CP_1 nonchè di perdurare nel perpetrato ostracismo, a nulla rilevando il contesto di conflittualità (che costituiva proprio il presupposto per l'applicazione di tali sanzioni) e quanto dichiarato dal minore , posto che la perdurante esclusione della figura Per_1 paterna dalla vita dei minori non poteva che essere intesa dagli stessi come condotta deprecabile, da attribuire alla mera volontà del padre;
- che sussisteva l'erronea decisione del Tribunale di confermare la sospensione del diritto di visita paterno, tenuto conto “dell'intero contesto probatorio emerso nel corso dl giudizio”, senza aver considerato che quello che era stato provato era il solo comportamento ostruzionistico della , che non aveva mai condotto i minori CP_1 presso la sua abitazione né collaborato perché i minori mantenessero il loro rapporto con lui negando loro persino le videochiamate;
- che i servizi sociali coinvolti dal Giudice si erano limitati a recepire acriticamente le rispettive doglianze delle parti e in particolare, della , ritenendo opportuno che CP_1
i contatti dei minori con il padre riprendessero con videochiamate con cadenza bisettimanale secondo un calendario svolto dai rispettivi enti che avevano in carica i componenti del nucleo;
- che era ancora in attesa di conoscere come e quando avrebbe potuto effettuare le disposte videochiamate in modalità protetta, evidenziando come nessun serio intervento,
pagina 5 di 20 per ripristinare i rapporti padre/figli, era stato attuato dai competenti enti preposti, a dimostrazione di come il diritto alla bigenitorialità fosse rimasto lettera morta e mera petizione di principio;
- che altro motivo di appello era rappresentato dall'omesso esame dell'intervenuta creazione di un nuovo nucleo familiare, quale elemento sul quale rivalutare l'importo dell'assegno di mantenimento in favore dei figli avuti dal primo matrimonio, posto che la giurisprudenza di legittimità più recente aveva stabilito che la nascita di un nuovo figlio costituiva un fatto nuovo sopravvenuto, che poteva legittimare la richiesta di riduzione del mantenimento dei figli del primo matrimonio, sebbene ciò non operasse come automatismo;
- che, pur disponendo di un immobile adibito a studio professionale, in comproprietà con la , era stato costretto a locare altro studio professionale sostenendone ogni CP_1 ulteriore onere economico;
inoltre, la moglie non aveva mai condotto i figli presso la sua abitazione, per cui non sussisteva la necessità di supportare la nell'esborso per CP_1 viaggi inframensili e interregionali che ella non aveva mai affrontato;
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni:
“1) confermare l'affido condiviso dei minori in favore di entrambi i coniugi, ivi comprese le modalità dell'esercizio del diritto di visita come previste nell'ordinanza presidenziale del
20.12.2021, accessi alla prole fino ad ora, comunque, mai consentiti dalla CP_1 all'avv. , previamente disapplicando la sospensione sine die del diritto di visita Pt_1 paterno in favore della prole per come statuito nell'oppugnata sentenza;
2) accertate le modifiche socio-economiche in capo all'avv. per le motivazioni Pt_1 dedotte in giudizio, nonché l'esistenza di una nuova compagine familiare e la nascita della piccola , disporre la riduzione dell'importo da lui dovuto per il Persona_4 mantenimento della prole in misura non superiore ad € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio);
3) in via subordinata, laddove non si condividessero le documentate ragioni della richiesta principale, rideterminare e ridurre – comunque – il contributo a carico dell'avv.
, nella misura che verrà ritenuta congrua ed equa di giustizia, secondo un Pt_1 apprezzamento complessivo di tutte le circostanze indicate ed ampiamente esposte in narrativa;
4) In ogni caso, con vittoria di spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.”
Si costituiva , la quale evidenziava, in ordine al primo motivo di Controparte_1 appello, che il , pur potendosi recare (in base all'ordinanza presidenziale) in Pt_1
pagina 6 di 20 OG “… ogni volta che vorrà, previa intesa con la madre”, non aveva di fatto esercitato tale facoltà, non rendendosi mai disponibile a recarsi in OG per stare con i propri figli, sulla base dell'apodittico presupposto che il proprio diritto di visita dovesse essere esercitato esclusivamente attraverso l'obbligo di essa resistente di condurre i bambini in CE e non attraverso l'esercizio volontario di tale diritto;
che, peraltro, il viaggio era molto faticoso per i figli, che avevano evidenziato disagi e malesseri vari, tant'è che aveva chiesto una rimodulazione del diritto di visita, prevedendo che i minori potessero essere accompagnati da essa istante solo un fine settimana al mese, mentre per quello successivo fosse il padre a recarsi in OG per stare con i figli, in modo da venirsi reciprocamente incontro;
che detta proposta non era stata accettata da parte del
; che i trasferimenti erano stati resi di difficile attuazione perché ricompresi nel Pt_1 periodo COVID e i minori si erano altresì contagiati;
che inoltre il minore aveva Per_1 manifestato disagio sia nel contatto personale che telefonico col padre e le relazioni dei
Servizi Sociali avevano evidenziato come il manifestasse esclusivamente acredine Pt_1 nei suoi confronti, rifiutando qualsiasi modalità di riavvicinamento ai figli mediante strumenti come la mediazione familiare o incontri protetti con i minori;
che anche il secondo motivo, relativo alla non applicazione delle sanzioni ex art. 709 ter e 614 bis c.p.c. era infondato, posto che proprio il raggiungimento dello scopo di sollecitare le parti ad addivenire ad un accordo per il miglior svolgimento dell'affidamento aveva determinato il primo giudice a disporre un percorso di mediazione del conflitto esistente tra le parti nell'interesse dei minori e la non applicazione di sanzioni nei confronti di entrambe le parti;
che la sospensione del diritto di visita non era stata prevista sine die, ma solo temporaneamente, a seguito di una attività di preparazione dei minori finalizzata al recupero del rapporto con il genitore;
che, quanto al motivo sul mantenimento, si richiamavano le puntuali argomentazioni in fatto e in diritto espresse dal primo giudice;
che anche la statuizione sulle spese era scevra da vizi logici e giuridici, restando una facoltà discrezionale del giudice di merito in presenza di reciproca soccombenza, come nella specie.
Ciò premesso, rassegnava le seguenti conclusioni:
“- In via principale, respingere l'impugnazione proposta dall'avv. Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 1242/2024, pubblicata il 08.05.2024 resa nell'ambito del giudizio di cessazione degli effetti civili, R.G. 863/2021 per tutti i motivi in fatto ed in diritto esposti in premessa.
pagina 7 di 20 - In via di appello incidentale: riformare parzialmente la sentenza del Tribunale di Foggia
n. 1242/2024, pubblicata il 08.05.2024 resa nell'ambito del giudizio di cessazione degli effetti civili, R.G. 863/2021 nella sola parte in cui (punto 8 del
PQM
) dispone che
l'Assegno Unico Universale sia percepito dai genitori in egual misura, per le ragioni in fatto ed in diritto ampiamente spiegate e provate, nel solo ed esclusivo interesse dei minori, riconoscendone la percezione in ragione del 100% alla sig.ra avv. CP_1
. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio di gravame.”
[...]
Con le note di trattazione scritta depositate in data 08.01.2025 in vista dell'udienza del
23.01.2025, produceva documentazione attestante le difficoltà Parte_1 economiche cui era esposto (l'intimazione di pagamento n. 043 2025 90001422 85/000 del 10.01.2025, notificata all'appellante a mezzo pec in data 21.01.2025, per €
263.064,06 e la messaggistica whatsapp intercorsa tra le parti, da cui poteva evincersi come i minori fossero stati condotti in CE senza che gli fosse data menzione, impedendo di poter incontrare i figli e trascorrere con essi anche solo poche ore).
Con nota del 12.09.2024, il Sostituto Procuratore Generale esprimeva parere negativo all'accoglimento dell'appello principale.
Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.05.2025, la causa è stata riservata per la decisione, con concessione alle parti dei termini di legge per il deposito di comparse conclusioni ed eventuali repliche.
Diritto.
Il primo motivo di appello si è incentrato sostanzialmente sull'erroneità della motivazione con la quale era stato sì disposto l'affido condiviso, ma con “erronea ricostruzione dei fatti posti a fondamento dell'affido”, alla stregua di una supposta conflittualità
“esasperata” da ambedue le parti, motivata dall'esigenza di ricercare le rispettive responsabilità dei coniugi nella crisi coniugale e nella condizione psicologica dei minori, ormai distaccatisi dal padre.
L'appellante non ha chiesto di modificare il regime di affido (tant'è che, nelle conclusioni, si chiede di “confermare l'affido condiviso dei minori in favore di entrambi i coniugi, ivi comprese le modalità dell'esercizio del diritto di visita come previste nell'ordinanza presidenziale del 20.12.2021, accessi alla prole fino ad ora, comunque, mai consentiti dalla all'avv. , previamente disapplicando la sospensione sine die del CP_1 Pt_1 diritto di visita paterno in favore della prole per come statuito nell'oppugnata sentenza”), ma censurato il fatto che, nella motivazione, il Tribunale non abbia tenuto conto del fatto pagina 8 di 20 che egli avesse tentato non già di dimostrare la responsabilità del coniuge nella crisi coniugale, bensì di evidenziare i comportamenti ostruzionistici e manipolativi della nell'esercizio del diritto-dovere di visita nei confronti dei figli, che di fatto, gli CP_1 avevano impedito di vedere e tenere con sé i minori.
Il motivo è infondato.
Ha osservato il Tribunale di Foggia: “… Va premesso che nel corso del giudizio è emersa una esasperata conflittualità tra le parti, manifestata da accuse reciproche e da plurime domande di modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti e di irrogazione di sanzioni. I coniugi, in sostanza (come è dato ulteriormente evincere dalle richieste di prova orale), hanno inteso limitare la decisione alla ricerca di una precisa responsabilità, dell'uno o dell'altro, nella crisi coniugale e nella condizione dei minori, distaccatisi dal padre, non considerando, invece, che quel che va ricercato, nel contesto patologico della famiglia, è il benessere della prole ed il loro diritto a conservare un rapporto equilibrato e stabile con entrambi i genitori (come recitano gli artt. 337 bis e ss. c.p.c.). Il contesto conflittuale non è peraltro, di per sé, causa di un affidamento esclusivo della prole, specie in casi come quello in esame, ove se si lasciasse ad uno solo dei genitori l'esercizio della responsabilità genitoriale, l'altro verrebbe inevitabilmente escluso dalla vita dei minori, con buona pace del principio di bigenitorialità. Ed invece, in questo caso è vieppiù necessario che entrambi i genitori recuperino la sostanza del loro ruolo, che deve essere improntato alla sola crescita ed alla ricerca del benessere dei figli che, è bene puntualizzarlo, necessitano sia della madre sia del padre nel percorso di vita, specie adolescenziale, già avviato per e prossimo ad avviarsi per . Si ritiene, Per_1 Per_2 quindi, che non ricorra alcuna necessità per limitare il diritto alla bigenitorialità, peraltro conformemente a quanto richiesto dalle parti”.
Orbene, non è stato contestato dal che, nel corso del giudizio, sia emersa Pt_1 un'aspra conflittualità e che le accuse dei coniugi circa il fallimento del matrimonio siano state reciproche;
non si vede, pertanto, in cosa si sostanzi l'erroneità della motivazione del primo Giudice se, neppure nelle conclusioni, il ricorrente abbia richiesto la modifica del regime di affido condiviso;
quanto al fatto che il solo in un'occasione si sia Pt_1 limitato a richiedere la modifica del provvedimento temporaneo relativo al diritto di visita, mentre la aveva richiesto la modifica del diritto di visita svariate volte, va CP_1 detto che tale argomentazione non inficia la conformità della statuizione relativa all'affido dei figli, posto che il Giudice di primo grado si è limitato a stigmatizzare il pagina 9 di 20 comportamento di entrambe le parti, le quali - piuttosto che ricercare una linea condivisa relativa all'attuazione del diritto di visita - si erano rinfacciate reciproci inadempimenti.
Ne deriva che non è contestabile neppure l'argomentazione che entrambe le parti non abbiano cooperato nell'assicurare ai figli il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita dei figli;
a riprova di tale chiusura reciproca, il Tribunale ha evidenziato – senza essere sul punto smentito dall'appellante - per un verso il rifiuto immotivato della alle videochiamate dei CP_1 figli con il padre;
e, per altro verso, che il aveva rifiutato percorsi di sostegno al Pt_1 recupero del rapporto con i figli, sostenendo che, “con questa soluzione”, la CP_1
“volesse molestarlo, intaccando il suo delicato equilibrio costruito faticosamente”, rinunciando così, irrevocabilmente, al diritto di visita per non creare ulteriori motivi di ansia e disagio.
Non può pertanto sostenersi che la motivazione sia errata o carente, posto che il giudice di primo grado ha evidenziato che non solo erano stati frapposti comportamenti ostruzionistici al diritto di visita paterno da parte della madre, ma anche che il padre si fosse immotivatamente sottratto – una volta appreso del rifiuto dei figli a volerlo incontrare - a percorsi di sostegno genitoriale, in tal modo riversando sull'altro coniuge la responsabilità per aver ostacolato il proprio diritto alla genitorialità ma senza, a sua volta, cooperare con gli enti preposti all'insieme delle misure (preparatorie) che permettessero di raggiungere il risultato di recupero del rapporto con i figli.
Con riguardo al fatto che la moglie non si fosse mai recata in CE da bologna con i figli, nonostante l'obbligo previsto nell'ordinanza presidenziale, rendendosi così inadempiente all'ordinanza Presidenziale, va detto che la circostanza, di per sé sola, non prova che vi siano state condotte manipolative od ostruzionistiche della madre nel rapporto dei figli con il padre;
ed invero, il poteva recarsi a OG ogni Pt_1 qualvolta lo desiderava, e non risulta che tale facoltà sia stata mai esercitata;
per altro verso, la ha dedotto che i viaggi da OG a CE si erano resi difficoltosi CP_1 per le restrizioni dovute al periodo emergenziale e per il fatto che i minori non volevano più recarsi a CE, avendo espresso disagio rispetto alla figura paterna.
Peraltro, nell'appello non si richiede una modifica del regime di affidamento dei figli
(sospensione, decadenza della responsabilità genitoriale, affido esclusivo o superesclusivo), né l'adozione di specifiche misure sanzionatorie nei confronti della
, a riprova dell'inconsistenza del motivo;
non sono state, difatti, neppure CP_1 reiterate le richieste istruttorie di prova orale disattese in primo grado, al fine di provare i pagina 10 di 20 comportamenti dell'altro genitore collocatario di allontanamento morale e/o materiale dei figli da sé, indicati come significativi di una sindrome di alienazione parentale, ai fini della modifica delle modalità di affidamento.
Ne deriva che il primo motivo è infondato.
Quanto alla mancata applicazione di sanzioni nei confronti della , il Tribunale ha CP_1 motivato che “… le parti hanno rappresentato nel corso del processo la loro esasperata conflittualità, tendente a trovare un unico responsabile nella condizione nella quale vivono i figli, invece di tentare di superare, insieme, le chiusure che inevitabilmente ogni fase patologica della famiglia attraversa, il tutto al fine di rinvenire un benessere per la prole, che evidentemente manca in questo momento, nel quale i minori vivono senza la figura paterna. Le dichiarazioni del minore , sulla cui spontaneità non v'è alcun Per_1 dubbio, rendono piena contezza del fatto che egli si è sentito privo della figura paterna, che comunque egli considera presente ed importante nella sua vita (come è evidenziato dalle relazioni degli enti, sopra richiamate) e che è opportuno e necessario che ritorni nella sua vita (come in quella del fratello). E' evidente che al minimo ostacolo le parti, piuttosto che ritrovare una linea comune, con il sostegno degli enti preposti, hanno preferito azionare i meccanismi di conflittualità, di fatto tralasciando il loro compito di cura del benessere dei figli. E la dimostrazione è data dall'ultimo degli atti posti in essere dalle parti: la ha rifiutato le videochiamate, ritenendo, spontaneamente, che CP_1 esse dovessero essere precedute da un sostegno, il ha preferito non sottoporsi ad Pt_1 alcun progetto di sostegno. In questo modo, è chiaro che ogni attività risulta vanificata, ma è anche evidente che l'eventuale irrogazione di una sanzione (peraltro da applicare ad entrambi, stanti i comportamenti da essi tenuti) non avrebbe portato (e non porterebbe) i genitori alla effettiva adesione a programmi ai quali essi, evidentemente, non hanno voluto aderire ed ai quali, invece, occorre aderire volontariamente e con
l'intenzione di risolvere il conflitto familiare. Ne consegue che il Collegio non ritiene di applicare alcuna sanzione alle parti”.
La motivazione del Tribunale, incentrata sul fatto che entrambi i genitori si sono rivelati passibili di sanzioni, stanti i comportamenti da ambedue tenuti, è stata confutata dall'appellante con l'argomentazione che egli non avrebbe avuto alcun bisogno di un supporto, avendo ben chiari e presenti i propri doveri genitoriali;
ma è evidente come, essendo il diritto alla bigenitorialità un diritto anzitutto del minore, sottraendosi il padre a ogni forma di sostegno per il recupero del rapporto con i figli (anzi, avendo dichiarato di rinunciare “irrevocabilmente” al diritto di visita della prole, come da relazione dei S.S. di pagina 11 di 20 CE del 2.10.2023), anch'egli non ha adeguatamente compreso che avrebbe dovuto cooperare con tali enti per consentirgli il recupero del rapporto con i figli, alla stregua delle indicazioni degli enti preposti e indipendentemente dalle motivazioni addotte dai minori stessi.
Peraltro, al di là di generiche allegazioni, tendenti a dimostrare comportamenti ostruzionistici e oppositivi della moglie, nulla è stato provato in questa sede, sicchè non può dirsi verificata la sussistenza dei descritti comportamenti come incidenti negativamente sul diritto di visita, in modo da procedere a condannare la parte al pagamento delle sanzioni descritte dalla norma sulla base dell'inadempimento passato.
E difatti, nelle conclusioni, pur censurando la motivazione secondo la quale il Tribunale non avrebbe applicato le sanzioni ex art. 709 ter c.p.c. nei confronti della , non CP_1
è stato richiesto alcun provvedimento afflittivo nei suoi confronti.
Venendo adesso al motivo relativo al diritto di visita, il Tribunale ha così disposto:
“Sicché è opportuno che siano ripresi i contatti dei minori con il padre, attraverso videochiamate da svolgersi con cadenza bisetttimanale (per due volte alla settimana, secondo un calendario svolto dai rispettivi enti che hanno in carica i componenti del nucleo, quindi in modalità protetta), contemporaneamente alla attività di sostegno ai genitori. Successivamente, quando gli enti lo riterranno opportuno ed i minori saranno pronti ad avviare visite dirette con il padre, gli incontri potranno svolgersi con videochiamate senza alcun intervento dei servizi, per tre volte alla settimana (sul punto, le parti si accorderanno ventiquattro ore prima delle chiamate). Quando gli enti preposti
(che dovranno continuare a sostenere il nucleo) riterranno pronti i minori (e sentendo il loro parere), questi potranno incontrare il padre, anche con pernottamenti, per una volta al mese nella città di OG (il primo fine settimana del mese, dal venerdì alla domenica sera) e, qualora gli enti preposti lo stimino opportuno, anche nella città di
CE (per il terzo settimana del mese, dal venerdì alla domenica sera, con accompagnamento da parte della ). Resteranno comunque in vigore le CP_1 videochiamate dei minori con il padre, come sopra determinate. Va evidenziato che risulta essere indispensabile che le visite si svolgano in entrambe le città, posto che la città di OG rappresenta quella dell'attuale contesto di vita dei minori (oltre al fatto che il padre pagina 8 di 11 così, avrà modo di prendere parte alla vita dei suoi figli, mostrando quella apertura verso di loro che gli stessi minori cercano e che il minore
ha riferito di non trovare) e quella di CE il contesto di vita del padre e degli Per_1 stessi minori prima del trasferimento (consentendo ai bambini di poter avvicinarsi al
pagina 12 di 20 nuovo contesto di vita del genitore). Allorquando il regime di visita sarà attuato in questo modo, saranno ripristinate le ulteriori permanenze dei minori con il padre, per le vacanze natalizie, pasquali ed estive, come indicate nella ordinanza ex art. 4, comma 8, legge n.
898/1970. Va detto che questa decisione, adottata tenendo conto dell'intero contesto probatorio assunto nel giudizio, consente di svolgere le attività di ripresa dei rapporti in modo del tutto graduale e adeguato a risolvere gli atteggiamenti di chiusura manifestati dalle parti che, è bene evidenziarlo, se prorogati, potranno portare nocumento ad una crescita sana ed equilibrata della prole. E' opportuno che la coppia genitoriale collabori ai progetti predisposti dagli enti incaricati, evitando di formulare giudizi preventivi sulla opportunità e validità degli stessi, posto che, come è dimostrato da tutto l'andamento del contesto familiare, la mancanza di adesione ai supporti ha determinato ulteriori chiusure dell'un genitore verso l'altro, con inevitabile ripercussione sul benessere della prole”.
Quindi, al fine di garantire la graduale ripresa dei rapporti del padre con i minori, il
Tribunale ha previsto:
1) che dapprima si svolgano delle videochiamate in forma protetta per tre volte alla settimana;
poi, quando gli enti incaricati (consultorio e servizi sociali di CE e
OG) lo riterranno opportuno, videochiamate libere;
2) successivamente, è stata prevista la ripresa effettiva dei contatti padre/figli un weekend al mese, da svolgersi nella città di OG e, qualora gli enti lo stimino opportuno, anche presso la città di CE (il terzo venerdì del mese).
A detta dell'appellante, questi incontri con i minori non si sarebbero mai tenuti, neppure nella forma delle videochiamate, rispetto alle quali la madre si è dichiarata contraria, stando alle relazioni dei Servizi sociali.
A parere della Corte, il motivo è fondato per quanto di ragione.
Se può concordarsi col Tribunale circa il fatto che è necessaria un'attività di recupero del rapporto padre/figli tramite strumenti di supporto alla genitorialità, da affidare ai Servizi sociali, non può concordarsi con una sospensione sine die degli incontri tra padre e figli lasciata alla discrezionalità dei Servizi sociali e alle indicazioni a questi date dai minori;
se
è vero che “… la circostanza che un figlio minore, divenuto ormai adolescente e perfettamente consapevole dei propri sentimenti e delle loro motivazioni, provi nei confronti del genitore non affidatario sentimenti di avversione o, addirittura, di ripulsa - a tal punto radicati da doversi escludere che possano essere rapidamente e facilmente rimossi, nonostante il supporto di strutture sociali e psicopedagogiche - costituisce fatto idoneo a giustificare anche la totale sospensione degli incontri tra il minore stesso ed il pagina 13 di 20 coniuge non affidatario (cfr. Cass.317-1998)”, è altresì vero che, nel concreto, non ricorre questa situazione di avversione o di ripulsa, per cui non appare giustificabile una sospensione degli incontri, sia pure temporanea, disposta rispetto all'atteggiamento dei figli.
Non ricorre infatti la situazione per la quale il prosieguo degli incontri con il genitore avversato possa portare a gravi traumi psichici del minore ovvero ad una dannosa radicalizzazione della animosità iniziale (v. Cass. 317-1998; Cass. 6312-1999).
Ne deriva che, a giudizio della Corte, fermo restando il supporto dei Servizi sociali e dei
Consultori di OG e CE nella fase iniziale, deve essere garantita la immediata ripresa dei rapporti tra padre e figli minori, assicurando al la possibilità di recarsi Pt_1
a OG e di incontrare e vedere i figli per un week end al mese, che si individua nel secondo weekend del mese, dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica pomeriggio alle ore 17.00; a tal fine, per i primi due mesi, i minori verranno incontrati dal padre presso il consultorio di OG, alla presenza di operatori specializzati, secondo un orario che verrà comunicato alle parti dal Responsabile del Consultorio e dei Servizi sociali (U.O. tutela minori, S. Stefano Savena) di OG;
successivamente, dopo i primi due mesi, gli incontri avverranno in forma libera.
Parallelamente, dopo i primi tre mesi (a far data dalla pubblicazione della presente sentenza), la avrà cura di portare i figli, una volta ogni due mesi, presso la CP_1 città di CE, il quarto venerdì del mese, assicurando al padre la possibilità di vedere e incontrare i figli dal venerdì pomeriggio (ore 17.30) sino alla domenica pomeriggio (ore
15.00).
Rimane ferma la necessità di garantire le video chiamate in forma dapprima protetta e poi, come disposto dal tribunale, in forma libera.
Per i prossimi sei mesi, i Servizi sociali avranno cura di relazionare al giudice tutelare competente eventuali inadempienze ovvero ogni altra condotta dei genitori e figli oppositiva al programma di recupero fissato dalla odierna Corte.
Appare altresì evidente come ogni ulteriore ostacolo o impedimento frapposto da uno o entrambi i genitori costituirà, tramite opportuna relazione dei Servizi sociali coinvolti nel programma di recupero della genitorialità, motivo di revisione dell'affido ovvero di adozione possibile in futuro di astreintes, dovendo entrambi i genitori abbandonare i pervicaci comportamenti consistiti nell'ostacolare l'esecuzione dei diversi provvedimenti nel tempo adottati dal Tribunale.
pagina 14 di 20 Eventuali futuri comportamenti ostativi formeranno oggetto di valutazione anche ai sensi del nuovo disposto normativo, con possibilità di adottare d'ufficio le misure di coercizione indiretta.
Venendo adesso al motivo sull'errata quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore dei minori e , esso risulta fondato, nei limiti di seguito Per_1 Persona_5 precisati.
Va premesso che il Tribunale ha confermato la quantificazione in € 800,00 mensili (€
400,00 per ciascun figlio), già effettuata dal Presidente con l'ordinanza ex art. 4, comma
8, L. n. 898 del 1970 del 20.12.2021, ritenendo che la formazione di un nuovo nucleo familiare da parte dell'obbligato non potesse implicare, di per sé, la riduzione degli importi dovuti al mantenimento della prole nata dalla prima unione;
inoltre, il reddito del non risultava nelle more affatto diminuito, bensì aumentato. Pt_1
Ora, se effettivamente il reddito del Grasso non risulta diminuito, non può sottacersi che
“… la formazione di una nuova famiglia e la nascita di figli dal nuovo partner, pur non determinando automaticamente una riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati dalla precedente unione, devono essere valutate dal giudice come circostanze sopravvenute che possono portare alla modifica delle condizioni originariamente stabilite, in quanto comportano il sorgere di nuovi obblighi di carattere economico” (v. Cass., Sez.
I, 13/01/2023, n. 952; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI – 1, 12/07/2016, n. 14175).
Sotto tale profilo, non è contestato che il debba farsi carico da solo del Pt_1 mantenimento della nuova prole, oltre che di quello dei figli nati dal primo matrimonio e che il reddito dichiarato appaia relativamente esiguo.
Ed invero, dalla dichiarazione dei redditi presentata nel corso dell'anno 2020, relativa al periodo d'imposta del 2019, può evincersi che il ha percepito compensi Pt_1 professionali lordi pari a € 44.223,00 annui, ovvero circa € 36.000,00, al netto delle imposte pagate.
Per quanto attiene al periodo d'imposta dell'anno 2020 (dichiarazione dei redditi 2021), i compensi dichiarati ammontavano a € 9.971,00 lordi annui, ovvero circa € 6.000,00 netti annui.
Relativamente al periodo d'imposta dell'anno 2021 (dichiarazione dei redditi 2022), il ha dichiarato di aver percepito compensi professionali pari a € 16.963,00 lordi Pt_1 annui, ovvero di circa € 12.000,00 netti.
pagina 15 di 20 Infine, dalla dichiarazione dei redditi presentata nel corso del 2023, relativa al periodo di imposta del 2022, può evincersi come i compensi sono aumentati sino a € 25.463,00 lordi annui, ovvero circa € 17.000,00, al netto delle imposte pagate.
Inoltre, risultano in atti le attestazioni ISEE degli anni 2022 e 2023, da cui emerge un
ISEE ordinario rispettivamente di € 16.523,69 e € 16.247,81.
Ne deriva che il può contare su un reddito dichiarato di circa € 1.500,00, con cui Pt_1 deve fronteggiare il mantenimento dei due figli per attuali € 926,00 (come attualmente rivalutati), oltre che il mantenimento della nuova figlia , di appena 5 anni. Per_3
Non risultano altri redditi del . Pt_1
Ne deriva che la necessità del mantenimento della nuova figlia incide sul reddito complessivo del che, difatti ha prodotto, sia pur tardivamente, intimazione di Pt_1 pagamento dell'Agenzia delle entrate, per un importo considerevole.
Ne deriva che, in base alle dichiarazioni dei redditi prodotti e a tutte le circostanze sopraindicate, non pare che la condizione reddituale del sia di consistenza così Pt_1 ingente da rendere irrilevanti i nuovi oneri (v. Cass., Sez. I, 13/01/2023, n. 952 cit.; cfr. anche Cass. Sez. I, 29/07/2021, n. 21818, che a sua volta richiama Cass., 30/11/2007,
n. 25010; Cass., 19/03/2014, n. 6289; Cass. 12/07/2016, n. 14175).
Tenuto conto di quanto sopra, si stima congruo, pertanto, considerati anche i costi che il dovrà sopportare per il ripristino del regime di visite in OG, ridurre l'assegno Pt_1 di mantenimento in favore dei minori e in attuali € 700,00 mensili (€ Per_1 Per_2
350,00 per ciascun figlio), con rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT, fermo restando il 50% delle spese straordinarie, come regolamentate dal vigente protocollo presso il Tribunale di Foggia.
Venendo adesso all'appello incidentale spiegato dalla , relativo al rigetto della CP_1 richiesta di attribuzione in via esclusiva dell'assegno unico universale, istituito dalla L. n.
46/2021 (attuata con il D.lgs. n. 230/2021), deve evidenziarsi quanto segue.
La legge che istituisce, a decorrere dal 1° marzo 2022, l'assegno unico e universale per i figli a carico (art. 1), prevede all'art. 2, comma 2 che “L'assegno di cui all'articolo 1 spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5.” Ed, all'art. 6, è precisato, al comma
2, che ”fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 5, la domanda di cui al comma 1 è presentata da un genitore ovvero da chi esercita la responsabilità genitoriale” ed al comma 4 che “L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità
pagina 16 di 20 genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, l'assegno è riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare.”
La Circolare INPS n. 23/22 ed in particolare il successivo messaggio INPS n. 1714 del
20.04.22, chiarisce che “Il principio regolatore generale è che l'Assegno unico e universale è erogato in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero hanno l'affidamento condiviso dei figli. Tuttavia, i genitori possono stabilire che il contributo venga interamente erogato solo a uno dei due, attestando in procedura
l'accordo tra le parti. Ad eccezione alla regola generale di cui sopra, l'assegno viene sempre erogato interamente a un solo genitore se da un provvedimento del giudice o da un accordo scritto tra le parti risulta che quel genitore ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero l'affidamento esclusivo. L'assegno viene altresì sempre erogato a un solo genitore se il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, ha disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori. Nei casi sopra riportati (esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero affidamento esclusivo o provvedimento del giudice che individua chi dei genitori può percepire contributi pubblici, oppure accordo fra le parti) il richiedente che si trovi nelle suddette condizioni lo dichiara nella domanda, selezionando l'apposita opzione, chiedendo l'erogazione dell'AUU al 100%.[…] L'altro genitore, in ogni caso, potrà chiedere alla Struttura INPS competente il riesame della ripartizione, trasmettendo alla medesima idonea documentazione a comprova.”
Nel caso di affido condiviso ed in assenza di espresso accordo tra le parti, l'A.U.U. deve quindi, di regola, essere goduto al 50% da ciascun genitore affidatario, a meno che il giudice non disponga motivatamente in senso diverso, fermo che l'A.U.U., quale beneficio statale, non si sostituisce al mantenimento dovuto dai genitori per i figli minori.
Tuttavia, la già citata Circolare dell'Inps aggiunge che "qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente
l'assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario ... lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può stabilire che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento".
Tale norma non pone però una preclusione riguardante il giudice del divorzio che pronunci sulle istanze di affidamento dei figli minori;
ne consegue che l'assegno può
pagina 17 di 20 essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo (cfr. Cass.,
Sez. I, 22/02/2025, n. 4672).
Ciò posto, il Tribunale ha ritenuto che non v'è ragione per cui l'assegno debba essere posto a favore della sola , “… proprio perché la creazione di un regime del tutto CP_1 paritario tra i coniugi porta a considerare utile una loro maggiore partecipazione alla vita della prole”.
Ora, la motivazione non appare coerente col dato, riconosciuto dallo stesso Tribunale, che, per effetto del rifiuto dei figli a incontrare il padre e delle difficoltà logistiche legate al trasferimento dei minori in OG, il genitore unico collocatario dei figli è la
, sicchè l'assegno può essere attribuito al genitore collocatario dei minori, per CP_1 verosimili esigenze di semplificazione nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con i figli in modo stabile e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di questi ultimi,
Reputa la Corte che l'assegno in questione - che spetta a favore delle famiglie con figli a carico fino al compimento del ventunesimo anno di vita - è definito unico, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, come si evince anche dalle informative rese in proposito dall'Inps.
Ne consegue che l'attribuzione della somma al genitore collocatario avviene di fatto nell'ambito di un mandato ex lege, seppure tacito, riguardante l'utilizzo dell'intera somma nell'esclusivo interesse della prole.
Sotto tale ultimo profilo, appare opportuno che l'assegno unico universale per i figli sia percepito in via esclusiva dalla , dato il vincolo di utilizzazione della somma CP_1 versata con l'assegno unico, salvo il diritto del a chiederne conto, in maniera però Pt_1 non dissimile da ogni altra spesa sostenuta nell'interesse della prole, e sotto il controllo giudiziale.
Venendo adesso al motivo sulle spese, tenuto conto dell'esito del giudizio e, dunque, della reciproca soccombenza delle parti, trova applicazione l'art. 92, co. 2 c.p.c., per cui anche il motivo sulle spese è infondato.
Quanto alle spese del presente procedimento, dalla soccombenza reciproca consegue la compensazione integrale delle spese del grado di appello.
P.Q.M.
pagina 18 di 20 la Corte di Appello di Bari, sezione Prima Civile, decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1242/2024, pubblicata in data 07.05.2024 e Parte_1 notificata il 05.07.2024, emessa dal Tribunale di Foggia in composizione collegiale nell'ambito del procedimento R.G. n. 863/2021, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, così dispone:
-) revoca la statuizione relativa al diritto di visita dei figli e, per l'effetto, dispone, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, che il padre potrà incontrare e vedere i figli in OG per un week end al mese (il secondo) dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica pomeriggio alle ore 17.00;
-) per i primi due mesi a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, il padre potrà incontrare e vedere i figli presso il consultorio di OG, alla presenza di operatori specializzati, secondo un orario che verrà comunicato alle parti dal responsabile del
Consultorio e dei Servizi sociali (U.O. tutela minori S. Stefano Savena) di OG;
successivamente, dopo i primi due mesi, gli incontri avverranno in forma libera;
-) dopo i primi tre mesi a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, la porterà i figli, con intervallo ogni due mesi, presso la città di CE, il quarto CP_1 venerdì del mese, assicurando al padre la possibilità di vedere e incontrare i figli dal venerdì pomeriggio (ore 17.30) sino alla domenica pomeriggio (ore 15.00);
-) conferma le video-chiamate per i primi tre mesi in forma protetta e poi, in forma libera, disponendo che il responsabile dei servizi sociali di OG si organizzi immediatamente con le parti per un calendario delle video-chiamate da svolgersi in forma protetta;
-) dispone che il servizio sociale competente relazioni al giudice tutelare ogni sei mesi segnalando eventuali inadempienze ovvero ogni altra condotta dei genitori e figli oppositiva al programma di recupero fissato dalla Corte;
2) accoglie il motivo di appello relativo al mantenimento dei figli e , Per_1 Per_2 riducendo l'assegno complessivo ad attuali € 700,00 mensili (€ 350,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT e con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza;
3) accoglie l'appello incidentale, per l'effetto riconosce in capo a il diritto Parte_2 di richiedere l'assegnazione al 100% dell'assegno unico universale;
4) compensa integralmente le spese del grado.
5) manda la cancelleria per le comunicazioni al Servizio sociale di OG (UO tutela minori) e al Consultorio di OG, in persona dei rispettivi responsabili pro tempore.
pagina 19 di 20 Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 16.9.2025.
Il Giudice rel.
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr.ssa Maria Mitola
pagina 20 di 20