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Ordinanza 30 marzo 2025
Ordinanza 30 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, ordinanza 30/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 30 marzo 2025 |
Testo completo
N. 6298/21 Ruolo G.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Il Presidente del Tribunale
Letto il ricorso depositato in Cancelleria in data 20/08/2021, con il quale l'Avv.
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, del Foro di Cassino, con studio in RA (FR) alla via I. C.F._1
Bonomi 21 ha proposto opposizione avverso il provvedimento di liquidazione di compensi spettanti al difensore di collaboratore di giustizia ammesso al programma speciale di protezione emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Venezia in data 26.07.2021 e notificato in data 10.08.2021 nel procedimento penale n. 10106/2019 RG DDA nei confronti di + 75, e CP_1
sciogliendo la riserva assunta con emissione di ordinanza non appellabile ai sensi dell'art. 15, comma 6°, D. L.vo 1 settembre 2011 n. 150;
Esaminata la comparsa di costituzione del in persona del Controparte_2
pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale CP_3
dello Stato di Venezia;
Rilevato che il in persona del Ministro pro tempore Controparte_4
non si è costituito in giudizio nonostante la regolare notifica via pec presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia come disposto con ordinanza di integrazione del contraddittorio del 03.02.2022;
Rilevato che sono stati acquisiti in visione, ai sensi dell'art. 15, comma 5°, D.
L.vo n. 150/20111, copia degli atti e dei verbali in cui è stata esercitata la difesa nel procedimento a quo;
Osserva:
1 IN FATTO
Con il ricorso de quo l'Avv. premetteva che all'esito Parte_1 dell'attività svolta innanzi il Tribunale penale di Venezia – in qualità CP_5
di difensore di fiducia di , collaboratore di giustizia sottoposto a Controparte_6
programma speciale di protezione, nel processo penale n. 10106/2019 R.G. DDA Cont c/Arena+75, inviava a mezzo racc. presso la Cancelleria del Tribunale di Venezia
– Uff. G.I.P., istanza di liquidazione degli onorari;
Che il Giudice Dott. con provvedimento del 26.07.2021, notificato Persona_1
a mezzo p.e.c. in data 10/08/2021, liquidava per l'attività professionale svolta onorari per la somma di € 5.000,00, oltre al rimborso delle spese generali (15%) come per legge;
Ciò premesso proponeva opposizione avverso il predetto decreto di liquidazione per i seguenti motivi:
a. Mancata indicazione dei criteri di liquidazione.
Il decreto di liquidazione opposto non faceva alcun riferimento ai parametri di cui al D.M. n. 55/2024 né ai criteri utilizzati per la quantificazione degli onorari e non vi era nemmeno menzione delle spese sostenute, della maggiorazione del 10% e dell'indennità di trasferta, come imposto dagli artt. 2, 11 e 27 e dall'art. 115 del
D.P.R. 115/02.
In particolare, in relazione alla quantificazione dei compensi professionali, gli onorari richiesti nell'istanza di liquidazione avanzata ammontavano ad € 6.405,33
(9608,00 decurtati di 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/02), quantificazione che superava la misura del 80 per cento indicata come maggiorazione massima “di regola” applicabile, percentuale che, secondo quanto affermato dal ricorrente, non era da ritenersi vincolante per il giudice, attesa la necessità di valutare in concreto l'effettivo pregio dell'attività professionale svolta dal difensore. In relazione ai criteri generali di cui agli artt. 4 e 12 del D.M. n. 55/2014, rapportati all'attività difensiva concretamente esercitata ed ai risultati ottenuti (al erano state riconosciute CP_6
2 le attenuanti generiche e quelle speciali di cui all'art. 416 bis, comma 3°, c.p.), era possibile, infatti, derogare alla regola di massima con un aumento discrezionalmente valutabile dal giudice e senza alcun automatismo nella determinazione degli onorari.
b. Mancato rimborso delle spese documentate e maggiorazione del 10% e corresponsione dell'indennità di trasferta (art. 115 d.p.r. 115/2002)
Era stata omessa tale liquidazione in violazione della previsione dell'art. 115
D.P.R. n. 115/2002 che stabilisce per i difensori di persone ammesse a programma di protezione che “nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita” .
Nell'istanza di liquidazione era stato puntuale il calcolo dell'indennità chilometrica, effettuato in base ai costi del carburante stabiliti dal Ministero dello
Sviluppo Economico e alla distanza chilometrica certificata, sia per le spese sostenute per presenziare alle udienze, sia per quelle inerenti i quattro colloqui informativi sostenuti con il cliente presso il carcere di Vicenza per relazionarlo sull'andamento del processo. Erano state poi puntualmente allegate le altre spese di viaggio, vitto e soggiorno.
Quanto all'indennità di trasferta era evidente che la stessa si aggiungeva alle spese documentate.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
• Accertare il diritto ad ottenere l'integrazione della liquidazione fino alla concorrenza dell'importo chiesto nella propria istanza in modo da riequilibrare la stessa in relazione all'attività svolta, al caso concreto ed alla propria dignità professionale, in applicazione del dettato legislativo;
• Condannare il in persona del (tenuto per Controparte_2 CP_8
legge al pagamento dell'attività professionale svolta nell'interesse dei collaboratori di giustizia) al pagamento 1) del rimborso delle spese
3 documentate nella misura di € 3.076,09 oltre la maggiorazione del 10% per €
307,62, 2) della liquidazione dell'indennità di trasferta per € 2.800,00; 3) della differenza dell'onorario per € 1.405,33, oltre il 15% per rimborso spese generali o per le somme ritenute di giustizia.
• Con condanna alle spese ed ai compensi ex art.91 c.p.p..
Si costituiva il , rappresentato ex lege dall'Avvocatura Controparte_2
Distrettuale dello Stato di Venezia, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo passivamente legittimato il . Controparte_4
In esito alla prima udienza di costituzione, il G.I. sciogliendo la riserva assunta in udienza “rilevato che, dalla lettura di Cass. n. 20611/21, sembra evincersi una concorrente legittimazione del e del nel Controparte_2 Controparte_9
procedimento di opposizione al decreto di liquidazione in favore del difensore del collaboratore di Giustizia” ordinava al ricorrente di integrare il contraddittorio.
All'udienza del 31/03/2022 veniva dichiarata la contumacia del Controparte_4
e disposto il rinvio del procedimento all'udienza del 19/05/2022 per la
[...]
completa acquisizione della documentazione necessaria ai fini del decidere.
All'udienza di rinvio il G.I. tratteneva la causa in decisione e concedeva termine fino al 30/06/2022 per il deposito di nota conclusiva.
Il Giudice designato rimetteva il presente fascicolo innanzi il Presidente del
Tribunale di Venezia, tenuto conto della sua specifica competenza tabellare in caso di opposizione a provvedimento di liquidazione emesso, come nel caso di specie, da un Presidente di Sezione.
All'udienza del 22.11.2022 il processo veniva fissato per la discussione con il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine di cinque giorni precedenti la data fissata.
IN DIRITTO
1. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta dal . Controparte_2
4 L'eccezione appare infondata. Condivide, infatti, pienamente questo decidente la posizione espressa da Cass. 19 luglio 2021 n. 20611 secondo la quale “in materia di spese di giustizia, l'art. 115 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede che la liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia, ai sensi dell'art. 13 del d.l. n. 8 del 1991, conv. dalla l. n. 82 del 1991, è regolata dalle norme che disciplinano il patrocinio a spese dello Stato, ma solo per quanto riguarda la misura e il procedimento di liquidazione e di opposizione, non per l'individuazione del ministero legittimato passivo nel procedimento di opposizione al decreto di liquidazione;
ne consegue che, ove la parte assistita sia una persona ammessa al programma, ancorché provvisorio, di protezione dei collaboratori di giustizia, il gravato degli oneri CP_2
economici conseguenti, ivi compresa l'assistenza legale innanzi alla magistratura di sorveglianza, è solo quello dell'Interno che, pertanto, è parte necessaria nel procedimento di opposizione al decreto di liquidazione, anche in punto di condanna al pagamento del compenso, almeno in via solidale con il .” Controparte_4
Ha chiarito. Infatti, la S.C. che il ministero gravato degli oneri economici conseguenti all' applicazione del programma di protezione (compresa l'assistenza legale innanzi alla magistratura di sorveglianza: art. 8, comma 9, del d.m. n. 161 cit.)
è solo quello dell'interno (art. 17 del d.l. n. 8 del 1991), il quale, pertanto, è parte necessaria nel procedimento di opposizione al decreto di liquidazione pronunciato ai sensi dell'art. 115 del d.P.R. n. 115 del 2002, anche in punto di condanna al pagamento delle spese.
Va, pertanto, disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del
. Controparte_2
2. Passando all'esame del merito dell'opposizione, vanno innanzitutto esaminate le doglianze relative alla quantificazione degli onorari di difesa, liquidati nell'ordinanza opposta in € 5.000,00 a fronte della somma di € 6.405,33 richiesta
5 nell'istanza di liquidazione (comprensiva della riduzione di 1/3 prevista dall'art. 106 bis del D.P.R. n. 115/2002).
La norma applicabile al caso di specie va individuata nell'art. 115 del D.P.R. n.
115/2002 che prevede: “L'onorario e le spese spettanti al difensore di persona ammessa al programma di protezione di cui al decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita.”
A sua volta, il richiamato art. 82 prevede al primo comma: “L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, ((. . .)) tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.”
Le norme cui far riferimento per la concreta liquidazione dei compensi professionali vanno pertanto individuate, per il rinvio disposto nel cit. art. 82, negli artt. 4 e 12 del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, applicabile ratione temporis . L'art. 4, in particolare, dettaglia in linea generale i parametri per la determinazione dei compensi in sede giudiziale, mentre l'art. 12 disciplina i parametri generali per la determinazione dei compensi in sede penale, prevedendo specificamente che “il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80%, o diminuiti fino al 50%.”.
6 Ciò posto, l'opponente ha sostenuto, da un lato, che l'inciso “di regola” contenuto nell'art. 12 confermerebbe il carattere discrezionale dell'aumento o della diminuzione, ben potendo il giudice, in presenza di specifiche ragioni, discostarsi dai meri parametri indicati dal legislatore, e. dall'altro, che la stessa previsione dell'art. 82 del D.P.R. n. 115/2002, laddove prevede che il giudice debba valutare la natura dell'impegno professionale, consentirebbe la derogabilità delle tariffe atteso il ristretto ambito di oscillazione tra il valore minimo delle stesse, con la riduzione del
50%, ed il valore medio.
Ritiene il decidente che effettivamente l'inciso “di regola” contenuto nell'art. 12 del regolamento ministeriale sulle tariffe professionali n. 55 del 2014 confermi la discrezionalità del giudice nell'ottica del principio della derogabilità dei parametri e non serva solo a ribadire che trattasi di una regola da rispettare in ogni caso, come sostenuto da qualche commentatore. In realtà, se si fosse trattato di una regola assoluta ed inderogabile, non avrebbe avuto senso apporre tale locuzione, che sta ad indicare la normalità di una scelta alla quale può derogarsi in presenza di elementi da motivare specificamente.
Conforta tale conclusione quanto affermato in motivazione da Cass. 22 agosto
2023 n. 24993: “La novella, pur avendo lasciato immutato il criterio di liquidazione, per le quattro fasi processuali distinte già individuate, secondo una ripartizione valida per tutti gli organi giurisdizionali davanti ai quali venga svolta l'attività, e onnicomprensive, ha però nella sostanza confermato la possibilità di deroga ai valori minimi e massimi, quali scaturenti dalle percentuali di aumento e diminuzione massimi che il giudice può apportare ai valori medi, essendo stato valorizzato
l'utilizzo dell'inciso “di regola” per indicare l'entità dell'aumento o della diminuzione, in quanto volto a sottendere come tali indicazioni non sono vincolanti per il giudice che può quindi anche discostarsi da esse nella misura che ritenga adeguata al caso specifico, purché ne dia conto in motivazione.”
7 Ed ancora: “A conforto di tale conclusione si pone anche la relazione illustrativa al DM n. 55/2014 che chiarisce tale aspetto laddove, nella parte dedicata Parte ad illustrare la proposta del (par. b), affermando che il predetto inciso, così come l'avverbio “orientativamente”, erano stati introdotti al fine di sottolineare la non vincolatività dei parametri, in linea di continuità con quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del DM n. 140/2012. La successiva giurisprudenza di legittimità ha avallato tale lettura della norma, essendo pervenuta reiteratamente ad affermare che, nella vigenza delle previsioni di cui al DM n. 55/2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso (Cass. n. 14198 del 05/05/2022; Cass. n. 19989 del 13/07/2021; Cass.
n. 89 del 07/01/2021, Cass. n. 2386 del 31/01/2017; Cass. n. 11601 del 14/05/2018).”
Va, poi, precisato, come chiarito anche nella citata pronuncia, che il quadro normativo ha subito un'ulteriore variazione a seguito dell'emanazione del DM n.
37/2018, entrato in vigore il 27 aprile 2018, che ha modificato solo alcune delle previsioni del DM n. 55/2014. Ai fini che rilevano la modifica ha integrato i parametri per la determinazione dei compensi, sia per l'attività giudiziale che per quella stragiudiziale (rispettivamente artt. 4 e 19) precisando che la riduzione, rispetto al valore medio di liquidazione non può essere superiore alla misura del 50 % (per la sola fase istruttoria fino al 70 %) mentre l'aumento può essere anche superiore alla percentuale fissata di regola nell'80 %, eliminando per il potere di riduzione l'espressione “di regola” che aveva appunto giustificato l'interpretazione volta a consentire, sia pure con motivazione, la liquidazione anche al di sotto dei minimi tariffari.
8 L'attività difensiva oggetto della presente opposizione rientra, del resto, ratione temporis ¸nelle previsioni del D.M. n. 37/2018, per cui appare indubbio che l'aumento possa anche essere superiore all'80 per cento, essendo stata la discrezionalità del giudice in aumento eliminata soltanto con il D.M. n. 147 del 2022 che ha abolito del tutto l'inciso “di regola”.
Detto quanto sopra con riferimento alla generale possibilità del giudice di aumentare i valori medi anche in misura superiore alla percentuale dell'80 per cento, la norma, in caso di liquidazione in favore di difensore di imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, cui va assimilata, per il richiamo di cui all'art. 115
D.P.R. n. 115/2002, quella in favore di difensore di persona ammessa a programma speciale di protezione, deve essere coordinata con la previsione di cui all'art. 82, che, come già illustrato, prevede che “in ogni caso” i compensi liquidati non possono essere superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti.
A tale proposito, la giurisprudenza di legittimità, ancor prima dell'entrata in vigore del D.M. n. 55 del 2014, aveva ritenuto che ”in tema di patrocinio a spese dello Stato, i criteri cui l'autorità giudiziaria ha l'obbligo di attenersi nella liquidazione degli onorari e delle spese spettanti al difensore, ai sensi dell'art. 82 del
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, devono ritenersi esaustivi, sicchè il giudice, nell'applicare la tariffa professionale, non può invece fare riferimento anche ai criteri integrativi e adeguatori della tariffa medesima, non essendo operante l'art. 1, comma 2, della tariffa penale di cui al d.m. 8 aprile 2004 n. 127, che consente di quadruplicare il compenso per le cause che richiedono un particolare impegno per la complessità dei fatti o per le questioni giuridiche trattate, e ciò sia per l'espresso divieto, contenuto nel citato art. 82, del superamento dei valori medi di tariffa, sia perchè la norma già contempla la natura dell'impegno professionale come un elemento da prendere in considerazione ai fini della liquidazione del compenso tra il minimo della tariffa e la media di tali valori” (cfr. Cass. 2 febbraio 2011 n. 2445; conf. Cass. 21 ottobre 2015 n. 21461, che, tra l'altro, ha ritenuto manifestamente
9 infondata la questione di legittimità dell'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002 per violazione degli artt. 3, 24 e 36 Cost., giacché la previsione di limiti nella determinazione degli onorari contempera ragionevolmente la necessità di assicurare la difesa tecnica del non abbiente e retribuire l'attività del legale con l'incidenza del relativo costo sull'intera collettività.).
Alla luce della valutazione della fattispecie sulla base della norma positiva non rilevano poi le doglianze dell'opponente in ordine alla presunta inadeguatezza dell'art. 82 D.P.R. n. 115/2002 ai fini della valutazione dell'impegno professionale atteso il ristretto ambito di oscillazione tra il valore minimo delle tariffe, con la riduzione del 50%, ed il valore medio. E' evidente, infatti, che trattasi di una scelta insindacabile del legislatore che non si pone in contrasto con il diritto di difesa salvaguardato in tal caso in favore della persona ammessa a programma di protezione ed assicura, nell'ambito di un range di liquidazione che comunque consente il raddoppio degli onorari, un adeguato compenso al difensore.
Premesso quanto sopra in tema di invalicabilità dei valori medi, va fatto riferimento per valutare la congruità della liquidazione (tenuto conto che il provvedimento opposto non dettaglia le fasi in base alle quali è stata disposta la liquidazione né motiva in alcun modo l'iter logico-giuridico in forza del quale è pervenuto alla determinazione della somma di € 5.000,00), al punto 15 della tabella allegata al D.M. n. 55/2024, posto che il successivo D.M. n. 37/2018 non dispone, nelle tabelle allegate, alcuna modifica alle tariffe relative ai procedimenti penali.
Ora, tenuto conto che trattasi di fasi davanti al Giudice per l'udienza preliminare, i valori medi, sulla base del già menzionato punto 15, ammontano ad €
810,00 per lo studio della controversia, € 720,00 per la fase introduttiva del giudizio,
€ 990,00 per la fase istruttoria ed € 1.350,00 per la fase della decisione, il tutto per complessivi € 3.870,00, con ulteriore riduzione di un terzo ex art. 106 bis D.P.R. n.
115/2002, pervenendosi così alla somma di € 2.554,20, che rappresentava il massimo liquidabile.
10 E' evidente, quindi, che l'importo di € 5.000,00, come, del resto, riconosciuto in ricorso dallo stesso opponente, oltrepassava – e di molto – il massimo liquidabile, partendo da una base di € 7.500,00 successivamente ridotta di un terzo.
Appare non accoglibile, pertanto, la richiesta di un ulteriore aumento su una somma già non correttamente liquidata ma che questo Presidente estensore non può modificare in peius, dovendo attenersi al principio della domanda e non essendo stata proposta opposizione da parte del Pubblico Ministero presso questo Tribunale o domanda riconvenzionale da parte dei convenuti. CP_10
3. Appare, invece, fondata la domanda con riferimento alle spese documentate ed all'indennità di trasferta.
A tale proposito, il già cit. art. 115 D.P.R. n. 115/2002, con riferimento ai difensori di persone ammesse a programmi di protezione, prevede che “nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita.”. A sua volta, l'art. 27 del D.M. n. 55/2014 prevede che:
“all'avvocato, che per l'esecuzione dell'incarico deve trasferirsi fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, è liquidato il rimborso delle spese sostenute
e un'indennità di trasferta. Si tiene conto del costo del soggiorno documentato dal professionista, con il limite di un albergo quattro stelle, unitamente, di regola, a una
maggiorazione del 10 per cento quale rimborso delle spese accessorie;
per le spese di viaggio, in caso di utilizzo di autoveicolo proprio, è riconosciuta un'indennità chilometrica pari di regola a un quinto del costo del carburante al litro oltre alle spese documentate di pedaggio autostradale e parcheggio.”
Appare congrua, sulla base della dettagliata istanza in data 18.11.2020, la richiesta di rimborso delle spese sostenute per la partecipazione a n. 8 udienze presso l'Aula Bunker di Venezia – Mestre e a n. 11 udienze a distanza a Napoli, pari ad €
2.380,12, e per n. 4 colloqui con il proprio assistito (di cui n. 2 presso il Carcere di
11 Manza e n. 2 presso la Casa di Reclusione di Vicenza), pari ad € 696,09, il tutto per complessivi € 3.077,02, oltre ad una maggiorazione del 10 per cento come per legge.
Quanto all'indennità di trasferta, la stessa, sempre sulla base di quanto specificato nell'istanza del 18.11.2020, va quantificata in € 2.120,00 per la partecipazione a n. 8 udienze presso l'Aula Bunker di Venezia – Mestre e a n. 11 udienze a distanza a Napoli, ed in € 680,00 per lo svolgimento di n. 4 colloqui presso le Case di Reclusione di Monza e di Vicenza, per complessivi € 2.800,00.
In riforma, pertanto, dell'impugnata ordinanza di liquidazione vanno liquidate in favore dell'Avv. le somme sopra specificate quali rimborso Parte_1
spese ed indennità di trasferta.
4. Attesa la reciproca soccombenza ricorrono le ragioni previste dal comma 2° dell'art. 92 c.p.c. per compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Presidente del Tribunale di Venezia, visto l'art. 170 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115; modificato dall'art. 34, comma 17°
D. L.vo 1 settembre 2011 n. 150, e l'art. 15 D.L.vo n. 150/2011, con emissione di ordinanza non appellabile;
A) Accoglie parzialmente l'opposizione proposta dall'Avv. Parte_1
vverso il provvedimento di liquidazione di compensi spettanti
[...]
al difensore di collaboratore di giustizia ammesso al programma speciale di protezione emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Venezia in data 26.07.2021 e notificato in data 10.08.2021 nel procedimento penale n. 10106/2019 RG DDA nei confronti di + 75, e, in riforma CP_1
parziale del provvedimento opposto, liquida in favore dell'Avv. Parte_1
la somma di complessivi € 3.077,02, oltre ad una maggiorazione del 10 per cento come per legge, a titolo di rimborso spese, e la somma di complessivi €
2.800,00 per indennità di trasferta, rigettando la richiesta di modifica degli onorari liquidati e confermando nel resto l'impugnata ordinanza;
12 B) Compensa interamente tra le parti le spese processuali;
C) Manda alla Cancelleria per gli adempimenti consequenziali, ivi compresi la comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite a mezzo pec ed all'Ufficio del Funzionario delegato presso questo Tribunale.
Venezia 30/03/2025
. Il Presidente del Tribunale
Dr. Salvatore Laganà
13
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Il Presidente del Tribunale
Letto il ricorso depositato in Cancelleria in data 20/08/2021, con il quale l'Avv.
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, del Foro di Cassino, con studio in RA (FR) alla via I. C.F._1
Bonomi 21 ha proposto opposizione avverso il provvedimento di liquidazione di compensi spettanti al difensore di collaboratore di giustizia ammesso al programma speciale di protezione emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Venezia in data 26.07.2021 e notificato in data 10.08.2021 nel procedimento penale n. 10106/2019 RG DDA nei confronti di + 75, e CP_1
sciogliendo la riserva assunta con emissione di ordinanza non appellabile ai sensi dell'art. 15, comma 6°, D. L.vo 1 settembre 2011 n. 150;
Esaminata la comparsa di costituzione del in persona del Controparte_2
pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale CP_3
dello Stato di Venezia;
Rilevato che il in persona del Ministro pro tempore Controparte_4
non si è costituito in giudizio nonostante la regolare notifica via pec presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia come disposto con ordinanza di integrazione del contraddittorio del 03.02.2022;
Rilevato che sono stati acquisiti in visione, ai sensi dell'art. 15, comma 5°, D.
L.vo n. 150/20111, copia degli atti e dei verbali in cui è stata esercitata la difesa nel procedimento a quo;
Osserva:
1 IN FATTO
Con il ricorso de quo l'Avv. premetteva che all'esito Parte_1 dell'attività svolta innanzi il Tribunale penale di Venezia – in qualità CP_5
di difensore di fiducia di , collaboratore di giustizia sottoposto a Controparte_6
programma speciale di protezione, nel processo penale n. 10106/2019 R.G. DDA Cont c/Arena+75, inviava a mezzo racc. presso la Cancelleria del Tribunale di Venezia
– Uff. G.I.P., istanza di liquidazione degli onorari;
Che il Giudice Dott. con provvedimento del 26.07.2021, notificato Persona_1
a mezzo p.e.c. in data 10/08/2021, liquidava per l'attività professionale svolta onorari per la somma di € 5.000,00, oltre al rimborso delle spese generali (15%) come per legge;
Ciò premesso proponeva opposizione avverso il predetto decreto di liquidazione per i seguenti motivi:
a. Mancata indicazione dei criteri di liquidazione.
Il decreto di liquidazione opposto non faceva alcun riferimento ai parametri di cui al D.M. n. 55/2024 né ai criteri utilizzati per la quantificazione degli onorari e non vi era nemmeno menzione delle spese sostenute, della maggiorazione del 10% e dell'indennità di trasferta, come imposto dagli artt. 2, 11 e 27 e dall'art. 115 del
D.P.R. 115/02.
In particolare, in relazione alla quantificazione dei compensi professionali, gli onorari richiesti nell'istanza di liquidazione avanzata ammontavano ad € 6.405,33
(9608,00 decurtati di 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/02), quantificazione che superava la misura del 80 per cento indicata come maggiorazione massima “di regola” applicabile, percentuale che, secondo quanto affermato dal ricorrente, non era da ritenersi vincolante per il giudice, attesa la necessità di valutare in concreto l'effettivo pregio dell'attività professionale svolta dal difensore. In relazione ai criteri generali di cui agli artt. 4 e 12 del D.M. n. 55/2014, rapportati all'attività difensiva concretamente esercitata ed ai risultati ottenuti (al erano state riconosciute CP_6
2 le attenuanti generiche e quelle speciali di cui all'art. 416 bis, comma 3°, c.p.), era possibile, infatti, derogare alla regola di massima con un aumento discrezionalmente valutabile dal giudice e senza alcun automatismo nella determinazione degli onorari.
b. Mancato rimborso delle spese documentate e maggiorazione del 10% e corresponsione dell'indennità di trasferta (art. 115 d.p.r. 115/2002)
Era stata omessa tale liquidazione in violazione della previsione dell'art. 115
D.P.R. n. 115/2002 che stabilisce per i difensori di persone ammesse a programma di protezione che “nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita” .
Nell'istanza di liquidazione era stato puntuale il calcolo dell'indennità chilometrica, effettuato in base ai costi del carburante stabiliti dal Ministero dello
Sviluppo Economico e alla distanza chilometrica certificata, sia per le spese sostenute per presenziare alle udienze, sia per quelle inerenti i quattro colloqui informativi sostenuti con il cliente presso il carcere di Vicenza per relazionarlo sull'andamento del processo. Erano state poi puntualmente allegate le altre spese di viaggio, vitto e soggiorno.
Quanto all'indennità di trasferta era evidente che la stessa si aggiungeva alle spese documentate.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
• Accertare il diritto ad ottenere l'integrazione della liquidazione fino alla concorrenza dell'importo chiesto nella propria istanza in modo da riequilibrare la stessa in relazione all'attività svolta, al caso concreto ed alla propria dignità professionale, in applicazione del dettato legislativo;
• Condannare il in persona del (tenuto per Controparte_2 CP_8
legge al pagamento dell'attività professionale svolta nell'interesse dei collaboratori di giustizia) al pagamento 1) del rimborso delle spese
3 documentate nella misura di € 3.076,09 oltre la maggiorazione del 10% per €
307,62, 2) della liquidazione dell'indennità di trasferta per € 2.800,00; 3) della differenza dell'onorario per € 1.405,33, oltre il 15% per rimborso spese generali o per le somme ritenute di giustizia.
• Con condanna alle spese ed ai compensi ex art.91 c.p.p..
Si costituiva il , rappresentato ex lege dall'Avvocatura Controparte_2
Distrettuale dello Stato di Venezia, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo passivamente legittimato il . Controparte_4
In esito alla prima udienza di costituzione, il G.I. sciogliendo la riserva assunta in udienza “rilevato che, dalla lettura di Cass. n. 20611/21, sembra evincersi una concorrente legittimazione del e del nel Controparte_2 Controparte_9
procedimento di opposizione al decreto di liquidazione in favore del difensore del collaboratore di Giustizia” ordinava al ricorrente di integrare il contraddittorio.
All'udienza del 31/03/2022 veniva dichiarata la contumacia del Controparte_4
e disposto il rinvio del procedimento all'udienza del 19/05/2022 per la
[...]
completa acquisizione della documentazione necessaria ai fini del decidere.
All'udienza di rinvio il G.I. tratteneva la causa in decisione e concedeva termine fino al 30/06/2022 per il deposito di nota conclusiva.
Il Giudice designato rimetteva il presente fascicolo innanzi il Presidente del
Tribunale di Venezia, tenuto conto della sua specifica competenza tabellare in caso di opposizione a provvedimento di liquidazione emesso, come nel caso di specie, da un Presidente di Sezione.
All'udienza del 22.11.2022 il processo veniva fissato per la discussione con il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine di cinque giorni precedenti la data fissata.
IN DIRITTO
1. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta dal . Controparte_2
4 L'eccezione appare infondata. Condivide, infatti, pienamente questo decidente la posizione espressa da Cass. 19 luglio 2021 n. 20611 secondo la quale “in materia di spese di giustizia, l'art. 115 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede che la liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia, ai sensi dell'art. 13 del d.l. n. 8 del 1991, conv. dalla l. n. 82 del 1991, è regolata dalle norme che disciplinano il patrocinio a spese dello Stato, ma solo per quanto riguarda la misura e il procedimento di liquidazione e di opposizione, non per l'individuazione del ministero legittimato passivo nel procedimento di opposizione al decreto di liquidazione;
ne consegue che, ove la parte assistita sia una persona ammessa al programma, ancorché provvisorio, di protezione dei collaboratori di giustizia, il gravato degli oneri CP_2
economici conseguenti, ivi compresa l'assistenza legale innanzi alla magistratura di sorveglianza, è solo quello dell'Interno che, pertanto, è parte necessaria nel procedimento di opposizione al decreto di liquidazione, anche in punto di condanna al pagamento del compenso, almeno in via solidale con il .” Controparte_4
Ha chiarito. Infatti, la S.C. che il ministero gravato degli oneri economici conseguenti all' applicazione del programma di protezione (compresa l'assistenza legale innanzi alla magistratura di sorveglianza: art. 8, comma 9, del d.m. n. 161 cit.)
è solo quello dell'interno (art. 17 del d.l. n. 8 del 1991), il quale, pertanto, è parte necessaria nel procedimento di opposizione al decreto di liquidazione pronunciato ai sensi dell'art. 115 del d.P.R. n. 115 del 2002, anche in punto di condanna al pagamento delle spese.
Va, pertanto, disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del
. Controparte_2
2. Passando all'esame del merito dell'opposizione, vanno innanzitutto esaminate le doglianze relative alla quantificazione degli onorari di difesa, liquidati nell'ordinanza opposta in € 5.000,00 a fronte della somma di € 6.405,33 richiesta
5 nell'istanza di liquidazione (comprensiva della riduzione di 1/3 prevista dall'art. 106 bis del D.P.R. n. 115/2002).
La norma applicabile al caso di specie va individuata nell'art. 115 del D.P.R. n.
115/2002 che prevede: “L'onorario e le spese spettanti al difensore di persona ammessa al programma di protezione di cui al decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita.”
A sua volta, il richiamato art. 82 prevede al primo comma: “L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, ((. . .)) tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.”
Le norme cui far riferimento per la concreta liquidazione dei compensi professionali vanno pertanto individuate, per il rinvio disposto nel cit. art. 82, negli artt. 4 e 12 del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, applicabile ratione temporis . L'art. 4, in particolare, dettaglia in linea generale i parametri per la determinazione dei compensi in sede giudiziale, mentre l'art. 12 disciplina i parametri generali per la determinazione dei compensi in sede penale, prevedendo specificamente che “il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80%, o diminuiti fino al 50%.”.
6 Ciò posto, l'opponente ha sostenuto, da un lato, che l'inciso “di regola” contenuto nell'art. 12 confermerebbe il carattere discrezionale dell'aumento o della diminuzione, ben potendo il giudice, in presenza di specifiche ragioni, discostarsi dai meri parametri indicati dal legislatore, e. dall'altro, che la stessa previsione dell'art. 82 del D.P.R. n. 115/2002, laddove prevede che il giudice debba valutare la natura dell'impegno professionale, consentirebbe la derogabilità delle tariffe atteso il ristretto ambito di oscillazione tra il valore minimo delle stesse, con la riduzione del
50%, ed il valore medio.
Ritiene il decidente che effettivamente l'inciso “di regola” contenuto nell'art. 12 del regolamento ministeriale sulle tariffe professionali n. 55 del 2014 confermi la discrezionalità del giudice nell'ottica del principio della derogabilità dei parametri e non serva solo a ribadire che trattasi di una regola da rispettare in ogni caso, come sostenuto da qualche commentatore. In realtà, se si fosse trattato di una regola assoluta ed inderogabile, non avrebbe avuto senso apporre tale locuzione, che sta ad indicare la normalità di una scelta alla quale può derogarsi in presenza di elementi da motivare specificamente.
Conforta tale conclusione quanto affermato in motivazione da Cass. 22 agosto
2023 n. 24993: “La novella, pur avendo lasciato immutato il criterio di liquidazione, per le quattro fasi processuali distinte già individuate, secondo una ripartizione valida per tutti gli organi giurisdizionali davanti ai quali venga svolta l'attività, e onnicomprensive, ha però nella sostanza confermato la possibilità di deroga ai valori minimi e massimi, quali scaturenti dalle percentuali di aumento e diminuzione massimi che il giudice può apportare ai valori medi, essendo stato valorizzato
l'utilizzo dell'inciso “di regola” per indicare l'entità dell'aumento o della diminuzione, in quanto volto a sottendere come tali indicazioni non sono vincolanti per il giudice che può quindi anche discostarsi da esse nella misura che ritenga adeguata al caso specifico, purché ne dia conto in motivazione.”
7 Ed ancora: “A conforto di tale conclusione si pone anche la relazione illustrativa al DM n. 55/2014 che chiarisce tale aspetto laddove, nella parte dedicata Parte ad illustrare la proposta del (par. b), affermando che il predetto inciso, così come l'avverbio “orientativamente”, erano stati introdotti al fine di sottolineare la non vincolatività dei parametri, in linea di continuità con quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del DM n. 140/2012. La successiva giurisprudenza di legittimità ha avallato tale lettura della norma, essendo pervenuta reiteratamente ad affermare che, nella vigenza delle previsioni di cui al DM n. 55/2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso (Cass. n. 14198 del 05/05/2022; Cass. n. 19989 del 13/07/2021; Cass.
n. 89 del 07/01/2021, Cass. n. 2386 del 31/01/2017; Cass. n. 11601 del 14/05/2018).”
Va, poi, precisato, come chiarito anche nella citata pronuncia, che il quadro normativo ha subito un'ulteriore variazione a seguito dell'emanazione del DM n.
37/2018, entrato in vigore il 27 aprile 2018, che ha modificato solo alcune delle previsioni del DM n. 55/2014. Ai fini che rilevano la modifica ha integrato i parametri per la determinazione dei compensi, sia per l'attività giudiziale che per quella stragiudiziale (rispettivamente artt. 4 e 19) precisando che la riduzione, rispetto al valore medio di liquidazione non può essere superiore alla misura del 50 % (per la sola fase istruttoria fino al 70 %) mentre l'aumento può essere anche superiore alla percentuale fissata di regola nell'80 %, eliminando per il potere di riduzione l'espressione “di regola” che aveva appunto giustificato l'interpretazione volta a consentire, sia pure con motivazione, la liquidazione anche al di sotto dei minimi tariffari.
8 L'attività difensiva oggetto della presente opposizione rientra, del resto, ratione temporis ¸nelle previsioni del D.M. n. 37/2018, per cui appare indubbio che l'aumento possa anche essere superiore all'80 per cento, essendo stata la discrezionalità del giudice in aumento eliminata soltanto con il D.M. n. 147 del 2022 che ha abolito del tutto l'inciso “di regola”.
Detto quanto sopra con riferimento alla generale possibilità del giudice di aumentare i valori medi anche in misura superiore alla percentuale dell'80 per cento, la norma, in caso di liquidazione in favore di difensore di imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, cui va assimilata, per il richiamo di cui all'art. 115
D.P.R. n. 115/2002, quella in favore di difensore di persona ammessa a programma speciale di protezione, deve essere coordinata con la previsione di cui all'art. 82, che, come già illustrato, prevede che “in ogni caso” i compensi liquidati non possono essere superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti.
A tale proposito, la giurisprudenza di legittimità, ancor prima dell'entrata in vigore del D.M. n. 55 del 2014, aveva ritenuto che ”in tema di patrocinio a spese dello Stato, i criteri cui l'autorità giudiziaria ha l'obbligo di attenersi nella liquidazione degli onorari e delle spese spettanti al difensore, ai sensi dell'art. 82 del
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, devono ritenersi esaustivi, sicchè il giudice, nell'applicare la tariffa professionale, non può invece fare riferimento anche ai criteri integrativi e adeguatori della tariffa medesima, non essendo operante l'art. 1, comma 2, della tariffa penale di cui al d.m. 8 aprile 2004 n. 127, che consente di quadruplicare il compenso per le cause che richiedono un particolare impegno per la complessità dei fatti o per le questioni giuridiche trattate, e ciò sia per l'espresso divieto, contenuto nel citato art. 82, del superamento dei valori medi di tariffa, sia perchè la norma già contempla la natura dell'impegno professionale come un elemento da prendere in considerazione ai fini della liquidazione del compenso tra il minimo della tariffa e la media di tali valori” (cfr. Cass. 2 febbraio 2011 n. 2445; conf. Cass. 21 ottobre 2015 n. 21461, che, tra l'altro, ha ritenuto manifestamente
9 infondata la questione di legittimità dell'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002 per violazione degli artt. 3, 24 e 36 Cost., giacché la previsione di limiti nella determinazione degli onorari contempera ragionevolmente la necessità di assicurare la difesa tecnica del non abbiente e retribuire l'attività del legale con l'incidenza del relativo costo sull'intera collettività.).
Alla luce della valutazione della fattispecie sulla base della norma positiva non rilevano poi le doglianze dell'opponente in ordine alla presunta inadeguatezza dell'art. 82 D.P.R. n. 115/2002 ai fini della valutazione dell'impegno professionale atteso il ristretto ambito di oscillazione tra il valore minimo delle tariffe, con la riduzione del 50%, ed il valore medio. E' evidente, infatti, che trattasi di una scelta insindacabile del legislatore che non si pone in contrasto con il diritto di difesa salvaguardato in tal caso in favore della persona ammessa a programma di protezione ed assicura, nell'ambito di un range di liquidazione che comunque consente il raddoppio degli onorari, un adeguato compenso al difensore.
Premesso quanto sopra in tema di invalicabilità dei valori medi, va fatto riferimento per valutare la congruità della liquidazione (tenuto conto che il provvedimento opposto non dettaglia le fasi in base alle quali è stata disposta la liquidazione né motiva in alcun modo l'iter logico-giuridico in forza del quale è pervenuto alla determinazione della somma di € 5.000,00), al punto 15 della tabella allegata al D.M. n. 55/2024, posto che il successivo D.M. n. 37/2018 non dispone, nelle tabelle allegate, alcuna modifica alle tariffe relative ai procedimenti penali.
Ora, tenuto conto che trattasi di fasi davanti al Giudice per l'udienza preliminare, i valori medi, sulla base del già menzionato punto 15, ammontano ad €
810,00 per lo studio della controversia, € 720,00 per la fase introduttiva del giudizio,
€ 990,00 per la fase istruttoria ed € 1.350,00 per la fase della decisione, il tutto per complessivi € 3.870,00, con ulteriore riduzione di un terzo ex art. 106 bis D.P.R. n.
115/2002, pervenendosi così alla somma di € 2.554,20, che rappresentava il massimo liquidabile.
10 E' evidente, quindi, che l'importo di € 5.000,00, come, del resto, riconosciuto in ricorso dallo stesso opponente, oltrepassava – e di molto – il massimo liquidabile, partendo da una base di € 7.500,00 successivamente ridotta di un terzo.
Appare non accoglibile, pertanto, la richiesta di un ulteriore aumento su una somma già non correttamente liquidata ma che questo Presidente estensore non può modificare in peius, dovendo attenersi al principio della domanda e non essendo stata proposta opposizione da parte del Pubblico Ministero presso questo Tribunale o domanda riconvenzionale da parte dei convenuti. CP_10
3. Appare, invece, fondata la domanda con riferimento alle spese documentate ed all'indennità di trasferta.
A tale proposito, il già cit. art. 115 D.P.R. n. 115/2002, con riferimento ai difensori di persone ammesse a programmi di protezione, prevede che “nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita.”. A sua volta, l'art. 27 del D.M. n. 55/2014 prevede che:
“all'avvocato, che per l'esecuzione dell'incarico deve trasferirsi fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, è liquidato il rimborso delle spese sostenute
e un'indennità di trasferta. Si tiene conto del costo del soggiorno documentato dal professionista, con il limite di un albergo quattro stelle, unitamente, di regola, a una
maggiorazione del 10 per cento quale rimborso delle spese accessorie;
per le spese di viaggio, in caso di utilizzo di autoveicolo proprio, è riconosciuta un'indennità chilometrica pari di regola a un quinto del costo del carburante al litro oltre alle spese documentate di pedaggio autostradale e parcheggio.”
Appare congrua, sulla base della dettagliata istanza in data 18.11.2020, la richiesta di rimborso delle spese sostenute per la partecipazione a n. 8 udienze presso l'Aula Bunker di Venezia – Mestre e a n. 11 udienze a distanza a Napoli, pari ad €
2.380,12, e per n. 4 colloqui con il proprio assistito (di cui n. 2 presso il Carcere di
11 Manza e n. 2 presso la Casa di Reclusione di Vicenza), pari ad € 696,09, il tutto per complessivi € 3.077,02, oltre ad una maggiorazione del 10 per cento come per legge.
Quanto all'indennità di trasferta, la stessa, sempre sulla base di quanto specificato nell'istanza del 18.11.2020, va quantificata in € 2.120,00 per la partecipazione a n. 8 udienze presso l'Aula Bunker di Venezia – Mestre e a n. 11 udienze a distanza a Napoli, ed in € 680,00 per lo svolgimento di n. 4 colloqui presso le Case di Reclusione di Monza e di Vicenza, per complessivi € 2.800,00.
In riforma, pertanto, dell'impugnata ordinanza di liquidazione vanno liquidate in favore dell'Avv. le somme sopra specificate quali rimborso Parte_1
spese ed indennità di trasferta.
4. Attesa la reciproca soccombenza ricorrono le ragioni previste dal comma 2° dell'art. 92 c.p.c. per compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Presidente del Tribunale di Venezia, visto l'art. 170 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115; modificato dall'art. 34, comma 17°
D. L.vo 1 settembre 2011 n. 150, e l'art. 15 D.L.vo n. 150/2011, con emissione di ordinanza non appellabile;
A) Accoglie parzialmente l'opposizione proposta dall'Avv. Parte_1
vverso il provvedimento di liquidazione di compensi spettanti
[...]
al difensore di collaboratore di giustizia ammesso al programma speciale di protezione emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Venezia in data 26.07.2021 e notificato in data 10.08.2021 nel procedimento penale n. 10106/2019 RG DDA nei confronti di + 75, e, in riforma CP_1
parziale del provvedimento opposto, liquida in favore dell'Avv. Parte_1
la somma di complessivi € 3.077,02, oltre ad una maggiorazione del 10 per cento come per legge, a titolo di rimborso spese, e la somma di complessivi €
2.800,00 per indennità di trasferta, rigettando la richiesta di modifica degli onorari liquidati e confermando nel resto l'impugnata ordinanza;
12 B) Compensa interamente tra le parti le spese processuali;
C) Manda alla Cancelleria per gli adempimenti consequenziali, ivi compresi la comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite a mezzo pec ed all'Ufficio del Funzionario delegato presso questo Tribunale.
Venezia 30/03/2025
. Il Presidente del Tribunale
Dr. Salvatore Laganà
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