TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/06/2025, n. 4470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4470 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43165/2024
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r. g. 43165/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE IN OPPOSIZIONE
e
CP_1
RESISTENTE OPPOSTA
Il 3/6/2025, alle ore 9.55, innanzi al dr. Ilario Pontani, sono comparsi:
per parte ricorrente in opposizione gli Avv.ti CHIARA MONDADORI e LUANA TARDINO;
per parte resistente opposta l'Avv. PAOLA MARINONI.
Dopo ampia discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura del dispositivo alle parti presenti ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Il giudice
Dr. Ilario Pontani
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dr. Ilario Pontani ha pronunciato ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r. g. 43165/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C. F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Milano, via Durini n. 23, con gli Avv.ti CHIARA MONDADORI e LUANA TARDINO
RICORRENTE IN OPPOSIZIONE
contro
, nata a [...] il 1°/9/1974 (C. F. ), elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata in Milano, via Villapizzone n. 26, con l'Avv. PAOLA MARINONI
RESISTENTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Parte ricorrente in opposizione: “Previo svolgimento dell'udienza ex art. 420 c. p. c., annullare, revocare e/o dichiarare priva di effetti l'ordinanza di convalida cron. 4576/2024 emessa in data 13/5/2024 nel procedimento Rg. n. 16333/24, Tribunale di Milano e per l'effetto ri-immettere nuovamente il conduttore nella disponibilità dell'immobile locato, rigettando l'avversa domanda. Con vittoria di spese”
Parte resistente opposta: “In via preliminare e pregiudiziale: dichiararsi inammissibile ed improcedibile l'opposizione per tardività della sua proposizione, essendo stata depositata oltre i termini di cui all'art. 668 c. p. c., per assenza di interesse ai sensi dell'art. 100 c. p. c. e per assenza dei presupposti di legge per la sua ammissibilità, per tutti i motivi indicati in parte narrativa. Nel
2 merito in via principale: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il giudice ritenga di non pronunciare sentenza di inammissibilità e/o improcedibilità, rigettare comunque l'opposizione, stante la sua infondatezza nel merito e conseguentemente confermare l'esecutività e l'efficacia del provvedimento di convalida di sfratto. In subordine: previa emissione di ordinanza di rilascio immediatamente esecutiva, accertare e dichiarare comunque risolto il contratto di locazione per grave inadempimento del convenuto, con ogni conseguenza di legge anche in ordine al rilascio. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari, anche del giudizio di convalida”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato alla controparte adiva questo Tribunale per Parte_1 proporre opposizione ex art. 668 c. p. c. all'ordinanza di convalida di sfratto del 13/5/2024 (relativa all'unità immobiliare condotta in locazione dal 23/5/2012 ad uso commerciale sita in Milano, via Morazzone n. 8), lamentando di non essere comparso all'udienza di convalida per non aver avuto conoscenza dell'atto di intimazione per irregolarità e/o nullità della notifica.
Parte resistente opposta si costituiva e chiedeva che l'opposizione venisse dichiarata pregiudizialmente inammissibile o comunque respinta.
All'udienza del 14/1/2025 il giudice – preso atto della circostanza che lo sfratto era stato già eseguito il 13/12/2024 – dichiarava inammissibile l'istanza di sospensione del processo esecutivo e rinviava il procedimento in data odierna per la discussione orale, assegnando alle parti termine fino a dieci giorni prima per brevi note conclusive.
Esaurita la trattazione della controversia, le parti venivano invitate alla discussione della causa ed alla precisazione delle conclusioni ex art. 429 c. p. c.
L'opposizione è inammissibile.
L'art. 668 cpv. c. p. c. prevede che l'opposizione dopo la convalida non è più ammessa “se sono decorsi dieci giorni dall'esecuzione”.
La ratio della norma mira a consentire alla parte esecutata di usufruire di un congruo termine (dieci giorni) per valutare se formulare l'opposizione, termine decorrente dall'inizio dell'esecuzione ed identificabile con la notifica della comunicazione ex art. 608 c. p. c. o, comunque, con l'accesso dell'ufficiale giudiziario sul luogo dell'esecuzione, munito del titolo esecutivo.
Anche considerando il termine più favorevole all'opponente, risulta dagli atti che il primo accesso dell'ufficiale giudiziario in via Morazzone (luogo dell'esecuzione) è avvenuto il 5/11/2024, per cui l'opposizione andava proposta entro il 15/11/2024, mentre è stata depositata soltanto il 4/12/2024.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile.
Le spese di lite, poiché lo sfratto è stato eseguito senza attendere la celebrazione dell'udienza del 14/1/2025 (al cui esito il giudice avrebbe dovuto pronunciarsi sull'istanza di sospensione del processo esecutivo), vanno integralmente compensate tra le parti.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 43165/2024, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara inammissibile l'opposizione;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 429 c. p. c., pubblicata mediante lettura del dispositivo alle parti presenti e immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Milano, 3/6/2025
Il giudice
Dr. Ilario Pontani
4
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r. g. 43165/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE IN OPPOSIZIONE
e
CP_1
RESISTENTE OPPOSTA
Il 3/6/2025, alle ore 9.55, innanzi al dr. Ilario Pontani, sono comparsi:
per parte ricorrente in opposizione gli Avv.ti CHIARA MONDADORI e LUANA TARDINO;
per parte resistente opposta l'Avv. PAOLA MARINONI.
Dopo ampia discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura del dispositivo alle parti presenti ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Il giudice
Dr. Ilario Pontani
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dr. Ilario Pontani ha pronunciato ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r. g. 43165/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C. F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Milano, via Durini n. 23, con gli Avv.ti CHIARA MONDADORI e LUANA TARDINO
RICORRENTE IN OPPOSIZIONE
contro
, nata a [...] il 1°/9/1974 (C. F. ), elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata in Milano, via Villapizzone n. 26, con l'Avv. PAOLA MARINONI
RESISTENTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Parte ricorrente in opposizione: “Previo svolgimento dell'udienza ex art. 420 c. p. c., annullare, revocare e/o dichiarare priva di effetti l'ordinanza di convalida cron. 4576/2024 emessa in data 13/5/2024 nel procedimento Rg. n. 16333/24, Tribunale di Milano e per l'effetto ri-immettere nuovamente il conduttore nella disponibilità dell'immobile locato, rigettando l'avversa domanda. Con vittoria di spese”
Parte resistente opposta: “In via preliminare e pregiudiziale: dichiararsi inammissibile ed improcedibile l'opposizione per tardività della sua proposizione, essendo stata depositata oltre i termini di cui all'art. 668 c. p. c., per assenza di interesse ai sensi dell'art. 100 c. p. c. e per assenza dei presupposti di legge per la sua ammissibilità, per tutti i motivi indicati in parte narrativa. Nel
2 merito in via principale: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il giudice ritenga di non pronunciare sentenza di inammissibilità e/o improcedibilità, rigettare comunque l'opposizione, stante la sua infondatezza nel merito e conseguentemente confermare l'esecutività e l'efficacia del provvedimento di convalida di sfratto. In subordine: previa emissione di ordinanza di rilascio immediatamente esecutiva, accertare e dichiarare comunque risolto il contratto di locazione per grave inadempimento del convenuto, con ogni conseguenza di legge anche in ordine al rilascio. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari, anche del giudizio di convalida”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato alla controparte adiva questo Tribunale per Parte_1 proporre opposizione ex art. 668 c. p. c. all'ordinanza di convalida di sfratto del 13/5/2024 (relativa all'unità immobiliare condotta in locazione dal 23/5/2012 ad uso commerciale sita in Milano, via Morazzone n. 8), lamentando di non essere comparso all'udienza di convalida per non aver avuto conoscenza dell'atto di intimazione per irregolarità e/o nullità della notifica.
Parte resistente opposta si costituiva e chiedeva che l'opposizione venisse dichiarata pregiudizialmente inammissibile o comunque respinta.
All'udienza del 14/1/2025 il giudice – preso atto della circostanza che lo sfratto era stato già eseguito il 13/12/2024 – dichiarava inammissibile l'istanza di sospensione del processo esecutivo e rinviava il procedimento in data odierna per la discussione orale, assegnando alle parti termine fino a dieci giorni prima per brevi note conclusive.
Esaurita la trattazione della controversia, le parti venivano invitate alla discussione della causa ed alla precisazione delle conclusioni ex art. 429 c. p. c.
L'opposizione è inammissibile.
L'art. 668 cpv. c. p. c. prevede che l'opposizione dopo la convalida non è più ammessa “se sono decorsi dieci giorni dall'esecuzione”.
La ratio della norma mira a consentire alla parte esecutata di usufruire di un congruo termine (dieci giorni) per valutare se formulare l'opposizione, termine decorrente dall'inizio dell'esecuzione ed identificabile con la notifica della comunicazione ex art. 608 c. p. c. o, comunque, con l'accesso dell'ufficiale giudiziario sul luogo dell'esecuzione, munito del titolo esecutivo.
Anche considerando il termine più favorevole all'opponente, risulta dagli atti che il primo accesso dell'ufficiale giudiziario in via Morazzone (luogo dell'esecuzione) è avvenuto il 5/11/2024, per cui l'opposizione andava proposta entro il 15/11/2024, mentre è stata depositata soltanto il 4/12/2024.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile.
Le spese di lite, poiché lo sfratto è stato eseguito senza attendere la celebrazione dell'udienza del 14/1/2025 (al cui esito il giudice avrebbe dovuto pronunciarsi sull'istanza di sospensione del processo esecutivo), vanno integralmente compensate tra le parti.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 43165/2024, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara inammissibile l'opposizione;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 429 c. p. c., pubblicata mediante lettura del dispositivo alle parti presenti e immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Milano, 3/6/2025
Il giudice
Dr. Ilario Pontani
4