Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/01/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere relatore dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. 4058/2023 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata Parte_1 CodiceFiscale_1
e difesa dagli Avvocati Achille Cipullo (c.f. ) e Gaetano Cipullo (c.f. CodiceFiscale_2
), elettivamente domiciliata giusta procura in atti in Santa Maria CodiceFiscale_3
Capua Vetere al Corso Aldo Moro n. 228, indirizzi di posta elettronica certificata e Email_1 Email_2
APPELLANTE
CONTRO
p.i. Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 747/2023 pubblicata in data 24 febbraio 2023, non notificata, in materia di responsabilità per illecita sottrazione di denaro da conto bancario.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta che si abbiano per integralmente riprodotte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con appello notificato a mezzo p.e.c. in data 22 settembre 2023 e iscritto a ruolo nel medesimo giorno ha impugnato la sentenza n. 747/2023, non notificata, Parte_1
con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha respinto la sua domanda avente ad
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illecitamente sottratte dal conto bancario e al risarcimento dei danni patiti.
1.1. Nei motivi d'appello ha sostanzialmente censurato la decisione gravata che, a suo parere, avrebbe malamente valutato ed erroneamente omesso di apprezzare gli elementi di prova della responsabilità della convenuta. Ha così concluso chiedendo alla Corte di accertare la responsabilità della per le quattro operazioni di prelievo in contestazione, CP_1
condannandola al risarcimento del danno in suo favore per l'importo corrispondente alla somma prelevata, pari complessivamente ad € 8.000,00 oltre interessi e rivalutazione, con risarcimento danni e vittoria sulle spese di lite ed onorari.
2. L'appellata non si è costituita in giudizio pur avendo ricevuto notificata nel domicilio digitale eletto nel primo grado del giudizio la citazione, come dimostrato dall'appellante che ha allegato la consegna della p.e.c., corredata dei file, dell'appello, della relata, della procura e dell'attestazione, nello stesso giorno – dunque tempestivamente - iscritta a ruolo.
3. In grado di appello non è stata svolta attività istruttoria. Non è stato acquisito il fascicolo cartaceo del primo grado del giudizio ma si è verificata la possibilità di consultare quello telematico, completamente digitalizzato.
Sulle conclusioni che la parte appellante ha rassegnato nelle note di precisazione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. depositate il 6 novembre 2024 il Consigliere designato ai sensi dell'art. 349
c.p.c. ha, con ordinanza dell'8 gennaio 2025, riservato in decisione collegiale la causa.
4. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa è opportuno ripercorrere i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del primo grado del giudizio.
4.1. Con atto di citazione notificato in data 13 febbraio 2012 ha citato in Parte_1
giudizio la per sentirla condannare per responsabilità nella Controparte_1 fraudolenta sottrazione di somme dal suo conto corrente ad opera di ignoti.
A sostegno della sua pretesa ha premesso di essere titolare esclusiva del conto corrente n.
147.70 acceso presso la di Marcianise, piazza Principe di Controparte_1
Napoli e che il 7 novembre 2011, nel consultare online la movimentazione contabile, si è accorta dell'addebito di quattro prelievi di € 2.000,00 cadauno avvenuti tra le ore 8,58 e le ore 12,41 del medesimo giorno, per un totale di € 8.000,00. Ha riferito che la mattina seguente, recatasi nella sua filiale a Marcianise, ha denunciato l'accaduto ad uno dei dipendenti e che l'addetto allo sportello bancario ha verificato che i quattro prelievi da €
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2.000,00 ciascuno erano avvenuti a Roma, in diverse filiali dell'istituto, tramite “modulo di sportello”.
Ha aggiunto di avere disconosciuto i prelievi sopra citati e sporto denuncia al Comando della stazione dei Carabinieri di Marcianise, nonché d'avere richiesto, in data 10 novembre
2011, con lettera raccomandata all'istituto bancario il riaccredito sul proprio conto corrente del maltolto, senza tuttavia ottenere la restituzione di quanto illecitamente sottrattole.
ha rilevato l'illegittimità delle operazioni di prelievo sopra citate in Parte_1
quanto da lei non autorizzate e affermato la responsabilità della banca per non aver agito con la dovuta diligenza, rapportata al grado di professionalità elevato richiesto dalla particolare natura dell'attività esercitata.
Parte attrice ha censurato la condotta dell'istituto bancario per non aver adottato le cautele necessarie ad evitare un danno alla cliente: in particolare ha contestato la condotta di parte convenuta per aver provveduto a prelevare il contante nonostante la stranezza delle operazioni avvenute a breve distanza temporale l'una dall'altra, senza richiederne una conferma telefonica all'istante e senza effettuare controlli circa l'autenticità della provenienza.
ha indicato la responsabilità dell'istituto di credito per i danni occorsile Parte_1
nell'illecito trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 15 e 31 della legge sulla privacy, non avendo predisposto tutte le misure possibili e idonee a ridurre il rischio di accessi non autorizzati.
Ha così concluso chiedendo la condanna della alla Controparte_1
restituzione in suo favore della somma di € 8.000,00 oltre interessi e rivalutazione, con condanna del risarcimento dei danni patrimoniali e non quantificati nel prefato importo o nel maggiore o minore ritenuto equo dal giudice, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
4.2. In data 1° giugno 2012 si è costituita in giudizio la , Controparte_1
chiedendo il rigetto della domanda attrice in quanto infondata in fatto e diritto.
Parte convenuta ha rilevato che le operazioni di prelievo sono state effettuate attraverso il riconoscimento del richiedente l'operazione a mezzo di esibizione della carta di identità, con la verifica della congruenza della firma apposta sui moduli con quella presente sul documento e con quella depositata presso la filiale di Marcianise della e con il CP_1
controllo che il documento presentato non fosse oggetto di segnalazione nella lista di quelli
- 3 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda rubati o smarriti esistente nell'archivio telematico della Polizia di Stato. Ha così sostenuto d'avere agito secondo i principi di buona fede e diligenza per tutelare il cliente.
Ha stigmatizzato il fatto che il documento presentato presso la filiale non presentava segni di contraffazione e appariva riconducibile a colei che lo aveva esibito.
Ha aggiunto d'avere ripetutamente chiesto copia delle denunce di smarrimento del documento all'attrice che ha ammesso d'averlo perduto, non evadendo l'istanza. Ha opinato che il furto del documento sia ricollegabile ai prelievi contestati e che sussista il concorso di colpa dell'attrice per non aver custodito diligentemente i propri dati personali.
4.3. Concessi i termini del VI comma dell'art. 183 c.p.c., acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed escussi i testimoni, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con sentenza n. 747 del 2023 ha rigettato le domande spiegate dall'attrice, condannata alle spese di giudizio liquidate complessivamente in € 1.700,00 a favore della convenuta.
A sostegno del proprio convincimento il giudice di prime cure ha negato sia stata provata la responsabilità della nelle operazioni effettuate, poste in essere da terzi illecitamente CP_1
senza che alcuna anomalia sia individuabile nella condotta dell'istituto di credito che possa avere cooperato nella fraudolenta operazione dell'ignoto autore. Ha ritenuto che gli operatori delle diverse filiali si siano attenuti a standard di diligenza e buona fede e che nessun inadempimento possa essere loro imputato, non essendo posti in grado di conoscere lo smarrimento della carta d'identità dell'attrice, avendo così, in presenza di un documento valido, assolto all'obbligo loro imposto di eseguire l'operazione richiesta.
7. Eseguite con esito positivo le verifiche di ammissibilità e tempestività dell'appello, va detto che con esso, articolato in un unico motivo sul merito della decisione, la l'ha Pt_1
contestata rilevando che, contrariamente da quanto scritto in sentenza, dai fatti allegati sia palese la responsabilità della banca, in quanto la firma apposta sui moduli a lei ascritta è difforme da quella da lei depositata (specimen), come accertato anche dai militi demandati delle indagini aperte dalla sua denuncia. Ha aggiunto che la richiesta d'avere prontamente i moduli utilizzati per le quattro operazioni in contestazione avanzata con lettera consegnata a mano già in data 9 novembre 2011 è stata evasa solo nel corso del giudizio con l'allegazione alle seconde memorie istruttorie, e che lei, appena avutane disponibilità, ha disconosciuto, con il terzo termine dell'art. 183 VI comma c.p.c., la firma apposta in calce ai suddetti
- 4 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda documenti e presentato integrazione di denuncia querela al Comando dei Carabinieri della
Stazione di Marcianise.
Ha osservato come i prelievi siano avvenuti a breve distanza di tempo tra loro, in luogo –
Roma – diverso dalla filiale di Marcianise, presso quattro differenti filiali della banca ove la correntista non era conosciuta, circostanze che avrebbe dovuto insospettire gli operatori di sportello, in grado di riscontrare l'anomala registrazione di prelievi ravvicinati per contante, inducendoli a controlli più precisi.
Ha ascritto all'argentarius la colpa di non avere controllato, particolarmente in occasione dei primi due prelievi effettuati a breve distanza - alle ore 8,58 e alle ore 9,14 - l'identità della cliente, non risultando allegato ai moduli il documento di riconoscimento, né di avere verificato la validità della carta d'identità esibita a seguito dei prelievi, omettendo colposamente di rilevare che lo smarrimento del documento – C.I. n. - era stato Numero_1
denunciato dall'appellante alla Questura di Caserta in data 27 luglio 2011 e di chiedere copia della denuncia di smarrimento. Ha negato d'essere stata mai a lei recapitata una richiesta della banca di avere copia della denuncia di smarrimento della sua carta d'identità, come sostenuto dalla convenuta nella sua comparsa e prontamente contestato nella prima difesa utile in cui ha evidenziato il fatto che la raccomandata a/r del 2 dicembre 2011 è priva della ricevuta di consegna.
Tutte queste circostanze, secondo parte appellante, dimostrerebbero un comportamento della banca contrario al grado di diligenza prescritta dal capoverso dell'art. 1176 c.c., stante la rilevabilità ictu oculi della richiesta delle operazioni con documento viziato, per la sinergia di circostanze anomale e tali da indurre in sospetto il buon banchiere, gravando su quest'ultimo l'obbligo di adottare ogni cautela utile o necessaria ad evitare il danno al cliente, rispondendo anche per colpa lieve.
La superficialità, negligenza e colpa omissiva della banca è stata così compendiata:
- non avere rilevato l'evidente difformità tra la firma apposta in calce ai moduli di sportello e lo specimen di firma depositato dalla cliente;
- avere omesso ulteriori controlli sull'identità della richiedente nonostante le operazioni siano state effettuate a Roma e non a Marcianise da un soggetto non conosciuto nelle diverse filiali che nel giro di appena quattro ore ha prelevato in quattro diversi sportelli;
- avere omesso di verificare la validità del documento apocrifo, acquisendone la copia
(così per i prelievi delle ore 8,58 e delle ore 9,14) e di consultare la banca dati telematica
- 5 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda della Polizia di Stato, da cui sarebbe emerso lo smarrimento denunciato, come fatto poi dai Carabinieri che hanno riferito a riguardo nell'informativa del 19 gennaio 2012.
In conseguenza l'appellante ha chiesto la riforma della statuizione sulle spese, chiedendone l'addebito alla convenuta in applicazione del principio della soccombenza.
7.1. L'appello non è fondato.
L'appellante ha protestato l'errore del primo giudice nell'escludere, da quanto accertato nel giudizio, che la banca convenuta ha mancato di adoperare i protocolli “minimi” di vigilanza e controllo a tutela del cliente e di avere adoperato la diligenza qualificata tipica dell'accorto banchiere (bonus argentarius).
La decisione del Tribunale è incentrata sulla valutazione della diligenza dell'intermediario convenuto e, in particolare, sull'adempimento degli obblighi di protezione del cliente che, com'è costantemente precisato dalla Corte regolatrice nelle molteplici decisioni in tema di responsabilità dell'intermediario - postale o più spesso bancario – deve essere valutata non già sulla base di parametri rigidi e predeterminati, ma in relazione alle cautele suggerite dalle circostanze del caso concreto (Cassazione civile, 5 agosto 1994, n. 7307; Cassazione civile, 14 marzo 1997, n. 7658; Cassazione civile, 9 settembre 2004, n. 18173).
Il primo giudice è pervenuto ad escludere ogni reprimenda nella condotta di CP_2
incolpata dall'attrice di avere consentito quattro prelievi tramite “modulo di sportello” al conto corrente a suo nome con “furto di identità”, assumendo che la procedura svolta sia stata formalmente corretta e contenuta nei limiti della diligenza del buon banchiere, in assenza di elementi da cui inferire la falsità del documento esibito per l'operazione, immaginando che sullo stesso possa essere stata semplicemente sostituita la fotografia.
In altre parole, il giudice di prime cure ha escluso l'esistenza di elementi ictu oculi rilevabili con l'ordinaria diligenza richiesta nell'esercizio dell'attività bancaria nel senso della falsità dei documenti presentati e della sottoscrizione dell'ignota autrice del fatto, dall'apparenza insospettabile.
Alle sue valutazioni dei fatti il Tribunale ha premesso i riferimenti normativi in base ai quali può assumersi la responsabilità nell'esercizio dell'attività di credito: gli artt. 10 e 11 del d.lgs.
27 gennaio 2010 n. 11 emanato in attuazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento e il criterio da applicare nel riparto dei carichi probatori, per cui qualora l'utente neghi di avere autorizzato un'operazione di pagamento grava sul prestatore del
- 6 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda servizio l'onere di dimostrare il dolo, la frode o la colpa dell'utente, dovendo altrimenti rimborsare il cliente dell'importo dell'operazione non autorizzata.
Nondimeno, in base alle emergenze processuali, il primo giudice ha escluso l'esistenza della responsabilità, ancorché aggravata, dell'istituto per le operazioni illecitamente perpetrate da terzi ignoti non avendo rinvenuto alcuna anomalia del banchiere che possa avere consentito l'operazione fraudolenta.
Da questo profilo la motivazione, ancorché scarna, è conforme al principio nomofilattico per cui la dichiarazione di responsabilità del banchiere vuole la prova di un'alterazione o falsificazione documentale verificabile con la diligenza richiesta al bancario medio, ossia riscontrabile ictu oculi (nell'indicato senso, Cassazione civile, 26 gennaio 2016, n. 1377;
Cassazione civile, 4 agosto 2016, n. 16332).
Neppure con l'appello sono stati indicati i profili di colpa sub specie di difetto di diligenza di cui il Tribunale ha osservato l'assenza; al contrario, parte convenuta - odierna appellata – nelle difese articolate in primo grado ha richiamato gli elementi fattuali con cui ha dimostrato di avere adoperato uno standard di diligenza adeguato ai fini della identificazione del soggetto che richiede l'esecuzione dell'attività contestata che, nello specifico, è consistita in quattro operazioni di prelievo per cassa da un conto corrente noto alla persona presentatasi a quattro diversi cassieri, eseguite in altrettanti diversi sportelli di filiali in Roma.
Ebbene, anche per la valutazione del modo in cui devono conformarsi gli obblighi di protezione per una simile operazione, giova osservare che con il contratto di conto corrente la banca svolge un servizio di cassa per il correntista al quale si applica l'art. 1856 c.c. che, in tema di esecuzione di incarichi ricevuti dal correntista, prevede che il banchiere risponda secondo le regole del mandato, ossia con la diligenza professionale del II comma dell'art. 1176 c.c..
Ciascun tipo di operazione, sia per l'importo richiesto (ogni volta € 2.000,00), sia per la allegazione di un documento di identità della ignota richiedente, non ha presentato prima facie profili anomali che potessero indurre a sospettare una frode. Lo sportellista, prima di dare corso al mandato, ha verificato le generalità della cliente che, presentatasi personalmente allo sportello, ha fornito i suoi dati e offerto, a dimostrazione, un documento in corso di validità all'apparenza regolare. Di detto documento in due casi è stata fatta annotazione con precisazione della sua validità e in altri due casi tratta copia. Detta attività
- 7 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda non può essere elevata a certa causa del danno, piuttosto imputabile all'ignoto autore del fatto. È poi altamente credibile (e infatti neppure contestato) che la persona presentatasi personalmente ai quattro diversi sportelli, a conoscenza del numero del conto e della filiale su cui il prefato conto è appoggiato, abbia avuto esattamente le sembianze effigiate nella fotografia sul documento acquisito con le generalità dell'odierna appellante. Una conferma della cosa si trae dall'informativa del Carabinieri della stazione di Marcianise del 9 gennaio
2012 intitolata “seguito alla comunicazione notizia di reato” in cui si attesta l'attività delegata al Comando dei Carabinieri di Piazza Venezia a Roma riguardo all'acquisizione dei supporti di video-sorveglianza delle quattro agenzie. Dai fotogrammi (di cui esiste copia in atti del primo grado) compare l'ignota sottrattrice del denaro della che si è recata Pt_1
in sequenza temporale e di costei è fatta anche sommaria descrizione della visualizzazione delle immagini. Si tratta di una donna d'apparente età compatibile con quella della . Pt_1
La corrispondenza della persona presentatasi allo sportello con la fotografia sul documento e la coerenza della firma presente su di esso con quella tratta sui moduli e, ancor prima, la conoscenza dalla cliente del numero del conto e della filiale d'appoggio (distante da Roma ma non irraggiungibile o tale da destare perplessità sulla presenza della donna nella capitale) ha certamente tranquillizzato il cassiere del fatto che nulla d'anomalo stesse capitando, rendendo superflue ulteriori indagini documentali. Nei fatti come documentati non sussiste alcuna anomalia apparente che avrebbe dovuto insospettire e impedire l'operazione.
Richiamando ancora una volta la giurisprudenza della Suprema Corte (oltre quella già citata si segnala Cassazione civile, sez. I, 8 gennaio 1997, n. 72; Cassazione civile 12 ottobre 2001
n. 12471 e Cassazione civile, sez. I, 8 novembre 2005, n. 21641) si rammenta che la disciplina bancaria impone, a tutela del sistema e dei soggetti che vi operano, comportamenti - in parte tipizzati ed in parte enucleati caso per caso - la cui violazione può integrare culpa in omittendo
e, correlativamente, ingenerare responsabilità extracontrattuale. Sennonché neppure nel caso di furto d'identità, cui va ascritta la fattispecie, è possibile affermare una responsabilità oggettiva dell'istituto bancario che possa prescindere dall'accertamento dell'inadempimento di specifici obblighi di custodia del cliente gravanti sull'istituto di credito e dalla riconoscibilità della frode.
Tornando al caso in esame, esso riguarda la reprimenda a quattro diversi sportellisti che – secondo la tesi attorea - non avrebbe adoperato la dovuta diligenza, in relazione alle
- 8 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda possibili attività illecite realizzate da un cliente truffaldino nel permettere di prelevare da un conto bancario usando le generalità della reale titolare del conto ma usando un suo documento da lei smarrito in precedenza cui è stata verosimilmente sostituita la fotografia.
Ai predetti dipendenti (quattro diverse persone che hanno impiegato tutte la stessa proceduta di acquisizione del documento, in due casi anche fotocopiato, in altri due solo annotato nel numero che si conferma analogo in tutti gli episodi) - e per suo tramite a CP_2
- si imputa in sostanza di avere avuto una condotta negligente ed inesperta, a fronte di un protocollo che esigerebbe invece un'attenta verifica sia dell'identità sia delle operazioni poste in precedenza ed altrove.
Si osserva che il documento prodotto dalla falsa correntista presentatasi personalmente allo sportello per l'operazione integri il corredo probatorio necessario per procedere all'operazione dal conto e che esso è stato presentato all'apparenza vero e non manipolato, cosicché non sarebbe ipotizzabile alcuna negligenza o culpa in omettendo, non senza tacere che i prelievi per contante di importi non particolarmente significativi non presentano profili di pericolosità o timore per il sistema del credito (né per il cliente né per l'operatore professionale) tali da prevedere la allegazione di un doppio documento d'identità.
L'intermediario, per questo genere d'operazione, deve innanzi tutto identificare il cliente attraverso i documenti previsti dalla normativa antiriciclaggio: un documento con foto in corso di validità che si mostri integro in ogni sua parte. Indi deve procedere al controllo della corrispondenza dell'immagine della persona fisica presente dinanzi a sé e dell'immagine risultante sul documento e non vi è neppure il sospetto che ciò non sia stato fatto. La pretesa che il documento passi indenne il controllo agli archivi antifrode e a quelli rubati/smarriti non ha fondamento in alcuna leges artis a differenza dei casi in cui si richiedano attività di affidamento o prelievi extra-conto per cui necessita la consultazione del Cerved per verificare eventuali protesti, fallimenti e procedure pregiudizievoli o compilazione di questionari di adeguatezza del cliente.
Il riscontro documentale avvenuto in tutti e quattro i casi, come annotato nei moduli, a due dei quali è anche allegata copia del documento contraffatto dall'apparenza normale, in corso di validità all'epoca di ciascuna operazione eseguita, non permette di ritenere che le illecite operazioni possano essere ascritte anche al dipendente della banca.
Non vi è ragione di ritenere che un migliore controllo sull'identità della cliente presentatasi nelle quattro filiali avrebbe impedito l'operazione da un conto realmente esistente di cui la
- 9 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda truffatrice era al corrente all'Ufficio. Certamente non è sintomatica di negligenza l'omessa telefonata alla cliente di cui il banchiere sarebbe imputabile, essendo presente colei che per tale si è presentata (per cui non si comprende la ragione per cui sarebbe stata esigibile una telefonata). Inoltre simile cautela non sarebbe neanche stata possibile a chi non conosca personalmente un correntista. Nulla di eccentrico ha, poi, la presenza a Roma di una persona residente in un comune campano.
Ebbene, la difesa di nel corso del primo grado del giudizio ha stigmatizzato come CP_2
nulla inducesse al sospetto di un'ipotesi di furto d'identità in quanto i dati riportati sul documento esibito per l'operazione corrispondevano alla persona presente (anche per apparente età, come verificato dai Carabinieri che hanno potuto visionare i fotogrammi dei circuiti di video-sorveglianza) mentre la carta d'identità non appariva all'esame visivo falsificata. Nulla, dunque, avrebbe indotto i cassieri di ben quattro filiali a sospettare alcunché.
Realmente non paiono eseguite operazioni anomale che potessero insospettire sulla reale esecuzione e correttezza delle operazioni richieste su un conto esistente e noto alla persona presentatasi allo sportello.
L'identificazione del cliente come avvenuta è rispettosa degli artt. 15, 18 e 19 d.lgs. n.
231/2007 e del Provvedimento della Banca d'Italia pubblicato su G.U. n. 105 del 7 maggio
2013.
Inoltre, parte attrice che ne avrebbe avuto l'onere non ha dimostrato che la falsificazione del documento fosse evidente e patente, come tale riconoscibile con la diligenza che si richiede al dipendente bancario, né ha dato prova di altri indizi di una operazione truffaldina.
La responsabilità sostenuta dall'attrice avrebbe richiesto la prova che la banca non abbia agito con la diligenza richiesta al buon banchiere, ex art. 1176 c.c., comma 2, il che avrebbe voluto l'allegazione, invece mancata, di una serie di elementi convergenti che avrebbero dovuto indurre il dipendente addetto a riconoscere agevolmente la falsità del documento e delle sottoscrizioni o, quantomeno, a farne dubitare e a sospenderne l'operazione di prelievo per il tempo necessario a nuovi e approfonditi accertamenti.
Nulla è stato neppure allegato riguardo alla eclatante diversità delle sottoscrizioni dall'ignota autrice con quelle (specimen) eventualmente già in possesso della banca (sulla rilevanza di tali profili, da ultimo, Cassazione civile sez. I, 4 settembre 2023, n. 25712 che in motivazione richiama, sia pure per un caso d'ordine di un bonifico, Cassazione civile, sez.
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I, 23 settembre 2021, n. 25894 e Cassazione civile, sez. I, 9 ottobre 2017, n. 23580/2017 che si sono tutte occupate di dare un compiuto significato alle regole di diligenza cui è tenuto il mandatario, valorizzando le circostanze tutte del caso concreto che suggeriscano ulteriori controlli e la cui omissione integra colpa in quanto ostativa alla configurabilità di una situazione di apparenza giustificativa di un esonero da detta responsabilità). Il solo fatto che i militi che hanno istruito la notitia criminis abbiano potuto verificare la differenza tra la firma dei moduli d'ordine di pagamento e quella in calce alla denuncia - querela è recessivo rispetto al fatto che invece la prima abbia trovato corrispondenza su quella presente sul documento contraffatto ed esibito allo sportello (come si legge nell'informativa già richiamata).
Infine merita segnalare come le ulteriori cautele di cui l'appellante ha lamentato l'omissione non siano strettamente richieste per il tipo d'operazione in oggetto e che l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità è ancora una volta nel senso che la diligenza professionale richiesta al banchiere dal capoverso dell'art. 1176 c.c. esula per la fattispecie dal pedissequo rispetto delle raccomandazioni contenute nella circolare ABI del 7 maggio 2001 che segnalano l'opportunità di richiedere due documenti identificativi entrambi con fotografie in quanto regola prudenziale interna e limitata al caso della negoziazione degli assegni, ossia di operazioni potenzialmente svantaggiose e che nulla hanno a che vedere con le operazioni di conto. In questi casi, invero, come segnalato dalla stessa Cassazione (19 dicembre 2019, n. 34107) l'attività di identificazione del cliente avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento di identità personale. Dove esso, per altro, non rechi segni patenti di contraffazione (rilievo la cui rilevanza è stata stigmatizzata da Cassazione civile,
12 febbraio 2021, n. 3649) nessuna ulteriore indagine è pretesa dall'operatore bancario cui non sono demandabili attività complesse dirette a verificare l'autenticità dei documenti identitari (Cassazione civile, sez. VI, 22 giugno 2021, n. 17769; analogamente, Cassazione civile, sez. III, 28 maggio 2015 n. 11123 che ha invece prescritto al giudice del merito di motivare puntualmente circa le ragioni per affermare o escludere l'esistenza di una condotta colposa imputabile alla banca che - ovviamente - è tenuta a rispondere anche del comportamento dei propri dipendenti).
8. Ne consegue il rigetto dell'appello, con assorbimento del motivo sulle spese in quanto regolate secondo soccombenza.
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Nulla è dovuto per le spese del presente grado del giudizio attesa la mancata costituzione dell'appellata.
9. Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013, parte appellante
è tenuta a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater d.P.R. 2002 n. 115 inserito ex art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
⎯ rigetta l'appello;
⎯ nulla per le spese del presente grado di giudizio;
⎯ dà atto, atteso l'esito dell'appello, che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 a carico di chi l'ha proposto.
Così deciso nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025
Il consigliere est. Il presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
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