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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/10/2025, n. 1256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1256 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4840/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4840/2025 promossa con ricorso congiunto in data 10.7.2025 da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a[...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Elsa Caterina Buzzoni che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. , nato a [...] il Parte_2 CodiceFiscale_2 20.2.1971 e residente a[...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Barbara Magni che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_2 Parte_1 dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
• ordinare al Comune di Bottanuco di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della pagina 1 di 4 comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte
• dichiarare compensate le spese legali
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) La casa familiare sita ad Aicurzio, in Via Roma 12/a – di proprietà del signor Parte_2
viene assegnata allo stesso;
[...]
2) La signora e il figlio trasferiranno la propria residenza a Bottanuco, Via Parte_1 Per_1 Giacomo Puccini 8, presso l'immobile di proprietà dei signori genitori della sig.ra CP_1
Pt_1
3) Il Signor verserà alla Signora mediante bonifico sul conto corrente IBAN Pt_2 Pt_1 [...] – Banco BPM filiale di Bottanuco, a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma mensile di € 500,00, somma da versarsi anticipatamente Per_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di agosto 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo ad agosto 2025 (prima rivalutazione agosto 2026).
4) il signor , terrà a proprio carico il 100 % delle spese extra assegno relative al Parte_2 figlio secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Monza nel 2018, da intendersi qui integralmente trascritte.
5) Il signor si obbliga a versare alla signora previa Parte_2 Parte_1 dichiarazione di equità da parte del Tribunale e a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, dei diritti di contributo di mantenimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, l'importo di euro 155.000,00 (centocinquantacinquemila/00) da versarsi entro cinque giorni dall' accettazione presso la cancelleria del Tribunale di Monza del deposito telematico;
le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante, di
, ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e Parte_1 quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, di , avente Parte_1 causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
Tale somma è corrisposta altresì a titolo di sistemazione definitiva dei rapporti economico- patrimoniali tra le parti derivanti dal matrimonio.
La parte beneficiaria dichiara di accettare detta somma quale soluzione definitiva e irrevocabile, con rinuncia a qualsivoglia ulteriore pretesa presente o futura in relazione al mantenimento o all'assegno divorzile o alla casa coniugale.
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
6) Il Signor si obbliga a provvedere al pagamento nella misura del 100% delle Parte_2 eventuali spese dello psicologo a favore del figlio;
Testimone_1
7) Il Signor si obbliga, a propria cura e spese, a trasferire la proprietà Parte_2 dell'autovettura Yaris Targata FM043XB– attualmente di proprietà della Parte_3
a favore della signora , entro dieci giorni dall'omologa del presente ricorso, con costi
[...] Parte_1 a carico del signor;
Parte_2
pagina 2 di 4 8) Il Signor si obbliga, a propria cura e spese, ad attivare un nuovo contratto Parte_2 telefonico sia a favore della signora sia a favore del figlio Parte_1 Testimone_2
il permanere dei medesimi numeri telefonici, entro trenta giorni dall'omologa del
[...] presente ricorso, con eventuali costi a carico del signor;
Parte_2
9) Con il presente accordo, i coniugi intendono altresì regolare consensualmente la divisione dei beni ricadenti nella comunione legale.
La signora asporterà - entro tre mesi dal deposito del presente ricorso- i seguenti beni Parte_1 mobili – in comunione dei beni – e ne diverrà esclusiva proprietaria: attrezzatura della cucina comprensiva di pentole e stoviglie, mobilio della cabina armadio al piano terra (sezioni rimovibili senza alterare la stabilità del manufatto), divano, lampadari, gli album fotografici di alcuni oggetti e soprammobili indicati nella corrispondenza tra legali, i Per_1 quadri della casa coniugale (ad eccezione di quelli di con soggetto religioso dal Vangelo di Per_2
SA AT e i quadri di collocati nella camera di che rimarranno di Persona_3 Per_1 proprietà ). Pt_2
Si precisa che la collezione filatelica rimarrà di esclusiva proprietà del signor , come pure la Pt_2 piscina, e saranno di sua esclusiva spettanza le relative spese ordinarie e straordinarie.
Le parti dichiarano che, con la presente regolamentazione, nulla avranno più a pretendere l'una dall'altra in relazione alla comunione legale dei beni, avendo definito ogni questione patrimoniale connessa al matrimonio, ad eccezione del citato terreno sito in Aicurzio, Via Roma n. 14 censito al foglio 6 mappale 278 cat. F1 consist. 460 mq. e al foglio 6 mappale 279 cat. F 1 consist. 42 mq. – e dei beni che ivi insistono (il gazebo e gli arredi del giardino consistenti in un tavolo e quattro sedie); tali beni rimarranno in comproprietà al 50% CP_2
10) Il Signor acconsente ad attribuire l'intero controvalore dei Buoni Postali Parte_2 Fruttiferi sopra descritti a favore della signora (che già li detiene), la quale potrà Parte_1 venderli ed incassarli entro cinque giorni dal deposito del presente ricorso;
il Signor si Pt_2 rende disponibile, qualora necessario, ad effettuare le eventuali sottoscrizioni.
11) I coniugi si impegnano ad estinguere i conti correnti e i rapporti bancari cointestati presso CP_3
filiale di Milano Via Paolucci De Calboli e filiale di Bernareggio
[...] Controparte_4 entro trenta giorni dall'omologa del presente ricorso.
I coniugi con la sottoscrizione del presente ricorso dichiarano di avere regolato i rapporti economici e con il corretto adempimento di quanto ivi previsto di non avere più nulla reciprocamente a che pretendere per qualsiasi ragione titolo e/o causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata. Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in Bottanuco (BG) in data 30.8.1997 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con atti trasmessi in data 10.10.25 e 13.10.25 per l'udienza del 15.10.2025 in trattazione scritta. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. Seguono gli adempimenti di legge. pagina 3 di 4 II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento - fatta eccezione per la richiesta dichiarazione di equità della somma versata dal sig. al Parte_2 coniuge prevista unicamente in sede divorzile - in quanto rispondenti all'interesse del figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e per la restante parte relative a diritti disponibili. L'equità potrà essere valutata solo in sede di divorzio. III. Va disposta la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza per consentire alle parti di confermare la volontà di divorziare, essendo stata proposta contestualmente domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la separazione tra e;
Parte_1 Parte_2 II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bottanuco (BG) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
IV. riserva la statuizione relativa alle spese del procedimento in sede divorzile;
V. dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 16 ottobre 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
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