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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 14/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA
Settore civile
* * * * * * * * * * * *
in composizione monocratica, nella persona del Dr. Alessandro Pellegri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nel processo civile di cognizione ordinaria, in primo grado, iscritto al N. 1018 R.G. A.C.C.
(Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi) dell'anno 2017, promosso da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
DIFENSORE: Avv. NICOLETTA CERVIA, Avv. GIACOMO PUGNANA
DOMICILIO ELETTO: come in atti
PARTE ATTRICE contro
(C.F. CP_1 C.F._2
DIFENSORE: Avv. CARLO MAURIZIO CECCHIERI
DOMICILIO ELETTO: come in atti
PARTE CONVENUTA
E
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3
(C.F. ) Controparte_3 C.F._4
DIFENSORE: Avv. ATTILIO PEGAZZANO FERRANDO
DOMICILIO ELETTO: come in atti
PARTI CONVENUTE
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Oggetto: divisione ereditaria.
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
Tutte le parti attuali hanno formulato le loro conclusioni definitive come da rispettive note di trattazione scritta depositate in funzione di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni svoltasi in data 24/09/2024, in modalità cartolare, davanti allo scrivente G.I. che, all'esito di tale udienza, ossia in data 25/09/2024, ha assunto riserva e, sciogliendo la riserva con ordinanza depositata in data 27/09/2024, ha assegnato alle parti i termini di 60 giorni, decorrenti dalla data della comunicazione della suddetta ordinanza,
1 per il deposito di comparse conclusionali, e di ulteriori 20 giorni, decorrenti dalla scadenza del primo termine assegnato, per il deposito di memorie di replica, trattenendo la causa a decisione all'esito della scadenza del secondo termine così assegnato.
In data 19.12.2024 il fascicolo è stato, dal sistema informatico e dalla cancelleria, rimesso allo scrivente per la decisione.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette – quale parte fissa della sentenza facente parte del modello elettronico elaborato dallo scrivente, in conformità a prassi virtuose, appositamente in funzione di attuazione dei principii giuridici di ragionevole durata del processo e di economia processuale – che la presente sentenza è redatta senza trascrizione letterale delle conclusioni delle parti, ma con indicazione delle medesime mediante rinvio specifico agli atti in cui sono contenute le conclusioni definitive, conformemente ad orientamento consolidato, espresso dalla Corte di Cassazione (e seguito altresì da altri tribunali, quali il
Tribunale Ordinario di Genova) sintetizzabile nella seguente massima:
«La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale irrilevante ai fini della sua validità, occorrendo, perché siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l'omissione abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, nel senso di averne comportato o un'omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati dalle parti medesime» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10853 del
05/05/2010; precedenti conformi: Sez. 1, Sentenza n. 16999 del 02/08/2007; Sez. 3,
Sentenza n. 4208 del 23/02/2007; Sez. 3, Sentenza n. 12991 del 31/05/2006; Sez. 2,
Sentenza n. 13785 del 22/07/2004).
La presente sentenza è altresì redatta senza esposizione dello svolgimento del processo.
L'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 ha modificato l'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c., espungendo l'esposizione dello svolgimento del processo dal contenuto della sentenza.
Per espressa disposizione dell'art. 58, comma 2, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 la novella è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore di tale legge, 4 luglio 2009 (e, conseguentemente, a maggior ragione ai processi instaurati in data successiva).
Pertanto il testo dell'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c. vigente ed applicabile al presente giudizio è il seguente: «4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».
Ciò posto, il Giudice,
RILEVATO CHE:
parte attrice, , allegava che: in data 04/02/2015 era Parte_1
deceduto il padre , lasciando in eredità una villa, un fondo commerciale Persona_1
e diversi beni mobili di valore;
venivano chiamati all'eredità, oltre all'attore, il fratello germano la sorella unilaterale e la moglie del de CP_1 Controparte_3
2 cuius, . Chiedeva: “Voglia l'IIl.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria Controparte_2
istanza ed eccezione, - disporre lo scioglimento della comunione ereditaria e, preliminarmente ordinato alle SInore il deposito del rendiconto della Controparte_4
gestione, ex art. 723 c.c., - procedere alla divisione con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante, - porre le spese a carico della massa e, in caso di opposizione e di altrui infondate contestazioni, condannare gli opponenti alle spese, diritti ed onorari del giudizio".
Parte convenuta, , si costituiva aderendo alla domanda proposta da CP_1
e rilevando che: i fratelli e avevano tentato di procedere Parte_1 CP_1 Pt_1
alla divisione in via stragiudiziale, anche attraverso la mediazione, ma ciò non era stato possibile per la volontà di e;
queste ultime erano in Controparte_3 Controparte_2
possesso dei beni ereditari ed avrebbero percepito i canoni di locazione per il fondo commerciale;
pertanto di tali somme dovrebbe tenersi conto in sede di formazione delle quote. Chiedeva: “Voglia il Giudice Ill.mo, in adesione alla domanda proposta con l'atto introduttivo del presente giudizio: disporre lo scioglimento della comunione ereditaria di tutti i beni immobili e mobili appartenuti al SInor deceduto il Persona_1
4/02/2015 e previo rendiconto, da parte delle SInore e Controparte_3 [...]
che ne hanno l'effettivo possesso ed il godimento con i relativi frutti maturati, CP_2
assegnare al SInor per la quota di 2/9, il valore accertato secondo la CP_1 stima dell'intero asse ereditario.
Vinte le spese”.
Parti convenute, E , si costituivano Controparte_3 Controparte_2
non opponendosi alla domanda di divisione, ma allegando che: la SI.ra è titolare CP_2 del diritto di abitazione sulla villa e del diritto di uso sui beni mobili all'interno di essa, ai sensi dell'art. 540 comma 2 c.c.; alcuni beni mobili sarebbero di proprietà esclusiva della IG , pertanto dovrebbero essere esclusi dalla divisione, mentre altri CP_2
sarebbero stati in comunione fra i coniugi;
la IG avrebbe sostenuto le spese CP_2 per la ristrutturazione dell'abitazione, avrebbe corrisposto delle somme in favore del SI.
e della di lui moglie ed avrebbe ceduto i diritti di associazione alla società Controparte_5
Lyoness: di conseguenza dette somme sarebbero dovute essere oggetto di “conguaglio”
(termine adoperato nella comparsa di costituzione e di risposta delle due convenute) nella divisione. Chiedeva: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis disporre lo scioglimento della comunione ereditaria, previa nomina di consulente tecnico per la
3 formazione della massa da dividere e delle singole quote tenendo conto dei rilievi formulati nella comparsa di costituzione individuare una possibile divisione dei beni tenendo conto che sul bene principale insiste diritto di abitazione e che pertanto una divisione in natura con conguaglio e realizzazione di opere che renderebbero funzionali le più unità abitative
(impiantistica, ingressi, servitù etc) potrà essere fatta una volta cessato il diritto di abitazione della SI.ra . Spese a carico della massa. Ed in caso di contestazione CP_2 condanna alle spese”.
OSSERVA
Il SI. decedeva in data 04/02/2015, lasciando quali soggetti chiamati Persona_1 all'eredità la moglie, ed i figli: , e . Il de Controparte_2 Parte_1 CP_1 CP_3
cuius non aveva redatto testamento, pertanto devono applicarsi le regole della successione legittima di cui agli artt. 565 c.c. e ss.
Nessuno dei coeredi esperiva azione di riduzione per eventuali donazioni effettuate dal de cuius.
Preliminarmente occorre osservare come la richiesta di divisione giudiziale formulata da tutte le parti in causa, essendo incompatibile con la volontà di rifiutare la delazione ereditaria, presuppone necessariamente l'intervenuta accettazione dell'eredità (c.d. accettazione tacita): conseguentemente, sembra di poter legittimamente concludere che le parti in causa non hanno solamente la qualità di “chiamati all'eredità” ma altresì di “eredi”.
Si osserva altresì come neanche le relative quote siano state contestate dalle parti.
Tanto premesso, appare sin d'ora pacifico che si dovrà procedere, con le modalità e le forme meglio viste, alla divisione giudiziale, ma prima è necessario affrontare alcune questioni sollevate dalle parti, poiché preliminari al fine di determinare la consistenza dell'asse ereditario (trattandosi di divisione con cumulo oggettivo di domande strumentali alla previa completa ed esatta ricostruzione della massa da dividere).
Circa la proprietà dei beni mobili presenti nella casa coniugale
GI preliminarmente muovere da una sintetica premessa metodologica interpretativa.
Secondo costante giurisprudenza di legittimità: “Il giudice di merito nell'interpretazione della domanda giudiziale, deve tenere conto della reale volontà dell'attore risultante dall'intero contenuto dell'atto e dallo scopo pratico perseguito” (Cass. Cassazione civile sez. II, n.8301/2024, Cass. Sez. 3, Ord. n. 13602 del 2019) (enfasi aggiunta).
Nel caso di specie, sebbene non formuli una domanda espressa, chiara Controparte_2
e netta circa la rivendicazione della proprietà esclusiva di determinati beni mobili presenti
4 nella casa coniugale, chiedendo laconicamente di “disporre lo scioglimento della comunione ereditaria, previa nomina di consulente tecnico per la formazione della massa da dividere e delle singole quote tenendo conto dei rilievi formulati nella comparsa di costituzione”, tuttavia dal tenore complessivo della comparsa di costituzione e risposta e dei successivi atti è possibile ricavare egualmente e comunque una domanda di tal genere: “La maggior parte dei beni che si trovano nella casa coniugale, appartengono ad entrambi essendo stati acquistati dall'uno o dall'altro coniuge in varie occasioni. Vi sono poi mobili di esclusiva pertinenza della SI.ra e la camera coniugale, Controparte_2
beni che il ha comprato per omaggiare la moglie e donato in varie Persona_1 occasioni quali ad esempio gli anniversari in 51 anni di matrimonio (Doc. 2)” (enfasi aggiunta) (comparsa di costituzione e di risposta di , depositata in data Controparte_2
26.06.2017, pag. 4).
Con riferimento ai beni che sarebbero di proprietà esclusiva della IG , il doc. CP_2
2 allegato alla relativa comparsa di costituzione e di risposta (dep. 26.06.2017) reca un elenco dettagliato che offre elementi idonei alla certa individuazione dei suddetti beni, riportando una descrizione sufficientemente analitica e chiara per ciascuno dei medesimi.
La IG risulta dunque aver dedotto, a sostegno della propria domanda CP_2
giudiziale, una allegazione sufficientemente specifica, chiara e dettagliata dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio.
I coeredi, ossia le restanti parti di questo giudizio, non hanno contestato questa allegazione entro il termine perentorio normativamente previsto per il deposito della memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c..
Sussiste dunque spazio giuridico-fattuale per l'applicazione del principio della non contestazione e dell'istituto dei fatti pacifici.
GI a questo proposito ripercorrere sinteticamente la più rilevante giurisprudenza di legittimità formatasi con riferimento alle concrete modalità applicative del principio della non contestazione.
Ai sensi dell'art. 115 comma 1 c.p.c., “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre
a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché
i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
Detta norma enuncia il principio di non contestazione, il quale “solleva la parte dall'onere di provare il fatto non specificamente contestato dal convenuto costituito”
(Cass.16028/2023).
5 Detto principio trova applicazione solo nel caso in cui l'attore (o, in generale, il soggetto che formula una domanda giudiziale) abbia allegato in maniera specifica e dettagliata i fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio.
Infatti: “L'onere di analitica contestazione dei fatti dedotti dall'attore viene meno quando
l'attore, per primo, si sottragga all'onere di analitica allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda atteso che l'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum e, di conseguenza, del thema probandum, opera infatti identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere per forza di cose altrettanto generica, ed in questo caso la genericità della difesa non solleva affatto l'attore dai suoi oneri probatori.” (Cass. 4909/2022).
Dalla citata giurisprudenza costante si può trarre il principio per cui, a fronte di un'allegazione specifica da parte dell'attore dei fatti costitutivi del diritto fatto valere mediante la domanda giudiziale, la contestazione generica da parte del convenuto equivale a mancata contestazione: “Il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art.
115 c.p.c.” (Cass. 9439/2022), ed ancora: “Il convenuto, ai sensi dell'art. 167, comma 1,
c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di non contestazione a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti costitutivi del diritto fatto valere specificamente indicati dall'attore
a fondamento della propria domanda;
la conseguenza è che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di risposta, si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare "'espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto di citazione” (Cass. 31837/2021).
Conseguentemente, a fronte di un'allegazione specifica da parte dell'attore dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio, il convenuto ha l'onere di una contestazione altrettanto specifica, altrimenti il fatto allegato dall'attore deve considerarsi pacifico.
Nella presente fattispecie concreta, tutte le altre parti condividenti diverse dalla IG
hanno tenuto una condotta processuale ancor più radicale di una Controparte_2
contestazione generica poiché hanno radicalmente omesso qualsivoglia contestazione entro i termini perentori sanciti dalle cosiddette “preclusioni processuali assertive”.
6 Secondo la giurisprudenza: “La valutazione della condotta processuale del convenuto (nel presente caso, del convenuto rispetto alla suddetta domanda riconvenzionale) agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, deve essere correlata al regime delle preclusioni, che la disciplina del giudizio ordinario di cognizione connette all'esaurimento della fase processuale entro la quale è consentito ancora alle parti di precisare e modificare, sia allegando nuovi fatti - diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte;
in particolare, la mancata tempestiva contestazione, sin dalle prime difese, dei fatti allegati dall'attore è comunque retrattabile nei termini previsti per il compimento delle attività processuali consentite dall'art. 183
c.p.c., risultando preclusa, all'esito della fase di trattazione, ogni ulteriore modifica determinata dall'esercizio della facoltà deduttiva” (Cassazione civile sez. VI, 02/12/2019,
n.31402).
Da quanto appena osservato, in fatto ed in diritto, deriva che i fatti devono ritenersi pacifici e detti beni di proprietà esclusiva della moglie del de cuius (IG ) e CP_2
pertanto non rientranti nella massa da dividere.
I beni di proprietà esclusiva della IG sono, per sua stessa ammissione, CP_2
derivanti da donazioni da parte del marito.
Le donazioni sono astrattamente soggette ad obbligo di collazione ex art. 737 c.c..
Tuttavia, l'articolo successivo fa salve da tale obbligo le “donazioni di modico valore fatte al coniuge”.
Secondo l'interpretazione della Corte di Cassazione: “Ai fini del riconoscimento del modico valore di una donazione, l'art. 783 c.c. non detta criteri rigidi cui ancorare la relativa valutazione, dovendosi essa apprezzare alla stregua di due elementi di valutazione la cui ricorrenza, involgendo un giudizio di fatto ed imponendo il contemperamento di dati analitici, è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, se non ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: quello obiettivo, correlato al valore del bene che ne è oggetto, e quello soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni economiche del donante. Ne consegue che l'atto di liberalità, per essere considerato di modico valore, non deve mai incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante” (Cass. N. 3858/2020) (enfasi aggiunta).
Nella presente fattispecie concreta corre l'obbligo di considerare e “contemperare” si seguenti “dati analitici”:
7 - fra i beni che sarebbero stati donati, solo due raggiungono (secondo la stima operata dalla CTU) il valore di Euro 1.000,00 (coppia quadri NK DE
65x68 e quadro 50x70): pertanto tali beni, dal punto di vista Persona_2
“obiettivo” hanno un valore modico;
- dal punto di vista dello “elemento soggettivo” i beni donati vanno rapportati alle condizioni economiche del donante, il quale svolgeva la professione di antiquario, che ha lasciato in eredità una villa di valore apprezzabile, oltre ad un fondo commerciale e diversi oggetti d'arte e di antiquariato di apprezzabile valore, senza che l'asse ereditario fosse gravato da debiti.
Pertanto, si ritiene di poter concludere che le donazioni in questione siano giuridicamente qualificabili in termini di “donazioni di beni mobili di modico valore” e che, in quanto tali, non siano soggette a collazione, ai sensi dell'art. 738 c.c..
Inoltre, la loro qualificazione giuridica in termini di “donazioni di beni mobili di modico valore” comporta anche l'esonero dal requisito essenziale di forma sotto pena di nullità o forma ad substantiam normalmente previsto per tutte le altre donazioni:
- atto pubblico richiesto, sotto pena di nullità dall'art. 782 c.c. per tutte le altre donazioni;
- la presenza di due testimoni richiesti, questi ultimi, dalla Legge notarile per la valida stipulazione di un atto pubblico notarile di donazione.
Tali requisiti di forma sotto pena di nullità, normalmente richiesti ex lege per tutte le altre donazioni, sono esclusi dall'art. 783 c.c. per le donazioni di beni mobili di modico valore che pertanto ne sono esonerate e ne vanno esenti.
La mancanza di un rigido e rigoroso requisito di forma per la validità e l'efficacia di tali donazioni comporta che le stesse possono essere accertate, come nella specie, anche mediante l'applicazione dell'istituto giuridico dei “fatti pacifici” previsto dall'art. 115 c.p.c.
Si tratta dunque, in sintesi conclusiva, di donazioni di beni mobili di modico valore aventi i seguenti caratteri giuridici:
- accertate in applicazione dell'art. 115 c.p.c. quali fatti pacifici (in quanto tali non necessitanti di attività istruttoria);
- giuridicamente valide ed efficaci a norma dell'art. 783 c.c. “anche se manca l'atto pubblico”;
- esenti, a norma dell'art. 738 c.c., da obbligo legale di collazione.
Conseguentemente, i beni (specificati nell'elenco di cui al doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione e di risposta di ), che costituiscono oggetto di tali donazioni, Controparte_2
8 non possono concorrere alla formazione della massa da dividere, restando di proprietà esclusiva della donataria ( ). Controparte_2
Relativamente agli altri beni mobili, si rileva che l'art. 219 comma 2 c.c., in tema di regime di separazione dei beni, dispone che “I beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva sono di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi”.
Conseguentemente, tutti gli altri beni mobili presenti nella casa coniugale al momento dell'apertura della successione devono ritenersi di proprietà di entrambi i coniugi per pari quota e di tanto dovrà tenersi conto nella formazione dell'asse ereditario, del quale entreranno a far parte solo per la quota pari alla metà, restando la residua quota pari alla metà esclusa dall'asse ereditario.
Circa le domande di in relazione alle spese di ristrutturazione e di Controparte_2
manutenzione della casa coniugale.
sostiene di aver utilizzato la somma ottenuta dalla vendita dell'immobile Controparte_2
ereditato dalla madre per pagare i lavori di ristrutturazione della casa coniugale, richiedendo che tali somme vengano portate, secondo la terminologica dalla medesima adoperata, a “conguaglio” in relazione all'attribuzione delle quote ereditarie.
Per il principio di diritto espresso nel paragrafo precedente, nella premessa concernente i criteri interpretativi degli atti giudiziari di parte, nonostante nelle conclusioni di parte non vi sia un'espressa, chiara e puntuale domanda giudiziale in merito, al fine di ricostruire la domanda, occorre tener conto della volontà della convenuta, desunta dall'intero contenuto della comparsa di costituzione e di risposta e quindi da un'interpretazione sistematica delle conclusioni con la parte narrativa dell'atto: “Dette somme sono state utilizzate dal 2005 ad oggi per provvedere a numerosi lavori di ristrutturazione e mantenimento dell'abitazione sita in Via Codena 12 (si produce quale doc. 1 elenco dei lavori svolti per un totale generale di Euro 68.450,00, somma che dovrà essere portata a conguaglio in relazione alle attribuzione delle quote ereditarie)”.
Il “documento” prodotto a sostegno di tale tesi (doc. 1 allegato alla comparsa) costituisce un semplice foglio in cui vengono elencati i lavori asseritamente eseguiti sull'immobile, che non dimostra che i lavori sull'immobile sono stati pagati con sostanze della . CP_2
Per giurisprudenza costante la qualificazione giuridica in termini di “documento” richiede la sottoscrizione, nella specie non presente.
9 Anche i testimoni sentiti sul punto non possono dimostrare che la abbia utilizzato CP_2
le somme ricevute dalla vendita della casa materna (quindi somme che costituiscono beni
“personali”) per la ristrutturazione/manutenzione della casa coniugale.
In particolare, la testimone , interrogata sul capitolo 1, in merito alle Testimone_1 somme derivanti dalla vendita della casa della madre della , afferma: “così mi è CP_2 stato riferito dalla , con cui sono amica da molto tempo”; sul capitolo 2, Controparte_2 in merito al pagamento dei lavori, afferma: “così mi è stato riferito”. La testimonianza della vertendo su fatti che le sarebbero stati riferiti dalla stessa, non può Tes_1 CP_2 avere alcun valore probatorio, infatti secondo costante giurisprudenza, “In tema di rilevanza probatoria delle deposizioni di persone che hanno una conoscenza indiretta di un fatto controverso occorre distinguere i testimoni in de relato actoris e de relato: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio e la loro deposizione non ha alcuna rilevanza; i secondi depongono su circostanze che hanno appreso da soggetti estranei al giudizio e le loro dichiarazioni possono essere poste alla base del convincimento del Giudice” (Cass. 3137/2016,
569/2015) (enfasi aggiunta).
Solo la SI.ra , sorella della convenuta, conferma genericamente il Parte_2
capitolo.
La testimonianza della IG deve ritenersi inattendibile, non tanto per il CP_2
rapporto di parentela con la convenuta, quanto per il fatto che risulta poco credibile che la testimone abbia assistito al pagamento della somma di Euro 68.450,00, sia esso avvenuto in un'unica soluzione o in diverse tranches.
Anche volendo ammettersi come provata tale elargizione, in ogni caso essa non potrà essere scorporata dalla massa da dividere. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità “il conferimento in denaro effettuato da un coniuge, attraverso il quale l'altro coniuge acquisti un immobile sia riconducibile nell'ambito della donazione indiretta, come tale perseguente un fine di liberalità e soggetta ai soli obblighi di forma previsti per il negozio attraverso il quale si realizza l'atto di liberalità, e revocabile solo per ingratitudine:
v. Cass. n. 3147 del 1980, secondo la quale la donazione indiretta ha la sua causa, così come la donazione diretta, nella liberalità, e cioè nella consapevole determinazione dell'arricchimento del beneficiario mediante attribuzioni od erogazioni patrimoniali operate nullo iure cogente. […] Le considerazioni sopra svolte circa il fine di liberalità e la riconducibilità alla donazione indiretta dell'attività svolta da un coniuge per far acquistare all'altro la proprietà di un immobile, valgono a fortiori in riferimento ai conferimenti patrimoniali eseguiti spontaneamente dal coniuge in costanza di matrimonio e volti a
10 finanziare lavori nell'immobile che ha fatto acquistare in proprietà esclusiva dell'altro coniuge o in regime di comproprietà. La donazione indiretta, in quanto tale, gode di stabilità, in quanto essa non può essere revocata che per ingratitudine. A fronte della sussistenza di una causa di liberalità, è superfluo argomentare in ordine all'applicabilità dei principi dell'obbligazione naturale per giustificare l'effetto della soluti retentio.
Avendo i conferimenti spontaneamente eseguiti dal coniuge in costanza di matrimonio una loro causa nella liberalità, resta fuori dalla problematica la questione dell'aver o meno effettuato tali conferimenti sul presupposto di adempiere i propri doveri morali o sociali, e quindi in adempimento di una obbligazione naturale perchè l'effetto di irripetibilità non discende dall'obbligazione naturale ma direttamente dalla causa di donazione”
(Cassazione civile sez. III, 04/10/2018, n.24160).
Anche la giurisprudenza di merito, intervenuta sul punto, ha inteso ribadire il carattere di liberalità di questo tipo di elargizioni: “In mancanza di prova contraria, l'utilizzo del denaro di un coniuge per apportare migliorie alla casa coniugale, di esclusiva proprietà dell'altro, può pertanto configurare adempimento di tale dovere contributivo – adempiuto, dall'uno, mettendo l'immobile a disposizione del nucleo familiare e, dall'altro, impiegando suoi cespiti personali al fine di rendere l'abitazione confacente alle eSIenze della vita quotidiana – che, appartenendo al novero delle obbligazioni naturali di cui all'art. 2034 c.c., fa sì che la somma investita non possa essere ripetuta” (Tribunale Pavia sez. III,
08/08/2019, n.1344, conforme Tribunale Roma sez. V, 01/12/2020, n.1709).
Da tutte queste considerazioni discende che le somme eventualmente elargite dalla per la ristrutturazione della casa coniugale, di proprietà esclusiva del marito, in CP_2
costanza di matrimonio, non siano ripetibili.
Di conseguenza tali somme, non essendo ripetibili, non possono essere scorporate e detratte dalla massa da dividere. La domanda non può trovare accoglimento
Circa le somme in ipotesi erogate da in favore di Controparte_2 Parte_1
ed e le conseguenze delle vicende relative alla partecipazione Parte_3
alla società Lyoness.
allega di aver corrisposto le seguenti somme: Euro 35.072,00 in data Controparte_2
01/08/2012, a mezzo di assegno circolare, in favore di , moglie di Parte_3
; Euro 27.076,50 in data 03/09/2012 in favore di tramite Parte_1 Parte_1
bonifico senza tuttavia allegare/produrre documenti comprovanti tali pagamenti mediante rispettivamente assegno circolare o bonifico.
11 Anche in questo caso nelle conclusioni non è riportata una domanda specifica, ma, per i principi di diritto già richiamati con riferimento ai criteri giuridici che governano l'interpretazione degli atti giudiziari di parte, dal testo della comparsa di costituzione e di risposta si ricava che “richiede che dette somme vengano conteggiate Controparte_2 ai fini della consistenza della massa ereditaria”.
Queste domande devono essere rigettate sotto molteplici profili.
Si rileva, in primo luogo, come la non indichi in alcun modo la causa in base alla CP_2
quale dette somme sono state erogate, né il titolo giuridico per cui se ne chiede la restituzione. L'indeterminatezza di tale domanda, per totale omissione della indicazione della causa petendi giuridica (ragioni di diritto della domanda) è stata rilevata dal Parte_1
in sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 1.
[...]
Secondo la giurisprudenza, “La nullità della citazione (ed, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., della comparsa di costituzione e risposta) deriva, dunque, dall'assoluta incertezza dell'oggetto e delle ragioni della domanda, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'eSIenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese”
(Trib. Siena 617/2022, cfr. Cass. n. 11751/2013). Tale principio giuridico, benché formulato in relazione all'atto di citazione, appare applicabile anche ad una domanda giudiziale contenuta in una comparsa di costituzione e di risposta.
In secondo luogo, si evidenzia come la SI.ra sia del tutto estranea alla Pt_3
comunione ereditaria e non sia parte del presente giudizio: pertanto, nessuna somma a qualunque titolo ricevuta da quest'ultima può essere tenuta in considerazione nella formazione della massa ereditaria da dividere e la relativa domanda deve senz'altro considerarsi inammissibile poiché non pertinente ad un giudizio di divisione tra coeredi, non avendo la IG la qualità di coerede. Pt_3
In terzo luogo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2726 e 2721 c.c., non è ammessa la prova testimoniale per il pagamento, secondo la giurisprudenza di legittimità: “Poiché ai sensi dell'art. 2726 c.c., le norme stabilite per la prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito, è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721 c.c., ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'eSIenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta” (Cassazione civile sez. II, 20/04/2020, n.7940).
12 Nel caso di specie, stante il valore dei pagamenti in ipotesi avvenuti e considerato che sarebbero stati fatti tramite bonifico ed assegno circolare, la parte avrebbe potuto e dovuto munirsi di idonea prova scritta;
di conseguenza la testimonianza della IG Tes_2
non può ritenersi sufficiente a provare detti trasferimenti di denaro e le relative
[...] domande non possono che essere rigettate per non aver soddisfatto l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c.
In ogni caso, si osserva come l'art. 724 comma 2 c.c. stabilisce che “Ciascun erede deve imputare alla sua quota le somme di cui era debitore verso il defunto e quelle di cui è debitore verso i coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione” (corsivo aggiunto). Nel caso di specie tali somme sarebbero state versate ben prima dell'apertura della successione (l'assegno circolare sarebbe stato incassato da in data Parte_1
01/08/2012, il bonifico sarebbe stato versato ad il 03/09/2012, mentre il Parte_3
SI. è deceduto in data 04/02/2015). Di conseguenza tale rapporto non Persona_1
può essere in alcun modo sorto in dipendenza del rapporto di comunione ereditaria e dunque non è soggetto all'obbligo di imputazione.
Da tutte queste considerazioni non si può che desumere che i trasferimenti di denaro allegati da siano del tutto inconferenti rispetto all'oggetto della causa e Controparte_2
la relativa domanda non può che essere rigettata.
La allega altresì che il SI. avrebbe “richiesto il trasferimento dei CP_2 Parte_1 diritti relativi all'associazione della alla società Lyoness” e che ciò avrebbe CP_2 comportato “un ingiusto vantaggio patrimoniale di Euro 8.028,36 nonché la perdita di carriera della stessa di almeno 200 euro mensili a decorrere dalla data del CP_2
28/07/2016”.
Dalla richiesta di cessione (doc. 3 allegato alla memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. – CP_2
non è desumibile in alcun modo il valore di detta operazione, né il vantaggio Parte_1
patrimoniale è stato provato in altro modo, di conseguenza anche la relativa richiesta di conteggiare “dette somme ai fini della consistenza della massa ereditaria” deve essere respinta per mancanza di prova ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Tutto ciò premesso, si ritiene di dover pronunciare sentenza parziale in merito alle questioni di cui sopra in quanto concorrenti alla previa individuazione della massa ereditaria e di rimettere la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio di divisione, come da separata ordinanza.
13 Sulle spese processuali
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., in caso di soccombenza reciproca il Giudice può compensare le spese fra le parti, parzialmente o per intero.
Nel caso di specie, tutte le parti hanno richiesto concordemente la divisione giudiziale della massa ereditaria.
Considerato che la domanda di accertamento della proprietà esclusiva di alcuni beni mobili e l'ulteriore domanda di accertamento della proprietà comune dei residui beni mobili presenti nella casa coniugale al momento dell'apertura della successione, proposta da
, è accolta, mentre sono rigettate le ulteriori domande, dalla medesima Controparte_2
proposte, circa il computo, ai fini della formazione della massa ereditaria, delle somme asseritamente erogate per la ristrutturazione/manutenzione della casa coniugale, nonché delle somme in ipotesi erogate a ed , nonché infine Parte_1 Parte_3
del danno emergente o del lucro cessante asseritamente ricollegabili alle vicende che hanno interessato la sua partecipazione nella società Lyoness, si ritengono sussistenti i presupposti per l'integrale compensazione delle spese legali fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Massa, Settore civile, in composizione monocratica, nella persona del dr. Alessandro Pellegri, definitivamente pronunciando con sentenza parziale, disattesa ogni contraria o diversa domanda, istanza, azione, eccezione, deduzione e difesa, decide ciò che segue:
1. ACCERTA e, per l'effetto, DICHIARA, in accoglimento della domanda formulata dalla IG , che i beni mobili non registrati di cui all'elenco Controparte_2 contenuto nel documento n. 2 allegato alla comparsa di costituzione e di risposta della IG , depositata in data 26.06.2017, presenti, in data Controparte_2
04/02/2015 (giorno dell'apertura della successione di all'interno Persona_1 della “casa adibita a residenza familiare” (censita e distinta nel Catasto Fabbricati del Comune di Carrara al foglio 44, particella 519 subalterno 2, categoria A/7 ed al foglio 44, particella 519, subalterno 1, categoria C/6), in quanto tali individuati e periziati nella relazione depositata in data 21.06.2021 dal C.T.U. Ing. Persona_3 costituiscono oggetto di proprietà privata, piena ed esclusiva per la quota pari ad
1/1 (un primo), della SI.ra e pertanto restano interamente Controparte_2
ESCLUSI dall'asse ereditario;
2. ACCERTA e, per l'effetto, DICHIARA, in accoglimento della domanda formulata dalla IG , che i restanti beni mobili non registrati, diversi da Controparte_2 quelli di cui al punto n. 1 che precede, presenti, in data 04/02/2015 (giorno dell'apertura della successione di all'interno della “casa adibita Persona_1
a residenza familiare” (censita e distinta nel Catasto Fabbricati del Comune di
Carrara al foglio 44, particella 519 subalterno 2, categoria A/7 ed al foglio 44,
14 particella 519, subalterno 1, categoria C/6), in quanto tali individuati e periziati nella relazione depositata in data 21.06.2021 dal C.T.U. Ing. costituiscono Persona_3 oggetto di comproprietà, attualmente indivisa, per pari quota fra la SI.ra
[...]
e la comunione ereditaria e che pertanto fanno parte dell'asse ereditario CP_2 per la quota pari ad ½ (un mezzo), restandone esclusi per la residua quota pari ad
½ (un mezzo);
3. RIGETTA la domanda – formulata dalla IG in relazione a Controparte_2 lavori di ristrutturazione e/o manutenzione della “casa adibita a residenza familiare”
(censita e distinta nel Catasto Fabbricati del Comune di Carrara al foglio 44, particella 519 subalterno 2, categoria A/7 ed al foglio 44, particella 519, subalterno
1, categoria C/6) – secondo cui la somma pari ad “Euro 68.450,00 (…) dovrà essere portata a conguaglio in relazione alle attribuzione delle quote ereditarie”;
4. RIGETTA la domanda – formulata dalla IG in relazione a Controparte_2 somme di denaro dalla medesima asseritamente erogate in misura pari ad Euro
35.072,00 in data 01/08/2012 in favore di ed in misura pari ad Parte_3
Euro 27.076,50 in data 03/09/2012 in favore di – con cui Parte_1 CP_2
ha richiesto “che dette somme vengano conteggiate ai fini della
[...] consistenza della massa ereditaria”;
5. RIGETTA la domanda – formulata dalla IG in relazione a Controparte_2
“un ingiusto vantaggio patrimoniale di Euro 8.028,36 nonché la perdita di carriera della stessa di almeno 200 euro mensili a decorrere dalla data del CP_2
28/07/2016” in relazione alla circostanza che il SI. avrebbe Parte_1
“richiesto il trasferimento dei diritti relativi all'associazione della alla società CP_2
Lyoness” – mediante la quale ha richiesto di conteggiare “dette Controparte_2 somme ai fini della consistenza della massa ereditaria”;
6. COMPENSA interamente fra le parti le spese processuali;
7. DISPONE che la causa sia rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, per la prosecuzione del processo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Massa, 13/01/2025
Il GIUDICE MONOCRATICO
Dr. Alessandro PELLEGRI
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA
Settore civile
* * * * * * * * * * * *
in composizione monocratica, nella persona del Dr. Alessandro Pellegri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nel processo civile di cognizione ordinaria, in primo grado, iscritto al N. 1018 R.G. A.C.C.
(Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi) dell'anno 2017, promosso da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
DIFENSORE: Avv. NICOLETTA CERVIA, Avv. GIACOMO PUGNANA
DOMICILIO ELETTO: come in atti
PARTE ATTRICE contro
(C.F. CP_1 C.F._2
DIFENSORE: Avv. CARLO MAURIZIO CECCHIERI
DOMICILIO ELETTO: come in atti
PARTE CONVENUTA
E
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3
(C.F. ) Controparte_3 C.F._4
DIFENSORE: Avv. ATTILIO PEGAZZANO FERRANDO
DOMICILIO ELETTO: come in atti
PARTI CONVENUTE
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Oggetto: divisione ereditaria.
* * * * * * * * * * * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Tutte le parti attuali hanno formulato le loro conclusioni definitive come da rispettive note di trattazione scritta depositate in funzione di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni svoltasi in data 24/09/2024, in modalità cartolare, davanti allo scrivente G.I. che, all'esito di tale udienza, ossia in data 25/09/2024, ha assunto riserva e, sciogliendo la riserva con ordinanza depositata in data 27/09/2024, ha assegnato alle parti i termini di 60 giorni, decorrenti dalla data della comunicazione della suddetta ordinanza,
1 per il deposito di comparse conclusionali, e di ulteriori 20 giorni, decorrenti dalla scadenza del primo termine assegnato, per il deposito di memorie di replica, trattenendo la causa a decisione all'esito della scadenza del secondo termine così assegnato.
In data 19.12.2024 il fascicolo è stato, dal sistema informatico e dalla cancelleria, rimesso allo scrivente per la decisione.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette – quale parte fissa della sentenza facente parte del modello elettronico elaborato dallo scrivente, in conformità a prassi virtuose, appositamente in funzione di attuazione dei principii giuridici di ragionevole durata del processo e di economia processuale – che la presente sentenza è redatta senza trascrizione letterale delle conclusioni delle parti, ma con indicazione delle medesime mediante rinvio specifico agli atti in cui sono contenute le conclusioni definitive, conformemente ad orientamento consolidato, espresso dalla Corte di Cassazione (e seguito altresì da altri tribunali, quali il
Tribunale Ordinario di Genova) sintetizzabile nella seguente massima:
«La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale irrilevante ai fini della sua validità, occorrendo, perché siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l'omissione abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, nel senso di averne comportato o un'omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati dalle parti medesime» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10853 del
05/05/2010; precedenti conformi: Sez. 1, Sentenza n. 16999 del 02/08/2007; Sez. 3,
Sentenza n. 4208 del 23/02/2007; Sez. 3, Sentenza n. 12991 del 31/05/2006; Sez. 2,
Sentenza n. 13785 del 22/07/2004).
La presente sentenza è altresì redatta senza esposizione dello svolgimento del processo.
L'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 ha modificato l'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c., espungendo l'esposizione dello svolgimento del processo dal contenuto della sentenza.
Per espressa disposizione dell'art. 58, comma 2, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 la novella è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore di tale legge, 4 luglio 2009 (e, conseguentemente, a maggior ragione ai processi instaurati in data successiva).
Pertanto il testo dell'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c. vigente ed applicabile al presente giudizio è il seguente: «4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».
Ciò posto, il Giudice,
RILEVATO CHE:
parte attrice, , allegava che: in data 04/02/2015 era Parte_1
deceduto il padre , lasciando in eredità una villa, un fondo commerciale Persona_1
e diversi beni mobili di valore;
venivano chiamati all'eredità, oltre all'attore, il fratello germano la sorella unilaterale e la moglie del de CP_1 Controparte_3
2 cuius, . Chiedeva: “Voglia l'IIl.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria Controparte_2
istanza ed eccezione, - disporre lo scioglimento della comunione ereditaria e, preliminarmente ordinato alle SInore il deposito del rendiconto della Controparte_4
gestione, ex art. 723 c.c., - procedere alla divisione con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante, - porre le spese a carico della massa e, in caso di opposizione e di altrui infondate contestazioni, condannare gli opponenti alle spese, diritti ed onorari del giudizio".
Parte convenuta, , si costituiva aderendo alla domanda proposta da CP_1
e rilevando che: i fratelli e avevano tentato di procedere Parte_1 CP_1 Pt_1
alla divisione in via stragiudiziale, anche attraverso la mediazione, ma ciò non era stato possibile per la volontà di e;
queste ultime erano in Controparte_3 Controparte_2
possesso dei beni ereditari ed avrebbero percepito i canoni di locazione per il fondo commerciale;
pertanto di tali somme dovrebbe tenersi conto in sede di formazione delle quote. Chiedeva: “Voglia il Giudice Ill.mo, in adesione alla domanda proposta con l'atto introduttivo del presente giudizio: disporre lo scioglimento della comunione ereditaria di tutti i beni immobili e mobili appartenuti al SInor deceduto il Persona_1
4/02/2015 e previo rendiconto, da parte delle SInore e Controparte_3 [...]
che ne hanno l'effettivo possesso ed il godimento con i relativi frutti maturati, CP_2
assegnare al SInor per la quota di 2/9, il valore accertato secondo la CP_1 stima dell'intero asse ereditario.
Vinte le spese”.
Parti convenute, E , si costituivano Controparte_3 Controparte_2
non opponendosi alla domanda di divisione, ma allegando che: la SI.ra è titolare CP_2 del diritto di abitazione sulla villa e del diritto di uso sui beni mobili all'interno di essa, ai sensi dell'art. 540 comma 2 c.c.; alcuni beni mobili sarebbero di proprietà esclusiva della IG , pertanto dovrebbero essere esclusi dalla divisione, mentre altri CP_2
sarebbero stati in comunione fra i coniugi;
la IG avrebbe sostenuto le spese CP_2 per la ristrutturazione dell'abitazione, avrebbe corrisposto delle somme in favore del SI.
e della di lui moglie ed avrebbe ceduto i diritti di associazione alla società Controparte_5
Lyoness: di conseguenza dette somme sarebbero dovute essere oggetto di “conguaglio”
(termine adoperato nella comparsa di costituzione e di risposta delle due convenute) nella divisione. Chiedeva: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis disporre lo scioglimento della comunione ereditaria, previa nomina di consulente tecnico per la
3 formazione della massa da dividere e delle singole quote tenendo conto dei rilievi formulati nella comparsa di costituzione individuare una possibile divisione dei beni tenendo conto che sul bene principale insiste diritto di abitazione e che pertanto una divisione in natura con conguaglio e realizzazione di opere che renderebbero funzionali le più unità abitative
(impiantistica, ingressi, servitù etc) potrà essere fatta una volta cessato il diritto di abitazione della SI.ra . Spese a carico della massa. Ed in caso di contestazione CP_2 condanna alle spese”.
OSSERVA
Il SI. decedeva in data 04/02/2015, lasciando quali soggetti chiamati Persona_1 all'eredità la moglie, ed i figli: , e . Il de Controparte_2 Parte_1 CP_1 CP_3
cuius non aveva redatto testamento, pertanto devono applicarsi le regole della successione legittima di cui agli artt. 565 c.c. e ss.
Nessuno dei coeredi esperiva azione di riduzione per eventuali donazioni effettuate dal de cuius.
Preliminarmente occorre osservare come la richiesta di divisione giudiziale formulata da tutte le parti in causa, essendo incompatibile con la volontà di rifiutare la delazione ereditaria, presuppone necessariamente l'intervenuta accettazione dell'eredità (c.d. accettazione tacita): conseguentemente, sembra di poter legittimamente concludere che le parti in causa non hanno solamente la qualità di “chiamati all'eredità” ma altresì di “eredi”.
Si osserva altresì come neanche le relative quote siano state contestate dalle parti.
Tanto premesso, appare sin d'ora pacifico che si dovrà procedere, con le modalità e le forme meglio viste, alla divisione giudiziale, ma prima è necessario affrontare alcune questioni sollevate dalle parti, poiché preliminari al fine di determinare la consistenza dell'asse ereditario (trattandosi di divisione con cumulo oggettivo di domande strumentali alla previa completa ed esatta ricostruzione della massa da dividere).
Circa la proprietà dei beni mobili presenti nella casa coniugale
GI preliminarmente muovere da una sintetica premessa metodologica interpretativa.
Secondo costante giurisprudenza di legittimità: “Il giudice di merito nell'interpretazione della domanda giudiziale, deve tenere conto della reale volontà dell'attore risultante dall'intero contenuto dell'atto e dallo scopo pratico perseguito” (Cass. Cassazione civile sez. II, n.8301/2024, Cass. Sez. 3, Ord. n. 13602 del 2019) (enfasi aggiunta).
Nel caso di specie, sebbene non formuli una domanda espressa, chiara Controparte_2
e netta circa la rivendicazione della proprietà esclusiva di determinati beni mobili presenti
4 nella casa coniugale, chiedendo laconicamente di “disporre lo scioglimento della comunione ereditaria, previa nomina di consulente tecnico per la formazione della massa da dividere e delle singole quote tenendo conto dei rilievi formulati nella comparsa di costituzione”, tuttavia dal tenore complessivo della comparsa di costituzione e risposta e dei successivi atti è possibile ricavare egualmente e comunque una domanda di tal genere: “La maggior parte dei beni che si trovano nella casa coniugale, appartengono ad entrambi essendo stati acquistati dall'uno o dall'altro coniuge in varie occasioni. Vi sono poi mobili di esclusiva pertinenza della SI.ra e la camera coniugale, Controparte_2
beni che il ha comprato per omaggiare la moglie e donato in varie Persona_1 occasioni quali ad esempio gli anniversari in 51 anni di matrimonio (Doc. 2)” (enfasi aggiunta) (comparsa di costituzione e di risposta di , depositata in data Controparte_2
26.06.2017, pag. 4).
Con riferimento ai beni che sarebbero di proprietà esclusiva della IG , il doc. CP_2
2 allegato alla relativa comparsa di costituzione e di risposta (dep. 26.06.2017) reca un elenco dettagliato che offre elementi idonei alla certa individuazione dei suddetti beni, riportando una descrizione sufficientemente analitica e chiara per ciascuno dei medesimi.
La IG risulta dunque aver dedotto, a sostegno della propria domanda CP_2
giudiziale, una allegazione sufficientemente specifica, chiara e dettagliata dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio.
I coeredi, ossia le restanti parti di questo giudizio, non hanno contestato questa allegazione entro il termine perentorio normativamente previsto per il deposito della memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c..
Sussiste dunque spazio giuridico-fattuale per l'applicazione del principio della non contestazione e dell'istituto dei fatti pacifici.
GI a questo proposito ripercorrere sinteticamente la più rilevante giurisprudenza di legittimità formatasi con riferimento alle concrete modalità applicative del principio della non contestazione.
Ai sensi dell'art. 115 comma 1 c.p.c., “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre
a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché
i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
Detta norma enuncia il principio di non contestazione, il quale “solleva la parte dall'onere di provare il fatto non specificamente contestato dal convenuto costituito”
(Cass.16028/2023).
5 Detto principio trova applicazione solo nel caso in cui l'attore (o, in generale, il soggetto che formula una domanda giudiziale) abbia allegato in maniera specifica e dettagliata i fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio.
Infatti: “L'onere di analitica contestazione dei fatti dedotti dall'attore viene meno quando
l'attore, per primo, si sottragga all'onere di analitica allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda atteso che l'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum e, di conseguenza, del thema probandum, opera infatti identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere per forza di cose altrettanto generica, ed in questo caso la genericità della difesa non solleva affatto l'attore dai suoi oneri probatori.” (Cass. 4909/2022).
Dalla citata giurisprudenza costante si può trarre il principio per cui, a fronte di un'allegazione specifica da parte dell'attore dei fatti costitutivi del diritto fatto valere mediante la domanda giudiziale, la contestazione generica da parte del convenuto equivale a mancata contestazione: “Il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art.
115 c.p.c.” (Cass. 9439/2022), ed ancora: “Il convenuto, ai sensi dell'art. 167, comma 1,
c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di non contestazione a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti costitutivi del diritto fatto valere specificamente indicati dall'attore
a fondamento della propria domanda;
la conseguenza è che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di risposta, si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare "'espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto di citazione” (Cass. 31837/2021).
Conseguentemente, a fronte di un'allegazione specifica da parte dell'attore dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio, il convenuto ha l'onere di una contestazione altrettanto specifica, altrimenti il fatto allegato dall'attore deve considerarsi pacifico.
Nella presente fattispecie concreta, tutte le altre parti condividenti diverse dalla IG
hanno tenuto una condotta processuale ancor più radicale di una Controparte_2
contestazione generica poiché hanno radicalmente omesso qualsivoglia contestazione entro i termini perentori sanciti dalle cosiddette “preclusioni processuali assertive”.
6 Secondo la giurisprudenza: “La valutazione della condotta processuale del convenuto (nel presente caso, del convenuto rispetto alla suddetta domanda riconvenzionale) agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, deve essere correlata al regime delle preclusioni, che la disciplina del giudizio ordinario di cognizione connette all'esaurimento della fase processuale entro la quale è consentito ancora alle parti di precisare e modificare, sia allegando nuovi fatti - diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte;
in particolare, la mancata tempestiva contestazione, sin dalle prime difese, dei fatti allegati dall'attore è comunque retrattabile nei termini previsti per il compimento delle attività processuali consentite dall'art. 183
c.p.c., risultando preclusa, all'esito della fase di trattazione, ogni ulteriore modifica determinata dall'esercizio della facoltà deduttiva” (Cassazione civile sez. VI, 02/12/2019,
n.31402).
Da quanto appena osservato, in fatto ed in diritto, deriva che i fatti devono ritenersi pacifici e detti beni di proprietà esclusiva della moglie del de cuius (IG ) e CP_2
pertanto non rientranti nella massa da dividere.
I beni di proprietà esclusiva della IG sono, per sua stessa ammissione, CP_2
derivanti da donazioni da parte del marito.
Le donazioni sono astrattamente soggette ad obbligo di collazione ex art. 737 c.c..
Tuttavia, l'articolo successivo fa salve da tale obbligo le “donazioni di modico valore fatte al coniuge”.
Secondo l'interpretazione della Corte di Cassazione: “Ai fini del riconoscimento del modico valore di una donazione, l'art. 783 c.c. non detta criteri rigidi cui ancorare la relativa valutazione, dovendosi essa apprezzare alla stregua di due elementi di valutazione la cui ricorrenza, involgendo un giudizio di fatto ed imponendo il contemperamento di dati analitici, è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, se non ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: quello obiettivo, correlato al valore del bene che ne è oggetto, e quello soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni economiche del donante. Ne consegue che l'atto di liberalità, per essere considerato di modico valore, non deve mai incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante” (Cass. N. 3858/2020) (enfasi aggiunta).
Nella presente fattispecie concreta corre l'obbligo di considerare e “contemperare” si seguenti “dati analitici”:
7 - fra i beni che sarebbero stati donati, solo due raggiungono (secondo la stima operata dalla CTU) il valore di Euro 1.000,00 (coppia quadri NK DE
65x68 e quadro 50x70): pertanto tali beni, dal punto di vista Persona_2
“obiettivo” hanno un valore modico;
- dal punto di vista dello “elemento soggettivo” i beni donati vanno rapportati alle condizioni economiche del donante, il quale svolgeva la professione di antiquario, che ha lasciato in eredità una villa di valore apprezzabile, oltre ad un fondo commerciale e diversi oggetti d'arte e di antiquariato di apprezzabile valore, senza che l'asse ereditario fosse gravato da debiti.
Pertanto, si ritiene di poter concludere che le donazioni in questione siano giuridicamente qualificabili in termini di “donazioni di beni mobili di modico valore” e che, in quanto tali, non siano soggette a collazione, ai sensi dell'art. 738 c.c..
Inoltre, la loro qualificazione giuridica in termini di “donazioni di beni mobili di modico valore” comporta anche l'esonero dal requisito essenziale di forma sotto pena di nullità o forma ad substantiam normalmente previsto per tutte le altre donazioni:
- atto pubblico richiesto, sotto pena di nullità dall'art. 782 c.c. per tutte le altre donazioni;
- la presenza di due testimoni richiesti, questi ultimi, dalla Legge notarile per la valida stipulazione di un atto pubblico notarile di donazione.
Tali requisiti di forma sotto pena di nullità, normalmente richiesti ex lege per tutte le altre donazioni, sono esclusi dall'art. 783 c.c. per le donazioni di beni mobili di modico valore che pertanto ne sono esonerate e ne vanno esenti.
La mancanza di un rigido e rigoroso requisito di forma per la validità e l'efficacia di tali donazioni comporta che le stesse possono essere accertate, come nella specie, anche mediante l'applicazione dell'istituto giuridico dei “fatti pacifici” previsto dall'art. 115 c.p.c.
Si tratta dunque, in sintesi conclusiva, di donazioni di beni mobili di modico valore aventi i seguenti caratteri giuridici:
- accertate in applicazione dell'art. 115 c.p.c. quali fatti pacifici (in quanto tali non necessitanti di attività istruttoria);
- giuridicamente valide ed efficaci a norma dell'art. 783 c.c. “anche se manca l'atto pubblico”;
- esenti, a norma dell'art. 738 c.c., da obbligo legale di collazione.
Conseguentemente, i beni (specificati nell'elenco di cui al doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione e di risposta di ), che costituiscono oggetto di tali donazioni, Controparte_2
8 non possono concorrere alla formazione della massa da dividere, restando di proprietà esclusiva della donataria ( ). Controparte_2
Relativamente agli altri beni mobili, si rileva che l'art. 219 comma 2 c.c., in tema di regime di separazione dei beni, dispone che “I beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva sono di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi”.
Conseguentemente, tutti gli altri beni mobili presenti nella casa coniugale al momento dell'apertura della successione devono ritenersi di proprietà di entrambi i coniugi per pari quota e di tanto dovrà tenersi conto nella formazione dell'asse ereditario, del quale entreranno a far parte solo per la quota pari alla metà, restando la residua quota pari alla metà esclusa dall'asse ereditario.
Circa le domande di in relazione alle spese di ristrutturazione e di Controparte_2
manutenzione della casa coniugale.
sostiene di aver utilizzato la somma ottenuta dalla vendita dell'immobile Controparte_2
ereditato dalla madre per pagare i lavori di ristrutturazione della casa coniugale, richiedendo che tali somme vengano portate, secondo la terminologica dalla medesima adoperata, a “conguaglio” in relazione all'attribuzione delle quote ereditarie.
Per il principio di diritto espresso nel paragrafo precedente, nella premessa concernente i criteri interpretativi degli atti giudiziari di parte, nonostante nelle conclusioni di parte non vi sia un'espressa, chiara e puntuale domanda giudiziale in merito, al fine di ricostruire la domanda, occorre tener conto della volontà della convenuta, desunta dall'intero contenuto della comparsa di costituzione e di risposta e quindi da un'interpretazione sistematica delle conclusioni con la parte narrativa dell'atto: “Dette somme sono state utilizzate dal 2005 ad oggi per provvedere a numerosi lavori di ristrutturazione e mantenimento dell'abitazione sita in Via Codena 12 (si produce quale doc. 1 elenco dei lavori svolti per un totale generale di Euro 68.450,00, somma che dovrà essere portata a conguaglio in relazione alle attribuzione delle quote ereditarie)”.
Il “documento” prodotto a sostegno di tale tesi (doc. 1 allegato alla comparsa) costituisce un semplice foglio in cui vengono elencati i lavori asseritamente eseguiti sull'immobile, che non dimostra che i lavori sull'immobile sono stati pagati con sostanze della . CP_2
Per giurisprudenza costante la qualificazione giuridica in termini di “documento” richiede la sottoscrizione, nella specie non presente.
9 Anche i testimoni sentiti sul punto non possono dimostrare che la abbia utilizzato CP_2
le somme ricevute dalla vendita della casa materna (quindi somme che costituiscono beni
“personali”) per la ristrutturazione/manutenzione della casa coniugale.
In particolare, la testimone , interrogata sul capitolo 1, in merito alle Testimone_1 somme derivanti dalla vendita della casa della madre della , afferma: “così mi è CP_2 stato riferito dalla , con cui sono amica da molto tempo”; sul capitolo 2, Controparte_2 in merito al pagamento dei lavori, afferma: “così mi è stato riferito”. La testimonianza della vertendo su fatti che le sarebbero stati riferiti dalla stessa, non può Tes_1 CP_2 avere alcun valore probatorio, infatti secondo costante giurisprudenza, “In tema di rilevanza probatoria delle deposizioni di persone che hanno una conoscenza indiretta di un fatto controverso occorre distinguere i testimoni in de relato actoris e de relato: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio e la loro deposizione non ha alcuna rilevanza; i secondi depongono su circostanze che hanno appreso da soggetti estranei al giudizio e le loro dichiarazioni possono essere poste alla base del convincimento del Giudice” (Cass. 3137/2016,
569/2015) (enfasi aggiunta).
Solo la SI.ra , sorella della convenuta, conferma genericamente il Parte_2
capitolo.
La testimonianza della IG deve ritenersi inattendibile, non tanto per il CP_2
rapporto di parentela con la convenuta, quanto per il fatto che risulta poco credibile che la testimone abbia assistito al pagamento della somma di Euro 68.450,00, sia esso avvenuto in un'unica soluzione o in diverse tranches.
Anche volendo ammettersi come provata tale elargizione, in ogni caso essa non potrà essere scorporata dalla massa da dividere. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità “il conferimento in denaro effettuato da un coniuge, attraverso il quale l'altro coniuge acquisti un immobile sia riconducibile nell'ambito della donazione indiretta, come tale perseguente un fine di liberalità e soggetta ai soli obblighi di forma previsti per il negozio attraverso il quale si realizza l'atto di liberalità, e revocabile solo per ingratitudine:
v. Cass. n. 3147 del 1980, secondo la quale la donazione indiretta ha la sua causa, così come la donazione diretta, nella liberalità, e cioè nella consapevole determinazione dell'arricchimento del beneficiario mediante attribuzioni od erogazioni patrimoniali operate nullo iure cogente. […] Le considerazioni sopra svolte circa il fine di liberalità e la riconducibilità alla donazione indiretta dell'attività svolta da un coniuge per far acquistare all'altro la proprietà di un immobile, valgono a fortiori in riferimento ai conferimenti patrimoniali eseguiti spontaneamente dal coniuge in costanza di matrimonio e volti a
10 finanziare lavori nell'immobile che ha fatto acquistare in proprietà esclusiva dell'altro coniuge o in regime di comproprietà. La donazione indiretta, in quanto tale, gode di stabilità, in quanto essa non può essere revocata che per ingratitudine. A fronte della sussistenza di una causa di liberalità, è superfluo argomentare in ordine all'applicabilità dei principi dell'obbligazione naturale per giustificare l'effetto della soluti retentio.
Avendo i conferimenti spontaneamente eseguiti dal coniuge in costanza di matrimonio una loro causa nella liberalità, resta fuori dalla problematica la questione dell'aver o meno effettuato tali conferimenti sul presupposto di adempiere i propri doveri morali o sociali, e quindi in adempimento di una obbligazione naturale perchè l'effetto di irripetibilità non discende dall'obbligazione naturale ma direttamente dalla causa di donazione”
(Cassazione civile sez. III, 04/10/2018, n.24160).
Anche la giurisprudenza di merito, intervenuta sul punto, ha inteso ribadire il carattere di liberalità di questo tipo di elargizioni: “In mancanza di prova contraria, l'utilizzo del denaro di un coniuge per apportare migliorie alla casa coniugale, di esclusiva proprietà dell'altro, può pertanto configurare adempimento di tale dovere contributivo – adempiuto, dall'uno, mettendo l'immobile a disposizione del nucleo familiare e, dall'altro, impiegando suoi cespiti personali al fine di rendere l'abitazione confacente alle eSIenze della vita quotidiana – che, appartenendo al novero delle obbligazioni naturali di cui all'art. 2034 c.c., fa sì che la somma investita non possa essere ripetuta” (Tribunale Pavia sez. III,
08/08/2019, n.1344, conforme Tribunale Roma sez. V, 01/12/2020, n.1709).
Da tutte queste considerazioni discende che le somme eventualmente elargite dalla per la ristrutturazione della casa coniugale, di proprietà esclusiva del marito, in CP_2
costanza di matrimonio, non siano ripetibili.
Di conseguenza tali somme, non essendo ripetibili, non possono essere scorporate e detratte dalla massa da dividere. La domanda non può trovare accoglimento
Circa le somme in ipotesi erogate da in favore di Controparte_2 Parte_1
ed e le conseguenze delle vicende relative alla partecipazione Parte_3
alla società Lyoness.
allega di aver corrisposto le seguenti somme: Euro 35.072,00 in data Controparte_2
01/08/2012, a mezzo di assegno circolare, in favore di , moglie di Parte_3
; Euro 27.076,50 in data 03/09/2012 in favore di tramite Parte_1 Parte_1
bonifico senza tuttavia allegare/produrre documenti comprovanti tali pagamenti mediante rispettivamente assegno circolare o bonifico.
11 Anche in questo caso nelle conclusioni non è riportata una domanda specifica, ma, per i principi di diritto già richiamati con riferimento ai criteri giuridici che governano l'interpretazione degli atti giudiziari di parte, dal testo della comparsa di costituzione e di risposta si ricava che “richiede che dette somme vengano conteggiate Controparte_2 ai fini della consistenza della massa ereditaria”.
Queste domande devono essere rigettate sotto molteplici profili.
Si rileva, in primo luogo, come la non indichi in alcun modo la causa in base alla CP_2
quale dette somme sono state erogate, né il titolo giuridico per cui se ne chiede la restituzione. L'indeterminatezza di tale domanda, per totale omissione della indicazione della causa petendi giuridica (ragioni di diritto della domanda) è stata rilevata dal Parte_1
in sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 1.
[...]
Secondo la giurisprudenza, “La nullità della citazione (ed, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., della comparsa di costituzione e risposta) deriva, dunque, dall'assoluta incertezza dell'oggetto e delle ragioni della domanda, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'eSIenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese”
(Trib. Siena 617/2022, cfr. Cass. n. 11751/2013). Tale principio giuridico, benché formulato in relazione all'atto di citazione, appare applicabile anche ad una domanda giudiziale contenuta in una comparsa di costituzione e di risposta.
In secondo luogo, si evidenzia come la SI.ra sia del tutto estranea alla Pt_3
comunione ereditaria e non sia parte del presente giudizio: pertanto, nessuna somma a qualunque titolo ricevuta da quest'ultima può essere tenuta in considerazione nella formazione della massa ereditaria da dividere e la relativa domanda deve senz'altro considerarsi inammissibile poiché non pertinente ad un giudizio di divisione tra coeredi, non avendo la IG la qualità di coerede. Pt_3
In terzo luogo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2726 e 2721 c.c., non è ammessa la prova testimoniale per il pagamento, secondo la giurisprudenza di legittimità: “Poiché ai sensi dell'art. 2726 c.c., le norme stabilite per la prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito, è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721 c.c., ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'eSIenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta” (Cassazione civile sez. II, 20/04/2020, n.7940).
12 Nel caso di specie, stante il valore dei pagamenti in ipotesi avvenuti e considerato che sarebbero stati fatti tramite bonifico ed assegno circolare, la parte avrebbe potuto e dovuto munirsi di idonea prova scritta;
di conseguenza la testimonianza della IG Tes_2
non può ritenersi sufficiente a provare detti trasferimenti di denaro e le relative
[...] domande non possono che essere rigettate per non aver soddisfatto l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c.
In ogni caso, si osserva come l'art. 724 comma 2 c.c. stabilisce che “Ciascun erede deve imputare alla sua quota le somme di cui era debitore verso il defunto e quelle di cui è debitore verso i coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione” (corsivo aggiunto). Nel caso di specie tali somme sarebbero state versate ben prima dell'apertura della successione (l'assegno circolare sarebbe stato incassato da in data Parte_1
01/08/2012, il bonifico sarebbe stato versato ad il 03/09/2012, mentre il Parte_3
SI. è deceduto in data 04/02/2015). Di conseguenza tale rapporto non Persona_1
può essere in alcun modo sorto in dipendenza del rapporto di comunione ereditaria e dunque non è soggetto all'obbligo di imputazione.
Da tutte queste considerazioni non si può che desumere che i trasferimenti di denaro allegati da siano del tutto inconferenti rispetto all'oggetto della causa e Controparte_2
la relativa domanda non può che essere rigettata.
La allega altresì che il SI. avrebbe “richiesto il trasferimento dei CP_2 Parte_1 diritti relativi all'associazione della alla società Lyoness” e che ciò avrebbe CP_2 comportato “un ingiusto vantaggio patrimoniale di Euro 8.028,36 nonché la perdita di carriera della stessa di almeno 200 euro mensili a decorrere dalla data del CP_2
28/07/2016”.
Dalla richiesta di cessione (doc. 3 allegato alla memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. – CP_2
non è desumibile in alcun modo il valore di detta operazione, né il vantaggio Parte_1
patrimoniale è stato provato in altro modo, di conseguenza anche la relativa richiesta di conteggiare “dette somme ai fini della consistenza della massa ereditaria” deve essere respinta per mancanza di prova ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Tutto ciò premesso, si ritiene di dover pronunciare sentenza parziale in merito alle questioni di cui sopra in quanto concorrenti alla previa individuazione della massa ereditaria e di rimettere la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio di divisione, come da separata ordinanza.
13 Sulle spese processuali
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., in caso di soccombenza reciproca il Giudice può compensare le spese fra le parti, parzialmente o per intero.
Nel caso di specie, tutte le parti hanno richiesto concordemente la divisione giudiziale della massa ereditaria.
Considerato che la domanda di accertamento della proprietà esclusiva di alcuni beni mobili e l'ulteriore domanda di accertamento della proprietà comune dei residui beni mobili presenti nella casa coniugale al momento dell'apertura della successione, proposta da
, è accolta, mentre sono rigettate le ulteriori domande, dalla medesima Controparte_2
proposte, circa il computo, ai fini della formazione della massa ereditaria, delle somme asseritamente erogate per la ristrutturazione/manutenzione della casa coniugale, nonché delle somme in ipotesi erogate a ed , nonché infine Parte_1 Parte_3
del danno emergente o del lucro cessante asseritamente ricollegabili alle vicende che hanno interessato la sua partecipazione nella società Lyoness, si ritengono sussistenti i presupposti per l'integrale compensazione delle spese legali fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Massa, Settore civile, in composizione monocratica, nella persona del dr. Alessandro Pellegri, definitivamente pronunciando con sentenza parziale, disattesa ogni contraria o diversa domanda, istanza, azione, eccezione, deduzione e difesa, decide ciò che segue:
1. ACCERTA e, per l'effetto, DICHIARA, in accoglimento della domanda formulata dalla IG , che i beni mobili non registrati di cui all'elenco Controparte_2 contenuto nel documento n. 2 allegato alla comparsa di costituzione e di risposta della IG , depositata in data 26.06.2017, presenti, in data Controparte_2
04/02/2015 (giorno dell'apertura della successione di all'interno Persona_1 della “casa adibita a residenza familiare” (censita e distinta nel Catasto Fabbricati del Comune di Carrara al foglio 44, particella 519 subalterno 2, categoria A/7 ed al foglio 44, particella 519, subalterno 1, categoria C/6), in quanto tali individuati e periziati nella relazione depositata in data 21.06.2021 dal C.T.U. Ing. Persona_3 costituiscono oggetto di proprietà privata, piena ed esclusiva per la quota pari ad
1/1 (un primo), della SI.ra e pertanto restano interamente Controparte_2
ESCLUSI dall'asse ereditario;
2. ACCERTA e, per l'effetto, DICHIARA, in accoglimento della domanda formulata dalla IG , che i restanti beni mobili non registrati, diversi da Controparte_2 quelli di cui al punto n. 1 che precede, presenti, in data 04/02/2015 (giorno dell'apertura della successione di all'interno della “casa adibita Persona_1
a residenza familiare” (censita e distinta nel Catasto Fabbricati del Comune di
Carrara al foglio 44, particella 519 subalterno 2, categoria A/7 ed al foglio 44,
14 particella 519, subalterno 1, categoria C/6), in quanto tali individuati e periziati nella relazione depositata in data 21.06.2021 dal C.T.U. Ing. costituiscono Persona_3 oggetto di comproprietà, attualmente indivisa, per pari quota fra la SI.ra
[...]
e la comunione ereditaria e che pertanto fanno parte dell'asse ereditario CP_2 per la quota pari ad ½ (un mezzo), restandone esclusi per la residua quota pari ad
½ (un mezzo);
3. RIGETTA la domanda – formulata dalla IG in relazione a Controparte_2 lavori di ristrutturazione e/o manutenzione della “casa adibita a residenza familiare”
(censita e distinta nel Catasto Fabbricati del Comune di Carrara al foglio 44, particella 519 subalterno 2, categoria A/7 ed al foglio 44, particella 519, subalterno
1, categoria C/6) – secondo cui la somma pari ad “Euro 68.450,00 (…) dovrà essere portata a conguaglio in relazione alle attribuzione delle quote ereditarie”;
4. RIGETTA la domanda – formulata dalla IG in relazione a Controparte_2 somme di denaro dalla medesima asseritamente erogate in misura pari ad Euro
35.072,00 in data 01/08/2012 in favore di ed in misura pari ad Parte_3
Euro 27.076,50 in data 03/09/2012 in favore di – con cui Parte_1 CP_2
ha richiesto “che dette somme vengano conteggiate ai fini della
[...] consistenza della massa ereditaria”;
5. RIGETTA la domanda – formulata dalla IG in relazione a Controparte_2
“un ingiusto vantaggio patrimoniale di Euro 8.028,36 nonché la perdita di carriera della stessa di almeno 200 euro mensili a decorrere dalla data del CP_2
28/07/2016” in relazione alla circostanza che il SI. avrebbe Parte_1
“richiesto il trasferimento dei diritti relativi all'associazione della alla società CP_2
Lyoness” – mediante la quale ha richiesto di conteggiare “dette Controparte_2 somme ai fini della consistenza della massa ereditaria”;
6. COMPENSA interamente fra le parti le spese processuali;
7. DISPONE che la causa sia rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, per la prosecuzione del processo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Massa, 13/01/2025
Il GIUDICE MONOCRATICO
Dr. Alessandro PELLEGRI
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