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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 27/05/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. LE ON, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1692/2021 RG
promossa da
(CF: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 sso il lia alla Passeggiata Cavallotti n. 5 è eletto domicilio
– parte attrice – contro
(CF: ), in proprio, contumace Controparte_1 C.F._2
– parte convenuta –
conclusioni delle parti
⁃ per la parte attrice Parte_1 «piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria eccezione, deduzione e difesa, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità ai sensi dell'art. 2048 cod. civ. della convenuta in ordine ai fatti descritti in narrativa e, per l'effetto, condannarla al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti, quantificati in Euro 31.500,00 ovvero nell'importo diverso minore o maggiore ritenuto di giustizia da determinarsi in corso di causa, secondo i valori stabiliti dalle Tabelli milanesi vigenti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge. Con vittoria di spese e onorari»
Ragioni della decisione
(1) abstract. premesso di essere stato aggredito, il 4.6.2020, dal Parte_1 minore che, prima lo colpiva al naso e, poi, gli mordeva Persona_1
l'orecch uncia/querela del 9.6.2020 e atto di integrazione del 19.6.2020 (che generava il pp n.513/20 RGNR Procura Tribunale per i Minorenni di GE, con Con richiesta di rinvio a giudizio e fissazione dell' per il 12.10.2021), lamentato di aver riportato lesioni personali consistite nel distacco del terzo superiore dell'elice dell'orecchio sinistro con esiti invalidanti temporanei per complessivi gg. 65 e permanenti nella misura del 6%, dedotta una responsabilità ex art. 2048 cc della madre CP_1
con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in giudizio
[...]
in proprio ed in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Controparte_1
per sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti e patiendi, Persona_1 patrimoniali e non, quantificati in complessivi € 31.500,00, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese ed onorari. 1.1) Nella contumacia di dichiarata l'interruzione del processo, Controparte_1 avendo raggiunta la maggiore età successivamente alla notifica Persona_1
1 dott. LE ON dell'atto di citazione ma prima dell'udienza di prima comparizione, e la nullità di tutte le attività processuali successive alla notifica dell'atto di citazione, dichiarata l'interruzione del giudizio relativamente alla domanda proposta nei confronti di nella qualità di genitrice del minore , respinte le Controparte_1 Persona_1 istanze di prova per testi formulate dall'attore, licenziata CTU medico–legale sulla persona di la causa veniva trattenuta in decisione nell'udienza del Parte_1
12.2.2025 con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica
(2) sulla domanda attorea. La domanda attorea è fondata e, pertanto, con le precisazioni appresso svolte, va accolta. 2.1) Secondo il granitico orientamento giurisprudenziale, poiché nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento prove c.d. atipiche, tra le quali anche le prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti e pure le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, ove si tratti di prove idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non siano smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie. In tal caso non è ravvisabile la violazione del principio di cui all'art. 101 cpc, posto che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio in ordine alle relative emergenze istruttorie si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti dello stesso di farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di esse (cass. n. 2022/9055; cass. n. 31600/2021; cass. n. 19521/2019; cass. n. 35782/2022; cass. n. 3689/2021; cass. n. 8459/2020): «la prova formata nel procedimento penale, ancorché senza il rispetto delle relative regole poste a garanzia del contraddittorio, è ammissibile quale prova atipica nel processo civile, dove il contraddittorio è assicurato attraverso le modalità tipizzate per l'introduzione dei mezzi istruttori atipici nel giudizio, volte ad assicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativa in ordine al fatto da provare» (cass. n. 2947/2023). 2.1.1) In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove
“atipiche”, tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 cpc, dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale (cass. n. 2947/2023). 2.2) Tanto premesso, dai verbali, versati agli atti, delle sommarie informazioni testimoniali rese alla PG e entrambi Testimone_1 Testimone_2 amici del , Pt_1 Persona_2 Parte_2 gestore del Bar “La Perla”, nei pressi del quale si sono svolti i fatti di cui trattasi) nell'ambito del procedimento penale n.513/20 RGNR Procura Tribunale per i Minorenni di GE (a seguito della querela–denuncia sporta da Parte_1 veniva sottoposto a procedimento penale presso il Tribunale dei Persona_1 Minorenni di GE per il reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv, 582 e 583 cp “perché, con più azioni, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, essendo stato avvicinato da che gli Parte_1 chiedeva conto delle dicerie diffuse sul suo conto, dapprima lo colpiva con un pugno al volto, cagionandogli una epistassi quindi, a distanza di poche decine di minuti, in occasione di un secondo incontro tra i due, mordendo l'orecchio sinistro ne distaccava il terzo superiore dell'elice. Con l'aggravante di aver cagionato lesioni
2 dott. LE ON gravissime, perché produttive dello sfregio permanente del volto. In Ventimiglia (IM), in data 04 giugno 2020”, vedi decreto rinvio a giudizio, doc. n. 12, di parte attrice), utilizzabili in sede civile quali prove c.d. atipiche, e non occorrendo che i dichiaranti nel procedimento penale prestassero giuramento per l'utilizzabilità delle loro dichiarazioni in sede civile, poichè nel sistema processuale manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova ed il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove atipiche, si evince che, come dedotto da parte attrice, il minore in data 4.6.2020, aggrediva prima, Persona_1 Parte_1 colpendolo al naso e, poi, attaccandolo alle spalle, mordendogli l'orecchio sinistro provocandone il distacco del terzo superiore dell'elice. Valga il vero: _ quanto al primo episodio, e , dichiarato che la sera Tes_1 Tes_2 del 4.6.2020 si trovavano sedu un tavolo esterno del Parte_1 bar “La Perla” di Ventimiglia, mentre, ad un altro tavolo, erano seduti Per_1 con altri suoi amici, e che, come riferito dal , «Ad un certo punto
[...] Tes_2 si è alzato e ci ha detto di attendere lì che sarebbe andato a parlare con il , senza
Pt_1 Per_1 spiegarci l'eventuale argomento del suo colloquio. … Poco dopo ed un amico di
Pt_1 Per_1 quest'ultimo che so chiamarsi di cognome, credo suo coetaneo, passavano alle mie spalle e Per_2 quindi davanti al nostro tavolo e raggiungevano un vicolo in discesa che si trova in via Chiappori proprio subito dopo la “Perla”. Dopo circa un minuto, forse anche meno, ho sentito urlare: non
Pt_1 ricordo cosa abbia detto, ma ho compreso che avesse subito qualcosa. Mi sono subito alzato, ho raggiunto la sommità di quella stradina ed ho visto che sanguinava dal naso ed aveva
Pt_1 imbrattato la maglietta bianca che indossava. Al mio arrivo , chiaramente spaventato, saliva Per_2 sulla strada, mentre il correva sul marciapiede mi passava davanti ed entrava subito nel Per_1 locale. … Gli ho chiesto che cosa fosse accaduto ed egli mi rispondeva che mentre stava parlando con
il gli aveva sferrato un pugno al naso» (doc. n. 11 seconda memoria ex Per_2 Per_1 art. 183 cpc di parte attrice). Episodio che veniva ricostruito negli stessi termini anche dal e dal nonché dal gestore del bar, che, pur non Tes_2 Per_2 Parte_2 avendo assistito all'accaduto, comunque dichiarava «Comprendevo che fosse successo qualcosa tra di loro, anche perché uno presentava fuoriuscita di sangue dal naso. Tale giovane è quello che successivamente ha riportato lesioni ad un orecchio» (doc. n. 11 seconda memoria ex art. 183 cpc di parte attrice) _ quanto al secondo episodio, il riferiva che «… Dopo un po' di tempo Tes_2 vedevo uscire dal locale unitamente ad un giovane uomo, dell'età circa tra i 30 ed i 40 anni. I Per_1 due venivano seguiti da e tutti raggiungevano la stradina che conduce alla spiaggia proprio Pt_1 posta accanto al piazzale 'Resentello'. Visto che era solo anch'io mi alzavo e mi dirigevo verso il Pt_1 gruppo: in particolare mi fermavo sul marciapiede dove era presente anche l'accompagnatore di
che successivamente ho appreso essere un suo cugino di nome . e Per_1 Per_3 Pt_1 Per_1 invece al mio arrivo erano scesi in spiaggia erano ad una ventina di metri dal marciapiede. Era buio e quindi non vedevo nulla, ma ad un certo punto ho sentito che improvvisamente si lamentava Pt_1 facendomi presagire che stesse male. Contemporaneamente un gruppo di passanti, 5 o 6 persone già adulte, forse resisi conto di quello che stava accadendo, scendevano in spiaggia e nello stesso istante lo facevamo anch'io e . Avvicinandomi dunque, constatavo che era a terra con la faccia Per_3 Pt_1 verso il basso e sopra di lui. Si stavano azzuffando. Non ricordo se a quel punto il Per_1
si sia alzato da solo o se qualche passante, lì giunto, lo abbia allontanato da Per_1 Pt_1
Ricordo che comunque scappava subito verso la strada. Non ricordo cosa abbia fatto, Per_1 Per_3 perché la mia attenzione era rivolta a che era una maschera di sangue e comprendevo da subito Pt_1 che aveva una lesione all'orecchio sx. In particolare notavo che gli mancava una porzione e un'altra penzolava. mi diceva subito che lo aveva morsicato …». Narrazione confermata Pt_1 Per_1
3 dott. LE ON da e da che riferivano di aver visto il Testimone_1 Parte_2 Pt_1 risalito dalla spiaggia, sanguinava e gli mancava una porzione dell'orecchio sinistro. 2.3) Le richiamate risultanze processuali, pur non potendosi far ricorso al principio di non contestazione nei confronti della parte contumace (la contumacia, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio, dando luogo solo a quei particolari effetti ed incombenti che sono espressamente previsti dal legislatore, e mantenendo per il resto un carattere neutro), consentono di ritenere dimostrati i fatti costitutivi e giustificativi della pretesa attorea (indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano stati o meno proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni improprie) ovvero che sia stato ben due volte aggredito Parte_1 dal minore riportando il distacco del terzo superiore dell'elice Persona_1 dell'orecchio sinistro, come confermato dal CTU laddove, a pag. 5 dell'elaborato, evidenziava che «a seguito dell'evento del 05.06.2020 il sig. riportava ferita lacero Parte_1 contusa a carico dell'orecchio sinistro con perdita di sostanza dell'elice». 2.4) La giurisprudenza ricostruisce la responsabilità dei genitori per il danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori (art. 2048, co.
1. cc) sulla base di una duplice presunzione di colpa, in vigilando ed in educando, desumibile, in mancanza di una concludente prova contraria, dalle stesse modalità con cui è avvenuto il fatto illecito, atteso che tali modalità possono rilevare lo stato di maturità, il temperamento e, in genere l'educazione del minore. Ne consegue che, per andare esente da responsabilità, il genitore deve fornire una prova idonea a superare ambedue le suddette presunzioni. La prova liberatoria prevista dall'art. 2048, co.3, cc, formulata in termini negativi, come dimostrazione di “non aver potuto impedire il fatto”, deve tradursi nella prova positiva di aver adeguatamente vigilato ed educato il minore, in conformità alle condizioni sociali, familiari, all'età, al carattere e all'indole dello stesso. 2.4.1) «In base alla previsione contenuta nell'art. 2048 c.c. in tema di responsabilità dei genitori per il danno cagionato dal fatto illecito del figlio minore, sul danneggiato incombe solo l'onere di provare che il fatto illecito sia stato commesso dal minore ed il danno subito, mentre i genitori, per sottrarsi alla presunzione di responsabilità a loro carico, devono provare di non aver potuto impedire il fatto, intendendosi tale onere probatorio come onere di fornire la positiva dimostrazione dell'osservanza dei precetti imposti dall'art. 147 c.c. relativo ai doveri verso i figli, tra i quali quello di educare la prole.» (cass, n.15419/2024; cass. n.4303/2023; cass. n. 22541/2019; cass. n. 4481/2001; cass. n. 6302/1996). 2.5) Rilevata la sussistenza della condizione essenziale per l'esercizio della vigilanza, ovvero la coabitazione del minore con la madre (dal verbale di interrogatorio del
, pur essendosi avvalso della facoltà di non rispondere, si evince che Per_1
la madre, dandosi in detto verbale atto che entrambi erano residenti a[...] di Ventimiglia), nella specie, a fronte della dimostrazione attorea del fatto illecito commesso dal minorenne e del nesso eziologico tra Persona_1
l'aggressione ed il danno patito all'es e del morso all'orecchio sinistro, la non ha offerto la prova liberatoria, non potendola certamente CP_1 desumere del fatto illecito, sintomatiche, per la loro gravità, invece, dell'inadeguatezza dell'educazione impartita e della vigilanza esercitata. Mancanza di colpa in educando desumibile, invece, dal contenuto dei messaggi whatsapp (doc. 2 di parte attrice), screenshot non contestati dalla convenuta, assumendo, pertanto, piena prova dei fatti in esso riprodotti (cass. n. 1254/2025). 2.6) Ne deriva l'affermazione del diritto del danneggiato a veder risarcito il danno patrimoniale e non, dovendosi ricomprendere quest'ultimo quale categoria generale e
4 dott. LE ON unitaria, non suddivisibile in sottocategorie, comprensiva del danno all'integrità psicofisica e di tutti i pregiudizi non direttamente incidenti su fonti di reddito del soggetto leso o comunque non connotati da rilevanza economica ma comunque idonei ad alterare capacità, abitudini e aspetti relazionali dello stesso costringendolo a scelte di vita diverse. 2.7) Quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale di si deve Parte_1 ricordare che secondo l'ormai costante orientamento del giudice di legittimità (Cass. n. 9006/ 2022; Cass. n. 7513/2018; Cass. n. 23469/2018; Cass. n. 11851/2015) tale danno costituisce una categoria giuridicamente unitaria, che comprende due voci (fenomenologicamente distinte), cioè da una parte il danno biologico – corrispondente alla compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamicorelazionali della vita del danneggiato– e dall'altra parte il danno morale –costituito dalla sofferenza interiore, dal pregiudizio privo di fondamento medico-legale–. Conseguentemente, entrambe le componenti sopra illustrate devono formare oggetto oltre che di specifica e distinta domanda anche di adeguata allegazione e di sufficiente prova. In altri termini, per determinare il corrispondente risarcimento il giudice di merito deve tener conto di tutte le conseguenze che abbiano peggiorato la precedente situazione del danneggiato e che siano derivate dall'evento di danno, nessuna esclusa, senza tuttavia dare luogo a inammissibili duplicazioni, che potrebbero discendere dall'attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. Il giudice deve insomma procedere sulla scorta di un'istruttoria articolata, compiuta ed esaustiva, per potere accertare concretamente -e non solamente in via astratta- l'entità specifica del danno. A tale scopo, il giudice si può naturalmente avvalere di tutti i mezzi di prova necessari, compresi dunque il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni. 2.7.1) Nel caso di specie, il danno biologico/morale è stato compiutamente allegato e risulta dimostrato dalla documentazione medica in atti nonché dalle risultanze della CTU medico legale. All'esito di un'indagine approfondita e con argomentazione adeguatamente sviluppata e priva di contraddizioni, tenuto conto delle osservazioni svolte dai consulenti di parte, l'ausiliario del giudice, accertato che nell'evento lesivo del 4.6.2020, riportava «ferito lacero contusa a carico dell'orecchio sinistro con Parte_1 perdita di sostanza dell'elice» (CTU, pag. 5), danno solo in parte emendabile (non essendo «comunque possibile raggiungere una restitutio ad integrum dell'orecchio», CTU pag,5) «ricorrendo a ineterventi seriali atti al ripristino della regione dell'elice …. (con) almeno tre atti chirurgici di questo tipo per una spesa complessiva di 8.000 euro» (CTU, pag. 5), concludeva per una inabilità temporanea biologica al 50% per gg. 25, «relativi al periodo necessario alla cicatrizzazione della ferita» (CTU, pag. 5), per un'invalidità permanente nella misura complessiva del 5% (CTU, pag. 5). 2.7.2) Il danno non patrimoniale di lieve entità va liquidato attraverso il cd. “punto tabellare”, basato su un criterio progressivo in relazione alla gravità della menomazione ed uno regressivo in relazione all'età del danneggiato, utilizzando all'uopo le tabelle elaborate nel 2009 dal Tribunale di Milano e aggiornate nell'anno 2024, le quali tengono conto che la lesione all'integrità psicofisica implica altresì una naturale sofferenza che, pur non potendo essere configurata come autonomo danno di natura morale, deve ottenere adeguato ristoro. L'adozione dei criteri milanesi per le cd micropermanenti non vale ad escludere la possibilità di personalizzare il trattamento liquidatorio sulla base, però, delle allegazioni delle parti e delle prove raggiunte, con esclusione di ogni tipo di automatismo essendo giuridicamente erronea l'affermazione “secondo cui la misura standard del risarcimento del danno biologico debba essere aumentata sempre e comunque, per il sol fatto che l'invalidità causata dalle lesioni sia di grado elevato” (cass. n.21939/2017; cass. n.20630/2016; cass. n. 16788/2015). Infatti, l'ammontare non patrimoniale, quantificato
5 dott. LE ON attraverso i meccanismi tabellari in uso presso i Tribunali, è destinato alla riparazione delle conseguenze dannose ordinarie, ossia ai pregiudizi che qualunque vittima con lesioni analoghe normalmente subirebbe. Invece, la personalizzazione del danno non patrimoniale è finalizzata a sopperire a specifiche circostanze di fatto “peculiari” al solo caso in esame, che valgano a superare le conseguenze “ordinarie” già previste e risarcite tramite la liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assolta dai meccanismi tabellari, da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nel caso concreto (cass. n. 21939/2017). Conseguentemente, è preciso onere del preteso danneggiato evidenziare, valorizzare e dimostrare specifiche circostanze personalizzanti che non possono astrattamente riferirsi a qualunque altro soggetto che fosse ordinariamente incorso nelle medesime conseguenze lesive. Nel caso di specie, in ragione della circostanza che «in ogni caso non sarà comunque possibile raggiungere una restitutio ad integrum dell'orecchio» (CTU, pag. 5), sussiste il presupposto per l'applicazione di una personalizzazione in aumento del 10%. 2.7.2.1) Quanto al danno da invalidità permanente quantificato nella misura del 5%, per tale titolo (danno non patrimoniale risarcibile) tenuto conto del danneggiato (anni 20) e va allora liquidata la somma complessiva di € 6.749,51. 2.7.2.2) Quanto al danno da invalidità temporanea, quantificato dal CTU in giorni 25 per ITP al 50, va liquidata a favore del danneggiato la somma complessiva di euro 690,50. 2.7.2.3) Tenuto conto del danno morale del 33%, da calcolarsi sia sulla invalidità permanente e temporanea (€ 2.479,76), e dell'aumento del 10% per la personalizzazione (€ 991,77), il totale dovuto è pari ad € 10.911,54 2.7.2.4) Pertanto, la in proprio, va condannata al pagamento, in Controparte_1 favore di della somma pari ad € 10.911,54 a titolo di integrale Parte_1 ristoro del danno non patrimoniale dallo stesso subito all'esito dell'incidente del 4.6.2020.
Quello del risarcimento del danno per equivalente, consistente nella dazione 2.7.2.4.1)
di una somma di danaro in misura tale da compensarlo del pregiudizio sofferto, costituisce tipico debito di valore (cass. n.12288/2016), è oggetto di un'obbligazione di valore, cioè di un debito che fin dal momento in cui sorge è per sua natura non quantificabile né monetizzabile con criteri oggettivi. Scopo dell'obbligazione risarcitoria è quello di reintegrare la perdita arrecata al patrimonio del danneggiato, consentendo di pervenire ad una condizione patrimoniale analoga a quella che vi sarebbe stata se il danno non si fosse verificato. Qualora il danno consista nella perdita di un bene suscettibile di valutazione economica, il ripristino di tale condizione avverrà surrogando la perdita con un importo monetario pari al controvalore del bene perso. Controvalore che dev'essere espresso non avendo riguardo al momento in cui si è verificato il danno ma a quello in cui avviene la liquidazione, con la conseguenza che qualora questa non avvenga con valori monetari correnti sarà necessario attualizzare il valore che il bene aveva all'epoca del danno (cass. n. 15856/2019; cass. n.21764/19; cass. n.9631/2005; cass. n.3125/1990; cass. n. 2830/1986). La rivalutazione del credito risarcitorio, tuttavia, non è il solo passaggio in cui si articola l'operazione di liquidazione del danno. Qualora la liquidazione avvenga a distanza di tempo dal sinistro, al danneggiato, oltre al capitale rivalutato, può spettare infatti anche un ulteriore risarcimento: quello per l'ulteriore pregiudizio subito a causa del ritardato pagamento del credito. Sul punto la giurisprudenza ha precisato che tale ritardo nell'adempimento causa al creditore un danno ulteriore e diverso rispetto a quello primario, identificabile nell'impossibilità di investire la somma dovutagli e di ricavarne un lucro ulteriore. In difetto di specifici criteri la liquidazione di tale voce di danno
6 dott. LE ON avverrà necessariamente in via equitativa, anche se la forma più diffusa è indubbiamente il ricorso ad un tasso d'interesse. Il giudice chiamato ad operare in concreto tale liquidazione, procederà di regola in base a tre parametri: periodicità, saggio e base di calcolo, i cui criteri di individuazione sono stati stabiliti dalla stessa Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995, ove si legge che: la periodicità è sempre annuale;
il saggio è determinato in via equitativa dal giudice in base alle circostanze concrete, dando particolare rilevo all'entità del capitale (in rapporto di proporzionalità diretta tra importo del credito e lucro finanziario perso dal creditore); la base di calcolo può essere determinata o applicando il saggio sul capitale dell'anno in corso, previa devalutazione, per ogni anno di mora, oppure su un valore medio. Tanto premesso, la liquidazione dell'obbligazione “di valore” va effettuata, secondo la giurisprudenza prevalente, attraverso una triplice operazione (cass. n.11899/16; cass. n.9950/2017): (a) la quantificazione in termini monetari del valore che la prestazione oggetto dell'obbligazione aveva all'epoca in cui è sorta l'obbligazione stessa (cd. estimatio); (b) la successiva rivalutazione di detto importo, dall'epoca in cui è sorta l'obbligazione al momento della liquidazione (cass. n.13225/2016), attraverso l'applicazione degli indici ISTAT di variazione del costo della vita (cd. taxatio); (c) la liquidazione dell'ulteriore danno da ritardo, dall'epoca in cui è sorta l'obbligazione al momento della liquidazione, nell'ottenimento della prestazione: cd interessi compensativi. Questi ultimi, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore della prestazione via via rivalutata (cass. UU, n.1712/1995). Va, dunque, altresì, riconosciuto il danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario che, in difetto di diversi elementi probatori, si ritiene di compensare adottando quale parametro quello degli interessi legali da calcolarsi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (n.1712/95), sulla somma via via rivalutata dalla produzione dell'evento di danno sino ad oggi, tempo della liquidazione. Così, tenuto conto di questo criterio, previa devalutazione alla data del fatto (4.6.2020) della somma espressa in moneta attuale, vanno aggiunti alla somma via rivalutata annualmente gli interessi compensativi nella misura legale fino alla data odierna. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma sopra liquidata complessivamente. 2.8) In ragione della spesa ritenuta congrua dallo specialista in chirurgia plastica e ricostruttiva per ridurre parzialmente il danno, ricorrendo ad interventi seriali atti al ripristino della regione dell'elice, a titolo di danno patrimoniale, va liquidata a l'ulteriore somma di € 8.000,00 (pag. 5 CTU) CP_3
2.8.1) Quanto al danno patrimoniale da perdita subita, in Controparte_1 proprio, va condannata al pagamento, in favore di della somma di € Parte_1
8.000,00 oltre interessi legali ex art. 1284, co. 4, Cc a far data dalla sentenza all'effettivo soddisfo.
(3) sulle spese di giudizio. Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca
7 dott. LE ON soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 3.1) In ragione della soccombenza, in proprio, deve essere Controparte_1 dichiarato tenuto e condannato a rimborsare, a le spese di lite del Parte_1 presente giudizio, così come liquidate in dispositivo, in conformità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore, del decisum e della natura della controversia nonché del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore medio di liquidazione previsto per le cause di valore da € 5.201,00 ad euro 26.000,00 _ per la fase introduttiva, € 919,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 777,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 1.680,00 _ per la fase decisionale, € 1.701,00 per un compenso complessivo pari ad € 5.838,55 di cui € 5.077,00 per compenso tabellare ed euro 761,00 per spese generali al 15%, oltre € 518,00 per contributo unificato, e 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge
(4) sulle spese di CTU. Premesso che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze, indipendentemente dalla ripartizione in essa operata dell'onere delle spese processuali (cass. n.25179/2013; cass. n. 28572/2023), non trovando applicazione il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare (cass. n.23586/2008), le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di tutte le parti in solido tra loro.
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando: 1) condanna in proprio, al pagamento, in favore di Controparte_1 Pt_1
(i) de 10.911,54 oltre interessi al tasso legal
[...] si sulla predetta somma, devalutata al 4.6.2020 e di anno in anno rivalutata sino alla data della presente decisione e oltre interessi legali dalla decisione all'effettivo soddisfo, a titolo di danno non patrimoniale patito all'esito dell'incidente del 4.6.2020; (ii) della somma pari ad € 8.000,00, oltre interessi legali ex art. 1284, co. 4, Cc a far data dalla sentenza all'effettivo soddisfo, a titolo di danno patrimoniale perdita subita patito in conseguenza dell'incidente del 4.6.2020 2) condanna la in proprio, al pagamento, in favore di Controparte_1 Pt_1
delle s uida in complessivi € 5.838,55 di cui
[...] penso tabellare ed euro 761,00 per spese generali al 15%, oltre € 518,00 per contributo unificato, e 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge 3) pone definitivamente le spese di CTU a carico delle parti, in solido tra loro
8 dott. LE ON 4) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 26.5.2025
Il Giudice dott. LE ON (sottoscritta con firma digitale)
9 dott. LE ON
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. LE ON, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1692/2021 RG
promossa da
(CF: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 sso il lia alla Passeggiata Cavallotti n. 5 è eletto domicilio
– parte attrice – contro
(CF: ), in proprio, contumace Controparte_1 C.F._2
– parte convenuta –
conclusioni delle parti
⁃ per la parte attrice Parte_1 «piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria eccezione, deduzione e difesa, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità ai sensi dell'art. 2048 cod. civ. della convenuta in ordine ai fatti descritti in narrativa e, per l'effetto, condannarla al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti, quantificati in Euro 31.500,00 ovvero nell'importo diverso minore o maggiore ritenuto di giustizia da determinarsi in corso di causa, secondo i valori stabiliti dalle Tabelli milanesi vigenti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge. Con vittoria di spese e onorari»
Ragioni della decisione
(1) abstract. premesso di essere stato aggredito, il 4.6.2020, dal Parte_1 minore che, prima lo colpiva al naso e, poi, gli mordeva Persona_1
l'orecch uncia/querela del 9.6.2020 e atto di integrazione del 19.6.2020 (che generava il pp n.513/20 RGNR Procura Tribunale per i Minorenni di GE, con Con richiesta di rinvio a giudizio e fissazione dell' per il 12.10.2021), lamentato di aver riportato lesioni personali consistite nel distacco del terzo superiore dell'elice dell'orecchio sinistro con esiti invalidanti temporanei per complessivi gg. 65 e permanenti nella misura del 6%, dedotta una responsabilità ex art. 2048 cc della madre CP_1
con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in giudizio
[...]
in proprio ed in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Controparte_1
per sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti e patiendi, Persona_1 patrimoniali e non, quantificati in complessivi € 31.500,00, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese ed onorari. 1.1) Nella contumacia di dichiarata l'interruzione del processo, Controparte_1 avendo raggiunta la maggiore età successivamente alla notifica Persona_1
1 dott. LE ON dell'atto di citazione ma prima dell'udienza di prima comparizione, e la nullità di tutte le attività processuali successive alla notifica dell'atto di citazione, dichiarata l'interruzione del giudizio relativamente alla domanda proposta nei confronti di nella qualità di genitrice del minore , respinte le Controparte_1 Persona_1 istanze di prova per testi formulate dall'attore, licenziata CTU medico–legale sulla persona di la causa veniva trattenuta in decisione nell'udienza del Parte_1
12.2.2025 con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica
(2) sulla domanda attorea. La domanda attorea è fondata e, pertanto, con le precisazioni appresso svolte, va accolta. 2.1) Secondo il granitico orientamento giurisprudenziale, poiché nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento prove c.d. atipiche, tra le quali anche le prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti e pure le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, ove si tratti di prove idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non siano smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie. In tal caso non è ravvisabile la violazione del principio di cui all'art. 101 cpc, posto che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio in ordine alle relative emergenze istruttorie si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti dello stesso di farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di esse (cass. n. 2022/9055; cass. n. 31600/2021; cass. n. 19521/2019; cass. n. 35782/2022; cass. n. 3689/2021; cass. n. 8459/2020): «la prova formata nel procedimento penale, ancorché senza il rispetto delle relative regole poste a garanzia del contraddittorio, è ammissibile quale prova atipica nel processo civile, dove il contraddittorio è assicurato attraverso le modalità tipizzate per l'introduzione dei mezzi istruttori atipici nel giudizio, volte ad assicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativa in ordine al fatto da provare» (cass. n. 2947/2023). 2.1.1) In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove
“atipiche”, tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 cpc, dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale (cass. n. 2947/2023). 2.2) Tanto premesso, dai verbali, versati agli atti, delle sommarie informazioni testimoniali rese alla PG e entrambi Testimone_1 Testimone_2 amici del , Pt_1 Persona_2 Parte_2 gestore del Bar “La Perla”, nei pressi del quale si sono svolti i fatti di cui trattasi) nell'ambito del procedimento penale n.513/20 RGNR Procura Tribunale per i Minorenni di GE (a seguito della querela–denuncia sporta da Parte_1 veniva sottoposto a procedimento penale presso il Tribunale dei Persona_1 Minorenni di GE per il reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv, 582 e 583 cp “perché, con più azioni, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, essendo stato avvicinato da che gli Parte_1 chiedeva conto delle dicerie diffuse sul suo conto, dapprima lo colpiva con un pugno al volto, cagionandogli una epistassi quindi, a distanza di poche decine di minuti, in occasione di un secondo incontro tra i due, mordendo l'orecchio sinistro ne distaccava il terzo superiore dell'elice. Con l'aggravante di aver cagionato lesioni
2 dott. LE ON gravissime, perché produttive dello sfregio permanente del volto. In Ventimiglia (IM), in data 04 giugno 2020”, vedi decreto rinvio a giudizio, doc. n. 12, di parte attrice), utilizzabili in sede civile quali prove c.d. atipiche, e non occorrendo che i dichiaranti nel procedimento penale prestassero giuramento per l'utilizzabilità delle loro dichiarazioni in sede civile, poichè nel sistema processuale manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova ed il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove atipiche, si evince che, come dedotto da parte attrice, il minore in data 4.6.2020, aggrediva prima, Persona_1 Parte_1 colpendolo al naso e, poi, attaccandolo alle spalle, mordendogli l'orecchio sinistro provocandone il distacco del terzo superiore dell'elice. Valga il vero: _ quanto al primo episodio, e , dichiarato che la sera Tes_1 Tes_2 del 4.6.2020 si trovavano sedu un tavolo esterno del Parte_1 bar “La Perla” di Ventimiglia, mentre, ad un altro tavolo, erano seduti Per_1 con altri suoi amici, e che, come riferito dal , «Ad un certo punto
[...] Tes_2 si è alzato e ci ha detto di attendere lì che sarebbe andato a parlare con il , senza
Pt_1 Per_1 spiegarci l'eventuale argomento del suo colloquio. … Poco dopo ed un amico di
Pt_1 Per_1 quest'ultimo che so chiamarsi di cognome, credo suo coetaneo, passavano alle mie spalle e Per_2 quindi davanti al nostro tavolo e raggiungevano un vicolo in discesa che si trova in via Chiappori proprio subito dopo la “Perla”. Dopo circa un minuto, forse anche meno, ho sentito urlare: non
Pt_1 ricordo cosa abbia detto, ma ho compreso che avesse subito qualcosa. Mi sono subito alzato, ho raggiunto la sommità di quella stradina ed ho visto che sanguinava dal naso ed aveva
Pt_1 imbrattato la maglietta bianca che indossava. Al mio arrivo , chiaramente spaventato, saliva Per_2 sulla strada, mentre il correva sul marciapiede mi passava davanti ed entrava subito nel Per_1 locale. … Gli ho chiesto che cosa fosse accaduto ed egli mi rispondeva che mentre stava parlando con
il gli aveva sferrato un pugno al naso» (doc. n. 11 seconda memoria ex Per_2 Per_1 art. 183 cpc di parte attrice). Episodio che veniva ricostruito negli stessi termini anche dal e dal nonché dal gestore del bar, che, pur non Tes_2 Per_2 Parte_2 avendo assistito all'accaduto, comunque dichiarava «Comprendevo che fosse successo qualcosa tra di loro, anche perché uno presentava fuoriuscita di sangue dal naso. Tale giovane è quello che successivamente ha riportato lesioni ad un orecchio» (doc. n. 11 seconda memoria ex art. 183 cpc di parte attrice) _ quanto al secondo episodio, il riferiva che «… Dopo un po' di tempo Tes_2 vedevo uscire dal locale unitamente ad un giovane uomo, dell'età circa tra i 30 ed i 40 anni. I Per_1 due venivano seguiti da e tutti raggiungevano la stradina che conduce alla spiaggia proprio Pt_1 posta accanto al piazzale 'Resentello'. Visto che era solo anch'io mi alzavo e mi dirigevo verso il Pt_1 gruppo: in particolare mi fermavo sul marciapiede dove era presente anche l'accompagnatore di
che successivamente ho appreso essere un suo cugino di nome . e Per_1 Per_3 Pt_1 Per_1 invece al mio arrivo erano scesi in spiaggia erano ad una ventina di metri dal marciapiede. Era buio e quindi non vedevo nulla, ma ad un certo punto ho sentito che improvvisamente si lamentava Pt_1 facendomi presagire che stesse male. Contemporaneamente un gruppo di passanti, 5 o 6 persone già adulte, forse resisi conto di quello che stava accadendo, scendevano in spiaggia e nello stesso istante lo facevamo anch'io e . Avvicinandomi dunque, constatavo che era a terra con la faccia Per_3 Pt_1 verso il basso e sopra di lui. Si stavano azzuffando. Non ricordo se a quel punto il Per_1
si sia alzato da solo o se qualche passante, lì giunto, lo abbia allontanato da Per_1 Pt_1
Ricordo che comunque scappava subito verso la strada. Non ricordo cosa abbia fatto, Per_1 Per_3 perché la mia attenzione era rivolta a che era una maschera di sangue e comprendevo da subito Pt_1 che aveva una lesione all'orecchio sx. In particolare notavo che gli mancava una porzione e un'altra penzolava. mi diceva subito che lo aveva morsicato …». Narrazione confermata Pt_1 Per_1
3 dott. LE ON da e da che riferivano di aver visto il Testimone_1 Parte_2 Pt_1 risalito dalla spiaggia, sanguinava e gli mancava una porzione dell'orecchio sinistro. 2.3) Le richiamate risultanze processuali, pur non potendosi far ricorso al principio di non contestazione nei confronti della parte contumace (la contumacia, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio, dando luogo solo a quei particolari effetti ed incombenti che sono espressamente previsti dal legislatore, e mantenendo per il resto un carattere neutro), consentono di ritenere dimostrati i fatti costitutivi e giustificativi della pretesa attorea (indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano stati o meno proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni improprie) ovvero che sia stato ben due volte aggredito Parte_1 dal minore riportando il distacco del terzo superiore dell'elice Persona_1 dell'orecchio sinistro, come confermato dal CTU laddove, a pag. 5 dell'elaborato, evidenziava che «a seguito dell'evento del 05.06.2020 il sig. riportava ferita lacero Parte_1 contusa a carico dell'orecchio sinistro con perdita di sostanza dell'elice». 2.4) La giurisprudenza ricostruisce la responsabilità dei genitori per il danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori (art. 2048, co.
1. cc) sulla base di una duplice presunzione di colpa, in vigilando ed in educando, desumibile, in mancanza di una concludente prova contraria, dalle stesse modalità con cui è avvenuto il fatto illecito, atteso che tali modalità possono rilevare lo stato di maturità, il temperamento e, in genere l'educazione del minore. Ne consegue che, per andare esente da responsabilità, il genitore deve fornire una prova idonea a superare ambedue le suddette presunzioni. La prova liberatoria prevista dall'art. 2048, co.3, cc, formulata in termini negativi, come dimostrazione di “non aver potuto impedire il fatto”, deve tradursi nella prova positiva di aver adeguatamente vigilato ed educato il minore, in conformità alle condizioni sociali, familiari, all'età, al carattere e all'indole dello stesso. 2.4.1) «In base alla previsione contenuta nell'art. 2048 c.c. in tema di responsabilità dei genitori per il danno cagionato dal fatto illecito del figlio minore, sul danneggiato incombe solo l'onere di provare che il fatto illecito sia stato commesso dal minore ed il danno subito, mentre i genitori, per sottrarsi alla presunzione di responsabilità a loro carico, devono provare di non aver potuto impedire il fatto, intendendosi tale onere probatorio come onere di fornire la positiva dimostrazione dell'osservanza dei precetti imposti dall'art. 147 c.c. relativo ai doveri verso i figli, tra i quali quello di educare la prole.» (cass, n.15419/2024; cass. n.4303/2023; cass. n. 22541/2019; cass. n. 4481/2001; cass. n. 6302/1996). 2.5) Rilevata la sussistenza della condizione essenziale per l'esercizio della vigilanza, ovvero la coabitazione del minore con la madre (dal verbale di interrogatorio del
, pur essendosi avvalso della facoltà di non rispondere, si evince che Per_1
la madre, dandosi in detto verbale atto che entrambi erano residenti a[...] di Ventimiglia), nella specie, a fronte della dimostrazione attorea del fatto illecito commesso dal minorenne e del nesso eziologico tra Persona_1
l'aggressione ed il danno patito all'es e del morso all'orecchio sinistro, la non ha offerto la prova liberatoria, non potendola certamente CP_1 desumere del fatto illecito, sintomatiche, per la loro gravità, invece, dell'inadeguatezza dell'educazione impartita e della vigilanza esercitata. Mancanza di colpa in educando desumibile, invece, dal contenuto dei messaggi whatsapp (doc. 2 di parte attrice), screenshot non contestati dalla convenuta, assumendo, pertanto, piena prova dei fatti in esso riprodotti (cass. n. 1254/2025). 2.6) Ne deriva l'affermazione del diritto del danneggiato a veder risarcito il danno patrimoniale e non, dovendosi ricomprendere quest'ultimo quale categoria generale e
4 dott. LE ON unitaria, non suddivisibile in sottocategorie, comprensiva del danno all'integrità psicofisica e di tutti i pregiudizi non direttamente incidenti su fonti di reddito del soggetto leso o comunque non connotati da rilevanza economica ma comunque idonei ad alterare capacità, abitudini e aspetti relazionali dello stesso costringendolo a scelte di vita diverse. 2.7) Quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale di si deve Parte_1 ricordare che secondo l'ormai costante orientamento del giudice di legittimità (Cass. n. 9006/ 2022; Cass. n. 7513/2018; Cass. n. 23469/2018; Cass. n. 11851/2015) tale danno costituisce una categoria giuridicamente unitaria, che comprende due voci (fenomenologicamente distinte), cioè da una parte il danno biologico – corrispondente alla compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamicorelazionali della vita del danneggiato– e dall'altra parte il danno morale –costituito dalla sofferenza interiore, dal pregiudizio privo di fondamento medico-legale–. Conseguentemente, entrambe le componenti sopra illustrate devono formare oggetto oltre che di specifica e distinta domanda anche di adeguata allegazione e di sufficiente prova. In altri termini, per determinare il corrispondente risarcimento il giudice di merito deve tener conto di tutte le conseguenze che abbiano peggiorato la precedente situazione del danneggiato e che siano derivate dall'evento di danno, nessuna esclusa, senza tuttavia dare luogo a inammissibili duplicazioni, che potrebbero discendere dall'attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. Il giudice deve insomma procedere sulla scorta di un'istruttoria articolata, compiuta ed esaustiva, per potere accertare concretamente -e non solamente in via astratta- l'entità specifica del danno. A tale scopo, il giudice si può naturalmente avvalere di tutti i mezzi di prova necessari, compresi dunque il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni. 2.7.1) Nel caso di specie, il danno biologico/morale è stato compiutamente allegato e risulta dimostrato dalla documentazione medica in atti nonché dalle risultanze della CTU medico legale. All'esito di un'indagine approfondita e con argomentazione adeguatamente sviluppata e priva di contraddizioni, tenuto conto delle osservazioni svolte dai consulenti di parte, l'ausiliario del giudice, accertato che nell'evento lesivo del 4.6.2020, riportava «ferito lacero contusa a carico dell'orecchio sinistro con Parte_1 perdita di sostanza dell'elice» (CTU, pag. 5), danno solo in parte emendabile (non essendo «comunque possibile raggiungere una restitutio ad integrum dell'orecchio», CTU pag,5) «ricorrendo a ineterventi seriali atti al ripristino della regione dell'elice …. (con) almeno tre atti chirurgici di questo tipo per una spesa complessiva di 8.000 euro» (CTU, pag. 5), concludeva per una inabilità temporanea biologica al 50% per gg. 25, «relativi al periodo necessario alla cicatrizzazione della ferita» (CTU, pag. 5), per un'invalidità permanente nella misura complessiva del 5% (CTU, pag. 5). 2.7.2) Il danno non patrimoniale di lieve entità va liquidato attraverso il cd. “punto tabellare”, basato su un criterio progressivo in relazione alla gravità della menomazione ed uno regressivo in relazione all'età del danneggiato, utilizzando all'uopo le tabelle elaborate nel 2009 dal Tribunale di Milano e aggiornate nell'anno 2024, le quali tengono conto che la lesione all'integrità psicofisica implica altresì una naturale sofferenza che, pur non potendo essere configurata come autonomo danno di natura morale, deve ottenere adeguato ristoro. L'adozione dei criteri milanesi per le cd micropermanenti non vale ad escludere la possibilità di personalizzare il trattamento liquidatorio sulla base, però, delle allegazioni delle parti e delle prove raggiunte, con esclusione di ogni tipo di automatismo essendo giuridicamente erronea l'affermazione “secondo cui la misura standard del risarcimento del danno biologico debba essere aumentata sempre e comunque, per il sol fatto che l'invalidità causata dalle lesioni sia di grado elevato” (cass. n.21939/2017; cass. n.20630/2016; cass. n. 16788/2015). Infatti, l'ammontare non patrimoniale, quantificato
5 dott. LE ON attraverso i meccanismi tabellari in uso presso i Tribunali, è destinato alla riparazione delle conseguenze dannose ordinarie, ossia ai pregiudizi che qualunque vittima con lesioni analoghe normalmente subirebbe. Invece, la personalizzazione del danno non patrimoniale è finalizzata a sopperire a specifiche circostanze di fatto “peculiari” al solo caso in esame, che valgano a superare le conseguenze “ordinarie” già previste e risarcite tramite la liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assolta dai meccanismi tabellari, da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nel caso concreto (cass. n. 21939/2017). Conseguentemente, è preciso onere del preteso danneggiato evidenziare, valorizzare e dimostrare specifiche circostanze personalizzanti che non possono astrattamente riferirsi a qualunque altro soggetto che fosse ordinariamente incorso nelle medesime conseguenze lesive. Nel caso di specie, in ragione della circostanza che «in ogni caso non sarà comunque possibile raggiungere una restitutio ad integrum dell'orecchio» (CTU, pag. 5), sussiste il presupposto per l'applicazione di una personalizzazione in aumento del 10%. 2.7.2.1) Quanto al danno da invalidità permanente quantificato nella misura del 5%, per tale titolo (danno non patrimoniale risarcibile) tenuto conto del danneggiato (anni 20) e va allora liquidata la somma complessiva di € 6.749,51. 2.7.2.2) Quanto al danno da invalidità temporanea, quantificato dal CTU in giorni 25 per ITP al 50, va liquidata a favore del danneggiato la somma complessiva di euro 690,50. 2.7.2.3) Tenuto conto del danno morale del 33%, da calcolarsi sia sulla invalidità permanente e temporanea (€ 2.479,76), e dell'aumento del 10% per la personalizzazione (€ 991,77), il totale dovuto è pari ad € 10.911,54 2.7.2.4) Pertanto, la in proprio, va condannata al pagamento, in Controparte_1 favore di della somma pari ad € 10.911,54 a titolo di integrale Parte_1 ristoro del danno non patrimoniale dallo stesso subito all'esito dell'incidente del 4.6.2020.
Quello del risarcimento del danno per equivalente, consistente nella dazione 2.7.2.4.1)
di una somma di danaro in misura tale da compensarlo del pregiudizio sofferto, costituisce tipico debito di valore (cass. n.12288/2016), è oggetto di un'obbligazione di valore, cioè di un debito che fin dal momento in cui sorge è per sua natura non quantificabile né monetizzabile con criteri oggettivi. Scopo dell'obbligazione risarcitoria è quello di reintegrare la perdita arrecata al patrimonio del danneggiato, consentendo di pervenire ad una condizione patrimoniale analoga a quella che vi sarebbe stata se il danno non si fosse verificato. Qualora il danno consista nella perdita di un bene suscettibile di valutazione economica, il ripristino di tale condizione avverrà surrogando la perdita con un importo monetario pari al controvalore del bene perso. Controvalore che dev'essere espresso non avendo riguardo al momento in cui si è verificato il danno ma a quello in cui avviene la liquidazione, con la conseguenza che qualora questa non avvenga con valori monetari correnti sarà necessario attualizzare il valore che il bene aveva all'epoca del danno (cass. n. 15856/2019; cass. n.21764/19; cass. n.9631/2005; cass. n.3125/1990; cass. n. 2830/1986). La rivalutazione del credito risarcitorio, tuttavia, non è il solo passaggio in cui si articola l'operazione di liquidazione del danno. Qualora la liquidazione avvenga a distanza di tempo dal sinistro, al danneggiato, oltre al capitale rivalutato, può spettare infatti anche un ulteriore risarcimento: quello per l'ulteriore pregiudizio subito a causa del ritardato pagamento del credito. Sul punto la giurisprudenza ha precisato che tale ritardo nell'adempimento causa al creditore un danno ulteriore e diverso rispetto a quello primario, identificabile nell'impossibilità di investire la somma dovutagli e di ricavarne un lucro ulteriore. In difetto di specifici criteri la liquidazione di tale voce di danno
6 dott. LE ON avverrà necessariamente in via equitativa, anche se la forma più diffusa è indubbiamente il ricorso ad un tasso d'interesse. Il giudice chiamato ad operare in concreto tale liquidazione, procederà di regola in base a tre parametri: periodicità, saggio e base di calcolo, i cui criteri di individuazione sono stati stabiliti dalla stessa Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995, ove si legge che: la periodicità è sempre annuale;
il saggio è determinato in via equitativa dal giudice in base alle circostanze concrete, dando particolare rilevo all'entità del capitale (in rapporto di proporzionalità diretta tra importo del credito e lucro finanziario perso dal creditore); la base di calcolo può essere determinata o applicando il saggio sul capitale dell'anno in corso, previa devalutazione, per ogni anno di mora, oppure su un valore medio. Tanto premesso, la liquidazione dell'obbligazione “di valore” va effettuata, secondo la giurisprudenza prevalente, attraverso una triplice operazione (cass. n.11899/16; cass. n.9950/2017): (a) la quantificazione in termini monetari del valore che la prestazione oggetto dell'obbligazione aveva all'epoca in cui è sorta l'obbligazione stessa (cd. estimatio); (b) la successiva rivalutazione di detto importo, dall'epoca in cui è sorta l'obbligazione al momento della liquidazione (cass. n.13225/2016), attraverso l'applicazione degli indici ISTAT di variazione del costo della vita (cd. taxatio); (c) la liquidazione dell'ulteriore danno da ritardo, dall'epoca in cui è sorta l'obbligazione al momento della liquidazione, nell'ottenimento della prestazione: cd interessi compensativi. Questi ultimi, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore della prestazione via via rivalutata (cass. UU, n.1712/1995). Va, dunque, altresì, riconosciuto il danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario che, in difetto di diversi elementi probatori, si ritiene di compensare adottando quale parametro quello degli interessi legali da calcolarsi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (n.1712/95), sulla somma via via rivalutata dalla produzione dell'evento di danno sino ad oggi, tempo della liquidazione. Così, tenuto conto di questo criterio, previa devalutazione alla data del fatto (4.6.2020) della somma espressa in moneta attuale, vanno aggiunti alla somma via rivalutata annualmente gli interessi compensativi nella misura legale fino alla data odierna. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma sopra liquidata complessivamente. 2.8) In ragione della spesa ritenuta congrua dallo specialista in chirurgia plastica e ricostruttiva per ridurre parzialmente il danno, ricorrendo ad interventi seriali atti al ripristino della regione dell'elice, a titolo di danno patrimoniale, va liquidata a l'ulteriore somma di € 8.000,00 (pag. 5 CTU) CP_3
2.8.1) Quanto al danno patrimoniale da perdita subita, in Controparte_1 proprio, va condannata al pagamento, in favore di della somma di € Parte_1
8.000,00 oltre interessi legali ex art. 1284, co. 4, Cc a far data dalla sentenza all'effettivo soddisfo.
(3) sulle spese di giudizio. Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca
7 dott. LE ON soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 3.1) In ragione della soccombenza, in proprio, deve essere Controparte_1 dichiarato tenuto e condannato a rimborsare, a le spese di lite del Parte_1 presente giudizio, così come liquidate in dispositivo, in conformità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore, del decisum e della natura della controversia nonché del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore medio di liquidazione previsto per le cause di valore da € 5.201,00 ad euro 26.000,00 _ per la fase introduttiva, € 919,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 777,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 1.680,00 _ per la fase decisionale, € 1.701,00 per un compenso complessivo pari ad € 5.838,55 di cui € 5.077,00 per compenso tabellare ed euro 761,00 per spese generali al 15%, oltre € 518,00 per contributo unificato, e 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge
(4) sulle spese di CTU. Premesso che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze, indipendentemente dalla ripartizione in essa operata dell'onere delle spese processuali (cass. n.25179/2013; cass. n. 28572/2023), non trovando applicazione il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare (cass. n.23586/2008), le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di tutte le parti in solido tra loro.
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando: 1) condanna in proprio, al pagamento, in favore di Controparte_1 Pt_1
(i) de 10.911,54 oltre interessi al tasso legal
[...] si sulla predetta somma, devalutata al 4.6.2020 e di anno in anno rivalutata sino alla data della presente decisione e oltre interessi legali dalla decisione all'effettivo soddisfo, a titolo di danno non patrimoniale patito all'esito dell'incidente del 4.6.2020; (ii) della somma pari ad € 8.000,00, oltre interessi legali ex art. 1284, co. 4, Cc a far data dalla sentenza all'effettivo soddisfo, a titolo di danno patrimoniale perdita subita patito in conseguenza dell'incidente del 4.6.2020 2) condanna la in proprio, al pagamento, in favore di Controparte_1 Pt_1
delle s uida in complessivi € 5.838,55 di cui
[...] penso tabellare ed euro 761,00 per spese generali al 15%, oltre € 518,00 per contributo unificato, e 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge 3) pone definitivamente le spese di CTU a carico delle parti, in solido tra loro
8 dott. LE ON 4) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 26.5.2025
Il Giudice dott. LE ON (sottoscritta con firma digitale)
9 dott. LE ON