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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 24/06/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1915 del 2024, e vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. PELLITTERI ANTONIO, giusta procura depositata telematicamente;
-opponente-
CONTRO rappresentato e difeso dall'Avv. GIRACELLO Controparte_1
DANILO, giusta procura depositata telematicamente
-opposto-
Oggetto: retribuzione
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 13 giugno 2024, la società ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 32/2024, emesso in data 8 marzo 2024, con cui aveva ottenuto, in sede monitoria, la Controparte_1 condanna della odierna opponente al pagamento della somma di € 47.092,66, a titolo di trattamento di fine rapporto maturato e non corrisposto al momento della cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta per sopraggiunto pensionamento.
L'opponente ha fondato l'impugnazione non sulla contestazione del credito in sé – la cui esistenza e misura risultano, anzi, documentalmente riconosciute – ma sull'inammissibilità del ricorso monitorio per la pendenza di un distinto giudizio ordinario, dapprima iscritto al n. 2962/2019 R.G. dinanzi al Tribunale di Agrigento, attualmente in fase di appello dinanzi alla Corte d'Appello di Palermo (R.G. n.
564/2024).
1 Costituitosi in giudizio, ha integralmente contestato le deduzioni avverse, CP_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione. La causa, istruita solo documentalmente, viene decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 24.6.25.
Motivi della decisione
Il presente giudizio ha ad oggetto un'opposizione a decreto ingiuntivo fondata non su contestazioni relative al credito azionato, bensì sull'eccezione di litispendenza sollevata dall'opponente. In particolare, l'opponente ritiene che il credito fatto valere in via monitoria fosse già stato azionato nel procedimento RG 2962/2019 e che, pertanto, la domanda monitoria risulterebbe inammissibile, in quanto sovrapponibile all'azione ordinaria precedentemente instaurata.
L'art. 39 c.p.c. definisce la litispendenza come la contemporanea pendenza dinanzi a due giudici diversi di due cause identiche sia nelle parti, sia nel petitum e nella causa petendi;
è pacifico che l'identità delle cause pendenti, essa debba essere accertata sulla base dei criteri tradizionali di identificazione delle azioni, a prescindere dalla fondatezza della domanda. È quindi d'obbligo esaminare il contenuto delle conclusioni del giudizio iscritto al n. 2962/2019 R.G. Tribunale di Agrigento e attualmente pendente in grado di appello (v. fasc. opponente).
Giova premettere che la litispendenza opera anche nel caso in cui le cause aventi ad oggetto la medesima domanda si trovino –come nella fattispecie in esame- in gradi diversi.
Ebbene, come si evince dall'atto introduttivo, tale procedimento ha ad oggetto una controversia estesa e articolata (in virtù dell'ampiezza della quale sarebbe più corretto ragionare in termini di continenza tra cause), con la quale ha CP_1 chiesto, per quel che è qui di interesse di “ […] 7) Accertare e dichiarare che la
e la Parte_2 Controparte_2
, ognuno per quando di loro competenza non ha provveduto alla regolare
[...] contabilizza zione e versamento del carico previdenziale ed assistenziale nonché del
TFR in capo al dipendente CP_1
8) conseguentemente condannare la e Parte_2 la di , alla regolarizzazione della posizione Controparte_2 Controparte_2 assicurativa e, previdenziale del dipendente , ognuna per il Controparte_1 periodo di rispettiva competenza, e condannarle al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente) nei confronti del dipendente, nella misura dovuta agli istituti competenti e secondo le correnti disposizioni di legge e per come meglio risulterà all'esito del presente giudizio […]”.
2 Posto che la partecipazione di un terzo rispetto alle parti principali ad altro giudizio pendente sul medesimo oggetto e avente il medesimo titolo (v. Cass. 281/1979) non osta all'istituto in esame, deve osservarsi come nella causa attualmente pendente in appello il riferimento al trattamento di fine rapporto compare in modo meramente accessorio, come riflesso delle ulteriori richieste, senza che sia stata formulata una specifica domanda di condanna al pagamento del TFR. Né nel ricorso introduttivo, né nell'appello, risulta indicata una somma determinata per tale voce, né allegato un conteggio distinto.
Appare, dunque, evidente che l'oggetto del giudizio monitorio (e della presente opposizione) va individuato in una richiesta di condanna, mentre l'oggetto del giudizio RG 2962/2019 Tribunale di Agrigento si inserisce in un più ampio quadro, non in rapporto di continenza, riguardando la domanda relativa al TFR
l'accertamento di eventuali spettanze ulteriori in virtù di una maggiore base di calcolo.
Sgomberato il campo da tale questione, nel merito la società opponente non ha contestato la sussistenza del credito per TFR nè la sua quantificazione, con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c., secondo cui l'inosservanza del preciso onere di contestazione rimesso al convenuto rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova.
Oltretutto, il documento sottoscritto dalla datrice di lavoro, da cui risulta il debito complessivo residuo a favore del lavoratore, ha pieno valore probatorio, essendo atto ricognitivo proveniente dalla parte obbligata.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, l'opposizione deve essere integralmente rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del dm 55/2014 e ss.mm.ii., alla luce del valore, della materia e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigetta l'opposizione proposta da
[...] avverso il decreto ingiuntivo n. 32/2024, emesso in data 8 Parte_3 marzo 2024 dal Tribunale di Agrigento, dichiarandolo esecutivo.
Condanna la società opponente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in €
3.689,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario del 15%, come per legge.
Così deciso in Agrigento, il 24 giugno 2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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