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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/03/2025, n. 1681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1681 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
PROC. N. 7720/2019
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE V CIVILE-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 7720/2019 R.G.A.C. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 21.3.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice Unico, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa
Manuela Scarcella lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 21 MARZO 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero N. 7720/2019 R.G.
promossa da
1 nato a [...] il [...] elettivamente domiciliato in Catania via F. Pensavalle Parte_1
n. 20 presso lo studio dell'avv. Valeria Capriotti dalla quale è rappresentata e difesa, per procura in atti,
-attore-
CONTRO
(c.f. in persona del procuratore pro-tempore Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente dom. in Catania Via F. Pensavalle N. 22 presso lo studio dell'avv. Sapuppo Sebastiano che la rappresentata e difende come da procura in atti
-convenuta-
Controparte_2
-Convenuto contumace-
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
-- -- --
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione conveniva in giudizio ,a. e Parte_1 Controparte_3 CP_4
al fine di: ritenere e dichiarare che la responsabilità del sinistro per cui è causa va scritta al
[...]
conducente del motociclo TG DG32613, assicurato con per la R.C.A e per Controparte_5
l'effetto condannarlo in solido con la predetta compagnia assicuratrice, che garantisce per RCA il mezzo danneggiante, al pagamento della complessiva somma di €. 33.752,50 ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, accertata a mezzo CTU medico -legale. Oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, quale risarcimento dei danni fisici.
Precisava, a tal riguardo che, in data 30.05.2017 alle ore 11,20 circa, a bordo del motociclo Piaggio
Beverly TG. BY03701, di proprietà della signora , assicurato con la Controparte_6 CP_7
per la RCA, percorreva in direzione Sud- Nord la via Madonna delle Lacrime nel Comune
[...]
di San Giovanni La Punta e che, in prossimità dell'incrocio con via Carducci, mentre si accingeva a svoltare sulla predetta via Carducci veniva attinto dal conducente del motociclo TG DG32613 assicurato per la R.C.A. con il quale provenendo ad elevata velocità dalla Controparte_5
predetta via Madonna delle Lacrime- in senso opposto al proprio- lo attingeva sulla parte laterale desta, facendolo cadere a terra in uno al mezzo. Precisava che, a seguito dell'impatto, rovinava a terra in uno al motociclo riportando tanto danni materiali al proprio veicolo, già integralmente risarciti da
[..
[...] quanto gravi lesioni fisiche Precisava, infatti che, a seguito dell'intervento tramite Controparte_8
del 118, veniva ricoverato presso l'Ospedale Cannizzaro di Catania con prognosi di giorni 30 e diagnosi di trauma con frattura di tibia e perone, come da certificazione che allegava in atti. Precisava che, formulata richiesta di risarcimento danni fisici, con PEC del 22.10.2018 all' Controparte_5
quale garante per la R.C.A. del mezzo danneggiante, questa, - istruita la pratica e sottoposto a
[...]
visita medico-legale - riteneva di non dovere formulare alcuna offerta risarcitoria e ciò nonostante gli elementi probatori sulle dinamiche e pertanto sulle responsabilità del sinistro risultanti dal verbale delle autorità e dalla dichiarazione del testimone presente ai fatti.
Precisava che a seguito del predetto sinistro riportava la frattura della gamba destra, dalla quale derivavano, dopo l'intervento chirurgico di osteosintesi endomidollare, una cicatrice chirurgica di circa 17 cm e vari esiti cicratriziali, 3 cicatrici ipercromiche rotondeggianti, una riduzione di circa ¼ di quello della tibio-tarsice e sotto- astralgica, oltre un notevole dolore alla gamba destra dopo una deambulazione prolungata, tanto da costringerlo all'utilizzo della calza elastica. Atteso il nesso causale tra evento e lesioni, come anzi affermato, lo stesso individuava un danno biologico residuo del 10%, un'invalidità temporanea assoluta di 15 giorni, un'invalidità temporanea parziale al 75% di giorni 15, un'invalidità temporanea parziale al 50% di giorni 30 ed un'invalidità temporanea parziale al 25% di ulteriori giorni 20, per un totale di €. 27.717,50. Quale personalizzazione del danno non patrimoniale, tenuto conto della gravità delle lesioni riportate e dei pregiudizi che ne sono derivati, quale turbamento dello stato d'animo che si concretizza in quelle sensazioni di dolore, abbattimento morale e disagio interiore;
sconvolgimento derivante dal ricovero ospedaliero, l'angoscia legata allo stato di precarietà determinato dalla malattia, dal vedersi costretto a rimanere sdraiato, immobile per un lungo periodo, tenuto conto anche della giovane età e dei risvolti concreti dei postumi invalidanti, stimava in via equitativa l'ulteriore somma di €. 6.000,00, ottenuta per differenza tra la personalizzazione massima e la somma richiesta a titolo di risarcimento, ridotta al 50% ed arrotondata per eccesso. Precisava, infine che a detti importi andavano sommate le spese mediche e documentate, per l'importo di €. 35,00 giungendo così ad un danno non patrimoniale complessivo pari ad €.
33.752,50
Con comparsa di costituzione si costituiva la quale concludeva Controparte_1 chiedendo: rigettare ogni domanda formulata dall'attore, Sig. , nei confronti di Parte_1 [...]
e del Sig. , siccome assolutamente infondata in fatto e in diritto, CP_5 Controparte_2
ritenendo lo stesso unico responsabile nel sinistro per cui è causa. Vittoria di spese e compensi, ivi compresa ogni maggiorazione di legge, configurandosi gli estremi di “lite temeraria”.
3 Nessuno si costituiva per , regolarmente convenuto in giudizio di cui, pertanto, va Controparte_4
dichiarata la contumacia
Chiamata la causa alla prima udienza del 27.09.2019, davanti ad altro Giudice, e concessi i chiesti termini ex art. 183 c.p.c., dopo diversi rinvii, la causa veniva assegnata alla sottoscritta. Svolta la prova istruttoria alle udienze del 17.09.2021 e 15.04.2022, con ordinanza del 1.07.2022 veniva nominato CTU al fine di ”accertare la dinamica del sinistro, sulla base della documentazione in atti nonché delle dichiarazioni rese in corso di causa, e la compatibilità con la ricostruzione del sinistro fornita da parte attrice” ; all'udienza del 25.10.2024, veniva nominato CTU al fine di : “accertare la natura e l'entità delle lesioni lamentate da , verificando la sussistenza o meno di Parte_2
una relazione causale con il sinistro oggetto del contendere e tenendo conto di eventuali precedenti morbosi interessanti la validità della predetta al momento dell'incidente; 2) determinare gli eventuali periodi di inabilità temporanea (assoluta e/o relativa) e gli eventuali esiti di carattere permanente patiti dal periziando, che l'attore abbia patito in conseguenza del sinistro oggetto del contendere, valutandoli in percentuale, precisando i criteri di determinazione (in particolare in presenza di concorrenza o coesistenza di altre patologie), e indicando il barème di riferimento e/o il metodo comunque utilizzato;
3) valutare la congruità e la necessità delle spese sanitarie sostenute e
l'ammontare delle spese mediche e di cura eventualmente da sostenere” e la causa veniva rinviata per discussione e decisione. All'udienza del 21.03.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata discussa con il deposito delle predette note e viene decisa.
Nel merito la domanda attorea va accolta nei termini che seguono.
Svolta l'istruttoria e sentiti gli agenti della Polizia Municipale del Comune di San Giovanni La Punta,
e , intervenuti sul luogo del sinistro, così hanno Controparte_9 Controparte_10 rispettivamente dichiarato: “ Dagli accertamenti abbiamo riscontrato che l' era in fase di svolta Pt_1 per imboccare la via Carducci e l'impatto è avvenuto sulla corsi di sinistra, rispetto all' , da Pt_1 dove scendeva il “; “ Dalla consultazione degli atti riscontro che il punto di presunto CP_2
impatto è quasi al centro dell'intersezione. Anzi su domanda del giudice risponde: Dai rilievi in atti risulta che il punto di impatto risulta allocato oltre la linea di mezzeria”
Espletata la CTU il nominato Consulente ha così concluso: ”Tenuto conto che dai rilievi presenti nel rapporto d'incidente redatto dalla Polizia Municipale di San Giovanni La Punta non risultano rilevate tracce di frenatura da parte di nessuno dei 2 veicoli coinvolti, ma solo il loro stato di quiete il quale risulta dai rilievi eseguiti in prossimità della mezzeria stradale ma all'interno della corsia di marcia tenuta dal veicolo tg. DG32613 condotto dal . Tenuto conto che si sconosce CP_2
4 l'entità dei danni riportati dai veicoli (ed agli atti non esiste alcuna documentazione in merito) per poter determinare dalle forze applicate l'entità di energia sprecata e quindi le presumibili velocità tenuta dai veicoli che l'eventuale calcolo potrebbe determinare” così ricostruiva il sinistro per cui è causa “Il sig. a bordo del proprio motociclo tg. BY03701 percorre la via madonna delle Pt_1
Lacrime in San Giovanni La Punta con direzione di marcia SUD-NORD, quando arrivato all'intersezione che questa forma con via Carducci esegue svolta a sinistra per accedervi non concedendo la dovuta precedenza a destra al mezzo del convenuto. Il sig. alla guida del CP_2
proprio motociclo tg. DG32613 percorreva la via Madonna delle Lacrime con direzione di marcia contraria a quella tenuta dal mezzo di parte attrice senza attenersi alle norme indicate dalla opportuna segnaletica stradale ivi posta (limite di velocità 30 km/h) e pur avendo piena visibilità dell'intersezione ove si concretizzava l'evento e potendo arrestare il veicolo in uno spazio relativamente breve (mt. 5,05 + mt. 8,33 = mt 13,38) qualora avesse mantenuto la velocità indicata collideva con la parte posteriore destra del motociclo di parte attrice il quale aveva già iniziato la svolta, la collisione si concretizzava quasi alla mezzeria stradale ma all'interno della corsia percorsa dal , fra la parte anteriore del mezzo del sig. e la parte posteriore destra del CP_2 CP_2
veicolo condotto dal sig. . CONCLUSIONI: Visto quanto sopra ampiamente esposto, si ritiene Pt_1
che il sinistro oggetto di causa si concretizzava con la concausa di entrambe le parti, la parte attrice per non aver tenuto cautela nell'eseguire la svolta a sinistra per accedere a via Carducci pertanto non dando la dovuta precedenza al mezzo di parte convenuta il quale a sua volta vista la velocità tenuta ampiamente superiore a quella indicata e determinata dalla segnaletica stradale ivi posta, non riusciva ad arrestare il proprio veicolo e veniva a collisione con il mezzo di parte attrice il quale aveva iniziato la svolta” .
Orbene, dalla ricostruita dinamica del sinistro per cui è causa, della quale non vi è ragione di dubitare oltre che per la fondatezza delle conclusioni a cui è pervenuto il consulente, alla luce del percorso argomentativo seguito, scevro da contraddizioni e da vizi logici, puntuale in merito ai criteri seguiti per effettuare le indagini e completo nella spiegazione delle argomentazioni e risposte alle osservazioni poste a fondamento delle risultanze delle indagini peritali espletate, anche a seguito delle risultanze documentali, risulta accertato un concorso di colpa tra il convenuto , il Controparte_2
quale se avesse tenuto una velocità adeguata avrebbe potuto evitare l'impatto, e l'odierno attore il quale ha infranto la regola relativa all'obbligo di precedenza nei confronti dei veicoli Parte_1
provenienti da destra. Risulta, invero, che a seguito dell'occorso sinistro all'odierno attore sia stato elevato un verbale di contestazione per violazione dell'art.145 co.2 e 10 del codice della strada.
5 Infatti se è pur vero che la conformazione dello stato dei luoghi “teatro” del sinistro permetteva al motociclista convenuto di “avvistare” anticipatamente il veicolo che impegnava l'incrocio, per cui il comportamento del ha causato il sinistro, ciò non esonera il giudice “dal verificare il CP_2 comportamento dell'altro conducente, onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente”
Sulla base di tali emergenze deve ritenersi che non sia provata da parte dell'odierno attore la responsabilità esclusiva del nella causazione del sinistro, pur essendo allo stesso Controparte_2
riconoscibile una condotta negligente, imprudente ed imperita posta e che risulti, invece , provata una responsabilità concorrente dello stesso nella causazione del sinistro. Pt_1
Si badi bene, tuttavia, che il riparto della responsabilità tra i conducenti dei due veicoli coinvolti nella collisione non viene in questa sede operato ai sensi dell'art. 2054 II comma c.c. il quale, come noto, pone una presunzione di corresponsabilità al 50 % applicabile per giurisprudenza costante che si condivide (cfr. Cass. Civ.,Sez. III, ord. 6941/2021, Cass. Civ. Sez. III, ord. 3696/2018) “soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro”
In questo contesto, invero, non viene in rilevo tale disposizione: l'accertamento della intervenuta violazione, da parte dell' , di dare la precedenza con conseguente impegno dell'incrocio, e Pt_1
l'accertata violazione da parte del , del superamento della velocità indicata, comporta CP_2 invece l'affermazione di una responsabilità concorrente tra i due conducenti da ripartire al 50% stante che entrambe le condotte hanno assunto la medesima rilevanza causale nella determinazione del sinistro.
Sussiste pertanto il diritto dell'odierno attore al risarcimento del danno non patrimoniale subito a causa del sinistro oggetto di causa nei limiti che si diranno ai sensi degli artt. 2054 e 1227 c.c..
Al riguardo va osservato che l'odierno attore ha chiesto, infatti, il risarcimento del danno da inabilità temporanea assoluta, da invalidità permanente nonché il danno biologico e morale subito a causa del sinistro. Sussistono, pertanto, i presupposti per riconoscere a quest'ultimo il danno non patrimoniale biologico derivante dal sinistro oggetto di causa, non risultando fondata la domanda di risarcimento del danno morale.
Sotto tale ultimo profilo, è principio condiviso che la voce del danno morale mantiene una sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionabile e non medicalmente accertabile che va distinta dalla personalizzazione
6 del danno prevista per gli aspetti dinamico relazionali compromessi. Si pone quindi il tema di accertare l'esistenza di un concorso rispetto al danno biologico di un danno dinamico-relazionale e del danno morale.
Al riguardo va osservato che, ai fini del riconoscimento di tali danni, si ricorre per costante giurisprudenza sul punto (cfr. Cass., Civ. S.U., 26972/2008) alla prova presuntiva necessitante tuttavia di una completa allegazione da parte del danneggiato di tutti gli elementi che, nel caso, sono idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti onde risalire al fatto ignoto, superandosi così la concezione del danno morale come conseguenza in re ipsa del danno. Se quindi da una parte viene affievolito l'onere probatorio (potendo e anzi dovendo la prova del danno ricavarsi da massime di esperienza e mediante presunzioni), presupposto per il riconoscimento del danno è un puntuale onere di allegazione da parte del danneggiato dal momento che “in ossequio al disposto dell'art. 163 c.p.c., comma 2, n. 4, oggetto di allegazione devono essere i fatti primari, ovvero i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno e, con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione (mentre all'onere di allegazione dei danni non corrisponde un onere di qualificazione giuridica, ovvero il loro inquadramento sub specie iuris, alla luce del principio iura novit curia)” (Cass. Civ., Sez. III, n. 25164/2020).
Sulla base di tale regola di giudizio, va osservato che nel caso in esame l'odierno attore si è limitato ad allegare: “ un turbamento dello stato d'animo che si concretizza in quelle sensazioni di dolore, abbattimento morale e disagio interiore;
sconvolgimento derivante dal ricovero ospedaliero,
l'angoscia legata allo stato di precarietà determinato dalla malattia, dal vedersi costretto a rimanere sdraiato, immobile per un lungo periodo, tenuto conto anche della giovane età e dei risvolti concreti dei postumi invalidanti” (ut supra)
Nominato a tal fine il CTU, questo ha così concluso: “In conseguenza delle lesioni riportate frattura tibia e perone dx si è verificata una compromissione permanente della validità psicofisica del soggetto con conseguente menomazione del suo stato di benessere, del suo aspetto e della sua capacità sociale, della consueta attività non escluse quelle del tempo libero e dello svago, pari ad una percentuale del 9% (nove percento) secondo i comuni barems di riferimento medico legale. Tali postumi sono da attribuire per efficienza lesiva e dinamica al racconto in anamnesi con nesso di causalità diretto con caduta da vettore in movimento. Il periodo di inabilità temporanea assoluta alle abituali occupazioni può essere equamente compreso in un termine di giorni 10, di giorni 30 al 75%, di giorni 30 al 50% necessari per il recupero funzionale (fin dove possibile dato l'instaurarsi di esiti permanenti) e il riacclimata mento mediante adeguate terapie fisiokinesiterapiche, alle ordinarie
7 mansioni. Tali postumi si intendono stabilizzati e non suscettibili di variazione e sono stati ampiamente discussi con i medici legali delle parti in causa che hanno convenuto sulla percentuale di danno biologico espresso sopra alla luce delle considerazioni medico legali. Appaiono congrue le spese sostenute da parte attrice depositate agli atti”
Alla luce delle superiori conclusioni medico-legali, sulla base delle correnti tabelle di riferimento (in uso presso il Tribunale di Milano), il danno totale conseguente al fatto deve quantificarsi, secondo i parametri del tempo della liquidazione (Tabella di riferimento 2017-2018 ) e deve così essere calcolato:
Età del danneggiato alla data del sinistro 36 anni
Percentuale di invalidità permanente 9%
Punto base danno permanente € 803,79
Giorni 10 di invalidità temporanea totale 10
Giorni 30 di invalidità temporanea parziale al 75%
Giorni 30 di invalidità temporanea parziale al 50%
Indennità giornaliera € 46,88
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 14.475,45
Invalidità temporanea totale € 468,80
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.054,80
Invalidità temporanea parziale al 50% € 703,20
Totale danno biologico temporaneo € 2.226,80
TOTALE GENERALE: € 18.929,05.
Oltre le spese mediche pari ad €. 35,00
Sulla base delle risultanze istruttorie sussistono i presupposti per limitare il risarcimento dovuto all'odierno attore per il danno riportato alla metà dell'importo sopra liquidato in base al disposto dell'art. 1227 c.c. stante il concorso di colpa di quest'ultimo alla causazione del sinistro nella misura sopra accertata del 50%.
8 Alla luce delle superiori considerazioni, può essere liquidato in favore dell'odierno attore la somma di € 9.482,025 a titolo di danno non patrimoniale per le suddette lesioni, compresa rivalutazione ed oltre interessi legali dal sinistro sino al saldo.
Tenuta al predetto pagamento è la società convenuta costituita, Controparte_1
in forza del disposto degli artt. 125 e 126 II comma Codice delle assicurazioni stante che il
[...]
veicolo condotto da era assicurato giusta polizza n. 512870907-3, valida dal Controparte_2
23.03.2017 al 23.09.2017, come risulta dalla relazione della Polizia Municipale del 30.05.2027 versata in atti.
Atteso il parziale accoglimento le spese seguono la soccombenza in ragione della metà
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania V Sezione Civile, in funzione di Giudice Unico, in persona del Giudice
Onorario, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 7720/2019 proposto da contro Pt_1
e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa Controparte_1 Controparte_4
Accoglie parzialmente la domanda formulata dall'attore;
Accerta la responsabilità concorrente al 50% di nel sinistro per cui è causa Controparte_4
Condanna al pagamento in favore dell'attore della somma di Controparte_1
9.482,025, oltre interessi dalla data del sinistro ossia dal 30.05.2017 sino al soddisfo;
4) rigetta per il resto le domande spiegate dall' attore;
5) condanna in ragione della metà i convenuti in solido al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite liquidate in € 5.077,00 per compensi, oltre accessori di legge;
Pone le spese della CTU a carico di parte attrice in ragione della metà e la restante parte in solido a carico dei convenuti
Sentenza resa ex articoli 127 ter e 281sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico ed allegazione al verbale, senza previa lettura alle parti.
Catania 21.03.2024 Il G.O.P.
Dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
9 10
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE V CIVILE-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 7720/2019 R.G.A.C. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 21.3.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice Unico, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa
Manuela Scarcella lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 21 MARZO 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero N. 7720/2019 R.G.
promossa da
1 nato a [...] il [...] elettivamente domiciliato in Catania via F. Pensavalle Parte_1
n. 20 presso lo studio dell'avv. Valeria Capriotti dalla quale è rappresentata e difesa, per procura in atti,
-attore-
CONTRO
(c.f. in persona del procuratore pro-tempore Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente dom. in Catania Via F. Pensavalle N. 22 presso lo studio dell'avv. Sapuppo Sebastiano che la rappresentata e difende come da procura in atti
-convenuta-
Controparte_2
-Convenuto contumace-
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
-- -- --
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione conveniva in giudizio ,a. e Parte_1 Controparte_3 CP_4
al fine di: ritenere e dichiarare che la responsabilità del sinistro per cui è causa va scritta al
[...]
conducente del motociclo TG DG32613, assicurato con per la R.C.A e per Controparte_5
l'effetto condannarlo in solido con la predetta compagnia assicuratrice, che garantisce per RCA il mezzo danneggiante, al pagamento della complessiva somma di €. 33.752,50 ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, accertata a mezzo CTU medico -legale. Oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, quale risarcimento dei danni fisici.
Precisava, a tal riguardo che, in data 30.05.2017 alle ore 11,20 circa, a bordo del motociclo Piaggio
Beverly TG. BY03701, di proprietà della signora , assicurato con la Controparte_6 CP_7
per la RCA, percorreva in direzione Sud- Nord la via Madonna delle Lacrime nel Comune
[...]
di San Giovanni La Punta e che, in prossimità dell'incrocio con via Carducci, mentre si accingeva a svoltare sulla predetta via Carducci veniva attinto dal conducente del motociclo TG DG32613 assicurato per la R.C.A. con il quale provenendo ad elevata velocità dalla Controparte_5
predetta via Madonna delle Lacrime- in senso opposto al proprio- lo attingeva sulla parte laterale desta, facendolo cadere a terra in uno al mezzo. Precisava che, a seguito dell'impatto, rovinava a terra in uno al motociclo riportando tanto danni materiali al proprio veicolo, già integralmente risarciti da
[..
[...] quanto gravi lesioni fisiche Precisava, infatti che, a seguito dell'intervento tramite Controparte_8
del 118, veniva ricoverato presso l'Ospedale Cannizzaro di Catania con prognosi di giorni 30 e diagnosi di trauma con frattura di tibia e perone, come da certificazione che allegava in atti. Precisava che, formulata richiesta di risarcimento danni fisici, con PEC del 22.10.2018 all' Controparte_5
quale garante per la R.C.A. del mezzo danneggiante, questa, - istruita la pratica e sottoposto a
[...]
visita medico-legale - riteneva di non dovere formulare alcuna offerta risarcitoria e ciò nonostante gli elementi probatori sulle dinamiche e pertanto sulle responsabilità del sinistro risultanti dal verbale delle autorità e dalla dichiarazione del testimone presente ai fatti.
Precisava che a seguito del predetto sinistro riportava la frattura della gamba destra, dalla quale derivavano, dopo l'intervento chirurgico di osteosintesi endomidollare, una cicatrice chirurgica di circa 17 cm e vari esiti cicratriziali, 3 cicatrici ipercromiche rotondeggianti, una riduzione di circa ¼ di quello della tibio-tarsice e sotto- astralgica, oltre un notevole dolore alla gamba destra dopo una deambulazione prolungata, tanto da costringerlo all'utilizzo della calza elastica. Atteso il nesso causale tra evento e lesioni, come anzi affermato, lo stesso individuava un danno biologico residuo del 10%, un'invalidità temporanea assoluta di 15 giorni, un'invalidità temporanea parziale al 75% di giorni 15, un'invalidità temporanea parziale al 50% di giorni 30 ed un'invalidità temporanea parziale al 25% di ulteriori giorni 20, per un totale di €. 27.717,50. Quale personalizzazione del danno non patrimoniale, tenuto conto della gravità delle lesioni riportate e dei pregiudizi che ne sono derivati, quale turbamento dello stato d'animo che si concretizza in quelle sensazioni di dolore, abbattimento morale e disagio interiore;
sconvolgimento derivante dal ricovero ospedaliero, l'angoscia legata allo stato di precarietà determinato dalla malattia, dal vedersi costretto a rimanere sdraiato, immobile per un lungo periodo, tenuto conto anche della giovane età e dei risvolti concreti dei postumi invalidanti, stimava in via equitativa l'ulteriore somma di €. 6.000,00, ottenuta per differenza tra la personalizzazione massima e la somma richiesta a titolo di risarcimento, ridotta al 50% ed arrotondata per eccesso. Precisava, infine che a detti importi andavano sommate le spese mediche e documentate, per l'importo di €. 35,00 giungendo così ad un danno non patrimoniale complessivo pari ad €.
33.752,50
Con comparsa di costituzione si costituiva la quale concludeva Controparte_1 chiedendo: rigettare ogni domanda formulata dall'attore, Sig. , nei confronti di Parte_1 [...]
e del Sig. , siccome assolutamente infondata in fatto e in diritto, CP_5 Controparte_2
ritenendo lo stesso unico responsabile nel sinistro per cui è causa. Vittoria di spese e compensi, ivi compresa ogni maggiorazione di legge, configurandosi gli estremi di “lite temeraria”.
3 Nessuno si costituiva per , regolarmente convenuto in giudizio di cui, pertanto, va Controparte_4
dichiarata la contumacia
Chiamata la causa alla prima udienza del 27.09.2019, davanti ad altro Giudice, e concessi i chiesti termini ex art. 183 c.p.c., dopo diversi rinvii, la causa veniva assegnata alla sottoscritta. Svolta la prova istruttoria alle udienze del 17.09.2021 e 15.04.2022, con ordinanza del 1.07.2022 veniva nominato CTU al fine di ”accertare la dinamica del sinistro, sulla base della documentazione in atti nonché delle dichiarazioni rese in corso di causa, e la compatibilità con la ricostruzione del sinistro fornita da parte attrice” ; all'udienza del 25.10.2024, veniva nominato CTU al fine di : “accertare la natura e l'entità delle lesioni lamentate da , verificando la sussistenza o meno di Parte_2
una relazione causale con il sinistro oggetto del contendere e tenendo conto di eventuali precedenti morbosi interessanti la validità della predetta al momento dell'incidente; 2) determinare gli eventuali periodi di inabilità temporanea (assoluta e/o relativa) e gli eventuali esiti di carattere permanente patiti dal periziando, che l'attore abbia patito in conseguenza del sinistro oggetto del contendere, valutandoli in percentuale, precisando i criteri di determinazione (in particolare in presenza di concorrenza o coesistenza di altre patologie), e indicando il barème di riferimento e/o il metodo comunque utilizzato;
3) valutare la congruità e la necessità delle spese sanitarie sostenute e
l'ammontare delle spese mediche e di cura eventualmente da sostenere” e la causa veniva rinviata per discussione e decisione. All'udienza del 21.03.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata discussa con il deposito delle predette note e viene decisa.
Nel merito la domanda attorea va accolta nei termini che seguono.
Svolta l'istruttoria e sentiti gli agenti della Polizia Municipale del Comune di San Giovanni La Punta,
e , intervenuti sul luogo del sinistro, così hanno Controparte_9 Controparte_10 rispettivamente dichiarato: “ Dagli accertamenti abbiamo riscontrato che l' era in fase di svolta Pt_1 per imboccare la via Carducci e l'impatto è avvenuto sulla corsi di sinistra, rispetto all' , da Pt_1 dove scendeva il “; “ Dalla consultazione degli atti riscontro che il punto di presunto CP_2
impatto è quasi al centro dell'intersezione. Anzi su domanda del giudice risponde: Dai rilievi in atti risulta che il punto di impatto risulta allocato oltre la linea di mezzeria”
Espletata la CTU il nominato Consulente ha così concluso: ”Tenuto conto che dai rilievi presenti nel rapporto d'incidente redatto dalla Polizia Municipale di San Giovanni La Punta non risultano rilevate tracce di frenatura da parte di nessuno dei 2 veicoli coinvolti, ma solo il loro stato di quiete il quale risulta dai rilievi eseguiti in prossimità della mezzeria stradale ma all'interno della corsia di marcia tenuta dal veicolo tg. DG32613 condotto dal . Tenuto conto che si sconosce CP_2
4 l'entità dei danni riportati dai veicoli (ed agli atti non esiste alcuna documentazione in merito) per poter determinare dalle forze applicate l'entità di energia sprecata e quindi le presumibili velocità tenuta dai veicoli che l'eventuale calcolo potrebbe determinare” così ricostruiva il sinistro per cui è causa “Il sig. a bordo del proprio motociclo tg. BY03701 percorre la via madonna delle Pt_1
Lacrime in San Giovanni La Punta con direzione di marcia SUD-NORD, quando arrivato all'intersezione che questa forma con via Carducci esegue svolta a sinistra per accedervi non concedendo la dovuta precedenza a destra al mezzo del convenuto. Il sig. alla guida del CP_2
proprio motociclo tg. DG32613 percorreva la via Madonna delle Lacrime con direzione di marcia contraria a quella tenuta dal mezzo di parte attrice senza attenersi alle norme indicate dalla opportuna segnaletica stradale ivi posta (limite di velocità 30 km/h) e pur avendo piena visibilità dell'intersezione ove si concretizzava l'evento e potendo arrestare il veicolo in uno spazio relativamente breve (mt. 5,05 + mt. 8,33 = mt 13,38) qualora avesse mantenuto la velocità indicata collideva con la parte posteriore destra del motociclo di parte attrice il quale aveva già iniziato la svolta, la collisione si concretizzava quasi alla mezzeria stradale ma all'interno della corsia percorsa dal , fra la parte anteriore del mezzo del sig. e la parte posteriore destra del CP_2 CP_2
veicolo condotto dal sig. . CONCLUSIONI: Visto quanto sopra ampiamente esposto, si ritiene Pt_1
che il sinistro oggetto di causa si concretizzava con la concausa di entrambe le parti, la parte attrice per non aver tenuto cautela nell'eseguire la svolta a sinistra per accedere a via Carducci pertanto non dando la dovuta precedenza al mezzo di parte convenuta il quale a sua volta vista la velocità tenuta ampiamente superiore a quella indicata e determinata dalla segnaletica stradale ivi posta, non riusciva ad arrestare il proprio veicolo e veniva a collisione con il mezzo di parte attrice il quale aveva iniziato la svolta” .
Orbene, dalla ricostruita dinamica del sinistro per cui è causa, della quale non vi è ragione di dubitare oltre che per la fondatezza delle conclusioni a cui è pervenuto il consulente, alla luce del percorso argomentativo seguito, scevro da contraddizioni e da vizi logici, puntuale in merito ai criteri seguiti per effettuare le indagini e completo nella spiegazione delle argomentazioni e risposte alle osservazioni poste a fondamento delle risultanze delle indagini peritali espletate, anche a seguito delle risultanze documentali, risulta accertato un concorso di colpa tra il convenuto , il Controparte_2
quale se avesse tenuto una velocità adeguata avrebbe potuto evitare l'impatto, e l'odierno attore il quale ha infranto la regola relativa all'obbligo di precedenza nei confronti dei veicoli Parte_1
provenienti da destra. Risulta, invero, che a seguito dell'occorso sinistro all'odierno attore sia stato elevato un verbale di contestazione per violazione dell'art.145 co.2 e 10 del codice della strada.
5 Infatti se è pur vero che la conformazione dello stato dei luoghi “teatro” del sinistro permetteva al motociclista convenuto di “avvistare” anticipatamente il veicolo che impegnava l'incrocio, per cui il comportamento del ha causato il sinistro, ciò non esonera il giudice “dal verificare il CP_2 comportamento dell'altro conducente, onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente”
Sulla base di tali emergenze deve ritenersi che non sia provata da parte dell'odierno attore la responsabilità esclusiva del nella causazione del sinistro, pur essendo allo stesso Controparte_2
riconoscibile una condotta negligente, imprudente ed imperita posta e che risulti, invece , provata una responsabilità concorrente dello stesso nella causazione del sinistro. Pt_1
Si badi bene, tuttavia, che il riparto della responsabilità tra i conducenti dei due veicoli coinvolti nella collisione non viene in questa sede operato ai sensi dell'art. 2054 II comma c.c. il quale, come noto, pone una presunzione di corresponsabilità al 50 % applicabile per giurisprudenza costante che si condivide (cfr. Cass. Civ.,Sez. III, ord. 6941/2021, Cass. Civ. Sez. III, ord. 3696/2018) “soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro”
In questo contesto, invero, non viene in rilevo tale disposizione: l'accertamento della intervenuta violazione, da parte dell' , di dare la precedenza con conseguente impegno dell'incrocio, e Pt_1
l'accertata violazione da parte del , del superamento della velocità indicata, comporta CP_2 invece l'affermazione di una responsabilità concorrente tra i due conducenti da ripartire al 50% stante che entrambe le condotte hanno assunto la medesima rilevanza causale nella determinazione del sinistro.
Sussiste pertanto il diritto dell'odierno attore al risarcimento del danno non patrimoniale subito a causa del sinistro oggetto di causa nei limiti che si diranno ai sensi degli artt. 2054 e 1227 c.c..
Al riguardo va osservato che l'odierno attore ha chiesto, infatti, il risarcimento del danno da inabilità temporanea assoluta, da invalidità permanente nonché il danno biologico e morale subito a causa del sinistro. Sussistono, pertanto, i presupposti per riconoscere a quest'ultimo il danno non patrimoniale biologico derivante dal sinistro oggetto di causa, non risultando fondata la domanda di risarcimento del danno morale.
Sotto tale ultimo profilo, è principio condiviso che la voce del danno morale mantiene una sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionabile e non medicalmente accertabile che va distinta dalla personalizzazione
6 del danno prevista per gli aspetti dinamico relazionali compromessi. Si pone quindi il tema di accertare l'esistenza di un concorso rispetto al danno biologico di un danno dinamico-relazionale e del danno morale.
Al riguardo va osservato che, ai fini del riconoscimento di tali danni, si ricorre per costante giurisprudenza sul punto (cfr. Cass., Civ. S.U., 26972/2008) alla prova presuntiva necessitante tuttavia di una completa allegazione da parte del danneggiato di tutti gli elementi che, nel caso, sono idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti onde risalire al fatto ignoto, superandosi così la concezione del danno morale come conseguenza in re ipsa del danno. Se quindi da una parte viene affievolito l'onere probatorio (potendo e anzi dovendo la prova del danno ricavarsi da massime di esperienza e mediante presunzioni), presupposto per il riconoscimento del danno è un puntuale onere di allegazione da parte del danneggiato dal momento che “in ossequio al disposto dell'art. 163 c.p.c., comma 2, n. 4, oggetto di allegazione devono essere i fatti primari, ovvero i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno e, con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione (mentre all'onere di allegazione dei danni non corrisponde un onere di qualificazione giuridica, ovvero il loro inquadramento sub specie iuris, alla luce del principio iura novit curia)” (Cass. Civ., Sez. III, n. 25164/2020).
Sulla base di tale regola di giudizio, va osservato che nel caso in esame l'odierno attore si è limitato ad allegare: “ un turbamento dello stato d'animo che si concretizza in quelle sensazioni di dolore, abbattimento morale e disagio interiore;
sconvolgimento derivante dal ricovero ospedaliero,
l'angoscia legata allo stato di precarietà determinato dalla malattia, dal vedersi costretto a rimanere sdraiato, immobile per un lungo periodo, tenuto conto anche della giovane età e dei risvolti concreti dei postumi invalidanti” (ut supra)
Nominato a tal fine il CTU, questo ha così concluso: “In conseguenza delle lesioni riportate frattura tibia e perone dx si è verificata una compromissione permanente della validità psicofisica del soggetto con conseguente menomazione del suo stato di benessere, del suo aspetto e della sua capacità sociale, della consueta attività non escluse quelle del tempo libero e dello svago, pari ad una percentuale del 9% (nove percento) secondo i comuni barems di riferimento medico legale. Tali postumi sono da attribuire per efficienza lesiva e dinamica al racconto in anamnesi con nesso di causalità diretto con caduta da vettore in movimento. Il periodo di inabilità temporanea assoluta alle abituali occupazioni può essere equamente compreso in un termine di giorni 10, di giorni 30 al 75%, di giorni 30 al 50% necessari per il recupero funzionale (fin dove possibile dato l'instaurarsi di esiti permanenti) e il riacclimata mento mediante adeguate terapie fisiokinesiterapiche, alle ordinarie
7 mansioni. Tali postumi si intendono stabilizzati e non suscettibili di variazione e sono stati ampiamente discussi con i medici legali delle parti in causa che hanno convenuto sulla percentuale di danno biologico espresso sopra alla luce delle considerazioni medico legali. Appaiono congrue le spese sostenute da parte attrice depositate agli atti”
Alla luce delle superiori conclusioni medico-legali, sulla base delle correnti tabelle di riferimento (in uso presso il Tribunale di Milano), il danno totale conseguente al fatto deve quantificarsi, secondo i parametri del tempo della liquidazione (Tabella di riferimento 2017-2018 ) e deve così essere calcolato:
Età del danneggiato alla data del sinistro 36 anni
Percentuale di invalidità permanente 9%
Punto base danno permanente € 803,79
Giorni 10 di invalidità temporanea totale 10
Giorni 30 di invalidità temporanea parziale al 75%
Giorni 30 di invalidità temporanea parziale al 50%
Indennità giornaliera € 46,88
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 14.475,45
Invalidità temporanea totale € 468,80
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.054,80
Invalidità temporanea parziale al 50% € 703,20
Totale danno biologico temporaneo € 2.226,80
TOTALE GENERALE: € 18.929,05.
Oltre le spese mediche pari ad €. 35,00
Sulla base delle risultanze istruttorie sussistono i presupposti per limitare il risarcimento dovuto all'odierno attore per il danno riportato alla metà dell'importo sopra liquidato in base al disposto dell'art. 1227 c.c. stante il concorso di colpa di quest'ultimo alla causazione del sinistro nella misura sopra accertata del 50%.
8 Alla luce delle superiori considerazioni, può essere liquidato in favore dell'odierno attore la somma di € 9.482,025 a titolo di danno non patrimoniale per le suddette lesioni, compresa rivalutazione ed oltre interessi legali dal sinistro sino al saldo.
Tenuta al predetto pagamento è la società convenuta costituita, Controparte_1
in forza del disposto degli artt. 125 e 126 II comma Codice delle assicurazioni stante che il
[...]
veicolo condotto da era assicurato giusta polizza n. 512870907-3, valida dal Controparte_2
23.03.2017 al 23.09.2017, come risulta dalla relazione della Polizia Municipale del 30.05.2027 versata in atti.
Atteso il parziale accoglimento le spese seguono la soccombenza in ragione della metà
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania V Sezione Civile, in funzione di Giudice Unico, in persona del Giudice
Onorario, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 7720/2019 proposto da contro Pt_1
e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa Controparte_1 Controparte_4
Accoglie parzialmente la domanda formulata dall'attore;
Accerta la responsabilità concorrente al 50% di nel sinistro per cui è causa Controparte_4
Condanna al pagamento in favore dell'attore della somma di Controparte_1
9.482,025, oltre interessi dalla data del sinistro ossia dal 30.05.2017 sino al soddisfo;
4) rigetta per il resto le domande spiegate dall' attore;
5) condanna in ragione della metà i convenuti in solido al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite liquidate in € 5.077,00 per compensi, oltre accessori di legge;
Pone le spese della CTU a carico di parte attrice in ragione della metà e la restante parte in solido a carico dei convenuti
Sentenza resa ex articoli 127 ter e 281sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico ed allegazione al verbale, senza previa lettura alle parti.
Catania 21.03.2024 Il G.O.P.
Dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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