Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 05/06/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 24.3.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 348 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
con l'Avv. Francesco Galluzzo Parte_1
reclamante
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Marco Facciolla Controparte_1
reclamata
Oggetto: Reclamo ex art.1, comma 58, L. n. 92/2012 avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Licenziamento collettivo.
Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ordinanza resa all'esito della fase sommaria, il tribunale di Cosenza ha respinto l'impugnativa proposta da avverso il licenziamento intimato da all'esito del Parte_1 Controparte_1 procedimento previsto dall'art. 4 Legge 223/91.
2) Avverso tale ordinanza il ha proposto opposizione ex art. 1, comma 51, Legge n° 92/12 Pt_1 con ricorso depositato il 26.5.23.
3) Con la sentenza impugnata il tribunale di Cosenza, dato atto che non si era Controparte_1 costituita, ha dichiarato improcedibile l'opposizione per le seguenti ragioni:
3.1) con decreto del 6.6.23 era stata fissata l'udienza di discussione per il 18.1.24, ore 10,30;
il giudice, ritenendo necessario acquisire preliminarmente prova dell'avvenuta notifica del ricorso che la difesa attorea si limitava ad affermare di aver seppur tardivamente effettuato, rinviava la causa onerando parte ricorrente di offrire prova della notifica del ricorso e tanto al fine di poter vagliare l'istanza di assegnazione di termine per la sua rinnovazione. Con le note del 13.2.2024, parte ricorrente chiedeva termine per la rinnovazione della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza.
3.3) che il ricorrente aveva documentato di aver notificato il ricorso in opposizione solo in data
18.1.24, ore 11,12;
3.4) che, dunque, il ricorso era stato notificato successivamente all'udienza del 18.1.24 (ed invero come da verbale dell'udienza del 18.1.2024 la difesa attorea non dava prova di aver notificato né nel fascicolo informatico risultava versata la documentazione attestante la notifica telematica, siccome effettuata successivamente e prodotta soltanto in data 13.2.2024 su istanza del giudice);
3.5) che nel caso di specie doveva farsi applicazione del costante insegnamento di legittimità (Cass.
n° 17325/16; Cass. n° 19243/18) secondo cui “in caso di mancata notifica dell'opposizione ex art. 1, comma 51, della l. n. 92 del 2012, trova applicazione, per identità di "ratio", il principio proprio del rito del lavoro secondo il quale l'appello (o il ricorso), pur tempestivamente depositato, è improcedibile ove ne sia stata omessa la notificazione unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, senza che il giudice possa concedere la rimessione in termini, trattandosi di fase di natura eventuale, volta a confermare o modificare un precedente provvedimento giudiziario, idoneo al giudicato anche se emesso all'esito di una fase a cognizione semplificata, cui corrisponde
l'interesse delle parti ad ottenere la stabilizzazione entro tempi prefissati, certi e ragionevolmente brevi, in coerenza con l'interesse dell'ordinamento alla certezza dei rapporti giuridici”.
3.6) che, infatti, il ricorso, pur tempestivamente depositato non è stato notificato per l'udienza fissata tant'è che all'udienza del 18.1.2024 – affermando parte ricorrente di aver notificato (pertanto lasciando intendere prima dell'udienza sia pure senza aver rispettato i termini per la notifica) il giudice disponeva la prova di tale meramente affermata avvenuta notifica che, in realtà, è avvenuta
“spontaneamente” soltanto a seguito dell'udienza fissata per la discussione il che significa che per l'udienza in questione il ricorso ed il decreto non erano stati notificati, essendo infatti la notifica – spontanea – successiva (ed invero effettuata in modalità telematica in orario successivo a quello fissato per la comparizione in udienza innanzi a sé, alle ore 10.30) ed invero provata soltanto a seguito del rinvio disposto a tal fine. Consta, invero, che soltanto all'esito dell'udienza (fissata per le 10.30) e, in dettaglio, alle ore 11.12 parte ricorrente ha notificato a controparte il ricorso ed il decreto che fissava l'udienza per quel medesimo giorno ad un orario già passato.
3.7) che, pertanto, la mancata notifica del ricorso ex art. art. 1, comma 51, legge n. 92/2012, corredato dal pedissequo decreto di fissazione dell'udienza per il giorno 18.1.2024, ore 10.30, comporta l'improcedibilità dell'opposizione, senza possibilità del giudice di concedere la rimessione in termini.
4) Avverso tale sentenza ha proposto reclamo denunciando l'erronea declaratoria di Parte_1 improcedibilità del ricorso in opposizione ex art. 1, comma 51, Legge 92 del 2012.
4.1) Sostiene il reclamante che, sebbene il verbale dell'udienza tenuta il 18.1.24 fosse privo dell'indicazione dell'orario, l'udienza si era tenuta alle ore 13,30 circa, come dimostrato dalla data e l'orario di creazione del documento-verbale (18/01/24, 14:13:06), dall'apposizione della sottoscrizione digitale dichiarata dal firmatario (18/01/24, 14:13:56) e dal successivo deposito nel fascicolo telematico (18/01/24, 14:14). Pacifico e documentale che il ricorso in opposizione era stato notificato il 18.1.24, ore 11,12, la conseguenza era che la notifica era avvenuta prima dell'udienza che era stata tenuta alle ore 13,30 del 18.1.24. L'ulteriore conseguenza era che si trattava di notifica tardiva e che il giudice avrebbe dovuto concedere termine perentorio per rinnovare la notifica dell'opposizione alla controparte.
4.2) Denuncia, inoltre, che nel caso di specie, il ritardo della notifica è attribuibile alla mancata comunicazione del decreto con cui era stata disposta la fissazione dell'udienza di comparizione ed agli atti non vi è traccia della predetta comunicazione al difensore.
5) Per il resto con l'atto di reclamo si insiste sulle ragioni di illegittimità del licenziamento impugnato, concludendo per il riconoscimento del diritto dell'opponente alla remissione in termini ai fini della notifica e/o alla rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di opposizione, anche rimettendo al giudice di prime cure per il prosieguo del giudizio e, nel merito, per l'accoglimento dell'impugnativa di licenziamento.
6) si è costituita concludendo per il rigetto del reclamo e la conferma della sentenza Controparte_1 impugnata.
7) Entrambe le parti hanno depositato note scritte con cui hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
8) Il reclamo deve essere respinto.
9) In primo luogo, è infondata la doglianza secondo cui al ricorrente non sarebbe stato comunicato il decreto di fissazione dell'udienza del 18.1.24. Dal fascicolo telematico di primo grado emerge che il decreto recante data 6.6.23, con cui venne fissata l'udienza di discussione del 18.1.24, ore 10,30, venne comunicato dalla cancelleria al difensore del ricorrente in data 7.6.23, ore 11,43. Del resto, il reclamante non spiega in quale alternativo modo sarebbe venuto a conoscenza del decreto di fissazione udienza, sicché non si comprende come abbia potuto notificare il ricorso in opposizione e il decreto stesso se non perché gli era stato comunicato dalla cancelleria, come detto, in data 7.6.23, ore 11,43.
10) Ciò detto, precisato che la convenuta non si è costituita nella fase di opposizione Controparte_1 di primo grado, la presente controversia è caratterizzata dalla circostanza che il ricorso in opposizione e il decreto di fissazione dell'udienza di discussione vennero notificati al procuratore di CP_1
costituito nella fase sommaria, ma che tale notifica è avvenuta solo alle ore 11,12 del 18.1.24.
[...]
11) Ritiene il Collegio che, una volta fissata l'udienza di discussione per le ore 10,30 del 18.1.24, la notifica del ricorso e del decreto doveva in ogni caso avvenire entro tale data e tale orario, mentre è pacifico e documentale che la notifica venne effettuata solo alle ore 11,12, dunque successivamente all'orario fissato per lo svolgimento dell'udienza di discussione.
12) Anche a voler ammettere che sia solo tardiva la notifica effettuata nello stesso giorno fissato per l'udienza di discussione, non altrettanto può dirsi quando la notifica avvenga, come nel caso di specie, oltre l'orario fissato per la celebrazione dell'udienza. 13) In tale ultima ipotesi, infatti, deve ritenersi che la notifica sia comunque omessa in vista di un'udienza di discussione fissata non solo per una certa data, ma anche per un determinato orario;
orario di cui comunque deve tenersi conto al fine di stabilire se la notifica sia solo tardiva o del tutto omessa.
14) Diversamente opinando, si finirebbe per giustificare ritardi obiettivamente gravi nella instaurazione del contraddittorio con quanto ne consegue con riguardo al principio della ragionevole durata del processo e all'interesse della controparte alla stabilizzazione entro tempi prefissati, certi e ragionevolmente brevi, in coerenza con l'interesse dell'ordinamento alla certezza dei rapporti giuridici.
15) Ciò tanto più nel caso di specie, in cui deve tenersi conto delle esigenze di celerità sottese al rito c.d. , mentre è costante l'insegnamento di legittimità (Cass. 17325/16; Cass. 12874/18; Cass. CP_2
19243/18), di cui il tribunale ha fatto corretta applicazione, secondo cui l'ordinanza resa all'esito della fase sommaria e semplificata costituisce comunque provvedimento idoneo al giudicato con estensione al ricorso ex art. 1, comma 51, Legge 92/12, del noto principio fissato dalle Sezioni Unite
n° 20604/08 per il caso di omessa notifica dell'appello.
16) È vero che la giurisprudenza di legittimità ritiene che nel rito del lavoro, all'inosservanza del termine a comparire ex art. 435, comma 3, c.p.c., consegue non già l'improcedibilità dell'appello, bensì la nullità della notificazione suscettibile, perciò, di essere rinnovata, previa fissazione di una successiva udienza e concessione di un nuovo termine per la notifica, sebbene la stessa sia stata eseguita in un termine "ab initio" insufficiente (così, tra le altre, Cass. 12691/19; Cass. 22166/18).
17) Ma nei casi esaminati dalla Suprema Corte la notifica dell'appello, pur tardiva, era comunque avvenuta in data anteriore a quella fissata per l'udienza di discussione, mentre nel caso di specie la notifica del ricorso in opposizione è non solo avvenuta nello stesso giorno dell'udienza di discussione, non prima, ma anche oltre l'orario fissato per la celebrazione di tale udienza.
18) Sotto altro profilo, anche a voler accedere all'impostazione secondo cui sarebbe rilevante l'effettivo orario in cui l'udienza di discussione del 18.1.24 si è celebrata, non vi è prova, che il reclamante doveva fornire, che l'udienza di discussione si sia tenuta oltre le 10,30; orario che comunque è assistito da presunzione semplice in quanto indicato nel decreto di fissazione udienza.
19) Come ammesso dallo stesso reclamante, dal verbale di udienza non emerge l'orario in cui la stessa si è tenuta, mentre costituiscono indizi insufficienti quelli relativi ai dati informatici relativi alla redazione e sottoscrizione del verbale di udienza (ore 14,13) e del relativo deposito (ore 14,14).
20) Sul punto deve convenirsi con la società reclamata quando afferma che i suddetti orari sono insufficienti a dar conto dell'orario di celebrazione dell'udienza di discussione. Ciò tanto più nella vigenza del processo telematico in cui ben può accadere che gli adempimenti finalizzati alla sottoscrizione digitale e al deposito del verbale di udienza nel fascicolo telematico vengono posti in essere dopo la effettiva celebrazione dell'udienza.
21) Anzi, nel caso di specie deve aggiungersi che dalla lettura del verbale di udienza emerge chiaramente che in un primo momento il difensore del ricorrente aveva chiesto termine per rinnovare la notifica del ricorso in opposizione, che il giudice si era quindi ritirato in camera di consiglio e che, all'esito, il tribunale aveva assegnato termine al ricorrente per documentare l'avvenuta notifica entro il 15.2.24 al fine di valutare la possibilità di assegnare un termine per la sua rinnovazione. 22) Dalla scansione temporale risultante dal verbale di udienza, dunque, risulta che l'udienza si è aperta prima che il giudice, rientrato all'esito della camera di consiglio, abbia invitato il ricorrente a documentare la notifica del ricorso, sicché può al più ipotizzarsi che all'orario delle 13,30 circa il giudice abbia adottato la sua ordinanza, mentre l'apertura dell'udienza era avvenuta comunque alle ore 10,30, ciò che, come detto, deve presumersi sulla base dell'orario indicato nel decreto di fissazione udienza.
23) Ed è certo che alle ore 10,30 il ricorso e il decreto non erano stati notificati alla controparte.
24) Infine, deve aggiungersi che altra circostanza certa nel presente giudizio è che l'avvenuta notifica del ricorso e del decreto non è stata documentata dal ricorrente per tutta la durata dell'udienza del
18.1.24, essendo documentale che tale produzione è avvenuta solo il 13.2.24 a seguito di termine che il giudice ha dovuto concedere nulla risultando in atti alla data del 18.1.24. Sotto tale profilo occorre considerare che la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere, con insegnamento dettato per l'appello incidentale nel rito lavoro, ma chiaramente applicabile anche al caso di specie, che il deposito della notifica del ricorso deve avvenire “al più tardi all'udienza di discussione” (Cass
15726/22; Cass. 7533/86).
25) Le spese di lite devono essere compensate alla luce della particolarità della questione trattata, non risultando precedenti di legittimità riferiti alla notifica del ricorso ex art. 1, comma 51, Legge 92/12, così come dell'appello nel rito lavoro, oltre l'orario fissato per l'udienza di discussione.
26) Dal tenore della decisione discende per l'appellante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge, salva la verifica di eventuali ipotesi soggettive di esenzione a cura della cancelleria (Cass. SSUU 4315/20).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Cosenza n° 449/24, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) compensa le spese di lite;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 23.4.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale