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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 16/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Piero Rocchetti PRESIDENTE Rel.
Dott. Patrizia Visaggi CONSIGLIERE
Dott. Fabrizio Aprile CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n.ro 353 /2024 R.G.L. promossa da:
, nato a [...] il [...] e residente a Parte_1
Sant'Antonio Abate (NA), alla via Casa Attanasio, 5/7 (C.F.
, rapp.to e difeso, giusta procura speciale in C.F._1
calce al ricorso in appello, dagli Avv.ti Salvatore Giannattasio e
Andrea Giannattasio entrambi del Foro di Torre Annunziata, con studio in Castellammare di Stabia (NA), via Salvador Allende 36/a, presso i quali elegge domicilio.
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura P.IVA_1 distrettuale dello Stato di Torino (C.F. – P.IVA_2
fax 06/96514020), domiciliataria in Email_1
Via Arsenale n. 21.
APPELLATO
Oggetto: retribuzione
1 CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato in data 23/07/2024
Per l'appellato: come da memoria depositata in data 15/01/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio, avanti al Tribunale di Parte_1
Torino in funzione di Giudice del lavoro, il Controparte_1
Cont
(d'ora in avanti il ).
[...]
Il ricorrente ha esposto aver prestato servizio alle dipendenze dell'amministrazione scolastica statale negli anni scolastici 2017/18,
2018/19 e 2019/20, in forza di contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) e di non aver fruito di tutte le ferie maturate.
In particolare, ha evidenziato (tramite un prospetto riassuntivo) i periodi in oggetto:
-a.s. 2017/18: Servizio prestato presso l'istituto scolastico statale –
“ISTITUTO SUPERIORE NORBERTO BOBBIO - TOIS03300V” – dal
26/10/2017 al 30/06/2018. Ferie maturate = 23,14.
-a.s. 2018/19: Servizio prestato presso l'istituto scolastico statale –
“ISTITUTO SUPERIORE PREVER - TOIS044009” – dal 18/10/2018 al 30/06/2019. Ferie maturate = 23,89.
-a.s. 2019/20: Servizio prestato presso l'istituto scolastico statale –
“ISTITUTO SUPERIORE PREVER - TOIS044009” – dal 25/09/2019 al 30/06/2020. Ferie maturate = 26,07.
Inoltre, non solo ha fatto presente di non aver goduto delle ferie maturate nell'ambito dei rapporti di lavoro suelencati, ma anche di non averle richieste, di non essere stato adeguatamente informato del diritto di poterne fruire nei periodi di sospensione delle lezioni e, comunque, di non esser stato formalmente invitato dai dirigenti scolastici a goderne.
2 Ha lamentato di non essere stato formalmente avvisato del fatto che la mancata fruizione delle ferie avrebbe comportato la perdita delle stesse, con consequenziale divieto di monetizzazione.
Conseguentemente, ha sostenuto che il mancato godimento delle ferie non poteva “considerarsi la conseguenza di una sua scelta informata e consapevole”.
Per tale ragione, con ricorso iscritto al R.G. n. 4564/2023, ha chiesto il riconoscimento dell'indennità sostitutiva per il mancato godimento di n. 72,1 giorni di ferie pari ad € 5.138,35.
Ha rivendicato, inoltre, il pagamento della indennità sostitutiva per i giorni di festività soppresse maturate e non godute.
Il , rappresentato e difeso nel Controparte_1
giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c. dai propri funzionari, si è costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto delle domande attoree poiché infondate in fatto e in diritto.
Con la sentenza n.300/2024, resa all'udienza del 5 febbraio 2024, il
Tribunale, in parziale accoglimento della domanda, ha condannato il
Cont
a corrispondere a la somma di € 275,33 Parte_1
(somma riconosciuta come dovuta dalla Amministrazione convenuta).
Ricorre in appello, avverso la sentenza di primo grado, Parte_1
chiedendo l'integrale accoglimento della domanda proposta
[...]
con il ricorso introduttivo del giudizio e quindi la condanna dell'appellato al pagamento della residua somma di € 4.706,47.
Il si è costituito tardivamente in giudizio, rimettendosi alle CP_1
valutazioni della Corte, chiedendo di giudicarsi secondo giustizia con compensazione delle spese del grado.
All'udienza del 16.01.2025, all'esito della discussione, il Collegio ha deciso la causa come da separato dispositivo di sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 1.
Il primo giudice ha deciso la causa accogliendo soltanto parzialmente le richieste formulate da parte attorea, ritendo, per contro, corretta la
Cont prospettazione difensiva e di calcolo formulata dal resistente.
In particolare, il giudice di prime cure ha argomentato ritendendo non sussistente in capo all'Amministrazione scolastica alcun onere di espresso invito del docente a tempo determinato a fruire delle ferie, in ragione del fatto che è la legge stessa ad imporre la fruizione delle ferie durante le sospensioni delle lezioni e che, di conseguenza, il lavoratore non potrebbe esimersi dal farlo (salvo legittimo impedimento, ad es. per motivi di salute).
Ancora, ha ritenuto non equiparabile la condizione del lavoratore che, non venendo invitato a godere delle ferie dal suo datore di lavoro, si vede costretto a proseguire incessantemente nella prestazione lavorativa, da quella del docente che interrompe la prestazione nel periodo di sospensione delle lezioni e, in forza di disposizione di legge, fruisce delle ferie maturate (senza incontrare alcun ostacolo al ripristino delle energie psico-fisiche, cui le ferie sono preordinate).
Per il giudice di prime cure, in definitiva, il ricorrente non solo ha avuto la possibilità di esercitare il diritto alle ferie, ma ne ha effettivamente e automaticamente goduto secondo le previsioni di legge e senza pregiudizio alle finalità sottese all'istituto.
Anche con riferimento alle festività soppresse ha statuito che è onere della parte ricorrente dimostrare di avere espressamente richiesto di fruire dei giorni di congedo aggiuntivo, e di non avervi beneficiato per concomitanti esigenze di servizio;
in difetto, i giorni non fruiti non possono essere altrimenti liquidati.
Per tale motivo, la domanda oggetto di causa è stata soltanto parzialmente accolta con riconoscimento in favore del sig. Parte_1
4 della minor somma di € 275,53 a titolo di indennità Pt_1
sostitutiva per le ferie maturate e non godute nel solo anno scolastico
2019/20.
2.
Con il primo motivo di appello viene eccepita l'erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'articolo 5, comma 8, del D.L. 95 del 2012, dell'articolo 1, comma 54, della l. n.2003/88 e dell'articolo 31 della CDFUE., per aver il giudice di prime ritenuto erroneamente che il ricorrente fosse da considerare automaticamente in ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni e per aver ritenuto non sussistente in capo all'Amministrazione scolastica alcun onere di comunicare al docente a tempo determinato di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva.
1) In primo luogo, laddove ritiene che al ricorrente debbano essere sottratti d'ufficio, dal numero di ferie maturate, i giorni di sospensione delle lezioni.
2) In secondo luogo, laddove ritiene che non sussista in capo all'Amministrazione scolastica alcun onere di comunicare al docente a tempo determinato di fruire delle ferie maturate durante i periodi di sospensione delle lezioni – con avviso espresso della perdita in caso di mancata richiesta.
3) In terzo luogo, laddove ritiene che il ricorrente, senza fare alcuna richiesta e senza ricevere alcuna comunicazione dal D.S., abbia fruito automaticamente delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni.
2.1
Ritiene il Collegio che il motivo sia fondato e meriti accoglimento.
In merito la Suprema Corte è oramai chiara nell'affermare che:
5 “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n. 228 del 2012 - dev'essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-
619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto
alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche. Sez. L -
, Ordinanza n. 16715 del 17/06/2024 “.
Sul punto si riporta la sentenza n.437/24 di questa Corte territoriale che (a seguito di rinvio da Cass.15415/24) ha rilevato e ritenuto quanto segue:
“1. Con ordinanza n. 15415/2024 la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza di questa corte territoriale n. 583/22 nella parte in cui aveva respinto l'appello nei confronti della sentenza n. 83/22 del Tribunale di Torino con riferimento al computo dei giorni di ferie per i quali era consentita la monetarizzazione e il trattamento della giornata del sabato.
Secondo la sentenza di secondo grado, per l'anno scolastico 2012/13 per il personale docente e ATA assunto a termine la monetarizzazione delle ferie non godute è consentita limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli di sospensione delle lezioni secondo il calendario scolastico regionale e le giornate di sabato devono essere considerate ai fini del calcolo dei giorni da fruire ex lege.
6 Nella pronuncia rescindente la S.C. ha accolto il ricorso affermando il seguente principio di diritto: «Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del
2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia,
Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-
569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione
adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno››.
2. Riassume la causa (Omissis) chiedendo di condannare il
[...]
a pagargli la somma di euro 1.149,89, oltre Controparte_1 interessi legali o rivalutazione monetaria. Il convenuto, preso atto CP_1 del principio di diritto enunciato dalla S.C., ha chiesto di giudicare secondo giustizia sulla domanda avversaria.
All'udienza del 14.11.2024 la causa è stata discussa e decisa con lettura del dispositivo.
3. Il non ha provato ma, prima ancora, neppure dedotto, di avere CP_1 posto il ricorrente in condizione di esercitare il diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, non ha dimostrato di averlo inutilmente invitato a godere delle ferie relative all'anno scolastico
2012/13 e di averlo avvisato che, in caso di mancata fruizione, avrebbe perso il diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva.
7 Pertanto, in applicazione della statuizione della S.C., la somma (ulteriore rispetto agli euro 2.450,64 che il Tribunale ha riconosciuto dovuti in forza della “clausola di salvaguardia” prevista dal CCNL 14.8.2011), ammonta non (come da statuizione della sentenza di secondo grado) a euro
1.180,93, ma a euro 2.330,73, oltre interessi”.
Sempre la Suprema Corte ha affermato, in contrasto con quanto ritenuto dal primo Giudice della presente causa, che:
“Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n.
228 del 2012.
In realtà, diversamente da quanto opinato dalla corte territoriale, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del D.Lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro”.
(Cass.civ.sez.lav.n 16715/2024).
3.
Con il secondo motivo di appello viene sostenuta l'erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art.18 ccnl del 6 luglio 1995, come integrato dall'art. 46, co. 2, ccnl 16 febbraio 1999, dell'art. 1 e 2 della l. n. 937 del 1977, degli artt. 2 e 7 della direttiva
2003/88 e dell'art. 31 della cdfue, per aver il giudice di prime cure
8 ritenuto erroneamente che sia onere del docente richiedere e fruire delle festività soppresse.
Ritiene il Collegio che il motivo sia fondato e meriti accoglimento.
Ora, come evidenziato dalla Difesa di parte appellante, l'art.18 CCNL del 6 luglio 1995, come integrato dall'art. 46, comma 2, CCNL 16 febbraio 1999, ha definito le festività soppresse come “giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge n. 937 del 1977”, assimilandole sostanzialmente alle ferie.
Sul punto la Suprema Corte ha affermato (con riferimento ai dipendenti degli enti pubblici economici) che:
“L'assenza, nella contrattazione collettiva per i dipendenti degli enti pubblici non economici, di una specifica disciplina per la mancata fruizione delle giornate di riposo per festività soppresse, previste dall'art. 1 della l. n. 937 del 1977, non può ritenersi ostativa alla loro monetizzazione alla cessazione del rapporto ove ricorrano gli stessi presupposti che consentono la monetizzazione delle ferie, in ragione delle chiare disposizioni dettate dall'art. 2 di detta legge per le quattro giornate di riposo ivi previste e della loro sostanziale assimilabilità alle ferie”. (Sez. L -
, Ordinanza n. 8926 del 04/04/2024).
Quindi per i Supremi giudici, in tema di monetizzazione, si applica per le festività soppresse la stessa disciplina richiamata per le ferie maturate e non godute e, quindi, in difetto di richiesta da parte del docente e in difetto di comunicazioni da parte della istituzione scolastica, all'appellante spetta alla cessazione del rapporto di lavoro l'indennità sostitutiva.
4.
Cont Pertanto, in accoglimento dell'appello, il deve essere condannato a pagare a la somma di € 4.706,47 Parte_1
oltre interessi di legge dal dovuto al saldo. Sulla quantificazione dell'importo non vi sono contestazioni da parte della difesa della
9 appellata in sede di costituzione.
L'appellato deve essere condannato a rimborsare all'appellante le spese di lite, in base al principio della soccombenza.
Spese che per il primo grado vengono rideterminate (in relazione alla entità della condanna) in € 1.030 e per il presente in € 962,00 oltre, per entrambi, rimborso forfettario IVA e CPA con distrazione in favore dei Difensori (si è fatto riferimento allo scaglione di valore fino ad € 5.200,00, senza la fase istruttoria, determinato sui valori minimi stante la ormai serialità della causa)
P . Q . M .
Visto l'art. 437 c.p.c.,
In accoglimento dell'appello, condanna il a pagare a Controparte_1 Parte_1
la somma di € 4.706,47 oltre interessi di legge dal dovuto al
[...]
saldo; condanna il a rimborsare a Controparte_1
le spese di lite che per il primo grado di giudizio Parte_1 vengono rideterminate in € 1030,00 e per il presente in € 962,00 oltre, per entrambi, rimborso forfettario, IVA e CPA con distrazione in favore dei difensori.
Così deciso all'udienza del 16.01.2025
IL PRESIDENTE est.
Dott. Piero Rocchetti
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Piero Rocchetti PRESIDENTE Rel.
Dott. Patrizia Visaggi CONSIGLIERE
Dott. Fabrizio Aprile CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n.ro 353 /2024 R.G.L. promossa da:
, nato a [...] il [...] e residente a Parte_1
Sant'Antonio Abate (NA), alla via Casa Attanasio, 5/7 (C.F.
, rapp.to e difeso, giusta procura speciale in C.F._1
calce al ricorso in appello, dagli Avv.ti Salvatore Giannattasio e
Andrea Giannattasio entrambi del Foro di Torre Annunziata, con studio in Castellammare di Stabia (NA), via Salvador Allende 36/a, presso i quali elegge domicilio.
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura P.IVA_1 distrettuale dello Stato di Torino (C.F. – P.IVA_2
fax 06/96514020), domiciliataria in Email_1
Via Arsenale n. 21.
APPELLATO
Oggetto: retribuzione
1 CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato in data 23/07/2024
Per l'appellato: come da memoria depositata in data 15/01/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio, avanti al Tribunale di Parte_1
Torino in funzione di Giudice del lavoro, il Controparte_1
Cont
(d'ora in avanti il ).
[...]
Il ricorrente ha esposto aver prestato servizio alle dipendenze dell'amministrazione scolastica statale negli anni scolastici 2017/18,
2018/19 e 2019/20, in forza di contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) e di non aver fruito di tutte le ferie maturate.
In particolare, ha evidenziato (tramite un prospetto riassuntivo) i periodi in oggetto:
-a.s. 2017/18: Servizio prestato presso l'istituto scolastico statale –
“ISTITUTO SUPERIORE NORBERTO BOBBIO - TOIS03300V” – dal
26/10/2017 al 30/06/2018. Ferie maturate = 23,14.
-a.s. 2018/19: Servizio prestato presso l'istituto scolastico statale –
“ISTITUTO SUPERIORE PREVER - TOIS044009” – dal 18/10/2018 al 30/06/2019. Ferie maturate = 23,89.
-a.s. 2019/20: Servizio prestato presso l'istituto scolastico statale –
“ISTITUTO SUPERIORE PREVER - TOIS044009” – dal 25/09/2019 al 30/06/2020. Ferie maturate = 26,07.
Inoltre, non solo ha fatto presente di non aver goduto delle ferie maturate nell'ambito dei rapporti di lavoro suelencati, ma anche di non averle richieste, di non essere stato adeguatamente informato del diritto di poterne fruire nei periodi di sospensione delle lezioni e, comunque, di non esser stato formalmente invitato dai dirigenti scolastici a goderne.
2 Ha lamentato di non essere stato formalmente avvisato del fatto che la mancata fruizione delle ferie avrebbe comportato la perdita delle stesse, con consequenziale divieto di monetizzazione.
Conseguentemente, ha sostenuto che il mancato godimento delle ferie non poteva “considerarsi la conseguenza di una sua scelta informata e consapevole”.
Per tale ragione, con ricorso iscritto al R.G. n. 4564/2023, ha chiesto il riconoscimento dell'indennità sostitutiva per il mancato godimento di n. 72,1 giorni di ferie pari ad € 5.138,35.
Ha rivendicato, inoltre, il pagamento della indennità sostitutiva per i giorni di festività soppresse maturate e non godute.
Il , rappresentato e difeso nel Controparte_1
giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c. dai propri funzionari, si è costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto delle domande attoree poiché infondate in fatto e in diritto.
Con la sentenza n.300/2024, resa all'udienza del 5 febbraio 2024, il
Tribunale, in parziale accoglimento della domanda, ha condannato il
Cont
a corrispondere a la somma di € 275,33 Parte_1
(somma riconosciuta come dovuta dalla Amministrazione convenuta).
Ricorre in appello, avverso la sentenza di primo grado, Parte_1
chiedendo l'integrale accoglimento della domanda proposta
[...]
con il ricorso introduttivo del giudizio e quindi la condanna dell'appellato al pagamento della residua somma di € 4.706,47.
Il si è costituito tardivamente in giudizio, rimettendosi alle CP_1
valutazioni della Corte, chiedendo di giudicarsi secondo giustizia con compensazione delle spese del grado.
All'udienza del 16.01.2025, all'esito della discussione, il Collegio ha deciso la causa come da separato dispositivo di sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 1.
Il primo giudice ha deciso la causa accogliendo soltanto parzialmente le richieste formulate da parte attorea, ritendo, per contro, corretta la
Cont prospettazione difensiva e di calcolo formulata dal resistente.
In particolare, il giudice di prime cure ha argomentato ritendendo non sussistente in capo all'Amministrazione scolastica alcun onere di espresso invito del docente a tempo determinato a fruire delle ferie, in ragione del fatto che è la legge stessa ad imporre la fruizione delle ferie durante le sospensioni delle lezioni e che, di conseguenza, il lavoratore non potrebbe esimersi dal farlo (salvo legittimo impedimento, ad es. per motivi di salute).
Ancora, ha ritenuto non equiparabile la condizione del lavoratore che, non venendo invitato a godere delle ferie dal suo datore di lavoro, si vede costretto a proseguire incessantemente nella prestazione lavorativa, da quella del docente che interrompe la prestazione nel periodo di sospensione delle lezioni e, in forza di disposizione di legge, fruisce delle ferie maturate (senza incontrare alcun ostacolo al ripristino delle energie psico-fisiche, cui le ferie sono preordinate).
Per il giudice di prime cure, in definitiva, il ricorrente non solo ha avuto la possibilità di esercitare il diritto alle ferie, ma ne ha effettivamente e automaticamente goduto secondo le previsioni di legge e senza pregiudizio alle finalità sottese all'istituto.
Anche con riferimento alle festività soppresse ha statuito che è onere della parte ricorrente dimostrare di avere espressamente richiesto di fruire dei giorni di congedo aggiuntivo, e di non avervi beneficiato per concomitanti esigenze di servizio;
in difetto, i giorni non fruiti non possono essere altrimenti liquidati.
Per tale motivo, la domanda oggetto di causa è stata soltanto parzialmente accolta con riconoscimento in favore del sig. Parte_1
4 della minor somma di € 275,53 a titolo di indennità Pt_1
sostitutiva per le ferie maturate e non godute nel solo anno scolastico
2019/20.
2.
Con il primo motivo di appello viene eccepita l'erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'articolo 5, comma 8, del D.L. 95 del 2012, dell'articolo 1, comma 54, della l. n.2003/88 e dell'articolo 31 della CDFUE., per aver il giudice di prime ritenuto erroneamente che il ricorrente fosse da considerare automaticamente in ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni e per aver ritenuto non sussistente in capo all'Amministrazione scolastica alcun onere di comunicare al docente a tempo determinato di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva.
1) In primo luogo, laddove ritiene che al ricorrente debbano essere sottratti d'ufficio, dal numero di ferie maturate, i giorni di sospensione delle lezioni.
2) In secondo luogo, laddove ritiene che non sussista in capo all'Amministrazione scolastica alcun onere di comunicare al docente a tempo determinato di fruire delle ferie maturate durante i periodi di sospensione delle lezioni – con avviso espresso della perdita in caso di mancata richiesta.
3) In terzo luogo, laddove ritiene che il ricorrente, senza fare alcuna richiesta e senza ricevere alcuna comunicazione dal D.S., abbia fruito automaticamente delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni.
2.1
Ritiene il Collegio che il motivo sia fondato e meriti accoglimento.
In merito la Suprema Corte è oramai chiara nell'affermare che:
5 “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n. 228 del 2012 - dev'essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-
619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto
alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche. Sez. L -
, Ordinanza n. 16715 del 17/06/2024 “.
Sul punto si riporta la sentenza n.437/24 di questa Corte territoriale che (a seguito di rinvio da Cass.15415/24) ha rilevato e ritenuto quanto segue:
“1. Con ordinanza n. 15415/2024 la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza di questa corte territoriale n. 583/22 nella parte in cui aveva respinto l'appello nei confronti della sentenza n. 83/22 del Tribunale di Torino con riferimento al computo dei giorni di ferie per i quali era consentita la monetarizzazione e il trattamento della giornata del sabato.
Secondo la sentenza di secondo grado, per l'anno scolastico 2012/13 per il personale docente e ATA assunto a termine la monetarizzazione delle ferie non godute è consentita limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli di sospensione delle lezioni secondo il calendario scolastico regionale e le giornate di sabato devono essere considerate ai fini del calcolo dei giorni da fruire ex lege.
6 Nella pronuncia rescindente la S.C. ha accolto il ricorso affermando il seguente principio di diritto: «Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del
2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia,
Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-
569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione
adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno››.
2. Riassume la causa (Omissis) chiedendo di condannare il
[...]
a pagargli la somma di euro 1.149,89, oltre Controparte_1 interessi legali o rivalutazione monetaria. Il convenuto, preso atto CP_1 del principio di diritto enunciato dalla S.C., ha chiesto di giudicare secondo giustizia sulla domanda avversaria.
All'udienza del 14.11.2024 la causa è stata discussa e decisa con lettura del dispositivo.
3. Il non ha provato ma, prima ancora, neppure dedotto, di avere CP_1 posto il ricorrente in condizione di esercitare il diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, non ha dimostrato di averlo inutilmente invitato a godere delle ferie relative all'anno scolastico
2012/13 e di averlo avvisato che, in caso di mancata fruizione, avrebbe perso il diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva.
7 Pertanto, in applicazione della statuizione della S.C., la somma (ulteriore rispetto agli euro 2.450,64 che il Tribunale ha riconosciuto dovuti in forza della “clausola di salvaguardia” prevista dal CCNL 14.8.2011), ammonta non (come da statuizione della sentenza di secondo grado) a euro
1.180,93, ma a euro 2.330,73, oltre interessi”.
Sempre la Suprema Corte ha affermato, in contrasto con quanto ritenuto dal primo Giudice della presente causa, che:
“Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n.
228 del 2012.
In realtà, diversamente da quanto opinato dalla corte territoriale, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del D.Lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro”.
(Cass.civ.sez.lav.n 16715/2024).
3.
Con il secondo motivo di appello viene sostenuta l'erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art.18 ccnl del 6 luglio 1995, come integrato dall'art. 46, co. 2, ccnl 16 febbraio 1999, dell'art. 1 e 2 della l. n. 937 del 1977, degli artt. 2 e 7 della direttiva
2003/88 e dell'art. 31 della cdfue, per aver il giudice di prime cure
8 ritenuto erroneamente che sia onere del docente richiedere e fruire delle festività soppresse.
Ritiene il Collegio che il motivo sia fondato e meriti accoglimento.
Ora, come evidenziato dalla Difesa di parte appellante, l'art.18 CCNL del 6 luglio 1995, come integrato dall'art. 46, comma 2, CCNL 16 febbraio 1999, ha definito le festività soppresse come “giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge n. 937 del 1977”, assimilandole sostanzialmente alle ferie.
Sul punto la Suprema Corte ha affermato (con riferimento ai dipendenti degli enti pubblici economici) che:
“L'assenza, nella contrattazione collettiva per i dipendenti degli enti pubblici non economici, di una specifica disciplina per la mancata fruizione delle giornate di riposo per festività soppresse, previste dall'art. 1 della l. n. 937 del 1977, non può ritenersi ostativa alla loro monetizzazione alla cessazione del rapporto ove ricorrano gli stessi presupposti che consentono la monetizzazione delle ferie, in ragione delle chiare disposizioni dettate dall'art. 2 di detta legge per le quattro giornate di riposo ivi previste e della loro sostanziale assimilabilità alle ferie”. (Sez. L -
, Ordinanza n. 8926 del 04/04/2024).
Quindi per i Supremi giudici, in tema di monetizzazione, si applica per le festività soppresse la stessa disciplina richiamata per le ferie maturate e non godute e, quindi, in difetto di richiesta da parte del docente e in difetto di comunicazioni da parte della istituzione scolastica, all'appellante spetta alla cessazione del rapporto di lavoro l'indennità sostitutiva.
4.
Cont Pertanto, in accoglimento dell'appello, il deve essere condannato a pagare a la somma di € 4.706,47 Parte_1
oltre interessi di legge dal dovuto al saldo. Sulla quantificazione dell'importo non vi sono contestazioni da parte della difesa della
9 appellata in sede di costituzione.
L'appellato deve essere condannato a rimborsare all'appellante le spese di lite, in base al principio della soccombenza.
Spese che per il primo grado vengono rideterminate (in relazione alla entità della condanna) in € 1.030 e per il presente in € 962,00 oltre, per entrambi, rimborso forfettario IVA e CPA con distrazione in favore dei Difensori (si è fatto riferimento allo scaglione di valore fino ad € 5.200,00, senza la fase istruttoria, determinato sui valori minimi stante la ormai serialità della causa)
P . Q . M .
Visto l'art. 437 c.p.c.,
In accoglimento dell'appello, condanna il a pagare a Controparte_1 Parte_1
la somma di € 4.706,47 oltre interessi di legge dal dovuto al
[...]
saldo; condanna il a rimborsare a Controparte_1
le spese di lite che per il primo grado di giudizio Parte_1 vengono rideterminate in € 1030,00 e per il presente in € 962,00 oltre, per entrambi, rimborso forfettario, IVA e CPA con distrazione in favore dei difensori.
Così deciso all'udienza del 16.01.2025
IL PRESIDENTE est.
Dott. Piero Rocchetti
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