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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/07/2025, n. 7942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7942 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
II Sezione Lavoro e Previdenza in persona del Giudice dott. Ermanno CAMBRIA, all'udienza del 7 luglio 2025, in esito alla Camera di Consiglio ha pronunciato, ai sensi dell'articolo 429, primo comma, prima parte, c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 14.741 del Ruolo Lavoro e Previdenza dell'anno 2025, promossa da:
nata a [...], il [...], Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, via Ercolano, 8, presso lo studio dell'avv. G.
DEL CLAUDIO, che la rappresenta e difende, come da procura in atti.
-PARTE RICORRENTE-
C O N T R O
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
-PARTE CONVENUTA N.C.-
OGGETTO: riconoscimento “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”.
CONCLUSIONI
come in atti SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Roma, in persona dell'intestato Giudice, premesso:
-che, con ricorso ritualmente notificato, la ricorrente esponeva:
1) di aver prestato servizio alle dipendenze del come Controparte_1
docente, con contratto a tempo determinato, nei periodi esattamente precisati in ricorso, svolgendo mansioni identiche rispetto al personale assunto a tempo indeterminato;
2) di non aver usufruito del beneficio previsto dall'art. 1, commi 121 e ss. legge n. 107/2015 costituito dall'attribuzione della c.d. “Carta Elettronica del
Docente”, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali;
-che, tutto ciò premesso, sosteneva la ricorrente che l'esclusione da tale beneficio, prevista dai D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016, dovesse ritenersi contrastante con i principi costituzionali di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione nonché con quelli dettati dall'art. 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE del 28 giugno
1999, chiedendo la condanna dell'amministrazione all'attribuzione della menzionata “Carta Elettronica del Docente”, dell'importo nominale di euro
500,00= per ogni anno scolastico;
-che la convenuta non si costituiva in giudizio;
-che peraltro non vi è in atti (né del fascicolo cartaceo né di quello telematico) prova dell'avvenuta notificazione del ricorso alla parte convenuta;
-che all'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza, della cui motivazione e del cui dispositivo si dava immediata lettura;
OSSERVA:
-che il ricorso è improcedibile per mancata notificazione del ricorso introduttivo, tenuto altresì conto che non è applicabile, in assenza della parte interessata e quindi d'ufficio, la pur riconosciuta possibilità di concedere nuovo termine per la notificazione del ricorso stesso (così Cass., 27 gennaio 2015,
n.1483 e successivamente Cass., 1 febbraio 2017, n.2621);
-che non è luogo pronunciare sulle spese, stante la non costituzione della parte convenuta;
P.T.M.
-visto l'art. 429 c.p.c.;
-ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta;
-dichiara improcedibile il ricorso e non luogo a provvedere sulle spese di lite del grado.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 7 luglio 2025.
Il Giudice
dott. Ermanno CAMBRIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
II Sezione Lavoro e Previdenza in persona del Giudice dott. Ermanno CAMBRIA, all'udienza del 7 luglio 2025, in esito alla Camera di Consiglio ha pronunciato, ai sensi dell'articolo 429, primo comma, prima parte, c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 14.741 del Ruolo Lavoro e Previdenza dell'anno 2025, promossa da:
nata a [...], il [...], Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, via Ercolano, 8, presso lo studio dell'avv. G.
DEL CLAUDIO, che la rappresenta e difende, come da procura in atti.
-PARTE RICORRENTE-
C O N T R O
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
-PARTE CONVENUTA N.C.-
OGGETTO: riconoscimento “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”.
CONCLUSIONI
come in atti SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Roma, in persona dell'intestato Giudice, premesso:
-che, con ricorso ritualmente notificato, la ricorrente esponeva:
1) di aver prestato servizio alle dipendenze del come Controparte_1
docente, con contratto a tempo determinato, nei periodi esattamente precisati in ricorso, svolgendo mansioni identiche rispetto al personale assunto a tempo indeterminato;
2) di non aver usufruito del beneficio previsto dall'art. 1, commi 121 e ss. legge n. 107/2015 costituito dall'attribuzione della c.d. “Carta Elettronica del
Docente”, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali;
-che, tutto ciò premesso, sosteneva la ricorrente che l'esclusione da tale beneficio, prevista dai D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016, dovesse ritenersi contrastante con i principi costituzionali di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione nonché con quelli dettati dall'art. 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE del 28 giugno
1999, chiedendo la condanna dell'amministrazione all'attribuzione della menzionata “Carta Elettronica del Docente”, dell'importo nominale di euro
500,00= per ogni anno scolastico;
-che la convenuta non si costituiva in giudizio;
-che peraltro non vi è in atti (né del fascicolo cartaceo né di quello telematico) prova dell'avvenuta notificazione del ricorso alla parte convenuta;
-che all'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza, della cui motivazione e del cui dispositivo si dava immediata lettura;
OSSERVA:
-che il ricorso è improcedibile per mancata notificazione del ricorso introduttivo, tenuto altresì conto che non è applicabile, in assenza della parte interessata e quindi d'ufficio, la pur riconosciuta possibilità di concedere nuovo termine per la notificazione del ricorso stesso (così Cass., 27 gennaio 2015,
n.1483 e successivamente Cass., 1 febbraio 2017, n.2621);
-che non è luogo pronunciare sulle spese, stante la non costituzione della parte convenuta;
P.T.M.
-visto l'art. 429 c.p.c.;
-ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta;
-dichiara improcedibile il ricorso e non luogo a provvedere sulle spese di lite del grado.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 7 luglio 2025.
Il Giudice
dott. Ermanno CAMBRIA