Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 12/03/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo - sez. civ. - così composto dott. Eugenio Maria Turco - presidente dott.ssa Francesca Capuzzi - giudice rel. est. dott. Davide Palmieri - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel ricorso iscritto al n. 2541/2024 del R.G.V.G. e vertente tra
), elettivamente domiciliata in Roma, via Cipro n. Parte 1 (c.f. C.F. 1
12, presso lo studio dell'avv. Roberto Marotta, dal quale è rappresentata e difesa, come da procura allegata al ricorso adottante
e
Controparte_1 (c.f. C.F. 2
) nata a [...] il [...]
e residente in [...]
adottanda nonché
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica interventore ex lege
Oggetto: Adozione di maggiorenne
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte 1 ha chiesto, previaCon ricorso depositato in data 14 ottobre 2024 la sig.ra fissazione dell'udienza dinanzi al Presidente del Tribunale per l'acquisizione del consenso da parte dell'adottante e dell'adottanda nonché delle dichiarazioni di assenso ai sensi dell'art.297 c.c., dichiararsi in suo favore l'adozione di Controparte_1 , nata a [...]shkovichi
(Bielorussia) il 27.9.2005. A sostegno, la ricorrente ha dedotto: l'inizio della frequentazione con l'adottanda già nel 2012 attraverso un programma di accoglienza per i minori bielorussi curato dall'Associazione "Aspettando un angelo" con sede a Ladispoli;
il trascorrere di
CP 1 dinanzi al Tribunale per i minorenni di Perugia ottenendo il decreto di idoneità all'adozione; il mancato perfezionamento di detto procedimento per via della revoca, del
Per solo sig. -, della propria disponibilità all'adozione; di aver incardinato, a seguito di una crisi coniugale, il procedimento di separazione giudiziale presso il Tribunale di Viterbo avente R.g. n.2864/2022 ottenendo la sentenza non definitiva di separazione n. 336/2024, pubblicata in data 11.3.2024 e passata poi in giudicato;
la prosecuzione e il consolidamento del rapporto affettivo tra le due donne, che ha indotto la ricorrente a ospitare l'odierna adottanda nella propria casa ed ad andare a farle visita in Bielorussia anche una volta non più coniugata;
il mancato riconoscimento da parte del padre biologico dell'adottanda al momento della nascita;
la circostanza per cui il suo nominativo nell'atto di nascita dell'odierna adottanda è stato inserito su richiesta di quest'ultima, senza che ciò comporti il sorgere di un rapporto di genitorialità legale;
la decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre biologica dell'adottanda, dichiarata con sentenza del Tribunale provinciale di
Logoisk, regione di Minsk, del 26.5.2010 e passata in giudicato in data 8.6.2010; l'assenso della sig.ra Parte 2 madre biologica dell'adottanda, all'adozione con rinuncia '
alla notifica del ricorso.
All'udienza del 9 gennaio 2025, fissata per la comparizione delle parti davanti al giudice delegato, acquisite le dichiarazioni di assenso dell'adottanda e dell'adottante, la causa veniva riservata al Collegio.
Ciò posto, il Collegio, dato atto che il P.M. nulla ha opposto, ritiene di accogliere il ricorso.
Relativamente agli assensi necessari per procedere all'adozione, in ordine all'adottante, può ritenersi soddisfatto l'art. 297 c.c. sul rilievo che la stessa non ha figli ed è separata per effetto della sentenza non definitiva n. 336/2024, pubblicata in data 11.3.2024 ormai passata in Per giudicato, circostanza che rende superfluo l'eventuale consenso del sig.
Ad analoga conclusione può giungersi con riferimento alla posizione dell'adottanda: essendo la stessa ancora nubile come risultante dal certificato attestante l'inesistenza di atti di matrimonio n.11 del 2 marzo 2024 rilasciato dall'Ufficio dello Stato Civile del Comitato
esecutivo della provincia di Logoisk allegato al ricorso;
avendo la madre biologica, che già era stata dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale, prestato l'assenso all'adozione come risultante dalla dichiarazione resa dinanzi al Notaio del Distretto Notarile
della Regione di Minsk Pazharitskaia Tatiana Leonidovna, il 5.6.2024 e versata in atti congiuntamente ad una traduzione giurata;
e non essendovi la necessità di acquisire l'assenso del padre biologico stante il mancato riconoscimento della figlia.
Trova da ultimo conferma, nella documentazione prodotta, quanto allegato dalla ricorrente per cui, ai sensi dell'art. 55 del Codice della Famiglia Bielorusso, l'inserimento del nominativo del padre biologico nell'atto di nascita dell'adottanda, su indicazione di quest'ultima, non determina il sorgere di un rapporto di genitorialità legale.
La volontà di prestare il consenso all'adozione è stata poi confermata dall'adottante e dall'adottanda all'udienza tenutasi dinanzi al Giudice delegato, nel corso della quale le parti hanno concordemente dichiarato di avere un solido legame affettivo, che si è instaurato fin da quando la ragazza era una bambina di sei anni e mezzo, viveva in un orfanotrofio in
Bielorussia, non avendo mai conosciuto i propri genitori, ed aveva iniziato a venire sistematicamente in Italia in casa della signora Pt 1 dove attualmente le due donne convivono.
Alla luce di tali circostanze è evidente la convenienza dell'adozione per CP_1 seppure, infatti, l'effettività della vita familiare è comunque garantita dalla convivenza tra le due donne, che non incontra più ostacolo per la maggiore età raggiunta da CP_1, è chiaro che l'acquisizione dello status di figlia le consentirà di avere il riconoscimento giuridico e sociale di una condizione di filiazione che corrisponde al suo intimo sentire e al rapporto di fatto instaurato con la signora Pt_1
Pertanto, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 312 c.c. e non risultando circostanze ostative all'adozione, la domanda va accolta.
Nulla sulle spese in ragione della natura del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale così provvede:
- dispone farsi luogo all'adozione di Controparte_1 nata a [...] il
27.9.2005 (c.f. Parte 1 Inata a Belvedere di C.F. 2 ), da parte di
);PI (CZ) in data 8 gennaio 1960 (c.f. C.F. 1 manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art.314 c.c..
nulla per le spese;
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 7 marzo 2025
Il Giudice rel. est Il Presidente
dott.ssa Francesca Capuzzi dott. Eugenio Maria Turco