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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/04/2025, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6968/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Quarta Sezione Civile
riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente dr.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice rel. dr.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 24/10/2024, assunto in decisione all'udienza in data 01/04/2025 e vertente TRA nata a [...] in data [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. MIEDICO GIOVANNI, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE –
E nato a [...] in data [...] (C.F.: Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. SALA STEFANO, ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RESISTENTE –
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica OGGETTO: Separazione giudiziale Causa trattenuta in decisione all'udienza del 01.04.2025 ove le parti hanno raggiunto un accordo volto alla definizione in via transattiva della controversia e per l'effetto hanno rassegnato e chiesto il recepimento delle seguenti CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con rinuncia da parte di alla richiesta di Pt_1 addebito;
2. Le parti vivranno entrambe presso l'attuale abitazione coniugale sita in CI SA, via Pietro Frattini n.8, nel reciproco e mutuo rispetto;
3. Le parti si impegnano a conferire mandato a una agenzia immobiliare per la messa in vendita dell'immobile di cui sopra. La casa verrà messa in vendita alla cifra suggerita dall'agenzia immobiliare ma le parti si impegnano a rivedere la richiesta ogni tre mesi in caso di mancanza di proposte;
4. Finchè perdurerà la coabitazione, verserà ad a titolo di contributo al suo CP_1 Pt_1 mantenimento, la somma mensile di euro 300,00 e continuerà a sostenere tutte le spese CP_1 dell'immobile; dal giorno del rilascio dell'immobile successivo alla vendita sospenderà il CP_1 contributo al mantenimento, anche alla luce della successiva statuizione sulla divisione del prezzo;
5. Le parti concordano che, una volta incassato il prezzo della vendita dell'immobile, decurtate tutte le spese necessarie per la vendita, il ricavato sarà suddiviso al 50% ma ciascuna parte si impegnerà a mettere da parte euro 5.000,00 ciascuno per il figlio e inoltre verserà euro 7.000,00 a Tale Per_1 CP_1 Pt_1 versamento dovrà avvenire entro 30 giorni dal rogito notarile.
6. Le parti si dichiarano, dal momento dell'incasso della vendita e della somma di euro 7.000,00 da ad reciprocamente ed economicamente indipendenti;
CP_1 Pt_1
7. si impegna a rimettere la querela all'udienza del 14.04.2025 e relativa ai fatti del 23.07.2022; Pt_1
8. asporterà dalla casa familiare soltanto il televisore, la restante mobilia resterà nella disponibilità CP_1 di che potrà disporne liberamente. Pt_1
9. Rinuncia a tutte le altre domande;
10. Spese di lite compensate. MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel corso dell'istruttoria, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi all'udienza del 01.04.2025 possono essere approvate e recepite nella presente sentenza e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del giudizio, considerato l'accordo raggiunto, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di , con ricorso depositato in data 24/10/2024, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia la separazione di e che hanno Parte_1 Controparte_1 celebrato matrimonio con rito concordatario a CI SA (MI) in data 10.06.1995 (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CI SA al n.92, parte II, Serie A, anno 1995), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Manda la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CI SA (MI) al suo passaggio in giudicato per le annotazioni di legge;
III. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 3 aprile 2025 Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Quarta Sezione Civile
riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente dr.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice rel. dr.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 24/10/2024, assunto in decisione all'udienza in data 01/04/2025 e vertente TRA nata a [...] in data [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. MIEDICO GIOVANNI, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE –
E nato a [...] in data [...] (C.F.: Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. SALA STEFANO, ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RESISTENTE –
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica OGGETTO: Separazione giudiziale Causa trattenuta in decisione all'udienza del 01.04.2025 ove le parti hanno raggiunto un accordo volto alla definizione in via transattiva della controversia e per l'effetto hanno rassegnato e chiesto il recepimento delle seguenti CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con rinuncia da parte di alla richiesta di Pt_1 addebito;
2. Le parti vivranno entrambe presso l'attuale abitazione coniugale sita in CI SA, via Pietro Frattini n.8, nel reciproco e mutuo rispetto;
3. Le parti si impegnano a conferire mandato a una agenzia immobiliare per la messa in vendita dell'immobile di cui sopra. La casa verrà messa in vendita alla cifra suggerita dall'agenzia immobiliare ma le parti si impegnano a rivedere la richiesta ogni tre mesi in caso di mancanza di proposte;
4. Finchè perdurerà la coabitazione, verserà ad a titolo di contributo al suo CP_1 Pt_1 mantenimento, la somma mensile di euro 300,00 e continuerà a sostenere tutte le spese CP_1 dell'immobile; dal giorno del rilascio dell'immobile successivo alla vendita sospenderà il CP_1 contributo al mantenimento, anche alla luce della successiva statuizione sulla divisione del prezzo;
5. Le parti concordano che, una volta incassato il prezzo della vendita dell'immobile, decurtate tutte le spese necessarie per la vendita, il ricavato sarà suddiviso al 50% ma ciascuna parte si impegnerà a mettere da parte euro 5.000,00 ciascuno per il figlio e inoltre verserà euro 7.000,00 a Tale Per_1 CP_1 Pt_1 versamento dovrà avvenire entro 30 giorni dal rogito notarile.
6. Le parti si dichiarano, dal momento dell'incasso della vendita e della somma di euro 7.000,00 da ad reciprocamente ed economicamente indipendenti;
CP_1 Pt_1
7. si impegna a rimettere la querela all'udienza del 14.04.2025 e relativa ai fatti del 23.07.2022; Pt_1
8. asporterà dalla casa familiare soltanto il televisore, la restante mobilia resterà nella disponibilità CP_1 di che potrà disporne liberamente. Pt_1
9. Rinuncia a tutte le altre domande;
10. Spese di lite compensate. MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel corso dell'istruttoria, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi all'udienza del 01.04.2025 possono essere approvate e recepite nella presente sentenza e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del giudizio, considerato l'accordo raggiunto, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di , con ricorso depositato in data 24/10/2024, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia la separazione di e che hanno Parte_1 Controparte_1 celebrato matrimonio con rito concordatario a CI SA (MI) in data 10.06.1995 (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CI SA al n.92, parte II, Serie A, anno 1995), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Manda la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CI SA (MI) al suo passaggio in giudicato per le annotazioni di legge;
III. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 3 aprile 2025 Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona