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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 27/10/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di LE, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 233/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nato a [...] l'[...], cod. fisc. Parte_1
, , nato a [...] l'[...], cod. C.F._1 Parte_2 fisc. , rappresentati e difesi, in virtù di mandato in calce all'atto C.F._2 di appello, dall'avv. presso lo studio del quale elettivamente domiciliano Parte_2 in Battipaglia, alla via Serroni, n. 43; appellanti
E
“ , con sede legale in Torino, piazza San Carlo, n. 156, Controparte_1 cod. fisc. e p. iva , in persona del procuratore, avv. Simonetta P.IVA_1 P.IVA_2
Gerevini, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Ugo Sorrentino, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in
LE, alla via A. Diaz, n. 47; appellata
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 3480/2023 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – ACCERTAMENTO NEGATIVO DEL CREDITO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI:
1 per gli appellanti (come da atto di appello) – “1) accogliere il presente gravame e per l'effetto riformare integralmente la sentenza impugnata;
2) dichiarare infondata la pretesa della banca convenuta di vantar credito nei confronti del concludente per Parte_2
€. 8.990,10 … o per qualsiasi altra somma;
3) dichiarare che la banca convenuta ha illegittimamente incamerato il deposito di £. 25.000.000 …, costituito dal certificato rappresentativo di nr. 1461,062 quote del fondo comune di investimento BN
BILANCIATO ITALIA nr 9 SER 10 che l'avv. aveva costituito a garanzia Parte_1 dello scoperto di conto corrente accordato al fratello;
4) per l'effetto condannare Pt_2 la banca convenuta a pagare in favore dell'appellante la somma di €. Parte_1
12.911,42 …, oltre interessi in misura pari a quelli erogati dai titoli di stato;
5) dichiarare che l'appellata ha agito in giudizio temerariamente, ovvero in malafede, non ottemperando all'ordine ex art. 210 cpc, formulato dal Tribunale e, per l'effetto, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 96 cpc condannarla al pagamento della somma che il Tribunale riterrà di liquidare in sua giustizia. Vinte le spese”; per l'appellata (come da comparsa di risposta) – “1. dichiarare inammissibile l'appello;
2. rigettare in ogni caso l'appello perché assolutamente infondato ed indimostrato in fatto ed in diritto;
3. il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3480/2023, il Tribunale di LE, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e nei confronti del Parte_2 Parte_1 Controparte_2
con atto di citazione notificato il 13 dicembre 2006, così provvedeva: 1) rigettava
[...] la domanda proposta dagli attori per sentir dichiarare che l'istituto bancario aveva applicato, nel corso del rapporto di conto corrente n. 15/7, sul quale il titolare
[...]
aveva ricevuto, in data 22 aprile 1997, un'apertura di credito di lire 18.000.000, Pt_2 garantita dal pegno costituito dal germano , per un valore di lire 25.000.000, su un Pt_1 certificato rappresentativo di quote di un fondo comune di investimento, interessi passivi, commissioni e spese non dovuti nonché illegittimamente revocato tale affidamento con missiva del 26 ottobre 2006 e segnalato la posizione debitoria alla Centrale Rischi della
Banca d'Italia e per ottenere, di conseguenza, la condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti;
2) condannava i alla refusione delle spese processuali. Pt_2
Avverso la predetta sentenza proponevano appello i con atto di citazione notificato Pt_2 il 6 marzo 2024, formulando i seguenti motivi di gravame: 1) il Tribunale di LE aveva violato l'art. 112 c.p.c., atteso che, pur avendo rilevato che il , nel Controparte_2 corso del giudizio, aveva escusso il pegno costituito da , per un valore di Parte_1
2 lire 25.000.000, sul certificato rappresentativo di quote del fondo comune di investimento
“Bilanciato Italia”, aveva omesso di statuire sulla domanda con la quale l'attore, in sede di conclusioni, aveva chiesto la declaratoria di illegittimità dell'incameramento di tale somma e la condanna del convenuto alla sua restituzione, oltre che al pagamento delle rendite prodotte dai titoli e degli interessi legali, sul presupposto che le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio avevano dimostrato l'inesistenza del saldo passivo del conto corrente n. 15/7, quantificato dall'istituto di credito in euro 8.990,10 alla data del 26 ottobre 2006; 2) il giudice di primo grado, sebbene, nella motivazione della sentenza, avesse evidenziato la fondatezza delle doglianze sollevate dagli attori in ordine all'applicazione, da parte del , di interessi passivi e commissioni Controparte_2 non dovuti, con il dispositivo, ne aveva contraddittoriamente rigettato la domanda di accertamento negativo del credito, violando gli artt. 2697 cod. civ., 118, 119 d.lgs. n.
385/1993 e 210 c.p.c.; 3) contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di LE, la consulenza tecnica d'ufficio non era immune da vizi metodologici, non avendo l'ausiliario proceduto all'azzeramento del saldo debitore degli estratti conto successivi a quelli non prodotti in giudizio a causa dell'omissione nella quale era incorso il Controparte_2
nell'evadere le richieste stragiudiziali di rilascio formulate dagli attori e l'ordine di
[...] esibizione di cui all'art. 210 c.p.c.; 4) il giudice di prime cure aveva violato gli artt. 2082
e 2083 cod. civ., giacché, pur avendo ritenuto, sulla base delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, che, alla data del 26 ottobre 2006, il debito di nei Parte_2 confronti del era pari non euro 8.990,10, ma a soli euro 979,76 Controparte_2
e, dunque, era pressoché inesistente, non aveva condannato l'istituto di credito alla restituzione della somma di euro 12.911,42 (lire 25.000.000), corrispondente al capitale investito da nelle quote del fondo di investimento oggetto del pegno Parte_1 illegittimamente escusso in corso di causa, nonché delle relative rendite;
5) il Tribunale di
LE aveva violato gli art. 92 e 96 c.p.c., atteso che, da un lato, avendo accertato che il debito di nei confronti del ammontava soltanto Parte_2 Controparte_2 ad euro 979,76, non poteva porre a carico degli attori il pagamento delle spese di lite, ma avrebbe dovuto almeno compensarle, e, dall'altro, avrebbe dovuto condannare l'istituto di credito, a titolo sanzionatorio, alla corresponsione di una somma equitativamente determinata sia per l'indebita escussione del pegno, sia per la mancata restituzione dell'importo incassato in eccesso rispetto a quello dovutogli.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata in data 14 giugno 2024, l'
“ (già ) contestava la fondatezza dei motivi Controparte_1 Controparte_2
3 di appello articolati dai chiedendone il rigetto con la conseguenziale conferma della Pt_2 sentenza di primo grado.
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 26 giugno 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 31 luglio/2 settembre 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
In ordine al primo, al secondo e al quarto motivo di gravame, con i quali viene eccepita la violazione, rispettivamente, dell'art. 112 c.p.c., degli artt. 2697 cod. civ., 118, 119 d.lgs.
n. 385/1993 e 210 c.p.c. nonché degli artt. 2802 e 2803 cod. civ., occorre osservare che il
Tribunale di LE, pur avendo condiviso e recepito le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, dalle quali emergeva che, alla data del 26 ottobre 2006, il saldo passivo del rapporto di conto corrente n. 15/7, epurato dagli interessi passivi capitalizzati trimestralmente in violazione dell'art. 1283 cod. civ., dalle commissioni di massimo scoperto non pattuite in maniera determinata o determinabile, a norma dell'art. 1346 cod. civ., e dalle spese non concordate, ammontava a soli euro 979,76 e non ad euro 8.990,10, ha, da un lato, contraddittoriamente rigettato la domanda di accertamento negativo del credito vantato dal e, dall'altro, omesso di esaminare ed Controparte_2 accogliere quella di restituzione del controvalore del pegno costituito da a Parte_1 garanzia delle obbligazioni assunte dal germano ed illegittimamente escusso nel Pt_2 corso del giudizio in ragione della sostanziale inesistenza della sua esposizione debitoria.
Ed invero, non può revocarsi in dubbio che il Tribunale di LE, dopo aver osservato, nella motivazione della sentenza impugnata, che a) gli attori avevano depositato parte degli estratti del rapporto di conto corrente intercorso con l'istituto di credito convenuto
“e, come si evince dalla corrispondenza in atti”, si erano diligentemente attivati “al fine di procurarsi dalla Banca l'integrale sequenza degli estratti conto suddetti … ma tale richiesta” restava “ingiustificatamente inevasa, con ciò legittimandosi l'ordine di esibizione di cui all'art. 210 cpc”, cui “la Banca convenuta non ha mai ottemperato”, b) assumevano rilevanza, sul piano probatorio, “a sicura dimostrazione della storica venuta ad esistenza e dell'effettiva esecuzione dei rapporti di conto corrente descritti in citazione tanto gli estratti conto e quelli scalari prodotti da parte attrice, in uno alla documentazione esaminata dall'ausiliario, quanto l'atteggiarsi del contegno processuale di controparte, dal quale, ai sensi dell'art. 116 cpc, possono trarsi 'significativi argomenti
4 di prova', c) nel contratto di conto corrente “viene pattuito il tasso della CMS …, ma non sono precisate sia la periodicità che la modalità di calcolo”, né “si rinvengono ulteriori pattuizioni e nulla è stabilito in merito alle altre spese e competenze applicate nel corso del rapporto”, d) il aveva illegittimamente esercitato lo ius Controparte_2 variandi, “atteso che la facoltà … di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali non è stata convenuta dalle parti”, sicché, essendo risultati “i tassi di interessi applicati in estratto conto … sempre superiori al tasso debitore pattuito … il CTU nei ricalcoli ha provveduto ad applicare il tasso presente in contratto”, e) “la Banca ha soddisfatto solo parzialmente i requisiti per adeguarsi alla Delibera CICR del 09 febbraio 2000”, con la conseguente necessità di escludere qualsiasi capitalizzazione degli interessi passivi, f) doveva essere condivisa la “terza ipotesi di ricalcolo, da cui deriva un saldo debitore pari ad € 979,76”, avrebbe dovuto, con il dispositivo, accogliere, per quanto di ragione, la domanda di accertamento negativo del credito, dichiarando che era tenuto Parte_2
a corrispondere all'istituto bancario soltanto la predetta somma, e non rigettarla in manifesto contrasto con le premesse logico-argomentative della decisione.
Parimenti, risulta oltremodo evidente che il Tribunale di LE, avendo riconosciuto che l'esposizione debitoria di nei confronti del Parte_2 Controparte_2 ammontava, al 26 ottobre 2006, data della missiva con la quale era stato revocato l'affidamento concessogli il 22 aprile 1997, non ad euro 8.990,10, ma soltanto ad euro
976,76, avrebbe dovuto accogliere anche la domanda con la quale aveva Parte_1 chiesto la restituzione del valore del certificato rappresentativo delle quote del fondo comune di investimento “Bilanciato Italia”, costituito in pegno a garanzia dell'apertura di credito accordata al germano ed indebitamente incassato dall'istituto convenuto nel corso del giudizio, proprio in ragione dell'inesistenza o, comunque, dell'estrema esiguità dell'obbligazione di pagamento che il correntista era tenuto ad estinguere.
Pertanto, la fondatezza e l'accoglimento del primo, del secondo e del quarto motivo di gravame comportano, in riforma della sentenza impugnata, la rideterminazione del saldo passivo del rapporto di conto corrente n. 15/7 da euro 8.990,10 ad euro 976,76 alla data del 26 ottobre 2006 e la conseguente condanna dell' (già Controparte_1 [...]
) al pagamento, in favore di , della somma di euro Controparte_2 Parte_1
11.934,66, pari alla differenza tra l'importo di euro 12.911,42 (lire 25.000.000), corrispondente al valore, in linea capitale, del certificato rappresentativo delle 1.451,062 quote del fondo comune di investimento “Bilanciato Italia” n. 9 – ser. 10, e quello di euro
976,76, dovuto da , oltre alle rendite eventualmente prodotte da tali titoli Parte_2
5 dal 22 aprile 1997, momento della costituzione del pegno, al giorno della sua escussione, dal quale saranno dovuti, fino all'effettivo soddisfo, gli interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ..
Privo di rilevanza decisionale è il terzo motivo di gravame, atteso che i germani Pt_2 pur lamentando che il Tribunale di LE ha ritenuto immune da vizi metodologici la consulenza tecnica d'ufficio, nonostante l'ausiliario non avesse azzerato il saldo debitore degli estratti conto successivi a quelli non prodotti in giudizio a causa delle omissioni in cui era incorso il nell'evadere sia le loro richieste stragiudiziali Controparte_2 di rilascio di tali documenti, sia l'ordine di esibizione emanato dal giudice di primo grado ai sensi dell'art. 210 c.p.c., non hanno chiesto la condanna dell'istituto bancario alla restituzione delle somme che sarebbero risultate a credito del correntista all'esito della diversa modalità ricostruttiva del rapporto in oggetto.
Fondato è il quinto motivo di gravame nella parte in cui i ccepiscono la violazione Pt_2 dell'art. 92 c.p.c., per avere il Tribunale di LE posto a loro carico le spese di lite, pur avendo accertato che il saldo debitore del conto corrente n. 15/7 era di soli euro 976,76.
Ed infatti, il giudice di primo grado, avendo riconosciuto che il saldo passivo del rapporto di conto corrente n. 15/7 era pari non ad euro 8.990,10, ma ad euro 976,76, avrebbe dovuto non solo accogliere la domanda di accertamento negativo del credito vantato dal
[...]
e, di riflesso, quella di restituzione del valore delle quote del fondo di Controparte_2 investimento costituito in pegno e delle relative rendite, ma anche condannare l'istituto bancario, in ragione della sua sostanziale soccombenza, alla refusione delle spese di lite o, a tutto concedere, disporne la compensazione, pro quota o per l'intero, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo vigente ratione temporis, ma non avrebbe giammai potuto porle a carico della parte vittoriosa in violazione dell'art. 91, comma 1, c.p.c..
Il motivo in esame non può trovare accoglimento, invece, nella parte in cui i Pt_2 chiedono l'applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c., atteso che il Controparte_2 ha escusso il pegno, che garantiva l'obbligazione di pagamento rinveniente dall'apertura di credito del 22 aprile 1997 non solo per il capitale, ma anche per gli interessi e le spese, quando non era ancora intervenuta alcuna pronuncia di accertamento negativo del proprio credito, sicché non è ravvisabile il presupposto soggettivo richiesto dalla richiamata disposizione normativa per condannare la parte soccombente al pagamento, a titolo sanzionatorio, di una somma equitativamente determinata.
Allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, il giudice d'appello deve provvedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad una nuova
6 regolamentazione delle spese processuali, il cui onere deve essere attribuito e ripartito considerando l'esito complessivo della lite, giacché la valutazione della soccombenza si effettua, ai fini della loro liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (cfr., ex plurimis, Cass. 30 agosto 2010, n. 18837; Cass. ord. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. ord. 12 aprile 2018, n. 9064).
In tale prospettiva, le spese del doppio grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, derivante dalla sostanziale inesistenza dell'esposizione debitoria di alla data del 26 ottobre 2006, momento nel quale veniva revocato Parte_2
l'affidamento concessogli il 22 aprile 1997, e dall'indebita escussione del pegno costituito in pari data da sul certificato rappresentativo delle 1.451,062 quote del Parte_1 fondo comune di investimento “Bilanciato Italia” n. 9 – ser. 10, devono gravare sull'
“ e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione Controparte_1 tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, in ragione dell'entità del credito oggetto di contestazione, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dal correntista e dal garante, per il primo grado, in euro 4.992,04, di cui euro 192,04 per esborsi ed euro 4.800,00 per compenso (euro 900,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva, euro 1.700,00 per la fase istruttoria ed euro
1.500,00 per la fase decisionale), e, per il secondo grado, in euro 3.682,50, di cui euro
382,50 per esborsi ed euro 3.300,00 per compenso (euro 1.100,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva ed euro 1.300,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg.
D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella.
Parimenti, sono destinate a cedere a carico dell' “ le spese della Controparte_1 consulenza tecnica d'ufficio, liquidate dal Tribunale di LE, con decreto del 18 febbraio 2017, in euro 1.799,53 per compenso, oltre Cnp ed Iva.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di LE, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da e avverso la sentenza n. 3480/2023 del Tribunale di Parte_1 Parte_2
Nocera Inferiore con atto di citazione notificato il 6 marzo 2024, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della pronuncia di primo grado: a) ridetermina il saldo del rapporto di conto corrente n. 15/7 da euro 8.990,10 ad euro
976,76 a debito di alla data del 26 ottobre 2006; b) condanna l' “ Parte_2 [...]
[...] alla restituzione, in favore di , della somma di euro Controparte_3 Parte_1
11.934,66, oltre alle rendite eventualmente prodotte dalle 1.451,062 quote del fondo comune di investimento “Bilanciato Italia” n. 9 – ser. 10 dal 22 aprile 1997 alla data dell'incasso del loro controvalore, giorno dal quale saranno dovuti, fino all'effettivo soddisfo, gli interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ.;
2. condanna l' alla refusione, in favore di e Controparte_1 Parte_1 [...]
, delle spese del doppio grado del giudizio, che si liquidano, per il primo Pt_2 grado, in euro 4.992,04, di cui euro 192,04 per esborsi ed euro 4.800,00 per compenso difensivo (euro 900,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva, euro
1.700,00 per la fase istruttoria ed euro 1.500,00 per la fase decisionale), e, per il secondo grado, in euro 3.682,50, di cui euro 382,50 per esborsi ed euro 3.300,00 per compenso difensivo (euro 1.100,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva ed euro 1.300,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del
15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella;
3. pone definitivamente a carico dell' “ le spese della consulenza Controparte_1 tecnica d'ufficio, liquidate dal Tribunale di LE, con decreto del 18 febbraio 2017, in euro 1.799,53 per compenso, oltre Cnp ed Iva.
Così deciso in LE, nella Camera di Consiglio del 15 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
8
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di LE, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 233/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nato a [...] l'[...], cod. fisc. Parte_1
, , nato a [...] l'[...], cod. C.F._1 Parte_2 fisc. , rappresentati e difesi, in virtù di mandato in calce all'atto C.F._2 di appello, dall'avv. presso lo studio del quale elettivamente domiciliano Parte_2 in Battipaglia, alla via Serroni, n. 43; appellanti
E
“ , con sede legale in Torino, piazza San Carlo, n. 156, Controparte_1 cod. fisc. e p. iva , in persona del procuratore, avv. Simonetta P.IVA_1 P.IVA_2
Gerevini, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Ugo Sorrentino, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in
LE, alla via A. Diaz, n. 47; appellata
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 3480/2023 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – ACCERTAMENTO NEGATIVO DEL CREDITO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI:
1 per gli appellanti (come da atto di appello) – “1) accogliere il presente gravame e per l'effetto riformare integralmente la sentenza impugnata;
2) dichiarare infondata la pretesa della banca convenuta di vantar credito nei confronti del concludente per Parte_2
€. 8.990,10 … o per qualsiasi altra somma;
3) dichiarare che la banca convenuta ha illegittimamente incamerato il deposito di £. 25.000.000 …, costituito dal certificato rappresentativo di nr. 1461,062 quote del fondo comune di investimento BN
BILANCIATO ITALIA nr 9 SER 10 che l'avv. aveva costituito a garanzia Parte_1 dello scoperto di conto corrente accordato al fratello;
4) per l'effetto condannare Pt_2 la banca convenuta a pagare in favore dell'appellante la somma di €. Parte_1
12.911,42 …, oltre interessi in misura pari a quelli erogati dai titoli di stato;
5) dichiarare che l'appellata ha agito in giudizio temerariamente, ovvero in malafede, non ottemperando all'ordine ex art. 210 cpc, formulato dal Tribunale e, per l'effetto, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 96 cpc condannarla al pagamento della somma che il Tribunale riterrà di liquidare in sua giustizia. Vinte le spese”; per l'appellata (come da comparsa di risposta) – “1. dichiarare inammissibile l'appello;
2. rigettare in ogni caso l'appello perché assolutamente infondato ed indimostrato in fatto ed in diritto;
3. il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3480/2023, il Tribunale di LE, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e nei confronti del Parte_2 Parte_1 Controparte_2
con atto di citazione notificato il 13 dicembre 2006, così provvedeva: 1) rigettava
[...] la domanda proposta dagli attori per sentir dichiarare che l'istituto bancario aveva applicato, nel corso del rapporto di conto corrente n. 15/7, sul quale il titolare
[...]
aveva ricevuto, in data 22 aprile 1997, un'apertura di credito di lire 18.000.000, Pt_2 garantita dal pegno costituito dal germano , per un valore di lire 25.000.000, su un Pt_1 certificato rappresentativo di quote di un fondo comune di investimento, interessi passivi, commissioni e spese non dovuti nonché illegittimamente revocato tale affidamento con missiva del 26 ottobre 2006 e segnalato la posizione debitoria alla Centrale Rischi della
Banca d'Italia e per ottenere, di conseguenza, la condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti;
2) condannava i alla refusione delle spese processuali. Pt_2
Avverso la predetta sentenza proponevano appello i con atto di citazione notificato Pt_2 il 6 marzo 2024, formulando i seguenti motivi di gravame: 1) il Tribunale di LE aveva violato l'art. 112 c.p.c., atteso che, pur avendo rilevato che il , nel Controparte_2 corso del giudizio, aveva escusso il pegno costituito da , per un valore di Parte_1
2 lire 25.000.000, sul certificato rappresentativo di quote del fondo comune di investimento
“Bilanciato Italia”, aveva omesso di statuire sulla domanda con la quale l'attore, in sede di conclusioni, aveva chiesto la declaratoria di illegittimità dell'incameramento di tale somma e la condanna del convenuto alla sua restituzione, oltre che al pagamento delle rendite prodotte dai titoli e degli interessi legali, sul presupposto che le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio avevano dimostrato l'inesistenza del saldo passivo del conto corrente n. 15/7, quantificato dall'istituto di credito in euro 8.990,10 alla data del 26 ottobre 2006; 2) il giudice di primo grado, sebbene, nella motivazione della sentenza, avesse evidenziato la fondatezza delle doglianze sollevate dagli attori in ordine all'applicazione, da parte del , di interessi passivi e commissioni Controparte_2 non dovuti, con il dispositivo, ne aveva contraddittoriamente rigettato la domanda di accertamento negativo del credito, violando gli artt. 2697 cod. civ., 118, 119 d.lgs. n.
385/1993 e 210 c.p.c.; 3) contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di LE, la consulenza tecnica d'ufficio non era immune da vizi metodologici, non avendo l'ausiliario proceduto all'azzeramento del saldo debitore degli estratti conto successivi a quelli non prodotti in giudizio a causa dell'omissione nella quale era incorso il Controparte_2
nell'evadere le richieste stragiudiziali di rilascio formulate dagli attori e l'ordine di
[...] esibizione di cui all'art. 210 c.p.c.; 4) il giudice di prime cure aveva violato gli artt. 2082
e 2083 cod. civ., giacché, pur avendo ritenuto, sulla base delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, che, alla data del 26 ottobre 2006, il debito di nei Parte_2 confronti del era pari non euro 8.990,10, ma a soli euro 979,76 Controparte_2
e, dunque, era pressoché inesistente, non aveva condannato l'istituto di credito alla restituzione della somma di euro 12.911,42 (lire 25.000.000), corrispondente al capitale investito da nelle quote del fondo di investimento oggetto del pegno Parte_1 illegittimamente escusso in corso di causa, nonché delle relative rendite;
5) il Tribunale di
LE aveva violato gli art. 92 e 96 c.p.c., atteso che, da un lato, avendo accertato che il debito di nei confronti del ammontava soltanto Parte_2 Controparte_2 ad euro 979,76, non poteva porre a carico degli attori il pagamento delle spese di lite, ma avrebbe dovuto almeno compensarle, e, dall'altro, avrebbe dovuto condannare l'istituto di credito, a titolo sanzionatorio, alla corresponsione di una somma equitativamente determinata sia per l'indebita escussione del pegno, sia per la mancata restituzione dell'importo incassato in eccesso rispetto a quello dovutogli.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata in data 14 giugno 2024, l'
“ (già ) contestava la fondatezza dei motivi Controparte_1 Controparte_2
3 di appello articolati dai chiedendone il rigetto con la conseguenziale conferma della Pt_2 sentenza di primo grado.
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 26 giugno 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 31 luglio/2 settembre 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
In ordine al primo, al secondo e al quarto motivo di gravame, con i quali viene eccepita la violazione, rispettivamente, dell'art. 112 c.p.c., degli artt. 2697 cod. civ., 118, 119 d.lgs.
n. 385/1993 e 210 c.p.c. nonché degli artt. 2802 e 2803 cod. civ., occorre osservare che il
Tribunale di LE, pur avendo condiviso e recepito le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, dalle quali emergeva che, alla data del 26 ottobre 2006, il saldo passivo del rapporto di conto corrente n. 15/7, epurato dagli interessi passivi capitalizzati trimestralmente in violazione dell'art. 1283 cod. civ., dalle commissioni di massimo scoperto non pattuite in maniera determinata o determinabile, a norma dell'art. 1346 cod. civ., e dalle spese non concordate, ammontava a soli euro 979,76 e non ad euro 8.990,10, ha, da un lato, contraddittoriamente rigettato la domanda di accertamento negativo del credito vantato dal e, dall'altro, omesso di esaminare ed Controparte_2 accogliere quella di restituzione del controvalore del pegno costituito da a Parte_1 garanzia delle obbligazioni assunte dal germano ed illegittimamente escusso nel Pt_2 corso del giudizio in ragione della sostanziale inesistenza della sua esposizione debitoria.
Ed invero, non può revocarsi in dubbio che il Tribunale di LE, dopo aver osservato, nella motivazione della sentenza impugnata, che a) gli attori avevano depositato parte degli estratti del rapporto di conto corrente intercorso con l'istituto di credito convenuto
“e, come si evince dalla corrispondenza in atti”, si erano diligentemente attivati “al fine di procurarsi dalla Banca l'integrale sequenza degli estratti conto suddetti … ma tale richiesta” restava “ingiustificatamente inevasa, con ciò legittimandosi l'ordine di esibizione di cui all'art. 210 cpc”, cui “la Banca convenuta non ha mai ottemperato”, b) assumevano rilevanza, sul piano probatorio, “a sicura dimostrazione della storica venuta ad esistenza e dell'effettiva esecuzione dei rapporti di conto corrente descritti in citazione tanto gli estratti conto e quelli scalari prodotti da parte attrice, in uno alla documentazione esaminata dall'ausiliario, quanto l'atteggiarsi del contegno processuale di controparte, dal quale, ai sensi dell'art. 116 cpc, possono trarsi 'significativi argomenti
4 di prova', c) nel contratto di conto corrente “viene pattuito il tasso della CMS …, ma non sono precisate sia la periodicità che la modalità di calcolo”, né “si rinvengono ulteriori pattuizioni e nulla è stabilito in merito alle altre spese e competenze applicate nel corso del rapporto”, d) il aveva illegittimamente esercitato lo ius Controparte_2 variandi, “atteso che la facoltà … di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali non è stata convenuta dalle parti”, sicché, essendo risultati “i tassi di interessi applicati in estratto conto … sempre superiori al tasso debitore pattuito … il CTU nei ricalcoli ha provveduto ad applicare il tasso presente in contratto”, e) “la Banca ha soddisfatto solo parzialmente i requisiti per adeguarsi alla Delibera CICR del 09 febbraio 2000”, con la conseguente necessità di escludere qualsiasi capitalizzazione degli interessi passivi, f) doveva essere condivisa la “terza ipotesi di ricalcolo, da cui deriva un saldo debitore pari ad € 979,76”, avrebbe dovuto, con il dispositivo, accogliere, per quanto di ragione, la domanda di accertamento negativo del credito, dichiarando che era tenuto Parte_2
a corrispondere all'istituto bancario soltanto la predetta somma, e non rigettarla in manifesto contrasto con le premesse logico-argomentative della decisione.
Parimenti, risulta oltremodo evidente che il Tribunale di LE, avendo riconosciuto che l'esposizione debitoria di nei confronti del Parte_2 Controparte_2 ammontava, al 26 ottobre 2006, data della missiva con la quale era stato revocato l'affidamento concessogli il 22 aprile 1997, non ad euro 8.990,10, ma soltanto ad euro
976,76, avrebbe dovuto accogliere anche la domanda con la quale aveva Parte_1 chiesto la restituzione del valore del certificato rappresentativo delle quote del fondo comune di investimento “Bilanciato Italia”, costituito in pegno a garanzia dell'apertura di credito accordata al germano ed indebitamente incassato dall'istituto convenuto nel corso del giudizio, proprio in ragione dell'inesistenza o, comunque, dell'estrema esiguità dell'obbligazione di pagamento che il correntista era tenuto ad estinguere.
Pertanto, la fondatezza e l'accoglimento del primo, del secondo e del quarto motivo di gravame comportano, in riforma della sentenza impugnata, la rideterminazione del saldo passivo del rapporto di conto corrente n. 15/7 da euro 8.990,10 ad euro 976,76 alla data del 26 ottobre 2006 e la conseguente condanna dell' (già Controparte_1 [...]
) al pagamento, in favore di , della somma di euro Controparte_2 Parte_1
11.934,66, pari alla differenza tra l'importo di euro 12.911,42 (lire 25.000.000), corrispondente al valore, in linea capitale, del certificato rappresentativo delle 1.451,062 quote del fondo comune di investimento “Bilanciato Italia” n. 9 – ser. 10, e quello di euro
976,76, dovuto da , oltre alle rendite eventualmente prodotte da tali titoli Parte_2
5 dal 22 aprile 1997, momento della costituzione del pegno, al giorno della sua escussione, dal quale saranno dovuti, fino all'effettivo soddisfo, gli interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ..
Privo di rilevanza decisionale è il terzo motivo di gravame, atteso che i germani Pt_2 pur lamentando che il Tribunale di LE ha ritenuto immune da vizi metodologici la consulenza tecnica d'ufficio, nonostante l'ausiliario non avesse azzerato il saldo debitore degli estratti conto successivi a quelli non prodotti in giudizio a causa delle omissioni in cui era incorso il nell'evadere sia le loro richieste stragiudiziali Controparte_2 di rilascio di tali documenti, sia l'ordine di esibizione emanato dal giudice di primo grado ai sensi dell'art. 210 c.p.c., non hanno chiesto la condanna dell'istituto bancario alla restituzione delle somme che sarebbero risultate a credito del correntista all'esito della diversa modalità ricostruttiva del rapporto in oggetto.
Fondato è il quinto motivo di gravame nella parte in cui i ccepiscono la violazione Pt_2 dell'art. 92 c.p.c., per avere il Tribunale di LE posto a loro carico le spese di lite, pur avendo accertato che il saldo debitore del conto corrente n. 15/7 era di soli euro 976,76.
Ed infatti, il giudice di primo grado, avendo riconosciuto che il saldo passivo del rapporto di conto corrente n. 15/7 era pari non ad euro 8.990,10, ma ad euro 976,76, avrebbe dovuto non solo accogliere la domanda di accertamento negativo del credito vantato dal
[...]
e, di riflesso, quella di restituzione del valore delle quote del fondo di Controparte_2 investimento costituito in pegno e delle relative rendite, ma anche condannare l'istituto bancario, in ragione della sua sostanziale soccombenza, alla refusione delle spese di lite o, a tutto concedere, disporne la compensazione, pro quota o per l'intero, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo vigente ratione temporis, ma non avrebbe giammai potuto porle a carico della parte vittoriosa in violazione dell'art. 91, comma 1, c.p.c..
Il motivo in esame non può trovare accoglimento, invece, nella parte in cui i Pt_2 chiedono l'applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c., atteso che il Controparte_2 ha escusso il pegno, che garantiva l'obbligazione di pagamento rinveniente dall'apertura di credito del 22 aprile 1997 non solo per il capitale, ma anche per gli interessi e le spese, quando non era ancora intervenuta alcuna pronuncia di accertamento negativo del proprio credito, sicché non è ravvisabile il presupposto soggettivo richiesto dalla richiamata disposizione normativa per condannare la parte soccombente al pagamento, a titolo sanzionatorio, di una somma equitativamente determinata.
Allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, il giudice d'appello deve provvedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad una nuova
6 regolamentazione delle spese processuali, il cui onere deve essere attribuito e ripartito considerando l'esito complessivo della lite, giacché la valutazione della soccombenza si effettua, ai fini della loro liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (cfr., ex plurimis, Cass. 30 agosto 2010, n. 18837; Cass. ord. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. ord. 12 aprile 2018, n. 9064).
In tale prospettiva, le spese del doppio grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, derivante dalla sostanziale inesistenza dell'esposizione debitoria di alla data del 26 ottobre 2006, momento nel quale veniva revocato Parte_2
l'affidamento concessogli il 22 aprile 1997, e dall'indebita escussione del pegno costituito in pari data da sul certificato rappresentativo delle 1.451,062 quote del Parte_1 fondo comune di investimento “Bilanciato Italia” n. 9 – ser. 10, devono gravare sull'
“ e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione Controparte_1 tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, in ragione dell'entità del credito oggetto di contestazione, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dal correntista e dal garante, per il primo grado, in euro 4.992,04, di cui euro 192,04 per esborsi ed euro 4.800,00 per compenso (euro 900,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva, euro 1.700,00 per la fase istruttoria ed euro
1.500,00 per la fase decisionale), e, per il secondo grado, in euro 3.682,50, di cui euro
382,50 per esborsi ed euro 3.300,00 per compenso (euro 1.100,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva ed euro 1.300,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg.
D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella.
Parimenti, sono destinate a cedere a carico dell' “ le spese della Controparte_1 consulenza tecnica d'ufficio, liquidate dal Tribunale di LE, con decreto del 18 febbraio 2017, in euro 1.799,53 per compenso, oltre Cnp ed Iva.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di LE, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da e avverso la sentenza n. 3480/2023 del Tribunale di Parte_1 Parte_2
Nocera Inferiore con atto di citazione notificato il 6 marzo 2024, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della pronuncia di primo grado: a) ridetermina il saldo del rapporto di conto corrente n. 15/7 da euro 8.990,10 ad euro
976,76 a debito di alla data del 26 ottobre 2006; b) condanna l' “ Parte_2 [...]
[...] alla restituzione, in favore di , della somma di euro Controparte_3 Parte_1
11.934,66, oltre alle rendite eventualmente prodotte dalle 1.451,062 quote del fondo comune di investimento “Bilanciato Italia” n. 9 – ser. 10 dal 22 aprile 1997 alla data dell'incasso del loro controvalore, giorno dal quale saranno dovuti, fino all'effettivo soddisfo, gli interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ.;
2. condanna l' alla refusione, in favore di e Controparte_1 Parte_1 [...]
, delle spese del doppio grado del giudizio, che si liquidano, per il primo Pt_2 grado, in euro 4.992,04, di cui euro 192,04 per esborsi ed euro 4.800,00 per compenso difensivo (euro 900,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva, euro
1.700,00 per la fase istruttoria ed euro 1.500,00 per la fase decisionale), e, per il secondo grado, in euro 3.682,50, di cui euro 382,50 per esborsi ed euro 3.300,00 per compenso difensivo (euro 1.100,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva ed euro 1.300,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del
15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella;
3. pone definitivamente a carico dell' “ le spese della consulenza Controparte_1 tecnica d'ufficio, liquidate dal Tribunale di LE, con decreto del 18 febbraio 2017, in euro 1.799,53 per compenso, oltre Cnp ed Iva.
Così deciso in LE, nella Camera di Consiglio del 15 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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