Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/03/2025, n. 2141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2141 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 6122/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico Dr.ssa Francesca Maria Ferruta, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 6122/2022 R.G. promossa dalla: (P.IVA ), in persona dell'A.U. e L.R. GNa Parte_1 P.IVA_1
Giovanna Pinna, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Rossi (C.F.
) e dall'Avv. Donatella Rossi (C.F. ), C.F._1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio delle stesse, sito in Milano, Via Besana n. 2; PARTE ATTRICE
CONTRO
IL GN (C.F. ), residente in Controparte_1 C.F._3
Cesano Maderno, in Via Conciliazione n. 6/B;
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento di danni.
CONCLUSIONI: per parte attrice: come da p.v. dell'udienza del 25.9.202, da intendersi qui trascritto nella parte contenente le conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con comparsa di riassunzione ex artt. 50 c.p.c. (datata 8.2.2022 e citazione per l' udienza del 22.5.2022) la Società conveniva in giudizio il GN Parte_1
pagina 1 di 6
di € 1.138,97 o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali maturati e maturandi dal dovuto al saldo, per i danni causati dallo stesso nell'immobile di proprietà della Società attrice.
La Società allegava di aver stipulato, in data 3.5.2019 (con Parte_1
decorrenza dal 15.5.2019), un contratto di locazione ad uso abitativo relativo all' appartamento sito in Lainate, Via Madonnina n. 11, al primo piano - meglio identificato al catasto urbano al Foglio 8, particella 151, sub. 705, cat. A/3, vani 5 - con il convenuto.
L'attrice allegava che: a seguito della disdetta datata 23.10.2019 del conduttore dal contratto di locazione, per la data del 15.11.2019, rientrava nel possesso dell'unità immobiliare solo alla fine del mese di dicembre 2019; a seguito di tale circostanza, la
Società attrice effettuava un sopralluogo nell'immobile, rilevando la presenza di diversi danni, quali il danneggiamento della copertura di una sedia, del materasso matrimoniale, dell'asse del W.C., del divano, di alcune piastrelle (che risultavano essere state forate),
e di muffe sui soffitti e sulle pareti dei locali oggetto della locazione;
gli interventi di ripristino comportavano per la locatrice l'esborso di € 1.105,47, oltre al sostenimento della tassa di registro per la risoluzione anticipata;
la locatrice era stata costretta ad utilizzare il deposito cauzionale ancora in suo possesso per coprire le ultime tre mensilità dei canoni di locazione rimasti impagati;
tutti i tentativi stragiudiziali di ottenere il risarcimento dei danni subiti nei confronti del convenuto risultavano infruttuosi.
Il procedimento civile promosso alla fine dell'anno 2019, nei confronti del GN
, avanti al Giudice di Pace di Milano, con citazione per l' udienza del CP_1
25.1.2021, si concludeva con una Sentenza dichiarativa della incompetenza per materia pagina 2 di 6 del Giudice adito (cfr. Sentenza in atti del Giudice di Pace di Milano in data 15.11.2021-
29.12.2021). Pertanto, la società attrice si vedeva costretta a riassumere il giudizio avanti al Tribunale di Milano.
Il convenuto non si costituiva e, conseguentemente, attesa la regolarità della chiamata in giudizio, ne veniva dichiarata la contumacia.
Il tentativo di Mediazione non poteva aver luogo, stante la mancata adesione e comparizione del convenuto (cfr. p.v. dello incontro di mediazione del 1.3.2023).
A seguito della assunzione delle prove testimoniali, il Giudice fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni e, dopo la scadenza degli assegnati termini per il deposito degli atti difensivi conclusivi, tratteneva la causa in decisione.
Si osserva che la Società a offerto, ai sensi dell'articolo 2697 c.c., la Parte_1
prova della fondatezza della propria pretesa producendo il contratto di locazione ad uso abitativo, sottoscritto tra le parti in data 3.5.2019, relativo all'appartamento sito in
Lainate, Via Madonnina n. 11, piano primo, meglio identificato al catasto urbano al
Foglio 8, particella 151, sub. 705, cat. A/3 (cfr. doc. nr. 1 del fascicolo di parte attrice avanti al Giudice di Pace di Milano), nel quale, alla clausola nr. 12, è previsto quanto segue “il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli e di averla trovata in buono stato locativo e adatta all'uso convenuto e, così, di prenderla i consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della medesima. Nello specifico al conduttore è fatto assoluto divieto di forare le piastrelle, gli infissi e il pavimento dell'immobile, salvo il ripristino a proprie spese prima della restituzione dello immobile. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'immobile locato nello stato in cui l'ha ricevuto, salvo il deperimento di uso, pena il risarcimento del danno, e ad eseguire tutte le opere manutentive che si renderanno necessarie per mantenerlo in buono stato (omissis)”; ha dimostrato la presenza dei danni lamentati pagina 3 di 6 nell'appartamento, sia per tramite della produzione dei rilievi fotografici, rappresentativi dei danni riportati dal bene immobile locato (cfr. doc. numeri 8, 10, 12,
14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28), che della prove testimoniali assunte nel corso della udienza del 6.2.2024, confermative della presenza dei danni (cfr. p.v. di udienza in pari data).
L'importo complessivo di € 1.105,47 (calcolato alla data di redazione della comparsa di riassunzione, ovvero il 8.2.2022), richiesto dalla Società attrice, è stato così calcolato:
i) €. 22,99 per la sostituzione del coprisedia e del coprischienale di una sedia;
ii) € 354,00 per la sostituzione del materasso matrimoniale;
iii) € 21,90 per la sostituzione dell'asse del W.C.; iv) € 56,58 per l'acquisto di un copridivano;
v) € 650,00 per gli interventi antimuffa ed antimacchia;
tali voci di spesa sono state documentate dalle fatture prodotte in allegato alla comparsa di riassunzione (cfr. doc. nr. 9 e ss.).
Alla predetta somma deve aggiungersi l'importo di € 33,50, pari al 50% delle spese per la registrazione della anticipata risoluzione (cfr. doc. n. 3), dovuto dal convenuto ai sensi dell'articolo 18 del contratto di locazione (cfr. doc. n. 1, pg. n. 2 del fascicolo di parte attrice avanti al Giudice di Pace di Milano).
Appare, pertanto, provato che il conduttore abbia violato non solo quanto disposto dall'articolo 1587 c.c., che recita “Il conduttore deve: 1) prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l'uso determinato nel contratto o per l'uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze;
(omissis)”, ma anche dall'art. 1590 c.c., che recita “Il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità alla descrizione che ne sia stata pagina 4 di 6 fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto.”.
Nel caso in esame, le prove fornite dalla Società attrice attestato che l'immobile locato è stato restituito in uno stato diverso a quello che sarebbe risultato da un deterioramento derivante dall'uso della cosa in conformità del contratto. Pertanto, il conduttore
\contumace è tenuto al risarcimento dei danni procurati alla Società locatrice (cfr. C.
Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 12384/2022; C. Cassazione civile, ordinanza n.
8526/2020; C. Cassazione civile, ordinanza n. 6596/2019; C. Cassazione civile, ordinanza n. 6387/2018)
Ne consegue che la domanda di parte ricorrente è meritevole di accoglimento per la somma pari a complessivi € 1.138,97, (€ 1.105,47 + € 33,50 per spese registrazione risoluzione del contratto di locazione), oltre agli ulteriori interessi legali, dal dovuto al saldo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore e della complessità della controversia, secondo la vigente tariffa professionali (D.M. nr. 147/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così provvede:
1. accertata la violazione degli articoli 1587 e 1590 c.c. da parte del GN
e la presenza di danni nell'immobile di proprietà Controparte_1
della società ito in Lainate, Via Madonnina n. 11, piano primo Parte_1
- meglio identificato al catasto urbano al Foglio 8, particella 151, sub. 705, cat.
A/3, vani 5, rendita € 218,00 - , condanna il medesimo GN
[...]
a risarcire i danni a nella misura di € CP_1 Parte_1
pagina 5 di 6 1.138,97, come meglio quantificato e dettagliato in parte motiva, oltre agli interessi legali, dal dovuto al saldo;
2. condanna il GN al pagamento delle spese Controparte_1
processuali in favore di spese che si liquidano in € 146,30 per Parte_1
esborsi ed € 2.552,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A., alle rispettive aliquote di legge.
Milano, così deciso in data 14.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Maria Ferruta
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