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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 10/06/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 10/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 712/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - Enpals, CP_1 etc. ” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
CIOFFI ANIELLO giusta procura in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to BEVILACQUA VALENTINA giusta procura in atti resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 23/05/2023 dopo aver contestato Parte_1 le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di:
1. dichiarare che l'istante, commerciante, è invalida con diritto all'assegno
(capacità lavorativa ridotta, a causa di infermità, a meno di un terzo, 34%) ex lege
222/84; 2. dichiarare di conseguenza il diritto della ricorrente all'assegno ordinario di invalidità con la decorrenza dalla data della domanda o da quella che sarà acccertata in corso di causa;
3. vittoria di spese diritti ed onorario del doppio grado in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposta l'integrazione della CTU (dott. ), alla luce della Persona_1 nuova documentazione medica prodotta da parte ricorrente, all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'integrazione alla consulenza tecnica depositata in data 27.5.2024, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:
““Disturbo ossessivo compulsivo severo, disturbo delirante cronico persecutorio in insufficienza mentale media (Q.I.= 49)”.
Il CTU ha aggiunto che “le patologie da cui è affetta , commerciante, Parte_1 di 56 anni, singolarmente esaminate e globalmente valutate, si proiettano negativamente nel campo delle conseguenze dell'efficienza produttiva in un'attività lavorativa più o meno genericamente intesa e riducono in modo permanente a meno di un terzo la capacità di lavoro dello stesso, in occupazioni confacenti alle di lei attitudini.”
Pertanto sussiste secondo la ricostruzione del CTU diritto ai benefici previsti dall'articolo 1 della Legge 12/06/1984 n° 222 (assegno ordinario di invalidità) a decorrere dal 25/04/2023, data della relazione psichiatrica + somministrazione
TEST (WAIS-IV) effettuata dal Dott. di Solofra (AV).” Persona_2
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento alla stregua dei chiarimenti resi dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento in quanto traggono origine Per_1 da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio dell'assegno ordinario di invalidità).
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal
CTU) del requisito sanitario richiesto.
D'altro canto le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite (con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del beneficio richiesto.
Pag. 2 di 3 Le spese relative alla CTU espletata nella presente fase vanno poste invece a carico dell' (in quanto parte maggiormente soccombente) e vanno liquidate come CP_1 da dispositivo tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1 nei confronti dell' , così
[...] Controparte_2 provvede:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che nata il [...] a Parte_1
CASTELLABATE (SA), si trova nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità dal 25.4.2023;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU a carico dell' , spese liquidate in euro CP_1
270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott.
. Persona_1
Vallo della Lucania, così deciso il 10/06/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 10/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 712/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - Enpals, CP_1 etc. ” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
CIOFFI ANIELLO giusta procura in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to BEVILACQUA VALENTINA giusta procura in atti resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 23/05/2023 dopo aver contestato Parte_1 le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di:
1. dichiarare che l'istante, commerciante, è invalida con diritto all'assegno
(capacità lavorativa ridotta, a causa di infermità, a meno di un terzo, 34%) ex lege
222/84; 2. dichiarare di conseguenza il diritto della ricorrente all'assegno ordinario di invalidità con la decorrenza dalla data della domanda o da quella che sarà acccertata in corso di causa;
3. vittoria di spese diritti ed onorario del doppio grado in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposta l'integrazione della CTU (dott. ), alla luce della Persona_1 nuova documentazione medica prodotta da parte ricorrente, all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'integrazione alla consulenza tecnica depositata in data 27.5.2024, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:
““Disturbo ossessivo compulsivo severo, disturbo delirante cronico persecutorio in insufficienza mentale media (Q.I.= 49)”.
Il CTU ha aggiunto che “le patologie da cui è affetta , commerciante, Parte_1 di 56 anni, singolarmente esaminate e globalmente valutate, si proiettano negativamente nel campo delle conseguenze dell'efficienza produttiva in un'attività lavorativa più o meno genericamente intesa e riducono in modo permanente a meno di un terzo la capacità di lavoro dello stesso, in occupazioni confacenti alle di lei attitudini.”
Pertanto sussiste secondo la ricostruzione del CTU diritto ai benefici previsti dall'articolo 1 della Legge 12/06/1984 n° 222 (assegno ordinario di invalidità) a decorrere dal 25/04/2023, data della relazione psichiatrica + somministrazione
TEST (WAIS-IV) effettuata dal Dott. di Solofra (AV).” Persona_2
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento alla stregua dei chiarimenti resi dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento in quanto traggono origine Per_1 da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio dell'assegno ordinario di invalidità).
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal
CTU) del requisito sanitario richiesto.
D'altro canto le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite (con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del beneficio richiesto.
Pag. 2 di 3 Le spese relative alla CTU espletata nella presente fase vanno poste invece a carico dell' (in quanto parte maggiormente soccombente) e vanno liquidate come CP_1 da dispositivo tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1 nei confronti dell' , così
[...] Controparte_2 provvede:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che nata il [...] a Parte_1
CASTELLABATE (SA), si trova nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità dal 25.4.2023;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU a carico dell' , spese liquidate in euro CP_1
270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott.
. Persona_1
Vallo della Lucania, così deciso il 10/06/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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