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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/04/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente rel.
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott.ssa Ivana Francesca Mancuso Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2309/2023 del R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado
da
nata a [...] l'[...] ( ) e ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Rosario
Fisichella ( , presso il cui studio, sito in Palermo, via A. Email_1
Narbone n. 66, è elettivamente domiciliata appellante
CONTRO
, nato a [...], il [...] Controparte_1
appellato-contumace
con l'intervento di
PROCURATORE GENERALE presso questa Corte di Appello
1 ****
Conclusioni per l'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello:
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa.
In parziale riforma dell'appellata sentenza n. 2754/2023 ritenere e dichiarare il diritto della sig.ra al pagamento delle spese legali e per l'effetto Pt_1
condannare il sig. alla refusione delle spese legali per il Controparte_1
procedimento di I° grado innanzi il Tribunale di Palermo, R.G. 14128/2019, in favore della sig.ra della somma già determinata di €. Parte_1
4.000,00, oltre spese generali 15% e CPA al 4%, per i titoli e le causali di cui in premessa.
Vinte le spese.
Conclusioni per il Procuratore Generale:
Chiede il rigetto dell'appello.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza n. 2754/2023 dei giorni 1-7 giugno 2023, il Tribunale di Palermo, su ricorso di proposto nei confronti di Controparte_1 Parte_1
:
[...]
- ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti a
Palermo il 31.10.2008;
- ha posto a carico del l'obbligo di corrispondere alla a CP_1 Pt_1
titolo di suo mantenimento quale assegno divorzile, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 500,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici ISTAT;
- ha condannato il a rimborsare alla e spese del giudizio, CP_1 Pt_1
liquidate in complessivi € 4.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, il cui pagamento è stato disposto a vantaggio dello Stato ai sensi dell'art. 133 DPR n. 115/2002.
2. Con ricorso depositato il 28.12.2023, la a proposto appello per mezzo Pt_1
2 di due motivi di impugnazione. La controparte, seppur Controparte_1
regolarmente evocata, non si è costituita in giudizio.
3. Il procedimento, svoltosi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., è stato rimesso all'udienza del 25 ottobre 2024 ed assunto in deliberazione con ordinanza del
28 ottobre 2024, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. poiché non previsti dal rito.
***
4. Va preliminarmente dichiarata la contumacia di non Controparte_1
costituito sebbene gli fossero stati regolarmente notificati il ricorso in appello e il relativo decreto presidenziale.
5. Con il primo motivo di gravame l'appellante ha lamentato la violazione degli artt. 133 e 136 del T.U. in materia di spese di giustizia (di seguito “Testo Unico” o
“T.U.”), ritenendo che il Tribunale avesse errato nel disporre il pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario in assenza del necessario presupposto richiesto dalla legge, costituito dalla sussistenza del beneficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in capo alla e non più esistente al momento Pt_1
dell'emissione della sentenza.
In particolare, l'appellante ha evidenziato che il superamento dei limiti reddituali, previsti per la permanenza del beneficio, si era verificato nel corso del giudizio di primo grado, a seguito del conseguimento di una quota parte dei proventi derivanti dalla vendita di un bene immobile di cui era comproprietaria.
Per tale ragione il difensore della on aveva proceduto alla richiesta di Pt_1
liquidazione del proprio onorario e, a seguito dell'emissione della sentenza, era stata proposta istanza di correzione di errore materiale della stessa.
Proprio in virtù di quanto disposto dall'art. 136 T.U., secondo la prospettazione dell'appellante, il Giudice di prime cure, dopo aver revocato il provvedimento di ammissione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (decreto a cui riconoscere efficacia retroattiva), avrebbe dovuto procedere al riconoscimento integrale delle spese di lite in favore della senza alcuna statuizione di pagamento a vantaggio Pt_1
dell'Erario, essendone venuto meno il presupposto richiesto ex lege.
3 6. Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha censurato, inoltre, l'omessa applicazione del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., poiché il Tribunale pur avendo condannato il al pagamento delle spese di lite in favore della CP_1 ne aveva poi disposto il pagamento a vantaggio dell'Erario, Pt_1
rigettando financo l'istanza di correzione di errore materiale della sentenza e privando di fatto l'appellante, senza giustificato motivo, delle spese di lite di cui aveva diritto poiché decaduta dal beneficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
7. L'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Il D.P.R. 115/2002 - Testo Unico in materia di spese di giustizia - disciplina, tra gli altri aspetti, anche quello relativo alla revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato al ricorrere di determinati presupposti. Occorre richiamare, a tal fine, l'art. 112 T.U., il quale al primo comma, lett. a), stabilisce che allorquando “nei termini previsti dall'art. 79, comma 1, lettera d), l'interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito”, il giudice debba revocare, con decreto motivato, l'ammissione.
Ebbene, nel caso che ci occupa, la in seguito alla modifica delle Pt_1
proprie condizioni reddituali, dovuta alla percezione di una quota parte dei proventi derivanti dalla vendita di un bene immobile di cui era comproprietaria, verificatasi negli ultimi mesi del 2020, pertanto nel corso del giudizio di primo grado (cfr. memorie ex art. 183 c.p.c. in atti), avrebbe dovuto, in ottemperanza all'onere sancito dall'art. 79, co. 1, lett. d), T.U. “comunicare, fino a che il processo non sia definito, le varianti rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza
o dell'eventuale precedente comunicazione di variazione”.
Alla luce del dettato normativo, la avrebbe allora dovuto Pt_1
comunicare al Tribunale di Palermo la rilevante variazione di reddito entro 30 giorni dalla fine dell'anno in cui tale incremento reddituale si è verificato (2020), pertanto, entro e non oltre il 30 gennaio 2021.
Il mancato rispetto del predetto termine, in assenza di comunicazione in tale
4 senso da parte dell'appellante, come risulta pacificamente dagli atti di causa, determina la revoca del decreto di ammissione al patrocinio ex art. 112, co.1, lett.
a), T.U., con decorrenza dei relativi effetti per come specificato dall'art. 114 T.U., il quale prevede che “la revoca del decreto di ammissione, disposta ai sensi delle lettere a),
b) e c) del comma 1, dell'articolo 112, ha effetto, rispettivamente, dalla scadenza del termine fissato per la comunicazione di variazione delle condizioni reddituali”, pertanto, con effetto a partire dal 31 gennaio 2021.
Orbene, sulla scorta di tali considerazioni, deve ritenersi sussistente l'ammissione della al patrocinio a spese dello Stato a far data Pt_1 dall'introduzione del giudizio e fino al 30 gennaio 2021, con revoca della stessa a partire dal giorno successivo e fino alla conclusione del giudizio di primo grado, periodo con riferimento al quale devono, pertanto, disporsi il pagamento delle spese processuali in favore dell'appellante, con riferimento alle relative fasi del giudizio, istruttoria e decisoria.
La decisione adottata dal Giudice di prime cure deve essere, pertanto, riformata nel senso testé indicato.
7. In difetto di costituzione dell'appellato e avuto riguardo alla natura ed al tenore complessivo della decisione, il Collegio ritiene che ricorrano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, udito il procuratore dell'appellante e il Procuratore Generale, nella contumacia di , in parziale riforma della sentenza n. 2754/2023 Controparte_1
del Tribunale di Palermo dei giorni 1-7 giugno 2023, appellata da Parte_1
nei confronti di con ricorso depositato il 28.12.2023:
[...] Controparte_1
- revoca l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta nei confronti di a far data dal 31.01.2021; Parte_1
- per l'effetto, condanna a rimborsare a Controparte_1 Parte_1
le spese del giudizio di primo grado che si liquidano in complessivi €
[...]
4.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, il cui pagamento deve essere
5 disposto:
• a vantaggio dello Stato, ai sensi dell'art. 133 DPR n. 115/2002, per la somma di € 1.500,00;
• a vantaggio di per la restante somma di € Parte_1
2.500,00.
Conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Dichiara compensate le spese del presente giudizio di appello.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 13 dicembre 2024.
Il Presidente est.
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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