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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/02/2025, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 3967/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere
dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 3967/2019
promossa da:
CF: , rappresentato dall'avv. Email_1 C.F._1
COLELLA RADAMES CF: C.F._2
APPELLANTE
Contro
CF: Controparte_1
rappresentata dagli avv.ti SERGIO PAPA (CF P.IVA_1 C.F._3
) e FRANCESCO PAPA ( )
[...] CodiceFiscale_4
APPELLATA
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 31.10.2024 e comparse conclusionali depositate in atti.
otteneva dal Tribunale di Avellino decreto ingiuntivo di Parte_1
pagamento di € 433.196.49 nei confronti della società Parte_2
. A fondamento del ricorso monitorio adduceva che con atto
[...]
per notar del 19.05.2006, registrato il 24.05.2006, veniva costituita detta Per_1
società nella quale egli conferiva a titolo di quota del capitale Parte_2
sociale la proprietà del ramo d'azienda costituito dalla ditta “VA
TE di Merlucci Pasquale”, in tal modo acquisendo la qualità di socio accomandante (poi dismessa). Aggiungeva che in virtù di tale conferimento la neo costituita società ) era subentrata anche nei pregressi Parte_2
debiti dell'azienda ceduta, tra i quali rientrava per l'appunto quello di €
433.196.49, somma di cui egli ) sarebbe risultato creditore in Parte_1
virtù delle risultanze contabili dell'azienda VA attestate dalla perizia di stima del dott. , di cui si dava atto nel predetto atto notarile Persona_2
del 19.05.2006 al quale era allegata con la lettera “A” . Precisava che, difatti, in detta perizia di stima alla pagina 5, sotto la voce passività, era contenuta l'appostazione di € 433.196,49 con causale “Merlucci P.c./anticipazioni”.
Avverso detto decreto ingiuntivo proponeva opposizione la società Parte_2
contestando la sussistenza di detto credito vantato dal ed
[...] Pt_1
eccependo tra l'altro, e per quanto rileva nel presente giudizio, che non era stata fornita alcuna prova dello stesso.
Con sentenza n. 216/2019, pubblicata il 05.02.2019, il Tribunale di Avellino accoglieva l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo opposto, ritenendo, tra l'altro e per quanto ancora interessa in questa sede, che la annotazione della predetta anticipazione nella contabilità della ditta VA, e dunque la pagina 2 di 5 esistenza di tale voce contabile, non costituisce di certo di per sé prova del credito del e che, in ogni caso, le scritture contabili, appartenendo alla Pt_1
ditta individuale VA di titolarità dello stesso , non Parte_1
potevano fornire elementi di pova a favore di chi le aveva redatte.
Avverso detta sentenza proponeva appello deducendo, per Parte_1
quanto interessa in questa sede, che il credito era assistito da una prova privilegiata costituita dallo stesso atto notarile di costituzione della società
che, attraverso l'allegato A facente parte del medesimo, Parte_2
attestava la sussistenza di tale passività in capo alla ditta VA ed in favore del Pt_1
Chiedeva quindi, in accoglimento dell'appello, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto con condanna dell'appellata società al pagamento della somma ivi ingiunta.
Si costituiva l'appellata la quale, per le ragioni esposte nella Parte_2
propria comparsa di risposta cui si rinvia in questa sede, chiedeva il rigetto dell'appello e le sanzioni di cui all'art. 96 cpc.
L'appello è del tutto infondato e va rigettato
In vero, come correttamente osservato dalla società appellata, nel caso di specie non è proprio giuridicamente configurabile il credito del nei suoi Pt_1
confronti.
A prescindere dalla prova dello stesso (e dunque della valenza a tal fine della appostazione contabile con la voce “anticipazioni”), tale credito presupporrebbe, difatti, in ogni caso, che originariamente il (persona fisica) Parte_1
potesse essere astrattamente creditore della ditta VA TE. Solo in presenza di tale presupposto, infatti, sarebbe poi configurabile una successione in tale passività della società quale cessionaria Parte_2
pagina 3 di 5 dell'azienda VA (azienda ad essa conferita come quota societaria dal socio ). Parte_1
Nel caso di specie, invece, tale presupposto manca in quanto non è proprio configurabile l'insorgenza di un rapporto di credito-debito tra Parte_1
e la ditta VA TE di Merlucci Pasquale, trattandosi dello stesso identico soggetto sul piano giuridico, in quanto la VA TE era una ditta individuale proprio di titolarità di . Parte_1
La sentenza di primo grado va pertanto integralmente confermata, con conseguente condanna dell'appellante soccombente alla Parte_1
refusione, in favore dell'appellata , delle spese processuali Parte_2
del grado di appello che si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM
55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa
(scaglione da € 260.000,00 ad € 520.000,00), ed applicato per ciascuna delle fasi di giudizio effettivamente svolte (con esclusione quindi di quella istruttoria non tenutasi in appello) l'importo medio tabellarmente previsto.
La manifesta infondatezza dell'appello denota un palese abuso dello strumento processuale dell'impugnativa da parte dell'appellante, e giustifica quindi la condanna dello stesso, ai sensi dell'art. 96 comma 3 cpc, al pagamento in favore della società appellata di una ulteriore somma da Parte_2
liquidarsi equitativamente in misura pari alla metà delle riconosciute spese processuali
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto, l'appellante ha l'obbligo di versare un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 La Corte di Appello di Napoli, settima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello in oggetto proposto avverso la sentenza n. 216/2019, pubblicata il 05.02.2019, del Tribunale di Avellino, così provvede:
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza di primo grado;
b) Condanna l'appellante , al pagamento, in favore Parte_1
dell'appellata delle spese Controparte_2
del grado di appello che liquida in € 14.239,00 per compensi di avvocato, oltre il 15 % sui compensi per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e
C.P.A., con attribuzione agli avv.ti Sergio Papa e Francesco Papa;
c) Ai sensi dell'art. 96 comma 3 cpc, condanna l'appellante Parte_1
, al pagamento, in favore dell'appellata
[...] [...]
della ulteriore somma di € 7.119,50; Controparte_2
d) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante Parte_1
di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
[...]
a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Napoli il 30.01.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Paolo Mariani dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere
dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 3967/2019
promossa da:
CF: , rappresentato dall'avv. Email_1 C.F._1
COLELLA RADAMES CF: C.F._2
APPELLANTE
Contro
CF: Controparte_1
rappresentata dagli avv.ti SERGIO PAPA (CF P.IVA_1 C.F._3
) e FRANCESCO PAPA ( )
[...] CodiceFiscale_4
APPELLATA
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 31.10.2024 e comparse conclusionali depositate in atti.
otteneva dal Tribunale di Avellino decreto ingiuntivo di Parte_1
pagamento di € 433.196.49 nei confronti della società Parte_2
. A fondamento del ricorso monitorio adduceva che con atto
[...]
per notar del 19.05.2006, registrato il 24.05.2006, veniva costituita detta Per_1
società nella quale egli conferiva a titolo di quota del capitale Parte_2
sociale la proprietà del ramo d'azienda costituito dalla ditta “VA
TE di Merlucci Pasquale”, in tal modo acquisendo la qualità di socio accomandante (poi dismessa). Aggiungeva che in virtù di tale conferimento la neo costituita società ) era subentrata anche nei pregressi Parte_2
debiti dell'azienda ceduta, tra i quali rientrava per l'appunto quello di €
433.196.49, somma di cui egli ) sarebbe risultato creditore in Parte_1
virtù delle risultanze contabili dell'azienda VA attestate dalla perizia di stima del dott. , di cui si dava atto nel predetto atto notarile Persona_2
del 19.05.2006 al quale era allegata con la lettera “A” . Precisava che, difatti, in detta perizia di stima alla pagina 5, sotto la voce passività, era contenuta l'appostazione di € 433.196,49 con causale “Merlucci P.c./anticipazioni”.
Avverso detto decreto ingiuntivo proponeva opposizione la società Parte_2
contestando la sussistenza di detto credito vantato dal ed
[...] Pt_1
eccependo tra l'altro, e per quanto rileva nel presente giudizio, che non era stata fornita alcuna prova dello stesso.
Con sentenza n. 216/2019, pubblicata il 05.02.2019, il Tribunale di Avellino accoglieva l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo opposto, ritenendo, tra l'altro e per quanto ancora interessa in questa sede, che la annotazione della predetta anticipazione nella contabilità della ditta VA, e dunque la pagina 2 di 5 esistenza di tale voce contabile, non costituisce di certo di per sé prova del credito del e che, in ogni caso, le scritture contabili, appartenendo alla Pt_1
ditta individuale VA di titolarità dello stesso , non Parte_1
potevano fornire elementi di pova a favore di chi le aveva redatte.
Avverso detta sentenza proponeva appello deducendo, per Parte_1
quanto interessa in questa sede, che il credito era assistito da una prova privilegiata costituita dallo stesso atto notarile di costituzione della società
che, attraverso l'allegato A facente parte del medesimo, Parte_2
attestava la sussistenza di tale passività in capo alla ditta VA ed in favore del Pt_1
Chiedeva quindi, in accoglimento dell'appello, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto con condanna dell'appellata società al pagamento della somma ivi ingiunta.
Si costituiva l'appellata la quale, per le ragioni esposte nella Parte_2
propria comparsa di risposta cui si rinvia in questa sede, chiedeva il rigetto dell'appello e le sanzioni di cui all'art. 96 cpc.
L'appello è del tutto infondato e va rigettato
In vero, come correttamente osservato dalla società appellata, nel caso di specie non è proprio giuridicamente configurabile il credito del nei suoi Pt_1
confronti.
A prescindere dalla prova dello stesso (e dunque della valenza a tal fine della appostazione contabile con la voce “anticipazioni”), tale credito presupporrebbe, difatti, in ogni caso, che originariamente il (persona fisica) Parte_1
potesse essere astrattamente creditore della ditta VA TE. Solo in presenza di tale presupposto, infatti, sarebbe poi configurabile una successione in tale passività della società quale cessionaria Parte_2
pagina 3 di 5 dell'azienda VA (azienda ad essa conferita come quota societaria dal socio ). Parte_1
Nel caso di specie, invece, tale presupposto manca in quanto non è proprio configurabile l'insorgenza di un rapporto di credito-debito tra Parte_1
e la ditta VA TE di Merlucci Pasquale, trattandosi dello stesso identico soggetto sul piano giuridico, in quanto la VA TE era una ditta individuale proprio di titolarità di . Parte_1
La sentenza di primo grado va pertanto integralmente confermata, con conseguente condanna dell'appellante soccombente alla Parte_1
refusione, in favore dell'appellata , delle spese processuali Parte_2
del grado di appello che si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM
55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa
(scaglione da € 260.000,00 ad € 520.000,00), ed applicato per ciascuna delle fasi di giudizio effettivamente svolte (con esclusione quindi di quella istruttoria non tenutasi in appello) l'importo medio tabellarmente previsto.
La manifesta infondatezza dell'appello denota un palese abuso dello strumento processuale dell'impugnativa da parte dell'appellante, e giustifica quindi la condanna dello stesso, ai sensi dell'art. 96 comma 3 cpc, al pagamento in favore della società appellata di una ulteriore somma da Parte_2
liquidarsi equitativamente in misura pari alla metà delle riconosciute spese processuali
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto, l'appellante ha l'obbligo di versare un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 La Corte di Appello di Napoli, settima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello in oggetto proposto avverso la sentenza n. 216/2019, pubblicata il 05.02.2019, del Tribunale di Avellino, così provvede:
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza di primo grado;
b) Condanna l'appellante , al pagamento, in favore Parte_1
dell'appellata delle spese Controparte_2
del grado di appello che liquida in € 14.239,00 per compensi di avvocato, oltre il 15 % sui compensi per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e
C.P.A., con attribuzione agli avv.ti Sergio Papa e Francesco Papa;
c) Ai sensi dell'art. 96 comma 3 cpc, condanna l'appellante Parte_1
, al pagamento, in favore dell'appellata
[...] [...]
della ulteriore somma di € 7.119,50; Controparte_2
d) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante Parte_1
di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
[...]
a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Napoli il 30.01.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Paolo Mariani dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
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