TRIB
Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 6499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6499 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28560/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Tedesco Presidente dott.ssa Maria Tuccillo Giudice Relatore
dott.ssa Diego Ragozini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g.28560/2021 emessa tra:
,– CF nella qualità di titolare della ditta Parte_1 C.F._1 Pt_1
, rapp.to e difeso dagli avv.ti Luigi Ambrosio e Francesco Ambrosio presso i quali elett.te
[...] domicilia in San US AN (NA) alla via E. Catapano 7/15, giusta procura speciale ex art
99 Disp. att. c.p.c. e separata ai sensi dell'art. 83, III co., c.p.c. e art. 10 DPR 123/2001,
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante rappresentatoe difeso, in virtù di giusta procura ad lites per
Notar del 21.07.15 repertorio n. 80974,rogito 21569, dall'Avv. Maria Sofia Persona_1
Lizzi (C.F. - PEC t) e con il C.F._2 Email_1 medesimo domiciliato in Napoli, presso la sede
CONVENUTA
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SENTENZA 1 INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del
14.02.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla convenuta e alla Procura presso il Tribunale di
Napoli riassumeva il giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli a seguito dell'ordinanza di incompetenza territoriale pronunciata dal Collegio della I Sez. Civile del Tribunale di OL
l'11/11/2021 nel giudizio RG 1205/2021, avente ad oggetto querela di falso della firma a nome di apposta sulla ricevuta di ritorno della raccomandata postale risultata Parte_1 consegnata il 09/10/2014 dell'accertamento di € 10.150,00 elevato dall' di OL al sig. CP_1
nella qualità di titolare della ditta con sede legale in San Parte_1 Parte_1
US AN (NA) alla via Mastanielli, deducendo quanto segue :
a) che il sig. incardinava giudizio dinanzi il Tribunale di OL sez. Lavoro Parte_1 poi trasmesso per competenza per materia alla sez. Civile NRG. 998/2020 avente ad oggetto l'impugnazione della ordinanza di ingiunzione n. 844/2018 del Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali - ente creditore - dell'importo Controparte_2 complessivo di € 10.150,00 per violazione art. 39 c. 1 e 2 del D.L. 25/06/2008 n. 112 convertito in Legge 133/2008;
b) che all'udienza cartolare del 28/01/2021, il G.I. dott.ssa Esposito riteneva che la denuncia querela presentata dal ricorrente dinanzi ai carabinieri della caserma di San US
AN, dove veniva contestata l'autenticità della firma apposta alla ricevuta di ritorno del provvedimento sanzionatorio del 09/10/2014 impugnato, non fosse idonea a privare il documento del suo valore fidefacente, essendo necessario presentare una querela di falso ex art. 221 c.p.c.;
c) che è interesse del sig. accertare che la firma apposta sulla ricevuta di Parte_1 ritorno del provvedimento sanzionatorio del 09/10/2014 non è la sua e dunque dichiarare la falsità della stessa;
SENTENZA 2 d) che già dal raffronto ictu oculi tra la firma del sig. apposta alla procura Parte_1 ad litem, quella apposta in calce alla denuncia querela presentata dinanzi i carabinieri di
San US, quella apposta sulla Carta di identità e quella riportata sulla ricevuta di ritorno del provvedimento sanzionatorio del 09/10/2014 non vi è identicità risultando evidente la non autenticità di quella riportata su quest'ultima.
Ciò posto domandava : 1) Accogliere la querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità della firma a nome di apposta sulla Parte_1 ricevuta di ritorno della raccomandata postale dell'accertamento di € 10.150,00 elevato dall' di OL al sig. nella qualità di titolare della ditta CP_1 Parte_1 Parte_1 con sede legale in San US AN (NA) alla via Mastanielli, 51, risultata consegnata il 09/10/2014, in quanto la firma non è vergata dal sig. ; 2) Parte_1
Dichiarare, a seguito dell'accoglimento della presente querela di falso, nulla e/o inesistente
e/o annullabile la notifica dell'atto notificato il 09/10/2014 sopra descritto;
3) Condannare i convenuti solidalmente al pagamento delle competenze di giudizio con attribuzione ai procuratori costituiti anticipatari”.
CP_ Si costituiva in giudizio l' che invia preliminare eccepiva l'incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli, per esser competente il Tribunale di Roma in ragione dell'ubicazione della Sede legale dell' ed in applicazione dei criteri fissati dall'art 19 CP_1 cpc, inammissibilità della querela per carenza adi interesse ad agire ex art 100 cp.c. e nel merito l'infondatezza della domanda .
Ciò posto, domandava dichiararsi in via preliminare l'incompetenza per territorio del
Tribunale di Napoli e nel merito il rigetto della domanda con vittoria di spese di lite .
Con ordinanza del 28.06.2022 il gi dott. , ritenuta l'ammissibilità dell'istanza Persona_2 ex art 210 cp.c. formulata dall'attore ordinava alla convenuta l'esibizione in giudizio dell'originale della ricevuta di ritorno dell'accertamento di € 10.150,00 elevato dall' di CP_1
OL al sig. , risultata consegnata il 09/10/2014 fissando termine di 30gg.. Parte_1
La causa veniva istruita con l'espletamento di una ctu , con la nomina di un perito grafico.
SENTENZA 3 Successivamente all'espletamento della ctu, in data 5.06.2023 la causa era assegnata alla scrivente che con ordinanza resa in data 19.02.2025 rimetteva la causa al Collegio per la decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art 190 cp.c.
Ciò posto, in via preliminare va rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio formulata dalla convenuta, essendo competente a decider la presente causa il Tribunale di Napoli , trovando nella fattispecie in esame applicazione il foro inderogabile individuato dall'art 25 cp.c. come correttamente statuito dal giudice a quo con ordinanza del 11.11.2021 ( v. doc all. atto di citazione).
Inoltre, il contraddittorio deve ritenersi correttamente instaurato atteso che la pendenza del procedimento è stata comunicata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli , essendogli stato notificato l'atto di citazione .
Sul punto, mette conto evidenziare che nel procedimento per querela di falso l'intervento obbligatorio del pubblico ministero non deve essere inteso come partecipazione attiva ad ogni atto istruttorio del processo, ma è sufficiente che al P.M. venga comunicata la pendenza della causa. La mancata partecipazione attiva rientra, invero, nelle scelte discrezionali del
P.M. e non comporta nullità degli atti processuali in assenza di specifica eccezione sollevata dallo stesso ( v sul punto sentenza Cass. civ. n.22214/2024).
La querela proposta è da ritenersi, altresì' ammissibile, risultando sussistenti i presupposti di cui all'art 221 cp.c. e avendo ad oggetto la sottoscrizione apposta all'avviso di ricevimento relativo alla notifica avvenuta a mani mediante l'utilizzo del c.d. Mod. 23 L (la cartolina verde).
Il mancato deposito dell'originale del documento de quo da parte della convenuta a seguito dell'ordine di esibizione ex art 210 cp.c. , essendo l'istante in possesso solo della copia CP_ acquisita a seguito di istanza di accesso inoltrata all' ( v. doc. allegato all'atto di citazione) non conduce a conclusioni di segno contrario, quanto all'ammissibilità della querela.
SENTENZA 4 Ed invero, in ossequio a quanto statuito dalla Suprema Corte con sentenza n. 8718/2023, cui il Tribunale ritiene di aderire , “in caso di documento prodotto in copia, è ammissibile la querela di falso proposta direttamente contro quest'ultima senza previo disconoscimento della sua conformità all'originale, dal momento che l'efficacia probatoria (piena) della copia fotostatica della scrittura privata conforme all'originale alterato o contraffatto si presta ad essere rimossa con il giudizio di falso (….) la sentenza che, definendolo, dichiari tale copia affetta da falsità materiale, riverbera i propri effetti anche sull'originale eventualmente presente, perché se è il fatto rappresentato (la prova), non il documento in sé (il mezzo di prova), a costituire il fulcro del giudizio di verità/falsità, esso si presenta identico, per effetto della loro giuridica corrispondenza, tanto nella copia, quanto nell'originale”.
Passando all'esame del merito , la domanda è da ritenersi fondata e come tale meritevole di accoglimento .
Ed invero, il perito grafico nominato nel corso del giudizio , avv Testimone_1 evidenziando la possibilità di verificare all'esito della comparazione la falsificazione, anche dalla copia, attraverso l'analisi degli altri segni grafici decisivi ai fini della verifica grafica ha rilevato che da “un'attenta e scrupolosa analisi dei tracciati delle scritture in comparazione con la sottoscrizione contestata, emerge una difformità tra i sistemi grafici posti in comparazione. Difatti, le differenze riscontrate, che, puntualmente, verranno di seguito analizzate, consentono di collocare le scritture in schemi grafici diversificati per motricità, per spinta energetico-estrinsecativa, per modalità ed atteggiamenti esecutivi, collegamenti inter-letterali archi basali, inclinazione, ductus, allineamento basale(…)Le verifiche effettuate, hanno evidenziato, infatti, differenze stilistiche ed una diversità del ductus, nonché del ritmo di esecuzione. Particolarmente significative, si sono dimostrate le differenze attinenti il moto informatore dello scritto, e le caratteristiche della gestualità personalizzanti
e identificative come gli automatismi e i raccordi, gli occhielli ed il loro moto formativo, la presenza di imput grafici estranei al grafismo del sig . Altri elementi di Parte_1 divergenza, tra i sistemi grafici posti in comparazione, sono relativi allo sviluppo delle masse grafiche agli aspetti morfo-strutturali, indizi probanti e chiare rappresentazioni della differente gestualità grafica. Pertanto, ritengo di poter esprimere le seguenti conclusioni”.
SENTENZA 5 Alla luce di tali considerazioni , il ctu ha accertato che “la sottoscrizione apposta al documento in verifica non è riferibile all'alveo scrittorio del sig. , per non Parte_1 essere stata apposta dallo stesso “.
Orbene, il Tribunale ritenuto di condivider e far proprie le conclusioni cui è addivenuto il ctu, atteso che risultano il frutto di un' attenta e motivata analisi delle scritture offerte in comparazione secondo una metodologia corretta esplicitata nel corso della relazione e di cui
è stata fatta applicazione, accoglie la domanda proposta dall'attore e per l'effetto accerta la falsità della sottoscrizione apposta sulla ricevuta di ritorno della raccomandata postale dell'accertamento di € 10.150,00 elevato dall' di OL al sig. nella CP_1 Parte_1 qualità di titolare della ditta con sede legale in San US AN Parte_1
(NA) alla via Mastanielli, 51;
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore del giudizio, dell'attività espletata secondo tariffa vigente
PQM
Il Tribunale di Napoli nella composizione collegiale di cui in epigrafe definitivamente pronunziando sulla querela di falso proposta da così provvede: Parte_1
1. Accoglie la domanda e per l'effetto accerta la falsità della sottoscrizione apposta sulla ricevuta di ritorno della raccomandata postale dell'accertamento di € 10.150,00 elevato dall' di OL al sig. nella qualità di titolare della ditta CP_1 Parte_1
con sede legale in San US AN (NA) alla via Mastanielli, 51; Parte_1
2. Dispone, ai sensi del combinato disposto di cui agli art 226 cp.c. e 537 cpp la cancellazione della sottoscrizione di dalla ricevuta di ritorno della Parte_1 raccomandata postale dell'accertamento di € 10.150,00 elevato dall' di OL al sig. CP_1
nella qualità di titolare della ditta con sede legale in San Parte_1 Parte_1
US AN (NA) alla via Mastanielli, 51;
3. Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore che liquida in euro 264,00 per spese , euro per compensi 7.000,00 , oltre spese generali al
15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari avv. Avv. Luigi Ambrosio Avv. Francesco Ambrosio;
SENTENZA 6 4. Condanna la convenuta la pagamento delle spese di ctu pari ad euro 1962,53 , giusta decreto di liquidazione del 21.04.2023
5. Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito al PM.
Così deciso nella camera di consiglio del 26.06.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Tuccillo dott. Giovanni Tedesco
SENTENZA 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Tedesco Presidente dott.ssa Maria Tuccillo Giudice Relatore
dott.ssa Diego Ragozini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g.28560/2021 emessa tra:
,– CF nella qualità di titolare della ditta Parte_1 C.F._1 Pt_1
, rapp.to e difeso dagli avv.ti Luigi Ambrosio e Francesco Ambrosio presso i quali elett.te
[...] domicilia in San US AN (NA) alla via E. Catapano 7/15, giusta procura speciale ex art
99 Disp. att. c.p.c. e separata ai sensi dell'art. 83, III co., c.p.c. e art. 10 DPR 123/2001,
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante rappresentatoe difeso, in virtù di giusta procura ad lites per
Notar del 21.07.15 repertorio n. 80974,rogito 21569, dall'Avv. Maria Sofia Persona_1
Lizzi (C.F. - PEC t) e con il C.F._2 Email_1 medesimo domiciliato in Napoli, presso la sede
CONVENUTA
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SENTENZA 1 INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del
14.02.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla convenuta e alla Procura presso il Tribunale di
Napoli riassumeva il giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli a seguito dell'ordinanza di incompetenza territoriale pronunciata dal Collegio della I Sez. Civile del Tribunale di OL
l'11/11/2021 nel giudizio RG 1205/2021, avente ad oggetto querela di falso della firma a nome di apposta sulla ricevuta di ritorno della raccomandata postale risultata Parte_1 consegnata il 09/10/2014 dell'accertamento di € 10.150,00 elevato dall' di OL al sig. CP_1
nella qualità di titolare della ditta con sede legale in San Parte_1 Parte_1
US AN (NA) alla via Mastanielli, deducendo quanto segue :
a) che il sig. incardinava giudizio dinanzi il Tribunale di OL sez. Lavoro Parte_1 poi trasmesso per competenza per materia alla sez. Civile NRG. 998/2020 avente ad oggetto l'impugnazione della ordinanza di ingiunzione n. 844/2018 del Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali - ente creditore - dell'importo Controparte_2 complessivo di € 10.150,00 per violazione art. 39 c. 1 e 2 del D.L. 25/06/2008 n. 112 convertito in Legge 133/2008;
b) che all'udienza cartolare del 28/01/2021, il G.I. dott.ssa Esposito riteneva che la denuncia querela presentata dal ricorrente dinanzi ai carabinieri della caserma di San US
AN, dove veniva contestata l'autenticità della firma apposta alla ricevuta di ritorno del provvedimento sanzionatorio del 09/10/2014 impugnato, non fosse idonea a privare il documento del suo valore fidefacente, essendo necessario presentare una querela di falso ex art. 221 c.p.c.;
c) che è interesse del sig. accertare che la firma apposta sulla ricevuta di Parte_1 ritorno del provvedimento sanzionatorio del 09/10/2014 non è la sua e dunque dichiarare la falsità della stessa;
SENTENZA 2 d) che già dal raffronto ictu oculi tra la firma del sig. apposta alla procura Parte_1 ad litem, quella apposta in calce alla denuncia querela presentata dinanzi i carabinieri di
San US, quella apposta sulla Carta di identità e quella riportata sulla ricevuta di ritorno del provvedimento sanzionatorio del 09/10/2014 non vi è identicità risultando evidente la non autenticità di quella riportata su quest'ultima.
Ciò posto domandava : 1) Accogliere la querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità della firma a nome di apposta sulla Parte_1 ricevuta di ritorno della raccomandata postale dell'accertamento di € 10.150,00 elevato dall' di OL al sig. nella qualità di titolare della ditta CP_1 Parte_1 Parte_1 con sede legale in San US AN (NA) alla via Mastanielli, 51, risultata consegnata il 09/10/2014, in quanto la firma non è vergata dal sig. ; 2) Parte_1
Dichiarare, a seguito dell'accoglimento della presente querela di falso, nulla e/o inesistente
e/o annullabile la notifica dell'atto notificato il 09/10/2014 sopra descritto;
3) Condannare i convenuti solidalmente al pagamento delle competenze di giudizio con attribuzione ai procuratori costituiti anticipatari”.
CP_ Si costituiva in giudizio l' che invia preliminare eccepiva l'incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli, per esser competente il Tribunale di Roma in ragione dell'ubicazione della Sede legale dell' ed in applicazione dei criteri fissati dall'art 19 CP_1 cpc, inammissibilità della querela per carenza adi interesse ad agire ex art 100 cp.c. e nel merito l'infondatezza della domanda .
Ciò posto, domandava dichiararsi in via preliminare l'incompetenza per territorio del
Tribunale di Napoli e nel merito il rigetto della domanda con vittoria di spese di lite .
Con ordinanza del 28.06.2022 il gi dott. , ritenuta l'ammissibilità dell'istanza Persona_2 ex art 210 cp.c. formulata dall'attore ordinava alla convenuta l'esibizione in giudizio dell'originale della ricevuta di ritorno dell'accertamento di € 10.150,00 elevato dall' di CP_1
OL al sig. , risultata consegnata il 09/10/2014 fissando termine di 30gg.. Parte_1
La causa veniva istruita con l'espletamento di una ctu , con la nomina di un perito grafico.
SENTENZA 3 Successivamente all'espletamento della ctu, in data 5.06.2023 la causa era assegnata alla scrivente che con ordinanza resa in data 19.02.2025 rimetteva la causa al Collegio per la decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art 190 cp.c.
Ciò posto, in via preliminare va rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio formulata dalla convenuta, essendo competente a decider la presente causa il Tribunale di Napoli , trovando nella fattispecie in esame applicazione il foro inderogabile individuato dall'art 25 cp.c. come correttamente statuito dal giudice a quo con ordinanza del 11.11.2021 ( v. doc all. atto di citazione).
Inoltre, il contraddittorio deve ritenersi correttamente instaurato atteso che la pendenza del procedimento è stata comunicata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli , essendogli stato notificato l'atto di citazione .
Sul punto, mette conto evidenziare che nel procedimento per querela di falso l'intervento obbligatorio del pubblico ministero non deve essere inteso come partecipazione attiva ad ogni atto istruttorio del processo, ma è sufficiente che al P.M. venga comunicata la pendenza della causa. La mancata partecipazione attiva rientra, invero, nelle scelte discrezionali del
P.M. e non comporta nullità degli atti processuali in assenza di specifica eccezione sollevata dallo stesso ( v sul punto sentenza Cass. civ. n.22214/2024).
La querela proposta è da ritenersi, altresì' ammissibile, risultando sussistenti i presupposti di cui all'art 221 cp.c. e avendo ad oggetto la sottoscrizione apposta all'avviso di ricevimento relativo alla notifica avvenuta a mani mediante l'utilizzo del c.d. Mod. 23 L (la cartolina verde).
Il mancato deposito dell'originale del documento de quo da parte della convenuta a seguito dell'ordine di esibizione ex art 210 cp.c. , essendo l'istante in possesso solo della copia CP_ acquisita a seguito di istanza di accesso inoltrata all' ( v. doc. allegato all'atto di citazione) non conduce a conclusioni di segno contrario, quanto all'ammissibilità della querela.
SENTENZA 4 Ed invero, in ossequio a quanto statuito dalla Suprema Corte con sentenza n. 8718/2023, cui il Tribunale ritiene di aderire , “in caso di documento prodotto in copia, è ammissibile la querela di falso proposta direttamente contro quest'ultima senza previo disconoscimento della sua conformità all'originale, dal momento che l'efficacia probatoria (piena) della copia fotostatica della scrittura privata conforme all'originale alterato o contraffatto si presta ad essere rimossa con il giudizio di falso (….) la sentenza che, definendolo, dichiari tale copia affetta da falsità materiale, riverbera i propri effetti anche sull'originale eventualmente presente, perché se è il fatto rappresentato (la prova), non il documento in sé (il mezzo di prova), a costituire il fulcro del giudizio di verità/falsità, esso si presenta identico, per effetto della loro giuridica corrispondenza, tanto nella copia, quanto nell'originale”.
Passando all'esame del merito , la domanda è da ritenersi fondata e come tale meritevole di accoglimento .
Ed invero, il perito grafico nominato nel corso del giudizio , avv Testimone_1 evidenziando la possibilità di verificare all'esito della comparazione la falsificazione, anche dalla copia, attraverso l'analisi degli altri segni grafici decisivi ai fini della verifica grafica ha rilevato che da “un'attenta e scrupolosa analisi dei tracciati delle scritture in comparazione con la sottoscrizione contestata, emerge una difformità tra i sistemi grafici posti in comparazione. Difatti, le differenze riscontrate, che, puntualmente, verranno di seguito analizzate, consentono di collocare le scritture in schemi grafici diversificati per motricità, per spinta energetico-estrinsecativa, per modalità ed atteggiamenti esecutivi, collegamenti inter-letterali archi basali, inclinazione, ductus, allineamento basale(…)Le verifiche effettuate, hanno evidenziato, infatti, differenze stilistiche ed una diversità del ductus, nonché del ritmo di esecuzione. Particolarmente significative, si sono dimostrate le differenze attinenti il moto informatore dello scritto, e le caratteristiche della gestualità personalizzanti
e identificative come gli automatismi e i raccordi, gli occhielli ed il loro moto formativo, la presenza di imput grafici estranei al grafismo del sig . Altri elementi di Parte_1 divergenza, tra i sistemi grafici posti in comparazione, sono relativi allo sviluppo delle masse grafiche agli aspetti morfo-strutturali, indizi probanti e chiare rappresentazioni della differente gestualità grafica. Pertanto, ritengo di poter esprimere le seguenti conclusioni”.
SENTENZA 5 Alla luce di tali considerazioni , il ctu ha accertato che “la sottoscrizione apposta al documento in verifica non è riferibile all'alveo scrittorio del sig. , per non Parte_1 essere stata apposta dallo stesso “.
Orbene, il Tribunale ritenuto di condivider e far proprie le conclusioni cui è addivenuto il ctu, atteso che risultano il frutto di un' attenta e motivata analisi delle scritture offerte in comparazione secondo una metodologia corretta esplicitata nel corso della relazione e di cui
è stata fatta applicazione, accoglie la domanda proposta dall'attore e per l'effetto accerta la falsità della sottoscrizione apposta sulla ricevuta di ritorno della raccomandata postale dell'accertamento di € 10.150,00 elevato dall' di OL al sig. nella CP_1 Parte_1 qualità di titolare della ditta con sede legale in San US AN Parte_1
(NA) alla via Mastanielli, 51;
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore del giudizio, dell'attività espletata secondo tariffa vigente
PQM
Il Tribunale di Napoli nella composizione collegiale di cui in epigrafe definitivamente pronunziando sulla querela di falso proposta da così provvede: Parte_1
1. Accoglie la domanda e per l'effetto accerta la falsità della sottoscrizione apposta sulla ricevuta di ritorno della raccomandata postale dell'accertamento di € 10.150,00 elevato dall' di OL al sig. nella qualità di titolare della ditta CP_1 Parte_1
con sede legale in San US AN (NA) alla via Mastanielli, 51; Parte_1
2. Dispone, ai sensi del combinato disposto di cui agli art 226 cp.c. e 537 cpp la cancellazione della sottoscrizione di dalla ricevuta di ritorno della Parte_1 raccomandata postale dell'accertamento di € 10.150,00 elevato dall' di OL al sig. CP_1
nella qualità di titolare della ditta con sede legale in San Parte_1 Parte_1
US AN (NA) alla via Mastanielli, 51;
3. Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore che liquida in euro 264,00 per spese , euro per compensi 7.000,00 , oltre spese generali al
15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari avv. Avv. Luigi Ambrosio Avv. Francesco Ambrosio;
SENTENZA 6 4. Condanna la convenuta la pagamento delle spese di ctu pari ad euro 1962,53 , giusta decreto di liquidazione del 21.04.2023
5. Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito al PM.
Così deciso nella camera di consiglio del 26.06.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Tuccillo dott. Giovanni Tedesco
SENTENZA 7