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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 01/10/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Salvatore Regasto, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 209 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 5.5.2025 (svoltasi mediante deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c.), con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., promossa DA
(C.F. ), in proprio e in qualità di titolare della Parte_1 C.F._1
“M&C INFISSI S.A.S. DI AN AU & C.” (C.F./P.I. ), P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Lamezia Terme (CZ), via Ettore e Ruggero de Medici n. 31, presso lo studio degli avv.ti Paola Tropea e Giuseppe Lucchino che lo rappresentano, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura alle liti in atti;
ATTORE
CONTRO
C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ), via Dei Mille n. 76, presso lo studio dell'avv. Tiziano Lio, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTA OGGETTO: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 631/2020, reso nel procedimento monitorio n. 1653/2020 R.G., emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in data 15.12.2020, depositato il 16.12.2020 e notificato in data 21.12.2020. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto di citazione ritualmente notificato , in proprio e in qualità di titolare Parte_1 della “M&C infissi s.a.s. di DA IO & C.”, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 631 del 15.12.2020, con il quale il Tribunale di Lamezia Terme gli aveva ingiunto di pagare, in favore della società la somma di euro 11.033,27, oltre interessi Controparte_1 legali e spese di procedura, a titolo di corrispettivo per l'avvenuta fornitura di materiali. A fondamento della spiegata opposizione la parte opponente assumeva la scarsa qualità del materiale fornito dalla società ingiungente che ne aveva impedito l'utilizzo, al punto di dover qualificare la fattispecie occorsa quale vendita di “aliud pro alio”. Eccepiva, pertanto, l'inadempimento contrattuale della parte ingiungente e la conseguente risoluzione del relativo contratto. Domandava, quindi, che fosse accertata e dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto n. 631/2020, con vittoria di spese e competenze professionali da distrarre in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.. 1.2. Si costituiva in giudizio con comparsa di risposta la società la quale Controparte_1 domandava, in via preliminare, la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, non
1 essendo le contestazioni di controparte fondate su prova scritta né di pronta soluzione;
nel merito, deduceva l'infondatezza delle ragioni poste a fondamento dell'opposizione; eccepiva, peraltro, a fronte della denuncia di non conformità del materiale fornito alla società opponente, l'intervenuta decadenza dalla garanzia prevista dall'art. 1495 c.c.. Concludeva, pertanto, domandando il rigetto dell'opposizione spiegata, con vittoria di spese e competenze anche della fase monitoria. 1.4. Con ordinanza del 8.11.2021, il Tribunale concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo impugnato. 1.5. La controversia veniva istruita esclusivamente mediante le produzioni documentali delle parti.
1.6. La controversia, dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo e a seguito di riassegnazione, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 5.5.2025 (svoltasi secondo il modulo procedimentale della trattazione scritta con note sostitutive di udienza ex artt. 127 e 127 ter c.p.c.), previa assegnazione del termine di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per le repliche. MOTIVI DELLA DECISIONE
2. L'opposizione è infondata e, pertanto, ad avviso del Tribunale, non può trovare accoglimento, con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo emesso nella fase monitoria. 2.1. Orbene, occorre premettere che il presente giudizio concerne una opposizione a decreto ingiuntivo. Al riguardo va brevemente rammentato che il giudizio di cognizione, che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria. Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615). Inoltre, appare utile ricordare che per antica e mai mutata giurisprudenza della Suprema Corte:
- l'opposizione al decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente; in tale giudizio ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che incombe al creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della
2 propria pretesa ed all'opponente, per la sua posizione sostanziale di convenuto, l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa avversaria (ex plurimis, cfr. Cass. sentt. nn. 1385/74 1059/75, 1603/77, 2124/94, 11417/97, 8502/02, 17371/03);
- oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi, il diritto del preteso creditore (come detto, formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11);
- la fattura e l'estratto delle scritture contabili, sono titoli idonei per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi li ha emessi, ma nell'eventuale giudizio di opposizione gli stessi non costituiscono prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto; tali documenti, prodotti dalla parte che ne vuole trarre vantaggio, non possono costituire prova in favore della stessa né determinare inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale sono prodotti contesti il diritto vantato dal creditore, anche relativamente alla sua entità oltreché alla sua esistenza (ex plurimis, cfr. Cass. sentt. nn. 5573/97, 17371/03, 5071/09 e ord. 5915/11). Più in particolare, l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. incardina un processo a cognizione ordinaria, avente il medesimo oggetto - l'esistenza ed entità del credito - già oggetto del procedimento monitorio: essa, invero, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. 4 marzo 2020, n. 6091). L'opposizione a decreto ingiuntivo, come anticipato, instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti, sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso, sia dall'opponente per contestarla, e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto (Cass. 28 maggio 2019, n. 14486). Tanto che la piena cognitio, caratterizzante il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, consente anche la produzione di nuove prove integranti quelle prodotte in sede monitoria, poichè il giudice del merito non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell'ingiunzione con riferimento alle condizioni del relativo procedimento, ma procedere ad autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente per contestare la pretesa stessa (Cass. 28 maggio 2019, n. 14473). Ciò detto, mette conto di evidenziare che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della
3 controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Il medesimo criterio di riparto dell'onere della prova, a ruoli invertiti, deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (cfr. Cass. S.U. 13533 del 2001; ma anche Cass. n. 2387 del 09/02/2004; n. 15677 del 03/07/2009; n. 3373 del 12/02/2010; n. 15659 del 15/07/2011); in tal caso saranno invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento (cfr. Trib. Milano n. 23235/2018). Se è vero, quindi, che eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., è pur vero che in tal caso su entrambe le parti contrattuali grava l'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere o dell'eccezione, sicché, come il creditore che agisca per l'adempimento, deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, l'eccepiente ex art. 1460 c.c. deve provare il fatto costituito dell'eccezione, secondo quanto disposto dall'art. 2697 c.c.. Non può dunque ritenersi che l'eccezione ex art. 1460 c.c. possa risolversi nella mera e generica allegazione di un inadempimento della controparte, senza essere gravato l'eccepiente di alcuna prova. L'eccezione di inadempimento, del resto, si configura come forma di autotutela privata ammessa dall'ordinamento in via eccezionale, sicché la mera e generica deduzione dell'inadempimento del creditore non è sufficiente a giustificare il rifiuto della prestazione, occorrendo valutare se la prestazione non adempiuta è di lieve o rilevante importanza. E' necessaria, dunque, quanto meno la precisa allegazione della natura e modalità dell'eccepito inadempimento (vedi Cass. n. 890/2013). 2.3. Approfondendo gli oneri allegatori e probatori, nel caso in cui venga eccepito il presunto inadempimento di un'obbligazione, si rileva che secondo orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, l'ordinaria distribuzione dell'onere probatorio può essere temperata dal principio c.d. della vicinanza della prova o di prossimità della prova, il quale, rispondendo a esigenze di ragionevolezza nella distribuzione sia dell'onere probatorio sia del rischio della mancata prova, ammette la facoltà di esonerare una parte dall'onere di prova di cui è astrattamente gravato a fronte di una valutazione, in concreto, in ordine all'impossibilità di fornirne la prova (v. citata C. Cass. n. 13533/2001). Si è riconosciuto pertanto che l'onere astrattamente gravante sul creditore ingiungente possa dirsi superato alla luce dell'effettiva impossibilità di fornire prova di una circostanza concretamente distante dalla propria posizione sostanziale e processuale. Pertanto, qualora il creditore agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore– nel caso del giudizio di opposizione, colui che assume le vesti di attore formale e di convenuto in via sostanziale - è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga, a sua volta, dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (cfr. Cass. S.U. 13533 del 2001; ma anche Cass. n. 2387 del 09/02/2004; n. 15677 del 03/07/2009; n. 3373 del 12/02/2010; n. 15659 del 15/07/2011): in tal caso sarà il debitore eccipiente a limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, mentre spetterà al creditore agente dimostrare il proprio adempimento (cfr. Trib. Milano n.
4 23235/2018). 2.4. Nel caso di specie, parte opponente non ha contestato gli intercorsi rapporti contrattuali con l'odierna società opposta, così come nulla ha obiettato riguardo l'avvenuta fornitura e consegna del materiale di cui alle fatture allegate in monitorio. Piuttosto, il focus della sua contestazione si è incentrato sulla qualità del prodotto rifornitogli, del quale prodotto ha denunciato la circostanza di essere risultato privo delle “qualità minimali” necessarie per il suo utile impiego. In altri termini, le merci rifornite – a dire dell'opponente – sarebbero state prive delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i suoi bisogni di acquirente, quindi inutilizzabili. E ciò al punto da doversi qualificare – secondo la ricostruzione dell'opponente - la prestazione offerta dalla società, odierna opposta, in termini di vendita “aliud pro alio”. Per tale circostanza, a dire dell'opponente, sarebbe la società opposta ad essere responsabile di inadempimento contrattuale nei suoi riguardi. 2.5. Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra esposti, l'eccezione di inadempimento sollevata a sua volta dall'opponente nei confronti dell'opposta sposterebbe nuovamente l'onere della prova in capo a quest'ultima: se il presunto inadempimento lamentato dalla nei Controparte_1 riguardi della società “M&C infissi s.a.s. di DA IO & C.” ha fatto sorgere in capo a quest'ultima l'onere di provare il fatto estintivo del suo avvenuto adempimento o l'esistenza di fatti modificativi dell'obbligazione, l'eccezione di inadempimento sollevata a sua volta dalla società opponente nei confronti della ha spostato nuovamente in capo a quest'ultima Controparte_1
l'onere probatorio di dimostrare di aver adempiuto, esattamente, alla sua prestazione. 2.6. Tuttavia, a ben guardare, l'eccezione di inadempimento sollevata – a sua volta – dall'opponente risulta generica e indimostrata: il DA si è limitato a denunciare la scarsa qualità delle merci rifornitegli, tale da rendere le stesse inutilizzabili allo scopo per cui le aveva acquistate. Non ha specificato, tuttavia, in cosa è consistito il grave difetto lamentato, né la ragione per la quale tale difetto ne ha compromesso l'utilizzo. Al contrario, l'eccezione di inadempimento deve essere specifica e non può tradursi in una generica censura in ordine a non meglio specificati difetti delle merci. E ciò soprattutto per consentire alla controparte un'adeguata difesa. L'eccezione ex art. 1460 c.c. non può risolversi nella mera e generica allegazione di un inadempimento della controparte, senza che l'eccipiente sia gravato della prova del fatto costitutivo dell'eccezione, secondo quanto disposto dal menzionato art. 2697 c.c.. La suddetta eccezione, del resto, si configura come forma di autotutela privata ammessa dall'ordinamento in via eccezionale, sicché la mera e generica deduzione dell'inadempimento del creditore non è sufficiente a traslare l'onere della prova in capo alla controparte. Non solo manca agli atti debita prova della non conformità del prodotto consegnato, ma, ancor di più, l'opponente non ha fornito neppure alcuna evidenza della presunta denuncia dei vizi comunicata alla società venditrice. Peraltro, circostanza affermata dall'opposta e non contestata dall'opponente, la prima fattura insoluta, collegata alla consegna delle merci asseritamente difettose, reca la data del mese di marzo 2019. Ebbene, le consegne sarebbero continuate, senza interruzione, sino al mese di ottobre 2019, data di emissione dell'ultima fattura inadempiuta: circostanza alquanto singolare se si considera, come sostenuto dall'opponente, che le merci in questione presentavano difetti tali da renderle inutilizzabili.
5 In definitiva, manca agli atti precisa allegazione della natura e delle modalità dell'asserito inadempimento denunciato in capo alla società fornitrice. Essendosi l'opponente limitato a generiche asserzioni, non avendo le sue deduzioni in ordine all'esistenza di difetti della merce ricevuto alcun supporto probatorio, non può ritenersi adempiuto l'onere probatorio incombente a suo carico rispetto all'obbligazione oggetto della presente vertenza. 2.7. L'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti e la fornitura del materiale da parte della
[...] non sono stati neanche contestati dalla opponente. Controparte_1
Agli atti di causa, del resto, sono state depositate le fatture relative alle forniture nonché l'estratto del registro Iva Vendite ritualmente autenticato dal Notaio, idoneo a permettere la verifica della regolarità della tenuta delle scritture contabili (cfr. doc.ti 1 e 2 fascicolo monitorio). Il Tribunale, quindi, ritiene che la società opposta abbia sufficientemente adempiuto all'onere di prova su di essa incombente ai sensi di cui all'art. 2697 c.c.. Diversamente, all'esito del giudizio, non può dirsi che la parte opponente abbia provato l'esistenza di fatti (anche parzialmente) modificativi o estintivi della pretesa della società creditrice, secondo quanto previsto dall'art. 2697, comma 2, c.c.; infatti, non soltanto è stata disattesa l'eccezione di inadempimento dell'opponente ma non sono stati neanche dimostrati pagamenti (integrali o parziali) del materiale consegnato.
3. In conclusione, per tutte le ragioni innanzi illustrate, va rigettata l'opposizione a d.i. spiegata dalla odierna parte opponente, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
4. La liquidazione delle spese segue la soccombenza. Dette spese, tenuto conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dal difensore, sulla base dei parametri indicati dal D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. n. 147/2022), vanno liquidate come in dispositivo (competenza: giudizi di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della causa: da euro 5.201,00 a euro 26.000,00; compensi nei valori minimi liquidati per ogni fase del processo nel modo seguente: fase di studio della controversia, valore minimo: euro 460,00; fase introduttiva del giudizio, valore minimo: euro 389,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: euro 840,00; fase decisionale, valore minimo: euro 851,00; compenso tabellare totale (valori minimi) euro 2.540,00) (sull'assenza di un obbligo di specifica motivazione nel caso di liquidazione delle spese entro i limiti tabellari v. Cassazione civile, sez. VI, 29/09/2022, n. 28325: “In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, discendendone che l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla forcella di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura”; cfr. per il merito Corte Appello Lecce, sez. II, 08/09/2023, n. 699: “Sulla quantificazione delle spese di lite, lo spazio di discrezionalità entro il quale il giudice può muoversi nell'operare la liquidazione delle spese è limitato dall'individuazione dei valori minimi contenuti nella normativa vigente, che possono eventualmente anche essere ridotti per ragioni che debbono essere oggetto di adeguata motivazione: entro i limiti tabellari, il giudice opera liberamente non essendo neppure tenuto a specifica motivazione, tanto che nell'esercizio del suo potere discrezionale contenuto tra i valori
6 minimi e massimi parametrici non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalle tabelle”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Regasto, nel contraddittorio tra le parti, così provvede: 1) respinge l'opposizione proposta da , in proprio e in qualità di titolare della Parte_1
“M&C infissi s.a.s. di DA IO & C.” e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 631/2020 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in data 15.12.2020, depositato il 16.12.2020 e notificato in data 21.12.2020;
2) condanna , in proprio e nella spiegata qualità, a corrispondere in favore della Parte_1 parte opposta le spese del presente giudizio, liquidate in euro 2.540,00 per compensi professionali, più IVA e CPA come per legge e oltre il rimborso spese forfetarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione;
3) dispone che, ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nel provvedimento. Lamezia Terme, 29 settembre 2025. Il Giudice dott. Salvatore Regasto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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