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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 12/03/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai Magistrati
Dott. Marcello BRUNO Presidente rel.
Dott. Valeria ALBINO Consigliere
Dott. Lorenzo FABRIS Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento di appello iscritto al n. 589/2024 R.G.
promosso da
(P.I. ), con sede legale a Parte_1 P.IVA_1
Genova, in Via Pisa 21R., in persona del suo amministratore e legale rappresentante pro tempore sig. rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Francesco Gaeta (c.f. ), in forza C.F._1 della procura in calce al ricorso ex art.447bis c.p.c. in data
27/02/2023, elettivamente domiciliata in Genova, Corso Torino 4/3 presso e nello studio di esso difensore, che dichiara il numero di fax e l'indirizzo di PEC presso i quali intende ricevere le comunicazioni di cancelleria: 010/56.63.90 –
Email_1
ricorrente contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentate CP_2 P.IVA_2
corrente in Genova, Via Carducci 5/4, ai fini del CP_3 presente giudizio elettivamente domiciliata in Genova, Via Palestro
2/10 presso lo studio dell'Avv. Paola PAGLIETTINI (c.f.
, che la rappresenta e difende per mandato agli C.F._2 atti del fascicolo telematico, dichiarando la propria disponibilità
a ricevere le relative comunicazioni all'indirizzo di pec
Email_2
resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel giudizio in epigrafe, all'udienza del 18/02/2025 i procuratori delle parti non hanno depositato, nei termini concessi da questa
Corte, le note di trattazione scritta e tale comportamento equivale alla loro mancata comparizione;
pertanto, la causa è stata rinviata ex art. 309 c.p.c. all'udienza delli 11/03/2025. A tale udienza nessuno è comparso, sicchè la causa è stata trattenuta in decisione.
Esaminati gli atti della causa e le difese rispettivamente svolte, ritenuto trattarsi di procedimento locatizio che segue il rito del lavoro, questa Corte
OSSERVA
L'art. 309 c.p.c stabilisce che: “se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del 1° comma dell'art. 181 c.p.c.”. Quest'ultimo, nel testo modificato dall'art. 50 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella L. 133/2008, dispone che: “Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”. Ai sensi dell'art. 56 del D.L. 112/2008 le nuove disposizioni contenute nell'art. 181 si applicano ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore, e dunque ai procedimenti radicati dopo il 25/6/2008.
Nella specie il presente giudizio ha avuto inizio dopo tale data, cosicché si applica l'art. 181, 1°c., nella sua nuova formulazione e il giudizio va dichiarato estinto. Ai sensi dell'art. 307 ult. comma c.p.c., nella nuova formulazione di cui all'art. 46 comma 15 lett. c) della legge n. 69/2009, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dal 4.7.2009, e quindi applicabile al presente giudizio,
l'estinzione opera di diritto e viene dichiarata “con sentenza dal collegio”. Pertanto, disposta la cancellazione dal ruolo, deve dichiararsi l'estinzione del processo.
In ordine alla statuizione sulle spese, trova applicazione la regola generale dettata dall'art. 310, ultimo comma, c.p.c., in forza della quale, quando il processo si estingue, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Genova, 12/03/2025
Il Presidente estensore
Dott. Marcello Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai Magistrati
Dott. Marcello BRUNO Presidente rel.
Dott. Valeria ALBINO Consigliere
Dott. Lorenzo FABRIS Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento di appello iscritto al n. 589/2024 R.G.
promosso da
(P.I. ), con sede legale a Parte_1 P.IVA_1
Genova, in Via Pisa 21R., in persona del suo amministratore e legale rappresentante pro tempore sig. rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Francesco Gaeta (c.f. ), in forza C.F._1 della procura in calce al ricorso ex art.447bis c.p.c. in data
27/02/2023, elettivamente domiciliata in Genova, Corso Torino 4/3 presso e nello studio di esso difensore, che dichiara il numero di fax e l'indirizzo di PEC presso i quali intende ricevere le comunicazioni di cancelleria: 010/56.63.90 –
Email_1
ricorrente contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentate CP_2 P.IVA_2
corrente in Genova, Via Carducci 5/4, ai fini del CP_3 presente giudizio elettivamente domiciliata in Genova, Via Palestro
2/10 presso lo studio dell'Avv. Paola PAGLIETTINI (c.f.
, che la rappresenta e difende per mandato agli C.F._2 atti del fascicolo telematico, dichiarando la propria disponibilità
a ricevere le relative comunicazioni all'indirizzo di pec
Email_2
resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel giudizio in epigrafe, all'udienza del 18/02/2025 i procuratori delle parti non hanno depositato, nei termini concessi da questa
Corte, le note di trattazione scritta e tale comportamento equivale alla loro mancata comparizione;
pertanto, la causa è stata rinviata ex art. 309 c.p.c. all'udienza delli 11/03/2025. A tale udienza nessuno è comparso, sicchè la causa è stata trattenuta in decisione.
Esaminati gli atti della causa e le difese rispettivamente svolte, ritenuto trattarsi di procedimento locatizio che segue il rito del lavoro, questa Corte
OSSERVA
L'art. 309 c.p.c stabilisce che: “se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del 1° comma dell'art. 181 c.p.c.”. Quest'ultimo, nel testo modificato dall'art. 50 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella L. 133/2008, dispone che: “Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”. Ai sensi dell'art. 56 del D.L. 112/2008 le nuove disposizioni contenute nell'art. 181 si applicano ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore, e dunque ai procedimenti radicati dopo il 25/6/2008.
Nella specie il presente giudizio ha avuto inizio dopo tale data, cosicché si applica l'art. 181, 1°c., nella sua nuova formulazione e il giudizio va dichiarato estinto. Ai sensi dell'art. 307 ult. comma c.p.c., nella nuova formulazione di cui all'art. 46 comma 15 lett. c) della legge n. 69/2009, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dal 4.7.2009, e quindi applicabile al presente giudizio,
l'estinzione opera di diritto e viene dichiarata “con sentenza dal collegio”. Pertanto, disposta la cancellazione dal ruolo, deve dichiararsi l'estinzione del processo.
In ordine alla statuizione sulle spese, trova applicazione la regola generale dettata dall'art. 310, ultimo comma, c.p.c., in forza della quale, quando il processo si estingue, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Genova, 12/03/2025
Il Presidente estensore
Dott. Marcello Bruno