Sentenza 15 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/01/2004, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO PILOTA SRL, in persona dell'Amministratore Unico pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA E. FILIBERTO 109, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE COSSA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE CARLUCCI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CIBAR CONSORZIO INDUSTRIALE DI BARAGIANO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 229/00 della Corte d'Appello di POTENZA, depositata il 15/11/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/2003 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRAZZINI Orazio che ha concluso per il rigetto del ricorso. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/2003 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRAZZINI Orazio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25-11-1991, la società Istituto Pilota s.r.l., con sede in Potenza, chiedeva al Presidente Tribunale di tale città remissione di un decreto ingiuntivo per la somma di L. 17.385.182, oltre interessi convenzionali, nei confronti del Consorzio Industriale Baragiano, a titolo di differenza ancora dovuta sulla base di due fatture emesse, per l'espletamento di un incarico professionale, del complessivo importo di L. 284.529.000. A seguito dell'opposizione proposta dal Consorzio, il Tribunale di Potenza, con sentenza n. 204/99, revocava, dichiarando la nullità del relativo ricorso, il decreto in questione;
rilevava il Tribunale che nel ricorso per decreto ingiuntivo dell' Istituto Pilota s.r.l. l'identificazione della persona che aveva agito in rappresentanza della società non era ricavatole dal mandato, recante una firma illeggibile, ne' dagli altri atti.
Proponeva impugnazione l'Istituto, con atto notificato in data 26/5/1999 (avente ad oggetto la declaratoria della nullità del ricorso nonostante la mancanza di eccezione sul punto da parte del Consorzio e la pronuncia di detta nullità pur in assenza di un'assoluta incertezza in ordine all'individuazione della persona giuridica), e l'adita Corte d'Appello di Potenza, costituitosi il Consorzio, con la decisione in esame, rigettava il gravame. Affermava, in particolare, la Corte territoriale che, in ordine alla valutazione della valida costituzione del rapporto processuale, "il primo giudice non aveva bisogno dell'eccezione di parte per rilevare una siffatta invalidità", onde il relativo accertamento ben poteva essere compiuto di ufficio;
aggiungeva la Corte che la nullità in questione "non attiene all'identità del ricorrente indicato nel ricorso, ma alla presenza della procura, la cui mancanza rende invalido ed inefficace la costituzione in giudizio e quindi nullo insanabilmente l'atto introduttivo del giudizio per cui tale difetto non può essere sanato dalla costituzione della controparte, dato che il vizio riguarda la costituzione dell'attore e l'oggettiva riferibilità dell'attività compiuta alla parte".
Si precisa, infine, che la procura scritta a margine del ricorso per decreto ingiuntivo reca le seguenti omissioni: a) non è stata apposta una firma leggibile dal soggetto conferente;
b) non c'è l'indicazione della qualità da cui deriva il potere rappresentativo (ad esempio: amm.re delegato o presidente o amm.re unico), e ciò sia nella procura che nell'intestazione e nel testo del ricorso;
c) non c'è l'indicazione della persona fisica titolare del potere di rappresentanza della società e ciò sia nella procura che nell'intestazione e nel testo del ricorso;
d) chi ha conferito la procura non ha speso nell'atto neppure il nome della società. Ricorre per Cassazione, con un unico ed articolato motivo, l'Istituto; non ha svolto attività difensiva l'intimato Consorzio. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso si deduce la nullità di sentenza o del procedimento, omissione di pronuncia e vizio di ultrapetizione. Si fa presente, in proposito: a) che tra i requisiti del ricorso per decreto ingiuntivo non è compresa l'indicazione dell'organo o ufficio che ha la rappresentanza in giudizio della persona giuridica, come, invece, previsto per la citazione dall'art. 163 c.p.c., in quanto gli artt. 638 e 125 c.p.c. richiedono soltanto la minore formalità dell'indicazione della parte e, quindi, degli estremi identificativi della persona giuridica;
b) che l'asserita illegibilità della firma in questione non è corrispondente al vero;
c) che la nullità di un atto non può certo farsi discendere dal potere certificativo del difensore di cui all'art. 83, terzo comma, c.p.c. e che, nel caso in questione doveva ritenersi possibile, sulla base di altri atti, l'individuazione del nome e cognome del legale rappresentante dell'Istituto; d) che la nullità del decreto ingiuntivo non può essere di ostacolo al giudizio di merito che si istaura con l'opposizione (anche nel caso in cui il decreto ingiuntivo sia viziato per mancanza di procura al difensore;
e) che, infine, detta eventuale nullità non poteva essere rilevata di ufficio.
Il ricorso non merita accoglimento in relazione a tutte le suesposte doglianze. La procura in questione, infatti, così come apposta a margine del ricorso per decreto ingiuntivo dell'Istituto Pilota s.r.l., risulta non conforme ai requisiti formali di cui all'art. 83 c.p.c. ed ai principi giurisprudenziali di questa Corte, con particolare riferimento alla fattispecie, quale quella in esame, di procura alle liti conferita dal legale rappresentante di una società.
Nel caso in esame non risulta indicata la società "mandante", ne' vi è indicazione della persona fisica titolare del potere di rappresentanza della società, anche con riferimento a detta ultima qualità, ed, infine, risulta non apposta da parte del soggetto conferente una firma leggibile.
Ne deriva che il vizio di detta procura, rilevato dalla Corte territoriale, è pienamente sussistente, così come condivisibili sono le relative argomentazioni in proposito espresse nel l'impugnata sentenza.
Quanto affermato in quest'ultima, secondo cui "è impossibile la riferibilità oggettiva dell'atto alla società", tra l'altro, corrisponde all'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (in particolare, S.U. 5398/95 e SU. 1054/2000): l'incertezza sulla persona del conferente, oggetto di un' indagine di fatto non sindacabile in questa sede, fatto salvo il difetto di motivazione non rilevabile nella sentenza in esame, preclude qualsiasi indagine sull'esistenza dei relativi e necessari poteri rappresentativi, con conseguente invalidità della procura stessa ed inammissibilità del ricorso.
Prive di pregio, pertanto, sono le doglianze di cui all'unico motivo di ricorso. In particolare, dagli artt. 125 e 638 c.p.c. si evincono unicamente i requisiti formali del ricorso per decreto ingiuntivo e non quelli della procura alle liti, la cui disciplina è specificamente prevista nel richiamato art. 83 c.p.c.; inoltre, nel nostro sistema processuale non è rinvenibile alcuna norma limitativa degli aspetti formali del mandato al difensore in sede di ricorso ex artt. 638 e ss. c.p.c..
Ancora prive di pregio, in virtù di quanto già esposto, risultano le ulteriori doglianze in tema di "asserita illegittimità della firma" e di individuazione del nome e cognome del legale rappresentante dell'Istituto.
Infine, parimenti infondate sono le censure attinenti la dedotta "autonomia" del giudizio di merito rispetto alla rase monitoria ed alla non rilevabilità di ufficio dell'eventuale nullità della procura. In proposito, è da osservare che l'inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo, quale accertata nel caso in esame, non può che logicamente comportare, sul piano tecnico-processuale, il venir meno di qualsiasi rilevanza all'eventuale, successiva opposizione, non sussistendo più, perché del tutto improduttiva di effetti, la chiesta ingiunzione;
senz'altro, poi, attinendo la relativa questione alla valida costituzione del rapporto processuale ed assumendo la stessa i caratteri della pregiudizialità, rilevabile ex officio, in ogni stato e grado del giudizio (sempreché non si sia formato giudicato sul punto) è la nullità della procura, come pacificamente ammesso dal l'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, con indirizzo pienamente condivisibile. Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimato Consorzio comporta il non doversi provvedere in ordine alle spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2004