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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/12/2025, n. 2506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2506 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
in persona della Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente sentenza nella causa n. 3331/2025 RGL, promossa da:
, c.f. , assistito dalle avv. VIRGINIA Parte_1 C.F._1
TT e NN AL
PARTE RICORRENTE
contro
:
, rappresentato e difeso ex Controparte_1 art. 417 bis c.p.c. dalla Dirigente e dai Funzionari dell' Controparte_2
indicati nella memoria costitutiva
[...]
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Altre ipotesi
L'oggetto del giudizio.
ricorre in giudizio affermando di aver lavorato come docente in Parte_1 forza di plurimi contratti a termine per chiedere la condanna del
[...]
alla consegna della carta elettronica del docente;
Controparte_1
La domanda di consegna della carta elettronica del docente.
1. lamenta di non aver beneficiato della somma di € 500 Parte_1 annui, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”), prevista dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 per i docenti di ruolo;
2. ritenendo esservi stata violazione del principio eurounitario di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, la parte ricorrente agisce per ottenere la condanna del alla messa a disposizione dell'importo di € 500 per ciascuno degli CP_1 anni scolastici 2023/24 e 2024/25 oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
3. il convenuto si è costituito chiedendo il rigetto della domanda, CP_1 osservando come per entrambi gli anni scolastici oggetto di causa il ricorrente abbia lavorato con contratti al 31 agosto ed il beneficio richiesto gli sia già riconosciuto per legge, e specificamente per l'a.s. 2023/24 dal
DL 69/2023, e per l'a.s. 2024/25 dalla Legge di Bilancio 2025;
4. all'odierna udienza parte ricorrente ha riconosciuto di aver ricevuto la carta elettronica del docente per l'a.s. 2023/24 prima del deposito del ricorso: la domanda in relazione a tale beneficio è pertanto infondata e deve essere respinta, in quanto avente ad oggetto un diritto inesistente perché già soddisfatto;
quanto alla richiesta relativa all'a.s. 2024/25 il rilascio della carta con l'accredito del bonus di € 500,00 è avvenuto nel giugno 2025, successivamente al radicamento del giudizio, introdotto con ricorso depositato il 10/04/2025: è venuto meno l'interesse ad ottenere la pronuncia sul relativo capo di domanda, su cui deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;
Le spese del giudizio.
5. ai fini della liquidazione delle spese di lite occorre tenere conto della soccombenza effettiva del ricorrente in relazione alla domanda relativa Cont all'a.s. 2023/24 e della soccombenza virtuale del per la domanda relativa all'a.s. 2024/25, potendosi affermare che la pretesa azionata sarebbe stata presumibilmente accolta se non fosse venuto meno l'interesse alla pronuncia.
6. In conseguenza della reciproca soccombenza in relazione a due domande di pari valore, occorre disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta la domanda relativa all'a.s. 2023/24 e dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda relativa all'a.s. 2024/25;
- compensa tra le parti le spese di lite.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
in persona della Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente sentenza nella causa n. 3331/2025 RGL, promossa da:
, c.f. , assistito dalle avv. VIRGINIA Parte_1 C.F._1
TT e NN AL
PARTE RICORRENTE
contro
:
, rappresentato e difeso ex Controparte_1 art. 417 bis c.p.c. dalla Dirigente e dai Funzionari dell' Controparte_2
indicati nella memoria costitutiva
[...]
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Altre ipotesi
L'oggetto del giudizio.
ricorre in giudizio affermando di aver lavorato come docente in Parte_1 forza di plurimi contratti a termine per chiedere la condanna del
[...]
alla consegna della carta elettronica del docente;
Controparte_1
La domanda di consegna della carta elettronica del docente.
1. lamenta di non aver beneficiato della somma di € 500 Parte_1 annui, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”), prevista dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 per i docenti di ruolo;
2. ritenendo esservi stata violazione del principio eurounitario di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, la parte ricorrente agisce per ottenere la condanna del alla messa a disposizione dell'importo di € 500 per ciascuno degli CP_1 anni scolastici 2023/24 e 2024/25 oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
3. il convenuto si è costituito chiedendo il rigetto della domanda, CP_1 osservando come per entrambi gli anni scolastici oggetto di causa il ricorrente abbia lavorato con contratti al 31 agosto ed il beneficio richiesto gli sia già riconosciuto per legge, e specificamente per l'a.s. 2023/24 dal
DL 69/2023, e per l'a.s. 2024/25 dalla Legge di Bilancio 2025;
4. all'odierna udienza parte ricorrente ha riconosciuto di aver ricevuto la carta elettronica del docente per l'a.s. 2023/24 prima del deposito del ricorso: la domanda in relazione a tale beneficio è pertanto infondata e deve essere respinta, in quanto avente ad oggetto un diritto inesistente perché già soddisfatto;
quanto alla richiesta relativa all'a.s. 2024/25 il rilascio della carta con l'accredito del bonus di € 500,00 è avvenuto nel giugno 2025, successivamente al radicamento del giudizio, introdotto con ricorso depositato il 10/04/2025: è venuto meno l'interesse ad ottenere la pronuncia sul relativo capo di domanda, su cui deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;
Le spese del giudizio.
5. ai fini della liquidazione delle spese di lite occorre tenere conto della soccombenza effettiva del ricorrente in relazione alla domanda relativa Cont all'a.s. 2023/24 e della soccombenza virtuale del per la domanda relativa all'a.s. 2024/25, potendosi affermare che la pretesa azionata sarebbe stata presumibilmente accolta se non fosse venuto meno l'interesse alla pronuncia.
6. In conseguenza della reciproca soccombenza in relazione a due domande di pari valore, occorre disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta la domanda relativa all'a.s. 2023/24 e dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda relativa all'a.s. 2024/25;
- compensa tra le parti le spese di lite.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli