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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 09/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana Tribunale di Spoleto Giudice Paolo Mariotti
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano causa n. 1869/2020 r.g.
, Parte_1
Avv. CALZOLARI FEDERICO parte attrice
Parte_2
Avv. ROSSETTI ELISA parte convenuta
Le conclusioni delle parti:
Per l'attore:
“Voglia l'Ill.mo Giudice:
1) dichiarare la responsabilità esclusiva dell' , in persona del legale Parte_2 rappresentante p.t., con Sede Legale (provvisoria) in Perugia, Via Guerra 21/17 (p.iva / c.f. ) P.IVA_1 nel sinistro per cui è causa e, per l'effetto,
2) condannare parte convenuta al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierno attore per complessivi € 25.125,61 - comprensivi del danno non patrimoniale inclusivo dei pregiudizi biologico, morale ed esistenziale, nonché delle spese mediche sostenute –, ovvero nelle somme diverse minori o maggiori ritenute di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
3) Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”.
Per il convenuto:
L'avv. Rossetti chiede che venga rinnovata la c.t.u., in subordine il magistrato disponga il richiamo del c.t.u. - perito Per_1
a fornire i chiarimenti richiesti dal c.t.p. Ing. ad oggi senza risposta. Per_2
L'avv. Rossetti insiste per l'ammissione delle prove testimoniali articolate, da escutere all'esito della rinnovazione della c.t.u.
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle istanze sopraindicate, la difesa conclude come in atti.
1 Si riportano le conclusioni esplicitate dal convenuto nella I memoria 183 c.p.c., presumendo che a queste si è fatto riferimento laddove il convenuto, in sede di udienza precisazione delle conclusioni (si veda sopra), ha utilizzato la locuzione “conclude come in atti” (non si è tenuto invece conto delle conclusioni esplicitate nella comparsa conclusionale):
1) in via principale: rigettare la domanda avversaria perché infondata in fatto ed in diritto e comunque sfornita di prova nei termini della sua formulazione per tutte le ragioni indicate in narrativa;
2) in via riconvenzionale: accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità del Sig. nella causazione del Parte_1 danneggiamento del bagno per disabili nei locali della , struttura di Cannara Parte_2
e per l'effetto condannare il Sig. al pagamento della somma di € 1.254,45 per il ripristino del locale bagno Parte_1 disabili;
3) in via subordinata nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda avversaria accertare e dichiarare che nella causazione dell'evento dannoso ha assunto una importanza prevalente e/o rilevante il fatto doloso / colposo dell'attore e per l'effetto in virtù del combinato disposto dell'art. 2056 e 1227 c.c. disporre una congrua riduzione del danno patito. si chiede che il risarcimento venga determinato sulla base delle risultanze della perizia medico-legale che verrà svolta in corso di causa reiterandosi la contestazione integrale della perizia prodotta dall'attore e della quantificazione delle voci di danno dallo stesso indicata.
4) con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio.
Le ragioni della decisione:
1.1. In data 20.10.2020 ha notificato alla “ ” atto di citazione con Parte_1 Parte_3 richiesta di risarcimento danni per quanto occorso in data 3/6/2019 presso la sede Asl di Cannara;
secondo la ricostruzione di parte attrice, in quella data, “si trovava in fila all'interno del locale Parte_1
ASL di Cannara, in attesa di essere ricevuto dal medico curante” e si recava “nella toilette della struttura pubblica”.
si sarebbe “seduto sul water del bagno in uso alla struttura, quando improvvisamente e inaspettatamente Parte_1 il sanitario si è frantumato sotto lo provocandogli una rovinosa caduta: mentre il water si rompeva in molteplici Pt_1 pezzi sotto l'esponente, è fuoriuscita una copiosa quantità di acqua dai tubi di scarico che ha contribuito a determinare la caduta in terra”.
Secondo parte attrice, la caduta cagionava all'attore significative lesioni.
1.2. In data 31.12.2020 la “ ” si è costituita nell'ambito del presente giudizio Parte_3 contestando gli addebiti mossi da parte attrice e proponendo domanda riconvenzionale per i danni che avrebbe cagionato all'interno del bagno della sede di Cannara. Parte_1
Infatti, secondo il convenuto, “manca il nesso di causalità tra la cosa e l'evento dannoso poiché l'evento dannoso è il risultato esclusivo della condotta illecita posta in essere dall'attore” poiché “le perizie tecniche versate in atti comprovano
2 che il locale servizio igienico era in perfette condizioni di utilizzo” e poiché “l'ufficio tecnico della comparente non aveva ricevuto precedentemente al fatto di cui è causa nessuna richiesta di tipo manutentivo, situazione appurata anche dal personale addetto alle pulizie che pone in essere interventi quotidiani, nel locale”.
Nella prospettazione del convenuto “spetta in ogni caso all'attore fornire la prova della derivazione etiologica delle lamentate lesioni e della consistenza delle stesse dal fatto materiale descritto”.
Inoltre, il convenuto ha contestato l'entità delle lesioni subite dall'attore.
1.3. L'attività istruttoria si è concretizzata nello svolgimento di due indagini tecniche: nella prima CTU si
è chiesto all'ausiliario di accertare “la compatibilità della dinamica dell'evento, così come riferito dall'attore, con lo stato dei luoghi del sinistro” (si veda quesito formalizzato all'udienza del 6/4/2022 e deposito del
14/09/2022), nella seconda CTU si è richiesto di valutare il danno alla salute subito dall'attore (si veda verbale udienza del 9/3/2023 e consulenza depositata il 27/6/2023).
La causa veniva successiva trattenuta in decisione.
2. Lo snodo cruciale del presente provvedimento risiede nell'accertamento della dinamica degli accadimenti.
2.1. Il CTU ha descritto gli accadimenti nel modo che segue:
“- il Sig. entrato nel bagno, si siede sopra il water. Pt_1
- Il water, che per motivi imprecisati non era più efficacemente ancorato al pavimento, sotto l'effetto del peso dello PA, applicato in avanti rispetto agli ancoraggi, data la particolare forma allungata del sanitario, specifico per disabili, o forse perché la PA si era seduto in avanti rispetto ad una ipotetica posizione “media”, si ribalta in avanti.
- Nel proprio ribaltamento in avanti, la parte frontale inferiore del water si rompe sulle mattonelle del pavimento e lascia un detrito a semicerchio;
- Ribaltandosi in avanti, il water trascina il tubo di alimentazione dell'acqua, che si spezza ma, prima di spezzarsi, trascina la cassetta di adduzione dell'acqua staccandola dalla parte dove era applicata.
- Nello stesso tempo lo a seguito della rotazione del water, subisce la prima fase della sua caduta, caratterizzata Pt_1 dall'avanzamento del bacino che, trascinato dalla tazza in rotazione, induce un movimento del tronco simile a quello di una caduta all'indietro;
- In tale prima fase di caduta, il bacino dello PA va in avanti ed il tronco si sdraia, e lo PA forse batte la testa contro la parete retrostante il water, ove si trovava la cassetta, o forse è proprio lui a distaccare la cassetta dalla parete.
- Lo PA, sorpreso dal movimento in avanti del water che lo “sdraia”, si agita, o cerca di aggrapparsi ad un sostegno, e compie dei movimenti che lo fanno girare sul fianco destro e che, a seguito di tale rotazione, fanno “sgusciare” il water sul lato opposto, cioè verso sinistra. Solo in tale maniera trova spiegazione la successiva rotazione a sinistra della tazza, secondo
3 lo scrivente provocata dallo stesso che, nella fase di caduta, si è mosso verso destra, forse per aggrapparsi al lavandino” Pt_1
(si veda pagg. 17-18, elaborato CTU del 14/09/2022).
2.2. Parte convenuta, nel riprendere la argomentazioni sviluppate dal nominato CTP, ha specificato che
“il Dott. Ing. afferma che la ricostruzione proposta dal c.t.u. è totalmente errata e ne spiega la soluzione scientifica: Per_2
«dagli elementi disponibili e dall'analisi dei possibili movimenti meccanici si ritiene invece molto più realistico che la tazza si è disimpegnata dalle sue 4 viti di fissaggio dapprima per l'applicazione di un'azione di trazione verso l'alto accompagnata poi dalla rotazione in avanti della stessa facendo perno sulla sua parte anteriore»” (pag. 7, comparsa conclusionale parte convenuta).
In altre parole, combinando tale argomentazione con quanto dedotto nella comparsa di costituzione e risposta (“l'evento dannoso è il risultato esclusivo della condotta illecita posta in essere dall'attore”), parte convenuta ha proposto una ricostruzione alternativa, secondo cui l'attore avrebbe sradicato la tazza dai fermi, sollevandola, e, contemporaneamente, facendo perno sulla sua parte anteriore, l'avrebbe gettata sul pavimento.
2.2.1. Secondo il CTU tale ipotesi sarebbe a sua volta irrealistica, considerato che “un fissaggio in piena efficienza, applicato su di un mattone, avrebbe necessitato, per sfilare il sanitario dai propri fissaggi, dell'azione di una forza di sollevamento (trazione) di almeno:
- 80 kg se nel caso di solo due fissaggi montati;
- 160 kg nel caso di tutti i quattro fissaggi montati;
Entrambi i valori sono tali da escludere l'applicazione di un simile sforzo in senso verticale da parte dello PA, in quanto si tratta di sforzi raggiungibili solo da un campione di sollevamento pesi” (si veda pag. 29, elaborato CTU del
14/09/2022).
2.3. Si ritiene corretto aderire alla ricostruzione formulata dal CTU, che postula una disfunzione degli ancoraggi della tazza al pavimento.
2.3.1. Infatti, la contrapposta tesi che contempla lo stabile ancoraggio della tazza su 4 viti (ma anche su
2), presuppone il “sollevamento” della tazza da parte dell'attore; ciò sarebbe avvenuto in uno spazio augusto (quello del bagno della struttura di Cannara), in una posizione scomoda e con particolari difficoltà
(considerato che la tazza si collocava sul pavimento e la stessa tazza non reca comode impugnature per il sollevamento), con l'applicazione di una forza da “campione di sollevamento pesi” da parte dall'attore, compiendo tale azione senza alcun motivo anche solo latamente plausibile in relazione alle circostanze del caso concreto.
Tale rappresenta una mera ipotesi tecnica, del tutto sprovvista di verosimiglianza.
2.3.2. D'altro canto, il CTU ha risposto alle critiche mosse contro il proprio elaborato, evidenziando che
“l'inefficienza dei fissaggi non ha, come ipotizzato dal CTP, influenza sulla tenuta all'acqua dello scarico, in quanto è
4 prassi usuale, nella fase di montaggio del sanitario, sigillare il suo contorno con del cemento, oltre ad installare la relativa guarnizione.
Pertanto, anche in caso di inefficacia delle viti di fissaggio, il sanitario rimane assicurato al pavimento per il tramite del cemento applicato, il quale opera anche la funzione di sigillante.
E' evidente come, una volta rimosse le viti di fissaggio, è sufficiente una minima azione in sommità del sanitario per strappare il collegamento del cemento / sigillante, il quale non può surrogare l'azione dei tasselli di fissaggio” (pag. 29-30 elaborato
CTU del 14/09/2022, in relazione alla critica mossa dal CTP e riportata a pag. 7 della comparsa conclusionale di parte convenuta).
2.3.3. In ordine al mancato svolgimento di ulteriori e più specifici accertamenti in ordine all'effettivo mancato corretto fissaggio della tazza (si vedano pagg.
5-8 comparsa conclusionale parte convenuta), ove la ricostruzione tecnica alternativa sia quella di cui al punto 2.3.1., sostenuta dalla convenuta, considerazioni di ordine logico e di verosimiglianza portano ad escludere la necessità di ulteriori accertamenti.
2.3.4. Gli ulteriori rilievi mossi alla ricostruzione contenuta nella CTU appaiono determinati da eccessiva parcellizzazione e scomposizione delle circostanze del caso concreto.
Si segnala che parte convenuta, nel formulare rilievi al CTU, ha valorizzato argomenti di critica meramente suggestivi, relativi ai momenti successivi alla caduta, quali la denunciata impossibilità di alzarsi da terra “con la frattura” o la denunciata impossibilità a rivestirsi, “avendo i pantaloni abbassati”.
A tal proposito si evidenzia che trattasi di circostanze che erano destinate a mutare nel senso che il convenuto ritiene impossibile, ad opera dell'attore stesso o eventualmente con l'ausilio delle persone intervenute nell'immediatezza; ad ogni modo è bene precisare che non risulta una totale, immediata e assoluta impossibilità a svolgere qualsiasi movimento, avendo l'attore sempre mantenuto uno stato di coscienza, considerato il carattere localizzato della frattura e anche la possibilità di svolgere azioni sopportando conseguenze dolorose.
Inoltre, l'assenza di diagnosi rispetto a tagli o ferite profonde non si pone in rapporto di logica contraddizione con l'accaduto, trattandosi di conseguenze non necessarie rispetto alla caduta.
2.3.5. A tale proposito deve rilevarsi che la diversa CTU medica si è posta in una posizione di sostanziale ed effettivo allineamento rispetto alla CTU cinematica;
infatti, secondo l'estensore della CTU medica,
“Nessun dubbio va posto relativamente al nesso di causalità delle lesioni riscontrate al primo accesso ospedaliero con il sinistro in atti: caduta a terra mentre era seduto sul vater dell'ambulatorio Ausl di Cannara, a causa dell'improvvisa rottura del vater stesso. E' probabile che l'inaspettata caduta a terra, anche a causa del peso del soggetto, abbia determinato, mediante un trauma diretto, la concentrazione delle forze traumatiche sulla tuberosità dell'omero rappresentata dal trochite omerale
(tubercolo maggiore dell'omero).
5 La stessa frattura potrebbe essere stata causata, in maniera indiretta, mediante caduta a terra con il gomito flesso. In tal caso la frattura del trochite avviene per strappo da parte dei muscoli della cuffia dei rotatori (che vi si inseriscono) e che grazie alla loro forza strappano una piccola parte dell'osso determinando di fatto la frattura. Il nesso di causalità tra l'evento lesivo
e le lesioni accertate è facilmente dimostrato applicando i classici criteri medico-legali di riferimento eziologico (cronologico, topografico, adeguatezza qualitativa e quantitativa della causa lesiva presunta, esclusione di altre possibili eziologie)” (sul punto si veda pag. 8 elaborato CTU del 27/06/2023).
2.3.6. Perciò, secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit e del “più probabile che no”, appare corretto affermare che la tazza era caratterizzata da un precario o inesistente ancoraggio, che ha determinato le lesioni denunciate da parte attrice.
Alla luce di tutte le considerazioni già espresse, la presente conclusione trova fondamento nella ricostruzione alternativa degli accadimenti sostenuta dal convenuto, caratterizzata da macroscopici profili di inverosimiglianza (si rimanda al par. 2.3.1.).
2.3.6. Se ne deduce, dunque, la sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito; abbracciando la tesi sostenuta nella CTU cinematica, s'individua agevolmente l''elemento soggettivo colposo in capo alla parte convenuta e il nesso causale in ordine ai danni subiti da parte attrice.
Deve aggiungersi, inoltre, che, stante l'incompatibilità tra la ricostruzione validata e quella sostenuta dalla convenuta, la stessa parte convenuta non ha allegato concrete argomentazioni che, innestandosi nel solco della ricostruzione validata, determinerebbero il riconoscimento di concorso colposo del danneggiato.
D'altro canto si evidenzia che, comunque, non emerge alcun concorso colposo dell'attore, considerato che la causa dell'incidente è stata individuata nel precario/inesistente ancoraggio della tazza, non rilevandosi condotte dell'attore che, siccome colpevolmente omesse, avrebbero determinato ovvero aggravato le conseguenze dannose dell'illecito.
2.3.7. Tutte le argomentazioni elaborate determinano il rigetto della domanda riconvenzionale formulata dal convenuto.
3. Una volta ritenuti sussistenti i requisiti per la configurabilità del denunciato titolo di responsabilità e venendo, dunque, alla valutazione dei danni patiti dalla parte attrice, va rilevato che il CTU ha evidenziato che il danno, nel caso concreto, si identifica con la diagnosi di ”Frattura scomposta pluriframmentata del trochite omerale e contusione piede destro”, dando luogo a una inabilità temporanea parziale al 75% di 30 giorni, inabilità parziale al 50% di 30 giorni, ed ulteriori 30 giorni di invalidità parziale al 25%, sino a stabilizzazione del quadro mentre, per quanto concerne il danno biologico patito dall'attore e imputabile alla parte convenuta, lo stesso è stato quantificato dal consulente d'ufficio nel 4%.
6 3.1. Sotto il profilo della quantificazione dei danni risarcibili va, inoltre, rilevato che questo Tribunale condivide l'orientamento espresso dalle Sezioni unite n. 26972/2008 secondo cui il risarcimento del danno alla persona ha doppia struttura, ossia di danno patrimoniale e non patrimoniale e che quest'ultimo comprende il danno biologico in senso stretto (inteso come lesione all'integrità psicofisica della persona), il danno morale come tradizionalmente inteso (ossia come sofferenza morale, non necessariamente transeunte, turbamento dello stato d'animo del danneggiato), nonché tutti quei pregiudizi diversi e ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto ovvero di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona. Danno biologico, morale, esistenziale integrano, pertanto, solo voci o profili di danno, con contenuto descrittivo, considerando che, attesa la natura e la funzione puramente risarcitoria della responsabilità, deve essere liquidato tutto il danno, evitando la duplicazione dello stesso.
Quanto ai criteri di liquidazione del danno biologico, i giudici di legittimità hanno evidenziato che la norma che prevede il criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private deve trovare applicazione anche nelle controversie (come nel caso di specie) relative ad illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore, nonché ai giudizi pendenti a tale data (con il solo limite del giudicato interno sul quantum),«in quanto non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile la disposizione non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisita al patrimonio del soggetto leso ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando i criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno»
(Cass. n. 22136/2022, Cass. n. 28990/2019 e Cass. n. 25274/2020).
Anche nel caso di specie, dovrà trovare applicazione la norma di cui all'art. 7, comma 4, l. n. 24/2017 e dell'art. 3, comma 3, d.l. n. 158/2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 189/2012, che hanno rinviato agli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005 per la liquidazione del danno non patrimoniale biologico
(ove contenuto entro il 9%).
3.2. Pertanto, con riferimento al danno non patrimoniale riferibile alla sfera fisicopsichica di Pt_1
, spetta allo stesso la somma di € 6.796,02 (dei quali € 4.310,22 a titolo di danno biologico
[...] permanente e € 2.485,80 per IT) con riconoscimento di danno morale pari € 2.265,11 considerato il significativo patimento dall'attore, determinato anche dall'aver ricevuto una denuncia per danneggiamento.
La somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, pari a € 9.061,13, dovrà quindi essere opportunamente devalutata alla data dell'evento, e su tale ammontare dovranno calcolarsi interessi legali e rivalutazione anno per anno, sempre a decorrere dalla data dell'evento.
7 3.2.1. A tale somma vanno aggiunte le spese medico sanitarie, reputate congrue e documentante dal CTU, ammontanti ad € 1.511,85, su cui andranno calcolati rivalutazione e interessi.
Dalla data della pubblicazione del presente provvedimento e fino all'effettivo soddisfo decorrono, invece, gli interessi legali.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato, con riferimento al valore della causa e con riferimento a importi pari ai medi tariffari, in relazione alla complessità del procedimento, alla sua durata, al numero delle parti e all'attività dalle stesse effettuata.
4.1. Le spese di ambedue le CTU espletate nel presente giudizio sono poste definitivamente a carico della parte convenuta.
p.q.m.
dichiara la responsabilità di “ , per i danni Parte_2 patiti da , come descritti nella parte motiva e di seguito quantificati;
Parte_1 condanna “ al pagamento della somma di € Parte_2
9.061,13 in favore di , previa devalutazione, rivalutazione e applicazione interessi al tasso Parte_1 legale come indicato in parte motiva, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
Dalla data della pubblicazione del presente provvedimento e fino all'effettivo soddisfo decorrono gli interessi legali. condanna “ al pagamento della somma di € Parte_2 Parte_2
1.511,85 in favore di , oltre rivalutazione e interessi come indicato in parte motiva, a titolo Parte_1 di risarcimento del danno patrimoniale.
Dalla data della pubblicazione del presente provvedimento e fino all'effettivo soddisfo decorrono gli interessi legali. rigetta la domanda riconvenzionale proposta da “ Parte_2
.
[...] condanna “ , in favore di , al Parte_2 Parte_1 pagamento delle spese di lite quantificate in € 264,00 per spese vive e in € 5.077,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Spese di CTU definitivamente a carico di “ . Parte_2
Spoleto, 2 gennaio 2025
Il giudice
Paolo Mariotti
8
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano causa n. 1869/2020 r.g.
, Parte_1
Avv. CALZOLARI FEDERICO parte attrice
Parte_2
Avv. ROSSETTI ELISA parte convenuta
Le conclusioni delle parti:
Per l'attore:
“Voglia l'Ill.mo Giudice:
1) dichiarare la responsabilità esclusiva dell' , in persona del legale Parte_2 rappresentante p.t., con Sede Legale (provvisoria) in Perugia, Via Guerra 21/17 (p.iva / c.f. ) P.IVA_1 nel sinistro per cui è causa e, per l'effetto,
2) condannare parte convenuta al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierno attore per complessivi € 25.125,61 - comprensivi del danno non patrimoniale inclusivo dei pregiudizi biologico, morale ed esistenziale, nonché delle spese mediche sostenute –, ovvero nelle somme diverse minori o maggiori ritenute di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
3) Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”.
Per il convenuto:
L'avv. Rossetti chiede che venga rinnovata la c.t.u., in subordine il magistrato disponga il richiamo del c.t.u. - perito Per_1
a fornire i chiarimenti richiesti dal c.t.p. Ing. ad oggi senza risposta. Per_2
L'avv. Rossetti insiste per l'ammissione delle prove testimoniali articolate, da escutere all'esito della rinnovazione della c.t.u.
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle istanze sopraindicate, la difesa conclude come in atti.
1 Si riportano le conclusioni esplicitate dal convenuto nella I memoria 183 c.p.c., presumendo che a queste si è fatto riferimento laddove il convenuto, in sede di udienza precisazione delle conclusioni (si veda sopra), ha utilizzato la locuzione “conclude come in atti” (non si è tenuto invece conto delle conclusioni esplicitate nella comparsa conclusionale):
1) in via principale: rigettare la domanda avversaria perché infondata in fatto ed in diritto e comunque sfornita di prova nei termini della sua formulazione per tutte le ragioni indicate in narrativa;
2) in via riconvenzionale: accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità del Sig. nella causazione del Parte_1 danneggiamento del bagno per disabili nei locali della , struttura di Cannara Parte_2
e per l'effetto condannare il Sig. al pagamento della somma di € 1.254,45 per il ripristino del locale bagno Parte_1 disabili;
3) in via subordinata nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda avversaria accertare e dichiarare che nella causazione dell'evento dannoso ha assunto una importanza prevalente e/o rilevante il fatto doloso / colposo dell'attore e per l'effetto in virtù del combinato disposto dell'art. 2056 e 1227 c.c. disporre una congrua riduzione del danno patito. si chiede che il risarcimento venga determinato sulla base delle risultanze della perizia medico-legale che verrà svolta in corso di causa reiterandosi la contestazione integrale della perizia prodotta dall'attore e della quantificazione delle voci di danno dallo stesso indicata.
4) con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio.
Le ragioni della decisione:
1.1. In data 20.10.2020 ha notificato alla “ ” atto di citazione con Parte_1 Parte_3 richiesta di risarcimento danni per quanto occorso in data 3/6/2019 presso la sede Asl di Cannara;
secondo la ricostruzione di parte attrice, in quella data, “si trovava in fila all'interno del locale Parte_1
ASL di Cannara, in attesa di essere ricevuto dal medico curante” e si recava “nella toilette della struttura pubblica”.
si sarebbe “seduto sul water del bagno in uso alla struttura, quando improvvisamente e inaspettatamente Parte_1 il sanitario si è frantumato sotto lo provocandogli una rovinosa caduta: mentre il water si rompeva in molteplici Pt_1 pezzi sotto l'esponente, è fuoriuscita una copiosa quantità di acqua dai tubi di scarico che ha contribuito a determinare la caduta in terra”.
Secondo parte attrice, la caduta cagionava all'attore significative lesioni.
1.2. In data 31.12.2020 la “ ” si è costituita nell'ambito del presente giudizio Parte_3 contestando gli addebiti mossi da parte attrice e proponendo domanda riconvenzionale per i danni che avrebbe cagionato all'interno del bagno della sede di Cannara. Parte_1
Infatti, secondo il convenuto, “manca il nesso di causalità tra la cosa e l'evento dannoso poiché l'evento dannoso è il risultato esclusivo della condotta illecita posta in essere dall'attore” poiché “le perizie tecniche versate in atti comprovano
2 che il locale servizio igienico era in perfette condizioni di utilizzo” e poiché “l'ufficio tecnico della comparente non aveva ricevuto precedentemente al fatto di cui è causa nessuna richiesta di tipo manutentivo, situazione appurata anche dal personale addetto alle pulizie che pone in essere interventi quotidiani, nel locale”.
Nella prospettazione del convenuto “spetta in ogni caso all'attore fornire la prova della derivazione etiologica delle lamentate lesioni e della consistenza delle stesse dal fatto materiale descritto”.
Inoltre, il convenuto ha contestato l'entità delle lesioni subite dall'attore.
1.3. L'attività istruttoria si è concretizzata nello svolgimento di due indagini tecniche: nella prima CTU si
è chiesto all'ausiliario di accertare “la compatibilità della dinamica dell'evento, così come riferito dall'attore, con lo stato dei luoghi del sinistro” (si veda quesito formalizzato all'udienza del 6/4/2022 e deposito del
14/09/2022), nella seconda CTU si è richiesto di valutare il danno alla salute subito dall'attore (si veda verbale udienza del 9/3/2023 e consulenza depositata il 27/6/2023).
La causa veniva successiva trattenuta in decisione.
2. Lo snodo cruciale del presente provvedimento risiede nell'accertamento della dinamica degli accadimenti.
2.1. Il CTU ha descritto gli accadimenti nel modo che segue:
“- il Sig. entrato nel bagno, si siede sopra il water. Pt_1
- Il water, che per motivi imprecisati non era più efficacemente ancorato al pavimento, sotto l'effetto del peso dello PA, applicato in avanti rispetto agli ancoraggi, data la particolare forma allungata del sanitario, specifico per disabili, o forse perché la PA si era seduto in avanti rispetto ad una ipotetica posizione “media”, si ribalta in avanti.
- Nel proprio ribaltamento in avanti, la parte frontale inferiore del water si rompe sulle mattonelle del pavimento e lascia un detrito a semicerchio;
- Ribaltandosi in avanti, il water trascina il tubo di alimentazione dell'acqua, che si spezza ma, prima di spezzarsi, trascina la cassetta di adduzione dell'acqua staccandola dalla parte dove era applicata.
- Nello stesso tempo lo a seguito della rotazione del water, subisce la prima fase della sua caduta, caratterizzata Pt_1 dall'avanzamento del bacino che, trascinato dalla tazza in rotazione, induce un movimento del tronco simile a quello di una caduta all'indietro;
- In tale prima fase di caduta, il bacino dello PA va in avanti ed il tronco si sdraia, e lo PA forse batte la testa contro la parete retrostante il water, ove si trovava la cassetta, o forse è proprio lui a distaccare la cassetta dalla parete.
- Lo PA, sorpreso dal movimento in avanti del water che lo “sdraia”, si agita, o cerca di aggrapparsi ad un sostegno, e compie dei movimenti che lo fanno girare sul fianco destro e che, a seguito di tale rotazione, fanno “sgusciare” il water sul lato opposto, cioè verso sinistra. Solo in tale maniera trova spiegazione la successiva rotazione a sinistra della tazza, secondo
3 lo scrivente provocata dallo stesso che, nella fase di caduta, si è mosso verso destra, forse per aggrapparsi al lavandino” Pt_1
(si veda pagg. 17-18, elaborato CTU del 14/09/2022).
2.2. Parte convenuta, nel riprendere la argomentazioni sviluppate dal nominato CTP, ha specificato che
“il Dott. Ing. afferma che la ricostruzione proposta dal c.t.u. è totalmente errata e ne spiega la soluzione scientifica: Per_2
«dagli elementi disponibili e dall'analisi dei possibili movimenti meccanici si ritiene invece molto più realistico che la tazza si è disimpegnata dalle sue 4 viti di fissaggio dapprima per l'applicazione di un'azione di trazione verso l'alto accompagnata poi dalla rotazione in avanti della stessa facendo perno sulla sua parte anteriore»” (pag. 7, comparsa conclusionale parte convenuta).
In altre parole, combinando tale argomentazione con quanto dedotto nella comparsa di costituzione e risposta (“l'evento dannoso è il risultato esclusivo della condotta illecita posta in essere dall'attore”), parte convenuta ha proposto una ricostruzione alternativa, secondo cui l'attore avrebbe sradicato la tazza dai fermi, sollevandola, e, contemporaneamente, facendo perno sulla sua parte anteriore, l'avrebbe gettata sul pavimento.
2.2.1. Secondo il CTU tale ipotesi sarebbe a sua volta irrealistica, considerato che “un fissaggio in piena efficienza, applicato su di un mattone, avrebbe necessitato, per sfilare il sanitario dai propri fissaggi, dell'azione di una forza di sollevamento (trazione) di almeno:
- 80 kg se nel caso di solo due fissaggi montati;
- 160 kg nel caso di tutti i quattro fissaggi montati;
Entrambi i valori sono tali da escludere l'applicazione di un simile sforzo in senso verticale da parte dello PA, in quanto si tratta di sforzi raggiungibili solo da un campione di sollevamento pesi” (si veda pag. 29, elaborato CTU del
14/09/2022).
2.3. Si ritiene corretto aderire alla ricostruzione formulata dal CTU, che postula una disfunzione degli ancoraggi della tazza al pavimento.
2.3.1. Infatti, la contrapposta tesi che contempla lo stabile ancoraggio della tazza su 4 viti (ma anche su
2), presuppone il “sollevamento” della tazza da parte dell'attore; ciò sarebbe avvenuto in uno spazio augusto (quello del bagno della struttura di Cannara), in una posizione scomoda e con particolari difficoltà
(considerato che la tazza si collocava sul pavimento e la stessa tazza non reca comode impugnature per il sollevamento), con l'applicazione di una forza da “campione di sollevamento pesi” da parte dall'attore, compiendo tale azione senza alcun motivo anche solo latamente plausibile in relazione alle circostanze del caso concreto.
Tale rappresenta una mera ipotesi tecnica, del tutto sprovvista di verosimiglianza.
2.3.2. D'altro canto, il CTU ha risposto alle critiche mosse contro il proprio elaborato, evidenziando che
“l'inefficienza dei fissaggi non ha, come ipotizzato dal CTP, influenza sulla tenuta all'acqua dello scarico, in quanto è
4 prassi usuale, nella fase di montaggio del sanitario, sigillare il suo contorno con del cemento, oltre ad installare la relativa guarnizione.
Pertanto, anche in caso di inefficacia delle viti di fissaggio, il sanitario rimane assicurato al pavimento per il tramite del cemento applicato, il quale opera anche la funzione di sigillante.
E' evidente come, una volta rimosse le viti di fissaggio, è sufficiente una minima azione in sommità del sanitario per strappare il collegamento del cemento / sigillante, il quale non può surrogare l'azione dei tasselli di fissaggio” (pag. 29-30 elaborato
CTU del 14/09/2022, in relazione alla critica mossa dal CTP e riportata a pag. 7 della comparsa conclusionale di parte convenuta).
2.3.3. In ordine al mancato svolgimento di ulteriori e più specifici accertamenti in ordine all'effettivo mancato corretto fissaggio della tazza (si vedano pagg.
5-8 comparsa conclusionale parte convenuta), ove la ricostruzione tecnica alternativa sia quella di cui al punto 2.3.1., sostenuta dalla convenuta, considerazioni di ordine logico e di verosimiglianza portano ad escludere la necessità di ulteriori accertamenti.
2.3.4. Gli ulteriori rilievi mossi alla ricostruzione contenuta nella CTU appaiono determinati da eccessiva parcellizzazione e scomposizione delle circostanze del caso concreto.
Si segnala che parte convenuta, nel formulare rilievi al CTU, ha valorizzato argomenti di critica meramente suggestivi, relativi ai momenti successivi alla caduta, quali la denunciata impossibilità di alzarsi da terra “con la frattura” o la denunciata impossibilità a rivestirsi, “avendo i pantaloni abbassati”.
A tal proposito si evidenzia che trattasi di circostanze che erano destinate a mutare nel senso che il convenuto ritiene impossibile, ad opera dell'attore stesso o eventualmente con l'ausilio delle persone intervenute nell'immediatezza; ad ogni modo è bene precisare che non risulta una totale, immediata e assoluta impossibilità a svolgere qualsiasi movimento, avendo l'attore sempre mantenuto uno stato di coscienza, considerato il carattere localizzato della frattura e anche la possibilità di svolgere azioni sopportando conseguenze dolorose.
Inoltre, l'assenza di diagnosi rispetto a tagli o ferite profonde non si pone in rapporto di logica contraddizione con l'accaduto, trattandosi di conseguenze non necessarie rispetto alla caduta.
2.3.5. A tale proposito deve rilevarsi che la diversa CTU medica si è posta in una posizione di sostanziale ed effettivo allineamento rispetto alla CTU cinematica;
infatti, secondo l'estensore della CTU medica,
“Nessun dubbio va posto relativamente al nesso di causalità delle lesioni riscontrate al primo accesso ospedaliero con il sinistro in atti: caduta a terra mentre era seduto sul vater dell'ambulatorio Ausl di Cannara, a causa dell'improvvisa rottura del vater stesso. E' probabile che l'inaspettata caduta a terra, anche a causa del peso del soggetto, abbia determinato, mediante un trauma diretto, la concentrazione delle forze traumatiche sulla tuberosità dell'omero rappresentata dal trochite omerale
(tubercolo maggiore dell'omero).
5 La stessa frattura potrebbe essere stata causata, in maniera indiretta, mediante caduta a terra con il gomito flesso. In tal caso la frattura del trochite avviene per strappo da parte dei muscoli della cuffia dei rotatori (che vi si inseriscono) e che grazie alla loro forza strappano una piccola parte dell'osso determinando di fatto la frattura. Il nesso di causalità tra l'evento lesivo
e le lesioni accertate è facilmente dimostrato applicando i classici criteri medico-legali di riferimento eziologico (cronologico, topografico, adeguatezza qualitativa e quantitativa della causa lesiva presunta, esclusione di altre possibili eziologie)” (sul punto si veda pag. 8 elaborato CTU del 27/06/2023).
2.3.6. Perciò, secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit e del “più probabile che no”, appare corretto affermare che la tazza era caratterizzata da un precario o inesistente ancoraggio, che ha determinato le lesioni denunciate da parte attrice.
Alla luce di tutte le considerazioni già espresse, la presente conclusione trova fondamento nella ricostruzione alternativa degli accadimenti sostenuta dal convenuto, caratterizzata da macroscopici profili di inverosimiglianza (si rimanda al par. 2.3.1.).
2.3.6. Se ne deduce, dunque, la sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito; abbracciando la tesi sostenuta nella CTU cinematica, s'individua agevolmente l''elemento soggettivo colposo in capo alla parte convenuta e il nesso causale in ordine ai danni subiti da parte attrice.
Deve aggiungersi, inoltre, che, stante l'incompatibilità tra la ricostruzione validata e quella sostenuta dalla convenuta, la stessa parte convenuta non ha allegato concrete argomentazioni che, innestandosi nel solco della ricostruzione validata, determinerebbero il riconoscimento di concorso colposo del danneggiato.
D'altro canto si evidenzia che, comunque, non emerge alcun concorso colposo dell'attore, considerato che la causa dell'incidente è stata individuata nel precario/inesistente ancoraggio della tazza, non rilevandosi condotte dell'attore che, siccome colpevolmente omesse, avrebbero determinato ovvero aggravato le conseguenze dannose dell'illecito.
2.3.7. Tutte le argomentazioni elaborate determinano il rigetto della domanda riconvenzionale formulata dal convenuto.
3. Una volta ritenuti sussistenti i requisiti per la configurabilità del denunciato titolo di responsabilità e venendo, dunque, alla valutazione dei danni patiti dalla parte attrice, va rilevato che il CTU ha evidenziato che il danno, nel caso concreto, si identifica con la diagnosi di ”Frattura scomposta pluriframmentata del trochite omerale e contusione piede destro”, dando luogo a una inabilità temporanea parziale al 75% di 30 giorni, inabilità parziale al 50% di 30 giorni, ed ulteriori 30 giorni di invalidità parziale al 25%, sino a stabilizzazione del quadro mentre, per quanto concerne il danno biologico patito dall'attore e imputabile alla parte convenuta, lo stesso è stato quantificato dal consulente d'ufficio nel 4%.
6 3.1. Sotto il profilo della quantificazione dei danni risarcibili va, inoltre, rilevato che questo Tribunale condivide l'orientamento espresso dalle Sezioni unite n. 26972/2008 secondo cui il risarcimento del danno alla persona ha doppia struttura, ossia di danno patrimoniale e non patrimoniale e che quest'ultimo comprende il danno biologico in senso stretto (inteso come lesione all'integrità psicofisica della persona), il danno morale come tradizionalmente inteso (ossia come sofferenza morale, non necessariamente transeunte, turbamento dello stato d'animo del danneggiato), nonché tutti quei pregiudizi diversi e ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto ovvero di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona. Danno biologico, morale, esistenziale integrano, pertanto, solo voci o profili di danno, con contenuto descrittivo, considerando che, attesa la natura e la funzione puramente risarcitoria della responsabilità, deve essere liquidato tutto il danno, evitando la duplicazione dello stesso.
Quanto ai criteri di liquidazione del danno biologico, i giudici di legittimità hanno evidenziato che la norma che prevede il criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private deve trovare applicazione anche nelle controversie (come nel caso di specie) relative ad illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore, nonché ai giudizi pendenti a tale data (con il solo limite del giudicato interno sul quantum),«in quanto non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile la disposizione non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisita al patrimonio del soggetto leso ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando i criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno»
(Cass. n. 22136/2022, Cass. n. 28990/2019 e Cass. n. 25274/2020).
Anche nel caso di specie, dovrà trovare applicazione la norma di cui all'art. 7, comma 4, l. n. 24/2017 e dell'art. 3, comma 3, d.l. n. 158/2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 189/2012, che hanno rinviato agli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005 per la liquidazione del danno non patrimoniale biologico
(ove contenuto entro il 9%).
3.2. Pertanto, con riferimento al danno non patrimoniale riferibile alla sfera fisicopsichica di Pt_1
, spetta allo stesso la somma di € 6.796,02 (dei quali € 4.310,22 a titolo di danno biologico
[...] permanente e € 2.485,80 per IT) con riconoscimento di danno morale pari € 2.265,11 considerato il significativo patimento dall'attore, determinato anche dall'aver ricevuto una denuncia per danneggiamento.
La somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, pari a € 9.061,13, dovrà quindi essere opportunamente devalutata alla data dell'evento, e su tale ammontare dovranno calcolarsi interessi legali e rivalutazione anno per anno, sempre a decorrere dalla data dell'evento.
7 3.2.1. A tale somma vanno aggiunte le spese medico sanitarie, reputate congrue e documentante dal CTU, ammontanti ad € 1.511,85, su cui andranno calcolati rivalutazione e interessi.
Dalla data della pubblicazione del presente provvedimento e fino all'effettivo soddisfo decorrono, invece, gli interessi legali.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato, con riferimento al valore della causa e con riferimento a importi pari ai medi tariffari, in relazione alla complessità del procedimento, alla sua durata, al numero delle parti e all'attività dalle stesse effettuata.
4.1. Le spese di ambedue le CTU espletate nel presente giudizio sono poste definitivamente a carico della parte convenuta.
p.q.m.
dichiara la responsabilità di “ , per i danni Parte_2 patiti da , come descritti nella parte motiva e di seguito quantificati;
Parte_1 condanna “ al pagamento della somma di € Parte_2
9.061,13 in favore di , previa devalutazione, rivalutazione e applicazione interessi al tasso Parte_1 legale come indicato in parte motiva, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
Dalla data della pubblicazione del presente provvedimento e fino all'effettivo soddisfo decorrono gli interessi legali. condanna “ al pagamento della somma di € Parte_2 Parte_2
1.511,85 in favore di , oltre rivalutazione e interessi come indicato in parte motiva, a titolo Parte_1 di risarcimento del danno patrimoniale.
Dalla data della pubblicazione del presente provvedimento e fino all'effettivo soddisfo decorrono gli interessi legali. rigetta la domanda riconvenzionale proposta da “ Parte_2
.
[...] condanna “ , in favore di , al Parte_2 Parte_1 pagamento delle spese di lite quantificate in € 264,00 per spese vive e in € 5.077,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Spese di CTU definitivamente a carico di “ . Parte_2
Spoleto, 2 gennaio 2025
Il giudice
Paolo Mariotti
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