Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/01/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai
Signori Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca Presidente
2) dott. Eliana Romeo Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
All'udienza pubblica del 14 gennaio 2025 ha deliberato, nelle forme della motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 2096/2022 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 1375/2022 emessa in data 11 febbraio 2022 dal Tribunale-
GL di Roma e vertente tra
, (C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 per procura in atti dall' Avv. Andrea Occhione, PEC
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[...]
[...]
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore;
Controparte_2
Conclusioni delle parti: come da atti e scritti dell'appellante.
Con ricorso in appello depositato il giorno 29 luglio 2022 Parte_1 ha impugnato la sentenza n. 1375/2022 emessa, con decisione contestuale, dal
Tribunale GL di Roma il giorno 11 febbraio 2022.
Con la decisione impugnata, il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda, formulata dall'attuale appellante, di condanna dell' alla corresponsione CP_1 dell'assegno ordinario in conformità all'ATP omologata favorevole alla stessa ricorrente, per difetto di allegazione e prova del requisito contributivo.
Alla prima udienza l'appellante non si è presentato e non ha documentato la notifica dell'appello all' che non si è costituto. CP_1
La causa, fissata per la decisione all'udienza del giorno 14 gennaio 2025, all'esito della discussione orale e della successiva Camera di Consiglio, è stata definita dal
Collegio con sentenza (motivazione contestuale al dispositivo).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'originaria domanda, deduceva che nonostante avesse Parte_1 promosso procedimento di accertamento tecnico preventivo R.g. 27435/18 per il il riconoscimento del requisito sanitario funzionale all'assegno ordinario ex art. 1, L. 222/84, con esito positivo l' non erogava la prestazione e , pertanto, si CP_1 vedeva costretta a incardinare nuova azione per ottenere la condanna dell'ente previdenziale alla corresponsione del beneficio previdenziale.
Il Tribunale rigettava la domanda in considerazione del fatto che la ricorrente non aveva dimostrato e neppure allegato il possesso del requisito contributivo.
Con l'appello la assume che il requisito in esame era stato allegato e Pt_1 documentato, ai fini dell'interesse ad agire, in sede di ATP e che comunque, la reiezione in fase amministrativa atteneva unicamente all'aspetto sanitario che
Pag. 2 di 6 l'ente previdenziale assumeva carente, mentre l' nulla aveva osservato in CP_1 relazione al requisito contributivo. Analogamente in sede di ATP, ove l' si CP_1 era costituito, la contestazione aveva riguardato il requisito sanitario;
nel presente giudizio l'ente era rimasto contumace in primo grado. Secondo
l'appellante, pertanto, il requisito in parola avrebbe dovuto ritenersi non contestato.
Producendo l'estratto contributivo l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata.
L'appello deve essere dichiarato improcedibile previo doveroso rilievo d'ufficio della questione.
E, infatti, come rilevato nello svolgimento del processo, va esclusa l'avvenuta notifica del ricorso in appello e del pedissequo decreto e ciò pur avendo l'appellante avuto ritualmente e tempestivamente conoscenza del decreto di comparizione dell'11 agosto 2022, come si ricava dalla consultazione dello
“Storico” del fascicolo in via telematica (da cui si ricava la comunicazione di
Cancelleria lo stesso giorno alle ore 12:19:17 alla PEC del difensore come da ricevuta di avvenuta consegna).
Ne deriva che va assunta la determinazione nel senso dell'improcedibilità del ricorso in appello in coerenza con l'orientamento della Corte di Cassazione in tema di mancata instaurazione del contraddittorio, allorché si concretizzi un'inadempienza insanabile dovuta, come nel caso in esame, all'inesistenza materiale della notifica che preclude la possibilità di una valida vocatio in jus successiva .
Difatti, la Cassazione, pronunciandosi a Sezioni Unite con sentenza n.20604 dell'8.7.2008-30.7.2008, ha fissato il seguente principio di diritto: <Nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge
è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta , non essendo consentito – alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art.111, comma 2, Cost.) al giudice di assegnare ex art.421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di
Pag. 3 di 6 un'altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art.291 c.p.c. .>>.
Orbene, tale affermazione del Giudice di legittimità ( v.anche 20613/2013,
1502/2021) consegue ad una articolata esposizione di ragioni giuridiche che muove dalla necessità di riconsiderare in termini rigorosi, alla luce del principio costituzionale di ragionevole durata del processo, alcuni precetti normativi presenti nel rito del lavoro, dei quali il diritto vivente aveva nel tempo attenuato la portata.
Fra questi, il precetto contenuto nell'art.291, I comma, c.p.c. che dispone la rinnovazione della notifica in presenza di un vizio che importi la nullità della notificazione, presupposto quest'ultimo che, per la sentenza appena citata, deve essere limitato ai soli casi di nullità escludendo l'inesistenza.
Poi, quello contenuto nell'art.421 c.p.c., relativo al potere giudiziale di indicare alle parti le irregolarità per consentire loro di sanarle con l'assegnazione di un termine, potere non esercitabile, per la Corte a Sezioni Unite sopra indicata, nei casi di inesistenza giuridica (di fatto o di diritto) di un atto o documento, trattandosi di vizi insanabili.
Infine, in relazione allo stesso art.154 c.p.c. che disciplina la prorogabilità dei termini ordinatori, come quello stabilito nel decreto di fissazione dell'udienza in appello, la Corte ha affermato che la scadenza dei termini ordinatori non è priva di effetti negativi per la parte onerata poiché, ove la proroga non possa essere più concessa (alle specifiche condizioni fissate dall'art.154 c.p.c.) si producono effetti preclusivi analoghi alle decadenze conseguenti alla scadenza del termine perentorio.
Dunque, dopo la scadenza del termine ordinatorio, è preclusa la proroga in sanatoria anche ad opera del Giudice.
Ciò in base all'affermazione che il principio di ragionevole durata del processo costituisce un preciso parametro costituzionale, alla stregua del quale s'impone l'interpretazione adeguatrice delle norme primarie (c.d. interpretazione
“costituzionalmente orientata”), e prime fra queste, quelle procedurali che incidono, direttamente o indirettamente, sulla durata del processo.
Pag. 4 di 6 Ed, infatti, <<nelle controversie di lavoro in grado appello quindi la mancata notificazione del ricorso e decreto fissazione dell determina l della impugnazione senza possibilit per il giudice assegnare un termine perentorio provvedervi quanto tale omissione lede legittima aspettativa controparte al consolidamento entro predefinito ragionevolmente breve provvedimento giudiziario gi emesso a differenza avviene nel processo primo dove notifica assolve unicamente funzione consentire instaurazione contraddittorio n.>>.
Applicando tali criteri al caso in esame, e rilevato, come già detto, che la parte appellante, ha avuto utilmente notizia della fissazione dell'udienza di comparizione ha del tutto omesso di adempiere all'incombente della notifica, deve concludersi che il ricorso in appello deve ritenersi improcedibile per l'impossibilità di proroga del termine scaduto, alla luce dell'orientamento delle
Sezioni Unite cui questa Corte si conforma, ostando a tale rimedio l'insanabilità di una notifica inesistente, né attraverso l'assegnazione di un nuovo termine, né attraverso l'accettazione del contraddittorio.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado giacché l'appellato non si è costituito.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass.
S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato in data 29 luglio 2022 nei confronti di in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, con riferimento alla sentenza n.1375/2022 emessa il giorno 11 febbraio 2022 dal Tribunale-GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
- Dichiara improcedibile l'appello.
Pag. 5 di 6 - Nulla sulle spese in difetto di costituzione dell'appellato.
- Dà atto della sussistenza delle condizioni processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Roma, 14 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
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