Art. 21.
Eseguito il deposito, gli esproprianti richiedono al Prefetto il decreto di trasferimento di proprieta' e d'immissione in possesso dei palchi e delle altre cose che vi siano connesse, descritti nello stato di consistenza di cui all'articolo precedente.
Il decreto di cui sopra e' trascritto, a cura, dell'espropriante, nell'ufficio delle ipoteche ed e' successivamente notificato agl'interessati.
La notificazione del decreto tiene luogo di presa di possesso dei beni espropriandi.
Eseguito il deposito, gli esproprianti richiedono al Prefetto il decreto di trasferimento di proprieta' e d'immissione in possesso dei palchi e delle altre cose che vi siano connesse, descritti nello stato di consistenza di cui all'articolo precedente.
Il decreto di cui sopra e' trascritto, a cura, dell'espropriante, nell'ufficio delle ipoteche ed e' successivamente notificato agl'interessati.
La notificazione del decreto tiene luogo di presa di possesso dei beni espropriandi.